CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 9 settembre 2014 ( 1 )
Causa C‑282/13
T‑Mobile Austria GmbH
contro
Telekom‑Control‑Kommission
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Comunicazioni elettroniche — Tutela dei diritti risultanti dall’ordinamento dell’Unione dinanzi al giudice nazionale — Diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione — Concetto di soggetto “interessato” dalla decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione — Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE — Trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze — Articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE)»
I – Introduzione
1.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare l’ambito della legittimazione attiva ad impugnare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Essa rappresenta altresì l’occasione per una riflessione più generale in ordine alla misura in cui il diritto dell’Unione possa interferire con il diritto processuale degli Stati membri disciplinante le condizioni di ricorso contro le decisioni amministrative.
2.
Il Verwaltungsgerichtshof austriaco (Corte suprema amministrativa) sottopone la domanda di interpretazione del concetto di soggetto «interessato» dalla decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ( 2 ), nel contesto di un procedimento relativo al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) ( 3 ).
3.
La questione del giudice del rinvio riguarda la determinazione della cerchia di soggetti aventi il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione nell’ambito di un specifico procedimento nel settore di diritto delle comunicazioni elettroniche. La risposta a tale questione avrà tuttavia un significato più ampio, in quanto norme analoghe sono incluse anche in altri atti giuridici dell’Unione riguardanti mercati regolamentati ( 4 ).
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
4.
Il diritto armonizzato delle comunicazioni elettroniche dell’Unione si basa sulla direttiva quadro nonché su direttive specifiche, compresa la direttiva autorizzazioni.
5.
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che:
«Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso».
6.
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni dispone quanto segue:
«Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio».
B – Diritto austriaco
7.
Conformemente all’articolo 8 della Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (legge generale sul procedimento amministrativo del 1991, BGBl. 51/1991), nella versione pubblicata nel 2004 (BGBl. I 10/2004) (in prosieguo: l’«AVG»):
«Coloro che ricorrono all’attività delle autorità o a cui tale attività si riferisce sono soggetti interessati; qualora siano interessati in virtù di un diritto o di un interesse giuridico, sono parti»
8.
Il procedimento relativo alla concessione delle frequenze di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni è stato disciplinato dagli articoli da 54 a 57 del Telekommunikationsgesetz 2003 (legge sulle telecomunicazioni del 2003; in prosieguo: il «TKG 2003») (BGBl. I n. 70/2003).
9.
In particolare, l’articolo 3 prevede quanto segue:
«1 Il trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze assegnate dall’autorità di regolamentazione richiede un’autorizzazione preliminare. L’autorità di regolamentazione rende pubblica la domanda di autorizzazione al trasferimento dei diritti di disporre delle frequenze nonché la propria decisione al riguardo. L’autorità di regolamentazione adotta la decisione valutando, caso per caso, l’impatto, compreso quello tecnico, sulla concorrenza. L’autorizzazione può essere subordinata all’assunzione di impegni qualora siano necessari per evitare il rischio di distorsione della concorrenza. L’autorizzazione deve essere in ogni caso negata qualora, nonostante gli impegni stabiliti, sussista il rischio di distorsione della concorrenza.
(...)
2. Le modifiche sostanziali della struttura azionaria delle società alle quali sono stati assegnati i diritti di disporre delle frequenze nell’ambito di una procedura prevista dall’articolo 55 richiedono un’autorizzazione preliminare dell’autorità di regolamentazione. Il paragrafo 1, dalla terza all’ultima frase, si applica mutatis mutandis».
III – Procedimento principale
10.
Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio riguarda il ricorso presentato da un operatore di rete di telefonia mobile, la società T‑Mobile Austria GmbH (in prosieguo: la «T‑Mobile»), contro la decisione adottata dalla Telekom-Control-Kommission (la commissione austriaca di controllo delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «TKK»). Con siffatta decisione la TKK ha rigettato la domanda della T‑Mobile di riconoscimento a quest’ultima dello status di parte di un procedimento relativo alla concessione dell’autorizzazione al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze tra gli altri due operatori austriaci di rete di telefonia mobile.
11.
