21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 — ClientEarth/Commissione europea
(Causa C-612/13 P) (1)
((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Informazioni ambientali - Convenzione di Aarhus - Articolo 4, paragrafi 1 e 4 - Eccezione al diritto di accesso - Tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Studi realizzati da una società, incaricata dalla Commissione europea, riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Diniego parziale di accesso))
(2015/C 311/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, P. Costa de Oliveira e M. Konstantinidis, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore, M. Simm e A. Jensen, agenti)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea ClientEarth/Commissione (T-111/11, EU:T:2013:482) è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale dell’Unione europea ha ammesso che la Commissione europea poteva, con la sua decisione del 30 maggio 2011, negare alla ClientEarth, sulla base di una presunzione generale, l’accesso integrale agli studi relativi alla conformità delle normative di diversi Stati membri con il diritto ambientale dell’Unione che, alla data dell’adozione di detta decisione, non avevano indotto la Commissione europea a inviare una lettera di diffida allo Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE, e non erano quindi stati acquisiti al fascicolo relativo alla fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
La decisione della Commissione del 30 maggio 2011 è annullata per la parte in cui, con essa, la Commissione europea ha negato alla ClientEarth l’accesso integrale agli studi di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza.
4)
La ClientEarth e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.
5)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.
(1) GU C 71 dell’8.3.2014.
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