CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 10 luglio 2014 ( 1 )
Causa C‑65/13
Parlamento europeo
contro
Commissione europea
(ricorso di annullamento proposto dal Parlamento europeo)
«Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Decisione di esecuzione della Commissione — Superamento dei limiti di competenza della Commissione — Interpretazione degli articoli 290 TFUE e 291 TFUE — Atti di esecuzione — Rete EURES — Precisazione del contenuto normativo di un atto legislativo»
1.
La presente causa offre alla Corte la possibilità di pronunciarsi sul senso e sulla portata degli «atti di esecuzione» di cui all’articolo 291 TFUE alla luce della sua sentenza del 18 marzo 2014 ( 2 ), in cui la Grande Sezione si è pronunciata per la prima volta sulla delimitazione di tali atti di esecuzione rispetto agli atti «delegati» previsti dall’articolo 290 TFUE. Prendendo le mosse dalla dottrina formulata in detta sentenza, la Corte deve ora statuire sul ricorso di annullamento proposto dal Parlamento europeo contro talune disposizioni della decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012 ( 3 ), che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (European Employment Services). Più precisamente, la questione sollevata nel caso di specie verte sul contenuto e sulla portata delle competenze di esecuzione previste dall’articolo 291 TFUE.
2.
Senza necessità di insistere sulle considerazioni che ho avuto occasione di svolgere nelle mie conclusioni relative alla causa sfociata nella menzionata sentenza della Corte del 18 marzo 2014 ( 5 ), mi concentrerò sull’esame di ciascuna delle disposizioni oggetto del ricorso in esame per stabilire se il loro contenuto sia compatibile con la nozione di «esecuzione» che, conformemente ai principi enunciati in detta sentenza, determina la portata dell’articolo 291 TFUE.
I – Ambito normativo
A – Il regolamento n. 492/2011
3.
Il considerando 8 del regolamento n. 492/2011 enuncia quanto segue:
«I meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante la collaborazione diretta tra i servizi centrali per l’impiego e tra i servizi regionali, nonché mediante una coordinata azione di informazione assicurano in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro. I lavoratori che desiderano spostarsi dovrebbero anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro».
4.
Il considerando 9 del medesimo regolamento così recita:
«Esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l’occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest’ultima è tesa a mettere i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni dell’Unione. Tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d’interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi dell’occupazione sul piano regionale. È pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso del coordinamento delle loro politiche in materia di occupazione».
5.
Conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 492/2011:
«1. (…)
I servizi centrali per l’impiego degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un’azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori.
2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori indicati al paragrafo 1, secondo comma, e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.
(…)».
6.
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 492/2011:
«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l’occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all’evoluzione dell’occupazione.
2. La Commissione fissa la maniera in cui sono redatte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico di cui all’articolo 29 (di seguito “comitato tecnico”).
3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18 le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione del mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.
(…)».
7.
L’articolo 13 del regolamento n. 492/2011 è del seguente tenore:
«1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18:
a)
le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;
b)
le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi;
c)
le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;
d)
alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.
Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto tali informazioni ai competenti servizi ed organismi per l’impiego.
2. Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18, in collaborazione con il comitato tecnico.
Tale sistema può essere adattato se necessario».
8.
L’articolo 15 del menzionato regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Le operazioni di cui all’articolo 14 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l’organizzazione dei servizi per l’impiego di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino,
(…)
b)
i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi per l’impiego del proprio paese, mettono in contatto e compensano direttamente le offerte e le domande di lavoro.
Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:
—
agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità, e
—
alle parti sociali ed economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità) e all’insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità;
(…)
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché qualsiasi eventuale modifica dell’elenco stesso».
9.
L’articolo 17 del regolamento n. 492/2011 così recita:
«1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta l’anno e in comune i risultati delle disposizioni dell’Unione in materia di offerta e di domanda di posti di lavoro.
2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare in priorità i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del capo II, la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l’evoluzione del mercato del lavoro dell’Unione».
10.
Conformemente all’articolo 18, primo comma, del medesimo regolamento, «[l]’Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro (di seguito “Ufficio europeo di coordinamento”), istituito in seno alla Commissione, ha in generale il compito di favorire, a livello di Unione, l’azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali per l’impiego».
11.
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 dispone quanto segue:
«L’Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l’altro di:
a)
coordinare le operazioni pratiche necessarie, a livello dell’Unione, per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori;
b)
contribuire, in collaborazione col comitato tecnico, a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;
c)
mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi».
12.
Ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento, «[d]’intesa con l’autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce, previo parere del comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonché programmi per il perfezionamento del personale specializzato».
13.
Conformemente all’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, «[l]a Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l’applicazione del presente regolamento. A tal fine, essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri».
B – La decisione impugnata
14.
Il testo delle disposizioni impugnate sarà esposto nel corso del loro esame nel merito.
II – Il ricorso di annullamento e il procedimento dinanzi alla Corte
15.
Il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte relativa alla compensazione delle offerte e domande di lavoro e alla ricostituzione della rete EURES. A suo parere, la Commissione avrebbe ecceduto i poteri di esecuzione conferitile dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, violando così i limiti che caratterizzano gli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE. A suo avviso, tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 290 TFUE, avrebbe determinato un nuovo quadro interpretativo del contenuto normativo del menzionato articolo 38, il cui significato non potrebbe essere il medesimo attribuito in passato ad altre disposizioni, come l’articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ( 6 ), che, pur avendo il medesimo tenore letterale, dovevano essere interpretate diversamente in ragione del contesto normativo nel quale erano state adottate. Tale considerazione deve valere anche per la decisione impugnata, diversamente che per la decisione 2003/8/CE ( 7 ), la quale, in precedenza, aveva a sua volta riformato l’EURES.
16.
La Commissione, dal suo canto, si oppone al ricorso sostenendo, in generale, che la portata dei poteri di esecuzione andrebbe esaminata tenendo conto sia degli obiettivi generali stabiliti dal regolamento n. 492/2011, sia del compito affidato alla Commissione quanto all’adozione delle misure necessarie o utili ai fini della sua attuazione. A tale proposito essa rileva che il regolamento n. 492/2011 è l’espressione di una competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri e che i suoi obiettivi devono essere conseguiti tramite il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione. A suo parere, l’EURES si limiterebbe ad attuare il principio di cooperazione stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, al solo scopo di assicurare condizioni uniformi di applicazione della collaborazione degli Stati membri fra loro e con la Commissione, alle condizioni previste dall’articolo 291 TFUE.
17.
Al di là delle considerazioni generali formulate dal Parlamento europeo, le sue censure si concentrano su sei articoli della decisione impugnata. I suoi argomenti a tale riguardo nonché quelli della Commissione saranno man mano riassunti nell’esame di ciascuna di tali censure.
18.
Il Parlamento europeo conclude che, qualora la Corte ritenga che le disposizioni impugnate possano essere disgiunte dal resto della decisione impugnata, accetterà l’annullamento parziale della medesima. Infine, esso chiede la condanna della Commissione alle spese.
19.
La Commissione, dal suo canto, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del Parlamento europeo alle spese. In subordine, essa sostiene che le censure del Parlamento europeo non giustificano l’annullamento della decisione impugnata nella sua integralità, in quanto il ricorso verte su aspetti specifici che possono essere separati dal resto della decisione impugnata. In ogni caso, la Commissione chiede che, qualora venga disposto l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, ne siano mantenuti gli effetti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova decisione diretta a sostituirla.
20.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2014 le parti sono state invitate a concentrare i loro argomenti sull’incidenza nel caso di specie della sentenza pronunciata nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑427/12).
III – Analisi
A – Considerazioni preliminari
1. Sull’ambito normativo pertinente all’esame della decisione impugnata
21.
Il presente ricorso di annullamento si fonda sulla possibile violazione dell’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 da parte della decisione impugnata. Secondo il Parlamento europeo, detta disposizione conferisce alla Commissione la facoltà di adottare «le misure di esecuzione necessarie per l’applicazione del presente regolamento», ossia le attribuisce «competenze di esecuzione» in senso stretto a norma dell’articolo 291 TFUE. Tuttavia, nella decisione impugnata la Commissione non si sarebbe limitata a «dare esecuzione» al regolamento n. 492/2011, bensì ne avrebbe «integrato determinati elementi non essenziali», pur non disponendo della necessaria autorizzazione in forza dell’articolo 290 TFUE.
