CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 6 febbraio 2014 ( 1 )
Causa C‑105/13
P.J. Vonk Noordegraaf
contro
Staatssecretaris van Economische Zaken
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Politica agricola comune — Pagamenti diretti — Nuovo calcolo dei diritti all’aiuto»
I – Introduzione
1.
Si pone la questione se sia ammissibile correggere errori commessi in sede di accertamento di diritti all’aiuto nell’ambito del sostegno all’agricoltura solo qualora la correzione vada a sfavore dell’agricoltore, e negare invece una relativa correzione quando quest’ultima sia a suo favore. Il presente caso verte su una fattispecie di tale tipo.
2.
È vero che, a prima vista, sembra opportuno procedere in maniera coerente in sede di rettifica degli errori, e correggere pertanto l’errore sia quando esso è sfavorevole all’agricoltore sia quando è per lui vantaggioso. Tuttavia, ad un esame più approfondito, a ciò potrebbe ostare il principio della certezza del diritto, come applicato nella materia del diritto degli aiuti al settore agricolo.
3.
In prosieguo, occorrerà pertanto esaminare in maniera più dettagliata sia il fondamento giuridico della correzione di un errore sia le norme a garanzia del principio della certezza del diritto.
II – Contesto normativo
A – Il regolamento n. 1782/2003
4.
In passato, il diritto dell’Unione prevedeva diversi sistemi di sostegno alle aziende agricole. In parte è stata incentivata la produzione di determinati beni, in alcune colture erano invece previsti anche aiuti per le superfici coltivate. Con il regolamento n. 1782/2003 ( 2 ) queste diverse misure di sostegno sono state trasformate in un regime di pagamento unico.
5.
Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, occorreva anzitutto fissare, a tal fine, un cosiddetto importo di riferimento. Esso corrispondeva alla media degli importi dei pagamenti percepiti da un agricoltore nel quadro di determinati regimi di sostegno nel corso di un determinato periodo di tempo prima della modifica.
6.
Su tale fondamento potevano essere calcolati, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 1782/2003, i cosiddetti diritti all’aiuto:
«1. Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.
Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.
(…)
2. (…)
3. Agli effetti (…) per “superficie foraggera” s’intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile (…) per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:
—
fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
—
(…)
4. I diritti all’aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto».
7.
Riveste inoltre interesse, nella specie, la nozione di ettari ammissibili, definita all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003:
«Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».
B – Il regolamento n. 73/2009
8.
Il regolamento n. 1782/2003 è stato sostituito dal regolamento n. 73/2009 ( 3 ), il quale forma l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
9.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 73/2009, gli agricoltori possono beneficiare del sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico se detengono diritti all’aiuto ottenuti a norma del regolamento n. 1782/2003.
10.
L’articolo 34 del regolamento n. 73/2009 stabilisce che è possibile avvalersi dei diritti all’aiuto solo per il rispettivo ettaro ammissibile coltivato:
«1. Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato.
2. (…)
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell’anno civile».
11.
L’articolo 36 del regolamento n. 73/2009 riguarda la modifica dei diritti all’aiuto:
«Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all’aiuto per ettaro non sono modificabili.
Secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica, a decorrere dal 2010, dei diritti all’aiuto, in particolare per le frazioni di diritti».
12.
Il carattere definitivo di taluni diritti all’aiuto viene disciplinato in maniera specifica dall’articolo 137 del regolamento n. 73/2009.
«1. I diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.
3. (…)».
13.
Il considerando 49 del regolamento n. 73/2009 prevede quanto segue:
«Al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati alcuni errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati agli agricoltori. Di regola tale irregolarità forma oggetto di una rettifica finanziaria fino a quando non siano adottati provvedimenti correttivi. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dal momento in cui i diritti all’aiuto sono stati assegnati per la prima volta, la necessaria rettifica comporterebbe oneri giuridici e amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto l’assegnazione di tali pagamenti dovrebbe pertanto essere regolarizzata».
