CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 3 aprile 2014 ( 1 )
Causa C‑37/13 PNexans SA
e
Nexans France SAS
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Procedimento amministrativo — Accertamento senza preavviso — Decisione che dispone un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata geografica — Sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale — Potere della Commissione di esaminare documenti aziendali relativi ad operazioni al di fuori dello Spazio economico europeo»
I – Introduzione
1.
Lo spavento è solitamente notevole quando gli ispettori della Commissione europea – perlopiù nelle prime ore del mattino – si presentano senza preavviso alle porte di un’impresa con l’intenzione di perquisirla nell’ambito di un cosiddetto «dawn raids», per stabilire se tale impresa sia coinvolta in manovre anticoncorrenziali.
2.
Al fine di tutelare le imprese in siffatte situazioni a fronte di interventi sproporzionati o persino arbitrari nei loro locali, salvaguardare i loro diritti della difesa e, al contempo, fornire loro chiarimenti in ordine alla portata del loro dovere di collaborazione, il diritto dell’Unione prevede determinate garanzie processuali. In particolare, la decisione di accertamento sulla base della quale operano gli ispettori della Commissione deve essere debitamente motivata.
3.
Il presente caso offre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente i requisiti giuridici della motivazione di siffatte decisioni di accertamento. Al centro dell’interesse si trova, al riguardo, l’aspetto, finora poco trattato, della delimitazione geografica delle infrazioni alle regole di concorrenza oggetto di esame da parte della Commissione.
4.
Si pone la questione del livello di precisione della posizione assunta dalla Commissione in questa fase iniziale del procedimento in relazione ai mercati geografici rilevanti. Se la decisione di accertamento debba contenere informazioni sull’esistenza e sulla portata dell’obbligo di un’impresa di consentire agli ispettori della Commissione la consultazione dei suoi documenti aziendali relativi ad operazioni al di fuori del mercato interno europeo. Sono queste, in sostanza, le questioni di diritto che devono essere chiarite nel presente giudizio di impugnazione.
5.
Tali questioni sono sorte nell’ambito di una presunta intesa concernente cavi elettrici ad alto voltaggio e le forniture collegate, in relazione alla quale la Commissione, alcuni anni fa, ha avviato delle indagini e, all’inizio del 2009, ha effettuato accertamenti senza preavviso, non da ultimo presso la Nexans in Francia. Ivi essa ha visionato anche numerosi documenti aziendali riguardanti progetti relativi a cavi elettrici su mercati extraeuropei. In sostanza, fra le parti nel procedimento è controverso, adesso, se la motivazione della decisione di accertamento offrisse un fondamento sufficiente per agire in tal modo.
6.
La sentenza della Corte in tale causa rivestirà un’importanza non trascurabile per la futura prassi amministrativa della Commissione.
II – Contesto normativo
7.
Il contesto di diritto primario della presente tale causa è determinato, da un lato, dall’articolo 81 CE (ora articolo 101 TFUE) e, dall’altro, dall’articolo 253 CE (ora articolo 296, comma 2, TFUE) ( 2 ). Per quanto riguarda il diritto derivato rileva, inoltre, l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ).
8.
L’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, nella parte qui di interesse, così recita:
«(1) Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.
(…)
(4) Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti».
9.
Merita inoltre una menzione l’articolo 4 del regolamento n. 1/2003, il quale così recita:
«Ai fini dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».
III – Contesto della controversia
A – Fatti e procedimento amministrativo
10.
Le parti attrici nel procedimento di primo grado e odierne ricorrenti, la Nexans SA e la sua controllata al 100%, Nexans France SAS, sono due società francesi operanti nel settore dei cavi elettrici.
11.
Con decisione C(2009) 92/1, del 9 gennaio 2009, la Commissione ha ingiunto alla Nexans e alle sue controllate dirette o indirette di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di accertamento»).
12.
L’articolo 1 della decisione di accertamento stabiliva, inter alia:
«Nexans (…), insieme alle sue (…) controllate dirette o indirette tra cui Nexans France (…) è tenuta a sottoporsi ad un accertamento in merito alla [sua] (loro) eventuale partecipazione ad intese o pratiche concordate, contrarie all’articolo 81 [CE] (...) con riguardo alla vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti, nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti».
13.
La decisione di accertamento era così motivata:
«La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui i fornitori di cavi elettrici, tra cui l’impresa cui la presente decisione è destinata, partecipano o hanno partecipato ad intese o pratiche concordate riguardanti la vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti.
(…)
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, [tali] intese e/o pratiche concordate (…), che hanno avuto luogo almeno a partire dal 2001, sono tuttora vigenti. (…) [Esse] hanno probabilmente una portata mondiale».
Qualora effettivamente sussistessero, le summenzionate intese o pratiche concordate costituirebbero infrazioni molto gravi all’articolo 81 [CE].
Affinché la Commissione possa prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti le presunte intese e/o pratiche concordate e del contesto nel quale si sono svolte, è necessario effettuare taluni accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003.
(…)».
14.
Suddetto accertamento è stato effettuato nel periodo fra il 28 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009, nonché il 3 febbraio 2009 nei locali della Nexans France da ispettori della Commissione accompagnati dall’Autorité de la concurrence (Autorità francese garante della concorrenza). Dopo aver notificato la decisione di accertamento, gli ispettori della Commissione hanno esaminato e copiato numerosi documenti e hanno sentito taluni dipendenti della Nexans France, per ottenere in tal modo chiarimenti più dettagliati in relazione a determinati documenti aziendali.
B – Procedimento giurisdizionale di primo grado
15.
La Nexans e la Nexans France hanno proposto ricorso in primo grado dinanzi al Tribunale avverso la decisione di accertamento, nonché avverso due atti adottati dagli ispettori della Commissione nell’ambito dell’accertamento, domandandone l’annullamento.
16.
A seguito di tale ricorso, il Tribunale, con sentenza del 14 novembre 2012 ( 4 ), ha annullato la decisione di accertamento nella parte in cui essa riguardava i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi; quanto al resto, il Tribunale ha respinto il ricorso ( 5 ).
17.
Per quanto riguarda le spese del procedimento, la Nexans e la Nexans France sono state condannate a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione è stata invece condannata a sopportare la metà restante delle proprie spese ( 6 ).
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
18.
