7.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 294/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Causa C-684/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 44, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «ettaro ammissibile» all’aiuto - Superfici situate lungo le piste di atterraggio, le vie di rullaggio e le piste di arresto - Uso a fini agricoli - Ammissibilità - Recupero degli aiuti agricoli indebitamenti assegnati))
(2015/C 294/06)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Johannes Demmer
Convenuto: Fødevareministeriets Klagecenter
Dispositivo
1)
L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che una superficie agricola costituita da zone di sicurezza situate, in un aeroporto, intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto, che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, costituisce una superficie ammissibile all’aiuto di cui trattasi, a condizione, da un lato, che l’agricoltore che sfrutta detta superficie disponga di un’autonomia sufficiente nell’utilizzazione della medesima, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e, dall’altro, che egli sia in grado di svolgere tale attività sulla predetta superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulla stessa superficie.
2)
L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore, che è stato informato anteriormente al 1o gennaio 2010 che gli sono stati indebitamente assegnati diritti all’aiuto, non può fondatamente invocare tale articolo al fine di ottenere una regolarizzazione di siffatti diritti.
L’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l’inammissibilità all’aiuto di cui trattasi di superfici per la cui utilizzazione, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, egli non dispone di alcun margine di manovra e/o sulle quali non è in condizione di svolgere tale attività, a causa delle restrizioni derivanti dall’esercizio di un’attività non agricola sulle stesse superfici. Al fine di valutare se l’errore commesso potesse essere ragionevolmente rilevato da tale agricoltore, occorre collocarsi al momento del pagamento dell’aiuto. La valutazione a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, del predetto regolamento n. 796/2004 deve effettuarsi separatamente per ogni anno considerato.
L’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 2184/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, va ravvisata la buona fede di un agricoltore qualora questi fosse sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all’aiuto. La valutazione della buona fede di tale agricoltore, a norma dell’articolo 73, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e tale buona fede deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data del pagamento dell’aiuto.
(1) GU C 85 del 22.3.2014.
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