22.
È pacifico tra le parti che i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 siano effettivamente poteri «di esecuzione» ai sensi dell’articolo 291 TFUE. Ciò significa che, come sostenuto dal Parlamento europeo, l’analogia riscontrabile tra detta disposizione e l’articolo 44 del regolamento n. 1612/68, da un lato, e tra la decisione impugnata e le decisioni adottate all’epoca in applicazione del menzionato articolo 44, dall’altro, non va oltre l’identità del loro tenore letterale, in quanto l’interpretazione del loro rispettivo significato dipende dal contesto normativo in cui ciascuna di tali disposizioni è stata integrata nel diritto dell’Unione. Sia il regolamento n. 1612/68, sia le decisioni che hanno preceduto quella ora impugnata sono stati adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vale a dire, come ha ricordato la Corte, quando «l’espressione “competenze di esecuzione” (…) comprendeva la competenza ad attuare, a livello dell’Unione, un atto legislativo di quest’ultima o talune sue disposizioni, da un lato, nonché, in talune circostanze, la competenza ad adottare atti normativi che integrano o modificano elementi non essenziali di un atto legislativo, dall’altro» ( 8 ). Infatti, è stata la Convenzione europea a proporre «una distinzione tra tali due tipi di competenza», che «è infine stata ripresa nel Trattato di Lisbona gli articoli 290 TFUE e 291 TFUE» ( 9 ).
23.
Di conseguenza, il fatto che la decisione impugnata riproduca sostanzialmente il contenuto di decisioni precedenti la cui legittimità non era stata a suo tempo messa in dubbio non dice nulla quanto alla sua conformità al diritto. Tali decisioni sono state adottate in un contesto nel quale, come si è visto, le «competenze di esecuzione» comprendevano indistintamente il potere di adottare atti di stretta applicazione e quello di adottare disposizioni che integrano o modificano elementi non essenziali di un atto legislativo ( 10 ). La decisione impugnata, al contrario, è entrata in vigore dopo che il diritto primario ha posto fine a tale mancanza di distinzione, con la conseguenza che alcune «competenze di esecuzione», come quelle conferite alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 per l’adozione della decisione impugnata, devono rimanere entro i limiti fissati dall’articolo 291 TFUE e non possono includere la facoltà di integrare o modificare elementi non essenziali del medesimo regolamento n. 492/2011. In altre parole, esse non possono condurre all’adozione di un «atto delegato» ai sensi dell’articolo 290 TFUE. Tanto meno la decisione impugnata può includere la facoltà di modificare gli elementi essenziali del menzionato regolamento, posto che tale compito è riservato, ovviamente, al legislatore stesso.
24.
Ciò implica, a mio avviso, che siano irrilevanti le differenze segnalate dal Parlamento europeo tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 38 del regolamento n. 492/2011. Infatti, ai punti da 64 a 68 del suo ricorso il Parlamento europeo fa notare che le diverse versioni linguistiche di detta disposizione consentono di modulare, in una certa misura, la definizione del compito che il legislatore ha voluto affidare in definitiva alla Commissione. Così, secondo la versione in lingua francese, l’articolo 38 stabilisce che la Commissione adotta le misure «nécessaires à la mise en application» del regolamento n. 492/2011. Dal suo canto, la versione in lingua inglese parla di misure «pursuant to this Regulation for its implementation», mentre la versione in lingua italiana menziona le misure «necessarie per l’applicazione del presente regolamento». Infine, la versione in lingua spagnola fa riferimento a «las medidas de ejecución para la aplicación del presente Reglamento». Ritengo che, al di là delle sfumature che si possono dedurre da ciascuna di tali espressioni, l’elemento determinante non sia tanto se il legislatore abbia delimitato in modo più o meno preciso il margine di discrezionalità attribuito alla Commissione, quanto se quest’ultima si sia rigorosamente attenuta ai limiti delle «competenze di esecuzione» che il legislatore le può conferire in forza dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. In altre parole, l’elemento decisivo per determinare la legittimità della decisione impugnata è che il suo contenuto corrisponda all’esercizio di una vera e propria competenza di esecuzione.
2. Sull’oggetto del presente ricorso
25.
Dalla parte iniziale dell’atto introduttivo del Parlamento europeo risulta che il ricorso in esame ha per oggetto «l’annullamento della decisione [impugnata]». Di conseguenza, il ricorso si conclude con la richiesta alla Corte di annullare detta decisione. Tuttavia, il Parlamento europeo ha contestato solo la legittimità di alcune disposizioni della decisione impugnata. Peraltro, lungi dal sostenere che dette disposizioni siano inscindibili dall’insieme della decisione impugnata e che, pertanto, il loro annullamento debba comportare quello della medesima decisione nel suo complesso, nella replica il Parlamento europeo non si è opposto ( 11 ) alla richiesta della Commissione nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso, non ne consegua l’annullamento della decisione impugnata nella sua integralità.
26.
Ciò premesso, ritengo che il presente procedimento non possa che avere ad oggetto le specifiche disposizioni della decisione impugnata sulla cui legittimità il Parlamento europeo si è espressamente pronunciato.
27.
Dal momento che condivido la tesi delle parti secondo cui l’annullamento delle disposizioni contestate non si estenderebbe all’insieme della decisione impugnata né ai suoi elementi essenziali ( 12 ), ritengo altresì che, proprio per questo motivo, il silenzio del Parlamento europeo quanto alla possibile illegittimità delle disposizioni sulle quali esso non si è espressamente pronunciato implichi che, a suo parere, dette disposizioni non devono essere considerate illegittime.
28.
Infatti, atteso che esse possono essere tenute distinte dalle disposizioni la cui illegittimità è stata oggetto di una motivazione esplicita, è evidente come la nullità delle altre disposizioni non possa derivare, per connessione o come conseguenza, dall’illegittimità delle prime, sicché la loro eventuale nullità dovrebbe formare oggetto di una motivazione autonoma. Pertanto, in mancanza di una siffatta motivazione, si deve ritenere che il ricorrente consideri legittime le disposizioni della decisione impugnata sulle quali non si è pronunciato.
B – Le disposizioni oggetto del ricorso
1. Le conclusioni del ricorso
29.
La delimitazione dell’oggetto del ricorso sopra esposta è fondamentale ai fini dell’interpretazione della reale portata delle conclusioni esposte nel ricorso del Parlamento europeo.
30.
Infatti, ciascuna delle specifiche censure del Parlamento europeo deve essere interpretata in un contesto che si caratterizza anzitutto per il fatto che l’istituzione ricorrente non mette in discussione la legittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata ( 13 ) né, pertanto, la costituzione stessa della rete EURES. Ciò significa che il Parlamento europeo ritiene in definitiva che, istituendo la rete EURES, la Commissione non sia andata oltre l’esercizio di una competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE.
31.
È vero che il Parlamento europeo ha rilevato, ai punti da 28 a 33 del suo ricorso, che la decisione impugnata rientra in un quadro normativo generale avente per oggetto la «riforma di EURES» di cui fanno parte anche due proposte di regolamento attualmente in corso di esame al Parlamento europeo e relative al finanziamento delle attività della rete EURES ( 14 ). Tuttavia, il Parlamento europeo non giunge ad affermare che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui istituisce la rete EURES, a motivo del fatto che una simile decisione potrebbe essere contenuta solo in una delle menzionate proposte legislative, ma solo nella parte in cui incide sulla struttura, sulle funzioni o sulla gestione di detta rete in misura superiore a quanto potrebbe fare un’autorità investita soltanto di competenze di esecuzione.
32.
In ogni caso, mi sembra che, in definitiva, sia decisivo il fatto che il ricorso non è espressamente diretto contro l’articolo 1 della decisione impugnata. Con le sue censure selettive il Parlamento europeo indica in ultima analisi che il suo ricorso contesta solo aspetti specifici della rete EURES, concernenti i suoi obiettivi, la sua composizione o le sue funzioni, ma senza mettere in discussione la competenza (di esecuzione) della Commissione ad istituire tale rete ( 15 ).
33.
A mio avviso, questo approccio del Parlamento europeo è pienamente giustificato. La cosiddetta rete EURES è un sistema istituito per «mettere in contatto e per compensare le offerte e le domande d’impiego», come enunciato dal titolo del capo II del regolamento n. 492/2011, nel quale viene stabilita una serie di obblighi per la Commissione e gli Stati membri il cui adempimento costituisce lo scopo che, conformemente all’articolo 1 della decisione impugnata, giustifica l’istituzione di detta rete.