C – Le modalità di applicazione
14.
Specifiche modalità di applicazione del regolamento n. 1782/2003 e del regolamento n. 73/2009 erano sancite in un primo momento nel regolamento n. 796/2004 ( 4 ) e, successivamente, nel regolamento n. 1122/2009 ( 5 ).
15.
L’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 (divenuto, leggermente modificato, articolo 81 del regolamento n. 1122/2009) disciplina l’adeguamento dei diritti all’aiuto:
«Recupero di diritti indebitamente concessi
1. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori (…) si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale (…).
(...)
2. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori (…), si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza. (…) Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale (…).
(...)
2 bis. Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore (…) è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori».
III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
16.
Fra le parti nel procedimento principale è controverso il sostegno all’azienda agricola del sig. Vonk Noordegraaf nel 2009. L’esito della presente controversia riveste peraltro importanza anche per gli anni successivi.
17.
L’origine della controversia risiede nella trasformazione del sostegno agricolo dalla sovvenzione di determinate forme di produzione agricola al regime di pagamento unico. Al fine di calcolare il pagamento unico, il sostegno alla produzione percepito in precedenza viene ripartito in relazione al terreno agricolo dell’azienda. Durante i periodi ammissibili successivi, il diritto all’aiuto per ettaro ammissibile così calcolato può essere fatto valere qualora l’azienda disponga delle corrispondenti superfici.
18.
In passato, il sig. Vonk Noordegraaf ha ricevuto premi per vacche nutrici e tori, legati non alle superfici coltivate bensì al numero degli animali. Con avviso datato 18 luglio 2006, la sua media storica del premio ricevuto, ossia l’importo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, è stata divisa per la superficie di terreno agricolo di cui egli in quel momento disponeva. La superficie di suddetto terreno è quindi stata stabilita a tale data in 10,76 ettari. Egli ha ricevuto pertanto 10,76 diritti all’aiuto ( 6 ). Il metodo di misurazione applicato in sede di fissazione della superficie ha registrato la superficie lorda dei terreni, compresi i canali, gli argini e i sentieri.
19.
Tuttavia, a causa delle critiche della Commissione, nel 2009 è stato introdotto nei Paesi Bassi un nuovo sistema di registrazione delle superfici. In tale sistema, viene registrata unicamente la superfice netta. Canali, argini e sentieri sono esclusi. Sulla base di tale metodo, le superfici ammissibili dell’azienda del sig. Vonk Noordegraaf, già registrate nel 2006, venivano sottoposte a nuova verifica per il 2009 e fissate a soli 8,34 ettari. Siffatta riduzione dell’estensione della superfice è dovuta non al fatto che il sig. Vonk Noordegraaf non usa più a fini agricoli determinate superfici, bensì unicamente al nuovo sistema di registrazione. Essa comporta che egli può far valere diritti all’aiuto solo in tale ridotta portata.
20.
Fra le parti è adesso controverso se anche il pagamento unico del sig. Vonk Noordegraaf debba essere corrispondentemente ridotto. Egli esige, infatti, un nuovo calcolo dei suoi diritti all’aiuto sotto forma di un aumento del loro valore sulla base della superficie aziendale ridotta. A suo avviso era errato, infatti, dividere l’importo di riferimento per 10,76 ettari. Esso avrebbe dovuto essere diviso per 8,34 ettari. Così facendo, verrebbe impedita una riduzione dell’importo totale del sostegno agricolo a lui spettante.
21.
