CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 5 marzo 2014 ( 1 )
Causa C‑103/13
Snezhana Somova
contro
Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria)]
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Necessità di interruzione dell’assicurazione per beneficiare di una pensione di vecchiaia — Possibilità di disapplicare la regola di totalizzazione dei periodi contributivi e assicurativi — Riscatto di contributi — Coincidenza di periodi di assicurazione in due Stati membri — Interruzione e recupero dei pagamenti — Obbligo di corresponsione di interessi — Principi di equivalenza e di effettività»
I – Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata presso la cancelleria della Corte il 4 marzo 2013 dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria), verte sull’interpretazione degli articoli 48 TFUE e 49 TFUE nonché del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 ( 2 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e, segnatamente, degli articoli 12, 46 e 94 del medesimo.
2.
Detta domanda di pronuncia pregiudiziale si colloca nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Somova, cittadina bulgara, e il Glaven director na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» (direttore generale del servizio di previdenza sociale di Sofia; in prosieguo: il «SUSO»).
3.
Nell’ambito di tale controversia, la sig.ra Somova chiede l’annullamento della decisione del direttore generale del SUSO del 2 dicembre 2011, confermativa di tre ordinanze emesse dai servizi del SUSO in cui veniva dichiarato che, a decorrere dal 5 luglio 2007, la concessione di una pensione di vecchiaia in Bulgaria alla sig.ra Somova risultava in contrasto con l’articolo 94, primo comma, del codice bulgaro della previdenza sociale (Kodeks za sotsialnoto osiguriavane, in prosieguo: il «KSO»), disponendo conseguentemente il rimborso delle somme corrisposte alla sig.ra Somova, oltre interessi.
4.
L’articolo 94, primo comma, del KSO, nella versione vigente nei confronti dei lavoratori autonomi per il periodo intercorrente dal 27 dicembre 2005 al 31 dicembre 2011, subordinava la concessione di una pensione di vecchiaia all’interruzione del versamento dei contributi.
5.
Orbene, secondo la decisione controversa, alla data di concessione della sua pensione di vecchiaia, la sig.ra Somova non aveva interrotto il versamento dei contributi di previdenza sociale in Austria, ove aveva svolto attività lavorativa ed era stata assicurata in qualità di lavoratrice autonoma nei periodi intercorrenti dal mese di ottobre del 1995 al mese di dicembre del 2000 e dal mese di gennaio del 2001 al mese di luglio del 2011, ai sensi della legge federale austriaca sulla previdenza sociale.
6.
Il giudice del rinvio interroga la Corte, in particolare, sulla questione se una disposizione nazionale quale l’articolo 94, primo comma, del KSO leda la libertà di una persona, che benefici di una pensione di vecchiaia in uno Stato membro, di esercitare un’attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro, in applicazione dell’articolo 49 TFUE che garantisce la libertà di stabilimento.
II – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
7.
L’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b).
2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro.
(…)».
8.
Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di detto regolamento:
«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
9.
L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 così recita:
«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 (…), si applicano le norme seguenti:
a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. (…)
b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
10.
L’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento».
B – Il diritto bulgaro
11.
L’articolo 4 del KSO così recita:
«(…)
(3) Sono obbligatoriamente assicurate per l’invalidità per malattia, per la vecchiaia e la morte:
(…)
5.
le persone che svolgono un’attività lavorativa senza essere lavoratori dipendenti e che percepiscono una retribuzione mensile superiore o pari a un salario minimo, al netto delle spese riconosciute dalla normativa, se non hanno un altro tipo di copertura assicurativa per il mese corrispondente.
6.
le persone che svolgono un’attività lavorativa senza essere lavoratori dipendenti e che hanno un altro tipo di copertura assicurativa per il mese corrispondente, indipendentemente dall’importo della retribuzione.
(…)».
12.
Con sentenza n. 5 del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) del 29 giugno 2000 ( 4 ), l’obbligo per i pensionati che svolgono un’attività lavorativa come lavoratori autonomi di essere assicurati e di versare contributi è stato dichiarato contrario alla Costituzione bulgara. Tuttavia, detti pensionati lavoratori autonomi possono assicurarsi volontariamente per i tre rischi elencati all’articolo 4, paragrafo 3, del KSO.
13.
L’articolo 94 del KSO, rubricato «Data di concessione della pensione», nella versione applicabile ai lavoratori autonomi per il periodo intercorrente dal 27 dicembre 2005 al 31 dicembre 2011, al suo primo comma così disponeva:
«Le pensioni sono concesse a decorrere dalla data di maturazione del diritto e, per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, a decorrere dal termine dell’assicurazione, se la domanda è stata depositata, unitamente ai documenti richiesti, entro sei mesi dalla maturazione del diritto o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione. Se i documenti sono depositati dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla maturazione del diritto o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione, le pensioni sono concesse a decorrere dalla data di deposito dei documenti».
14.
L’obbligo di porre termine all’assicurazione, imposto dall’articolo 94 del KSO, è stato abrogato per i lavoratori autonomi a far data dal 1o gennaio 2012.
15.
Il paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO così dispone:
«(…)
(3)
Nel periodo di assicurazione in vista di un pensionamento, è altresì computato il periodo in cui gli interessati avevano raggiunto l’età considerata all’articolo 68, primo e secondo comma, ma durante il quale mancavano cinque anni di contributi prima della maturazione del diritto alla pensione e nel corso del quale sono stati pagati contributi assicurativi calcolati sulla base del reddito minimo garantito ai lavoratori autonomi, determinato ai sensi della legge di finanziamento dell’assicurazione statale obbligatoria il giorno del pagamento di tali contributi, qualora detto periodo non sia stato computato come periodo di assicurazione sulla base di un’altra disposizione del presente codice.
(...)
(5)
Relativamente a un periodo di assicurazione maturato in forza del terzo comma, il diritto alla pensione sorge il giorno del pagamento dei contributi sociali o il giorno della convalida del piano di rateizzazione di tali contributi».
III – La controversia di cui al procedimento principale e le questioni pregiudiziali
16.