34.
Conformemente al capo II del regolamento n. 492/2011, gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a collaborare per promuovere studi in materia di occupazione e di disoccupazione (articolo 11), a scambiare informazioni relative ai problemi concernenti la libera circolazione e l’occupazione dei lavoratori (articolo 12), a istituire un meccanismo di compensazione delle offerte e domande di lavoro (articoli da 13 a 16) e ad analizzare in comune i risultati delle disposizioni dell’Unione in materia di offerta e di domanda di posti di lavoro (articolo 17), mentre l’articolo 18 istituisce in seno alla Commissione un Ufficio europeo di coordinamento incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in quest’ambito alla Commissione.
35.
Tale insieme di obblighi si traduce necessariamente in un flusso di informazioni tra i servizi specializzati per l’impiego degli Stati membri, da un lato, e la Commissione stessa, dall’altro, che necessita di un minimo di organizzazione per poter contribuire efficacemente alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dal capo II del regolamento n. 492/2011, vale a dire la messa in contatto delle offerte e domande d’impiego nell’intera Unione e la loro compensazione, ossia, in definitiva, il miglioramento della libera circolazione e dell’impiego dei lavoratori.
36.
Ciò premesso, ritengo che la configurazione di una «rete dei servizi per l’impiego europea», in quanto espressione della collaborazione imposta dal regolamento n. 492/2011 alla Commissione e agli Stati membri, costituisca l’esercizio di una tipica competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, paragrafo 2. Si deve ritenere che essa sia in pratica la necessaria conseguenza del fatto che lo stesso legislatore ha imposto agli Stati membri e alla Commissione l’obbligo di collaborare per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro, mentre la decisione impugnata si limita, in linea di principio, ad ordinare i meccanismi di informazione e comunicazione che devono rendere possibile l’adempimento di tale obbligo.
37.
Di conseguenza, la questione da risolvere non è se la rete EURES costituisca di per sé il risultato dell’esercizio di una competenza che non si può qualificare di esecuzione, bensì se le specifiche disposizioni relative a detta rete che sono state impugnate dal Parlamento europeo rispettino i limiti dell’articolo 291 TFUE.
2. Sull’incidenza nel caso di specie della dottrina formulata nella sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑427/12, EU:C:2014:170)
38.
Mentre nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio era stata la Commissione a sollevare la questione se la competenza normativa attribuita dal legislatore alla Commissione ai fini dell’adozione di un regolamento di esecuzione ( 16 ) dovesse essere invece conferita mediante delega ex articolo 290 TFUE, nel caso di specie è il Parlamento a sollevare la questione se, essendo stata conferita alla Commissione una competenza di esecuzione, essa abbia agito ultra vires, ossia abbia oltrepassato i limiti dell’articolo 291 TFUE.
39.
In tali circostanze, la decisione adottata dalla Corte nella suddetta causa presenta un’utilità limitata ai fini del caso qui in esame, dato che in quell’occasione interessava soprattutto stabilire in quali ipotesi occorra attribuire alla Commissione un potere delegato o un potere di esecuzione. Tale questione è stata risolta dalla Grande Sezione nel senso che «il legislatore dell’Unione, quando decide di attribuire alla Commissione un potere delegato ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, dispone di un potere discrezionale», di modo che «il sindacato giurisdizionale si limita agli errori manifesti di valutazione in merito alla questione se il legislatore abbia potuto ragionevolmente ritenere, da un lato, che il quadro giuridico che esso ha istituito per quanto riguarda il regime tariffario (…) richieda soltanto, ai fini della sua attuazione, di essere precisato, senza dover essere integrato o modificato da elementi non essenziali e, dall’altro, che le disposizioni del regolamento (…) relative a tale regime richiedano condizioni uniformi di esecuzione» ( 17 ).
40.
A parte quanto sopra indicato, in detta causa la Corte non si è specificamente pronunciata sulla questione relativa ai limiti del potere di esecuzione stabilito dall’articolo 291 TFUE, che è ciò che conta veramente nel presente caso.
41.
Tuttavia, la citata sentenza della Corte contiene un’affermazione che merita di essere sottolineata. Secondo la Corte, infatti, l’atto di esecuzione è chiamato a «precisare il contenuto di un atto legislativo», e ciò «per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri» (punto 39). Più avanti, la Grande Sezione, dopo avere esaminato le circostanze del caso dibattuto in quella sede, conclude che dalle stesse «emerge (…) che il legislatore dell’Unione ha potuto ragionevolmente ritenere che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 conferisca alla Commissione il potere non di integrare elementi non essenziali di tale atto legislativo, ma di precisare il contenuto normativo del medesimo, conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE» (punto 52) ( 18 ).
42.
Si tratta dunque di «precisare il contenuto di un atto legislativo», secondo un’espressione che può essere in contrasto con quella utilizzata nell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, il quale fa riferimento all’atto di «integrarne elementi non essenziali». A mio avviso, si tratta di un’affermazione molto indicativa della Grande Sezione, nel senso che essa riconosce qualcosa che è peraltro molto difficile da negare, vale a dire che esiste un elemento normativo – nel senso materiale del termine – in ogni attività formale di esecuzione. La questione, pertanto, è dove si posizioni il confine tra le due realtà.
43.
Giunti a questo punto, occorre esaminare ciascuna delle censure concrete sollevate dal Parlamento, poiché le considerazioni di principio che si possono svolgere in astratto quanto al contenuto e alla portata del potere esecutivo acquistano un significato reale solo quando vengono applicate in concreto ad un caso specifico.
3. L’articolo 2, lettere b) e d), della decisione impugnata
44.
Secondo tale disposizione, «[n]ell’interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, EURES promuove, in cooperazione, se del caso, con altri servizi o reti europee: (…) b) la compensazione e il collocamento a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro, e la partecipazione ad attività di mobilità specifiche a livello dell’Unione europea; (…) d) l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori».
a) Argomenti delle parti
45.
Il Parlamento europeo contesta l’articolo 2, lettere b) e d), nella parte in cui concede ai giovani lavoratori un trattamento prioritario che, a suo parere, non sarebbe previsto dall’atto di base, il quale non autorizzerebbe nemmeno la Commissione a programmare il funzionamento del meccanismo di compensazione. Peraltro, il Parlamento europeo rileva che la nozione di «attività di mobilità specifiche» è apparsa per la prima volta a livello legislativo nella proposta di regolamento PCIS, il cui articolo 20 confermerebbe che dette attività integrano il regolamento n. 492/2011 ai sensi dell’articolo 290 TFUE.
46.
La Commissione replica, da un lato, che l’articolo 2, lettera d), della decisione impugnata non amplia gli obblighi già stabiliti dagli articoli da 13 a 16 del regolamento n. 492/2011, né integra il contesto normativo del regolamento, ma si limita a garantire il coordinamento delle politiche già perseguite dagli Stati membri a livello nazionale, sottolineando il ruolo che può svolgere EURES sostenendo le possibilità economiche dei giovani nella misura in cui la Commissione o gli Stati membri effettuino operazioni nel contesto della rete EURES intese a riguardare tale categoria.
47.
Quanto ai programmi di mobilità specifici cui fa riferimento l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata, essi rientrerebbero a loro volta nell’ambito della collaborazione in seno alla rete EURES, in quanto la Commissione ritiene che detti programmi non siano altro che un metodo supplementare per rispondere alle esigenze delle persone in cerca di lavoro o delle imprese che cercano manodopera qualificata all’estero. Inoltre, la menzione di tali programmi nella proposta di regolamento PCIS implicherebbe solo un sostegno finanziario a questo tipo di attività e non avrebbe alcuna incidenza sulla natura e la portata dei poteri esercitati dalla Commissione nell’adozione della decisione impugnata.
b) Analisi
48.
Mi sembra evidente che la funzione di promuovere «la compensazione e il collocamento a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro» corrisponda perfettamente alla decisione del legislatore di istituire un sistema di comunicazione e compensazione delle offerte e domande di lavoro all’interno dell’Unione. Inoltre, la disposizione dell’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata implica l’adempimento esatto di tutti gli obblighi imposti alla Commissione dal capo II del regolamento n. 492/2011.
49.