Stando alle informazioni del giudice del rinvio, il diritto dei Paesi Bassi consentirebbe, in linea di principio, di adeguare in maniera corrispondente i diritti all’aiuto. Poiché, tuttavia, è dubbio se il diritto dell’Unione osti ad un tale adeguamento, il College van Beroep voor het bedrijfsleven sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se venga applicato correttamente il regolamento n. 73/2009, segnatamente gli articoli 34, 36 e 137 dello stesso, qualora un agricoltore, che goda di diritti di aiuto in forza di una produzione non connessa al terreno, diritti assegnati alla superficie in suo possesso, si veda negare l’erogazione di una parte rilevante di tali diritti, nonostante abbia dichiarato la superficie ammissibile degli ettari invariata in suo possesso, in buona fede, conformemente al metodo di misurazione applicato dallo Stato membro al momento dell’attivazione dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 34 di tale regolamento, ma successivamente disapprovato dalla Commissione, per il solo motivo che la superficie ammissibile al pagamento accertata risulta inferiore per effetto di una modifica del metodo di misurazione».
22.
Nel procedimento, solo il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La trattazione orale non ha avuto luogo.
IV – Valutazione
A – Sul funzionamento del regime di pagamento unico
23.
Per comprendere la domanda di pronuncia pregiudiziale, è opportuno illustrare anzitutto il regime di pagamento unico sulla scorta di un semplice esempio. Il pagamento unico di un agricoltore si ottiene, in linea di principio e fatte salve ulteriori disposizioni che non rivestono interesse nella specie, dividendo l’aiuto percepito sulla base del precedente sistema per la superficie coltivata dall’agricoltore.
24.
A tal fine viene anzitutto calcolato un importo di riferimento, corrispondente alla media dell’aiuto ricevuto dall’agricoltore secondo il vecchio regime di sostegno nel corso dei tre anni precedenti la modifica (articolo 37 del regolamento n. 1782/2003). L’importo di riferimento viene quindi diviso per la superfice mediamente coltivata in tale periodo di tempo. L’agricoltore riceve, su tale base, un determinato numero di diritti all’aiuto, il quale corrisponde al numero di ettari della summenzionata superficie, con un determinato rispettivo valore (articolo 43 del regolamento n. 1782/2003).
25.
Qualora, cioè, l’importo di riferimento dell’agricoltore sia pari a EUR 8 000, in quanto tale somma corrisponde alla media dell’aiuto ricevuto durante il periodo di riferimento, ed egli ha coltivato in media dieci ettari, allo stesso spettano dieci diritti all’aiuto, per un valore rispettivamente pari a EUR 800. Egli può far valere nuovamente tali diritti ogni anno, ossia nel complesso EUR 8 000 (articolo 34 del regolamento n. 73/2009) fintantoché continua a coltivare la stessa superficie.
26.
Qualora, tuttavia, in un momento successivo risulti che le superfici assunte in tale esempio includano di fatto solo otto ettari di terreno utilizzato a fini agricoli, mentre il resto è costituito da sentieri e canali, l’agricoltore potrebbe effettivamente far valere solo otto diritti all’aiuto.
27.
La questione se ciò comporti, tuttavia, anche una riduzione ad otto volte EUR 800 del valore totale dei diritti all’aiuto a questi spettanti, ossia nel complesso EUR 6 400, è oggetto del presente procedimento. Una siffatta riduzione verrebbe evitata qualora non solo la nuova estensione della superficie venga presa in considerazione in occasione dell’erogazione degli aiuti, ma il calcolo dei diritti all’aiuto venga al contempo corretto. L’agricoltore riceverebbe, infatti, otto diritti all’aiuto per un valore di EUR 1 000 ciascuno, e potrebbe continuare a far valere EUR 8 000 pieni anche sulla base della superficie oggetto del nuovo accertamento.
28.
Al fine di risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre pertanto chiarire se un siffatto adeguamento sia ammissibile, e segnatamente, se esso abbia un fondamento giuridico (v. al riguardo sub B), e, quindi, se la disciplina di cui all’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 sul carattere definitivo dei diritti all’aiuto assegnati osti ad un eventuale adeguamento (v. al riguardo sub C).
B – Sui requisiti di un adeguamento
29.
Il fondamento giuridico di un adeguamento potrebbe ravvisarsi nell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004.
30.
