18.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
(Causa C-572/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Diritto esclusivo di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) - Eccezione per reprografia - Eccezione per copia privata - Requisito della coerenza nell’applicazione delle eccezioni - Nozione di «equo compenso» - Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti multifunzione - Remunerazione proporzionale - Remunerazione forfettaria - Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale - Modalità di calcolo - Beneficiari dell’equo compenso - Autori ed editori - Spartiti))
(2016/C 016/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL
Convenuta: Reprobel SCRL
Con l’intervento di: Epson Europe BV
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.
2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.
3)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti, e le norme summenzionate ostano a una normativa siffatta, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.
4)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema che combina, ai fini del finanziamento dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali riproduzioni, se e in quanto:
—
la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla quale l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;
—
la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione;
—
il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.
(1) GU C 24 del 25.1.2014.
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