Con domanda del 18 gennaio 2007, la sig.ra Somova chiedeva la concessione di una pensione di vecchiaia dichiarando di non essere più assicurata dal 4 giugno 1996. Tale domanda veniva respinta con ordinanza del 6 febbraio 2007, in base al rilievo che la sig.ra Somova, che aveva versato contributi in Bulgaria per il periodo intercorrente dal 18 gennaio 1967 al 31 maggio 1996 ( 5 ), non soddisfaceva le condizioni di età e di anzianità richieste dalla legge bulgara.
17.
Il 22 giugno 2007, la sig.ra Somova chiedeva la concessione di una pensione di vecchiaia ai sensi del paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO, nella versione vigente nel 2007. Detta disposizione richiedeva, per la maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia, che fossero versati contributi per il periodo mancante, ossia due anni, sei mesi e diciassette giorni. Con ordinanza del 5 luglio 2007, a seguito di una richiesta della sig.ra Somova, veniva fissato un piano di rateizzazione dei contributi mancanti.
18.
In pari data, la figlia della sig.ra Somova, agendo in qualità di mandataria di quest’ultima, dichiarava per iscritto che la sig.ra Somova non aveva lavorato successivamente al 4 giugno 1996 e che, alla data del 5 luglio 2007, non era assicurata.
19.
Con ordinanza dell’11 luglio 2007, veniva concessa alla sig.ra Somova, a decorrere dal 5 luglio 2007, una pensione di vecchiaia determinata nell’importo minimo. Detto importo è stato successivamente più volte rivalutato.
20.
A seguito di domanda di pensione di vecchiaia presentata nel 2011 dalla sig.ra Somova presso il competente ente austriaco di previdenza sociale, il 20 settembre 2011 il SUSO riceveva da tale ente i moduli E 001/AT e E 205/AT. Ne risulta che la sig.ra Somova è stata affiliata alla previdenza sociale, in Austria, per i periodi intercorrenti dal mese di ottobre del 1995 al mese di dicembre del 2000 e dal mese di gennaio del 2001 al mese di luglio del 2011, in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi della legge federale austriaca sulla previdenza sociale. Durante il periodo in questione, la sig.ra Somova esercitava la professione di agricoltore.
21.
Il SUSO ne deduceva che, al 5 luglio 2007 – data di concessione della sua pensione di vecchiaia –, la sig.ra Somova non aveva cessato di versare contributi di previdenza sociale. Sulla base di tale rilievo, con tre ordinanze, il SUSO annullava l’ordinanza di concessione della pensione di vecchiaia alla sig.ra Somova nonché le ordinanze che ne aumentavano l’importo, disponendo il recupero delle somme corrisposte sulla base di tali ordinanze, oltre interessi.
22.
La sig.ra Somova impugnava tali ordinanze in via amministrativa. Il suo reclamo veniva respinto con la decisione controversa del 2 dicembre 2011 del direttore generale del SUSO. Quest’ultimo riteneva che la dichiarazione di interruzione dell’assicurazione sociale non riguardasse la sola assicurazione sociale in Bulgaria poiché, ai sensi dell’articolo 84 bis del regolamento n. 1408/71, la sig.ra Somova era tenuta a informare l’ente bulgaro di previdenza sociale in merito alla sua affiliazione nel territorio di un altro Stato membro. Inoltre, secondo il direttore generale del SUSO, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, e dell’articolo 45 di tale regolamento, sarebbe stato necessario prendere in considerazione il periodo di assicurazione della sig.ra Somova in Austria senza tuttavia applicare il paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO.
23.
A parere della sig.ra Somova, il fatto che fosse assicurata al momento della domanda di pensione in Bulgaria non è rilevante, essendo la sua copertura previdenziale garantita in un altro Stato membro.
24.
In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia‑grad, adito dalla sig.ra Somova, ha deciso, ai fini della risoluzione della presente controversia, di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, alla luce delle circostanze [del procedimento principale], l’articolo 48, primo comma, [TFUE] e l’articolo 49 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che autorizzino una disposizione nazionale come quella [oggetto del procedimento principale], vale a dire l’articolo 94, primo comma, [del KSO], relativo alla necessità dell’interruzione dell’assicurazione quale presupposto per la concessione di una pensione di vecchiaia a un cittadino di uno Stato membro il quale, alla data della domanda di pensione, eserciti un’attività come lavoratore autonomo in un altro Stato membro e rientri nell’ambito di applicazione del [regolamento n. 1408/71].
2)
Se l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce dell’articolo 48, primo comma, lettera a), TFUE, consenta di disapplicare la regola sulla totalizzazione del periodo assicurativo compiuto in un altro Stato membro prima della data di applicazione del regolamento da parte dello Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di pensione, di conferire all’assicurato la facoltà di invocare i periodi da sommare e di valutare se sia opportuno sommarli, quando il periodo compiuto soltanto secondo il diritto dello Stato in cui sia chiesta la pensione non sia sufficiente a fondare un diritto alla pensione, se non mediante il riscatto di contributi sociali.
Se, in presenza delle stesse circostanze, l’articolo 48, primo comma, lettera a), TFUE consenta la rinuncia all’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 – relativo alla somma dei periodi assicurativi successivamente alla data della sua applicazione – per scelta della persona assicurata, qualora tale persona non indichi nella sua domanda di pensione i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro.
3)
Se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che non autorizzi il riconoscimento di un periodo di assicurazione mediante riscatto dei contributi, quale previsto nel diritto bulgaro dal paragrafo 9, terzo comma, [delle disposizioni transitorie e finali del KSO], qualora, come nella controversia di cui al procedimento principale, il periodo assicurativo così riconosciuto coincida con periodi di assicurazione compiuti secondo il diritto di un altro Stato membro.
4)
Se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che consenta allo Stato membro di interrompere pro futuro il versamento della pensione e di disporre il recupero di tutti i ratei della pensione di vecchiaia concessa a uno dei propri cittadini in base al proprio diritto nazionale, qualora le condizioni contemplate nel regolamento [medesimo] risultino soddisfatte solo alla data di concessione della pensione, qualora ciò sia motivato unicamente da considerazioni relative al diritto nazionale (vale a dire dal fatto che l’assicurazione non fosse stata interrotta alla data di concessione della pensione, che fosse stato conteggiato un periodo di assicurazione mediante riscatto in conformità al diritto nazionale senza che, alla data della concessione, fossero presi in considerazione periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro) e qualora la fissazione di una pensione di importo differente non risulti motivata.
