22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/7
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal București — Romania) — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, già Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București
(Causa C-635/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 1207 - Semi oleosi - Voce 1209 - Semi da semina - Voce 1212 - Semi impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove - Importazione di semi crudi di zucca nel guscio provenienti dalla Cina))
(2015/C 205/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: SC ALKA CO SRL
Convenuta: Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București
Dispositivo
Per procedere alla classificazione doganale dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio stabilire se essi siano impiegati normalmente per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, senza rientrare nelle voci da 1201 a 1206 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di questo risultanti, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007. In caso affermativo, detti semi dovranno essere classificati nella voce 1207 della nomenclatura combinata in virtù della loro natura di semi oleosi, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, nella semina o nell’alimentazione umana. In caso contrario, detti semi rientreranno nella voce 1209 della nomenclatura combinata, qualora disponessero ancora della loro capacità di germogliare al momento della loro importazione, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo nella semina o nell’alimentazione umana, oppure nella voce 1212 della nomenclatura combinata nel caso in cui non disponessero più della loro capacità di germogliare.
(1) GU C 39 dell’8.02.2014.
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