16.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 184/4
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Bright Service SA/Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
(Causa C-142/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Intese - Articolo 81 CE - Accordo di acquisto esclusivo - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Accordo esente - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Accordo non esente - Effetti dell’esenzione nel tempo))
2014/C 184/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bright Service SA
Convenuta: Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) e degli articoli 3, paragrafo 1, 5, lettera a), e 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Efficacia nel tempo — Accordo per la distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di una stazione di servizio — Accordo concluso nella vigenza del regolamento n. 1984/83 e che produce i suoi effetti successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999 — Accordo che non soddisfa le condizioni di questi due regolamenti.
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che un contratto in vigore al 31 maggio 2000, che includa una clausola di non concorrenza e che soddisfi le condizioni di esenzione del regolamento (CEE) n. 1984/83, della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, ma non quelle del regolamento n. 2790/1999 continua ad essere escluso ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 2, dall’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE solo fino al 31 dicembre 2001.
(1) GU C 178 del 22.06.2013.
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