È vero che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, i diritti all’aiuto per ettaro non sono modificabili, salvo se altrimenti disposto nel regolamento. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, la Commissione può stabilire le modalità di applicazione per la modifica dei diritti all’aiuto.
31.
Poiché il presente caso riguarda i pagamenti per il 2009, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento n. 1122/2009 sono ancora pertinenti le modalità di applicazione del regolamento n. 796/2004, precedentemente in vigore. Quest’ultimo si fondava ancora sul regolamento n. 1782/2003, nel quale l’articolo 43, paragrafo 4, analogamente all’articolo 36 del regolamento n. 73/2009, stabiliva che i diritti all’aiuto non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.
32.
Come dedotto dalla Commissione, l’articolo 73 bis, paragrafi 1 e 2 bis, del regolamento n. 796/2004, potrebbe costituire il fondamento giuridico per un nuovo calcolo. Ai sensi del paragrafo 1, un agricoltore deve cedere i diritti all’aiuto alla riserva nazionale qualora si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente. Nel caso di un siffatto riscontro, il paragrafo 2 bis prevede che lo Stato membro ricalcoli i diritti al pagamento se la concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti all’aiuto ricevuti dall’agricoltore. Il paragrafo 2 bis non si applica, tuttavia, se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.
33.
Da ciò potrebbe risultare non solo la possibilità, bensì addirittura un obbligo di ricalcolare i diritti all’aiuto per l’azienda del sig. Vonk Noordegraaf. Nella specie, infatti, un nuovo calcolo non inciderebbe sul valore totale dei diritti all’aiuto da questi ricevuti. Tale valore corrisponde all’importo di riferimento immutato, ossia all’aiuto medio ricevuto prima del passaggio al pagamento unico. Occorre inoltre partire dal presupposto che il sig. Vonk Noordegraaf non avrebbe potuto ragionevolmente scoprire errori al momento dell’accertamento della superficie, in quanto essi erano dovuti al metodo applicato dalle autorità dei Paesi Bassi.
34.
Il Regno dei Paesi Bassi, tuttavia, contesta il fatto che l’originaria assegnazione dei diritti all’aiuto nel 2006 non fosse corretta.
35.
Occorre pertanto verificare se il numero dei diritti all’aiuto assegnati non fosse corretto in quanto, al momento dell’accertamento delle superfici rilevanti, erano stati inclusi elementi, come sentieri e canali, che nell’accertamento delle superfici effettuato a partire dal 2009 non sono più stati presi in considerazione. In un caso del genere, all’azienda sarebbe stato assegnato un numero eccessivo di diritti all’aiuto, ciascuno con un valore, quanto all’importo, troppo basso.
36.
Secondo la versione originaria dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, erano inizialmente ettari ammissibili solo le superfici agricole investite a seminativi o a pascolo permanente ( 7 ); successivamente si sono aggiunte anche superfici adibite ad altre colture ( 8 ). Altre aree, e in particolare sentieri e canali, non erano già allora ammissibili.
37.
È vero che l’articolo 43 del regolamento n. 1782/2003 non prevede espressamente che, in sede di calcolo dei diritti all’aiuto, vengano prese in considerazione solo le superfici ammissibili. Tuttavia, secondo il considerando 30 del regolamento, deve essere stabilito un legame fra i diritti all’aiuto e le superfici ammissibili dell’azienda. Di conseguenza, in relazione al modo di assegnazione alternativo per i diritti all’aiuto previsto dall’articolo 59, vengono espressamente menzionate le superfici ammissibili. Occorre pertanto partire dal presupposto che, nel calcolare i diritti all’aiuto, debbano in generale essere prese in considerazione le stesse superfici contemplate al momento della successiva erogazione dell’aiuto.
38.
Del resto, l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 specifica, in relazione alle superfici foraggere prese in considerazione, che esse non includono in particolare stagni e sentieri. Non può pertanto ritenersi che siffatte aree possano essere ricomprese in altre superfici agricole.