Ritengo che il Parlamento europeo non metta in discussione quanto precede e che la sua censura riguardi piuttosto il fatto che la disposizione fa riferimento alla «partecipazione ad attività di mobilità specifiche a livello dell’Unione europea». Tale riferimento, ripetuto all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto 5, della medesima decisione impugnata, implicherebbe, secondo il Parlamento europeo, la possibilità per la Commissione di effettuare una scelta politica orientando l’attività della rete a vantaggio di determinate categorie di lavoratori. Peraltro, l’articolo 2, lettera d), della decisione impugnata avrebbe già operato tale scelta a vantaggio dei giovani lavoratori.
50.
A mio parere, il Parlamento europeo ha ragione nel sostenere che non spetta alla Commissione, in occasione dell’esercizio di una competenza di esecuzione come quella conferitale dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, orientare l’attività della rete EURES a vantaggio di specifiche categorie di lavoratori. Ciò semplicemente perché il regolamento n. 492/2011 non ha distinto alcuna categoria, mentre la preferenza per una determinata categoria di lavoratori costituisce una scelta politica che può essere effettuata solo nell’esercizio del potere legislativo ( 19 ) o, eventualmente, previa apposita delega a tal fine da parte del legislatore.
51.
Orbene, disponendo che EURES promuove «la partecipazione ad attività di mobilità specifiche a livello dell’Unione europea», l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata non autorizza propriamente la rete EURES a istituire o definire tali attività, ma solo a promuovere la partecipazione a quelle eventualmente istituite. Infatti, la disposizione menziona le «attività di mobilità specifiche» e pertanto parte, in realtà, dall’esistenza di attività in relazione alle quali è richiesto solo che, nel caso in cui esistano, la partecipazione alle stesse debba essere promossa da EURES.
52.
Per quanto concerne, in particolare, «l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori» [articolo 2, lettera d), della decisione impugnata], occorre tenere conto del fatto che detta attività si presenta nella disposizione in parola come l’oggetto di un obbligo di promozione. Infatti, l’articolo 2, lettera d), dispone che «EURES promuove (…) l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori». Si tratta quindi di un obbligo di promozione di misure di incentivazione. A mio parere, sulla base di quanto osservato in relazione all’articolo 2, lettera b), la decisione impugnata non è il mezzo normativo pertinente per decidere di orientare la rete EURES a vantaggio di una specifica categoria di lavoratori né, quindi, a vantaggio dei giovani lavoratori.
53.
Orbene, se gli Stati membri elaborano a livello nazionale attività specifiche di promozione della mobilità dei giovani lavoratori, nulla impedisce che tali attività siano oggetto di coordinamento tramite la rete EURES, anzi è vero il contrario. In tale contesto, stabilire che la rete debba promuovere «l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori» equivale a disporre che la rete deve promuovere siffatte politiche nazionali. Ciò fermo restando, ancora una volta, che non spetta a EURES stabilire o definire tali politiche, ma solo promuoverne l’adozione nel caso in cui esistano già. Si tratta in definitiva di un’attività priva di una reale sostanza politica o normativa, che non può quindi costituire in alcun caso uno strumento per effettuare una scelta politica.
54.
In tali circostanze, ritengo che la censura del Parlamento europeo non possa essere accolta.
4. L’articolo 3, lettera c), della decisione impugnata
55.
Ai sensi dell’articolo 3, lettera c), «EURES comprende: (…) c) i partner di EURES, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011. I partner di EURES sono designati dai rispettivi membri della rete EURES e possono comprendere prestatori di servizi pubblici o privati operanti a livello di collocamento e di occupazione e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per essere riconosciuti come partner di EURES i candidati si impegnano ad assolvere le funzioni e le responsabilità di cui all’articolo 7».
a) Argomenti delle parti
56.
Il Parlamento europeo contesta tale disposizione nella parte in cui apre la rete EURES alle entità private, mentre l’atto di base dispone che essa riguarda solo gli attori del settore pubblico. Anche in questo caso, la proposta di regolamento PCIS confermerebbe che non si tratta di una decisione di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, bensì di una scelta politica. Così risulterebbe dal testo dell’articolo 21 della proposta di regolamento PCIS, che prevedeva espressamente l’apertura di EURES agli organismi privati.
57.
La Commissione, dal suo canto, fa valere che, secondo l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, spetta esclusivamente agli Stati membri designare i servizi specializzati per l’impiego incaricati a livello nazionale di collaborare per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel capo II del regolamento n. 492/2011. Il riferimento ai prestatori di servizi privati non aggiungerebbe nulla al quadro prestabilito dal regolamento, ma si limiterebbe ad aggiornare la classificazione dei prestatori di servizi EURES in base alla realtà già esistente a livello nazionale, in particolare dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 1997 ( 20 ). La decisione impugnata aprirebbe la rete nazionale EURES al settore privato solo nella misura in cui lo fanno già gli Stati membri e al fine di mantenere la funzionalità della rete.
58.
A tal riguardo, il Parlamento europeo sostiene nella replica che dalla documentazione di accompagnamento della proposta di regolamento PCIS risulta che la Commissione ha esaminato le possibili opzioni alla luce della sentenza Job Centre (EU:C:1997:603). La sua scelta si rispecchierebbe nel considerando 7 e nell’articolo 3 della decisione impugnata, e il Parlamento europeo conclude che un «aggiornamento» di un atto legislativo implicante una modifica del medesimo a seguito di una sentenza può essere effettuato solo dallo stesso legislatore.
59.
Nella controreplica la Commissione oppone a quanto precede che, sebbene il regolamento n. 492/2011 non si riferisca al settore privato, esso non precisa nemmeno che i prestatori dei servizi in questione debbano essere entità pubbliche.
b) Analisi
60.
L’articolo 3 della decisione impugnata è conforme al regolamento n. 492/2011 in tutti i suoi elementi, salvo nella parte in cui dispone che i partner di EURES «possono comprendere prestatori di servizi (…) privati». Infatti, il regolamento n. 492/2011 fa sempre riferimento ai servizi pubblici. È vero che, come sostiene la Commissione, il regolamento non stabilisce espressamente che possa trattarsi solo di servizi pubblici. Orbene, quand’anche se ne potesse dedurre che il regolamento consente di includere anche i servizi privati, la realizzazione di tale possibilità implica una scelta di natura politica che non può essere ricompresa nell’ambito di una disposizione puramente esecutiva quale dovrebbe essere la decisione impugnata.
61.
Tuttavia, il fatto che, come enunciato al considerando 7 della decisione impugnata, i monopoli siano stati aboliti nel settore dei prestatori di servizi per l’impiego potrebbe indurre a ritenere che, in realtà, il silenzio del regolamento n. 492/2011 quanto ai servizi privati non possa essere interpretato come un’esclusione dei medesimi, bensì, al contrario, come un obbligo di considerarli inclusi.
62.
Orbene, come sostenuto dal Parlamento europeo, l’abolizione del monopolio non implica necessariamente che il legislatore non possa scegliere di affidare i meccanismi di contatto e compensazione alla collaborazione diretta tra i servizi centrali e regionali per l’impiego, come enunciato al considerando 8 del regolamento n. 492/2011. Il fatto che i servizi per l’impiego non possano più essere esclusivamente di natura pubblica non significa che gli Stati membri non possano configurare la rete EURES come uno strumento di collaborazione di natura essenzialmente pubblica.
63.
Tuttavia, l’eventuale esistenza di servizi privati per l’impiego consente agli Stati membri di designarli come «servizi specializzati» ai fini delle funzioni previste dal capo II del regolamento n. 492/2011. Tale scelta spetta ancora una volta agli Stati membri, del tutto indipendentemente da quanto disposto all’articolo 3, lettera c), della decisione impugnata, che non costituisce in tal senso il fondamento normativo sul quale gli Stati membri adottano la decisione di designare un servizio privato come servizio specializzato, ma semplicemente l’espressione del fatto che EURES non escluderà un servizio privato qualora lo Stato membro decida di integrarlo nella rete.
64.
Ancora una volta, la disposizione di cui trattasi può essere interpretata nel senso che la decisione impugnata non formalizza una decisione di contenuto politico adottata dalla Commissione, bensì costituisce un mezzo per dare attuazione a una decisione politica imputabile agli Stati membri.
65.
Pertanto, ritengo che tale censura non possa essere accolta.
5. L’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della decisione impugnata
66.
