21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des finances publiques/Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA/Directeur général des finances publiques
(Causa C-584/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sulla cifra d’affari - Ambito di applicazione - Esenzione - Nozione di «operazioni di assicurazione» - Nozione di «prestazioni di servizi» - Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato))
(2015/C 311/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA
Convenuti: Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA, Directeur général des finances publiques
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.
(1) GU C 31 del 1.2.2014.
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