39.
Aree che non possono essere investite a seminativi o a pascolo o destinate ad altre colture ammesse non potevano pertanto essere prese in considerazione in sede di calcolo dei diritti all’aiuto già nel 2006. Qualora ciò sia comunque avvenuto, come affermato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il numero fissato dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, sarebbe stato errato fin dall’inizio.
40.
Occorre pertanto rilevare che, ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, lo Stato membro competente ricalcola i diritti all’aiuto di un agricoltore qualora, in occasione del calcolo originario di tali diritti, un precedente sostegno erogato mediante premi per vacche nutrici e tori sia stato diviso per un numero di ettari eccessivo in forza del metodo di accertamento delle superfici ammissibili all’aiuto impiegato in tale Stato.
C – Sul carattere definitivo dei diritti all’aiuto
41.
Secondo il Regno dei Paesi Bassi, ad un nuovo calcolo dei diritti all’aiuto osta, tuttavia, l’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009. Ai sensi di tale disposizione, i diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010.
42.
Il Regno dei Paesi Bassi intende tale disposizione nel senso che, a partire dal 1o gennaio 2010, eventuali errori commessi in occasione dell’accertamento delle superfici ammissibili nell’ambito dell’iniziale assegnazione dei diritti all’aiuto, anteriormente al 1o gennaio 2009, non possono più essere corretti.
43.
A prima vista, ciò potrebbe essere confutato dall’articolo 137, paragrafo 2, primo capoverso, del regolamento n. 73/2009, ai sensi del quale il paragrafo 1 non si applica ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali. Infatti, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n. 1782/2003, la domanda di calcolo dei diritti all’aiuto dovrebbe aver contenuto dati inesatti, noti alle autorità olandesi, riguardanti le superfici, ossia la superficie lorda dei terreni, inclusi i sentieri e i canali.
44.
Tuttavia, ciò non dovrebbe essere rilevante. Infatti, ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, secondo capoverso, il paragrafo 1 si applica comunque nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore. Sarebbe questo il caso qualora la domanda si fondi sul metodo ufficiale dei Paesi Bassi di identificazione dell’estensione delle superfici.
45.
La Commissione ritiene, tuttavia, che l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 sia inapplicabile ratione temporis. Nonostante le autorità dei Paesi Bassi abbiano adottato la decisione impugnata solo successivamente al 1o gennaio 2010, essa riguarda, infatti, gli aiuti per il 2009. Intendo l’argomento formulato dalla Commissione su questo punto nel senso che le autorità competenti, in sede di esame di tale domanda, avrebbero dovuto procedere alla correzione ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, in quanto l’errore commesso al momento dell’assegnazione degli aiuti è emerso in occasione di tale esame. Al riguardo, sarebbe irrilevante che la decisione su una misura di sostegno venga adottata prima o dopo il 1o gennaio 2010, qualora essa si riferisca ad un periodo di tempo antecedente a tale data.
46.
Tale tesi non può, in definitiva, essere respinta. Sarebbe difficilmente accettabile consentire di porre rimedio ad una penalizzazione ingiustificata del richiedente solo qualora le autorità competenti trattino in maniera particolarmente celere una domanda, mentre dei ritardi nel trattamento osterebbero ad una correzione.
47.
Tuttavia, neanche la limitazione dell’applicazione ratione temporis dell’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in contrasto con il suo tenore, può costituire la soluzione. Il problema fondamentale insito in tale disposizione, infatti, continuerebbe ad esistere: essa travalica manifestamente il suo obiettivo, in quanto, stando al suo testo, essa osta alla rettifica di errori commessi nel passato che penalizzano in futuro, nell’ambito del sostegno all’agricoltura, gli agricoltori in buona fede.
48.
Occorre pertanto verificare se l’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 osti, in generale e a prescindere dal momento di instaurazione del procedimento, ad adeguamenti ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
49.
