22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/23
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta) — Rocco Papalia/Comune di Aosta
(Causa C-50/13) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Settore pubblico - Successione di contratti - Abuso - Risarcimento del danno - Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro - Principi di equivalenza ed effettività)
2014/C 52/39
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Aosta
Parti
Ricorrente: Rocco Papalia
Convenuto: Comune di Aosta
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Aosta — Interpretazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Pubblica amministrazione — Risarcimento per l’illegittima fissazione di un termine al contratto di lavoro — Condizioni — Prova del danno subito — Necessità di provare di aver rinunziato a migliori occasioni di lavoro
Dispositivo
L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.
(1) GU C 147 del 25.5.2013.
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