16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/3
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU
(Causa C-384/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Intese - Articolo 81 CE - Contratto di rifornimento in esclusiva di carburanti e combustibili - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Articolo 12, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Articoli 4, lettera a), e 5, lettera a) - Durata dell’esclusiva - Accordo d’importanza minore))
(2015/C 056/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Estación de Servicio Pozuelo 4 SL
Convenuta: GALP Energía España SAU
Dispositivo
1)
Un contratto come quello controverso nel procedimento principale, che prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore di un fornitore di prodotti petroliferi affinché quest’ultimo costruisca una stazione di servizio e la ceda in affitto al proprietario del terreno, con imposizione di un obbligo di acquisto esclusivo di lungo periodo, non ha, in linea di principio, l’effetto di restringere sensibilmente la concorrenza e non rientra pertanto nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE, quando, da un lato, la quota di mercato di tale fornitore non supera il 3 %, mentre la quota di mercato detenuta complessivamente da tre altri fornitori è pari a circa il 70 %, e, dall’altro, la durata di detto contratto non è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti generalmente stipulati sul mercato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, dev’essere interpretato nel senso che un contratto in vigore al 31 maggio 2000, che contiene una clausola di non concorrenza e soddisfa le condizioni di esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, senza tuttavia soddisfare quelle previste dal regolamento n. 2790/1999, è esente dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE sino al 31 dicembre 2001.
(1) GU C 274 del 21.9.2013.
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