Stando al suo testo, l’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 concretizza ampiamente il principio della certezza del diritto in relazione all’assegnazione dei diritti all’aiuto. Sarebbe conforme a tale principio intendere il 1o gennaio 2010 quale ultimo termine utile per richiedere una correzione.
50.
Tuttavia, secondo il considerando 49 del regolamento n. 73/2009, l’articolo 137, paragrafo 1, è unicamente inteso a garantire il contenuto di determinati pagamenti. Ai sensi di tale considerando, tale disposizione è stata introdotta per consentire agli Stati membri di rinunciare alla restituzione di determinati pagamenti particolarmente elevati effettuati per errore.
51.
Tale obiettivo emerge anche dal paragrafo 2 dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009, al quale si è già accennato. Tale disposizione limita la portata della certezza del diritto fondata dal paragrafo 1, escludendo un’applicazione agli agricoltori responsabili per gli errori commessi nel calcolare i diritti all’aiuto. Si tratta, cioè, di tutelare gli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti eccessivi per ragioni ad essi non imputabili, e non, viceversa, di cristallizzare per il futuro uno svantaggio per gli agricoltori risultante da circostanze indipendenti dalla loro volontà.
52.
Solo tale interpretazione consente, nel presente procedimento, di prendere in considerazione in maniera coerente le conoscenze più approfondite sulle superfici ammissibili. In caso contrario, infatti, la dimensione delle superfici agricole di un’azienda, accertata nuovamente e in maniera più precisa, verrebbe effettivamente presa in considerazione, in futuro, a scapito dell’agricoltore, e non, invece, qualora essa gli procuri un vantaggio. Ciò non sarebbe coerente.
53.
Siffatta interpretazione dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 è stata confermata dalla Commissione, nella sua qualità di organo competente a stabilire le modalità di applicazione, mediante la versione dell’articolo 81 del suo regolamento n. 1122/2009, il quale corrisponde sostanzialmente all’articolo 73 bis del regolamento 796/2004, rilevante nel caso di specie. Le competenze in materia di rettifica ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1122/2009, sono state integrate, rispetto al regolamento n. 796/2004, dall’indicazione secondo la quale esse si applicano fermo restando l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009. Devono pertanto essere risparmiati gli agricoltori che hanno beneficiato in buona fede di pagamenti eccessivi. Per contro, la Commissione, all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 1122/2009, ha rinunciato ad un’indicazione in tal senso. Tale disposizione consente la correzione di errori che non hanno comportato un pagamento eccessivo e, difettando un corrispondente richiamo all’articolo 137 del regolamento n. 73/2009, essa è sottratta all’ambito di applicazione di quest’ultimo. Lo stesso deve valere per l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, il quale corrisponde all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 1122/2009.
54.
Di conseguenza, l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 non si applica ad una correzione ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
V – Conclusione
55.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
«Ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, lo Stato membro competente ricalcola i diritti all’aiuto di un agricoltore qualora, in occasione del calcolo originario di tali diritti, un precedente sostegno erogato mediante premi per vacche nutrici e tori sia stato diviso per un numero di ettari eccessivo in forza del metodo di accertamento delle superfici ammissibili impiegato in tale Stato membro. L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 non si applica ad una correzione ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004».
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (…) (GU L 270, pag. 1). Nonostante numerose modifiche successive, nella specie rileva sostanzialmente la versione originaria.
( 3 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16), nella versione di cui al regolamento (UE) n. 360/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune (GU L 106, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (…) (GU L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione dell’8 maggio 2009 (GU L 116, pag. 9).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65), come modificato dal regolamento (UE) n. 146/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010 (GU L 47, pag. 1).
( 6 ) Il rapporto fra estensione della superficie e diritti all’aiuto viene nuovamente illustrata di seguito, al paragrafo 25.
( 7 ) V. sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C-61/09, Racc. pag. I-9763, in particolare punti 37 e 43).
( 8 ) V., da ultimo, la versione del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 (GU L 273, pag. 1).
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