Se, nell’ipotesi in cui risultasse consentito il recupero delle pensioni versate, dai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione derivi che siano altresì dovuti interessi, laddove il diritto nazionale dello Stato membro non preveda interessi per il recupero di una pensione concessa sulla base di un trattato internazionale».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
25.
Osservazioni scritte sono state presentate dal governo bulgaro, dall’Irlanda e dalla Commissione europea. Il governo bulgaro e la Commissione hanno formulato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 9 gennaio 2014.
V – Analisi
A – Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
26.
L’Irlanda afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
27.
Essa rileva che le questioni pregiudiziali, che il giudice del rinvio deve dirimere nella controversia di cui al procedimento principale, hanno carattere meramente interno e che per la loro risoluzione non sono necessarie né l’applicazione né l’interpretazione del diritto dell’Unione. L’Irlanda ritiene, in particolare, che la decisione di rinvio non fornisca sufficienti informazioni riguardo a circostanze di fatto e di diritto del procedimento principale che indichino chiaramente come il diritto dell’Unione potrebbe incidere sulla soluzione della controversia.
28.
Io ritengo, al contrario, che le questioni pregiudiziali siano ricevibili.
29.
Sebbene sia vero che la controversia di cui al procedimento principale verte essenzialmente sulla necessità, imposta dall’articolo 94, primo comma, del KSO, di interrompere il versamento dei contributi perché una pensione di vecchiaia possa essere concessa in Bulgaria, le circostanze della controversia che vedono contrapposti la sig.ra Somova e il direttore generale del SUSO non integrano una situazione meramente interna a uno Stato membro. Infatti, alla data della sua domanda di pensione di vecchiaia in Bulgaria, la sig.ra Somova svolgeva in Austria attività di lavoro autonomo, esercitando così il proprio diritto alla libertà di stabilimento in applicazione dell’articolo 49 TFUE ( 6 ).
30.
Inoltre, il giudice del rinvio ha accertato che, in capo alla sig.ra Somova, vi era stato un cumulo dei periodi di assicurazione in Bulgaria e in Austria, in particolare ( 7 ) per il periodo di due anni, sei mesi e diciassette giorni conteggiato, mediante contributi complementari, come periodo di assicurazione secondo il diritto bulgaro ai sensi del paragrafo 9, terzo comma, delle disposizioni transitorie e finali del KSO. Tale situazione è disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71.
B – Sul merito delle questioni pregiudiziali
1. Sulla prima questione
a) Tesi
31.
Nelle sue osservazioni scritte, il governo bulgaro sostiene che l’articolo 94 del KSO non crea ostacoli all’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. Esso rileva che il regolamento n. 1408/71 prevede un coordinamento, non già un’armonizzazione, dei regimi di previdenza sociale e che la necessità di un’interruzione dell’assicurazione quale presupposto per la concessione di una pensione di vecchiaia si applica indiscriminatamente nei confronti di tutte le persone soggette al diritto bulgaro.
32.
Nel sistema bulgaro, la concessione di una pensione di vecchiaia presupporrebbe la cessazione dell’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo, poiché detta pensione è il sostitutivo dei proventi di un’attività lavorativa. A tal proposito, il governo medesimo rileva che, tenuto conto delle disparità esistenti in materia tra i regimi e le legislazioni degli Stati membri, lo stabilimento in un altro Stato membro, secondo i casi, può essere più o meno vantaggioso o svantaggioso per la persona interessata, a seconda della combinazione delle normative nazionali applicabili ai sensi del regolamento n. 1408/71 ( 8 ).
33.
All’udienza del 9 gennaio 2014 e in esito ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte, il governo bulgaro ha confermato che l’obbligo di porre fine all’assicurazione, imposto dall’articolo 94, primo comma, del KSO nella sua versione vigente al momento della concessione di una pensione di vecchiaia ( 9 ) alla sig.ra Somova, implicava l’obbligo di porre fine all’esercizio di un’attività professionale. Esso ha affermato che l’obbligo in questione rappresentava un requisito meramente formale e che sarebbe stato sufficiente un solo giorno di interruzione, dato che l’attività professionale poteva essere ripresa l’indomani, cumulando il reddito professionale e la pensione di vecchiaia.
34.
Esso ha aggiunto che tale requisito non corrispondeva ad alcun obiettivo specifico e anche che era privo di logica e di interesse.
35.
Come dichiarato dal governo bulgaro, le autorità bulgare, essendo consapevoli che detto requisito poteva comportare problemi in situazioni transfrontaliere, l’hanno abrogato per i lavoratori autonomi a far data dal 1o gennaio 2012 con l’intenzione di abolirlo anche per i lavoratori dipendenti.
36.
La Commissione ritiene che, in applicazione dell’articolo 94, primo comma, del KSO, un determinato lavoratore, dal momento in cui abbia raggiunto l’età pensionabile in conformità alla legislazione bulgara, non possa recarsi a lavorare in un altro Stato membro, in cui l’età di accesso alla pensione sia più elevata, senza che gli sia negato il diritto a una pensione in Bulgaria. Secondo la Commissione, la norma nazionale in questione, per effetto della quale viene negata la concessione della pensione bulgara a seguito della decisione dell’interessato di lavorare in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro, rappresenta un ostacolo all’esercizio della sua libertà di circolazione.
37.
All’udienza del 9 gennaio 2014, la Commissione ha rilevato che, a suo avviso, la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 49 TFUE osta ad una disposizione nazionale quale l’articolo 94, primo comma, del KSO nella misura in cui potrebbe rendere più difficile o impossibile l’esercizio della libertà di stabilimento, anche se detta disposizione si applica a prescindere da distinzioni basate sulla cittadinanza. Essa ha aggiunto che un lavoratore autonomo che debba interrompere provvisoriamente l’attività professionale esercitata in un altro Stato membro rischia di non poterla riprendere.
b) Valutazione
38.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 48, primo comma, TFUE e l’articolo 49, primo e secondo comma, TFUE ostino all’applicazione di una disposizione nazionale di uno Stato membro quale l’articolo 94, primo comma, del KSO, che ricolleghi il diritto a una pensione di vecchiaia in tale Stato alla necessità di interrompere il versamento dei contributi di previdenza sociale, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a un’attività esercitata nello stesso Stato o in un altro Stato membro.
39.