L’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della decisione impugnata affida all’Ufficio europeo di coordinamento l’«analisi della mobilità geografica e professionale in vista del raggiungimento di un equilibrio tra domanda e offerta, e allo sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione».
a) Argomenti delle parti
67.
Il Parlamento europeo contesta tale disposizione in quanto ritiene che l’elaborazione di «orientamenti generali per la mobilità» superi ampiamente il margine di discrezionalità che spetterebbe alla Commissione in forza dell’articolo 291 TFUE ai fini dell’attuazione del regolamento n. 492/2011. A suo parere, dagli articoli 18 e 19 di detto regolamento risulterebbe che il suddetto Ufficio svolge un ruolo puramente pratico, per cui non sarebbe necessario adottare orientamenti generali che, per loro stessa natura, implicherebbero comunque scelte politiche.
68.
A fronte di tale censura, la Commissione sostiene che le attività menzionate nella disposizione impugnata rientrano nell’ambito delle funzioni attribuite all’Ufficio europeo di coordinamento in virtù dell’articolo 18 del regolamento n. 492/2011, che gli impone «in generale il compito» di favorire la compensazione di domande e offerte a livello dell’Unione. Un elemento di tale «compito generale» sarebbe l’adempimento di tutti i compiti tecnici spettanti alla Commissione. Sulla base di siffatto «compito generale», il legislatore avrebbe stabilito all’articolo 19 del regolamento n. 492/2001 un elenco non esaustivo dei compiti di cui sarebbe incaricato l’Ufficio europeo. Le attività elencate nella disposizione impugnata contribuirebbero al compito generale menzionato dall’articolo 18, primo comma, del regolamento n. 492/2001 e al coordinamento delle operazioni pratiche di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Inoltre, l’analisi della mobilità geografica e professionale sarebbe un elemento necessario per preparare e sostenere il lavoro spettante alla Commissione in forza degli articoli da 12 a 17 del suddetto regolamento.
b) Analisi
69.
La censura del Parlamento europeo non si estende all’intera lettera b) dell’articolo 4, paragrafo 3, ma solo alla parte della disposizione che fa riferimento allo «sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione». È vero che, al punto 27 della sua replica, il Parlamento europeo sostiene che la validità dell’intero articolo 4, paragrafo 3, potrebbe essere messa in discussione per motivi formali, in quanto, stabilendo un insieme di regole astratte, in realtà esso integra il contenuto degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 492/2011, superando così i limiti della competenza di esecuzione ex articolo 291 TFUE.
70.
Tuttavia, lo stesso Parlamento europeo afferma altresì di non contestare, quanto al loro contenuto, i compiti affidati all’Ufficio dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punti da 1 a 4, e ammette che si tratta di attività di natura tecnica e pratica, motivo per cui esso preferisce «focalizzare il suo ricorso» ( 21 ) sulla lettera b) di detto paragrafo, più precisamente sulla parte relativa allo «sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione».
71.
Condivido la valutazione della Commissione secondo cui tale approccio può sembrare un po’ confuso ( 22 ), ma ritengo che ciò che rileva, in definitiva, sia che il Parlamento europeo, riconoscendo la natura tecnica dei compiti menzionati nei punti da 1 a 4 della lettera a), ammette che il loro eventuale carattere astratto non è del tipo che può concretizzarsi solo attraverso decisioni che implicano una scelta di natura politica. Aggiungo che il loro stesso carattere tecnico esclude radicalmente la possibilità di un margine di discrezionalità, che sarebbe estraneo all’esercizio di una competenza di esecuzione. In tal senso, non si può dire che i suddetti compiti siano «astratti».
72.
Inoltre, rileva parimenti il fatto che il ricorso non dica nulla riguardo al compito affidato all’Ufficio dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), per cui ritengo che qualsiasi considerazione sulla sua eventuale invalidità sarebbe fuori luogo.
73.
Infine, nemmeno il compito menzionato al punto 5 della lettera a) è stato specificamente contestato in questa parte del ricorso, sebbene venga fatto riferimento a tale disposizione, incidentalmente, nella motivazione della censura relativa all’articolo 2, lettere b) e d), sicché rinvio alle considerazioni svolte nell’ambito dell’esame della validità di tale articolo.
74.
Così precisato l’oggetto della censura, concordo con il Parlamento europeo che il compito di sviluppare un approccio generale della mobilità comporta un elemento «decisorio» incompatibile con la natura esecutiva della competenza attribuita alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011.
75.
L’articolo 18 del regolamento n. 492/2011 stabilisce che l’Ufficio europeo di coordinamento «ha in generale il compito di favorire (…) l’azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego» e che «[i]n particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento». L’articolo 19 del regolamento, dal suo canto, assegna all’Ufficio, «tra l’altro», l’incarico di «a) coordinare le operazioni pratiche necessarie (...) per compensare le domande e le offerte di lavoro, e analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori; b) contribuire (…) a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune; c) mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d’intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi».
76.
A mio parere, si tratta di compiti che hanno tutti natura essenzialmente tecnica e pratica, la cui esecuzione non dà luogo all’esercizio di un potere di valutazione politica né, pertanto, a una scelta tra opzioni diverse.
77.
Al contrario, lo «sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione» comporta un salto qualitativo nelle attività affidate all’Ufficio. Esso implica più precisamente che l’Ufficio partecipi attivamente all’elaborazione di una politica della mobilità. Tale politica sarà determinata nei suoi elementi generali dalla strategia europea per l’occupazione, ma per l’appunto solo nei suoi elementi generali, come compete a orientamenti di questa natura, sicché il margine di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio in tale contesto non è affatto trascurabile e, al riguardo, la Commissione ha fatto di più che «precisare il contenuto normativo» dell’atto legislativo ai sensi dei punti 39 e 52 della sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (EU:C:2014:170).
78.
L’Ufficio europeo di coordinamento, in conseguenza dell’esecuzione dei compiti tecnici affidatigli dal regolamento n. 492/2011 e, sulla scia di questo, dall’insieme della decisione impugnata, deve essere in grado di fornire agli attori politici le informazioni necessarie per poter elaborare strategie politiche in materia di mobilità dei lavoratori nell’Unione, ma non può essere coinvolto al di là della sua funzione strumentale e trasformarsi in artefice o collaboratore attivo della concezione di tali politiche.
79.
Ritengo, pertanto, che il ricorso debba essere accolto su questo punto.
6. L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata
80.
L’articolo 7 della decisione impugnata definisce i servizi che la rete EURES deve fornire. Il paragrafo 2 di detto articolo dispone che i servizi «figurano in dettaglio nel catalogo dei servizi EURES che fa parte della Carta EURES conformemente all’articolo 10» della medesima decisione. Il paragrafo 3 dell’articolo 7, dal suo canto, menziona due tipi di servizi: da un lato, i servizi universali e, dall’altro, «[i] servizi complementari[, che] non sono obbligatori ai sensi del capo II del regolamento (…) n. 492/2011, ma rispondono a bisogni importanti del mercato del lavoro».
a) Argomenti delle parti
81.
Il Parlamento europeo sostiene, da un lato, che il paragrafo 2, nella parte in cui rinvia al catalogo dei servizi EURES ai fini della descrizione in dettaglio dei servizi EURES, non dà attuazione al regolamento n. 492/2011. Dall’altro, il ricorrente osserva che la medesima disposizione riconosce che i servizi complementari non formano oggetto del regolamento n. 492/2011, il quale menziona solo i servizi universali. In ogni caso, quand’anche il regolamento n. 492/2011 includesse i servizi complementari, occorrerebbe rilevare, secondo il Parlamento europeo, che il regolamento non distingue tra i diversi servizi in base alla loro natura obbligatoria o meno, mentre l’articolo 6, paragrafo 5, della decisione impugnata dimostra che i servizi complementari non obbligatori producono comunque effetti giuridici ( 23 ).
82.
Per quanto riguarda la nozione di «servizi complementari», la Commissione sostiene che essa rientra nell’ambito dell’esecuzione della cooperazione in rete tra la Commissione e i servizi per l’impiego degli Stati membri, prevista agli articoli da 11 a 13 del regolamento n. 492/2011. A tale proposito essa rileva che, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, l’elenco dei servizi offerti a livello nazionale è molto ampio e può variare in funzione delle esigenze, sicché nulla osterebbe a che tali servizi, qualora siano disponibili a livello nazionale, siano anch’essi oggetto della cooperazione che consente di giungere ad un’azione comune ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Peraltro, il riferimento a tali servizi servirebbe a garantire l’attuazione coordinata e uniforme degli obiettivi della cooperazione tra gli Stati membri al fine di rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e mantenere la funzionalità di EURES quale definita dal regolamento n. 492/2011.