Con atto del 24 gennaio 2013, la Nexans e la Nexans France (in prosieguo anche: le «ricorrenti») hanno proposto congiuntamente la presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. Tale impugnazione ha ad oggetto, da un lato, la parte della sentenza impugnata con la quale il Tribunale non ha accolto il ricorso di annullamento di queste due società in relazione alla portata geografica della decisione di accertamento, e, dall’altro, la decisione sulle spese del Tribunale.
19.
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda parte del primo motivo di ricorso, secondo la quale la portata geografica della decisione di accertamento era eccessivamente ampia e non sufficientemente precisa;
—
sulla base delle informazioni di cui dispone, annullare la decisione di accertamento in quanto la sua portata geografica era eccessivamente ampia, non sufficientemente giustificata e non sufficientemente precisa, oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente conformemente al giudizio della Corte di giustizia sulle questioni di diritto;
—
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la Nexans a sopportare le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale e condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Nexans nel procedimento dinanzi al Tribunale nella misura che la Corte riterrà di giustizia;
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalla Nexans nel presente procedimento.
20.
Da parte sua, la Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare le ricorrenti alle spese.
21.
Dinanzi alla Corte è stata svolta la fase scritta del procedimento e, il 26 febbraio 2014, la fase orale.
V – Analisi dei motivi di impugnazione
22.
Con la loro impugnazione, la Nexans e la Nexans France non riprendono più tutte le questioni che sono state oggetto del procedimento di primo grado. Piuttosto, la disputa giuridica nel procedimento di impugnazione è circoscritta alla portata geografica della decisione di accertamento, mentre l’oggetto materiale di tale decisione – ossia il tipo di prodotti interessati dalle presunte infrazioni alle regole di concorrenza – non è più rilevante. Non formano più l’oggetto del procedimento neanche i restanti atti adottati dagli ispettori della Commissione in occasione dell’accertamento, e avverso i quali la Nexans e la Nexans France avevano proposto ricorso in primo grado.
23.
Le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di essersi a torto rifiutato di annullare la decisione di accertamento con riferimento alla sua portata geografica (primo motivo di impugnazione). Esse fanno inoltre valere che la decisione del Tribunale sulle spese del procedimento di primo grado è inadeguata (secondo motivo di impugnazione).
A – Primo motivo di impugnazione: i requisiti di una decisione di accertamento e il suo controllo giurisdizionale con riguardo alla portata geografica
24.
Il primo motivo di impugnazione riguarda i punti da 95 a 100 della sentenza impugnata e consta di due parti. In primo luogo, le ricorrenti deducono una violazione dei requisiti della motivazione in relazione alla portata geografica della decisione di accertamento (v. al riguardo la successiva sezione 1). In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di non aver adeguatamente esaminato se la Commissione poteva basarsi su elementi sufficienti per suffragare il suo sospetto dell’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza avente «probabilmente una portata mondiale» (v. infra, sezione 2).
1. Requisiti della motivazione (prima parte del primo motivo di impugnazione)
25.
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale, da un lato, di avere motivato in maniera insufficiente, con riferimento alla portata geografica della decisione di accertamento, la propria sentenza (v. al riguardo la successiva sezione 1, parte a), e, dall’altro, di aver imposto requisiti poco rigorosi alla motivazione della decisione di accertamento della Commissione (v. al riguardo infra, sezione 1, parte b).
26.
Sebbene questi due aspetti presentino necessariamente più punti in comune, essi riguardano tuttavia questioni giuridiche diverse – la censura di un errore di forma del Tribunale nel primo caso, e la censura di un errore di diritto sostanziale del Tribunale nel secondo – e dovrebbero pertanto essere esaminati separatamente. In nessun caso un eventuale errore di diritto con riferimento alla motivazione della decisione di accertamento conduce necessariamente a un errore di motivazione nella sentenza del Tribunale o viceversa.
a) Sull’asserito difetto di motivazione nella sentenza del Tribunale (prima censura)
27.
Anzitutto, le ricorrenti sostengono che nella motivazione della sentenza impugnata non viene chiarito in maniera adeguata come il Tribunale sia giunto alla conclusione che la Commissione, mediante il riferimento ad una «portata probabilmente mondiale» delle presunte intese e/o pratiche concordate, abbia illustrato in maniera sufficientemente dettagliata la portata geografica dell’asserita intesa.
28.
L’obbligo di adeguata motivazione delle sentenze di primo grado deriva dall’articolo 36 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia ed è altresì espresso nell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.
29.
Secondo una giurisprudenza costante, tale obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 7 ). In sostanza, rileva che il Tribunale abbia preso in debita considerazione tutte le domande delle parti e tutte le violazioni da esse censurate con riferimento all’atto giuridico controverso dell’istituzione dell’Unione convenuta ( 8 ).
30.
È vero che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in relazione alla portata geografica delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza esaminate dalla Commissione sono relativamente stringate; il Tribunale ha infatti dedicato all’esame nel merito di tale tematica non più di tre punti ( 9 ).
31.
Occorre peraltro considerare che neanche la Nexans e la Nexans France avevano posto al centro delle proprie osservazioni in primo grado la questione della portata «probabilmente mondiale» delle intese e pratiche oggetto di esame ( 10 ). Esse, infatti, avevano rivolto la loro attenzione principale in primo grado non alla portata geografica, bensì al contenuto sostanziale degli accertamenti della Commissione, ossia ai prodotti presi in considerazione dall’accertamento. Sono questi ultimi ad avere costituito il nucleo principale del loro argomento dinanzi al Tribunale.
32.
La circostanza che il Tribunale abbia stabilito priorità analoghe nella sua motivazione della sentenza difficilmente può essergli adesso addebitata dalle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Corte.
33.
Alla fine, è tuttavia decisivo se il Tribunale, nonostante la brevità delle sue osservazioni, abbia esaminato a sufficienza le censure della Nexans e della Nexans France in relazione alla delimitazione della portata geografica delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza, e se dalla motivazione della sentenza emergano i motivi per cui il Tribunale ha disatteso tali censure.
