16.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/4
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall — Svezia) — OKG AB/Skatteverket
(Causa C-606/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 4 e 21 - Direttiva 2008/118/CE - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Disciplina di uno Stato membro - Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari))
(2015/C 381/03)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Sundsvall
Parti
Ricorrente: OKG AB
Convenuto: Skatteverket
Dispositivo
1)
Gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari, in quanto tale tassa non rientra nell’ambito d’applicazione di siffatta direttiva.
2)
La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretata nel senso che una tassa gravante sul rendimento termico di un reattore nucleare non costituisce un diritto di accisa ai sensi di tale direttiva.
(1) GU C 39 dell’8.2.2014.
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