83.
Il Parlamento europeo replica alla Commissione insistendo sul fatto che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del regolamento n. 492/2011 inizia con l’espressione «se necessario». L’argomento della Commissione non avrebbe alcuna incidenza sui servizi che non vengono offerti dalle istanze «territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri». Tuttavia, la disposizione impugnata non si limiterebbe all’ipotesi ivi prevista, anzi, al contrario, l’articolo 7 è formulato in termini astratti. Inoltre, la decisione impugnata prevede che tutti i partner di EURES, senza eccezione, debbano indicare «quali servizi del catalogo dei servizi EURES essi offrono» [articolo 6, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 2, lettera a)] e «indirizza[re] le richieste relative a tale servizio [un servizio complementare incluso nel catalogo EURES] verso altri partner di EURES che prestano tale servizio» (articolo 6, paragrafo 5). Pertanto, non si tratterebbe della necessità di assicurare la realizzazione della rete EURES nel suo complesso.
84.
A fronte di tale argomento, la Commissione insiste, nella controreplica, sul fatto che la nozione di «servizi complementari» non aggiunge nulla all’ambito del regolamento n. 492/2011 nel quale è collocata, e rileva che il Parlamento europeo limita la sua censura alla circostanza che la disposizione è formulata in termini astratti, ma senza spiegare per quale motivo questa sola circostanza dovrebbe escludere di per sé che la disposizione possa garantire le condizioni uniformi di esecuzione menzionate dall’articolo 291 TFUE.
b) Analisi
85.
Il Parlamento europeo denuncia, da un lato, il fatto che la disposizione impugnata non abbia specificato in dettaglio tutti i servizi della rete EURES, rinviando in proposito alla futura Carta EURES. Dall’altro, esso denuncia altresì il fatto che la decisione impugnata menzioni un tipo di servizi, quelli complementari, che non figurano nel regolamento n. 492/2011.
86.
Per quanto riguarda la prima censura, ritengo che essa debba essere esaminata nell’ambito dell’analisi relativa all’articolo 10 della decisione impugnata, parimenti contestato, che ha per oggetto la Carta EURES.
87.
Quanto al riferimento ai servizi complementari, mi sembra decisivo il fatto che, come enunciato nella disposizione impugnata, tali servizi «non sono obbligatori ai sensi del capo II del regolamento (…) n. 492/2011». La decisione impugnata, pertanto, non impone di istituire servizi complementari. Il regolamento n. 492/2011, dal suo canto, menziona questo tipo di servizi all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), considerandoli una possibilità nel caso in cui sia necessario che i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppino strutture di cooperazione e di servizio per offrire determinate informazioni e rendere possibile il coordinamento delle misure in materia di mobilità. Al di fuori di tale possibilità – subordinata alla condizione che essa risulti necessaria –, il regolamento n. 492/2011 non impone dunque alcun obbligo agli Stati membri per quanto riguarda l’istituzione di servizi complementari.
88.
Qualora gli Stati membri decidano tuttavia di dotarsi di detti servizi, mi sembra indiscutibile che la decisione impugnata, nell’ambito della sua funzione di adottare «le misure di esecuzione necessarie per l’applicazione» del regolamento n. 492/2011, come richiesto dall’articolo 38 di quest’ultimo, prevede che i suddetti servizi siano inclusi nel catalogo dei servizi posti in comune nell’intera Unione tramite la rete EURES.
89.
Infatti, per realizzare meglio l’obiettivo di mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro perseguito con le disposizioni del capo II del regolamento n. 492/2011, è indispensabile che la rete attraverso la quale possono essere conosciute e compensate tali offerte e domande sia alimentata con tutte le informazioni di cui dispongono i servizi nazionali. Se questi ultimi dispongono, oltre che di servizi universali e per decisione del rispettivo Stato membro, anche di servizi complementari, non avrebbe alcun senso che, trattandosi di servizi non imposti dal regolamento n. 492/2011, essi non fossero inclusi nella struttura della rete, poiché in tal caso quest’ultima subirebbe una carenza di informazioni che nuocerebbe in definitiva alla realizzazione dell’obiettivo principale del regolamento n. 492/2011.
90.
Pertanto, dal momento che la decisione impugnata non impone di istituire servizi complementari, ma prevede solo l’integrazione nella rete di quelli già esistenti, ritengo che essa non costituisca un atto ultra vires come sostenuto dal Parlamento europeo.
91.
È vero che l’articolo 6, paragrafo 5, della decisione impugnata dispone che i partner di EURES che non prestano un servizio complementare devono indirizzare le richieste relative a tale servizio verso altri partner che lo offrano. Il Parlamento europeo ritiene che in tal modo si attribuisca efficacia giuridica ai servizi complementari, sebbene la decisione impugnata li qualifichi come non obbligatori. A tale proposito si deve rilevare, da un lato, che l’articolo 6, paragrafo 5, conferma per l’appunto che la decisione impugnata non impone di istituire servizi complementari, poiché prevede solo che il partner che non ne disponga deve indirizzare le richieste ricevute al riguardo verso altri partner che li offrono. Dall’altro, l’efficacia giuridica menzionata dal Parlamento europeo si riduce esattamente a detto obbligo di indirizzare le richieste che non possono essere soddisfatte dal partner che non offre servizi complementari. Si tratta, a mio avviso, di un’efficacia giuridica minima che può fondarsi, in ogni caso, sull’obbligo generale di trasmissione delle informazioni risultante dall’insieme del capo II del regolamento n. 492/2011.
92.
Ritengo, pertanto, che il ricorso non possa essere accolto su questo punto.
7. L’articolo 8 della decisione impugnata
93.
L’articolo 8 della decisione impugnata istituisce il consiglio di amministrazione di EURES, composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro. Detto consiglio definisce i suoi metodi lavoro, emana il suo regolamento interno e si riunisce due volte all’anno, adottando i suoi pareri a maggioranza semplice. Esso è dotato di un presidente e di un segretario. In particolare, il paragrafo 7 del menzionato articolo prevede che «[l]a Commissione consulta il consiglio di amministrazione di EURES su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, compresi: a) la Carta EURES, in conformità all’articolo 10; b) le strategie, gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro della rete EURES; (…)».
a) Argomenti delle parti
94.
Il Parlamento europeo sostiene che la disposizione in esame istituisce una struttura «quasi di comitato», mentre l’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 si limita a stabilire che la Commissione «agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri», senza autorizzarla a creare un nuovo quadro procedurale, istituzionalizzato, per l’attuazione di tali misure. A tal riguardo, il Parlamento europeo si domanda se, in generale, un atto di esecuzione sia idoneo di per sé a creare un quadro istituzionale che condizioni il procedimento da seguire per l’adozione di altri atti, anche qualora si tratti di atti esecutivi in senso stretto.
95.
Peraltro, il Parlamento europeo afferma che una parte delle questioni sulle quali deve essere consultato il consiglio di amministrazione riguarda elementi che, a suo parere, non sarebbero né specifici né meramente tecnici, bensì integrerebbero l’atto legislativo. Anche supponendo, in termini puramente ipotetici, che la Carta EURES comporti misure implicanti atti di esecuzione che la Commissione potrebbe adottare in forza dell’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, il Parlamento europeo asserisce, nella replica, che l’articolo 10, paragrafo 1, della decisione impugnata, prevedendo la consultazione del consiglio di amministrazione di EURES, aggiunge una nuova condizione procedurale per l’adozione di tali misure che non risulterebbe dal succitato articolo 38. D’altro canto, si verificherebbe una potenziale sovrapposizione tra le competenze del comitato consultivo e del comitato tecnico menzionate agli articoli 21 e 29 del regolamento n. 492/2011, da una parte, e quelle del consiglio di amministrazione di EURES, dall’altro. Il Parlamento europeo fa valere che il legislatore ha già creato gli organismi incaricati di assistere la Commissione nell’attuazione della politica relativa al regolamento, senza che la Commissione sia autorizzata a completare il quadro istituzionale stabilito dal regolamento stesso.
96.