34.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale affronta espressamente tale problematica. Esso rileva che, con il riferimento ad una portata «probabilmente mondiale» delle intese e/o pratiche oggetto di esame, la Commissione avrebbe «descritto in modo circostanziato l’area di azione della presunta intesa». Dal punto di vista del Tribunale «[l]a precisione della decisione di accertamento circa la portata geografica delle eventuali infrazioni al diritto della concorrenza la cui esistenza era presunta dalla Commissione deve dunque essere ritenuta sufficiente» ( 11 ).
35.
Il Tribunale affronta inoltre l’argomento della Nexans e della Nexans France, secondo il quale la Commissione non avrebbe potuto estendere la sua attività di accertamento a documenti relativi a mercati geografici di natura locale situati al di fuori del mercato interno, senza precisare le ragioni per le quali un comportamento dell’impresa in questione in tali mercati potrebbe distorcere la concorrenza nel mercato interno ( 12 ). Secondo il Tribunale, è vero che la Commissione non può effettuare un accertamento nei locali di un’impresa se sospetta l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestano esclusivamente su uno o più mercati situati al di fuori del mercato interno. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, nulla osta, per contro, a che la Commissione esamini documenti relativi a detti mercati per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ( 13 ).
36.
Di conseguenza, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha preso posizione in maniera chiara e univoca sulla censura della Nexans e della Nexans France con riferimento alla portata geografica delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza nonché ha illustrato, – pur se in maniera concisa – le ragioni per cui esso ha disatteso tale censura.
37.
Può darsi che, sul piano dei contenuti, le ricorrenti siano di parere diverso dal Tribunale. Di per sé, però, questo fatto non può configurare un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma tutt’al più un difetto di contenuto ( 14 ).
38.
Tutto ciò considerato, pertanto, la sentenza impugnata non è viziata dall’asserito difetto di motivazione. La prima censura delle ricorrenti nell’ambito di questa prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.
39.
La questione se le osservazioni del Tribunale sulla portata geografica delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza e sui relativi requisiti attinenti alla motivazione della decisione di accertamento siano inficiate da vizi sostanziali dovrà essere chiarita nell’ambito della seconda censura.
b) Sui requisiti della motivazione di una decisione di accertamento della Commissione (seconda censura)
40.
In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha imposto requisiti poco rigorosi alla motivazione della decisione di accertamento della Commissione, violando in tal modo il diritto dell’Unione. A loro avviso, l’affermazione della Commissione contenuta nel preambolo della decisione di accertamento, secondo la quale le intese e/o pratiche concordate oggetto di esame hanno «probabilmente una portata mondiale», era troppo imprecisa e ambigua. Secondo la Nexans e la Nexans France, nella decisione di accertamento la Commissione avrebbe dovuto, da un lato, circoscrivere chiaramente il mercato geografico rilevante e, dall’altro, illustrare in che termini i progetti relativi a cavi elettrici al di fuori dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo fossero rilevanti per le indagini da essa svolte in relazione a tale intesa.
41.
L’obbligo di motivare un atto giuridico dell’Unione risulta dall’articolo 253 CE (ora articolo 296, comma 2 TFUE) ed è sancito, quale componente del diritto ad una buona amministrazione, anche dall’articolo 41, comma 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
42.
Secondo una giurisprudenza costante, tale motivazione deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione dell’Unione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo ( 15 ).
43.
In relazione alle decisioni di accertamento della Commissione, il contenuto e la portata dell’obbligo di motivazione vengono ulteriormente precisati all’articolo 20, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento n. 1/2003. Ai sensi di tale disposizione, in tali decisioni devono essere indicati, in particolare, l’oggetto e lo scopo del rispettivo accertamento. Si vuole evitare, in tal modo, che la Commissione proceda ad accertamenti per ogni evenienza, in mancanza di concreti sospetti ( 16 ), una prassi spesso indicata con l’espressione inglese «fishing expeditions» ( 17 ).
44.
Come già statuito più volte dalla Corte, lo speciale obbligo di motivazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento n. 1/2003, costituisce un’esigenza fondamentale allo scopo «non solo di evidenziare il carattere motivato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire ad esse di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa» ( 18 ).
45.
Si pone la questione se il Tribunale, alla luce di tali premesse, poteva ritenere il riferimento della Commissione alla portata «probabilmente mondiale» delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza come un’indicazione sufficiente dell’oggetto e dello scopo degli accertamenti. O, invece, se il Tribunale avrebbe dovuto esigere informazioni più concrete in relazione al mercato geografico rilevante nonché alla rilevanza dei documenti aziendali concernenti progetti relativi a cavi elettrici al di fuori dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. È questo, in sostanza, l’oggetto della controversia fra le parti nel presente giudizio di impugnazione.
i) Sul mercato geografico rilevante
46.
Le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che il Tribunale avrebbe dovuto contestare l’assenza di informazioni più concrete della Commissione sull’estensione geografica delle sue indagini. Esse ritengono che nella decisione di accertamento avrebbe dovuto essere indicato chiaramente se il mercato geografico rilevante includeva l’Unione europea ovvero lo Spazio economico europeo.
47.
Occorre osservare, al riguardo, che la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 19 ).
48.
Specificamente con riferimento ad accertamenti senza preavviso, occorre osservare che essi hanno normalmente luogo in una fase iniziale, in genere già durante le indagini preliminari di un caso di intesa. In tale momento non ci si può attendere – anche tenuto conto degli interessi legittimi delle imprese alla salvaguardia dei loro diritti della difesa – che la Commissione, nella sua decisione di accertamento, fornisca già valutazioni giuridiche precise. È in re ipsa il fatto che alla Commissione manchino ancora, nella fase del procedimento volta a fornire una specifica valutazione giuridica, le necessarie informazioni, e che essa debba ancora verificare la correttezza del suo sospetto iniziale e la portata degli eventi ( 20 ). Siffatta circostanza non deve essere ignorata in sede di valutazione dei requisiti giuridici della motivazione di una decisione di accertamento ( 21 ).
49.
Di conseguenza, come già deciso più volte dalla Corte, non è indispensabile che le informazioni contenute in una decisione di accertamento determinino una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, un’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse ( 22 ).
50.
