15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/31
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Causa C-654/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Rimborso dell’IVA eccedentaria - Sistema nazionale che esclude il pagamento di interessi moratori sull’IVA non recuperabile entro un termine ragionevole a motivo di una condizione dichiarata contraria al diritto dell’Unione - Principio di equivalenza))
2014/C 315/49
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di ostare a una normativa e a una prassi nazionali come quelle controverse nel procedimento principale, che escludono il pagamento di interessi di mora sugli importi di imposta sul valore aggiunto non recuperabili entro un termine ragionevole a motivo di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione. In assenza di una regolamentazione della materia a livello di Unione europea, è il diritto nazionale a dover determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità di pagamento di simili interessi, modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto interno con oggetto e causa simili a quelli fondati sulla violazione del diritto dell’Unione, né essere strutturate in maniera da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, ciò che spetta al giudice remittente verificare nella controversia di cui è investito. All’occorrenza, i giudici nazionali disapplicheranno qualsivoglia disposizione normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione.
(1) GU C 85 del 22.3.2014.
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