Il giudice del rinvio ipotizza che la necessità di interrompere il versamento dei contributi, che implica l’obbligo di interrompere l’attività professionale – interruzione che può essere di un solo giorno, come confermato dal governo bulgaro all’udienza –, possa produrre in pratica effetti restrittivi della libertà di stabilimento, in particolare poiché non è certo che l’interessato che lavori in un altro Stato membro possa ritrovare la propria attività professionale a seguito dell’interruzione stessa.
40.
Osservo che, secondo il giudice del rinvio, successivamente alla concessione di una pensione di vecchiaia un assicurato conservava il diritto di esercitare un’attività e poteva cumulare detta pensione di vecchiaia e un’attività professionale retribuita. Dunque, non vi è una connessione necessaria e diretta tra il versamento di tale pensione in applicazione del diritto bulgaro e la cessazione di un’attività professionale retribuita. Questi dati sono stati confermati dal governo bulgaro all’udienza.
41.
Dagli atti depositati dinanzi alla Corte emerge inoltre che, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del KSO, i pensionati che lavorano come dipendenti sono obbligatoriamente assicurati presso la previdenza sociale e dunque sono obbligati a versare contributi sociali, mentre, a seguito della citata sentenza n. 5 del Konstitutsionen sad, tale obbligo è stato ritenuto contrario alla Costituzione bulgara per i pensionati esercenti attività lavorativa autonoma. Di conseguenza, questi ultimi hanno ormai la possibilità di scegliere se continuare o meno a versare contributi sociali in Bulgaria. Quando un pensionato (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo) versa contributi alla previdenza sociale, la sua pensione è aumentata proporzionalmente ( 10 ).
42.
Peraltro, è certo che la sig.ra Somova ha esercitato un’attività di lavoratrice autonoma in Austria e perciò è stata assicurata presso il competente ente austriaco di previdenza sociale, nei periodi compresi tra il mese di ottobre del 1995 e il mese di dicembre del 2000 e tra il mese di gennaio del 2001 e il mese di luglio del 2011. È parimenti pacifico che, alla data di concessione della pensione bulgara, vale a dire al 5 luglio 2007, la sig.ra Somova, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, era soggetta al regime di previdenza sociale austriaco e non aveva interrotto il versamento dei contributi al sistema di previdenza sociale di tale Stato.
i) Se vi sia discriminazione o ostacolo
43.
Secondo giurisprudenza consolidata, in assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire, da un lato, le condizioni del diritto o dell’obbligo di affiliarsi a un sistema di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni che determinano delle prestazioni. Tuttavia, se è vero che l’articolo 48 TFUE lascia sussistere differenze tra i sistemi di previdenza sociale dei diversi Stati membri e, di conseguenza, riguardo ai diritti di coloro che vi lavorano, è certo che gli Stati membri, nell’esercizio di tale competenza, devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione ( 11 ).
44.
Pertanto, il fatto che una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, riguardi le condizioni per la concessione di una pensione di vecchiaia non ha come conseguenza l’esclusione dell’applicazione delle norme del Trattato FUE e, in particolare, di quelle relative alla libera circolazione delle persone ( 12 ).
45.
Da una giurisprudenza consolidata risulta, altresì, che il complesso delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone è volto a rendere più agevole, per i cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività professionali di qualsiasi natura sul territorio dell’Unione e osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorire tali cittadini qualora intendano svolgere un’attività economica sul territorio di un altro Stato membro, anche se detti provvedimenti sono applicati a prescindere dalla cittadinanza dei lavoratori interessati ( 13 ). Pertanto, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone ostano a qualsiasi provvedimento che, nonostante sia applicabile in assenza di discriminazioni basate sulla cittadinanza, può ostacolare o rendere meno attrattivo l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ( 14 ). Qualsiasi ostacolo a tali libertà, anche di minore rilevanza, è proibito ( 15 ), purché l’ostacolo allegato non sia eccessivamente aleatorio e indiretto ( 16 ).
46.
Ne consegue che il legislatore bulgaro è legittimato a stabilire le condizioni per la concessione di una pensione di vecchiaia in tale Stato membro, purché tali condizioni non siano discriminatorie in base alla cittadinanza e non restringano né ostacolino la libera circolazione.
47.
Sembra – salvo verifica da parte del giudice del rinvio – che la disposizione controversa si applichi indistintamente, in diritto e in fatto, ai cittadini bulgari e ai cittadini degli altri Stati membri e che, pertanto, non sia discriminatoria. Per contro, mi sembra che essa rappresenti un ostacolo alla libera circolazione e, nella fattispecie, alla libertà di stabilimento.
48.
Risulta, infatti, dagli atti depositati dinanzi alla Corte che, ai sensi dell’articolo 94, primo comma, del KSO, un’interruzione formale molto breve – anche di un giorno – del pagamento dei contributi è sufficiente per ottenere la concessione di una pensione ( 17 ). Orbene, mentre in Bulgaria una siffatta interruzione del versamento dei contributi appare agevole e priva di conseguenze sull’esercizio o sulla ripresa di un’attività professionale, in particolare per i lavoratori autonomi che hanno la facoltà di scegliere se riprendere o meno il versamento dei contributi, può essere difficile, se non impossibile, procedervi in un altro Stato membro. Considerate le lunghe e complesse procedure amministrative che tale interruzione potrebbe comportare in un altro Stato membro, un lavoratore come la sig.ra Somova, per ottenere la sua pensione di vecchiaia in Bulgaria, potrebbe essere obbligato a fermare la propria attività professionale per un periodo più lungo e non prevedibile, ponendo così in pericolo la continuità del suo lavoro.
49.
Come afferma il giudice del rinvio, in un altro Stato membro un’interruzione di tal genere può esporre i pensionati alla precarietà professionale. Un pensionato potrebbe non avere alcuna garanzia di ritrovare il proprio impiego successivamente all’interruzione o, addirittura, di trovarne un altro. Inoltre, anche dopo il ritorno di un pensionato sul mercato del lavoro, tale sospensione obbligatoria, avendo turbato lo sviluppo e l’evoluzione della sua carriera, può incidere direttamente e concretamente sui vantaggi che egli può trarre dalle sue attività professionali ( 18 ).
50.
L’opzione alternativa è parimenti fonte di svantaggi, poiché, in assenza di interruzione dei contributi e dell’attività professionale nell’altro Stato membro, non potrà verificarsi il cumulo dei redditi lavorativi con una pensione di vecchiaia bulgara.