Nulla in senso contrario si evince dalla sentenza del Tribunale France Télécom/Commissione, sulla quale si fondano sostanzialmente le ricorrenti. È vero che in tale sentenza si precisa in un punto, in maniera in certo qual modo ambigua, che la Commissione deve indicare «il mercato che si presume interessato» ( 23 ). Tuttavia, da una lettura attenta di quella sentenza emerge che il Tribunale non impone affatto, in tal modo, requisiti più rigorosi alla motivazione di una decisione di accertamento rispetto a quanto faccia la Corte in una giurisprudenza consolidata. Infatti, come chiarito dallo stesso Tribunale al punto immediatamente precedente della suddetta sentenza, la Commissione non è tenuta a delimitare precisamente il mercato che si presume interessato ( 24 ).
51.
Ciò premesso, è infondata la censura delle ricorrenti, secondo la quale nel presente caso nella decisione di accertamento avrebbe dovuto essere illustrato in maniera chiara se, sotto il profilo geografico, l’Unione europea ovvero lo Spazio economico europeo fossero oggetto degli accertamenti della Commissione. Avuto riguardo alla circostanza che la decisione di accertamento è stata adottata in una fase iniziale, il Tribunale non poteva né era legittimato ad esigere dalla Commissione una descrizione a tal punto precisa del mercato geografico rilevante.
52.
Peraltro, la Commissione è tenuta a indicare sempre, nella sua decisione di accertamento, in maniera il più possibile precisa, l’oggetto della ricerca, nonché gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l’accertamento ( 25 ). In altre parole, dalla motivazione della decisione di accertamento devono emergere gli indizi che la Commissione intende verificare ( 26 ). Si tratta, al riguardo, non tanto di un’indicazione il più possibile esatta dei mercati interessati, quanto piuttosto di una descrizione comprensibile per le imprese coinvolte delle violazioni delle concorrenza presunte dalla Commissione.
53.
La decisione di accertamento ha soddisfatto, nel caso di specie, tali requisiti: nel preambolo di tale decisione la Commissione ha affermato che il suo accertamento riguarda «accordi e/o pratiche concordate» che «hanno probabilmente una portata mondiale» e la «vendita di cavi elettrici e forniture collegate». Gli indizi sui quali la Commissione si fondava erano pertanto descritti in maniera sufficientemente chiara e comprensibile.
54.
In particolare, mediante il richiamo alla loro portata «mondiale», è stata chiarita in maniera inequivocabile la dimensione geografica delle presunte infrazioni alle regole di concorrenza oggetto della verifica della Commissione. Non si può seriamente dubitare del fatto che, mediante tale riferimento ad una portata «mondiale», sia stato incluso anche il mercato interno europeo.
55.
La mera circostanza che la Commissione, tramite la parola «probabilmente», abbia attenuato la relativa formulazione da essa impiegata, non inficia la chiarezza della sua affermazione; piuttosto, tale aggiunta è espressione della valutazione per sua natura provvisoria della Commissione, la quale, all’epoca, doveva necessariamente fondarsi su un principio di sospetto e non poteva ancora ricorrere a fatti oggetto di un accertamento approfondito né agli argomenti di tutte le parti nel procedimento.
56.
La Nexans e la Nexans France potevano pertanto facilmente riconoscere il sospetto oggetto dell’accertamento senza preavviso disposto dalla Commissione, ed essere pertanto in grado di adeguare corrispondentemente la loro strategia di difesa e assolvere al loro dovere di collaborazione.
57.
Di conseguenza, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il Tribunale non ha tenuto conto dei requisiti della motivazione attinenti ad una decisione di accertamento con riferimento al mercato geografico rilevante.
ii) Sulla rilevanza dei documenti aziendali concernenti progetti relativi a cavi elettrici al di fuori del mercato interno europeo
58.
Resta da esaminare la seconda censura delle ricorrenti, ai sensi della quale il Tribunale, nella motivazione della decisione di accertamento, avrebbe dovuto esigere informazioni più concrete in relazione ai documenti aziendali oggetto di consultazione da parte degli ispettori. In particolare, la Nexans e la Nexans France ritengono che la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui i documenti aziendali concernenti progetti relativi a cavi elettrici al di fuori dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo fossero rilevanti per la sua indagine e dovessero essere sottoposti agli ispettori.
59.
Consegue senza dubbio dalla necessità di tutelare le imprese di cui trattasi da interventi arbitrari e sproporzionati ( 27 ) nei loro locali commerciali, nonché dall’intento della salvaguardia dei loro diritti della difesa, l’obbligo, per la Commissione, non solo di indicare, nella motivazione di una decisione di accertamento, in maniera il più possibile precisa, l’oggetto della ricerca, nonché gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l’accertamento, bensì anche di specificare, nella medesima, i poteri conferiti agli inquirenti dell’Unione in ciascun caso concreto ( 28 ).
60.
A mio avviso, tutto ciò non significa, tuttavia, che la Commissione, nella sua decisione di accertamento, debba, per così dire per tuziorismo, indicare in dettaglio quali documenti aziendali i suoi ispettori possono visionare e quali no. Contro l’affermazione dell’esistenza di un obbligo giuridico a procedere a siffatte indicazioni nella motivazione della decisione di accertamento depongono due motivi.
61.
Da un lato, una giurisprudenza consolidata afferma che la Commissione, nell’ambito di un accertamento senza preavviso, non deve limitarsi alla consultazione di documenti che già in partenza è in grado di identificare con precisione. Una siffatta limitazione, infatti, condurrebbe a privare d’utilità il suo diritto d’accesso a tali documenti o fascicoli. Piuttosto, il diritto della Commissione a procedere ad accertamenti senza preavviso implica anche e precisamente la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati ( 29 ). Diversamente da quanto ritenuto dalle ricorrenti, la ricerca di siffatti documenti aziendali non può essere rimandata ad un momento successivo o effettuata a posteriori tramite richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, in quanto, nei casi relativi ad intese, ci si deve sempre attendere che le imprese coinvolte eliminino il materiale a carico non appena sia svanito l’effetto sorpresa del primo accertamento senza preavviso.
62.