La suddetta operazione di trasferimento delle frequenze si ricollega all’acquisizione del controllo della società Orange Austria Telecommunication GmbH (in prosieguo: la «Orange») da parte delle società Hutchison 3G Austria Holdings GmbH nonché Hutchison 3G Austria GmbH (le quali successivamente si sono fuse formando la società Hutchison Drei Austria Holdings GmbH; in prosieguo: la «Hutchison»).
12.
Come risulta dall’ordinanza del giudice del rinvio, in seguito alla concentrazione, il numero di operatori di rete di telefonia mobile in Austria in possesso dei diritti d’uso delle frequenze si è ridotto a tre: la A1 Telekom Austria AG (in prosieguo: la «A1»), la T-Mobile e la Hutchison.
13.
La concentrazione e le operazioni ad essa connesse sono state oggetto dei procedimenti dinanzi alla Commissione europea ed alle autorità austriache.
A – Procedimento dinanzi alla Commissione
14.
Dagli atti di causa risulta che il 7 maggio 2012 la Hutchison e la Orange hanno notificato alla Commissione l’intenzione di procedere alla concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 ( 5 ).
15.
Nel corso del procedimento, la Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione proposta con il mercato interno. Sulla base di un’indagine di mercato la Commissione ha constatato taluni problemi sotto il profilo della concorrenza dovuti all’eliminazione della Orange dal mercato. Secondo la Commissione, il suddetto mercato era già in quel tempo caratterizzato da un elevato grado di concentrazione nonché, in pratica, dall’impossibilità di accedere allo stesso. Di conseguenza la Hutchison ha presentato un pacchetto di impegni in forza dei quali avrebbe dovuto, tra l’altro, assegnare le frequenze, delle quali disporrebbe in seguito alla concentrazione, a favore di un potenziale nuovo operatore nonché garantire, a condizioni concordate, l’accesso all’ingrosso alla propria rete ad operatori virtuali.
16.
La Commissione ha ammesso l’intervento della T-Mobile nella causa relativa al controllo della concentrazione in qualità di parte interessata.
17.
Con decisione del 12 dicembre 2012 ( 6 ), la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizione del pieno rispetto da parte della Hutchison degli impegni stabiliti.
18.
Dalla menzionata decisione risulta tuttavia che la Commissione non ha esaminato altre due operazioni alle quali era subordinata la concentrazione che riguardavano, in primo luogo, la cessione alla A1 di una società controllata della Orange nonché, in secondo luogo, il trasferimento a favore della A1 di alcune frequenze delle quali disponeva la Orange prima della concentrazione. Nella sua decisione la Commissione ha dichiarato che il trasferimento delle frequenze richiede, tra l’altro, l’autorizzazione della TKK ( 7 ).
B – Procedimento dinanzi alla TKK
19.
Il 23 maggio 2012, la Hutchison e la Orange, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del TKG 2003, hanno presentato alla TKK la domanda di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria a seguito della concentrazione. Il 9 luglio 2012, unitamente alla A1, le stesse hanno presentato, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del TKG 2003, la domanda di autorizzazione per il trasferimento delle frequenze concordate alla A1.
20.
La T-Mobile ha presentato alla TKK le proprie osservazioni chiedendo la determinazione, per le società partecipanti alla concentrazione, degli impegni volti ad evitare le distorsioni della concorrenza.
21.
Inoltre, il 10 dicembre 2012, la T‑Mobile ha presentato alla TKK la domanda intesa al conseguimento dello status di parte nei procedimenti per l’autorizzazione della modifica della struttura azionaria nonché per il trasferimento delle frequenze.
22.
Con decisione del 13 dicembre 2012 la TKK ha autorizzato la modifica della struttura societaria nonché il trasferimento alla A1 dei diritti d’uso delle frequenze. La TKK ha invece rigettato la domanda della T‑Mobile, del 10 dicembre 2012, intesa al conseguimento dello status di parte nel procedimento amministrativo.
23.
In relazione alla domanda della T‑Mobile, la TKK ha constatato che, nell’ambito dei procedimenti amministrativi per l’autorizzazione della modifica della struttura azionaria nonché per il trasferimento delle frequenze, né il diritto nazionale né quello dell’Unione prescrivono il conferimento dello status di parte ai soggetti in concorrenza con gli operatori di rete di telefonia mobile richiedenti tali autorizzazioni.
C – Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questione pregiudiziale
24.
La T‑Mobile ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof contro la decisione della TKK del 13 dicembre 2012.
25.
A sostegno del ricorso la T‑Mobile ha dichiarato di essere una concorrente dei partecipanti alla operazione di cui trattasi nonché di disporre lei stessa delle frequenze sullo stesso mercato. Essa dovrebbe quindi essere considerata come un’impresa «interessata» dalla decisione impugnata della TKK ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. Alla luce del diritto nazionale, la T‑Mobile dovrebbe anche essere autorizzata ad intervenire nel procedimento amministrativo antecedente l’adozione di tale decisione.
26.
Il giudice del rinvio indica che, alla luce della giurisprudenza austriaca, il conferimento alla T‑Mobile dello status di parte nel procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 56 TKG 2003 e dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni è subordinato al fatto che la decisione adottata dalla TKK nell’ambito di tale procedimento «interessi» la T‑Mobile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. Nel diritto austriaco esiste infatti una stretta correlazione tra lo status di parte in un procedimento amministrativo ed il diritto di ricorso contro una decisione sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
27.
A parere del giudice del rinvio la sentenza Tele2 Telecommunication ( 8 ) non consente di risolvere in modo univoco la questione sollevata.
28.
Da un lato, secondo tale giudice, si deve riconoscere, come sostiene anche la TKK, che la decisione adottata nell’ambito di un procedimento per l’autorizzazione della modifica della struttura azionaria nonché per il trasferimento delle frequenze, non genera direttamente diritti a favore di terzi. La loro situazione giuridica non cambia nei limiti in cui essi possono continuare a disporre delle frequenze loro assegnate.
29.
Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, alla luce della posizione espressa dalla T‑Mobile, la concentrazione tra la Orange e la Hutchison incide sulla sua situazione perché, tra l’altro, essa modifica le proporzioni nel contesto delle frequenze assegnate ai determinati operatori che operano sul mercato. Allo stesso modo, la decisione sul trasferimento delle frequenze ha un analogo impatto in quanto è diretta ad attenuare gli effetti negativi della concentrazione sulla concorrenza.
30.
In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 4 e 9 ter della direttiva [quadro] e l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva [autorizzazioni], debbano essere interpretati nel senso che conferiscono ad un concorrente la posizione di interessato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in una procedura nazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
31.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la Corte il 18 aprile 2013.
32.
Con ordinanza del 30 settembre 2013, il presidente della Corte ha rigettato la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre la causa ad una procedura accelerata prevista dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e dall’articolo 105 del regolamento di procedura.
33.
Sono state presentate osservazioni scritte dalla T‑Mobile, dalla Hutchison, dalla A1, dal governo austriaco nonché dalla Commissione. La T‑Mobile e la TKK, che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento, hanno chiesto che venisse tenuta un’udienza.
34.
All’udienza tenutasi il 15 maggio 2014 hanno partecipato la T‑Mobile, la TKK, la Hutchison, la A1 nonché la Commissione.
V – Analisi
A – Considerazioni preliminari
35.
In via preliminare, vorrei rilevare che la controversia in esame nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio non riguarda direttamente il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro. Nel procedimento principale infatti la T‑Mobile impugna non già il merito della decisione concernente il trasferimento delle frequenze ma il rifiuto di conferimento a quest’ultima dello status di parte nel procedimento specifico dinanzi all’autorità di regolamentazione.
36.
L’importanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione della controversia nel procedimento principale emerge dalla giurisprudenza austriaca la quale subordina il conferimento dello status di parte in un procedimento amministrativo al fatto che ad un determinato soggetto spetti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, il diritto di ricorso contro una decisione che conclude il procedimento. Il giudice del rinvio indica che al soggetto «interessato» dalla decisione di un’autorità di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, spetta anche il diritto di essere parte del procedimento ai sensi dell’articolo 8 AVG, in quanto sono appunto le parti ad avere il diritto di impugnare una determinata decisione.
37.
La risposta alla questione sottoposta dal giudice del rinvio richiede l’interpretazione sia dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, sia dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni.
38.
Prima di procedere all’analisi delle summenzionate disposizioni, vorrei esaminare i presupposti alla base dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
B – Articolo 4 , paragrafo 1, della direttiva quadro e portata dell’autonomia del diritto processuale nazionale
39.