Secondo la Commissione, il consiglio di amministrazione di EURES fornirebbe orientamenti alla Commissione nel suo ruolo di «Ufficio europeo di coordinamento», contribuendo all’espletamento dei compiti esecutivi affidati alla Commissione per garantire l’attuazione uniforme delle disposizioni del regolamento n. 492/2011. Non si tratterebbe di una struttura di comitato, in quanto il suo scopo non sarebbe assicurare il controllo degli Stati membri sui poteri di esecuzione della Commissione. Si tratterebbe di un organismo funzionale e strumentale rispetto alle competenze di esecuzione della Commissione, di cui quest’ultima avrebbe deciso di avvalersi, nell’esercizio delle sue prerogative, al fine di assicurare le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi fissati dal regolamento n. 492/2011.
97.
Nella controreplica la Commissione aggiunge che il consiglio di amministrazione di EURES è incaricato di assisterla nella promozione in generale dello sviluppo di EURES, mentre il comitato tecnico di cui all’articolo 29 del regolamento n. 492/2011 è incaricato delle questioni tecniche in materia di libera circolazione e di impiego dei lavoratori in generale.
b) Analisi
98.
Come si è esposto ai paragrafi da 33 a 36, la rete EURES è l’espressione del sistema di flusso di informazioni che il regolamento n. 492/2011 mira a generare tra i servizi specializzati per l’impiego degli Stati membri e tra detti servizi e la Commissione, allo scopo di compensare offerte e domande di lavoro a vantaggio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
99.
A mio parere, siffatta istituzionalizzazione deve essere realizzata a partire dagli organismi e dalle istituzioni già costituiti dal medesimo regolamento n. 492/2011 e concretizzarsi, pertanto, nella creazione di una struttura per la messa in contatto e la comunicazione tra tutti i suddetti organismi e istituzioni. Il termine «rete» esprime molto efficacemente questa componente relazionale del sistema EURES, in quanto si tratta di rendere possibile nella pratica, tramite tale sistema, la «collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione» e l’attuazione del «meccanismo di compensazione» che costituiscono l’oggetto delle sezioni in cui si articola il capo II del regolamento n. 492/2011.
100.
Lo stesso regolamento n. 492/2011 ha stabilito quali debbano essere gli attori del meccanismo di compensazione e quali siano gli organismi attraverso cui deve realizzarsi la collaborazione degli Stati membri tra loro e con la Commissione, vale a dire i servizi specializzati nazionali e l’Ufficio europeo di coordinamento.
101.
Ciò detto, la competenza di esecuzione conferita alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 non può estendersi fino ad includere il potere di istituire nuovi organismi in aggiunta a quelli già indicati o istituiti dal legislatore, poiché in tal modo si oltrepasserebbe ciò che costituisce l’esercizio di un potere esecutivo e in particolare la funzione di «precisare il contenuto normativo» di un atto del legislatore, conformemente, ancora una volta, al punto 52 della citata sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio. In altre parole, è il regolamento n. 492/2011 a stabilire quali organismi e istituzioni debbano partecipare al sistema di comunicazione e compensazione delle offerte e domande di lavoro all’interno dell’Unione, mentre spetta alla Commissione, nell’esercizio della sua competenza di esecuzione, strutturare e organizzare i rapporti fra tali organismi e istituzioni, dando così luogo alla costituzione di una rete in cui essi siano tutti effettivamente interconnessi.
102.
Nel contesto del regolamento n. 492/2011, e a termini del suo articolo 38, le «misure di esecuzione» delle sue disposizioni che la Commissione deve adottare possono essere dirette, ad esempio, a precisare il contenuto delle funzioni e delle responsabilità degli organismi costituiti dal regolamento stesso, come nel caso dell’Ufficio europeo di coordinamento, istituito dall’articolo 18 del regolamento n. 492/2011, le cui funzioni sono definite dall’articolo 19 del medesimo regolamento e precisate dall’articolo 4 della decisione impugnata. Le suddette misure possono inoltre avere ad oggetto la delimitazione delle funzioni e responsabilità dei servizi specializzati nazionali che, conformemente al regolamento, devono garantire la collaborazione degli Stati membri tra loro e con la Commissione, come nel caso dell’articolo 5 della decisione impugnata. Infine, possono disporre la creazione di un catalogo dei servizi offerti dalla rete, come nel caso dell’articolo 7 di detta decisione.
103.
Tuttavia, la competenza di esecuzione non costituisce una base sufficiente per la creazione di un nuovo organismo cui affidare l’esercizio dello stesso tipo di funzioni sostanziali che il regolamento attribuisce agli organismi da esso stesso riconosciuti quali attori della messa in relazione e della compensazione delle offerte e domande di lavoro. In definitiva, la Commissione non può creare un equivalente funzionale dell’Ufficio europeo di coordinamento né un servizio dotato di competenze che spettano ai servizi per l’impiego nazionali.
104.
A mio avviso, il consiglio di amministrazione di EURES non corrisponde a questo tipo di «istituzionalizzazione». Si tratta piuttosto di un organismo la cui funzione si esaurisce nell’assistere la Commissione su questioni che riguardano esclusivamente il funzionamento della rete stessa in quanto sistema di messa in relazione e comunicazione tra gli attori del sistema.
105.
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione impugnata, il consiglio di amministrazione ha il compito di assistere «la Commissione, l’ufficio europeo di coordinamento e gli uffici di coordinamento nazionali nella promozione e nella supervisione dello sviluppo di EURES» ( 24 ) e, conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo, di fornire consulenza alla Commissione «su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione», quali le strategie, gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro della rete o le relazioni richieste dall’articolo 17 del regolamento n. 492/2011.
106.
La funzione di «promozione e supervisione dello sviluppo di EURES» è strettamente connessa al funzionamento della rete in quanto tale e non riguarda i suoi attori né interferisce con il funzionamento dei suoi sistemi di comunicazione o con il meccanismo di compensazione delle offerte e domande di lavoro. Si tratta, in definitiva, di garantire che il sistema costituito dalla rete contribuisca efficacemente al miglioramento dei rapporti tra gli attori del sistema.
107.
Quanto alla consulenza in materia di pianificazione strategica, sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività di EURES, mi sembra che essa rientri nel medesimo ambito della promozione e supervisione dello sviluppo della rete. A tal riguardo, ritengo che detta consulenza non vada oltre l’esercizio di una competenza di esecuzione.
108.
In particolare, non mi sembra, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento europeo, che le funzioni del consiglio di amministrazione di EURES possano sovrapporsi a quelle del comitato tecnico o del comitato consultivo. Il comitato consultivo, conformemente all’articolo 21 del regolamento n. 492/2011, assiste la Commissione «nell’esame delle questioni sollevate dall’applicazione del [TFUE] e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori». Dal suo canto, il comitato tecnico, in virtù dell’articolo 29 del medesimo regolamento, assiste la Commissione «nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e i provvedimenti di carattere tecnico per l’esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari». In entrambi i casi, a mio parere, le funzioni dei due comitati vengono svolte in un ambito materiale più ampio (comitato consultivo) o più specifico (comitato tecnico) di quello del consiglio di amministrazione di EURES (limitato al funzionamento della rete in quanto tale).
109.
Alla luce di quanto esposto, sono del parere che il ricorso non possa essere accolto nella parte relativa all’articolo 8 della decisione impugnata.
8. L’articolo 10 della decisione impugnata
110.
L’articolo 10 della decisione impugnata così dispone:
«1. La Commissione adotta la Carta EURES in conformità alle procedure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 492/2011, previa consultazione del consiglio di amministrazione della rete istituito dall’articolo 8 della presente decisione.
2. Sulla base del principio secondo cui tutte le offerte e le domande di lavoro pubblicate dai membri di EURES devono essere accessibili in tutta l’Unione europea, la Carta EURES stabilisce in particolare:
a)
il catalogo dei servizi della rete EURES, che descrive i servizi universali e i servizi complementari prestati dai membri e dai partner di EURES, comprendenti i servizi di messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, quale la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;
(…)
d)
gli obiettivi operativi della rete EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi che incombono ai membri e ai partner EURES, tra cui:
(…)
ii)
il tipo di informazioni (ad esempio, sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro, sulle opportunità di tirocinio e di apprendistato, sugli incentivi alla mobilità dei giovani, sull’acquisizione di competenze e sugli ostacoli alla mobilità) che devono fornire ai loro clienti e al resto della rete, in collaborazione con altri servizi o altre reti europee pertinenti;
iii)
la descrizione dei compiti e i criteri di designazione dei coordinatori nazionali, dei consulenti EURES e di altre posizioni chiave a livello nazionale;
iv)
la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES, nonché le condizioni e le procedure per l’organizzazione di visite e missioni dei responsabili e del personale specializzato;
(…)».
a) Argomenti delle parti
111.