Dall’altro lato, è evidente che la Commissione, nell’ambito di un accertamento senza preavviso, può cercare e consultare documenti aziendali solo qualora essi possano essere in un qualsiasi modo rilevanti per il procedimento di cui trattasi ai sensi dell’articolo 81 CE oppure 82 CE (ora articolo 101 TFUE oppure articolo 102 TFUE). Infatti, i poteri in materia di accertamenti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, hanno lo scopo di consentire alla Commissione di espletare il suo compito, che consiste nel proteggere la concorrenza nel mercato interno da distorsioni e nel reprimere eventuali infrazioni alle regole di concorrenza del mercato interno ( 30 ). La corrispondente circoscrizione dei poteri degli ispettori della Commissione al rispettivo oggetto delle indagini si evince, pertanto, già dal contesto giuridico in cui ha luogo ciascun accertamento in materia di intese, e non deve dunque essere sancita espressamente nella motivazione della decisione di accertamento. Eventuali indicazioni al riguardo contenute in tale decisione potrebbero comunque avere solo valore dichiarativo.
63.
In definitiva, le ricorrenti sembrano partire dal presupposto che la consultazione dei documenti aziendali relativi a progetti situati al di fuori dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo non rientri in generale nel potere di accertamento della Commissione e che sarebbe pertanto necessaria una motivazione separata, qualora la Commissione dovesse – eccezionalmente? – voler disporre l’esame di siffatti documenti aziendali.
64.
Questo argomento non resiste, tuttavia, a un vaglio più approfondito. La Commissione, infatti, o non è competente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, ad esaminare siffatti documenti aziendali. In questo caso, essa non può procurarsi la competenza mancante neanche mediante una qualsivoglia indicazione nella motivazione della sua decisione di accertamento. Oppure, invece, la competenza di accertamento della Commissione si estende anche a siffatti documenti. Neanche in questo caso è necessario che nella decisione di accertamento siano indicati specificamente i motivi per cui gli ispettori della Commissione possono consultarli. In entrambi i casi, non siamo dunque in presenza, in realtà, di un problema di motivazione.
65.
Proprio in una fattispecie come quella presente, nella quale la Commissione era sulle tracce di un’intesa operante a livello mondiale, essa non era tenuta affatto a limitarsi unicamente all’esame dei documenti aziendali concernenti progetti relativi a cavi elettrici all’interno dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. Alla luce del sospetto iniziale dell’esistenza di una siffatta intesa, la Commissione poteva senz’altro, nel caso di specie, focalizzarsi anche su progetti concernenti cavi elettrici situati in paesi terzi. È infatti del tutto evidente che anche documenti relativi a tali progetti possono fornire informazioni sul funzionamento di una siffatta intesa, persino qualora i suddetti progetti non dovessero esplicare, in quanto tali, alcun effetto sul mercato interno. Qualora, ad esempio, dai documenti aziendali relativi ad un progetto che deve essere eseguito al di fuori dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, emerga che i partecipanti ad un’intesa si ripartiscono a livello mondiale i mercati e non si fanno concorrenza sui rispettivi mercati nazionali (cosiddetto «stay‑at‑home agreement»), ciò può senz’altro essere indicativo del fatto che l’intesa era idonea a ledere la concorrenza effettiva sul mercato interno.
66.
È possibile che, nel caso di intese che operano a livello mondiale, soltanto nei documenti aziendali relativi a determinate transazioni extraeuropee delle imprese coinvolte si trovi la cosiddetta «pistola fumante», ossia, ad esempio un documento nel quale tali imprese hanno documentato il contenuto dei loro accordi anticoncorrenziali in relazione a tutti i loro progetti a livello mondiale, incluso il comportamento che esse intendono adottare nel mercato comune europeo. Non si può seriamente sostenere che la Commissione non possa accludere al fascicolo un siffatto elemento di prova. Ne consegue che non può esserle negato, nell’ambito di un accertamento senza preavviso, di cercare un elemento di prova del genere, anche qualora esso si trovi nei documenti aziendali relativi a progetti extraeuropei concernenti i prodotti asseritamente interessati da un’intesa. Ciò è stato ammesso in udienza dal rappresentante processuale delle ricorrenti in risposta ad un mio quesito.
67.
Il fatto che, nella fattispecie, la Commissione non da ultimo abbia cercato anche le suddette prove di una ripartizione globale del mercato nell’ambito della presunta intesa, era del resto senz’altro già implicito nella motivazione della decisione di accertamento, ove si parlava del sospetto di una «spartizione di clienti» fra i soggetti coinvolti nelle intese ovvero nelle pratiche asseritamente anticoncorrenziali dalla portata «probabilmente mondiale» sul mercato dei cavi elettrici. Inoltre, dal preambolo della decisione di accertamento si evinceva che la Commissione intendeva prendere conoscenza di «tutti gli elementi di fatto riguardanti le presunte intese e/o pratiche concordate e del contesto nel quale si sono svolte».
68.
Ciò considerato, sulla scorta di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del presente caso, suscita forti perplessità la censura della Nexans e della Nexans France, secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto esigere una motivazione più dettagliata nella decisione di accertamento.
69.
Contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, nulla osta ad indagini di questo tipo neanche sotto il profilo del diritto internazionale ( 31 ). Non si può parlare, in particolare, di una violazione del principio di territorialità. I locali perquisiti dalla Commissione e i documenti aziendali da essa esaminati si trovavano, infatti, nel territorio dell’Unione.
70.
È vero che la Commissione, in forza del principio di territorialità, si è inoltre limitata in via esclusiva all’esame delle manovre che, alla luce delle loro probabili ripercussioni, sono idonee a compromettere la concorrenza sul mercato interno ( 32 ). Ciò non significa, tuttavia, che essa, nei suoi accertamenti, dovesse limitarsi unicamente ai documenti aziendali riguardanti i progetti dei partecipanti all’intesa localizzati all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
71.
Come menzionato in precedenza, infatti, conclusioni in ordine all’esistenza di pratiche anticoncorrenziali con possibili effetti svantaggiosi sulla concorrenza nel mercato interno possono senz’altro essere tratte anche da documenti aziendali riguardanti progetti locali in paesi terzi, ad esempio qualora tali documenti forniscano indicazioni sul funzionamento di un’intesa operante a livello mondiale oppure qualora i progetti di cui trattasi, a causa del loro stretto collegamento con operazioni interne all’Unione, possano esplicare a loro volta effetti sul mercato interno. Siffatta connessione con il mercato interno è sufficiente, sotto il profilo del diritto internazionale, per giustificare, nell’ambito di un’indagine preliminare, accertamenti della Commissione in relazione ai documenti aziendali di cui trattasi.
72.
