11.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 261/10
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów
(Causa C-500/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Deduzione dell’imposta pagata a monte - Beni di investimento - Beni immobiliari - Rettifica delle detrazioni - Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni))
2014/C 261/16
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Gmina Międzyzdroje
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nella causa principale che, nel caso in cui la destinazione di un bene di investimento immobiliare sia modificata, e tale bene sia destinato, in un primo tempo, ad un uso che non attribuisce un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, in un secondo tempo, ad un uso che attribuisce tale diritto, prevedono un periodo di rettifica di dieci anni a partire dal momento in cui si è cominciato ad utilizzare tale bene e, di conseguenza, escludono una rettifica unica nel corso di un solo esercizio fiscale.
(1) GU C 367 del 14.12.2013.
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