26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 luglio 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea
(Causa C-660/13) (1)
((Ricorso di annullamento - Relazioni esterne dell’Unione europea - Accesso della Confederazione svizzera al mercato interno - Contributo finanziario della Confederazione svizzera alla coesione economica e sociale in un’Unione allargata - Memorandum d’intesa su un contributo finanziario della Confederazione svizzera destinato agli Stati divenuti membri in esito all’allargamento del 2004 - Allargamento dell’Unione alla Repubblica di Croazia - Addendum al memorandum d’intesa relativo al contributo finanziario svizzero in favore della Repubblica di Croazia - Firma dell’addendum da parte della Commissione europea in nome dell’Unione senza l’autorizzazione preventiva del Consiglio dell’Unione europea - Competenza - Articolo 13, paragrafo 2, articolo 16, paragrafi 1 e 6, nonché articolo 17, paragrafo 1, TUE - Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione))
(2016/C 350/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado, P. Mahnič e E. Finnegan, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, E. Ruffer e M. Hedvábná, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e M. Tassapoulou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e N. Rouam, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienè, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Szima, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Gijzen e M. Noort, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, C. Brodie, S. Behzadi-Spencer e E. Jenkinson, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e T. Scharf, agenti)
Dispositivo
1)
La decisione C(2013) 6355 final della Commissione, del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa relativo a un contributo finanziario della Confederazione svizzera, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione C(2013) 6355 final della Commissione sono mantenuti sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova decisione destinata a sostituirla.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese.
4)
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 45 del 15.2.2014.
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