21.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 — ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Commissione
(Causa C-615/13 P) (1)
((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - Tutela dei dati personali - Nozione di «dati personali» - Condizioni di un trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di accesso))
(2015/C 311/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e C. Pintado, agenti, assistiti da R. Van der Hout, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e L. Pignataro-Nolin, agenti)
Interveniente a sostegno delle altre parti nel procedimento: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta e M. Pérez Asinari, agenti)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea ClientEarth e PAN Europe/EFSA (T-214/11, EU:T:2013:483) è annullata.
2)
La decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 12 dicembre 2011 è annullata.
3)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) nell’ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.
4)
La Commissione europea sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.
5)
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.
(1) GU C 71 dell’8.3.2014.
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