51.
Ricordo che, all’udienza, il governo bulgaro ha lasciato intendere che il venir meno di tale obbligo per i lavoratori autonomi era connesso alla presa di consapevolezza che esso poteva comportare dei problemi in situazioni transfrontaliere.
ii) Se l’ostacolo possa essere giustificato
52.
Secondo consolidata giurisprudenza, provvedimenti nazionali che rappresentino ostacoli alla libertà di circolazione possono essere ammessi solo a condizione che perseguano un obiettivo di interesse generale, che siano atti a garantire la realizzazione di detto obiettivo e che non si spingano oltre quanto è necessario per raggiungerlo ( 19 ).
53.
Il giudice del rinvio ritiene che la necessità, imposta dall’articolo 94, primo comma, del KSO, di interrompere l’assicurazione non persegua un obiettivo di interesse generale. Inoltre, ricordo che, all’udienza del 9 gennaio 2014, il governo bulgaro ha affermato che l’obiettivo di tale condizione meramente formale era sconosciuto, se non inesistente. Il governo bulgaro ha parimenti aggiunto che tale condizione era priva di interesse e illogica, che la disposizione in questione era abrogata per i lavoratori autonomi dal 1o gennaio 2012 e che in Bulgaria veniva esaminata proprio allora l’opportunità di una simile abrogazione per i lavoratori dipendenti.
54.
Pertanto, è evidente che tale condizione non risulta giustificata da un obiettivo di interesse generale la cui realizzazione possa essere garantita dalla misura controversa.
55.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che l’articolo 49 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 94, primo comma, del KSO, che ricolleghi il diritto a una pensione di vecchiaia alla condizione di interrompere il versamento dei contributi di previdenza sociale.
2. Sulla seconda questione
a) Tesi
56.
Secondo il governo bulgaro, con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 consenta di disapplicare la regola sulla totalizzazione della durata contributiva per periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro prima della data di applicazione di tale regolamento da parte dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di pensione, quando l’anzianità acquisita unicamente secondo il diritto dello Stato in cui è chiesta la pensione non basti per la maturazione di un diritto alla pensione, a meno che non si proceda a un riscatto di contributi assicurativi.
57.
Nelle proprie osservazioni scritte, il governo bulgaro ritiene che il regolamento n. 1408/71 conceda agli assicurati ricompresi nella sua sfera di applicazione una facoltà di scelta quanto alla legge applicabile solo ove espressamente prevista nel regolamento stesso.
58.
Secondo il governo bulgaro, l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 fa retroagire quest’ultimo, obbligando gli Stati membri a prendere in considerazione il complesso dei periodi assicurativi, lavorativi o di residenza compiuti sotto la legislazione di un dato Stato membro anteriormente al 1o ottobre 1972 o prima della data di applicazione di detto regolamento sul territorio o su parte del territorio di tale Stato membro, qualora ciò sia necessario per la determinazione del diritto della persona a un certo tipo di prestazione. Detto governo ritiene che la disposizione in parola sia stata adottata per prevenire la perdita di diritti pensionistici e per garantire l’acquisizione e la conservazione di questi ultimi da parte di qualsiasi persona, anche in riferimento a periodi assicurativi compiuti prima della data di applicabilità di tale regolamento. Ciò implicherebbe che la totalizzazione dei periodi assicurativi debba essere effettuata in primo luogo in conformità alle norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi previste da questo stesso regolamento e che solo successivamente, se la durata contributiva della persona interessata fosse insufficiente, quest’ultima dovrebbe avvalersi della facoltà di riscatto dei contributi mancanti prevista nel diritto nazionale.
59.
All’udienza del 9 gennaio 2014, il governo bulgaro ha sostenuto che, nella misura in cui le disposizioni del regolamento n. 1408/71 si rivolgono agli Stati membri e alle loro amministrazioni, gli assicurati dovrebbero avere la facoltà di scegliere se invocare o meno le disposizioni di tale regolamento. Infatti, secondo detto governo, se un assicurato sceglie di non fare riferimento al regolamento in questione, l’amministrazione nazionale non può applicarglielo d’ufficio. Il governo bulgaro ritiene che le osservazioni dell’Irlanda e della Commissione secondo cui gli assicurati non possono opporsi all’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 contraddicano l’obiettivo di tale regolamento, consistente nel procurare un beneficio agli assicurati, e il senso stesso della nozione di diritto soggettivo.
60.
L’Irlanda ritiene che il disposto dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 sia chiaro e privo di ambiguità: il tenore di tale disposizione è per sua natura cogente, laddove stabilisce che ogni periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento nel territorio di tale Stato membro «è preso in considerazione» ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, secondo l’Irlanda, la lettera di tale disposizione non può essere interpretata nel senso che conferisce al ricorrente il diritto di decidere che, al momento del processo di totalizzazione, non vengano presi in considerazione periodi di assicurazione pertinenti. A suo parere, se il regolamento n. 1408/71 conferisse ai privati il diritto di escludere determinati periodi di assicurazione, ciò creerebbe complicazioni che potrebbero pregiudicare il coordinamento dei sistemi nazionali e, pertanto, gli obiettivi del mercato interno.
61.
La Commissione afferma che il regolamento n. 1408/71 trova applicazione nel caso di specie, in conformità al suo articolo 94, paragrafo 2. Essa ritiene che l’applicazione del regime del conflitto tra leggi instaurato da tale regolamento dipenda soltanto dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato. Gli assicurati sociali che rientrano nel suo ambito di applicazione non potrebbero opporsi a tali norme sul conflitto di leggi e non avrebbero diritto di scostarsene.
b) Valutazione
62.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 conferisca agli assicurati sociali la facoltà di scartare periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro prima della data di applicazione di tale regolamento in Bulgaria. Tale questione solleva, in sostanza, l’interrogativo sulla natura cogente o meno dell’articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento ( 20 ).
63.
Secondo una giurisprudenza consolidata, quando il regolamento n. 1408/71 offre agli assicurati sociali che rientrano nel suo ambito di applicazione un diritto di scelta in merito alla legislazione applicabile, esso opera una previsione esplicita in tal senso ( 21 ).
64.
Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, «[o]gni periodo di assicurazione (…) compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro (…) è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento» ( 22 ). Ritengo, come l’Irlanda, che il disposto dell’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento sia, da un lato, inequivoco e, dall’altro, cogente.
65.
La natura cogente di tale disposizione emerge chiaramente dall’espressione «est prise en considération», utilizzata nella versione francese della disposizione, ma anche dalle altre versioni linguistiche della stessa ( 23 ). Questa disposizione non lascia alcun margine di manovra né agli Stati membri, né alle autorità competenti, né alle persone assicurate. Ne consegue che, nel procedimento principale, al fine di determinare i diritti pensionistici della sig.ra Somova in Bulgaria, occorre prendere in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione austriaca prima della data di applicazione del regolamento n. 1408/71 in Bulgaria ( 24 ).
66.
Ritengo che tale valutazione non sia inficiata dal fatto che, in una sentenza – nella specie, la citata sentenza Habelt –, la Corte ha affermato che, in conformità all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, gli interessati «possono invocare» ( 25 ) la presa in considerazione, ai fini della determinazione dei diritti sorti in conformità a tale regolamento, di tutti i periodi assicurativi, lavorativi o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento in parola. Infatti, l’uso di tale espressione derivava probabilmente da circostanze specifiche relative alle pratiche in questione in tale sentenza, ove il beneficio di cui al regolamento n. 1408/71, in materia di presa in considerazione di periodi assicurativi o di residenza compiuti in un altro Stato membro, era appunto negato agli interessati.
67.
Pertanto, ritengo che, a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, ogni periodo assicurativo, lavorativo o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione di tale regolamento debba obbligatoriamente essere preso in considerazione per la determinazione dei diritti sorti in conformità alle disposizioni di detto regolamento, ivi comprese quelle relative al diritto a una pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente o autonomo che sia stato assoggettato alle legislazioni di due o più Stati membri.
68.
Ne consegue che l’acquisizione del diritto della sig.ra Somova a una pensione di vecchiaia in Bulgaria avrebbe dovuto essere accertata facendo ricorso alla totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Bulgaria e in Austria, in applicazione dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 e non in base al paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO.
69.
Inoltre, rilevo che, secondo l’Administrativen sad Sofia‑grad, «i periodi maturati in Austria bastano a colmare il periodo assicurativo mancante secondo il diritto nazionale, senza che occorra riconoscere un periodo ai sensi del paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO». Ciò implica che le regole di totalizzazione e di calcolo proporzionale enunciate all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 sono applicabili al calcolo della pensione di vecchiaia della sig.ra Somova, poiché il cumulo dei suoi periodi assicurativi in Bulgaria e in Austria, in applicazione dell’articolo 45 del regolamento medesimo, è sufficiente a garantirle il diritto a una pensione di vecchiaia in Bulgaria.
70.
Ritengo che l’articolo 45 e l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 abbiano altresì natura cogente ( 26 ) e che l’assicurato non possa rinunciare alla loro applicazione omettendo di indicare nella sua domanda di pensione di vecchiaia i periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro.
71.
Pertanto, ritengo che l’articolo 45, l’articolo 46, paragrafo 2, e l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 abbiano carattere cogente e non consentano all’assicurato di rinunciare all’applicazione delle regole di totalizzazione e di calcolo proporzionale dei periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro prima della data di applicazione di tale regolamento da parte dello Stato membro in cui sia presentata la domanda di pensione di vecchiaia.
3. Sulla terza questione
a) Tesi
72.
Il governo bulgaro osserva che, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Detto governo ritiene che, a dispetto delle eccezioni da esso previste, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 osti al riconoscimento di una durata contributiva mediante riscatto dei contributi in applicazione del diritto nazionale, qualora la durata contributiva così riconosciuta coincida con periodi assicurativi compiuti ai sensi del diritto di un altro Stato membro.
73.
La Commissione ritiene che, alla luce della propria risposta alla seconda questione, non sia necessaria una risposta distinta a tale questione.
b) Valutazione
74.
La terza questione sollevata dall’Administrativen sad Sofia‑grad verte sull’interrogativo se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di un periodo assicurativo mediante riscatto dei contributi, in applicazione del paragrafo 9, terzo comma, delle disposizioni transitorie e finali del KSO, qualora, come nella controversia di cui al procedimento principale, la durata contributiva così riconosciuta coincida con periodi assicurativi compiuti in applicazione della legislazione di un altro Stato membro.
75.
Alla luce della risposta data alla seconda questione sulla natura cogente dell’articolo 45, dell’articolo 46, paragrafo 2, e dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, ritengo che non sia necessario fornire una risposta separata alla terza questione. Infatti, come confermato dall’Administrativen sad Sofia‑grad, i periodi assicurativi compiuti dalla sig.ra Somova in Austria risultano sufficienti a colmare il periodo assicurativo ad essa mancante per la maturazione del diritto ad una pensione di vecchiaia in applicazione del diritto bulgaro, senza che sia altresì necessario il riconoscimento di un periodo ai sensi del paragrafo 9, terzo comma, delle disposizioni transitorie e finali del KSO. Pertanto, in applicazione, in particolare, della regola di totalizzazione prevista dall’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, il ricorso al paragrafo 9, terzo comma, delle disposizioni transitorie e finali del KSO non era né necessario, né consentito.
4. Sulla quarta questione
a) Tesi
76.
Secondo il governo bulgaro, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 autorizza uno Stato membro a disporre il recupero di tutti i pagamenti relativi alla pensione di vecchiaia concessa ad un proprio cittadino secondo il proprio diritto nazionale e a interromperne pro futuro il versamento qualora, alla data di presentazione della domanda di una prestazione di vecchiaia, il richiedente non abbia adempiuto al proprio obbligo di indicare i periodi assicurativi compiuti sul territorio di un altro Stato membro. Esso sostiene che, in caso di successiva rivelazione di un periodo contributivo compiuto all’estero, la pensione deve essere ricalcolata considerando l’anzianità attestata e riconosciuta dall’altro Stato membro.
77.
La Commissione osserva che, alla luce delle proprie risposte alla prima e alla seconda questione, la prima parte della quarta questione abbia ricevuto risposta. La seconda parte della stessa riguarderebbe il recupero dei crediti e, tenuto conto delle risposte già fornite, non sarebbe pertinente.
b) Valutazione
78.