In modo assolutamente corretto il Tribunale ha affermato, pertanto, che nulla osta a che la Commissione esamini documenti relativi a mercati extraeuropei «per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato [interno]» ( 33 ).
c) Conclusione intermedia
73.
Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che la prima parte del primo motivo di impugnazione è infondata.
2. Sul controllo giurisdizionale degli indizi alla base di una decisione di accertamento (seconda parte del primo motivo di impugnazione)
74.
Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la Nexans e la Nexans France addebitano al Tribunale la violazione del diritto dell’Unione, non avendo esso verificato se, da parte della Commissione, fossero sussistiti motivi ragionevoli per supporre un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale.
a) Ricevibilità
75.
Anzitutto, si pone la questione della ricevibilità della censura formulata con questa seconda parte del primo motivo di impugnazione. Occorre acclarare se le ricorrenti, con la loro critica espressa dinanzi alla Corte, concernente l’intensità del controllo giurisdizionale della decisione di accertamento, abbiano scelto, per affermare la violazione di un diritto, un elemento del tutto nuovo e non dedotto in primo grado. In caso affermativo, tale parte del primo motivo di impugnazione dovrebbe essere dichiarata irricevibile d’ufficio, persino qualora nessuna delle parti abbia affrontato tale aspetto nel procedimento dinanzi alla Corte ( 34 ).
76.
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe, in definitiva, a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è tuttavia limitata, in linea di principio, alla valutazione effettuata dal Tribunale dei motivi discussi dinanzi ad esso ( 35 ).
77.
Di conseguenza, anche l’articolo 127, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, sempreché essi non possano basarsi su elementi di diritto o di fatto emersi soltanto durante il procedimento.
78.
In primo grado, la Nexans e la Nexans France hanno affrontato la problematica della portata geografica dell’oggetto dell’indagine unicamente nell’ottica della motivazione della decisione di accertamento, ossia con riguardo ad un errore formale della Commissione ( 36 ). Esse hanno eccepito, in sostanza, che il riferimento della Commissione alla portata «probabilmente mondiale» della presunta infrazione alle regole di concorrenza fosse eccessivamente vago e non consentisse loro di riconoscere l’esatta portata degli accertamenti, nonché l’esatta misura del loro dovere di collaborazione ( 37 ). Inoltre, la decisione di accertamento non conterrebbe indicazioni concrete sui mercati a partire dai quali eventuali accordi o pratiche concorrenziali poste in essere al di fuori dell’Unione potrebbero avere esplicato effetti sul mercato interno e sulle modalità di tale incidenza ( 38 ).
79.
Per contro, la Nexans e la Nexans France, nell’argomento dedotto dinanzi al Tribunale, non hanno mai espresso alcun dubbio, sotto il profilo sostanziale, quanto alla sussistenza di indizi sufficienti per sospettare un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale. Neanche a seguito di uno specifico quesito scritto della Corte, esse hanno potuto fornire prove a sostegno dell’avvenuta deduzione di un siffatto argomento in primo grado. Piuttosto, il loro rappresentante processuale ha dovuto ammettere, in udienza, che la Nexans e la Nexans France non avevano espressamente sollevato una siffatta censura nel procedimento di primo grado.
80.
Poco persuasivo è inoltre l’argomento, sostenuto in udienza dalle ricorrenti, secondo il quale le loro osservazioni dinanzi al Tribunale avrebbero in ogni caso contenuto implicitamente la censura che alla Commissione potessero mancare indizi sufficienti per sospettare un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale. È estremamente improbabile che gli avvocati altamente specializzati che rappresentano la Nexans e la Nexans France nel presente procedimento abbiano nascosto una censura sostanziale attinente all’esattezza materiale della decisione di accertamento in mezzo ad osservazioni sulla legittimità formale di quest’ultima, invece di formularla esplicitamente ( 39 ). Ciò vale, a maggior ragione, in quanto la Nexans e la Nexans France si erano fondate espressamente, in un altro contesto – ossia con riguardo alla portata sostanziale della decisione di accertamento – proprio su una siffatta censura sostanziale ( 40 ).
81.
Alla luce di questi elementi, si deve ritenere che la seconda parte del primo motivo di impugnazione contenga un motivo nuovo. Tale motivo non si fonda su elementi di diritto o di fatto emersi soltanto nel corso del procedimento e non può neanche essere considerato una mera ulteriore elaborazione degli argomenti scambiati in primo grado. Piuttosto, esso costituisce un ampliamento dell’oggetto della lite rispetto al procedimento di primo grado, ed è pertanto irricevibile.
b) Fondatezza
82.
Solo in subordine analizzerò brevemente, in prosieguo, la fondatezza di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.
83.
Con la loro censura, la Nexans e la Nexans France addebitano al Tribunale di non avere esaminato se la Commissione, in occasione dell’adozione della decisione di accertamento, disponesse di elementi ragionevoli per sospettare un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale.
84.
Tale argomento deve essere respinto.
85.
È pacifico che ciascuna decisione di accertamento è sottoposta a posteriori ad un sindacato giurisdizionale per verificare se la Commissione disponeva di elementi sufficienti per suffragare il sospetto iniziale di una grave infrazione alle regole di concorrenza e giustificare in tal modo le misure istruttorie disposte nella propria decisione di accertamento ( 41 ). Un siffatto sindacato giurisdizionale ex post è sufficiente, in linea di principio, ad assicurare in maniera adeguata la tutela dei diritti fondamentali dell’impresa di cui trattasi ( 42 ).
86.
È coerente con la natura di tale controllo a posteriori il fatto che solo nel procedimento dinanzi ai giudici competenti e non, ad esempio, già in precedenza, nella motivazione della sua decisione di accertamento ( 43 ), la Commissione debba rendere note le informazioni in base alle quali essa ha ritenuto giustificato perquisire i locali dell’impresa di cui trattasi ( 44 ).
87.
Inoltre, in materia di concorrenza, il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione si fonda sul principio dell’allegazione ( 45 ). Poiché la Nexans e la Nexans France non hanno messo in dubbio, in primo grado, che la Commissione fosse in possesso di elementi ragionevoli che suffragassero il sospetto iniziale di un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale ( 46 ), non vi era motivo, per il Tribunale, di dedicarsi a tale questione. Il riferimento estremamente vago della Nexans e della Nexans France al carattere meramente locale di singoli progetti extraeuropei relativi a cavi elettrici non doveva in ogni caso essere colto dal Tribunale come opportunità per dubitare in generale della sussistenza di indizi sufficienti e per effettuare di propria iniziativa indagini in ordine al carattere della presunta intesa quale infrazione di portata mondiale.
