7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze e a./Francesco Cimmino e a.
(Causa C-607/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Articoli 7, 11 e 21 - Contingenti tariffari - Banane originarie dei paesi ACP - Operatore nuovo arrivato - Certificati d’importazione - Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d’importazione - Pratica abusiva - Regolamento (CE) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3))
(2015/C 294/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Commissione europea
Convenuti: Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio Momesso, Mirjam Princic, Marco Raffaelli, Gianni Vecchi, Marco Malavasi, Massimo Malavasi, Umberto Malavasi, Patrizia Mansutti, Carlo Mosca, Luca Nicoli, Raffaella Orsero, Raffaello Orsero, Erminia Palombini, Matteo Surian
Dispositivo
1)
Il combinato disposto dell’articolo 7, lettera a), e dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, dev’essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui un agente economico deve esercitare un’attività commerciale come importatore «per proprio conto e a titolo autonomo» è richiesto non solo per la registrazione di tale agente come operatore «nuovo arrivato» ai sensi di tale disposizione, ma anche per consentirgli di mantenere tale qualifica ai fini dell’importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, come modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
2)
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali un operatore nuovo arrivato acquista, con l’intermediazione di un altro operatore registrato come nuovo arrivato, merce da un operatore tradizionale prima che venga importata nell’Unione, per poi rivenderla a tale operatore tradizionale, per il tramite del medesimo intermediario, dopo averla importata nell’Unione, qualora tali operazioni integrino una pratica abusiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.
3)
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, dev’essere interpretato nel senso che dall’accertamento di una pratica abusiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consegue che l’operatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
(1) GU C 61 dell’1.3.2014.
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