4.5.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 146/9
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona — Spagna) — procedimento avviato da Gimnasio Deportivo San Andrés SL, in liquidazione
(Causa C-688/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Interpretazione della direttiva 2001/23/CE - Cedente nei cui confronti è avviato un procedimento d’insolvenza - Garanzia di non accollo da parte del cessionario di taluni debiti dell’impresa ceduta))
(2015/C 146/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parti
Istante: Gimnasio Deportivo San Andrés SL, in liquidazione
Con l’intervento di: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Fondo de Garantía Salarial
Dispositivo
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretata nel senso che:
—
nel caso in cui, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, nei confronti del cedente sia avviato un procedimento di insolvenza sottoposto al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della succitata direttiva, quest’ultima non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti a carico del cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura del procedimento di insolvenza, in virtù di contratti o rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedimento assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, fermo restando, tuttavia, che lo Stato membro può stabilire che tali oneri debbano essere assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente;
—
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, quest’ultima non prevede obblighi relativamente agli oneri in capo al cedente risultanti da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che la normativa degli Stati membri consenta il trasferimento di tali oneri al cessionario.
(1) GU C 78 del 15.03.2014.
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