14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/19
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 — nfon AG/: Fon Wireless Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-193/13 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «nfon» - Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «fon» e del marchio denominativo nazionale FON - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI))
2014/C 112/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: nfon AG (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)
Altre parti del procedimento: Fon Wireless Ltd (rappresentante: L. Montoya Terán, avvocato), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, Fon Wireless/UAMI — Nfon (Nfon) (T-283/11), con la quale quest’ultimo ha riformato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), nel senso che il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso è respinto — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La nfon AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Fon Wireless Ltd.
3)
L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.
(1) GU C 189 del 29.06.2013.
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