Il Parlamento europeo si richiama ai paragrafi dell’articolo 10 sopra riprodotti per contestare la disposizione nella parte in cui prevede che la Commissione adotta la cosiddetta «Carta EURES» in conformità a una procedura stabilita da detto articolo 10, vale a dire stabilita dalla stessa Commissione. Anziché limitarsi ad eseguire, la Commissione, secondo il ricorrente, si «autorizzerebbe da sé» ad adottare un nuovo atto di esecuzione. A parere del Parlamento europeo, l’articolo 10, interponendosi tra il regolamento n. 492/2011 e la futura Carta EURES, perderebbe qualsiasi carattere esecutivo ai sensi dell’articolo 291 TFUE. Per quanto riguarda il contenuto dell’articolo 10, il Parlamento europeo asserisce che esso integra il contenuto dell’atto di base a condizioni non conformi a quelle di un atto di esecuzione.
112.
La Commissione sostiene che la Carta contiene solo il tipo di informazioni definito all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011. I compiti e i criteri relativi alla designazione del personale nazionale sarebbero già stabiliti in ciascuno Stato membro. Per quel che riguarda la formazione del personale di EURES, la Carta si limiterebbe a quanto già stabilito all’articolo 20 del regolamento. Secondo la definizione datane dall’articolo 10 della decisione impugnata, la Carta si limita, secondo la Commissione, a prevedere le norme tecniche necessarie per l’attuazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 492/2011. Non essendo un atto vincolante, la Carta non includerebbe l’obbligo «separato» di fornire informazioni, ma farebbe solo riferimento agli obblighi già previsti dall’articolo 12 del regolamento, garantendone l’attuazione uniforme.
b) Analisi
113.
L’articolo 10 della decisione impugnata è certamente una disposizione singolare. Esso non istituisce la cosiddetta «Carta EURES», ma semplicemente dispone che la Commissione deve adottare detta Carta, indicandole quale debba esserne il contenuto.
114.
A mio parere, in tal modo la decisione impugnata non ha adottato una misura di esecuzione del regolamento n. 492/2011, ma si è limitata ad annunciarla. Solo quando questo annuncio diventerà realtà si potrà stabilire se la Commissione si sia attenuta alla competenza di esecuzione conferitale dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011.
115.
In tali circostanze, si può affermare che il ricorso è irricevibile su questo punto in quanto diretto contro una disposizione che, in realtà, non ha prodotto alcun effetto giuridico, dato che, da un lato, non istituisce esso stesso la Carta EURES e, dall’altro, obbliga la Commissione a ciò cui la medesima è già tenuta in forza dell’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, vale a dire adottare una misura di esecuzione necessaria per l’attuazione di detto regolamento. Ciò vale nell’ipotesi in cui la Carta EURES sia effettivamente una misura necessaria; qualora non lo fosse, la Commissione si sarebbe imposta un obbligo dal quale potrebbe legittimamente svincolarsi.
116.
Di conseguenza, l’articolo 10 non produce effetti giuridici in alcun caso, dato che l’obbligo ivi stabilito risulta ridondante o, essendo autoimposto, inesistente.
117.
Pertanto, in linea con la soluzione adottata nella sentenza del 6 aprile 2000, Spagna/Commissione ( 25 ), saremmo di fronte a una mera dichiarazione di intenti destinata a concretizzarsi in atti normativi futuri; solo questi ultimi, data la loro capacità di produrre effetti giuridici, potrebbero essere eventualmente impugnati dinanzi alla Corte di giustizia.
118.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile su questo punto.
119.
Per connessione con la disposizione sopra citata, ritengo che debba essere dichiarata irricevibile anche la censura diretta contro l’articolo 7, paragrafo 2, della decisione impugnata nella parte in cui impone alla Commissione di definire il catalogo dei servizi EURES. Ciò in quanto tale modus operandi equivale semplicemente ad annunciare l’adozione di una misura di esecuzione da parte della Commissione, vale a dire che non viene introdotto un obbligo diverso rispetto a quello già prescritto dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 e, pertanto, si tratta di disposizioni prive in sé di efficacia vincolante.
120.
L’articolo 7, paragrafo 3, rimane al di fuori di tale argomentazione, dato che, come si è rilevato ai paragrafi da 87 a 91, esso ha per conseguenza la possibilità di integrare nella rete servizi complementari esistenti negli Stati membri.
IV – Sugli effetti dell’annullamento
121.
Per i motivi esposti ai paragrafi da 25 a 28, e condividendo il parere delle parti secondo cui si tratta di disposizioni perfettamente scindibili dall’insieme della decisione impugnata, ritengo che la dichiarazione di nullità che propongo alla Corte possa essere circoscritta alle due disposizioni di cui ho segnalato l’invalidità.
122.
Considerato il contenuto della disposizione di cui propongo l’annullamento, ritengo che non occorra mantenerne gli effetti fino all’entrata in vigore di una disposizione idonea a sostituirla.
V – Sulle spese
123.
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento di procedura, propongo alla Corte di giustizia di ordinare che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.
VI – Conclusione
124.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1)
Dichiarare irricevibili le censure vertenti sugli articoli 7, paragrafo 2, e 10 della decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 (decisione 2012/733/UE).
2)
Dichiarare la nullità dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012 (decisione 2012/733/UE), nella parte in cui affida all’Ufficio europeo di coordinamento lo «sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione».
3)
Respingere il ricorso quanto al resto.
4)
Ordinare che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑427/12, EU:C:2014:170).
( 3 ) Decisione 2012/733/UE (GU L 328, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
( 4 ) Regolamento del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).
( 5 ) Conclusioni Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑427/12, EU:C:2013:871).
( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1).
( 7 ) Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro (GU L 5, pag. 16).
( 8 ) Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (EU:C:2014:17, punto 36).
( 9 ) Ibidem.
( 10 ) Tale circostanza è stata sottolineata dall’avvocato generale Jääskinen al paragrafo 49 delle sue conclusioni dell’8 maggio 2014, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2014:309).
( 11 ) Punto 9.
( 12 ) Condizione indispensabile, secondo costante giurisprudenza, per l’annullamento parziale di un atto dell’Unione. V., per tutte, sentenza del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento europeo e Consiglio (C‑244/03, EU:C:2005:299, punti da 12 a 21).
( 13 ) Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata, «[a]l fine di adempiere agli obblighi previsti al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce e gestisce una rete europea di servizi per l’impiego, denominata EURES».
( 14 ) Si tratta della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011) 607 definitivo/2 – 2011/0268 (COD), del 14 marzo 2012], e della proposta di regolamento relativo a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale (in prosieguo: la «proposta di regolamento PCIS») [COM(2011) 609 definitivo, del 6 ottobre 2011].
( 15 ) Più precisamente a mantenerla, in quanto la rete in questione è stata istituita con la decisione 93/569/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all’applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (GU L 274, pag. 32), e riformata con la decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002 (GU L 5, pag. 16).
( 16 ) Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1), la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che precisa le tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, le condizioni di pagamento e le norme che definiscono, inter alia, le condizioni per le tariffe ridotte.
( 17 ) Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (EU:C:2014:170, punto 40).
( 18 ) Il corsivo è mio.
( 19 ) V., ad esempio, sentenza del 5 settembre 2012, Parlamento/Consiglio (C‑355/10, EU:C:2012:516, punto 65).
( 20 ) Sentenza Job Centre (C‑55/96, EU:C:1997:603).
( 21 ) Punto 29 della memoria di replica.
( 22 ) Punti da 20 a 22 della controreplica.
( 23 ) L’articolo 6, paragrafo 5, della decisione impugnata dispone che «[i] partner di EURES che non prestano un particolare servizio complementare incluso nel catalogo dei servizi EURES indirizzano le richieste relative a tale servizio verso altri partner di EURES che prestano tale servizio».
( 24 ) Il corsivo è mio.
( 25 ) C‑443/97, EU:C:2000:190, punti da 27 a 36.
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