La quarta questione pregiudiziale sollevata dall’Administrativen sad Sofia‑grad verte sull’interrogativo se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 consenta il recupero delle somme pagate alla sig.ra Somova a titolo di pensione di vecchiaia in ragione del cumulo di tali prestazioni con altri redditi acquisiti in Austria. Infatti, dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 risulta che le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in linea di principio ( 27 ), sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di detto Stato membro qualora essi possano beneficiare di altre prestazioni previdenziali o di altri redditi di qualsiasi natura acquisiti, in particolare, in base alla legislazione di un altro Stato membro.
79.
Dalle osservazioni presentate in udienza dal governo bulgaro risulta chiaramente che il diritto bulgaro consente il cumulo di un’attività professionale retribuita e di una pensione di vecchiaia. Alla luce di tali circostanze, ritengo che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non sia applicabile al cumulo da parte della sig.ra Somova dei suoi redditi da lavoro in Austria e di una pensione di vecchiaia in Bulgaria.
80.
Inoltre, osservo ad abundantiam che, alla luce delle risposte date alla seconda e alla terza questione, la pensione di vecchiaia della sig.ra Somova avrebbe dovuto essere calcolata in base alle regole di totalizzazione e di calcolo proporzionale enunciate all’articolo 45 e all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71. Peraltro, secondo le indicazioni dell’Administrativen sad Sofia‑grad e salvo verifica da parte di quest’ultimo, sembra che la pensione concessa in applicazione di tali disposizioni del regolamento n. 1408/71 non sarebbe differente da quella determinata dall’ordinanza del SUSO dell’11 luglio 2007 ( 28 ).
VI – Conclusione
81.
Alla luce delle suesposte considerazioni, invito la Corte a rispondere, rispettivamente, alla prima, alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale sollevata dall’Administrativen sad Sofia‑grad nei termini seguenti:
1)
L’articolo 49 TFUE osta a una disposizione normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 94, primo comma, del codice bulgaro della previdenza sociale (Kodeks za sotsialnoto osiguriavane), che ricolleghi il diritto a una pensione di vecchiaia alla condizione di interrompere il versamento dei contributi di previdenza sociale.
2)
L’articolo 45, l’articolo 46, paragrafo 2, e l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, hanno carattere cogente e non consentono all’assicurato di rinunciare all’applicazione delle regole di totalizzazione e di calcolo proporzionale dei periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro prima della data di applicazione di tale regolamento da parte dello Stato membro in cui sia presentata la domanda di pensione di vecchiaia.
3)
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento n.118/97, come modificato dal regolamento n.1992/2006, non è applicabile al cumulo dei redditi da lavoro e alle prestazioni di previdenza sociale oggetto del procedimento principale.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 1997, L 28, pag. 1.
( 3 ) GU L 392, pag. 1.
( 4 ) Causa 4/2000, DV n. 55 per l’anno 2000.
( 5 ) Vale a dire, per 33 anni, 11 mesi e 17 giorni, in base ai documenti redatti dai datori di lavoro bulgari della sig.ra Somova in merito alla sua affiliazione alla previdenza sociale e alle sue retribuzioni.
( 6 ) Il giudice del rinvio ritiene che il rispetto della condizione di porre termine all’assicurazione sia tale da poter incidere sulla sua decisione di stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro in applicazione dell’articolo 49 TFUE, per via del rischio di non poter continuare a esercitare l’attività di lavoro autonomo successivamente all’interruzione dell’assicurazione.
( 7 ) Il giudice del rinvio ha affermato altresì che vi era stato un cumulo dei suoi periodi di assicurazione in questi stessi Stati membri dal mese di ottobre del 1995 al mese di maggio del 1996 incluso, senza precisare in che modo siffatto cumulo abbia potuto prodursi.
( 8 ) Sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier Glisczinski (C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 85).
( 9 ) Vale a dire, nella sua versione vigente dal 27 dicembre 2005 al 31 dicembre 2011, applicabile nella fattispecie.
( 10 ) Mi sembra che tali disposizioni del diritto bulgaro incentivino piuttosto i pensionati a lavorare e a versare i contributi.
( 11 ) V., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve (C-18/95, Racc. pag. I-345, punti da 33 a 35), nonché del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) V., in tal senso, sentenze Terhoeve, cit. (punto 35), e del 12 luglio 2001, Vanbraekel e a. (C-368/98, Racc. pag. I-5363, punto 42).
( 13 ) Sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, Racc. pag. I-4921, punto 96); Terhoeve, cit., punto 39; del 27 gennaio 2000, Graf (C-190/98, Racc. pag. I-493, punto 23); del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, Racc. pag. I-10239, punto 74); del 2 ottobre 2003, Van Lent (C-232/01, Racc. pag. I-11525, punto 16); del 17 marzo 2005, Kranemann (C-109/04, Racc. pag. I-2421, punto 26), e dell’11 gennaio 2007, ITC (C-208/05, Racc. pag. I-181, punto 33).
( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, Racc. pag. I-8961, punto 11), e del 10 marzo 2011, Casteels (C-379/09, Racc. pag. I-1379, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza ivi citata).
( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone (C-212/06, Racc. pag. I-1683, punto 52).
( 16 ) Sentenza del 27 gennaio 2000, Graf (C-190/98, Racc. pag. I-493, punto 25).
( 17 ) Posto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, in particolare quelle relative all’età e all’anzianità.
( 18 ) Ad esempio, un declassamento o una perdita di anzianità che potrebbero incidere sull’avanzamento e sulla progressione degli stipendi degli interessati, una perdita del diritto ai congedi o, per i lavoratori autonomi, la perdita di rapporti economici e commerciali etc.
( 19 ) Sentenza Bosman, cit., punto 104. V., altresì, sentenza del 16 maggio 2013, Wencel (C‑589/10, punto 70).
( 20 ) Il giudice del rinvio afferma che, se l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non ha natura cogente, la sig.ra Somova non era obbligata a indicare il periodo assicurativo da lei compiuto secondo la legislazione austriaca al momento della sua domanda di pensione di vecchiaia in Bulgaria, nel 2007.