88.
Diversamente da quanto ritenuto dalle ricorrenti, ciò non viene meno neanche per il fatto che, nel caso di accertamenti senza preavviso, si verificano ingerenze gravi nei locali delle imprese e, quindi, nella loro sfera tutelata dai diritti fondamentali. La Nexans e la Nexans France, infatti, erano rappresentate da avvocati altamente specializzati, dai quali era legittimo attendersi che essi avrebbero fatto valere dinanzi al Tribunale tutte le censure necessarie. Alla luce di tali circostanze, al giudice potrebbe incombere un obbligo di esaminare d’ufficio l’insieme degli indizi tutt’al più qualora esso statuisca inaudita altera parte ( 47 ) oppure qualora motivi gravi indichino che viene ovvero è stato effettuato in maniera illegittima un accertamento senza preavviso. Né l’una né l’altra ipotesi si sono tuttavia verificate nel caso di specie.
89.
Infine, occorre osservare che il procedimento dinanzi alla Corte ha confermato, in definitiva, la sussistenza di elementi sui quali la Commissione poteva, nella fattispecie, ragionevolmente fondare il sospetto iniziale di un’infrazione alle regole di concorrenza di portata mondiale. Infatti, come la Commissione ha illustrato nella sua comparsa di risposta, senza essere contestata, e ha dimostrato con citazioni, essa era in possesso, al momento dell’adozione della decisione di accertamento, di dichiarazioni orali di un richiedente l’immunità, dalle quali si evincevano indizi concreti nel senso della sussistenza di un’intesa operante a livello mondiale, i cui membri si ripartivano, inter alia, i mercati, e si limitavano ai loro rispettivi mercati nazionali ( 48 ). Inoltre, la Commissione poteva ricorrere alle sue recenti esperienze concrete fatte con le manovre di altre intese nelle quali erano in parte coinvolte le stesse imprese.
90.
In tale contesto, la Commissione era legittimata, nell’ambito dei suoi accertamenti senza preavviso, a cercare elementi che dimostrassero l’esistenza e il funzionamento di una siffatta intesa dalla portata mondiale ( 49 ).
c) Conclusione intermedia
91.
Tutto ciò considerato, la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve pertanto essere dichiarata irricevibile o, in ogni caso, infondata. Il primo motivo di impugnazione non ha pertanto alcuna possibilità di accoglimento nel suo complesso.
B – Secondo motivo di impugnazione: la decisione del Tribunale sulle spese
92.
Con il secondo motivo di impugnazione, diretto contro i punti 138 e 139 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere, infine, la «manifesta irragionevolezza» della decisione del Tribunale sulle spese del procedimento di primo grado.
93.
Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, sono irricevibili le impugnazioni che hanno ad oggetto unicamente la decisione del Tribunale sulle spese. Tale disposizione viene interpretata estensivamente da una giurisprudenza costante. Ai sensi di quest’ultima, tale disposizione comprende anche i casi in cui un ricorrente non si limita ad impugnare la decisione sulle spese, bensì contesta la decisione di primo grado anche sotto altri profili, senza che alla fine venga tuttavia accolto uno qualsiasi dei suoi motivi ( 50 ).
94.
Una situazione del genere ricorre nel caso di specie. Poiché, alla luce di quanto esposto in precedenza ( 51 ), l’argomento delle ricorrenti non può trovare accoglimento, la contestazione da esse mossa nei confronti della decisione del Tribunale sulle spese non deve essere oggetto di ulteriore esame.
95.
Solo per completezza, desidero aggiungere che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, al Tribunale spetta un ampio margine di discrezionalità, che lo stesso non ha ecceduto nella fattispecie. La Nexans e la Nexans France hanno contestato in primo grado tre diversi atti della Commissione da numerosi punti di vista giuridici. Solo in relazione ad uno di tali atti – la decisione di accertamento – esse sono risultate parzialmente vittoriose. Ciò premesso, mi sembra del tutto ragionevole che il Tribunale abbia condannato la Nexans e la Nexans France a sopportare le proprie spese, nonché la metà delle spese della Commissione.
96.
Il secondo motivo d’impugnazione dev’essere pertanto dichiarato irricevibile e, in ogni caso, infondato.
VI – Sulle spese
97.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
98.
Dall’articolo 138, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si evince che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda; qualora vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Avendo presentato il ricorso congiuntamente, esse saranno tenute a pagare tali spese in solido tra loro ( 52 ).
VII – Conclusione
99.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Rilevante è unicamente la situazione giuridica preesistente al Trattato di Lisbona, poiché la decisione di accertamento controversa è stata adottata ed eseguita anteriormente al 1o dicembre 2009.
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003».
( 4 ) Sentenza Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596), in prosieguo anche: la «sentenza impugnata» oppure la «sentenza del Tribunale».
( 5 ) V. punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata.
( 6 ) V. punti 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata.
( 7 ) Sentenze FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 96); Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 64) e Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 82).
( 8 ) In tal senso sentenze Moritz/Commissione (C‑68/91 P, EU:C:1992:531, punto 26 e da 37 a 39); Acerinox/Commissione (C‑57/02 P, EU:C:2005:453, punti 36 e 37); Commissione/Greencore (C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punti 40 e 41); France Télécom/Commissione (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 41); Komninou e a./Commissione (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, punto 22), nonché Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 41).
( 9 ) Punti da 97 a 99 della sentenza impugnata.
( 10 ) In primo grado solo quattro su 73 punti del ricorso della Nexans e della Nexans France (punti da 37 a 40), nonché due su 41 punti della loro memoria di replica (punti 19 e 20) erano dedicati a tale questione.
( 11 ) Punto 97 della sentenza impugnata.
( 12 ) Punti 98 e 99 della sentenza impugnata.
( 13 ) Punto 99 della sentenza impugnata.
( 14 ) Sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 80), nonché Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 35).
( 15 ) Sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63); Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 166), nonché Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 115).
( 16 ) V. al riguardo le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:73, paragrafo 206), nonché le mie conclusioni presentate nella causa Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:256, paragrafo 138).
( 17 ) Nella stessa direzione si muove la censura delle ricorrenti, secondo la quale, nel presente caso, la Commissione avrebbe proceduto seguendo il «metodo globale della rete da traino» (nella lingua processuale: «global dragnet approach»).
( 18 ) Sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 29); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punti 8 e 40); Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punti 26 e 45), nonché Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 47); analogamente sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 299). Tale giurisprudenza, pur riguardando ancora l’antecedente normativo dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, è tuttavia trasponibile senza problemi a quest’ultima disposizione.
( 19 ) Sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63); Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 166), nonché Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116).
( 20 ) In tal senso sentenza National Panasonic/Commissione (EU:C:1980:169, punto 21), nonché le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:73, paragrafo 174), inoltre le mie conclusioni nella causa Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:256, paragrafo 143).
( 21 ) In tal senso anche – in relazione all’accertamento se venga perseguita una violazione degli articoli 81 CE oppure 82 CE – le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:73, paragrafo 176), nonché le mie conclusioni nella causa Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:256, paragrafo 144).
( 22 ) Sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 41); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 10); Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 45), nonché Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 82).
( 23 ) Sentenza France Télécom/Commissione (T‑340/04, EU:T:2007:81, punto 52).
( 24 ) Sentenza France Télécom/Commissione (T‑340/04, EU:T:2007:81, punto 51).
( 25 ) Sentenza Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 83).
( 26 ) Sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 41); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 9), nonché Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 45); v. anche le mie conclusioni nella causa Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:256, paragrafo 138).
( 27 ) V. al riguardo sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 19); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 30), nonché Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 16).
( 28 ) Sentenza Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 83).
( 29 ) Sentenza Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 84); v. anche sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 27); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 38), nonché Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 24).
( 30 ) V. al riguardo il considerando 24 del regolamento n. 1/2003, nonché il suo articolo 4, e, inoltre, le sentenze National Panasonic/Commissione (EU:C:1980:169, punto 20); AM & S Europe/Commissione (155/79, EU:C:1982:157, punto 15); Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 25); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punto 36); Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 22), nonché Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 42).
( 31 ) È vero che le ricorrenti trattano aspetti di diritto internazionale solo nella seconda parte del primo motivo di impugnazione; ritengo tuttavia più opportuno affrontare il relativo argomento delle medesime già nell’ambito di questa prima parte del primo motivo di impugnazione.
( 32 ) V. fondamentale al riguardo la sentenza Zellstoff (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, EU:C:1988:447, punti da 15 a 17).
( 33 ) Punto 99, ultima frase della sentenza impugnata.
( 34 ) Nella fattispecie, la Commissione ha invocato per la prima volta nell’udienza dinanzi alla Corte, l’irricevibilità di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.
( 35 ) Sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 165); Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 111), nonché Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 35).
( 36 ) V. la sezione 3.2.3 (punti da 37 a 40) del ricorso di primo grado, intitolata «Overly broad geographic scope».
( 37 ) Punti 39 e 40 del ricorso di primo grado.
( 38 ) Punti 37 e 38 del ricorso di primo grado.
( 39 ) Sulla giurisprudenza costante, secondo la quale, in sede di sindacato giurisdizionale degli atti dell’Unione, occorre distinguere fra legittimità formale e sostanziale, v. sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67); Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181), nonché Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 46).
( 40 ) V. al riguardo punti da 60 a 94 della sentenza impugnata.
( 41 ) Sentenza Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punti 49 e 50), nonché – implicitamente – sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 52).
( 42 ) Corte eur. D.U., sentenza del 7 giugno 2007, Smirnov/Russia (n. 71362/01, Recueil des arrêts et décisions 2007-VII, punto 45), nonché sentenze del 15 febbraio 2011, Harju/Finlandia (n. 56716/09, punti 40 e 44), e Heino/Finlandia (n. 56720/09, punto 45).
( 43 ) V. al riguardo anche la sentenza Dalmine/Commissione (C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 60), nella quale la Corte ha riconosciuto il rischio che le imprese di cui trattasi possano nascondere materiale probatorio qualora esse siano in grado, già dalla prima fase delle indagini, di identificare le informazioni in possesso della Commissione a tale data.
( 44 ) In tal senso sentenze Hoechst/Commissione (46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 41); Dow Benelux/Commissione (85/87, EU:C:1989:379, punti 9 e 15); Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punti 45 e 51), nonché Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, punti da 60 a 62).
( 45 ) Specificamente sul principio dell’allegazione in relazione alle decisioni di accertamento v. la sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione (da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 52); in generale su tale principio nel diritto della concorrenza v. le sentenze Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti 64 e 65), nonché Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 61, prima frase), nonché le mie conclusione nella causa Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11, paragrafo 99) e le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafo 47).
( 46 ) V. supra, paragrafi 78 e 79 delle presenti conclusioni.
( 47 ) Ciò avverrà, di regola, qualora un giudice nazionale sia chiamato ad autorizzare in via preventiva l’applicazione di misure coercitive prima di un accertamento senza preavviso (articolo 20, paragrafi 7 e 8, del regolamento n. 1/2003).
( 48 ) Tali dichiarazioni del richiedente l’immunità erano in parte già oggetto di una discussione in contraddittorio nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.
( 49 ) Ho già affrontato gli argomenti di diritto internazionale delle ricorrenti nell’ambito di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione già, supra, ai paragrafi da 69 a 72 delle presenti conclusioni.
( 50 ) V. ordinanza Roujanski/Consiglio (C‑253/94 P, EU:C:1995:4, punti da 12 a 14), nonché sentenze Henrichs/Commissione (C‑396/93 P, EU:C:1995:280, punti da 65 a 66); Commissione e Francia/TF1 (C‑302/99 P e C‑308/99 P, EU:C:2001:408, punto 31); Tralli/BCE (C‑301/02 P, EU:C:2005:306, punto 88), nonché Gualteri/Commissione (C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 111).
( 51 ) V. al riguardo le osservazioni da me svolte in relazione al primo motivo di impugnazione ai paragrafi da 24 a 86 delle presenti conclusioni.
( 52 ) Sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 123); in senso analogo sentenza D e Svezia/Consiglio (C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304, punto 65); in quest’ultima causa, D e il Regno di Svezia avevano addirittura presentato due impugnazioni separate, ma erano state comunque condannate in solido al pagamento delle spese.
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