( 21 ) Sentenze del 27 maggio 1982, Aubin (227/81, Racc. pag. 1991, punto 19), nonché del 14 ottobre 2010, van Delft e a. (C-345/09, Racc. pag. I-9879, punto 54). Al punto 52 della sentenza van Delft, la Corte ha statuito che, «siccome le norme di conflitto previste dal regolamento n. 1408/71 s’impongono dunque imperativamente agli Stati membri, a maggior ragione non può ammettersi che gli assicurati compresi nell’ambito di applicazione di dette norme possano osteggiarne gli effetti disponendo della scelta di sottrarsi ad esse. Infatti, l’applicazione del sistema di norme di conflitto introdotto dal regolamento n. 1408/71 dipende quindi solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato».
( 22 ) Rilevo che, nel 2007, la sig.ra Somova ha chiesto una pensione di vecchiaia in Bulgaria, ove avrebbe precedentemente lavorato come lavoratrice dipendente. Osservo che, sebbene l’articolo 94 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati», nel suo paragrafo 2 non faccia esplicitamente riferimento a ogni periodo «di attività di lavoro autonomo», la Corte, al punto 25 della sua sentenza del 7 febbraio 2002, Kauer (C‑28/00, pag. I‑1343), ha statuito che, «[p]er quanto riguarda l’art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, è utile ricordare che il termine ivi contenuto “periodi di assicurazione”, nella definizione data dall’art. 1, lett. r), del detto regolamento, designa “i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti (...)”». Infatti, il regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1), ha esteso ai lavoratori autonomi il sistema istituito per i lavoratori dipendenti nel testo originale del regolamento. Aggiungo che l’articolo 95 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, rubricato «Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi», al suo paragrafo 2 dispone che, «[p]er la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro (…)». A mio avviso, quest’ultima disposizione ha lo stesso contenuto giuridico dell’articolo 94, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
( 23 ) V., in particolare, le espressioni «се вземат предвид» in bulgaro, «wordt rekening gehouden» in neerlandese, «shall be taken into consideration» in inglese, «se tomará en cuenta» in spagnolo, «è preso in considerazione» in italiano, «será tido em consideração» in portoghese, «λαμβάνεται υπόψη» in greco, «sunt luate în considerare» in romeno, «figyelembe kell venni» in ungherese, «otetaan huomioon» in finlandese, «skall beaktas vid» in svedese, «skal tages i betragtning» in danese, «werden (…) berücksichtigt» in tedesco, «sa zohľadnia» in slovacco, «se berou v úvahu» in ceco, «ņem vērā», in lettone e «jest uwzględniany» in polacco.
( 24 ) V., in senso analogo, sentenza del 18 aprile 2002, Duchon (C-290/00, Racc. pag. I-3567, punto 23). V., altresì, sentenze del 7 febbraio 1991, Rönfeldt (C-227/89, Racc. pag. I-323, punto 16); dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi (C-275/96, Racc. pag. I-3419, punto 25); del 10 maggio 2001, Rundgren (C-389/99, Racc. pag. I-373, punti 29 e 30), e del 18 dicembre 2007, Habelt e a. (C-396/05, C-419/05 e C-450/05, Racc. pag. I-11895, punto 55).
( 25 ) V. il punto 55 di tale sentenza nonché il punto 95 che utilizza i termini «può far valere». L’Administrativen sad Sofia‑grad sostiene che tali parole implicano che la Corte ritiene l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non cogente e, dunque, soggetto alla discrezionalità del titolare del diritto. Ne conseguirebbe, quanto alla presente pratica, che la sig.ra Somova non aveva l’obbligo di indicare nella sua domanda di concessione di una pensione ai sensi del diritto nazionale i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro prima dell’applicazione di tale regolamento.
( 26 ) Lo stesso testo di tali disposizioni non garantisce alcun diritto di scelta agli assicurati che rientrano nel loro ambito di applicazione. V., in senso analogo, sentenza van Delft, cit., punto 57. Come osservato dall’Irlanda, ritengo che, in applicazione, in particolare, dell’articolo 84 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, «il richiedente una prestazione previdenziale non [abbia] diritto di presentare una ricostruzione frammentaria del suo percorso professionale e dei suoi periodi assicurativi al fine di procurarsi un vantaggio finanziario». Come rilevato dall’avvocato generale Cruz Villalón, al paragrafo 67 delle sue conclusioni nella causa Wencel, cit., detta disposizione «impone un obbligo reciproco di informazione e cooperazione alle istituzioni e alle persone cui si applica il regolamento [n. 1408/71] che si concretizza, per le prime, nell’obbligo di “comunica[re] (…) alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento” e, per le seconde, nell’obbligo di “informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento”».
( 27 ) Un’eccezione al principio sancito dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 è prevista all’articolo 46 ter, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi del quale, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, le clausole di riduzione previste da una legislazione nazionale non sono applicabili a una prestazione calcolata in conformità all’articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.
( 28 ) Alla luce della mia risposta alla terza questione sollevata dal giudice del rinvio, può porsi l’interrogativo se, in applicazione del diritto nazionale, la sig.ra Somova possa eventualmente aver diritto al rimborso dei contributi da lei versati ai sensi del paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO. Posto che l’acquisizione del diritto della sig.ra Somova a una pensione di vecchiaia in Bulgaria avrebbe dovuto essere stabilita facendo ricorso alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 anziché al paragrafo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO, nella fattispecie quest’ultima disposizione non fonda alcun diritto a una pensione di vecchiaia. Ne consegue che i pagamenti corrisposti dalla sig.ra Somova in base a detta disposizione rappresentano contributi sociali a fondo perduto. Spetterà al giudice del rinvio dirimere tale questione verificando, in particolare, se il SUSO e la sig.ra Somova abbiano rispettato i loro reciproci obblighi informativi e di cooperazione imposti dall’articolo 84 bis del regolamento n. 1408/71. Rilevo che, secondo il SUSO, la sig.ra Somova avrebbe omesso, in malafede, di indicare i suoi periodi assicurativi compiuti in Austria. Tuttavia, il giudice del rinvio ha confermato che nessun documento proveniente dall’ufficio pensioni indicava l’obbligo della sig.ra Somova di dichiarare periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro ai fini della presa in considerazione del totale dei periodi assicurativi in conformità all’articolo 45 del regolamento n. 1408/71. Inoltre, secondo tale giudice, il modulo da compilare per la domanda di pensione di vecchiaia non precisa neppure i diritti e gli obblighi derivanti da tale regolamento.
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