Nella sua ordinanza il giudice del rinvio si richiama non solo all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, ma anche alle disposizioni del diritto ed alla giurisprudenza nazionali in materia di legittimazione attiva in un procedimento dinanzi al tribunale amministrativo.
40.
Occorre esaminare se tale richiamo sia fondamentale per determinare a chi spetti la legittimazione attiva nel settore disciplinato dal diritto delle comunicazioni elettroniche dell’Unione.
41.
Vorrei ricordare che, in linea di principio, in mancanza di disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, compete all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare un sistema di rimedi giuridici e di procedure intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tali misure vengono determinate dal diritto nazionale in modo autonomo, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 9 ).
42.
A mio avviso, il principio di autonomia procedurale non include tuttavia necessariamente la stessa possibilità di avviare un procedimento inteso a tutelare i diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Il richiamo al principio di autonomia procedurale è possibile solo in fase di determinazione delle disposizioni particolari e delle procedure riguardanti le modalità di esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Invece, tale nozione non include l’individuazione dei soggetti ai quali spetta la legittimazione attiva in una materia disciplinata dal diritto dell’Unione. A maggior ragione ciò concerne quelle situazioni in cui, come nel caso di specie, il diritto dell’Unione comprende disposizioni specifiche che determinano l’esistenza di un determinato mezzo di ricorso.
43.
Tale presupposto è stato, secondo me, espresso dal legislatore dell’Unione all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
44.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione spetta a qualunque impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica nonché a qualunque utente che siano «interessati» dalla decisione.
45.
Alla luce della giurisprudenza della Corte, la nozione di soggetto «interessato» da una decisione ai sensi del menzionato articolo 4 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e il suo significato deve essere valutato alla luce dell’obiettivo della disposizione ( 10 ). Nell’ottica di tale giurisprudenza, siffatta disposizione costituisce un’espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale impone ai giudici degli Stati membri di garantire la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto dell’Unione ( 11 ).
46.
A mio parere l’obiettivo di tale disposizione non consiste nel riflettere il principio di tutela giurisdizionale effettiva, che dopo tutto è incluso in una norma di rango superiore, attualmente nell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
47.
L’obiettivo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro è stabilire la portata uniforme della legittimazione attiva di soggetti privati nel settore delle comunicazioni elettroniche.
48.
La suddetta disposizione è diretta ad evitare le situazioni in cui un soggetto, nell’identico contesto fattuale, sia legittimato in uno Stato membro a ricorrere contro la decisione dell’autorità di regolamentazione al fine di tutelare i propri diritti mentre non lo sia in un altro Stato. L’esistenza di tali differenze nell’ambito dell’accesso alle misure di protezione giuridica equivarrebbe a intendere diversamente il contenuto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto delle comunicazioni elettroniche dell’Unione nei singoli Stati membri. Tali differenze potrebbero altresì comportare che sia contestata l’esistenza stessa di diritti del genere in alcuni Stati membri.
49.
Nell’interpretare la suddetta disposizione bisogna seguire i presupposti teleologici menzionati al paragrafo precedente.
50.
L’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro dovrebbe essere dettagliata in misura sufficiente da evitare il sorgere di differenze sostanziali in materia della legittimazione attiva nei singoli Stati membri in quanto, come da me indicato al paragrafo 48, l’esistenza di tali differenze pregiudicherebbe l’uniformità di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. L’applicazione uniforme di tali disposizioni non sarebbe possibile se a decidere a chi spetta la legittimazione attiva fosse il diritto nazionale.
C – Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro
1. Sentenza Tele2 Telecommunication
51.
La Corte si è già pronunciata in merito all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro in occasione della causa Tele2 Telecommunication.
52.
In tale causa la Corte ha dichiarato, seguendo le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro, che il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione spetta agli utenti e alle imprese che non sono diretti destinatari di tale decisione, la quale tuttavia «incide sfavorevolmente sui loro diritti». Una siffatta interpretazione include la situazione in cui agli utenti ed alle imprese concorrenti spettano diritti soggettivi scaturenti dal diritto dell’Unione, segnatamente dalle direttive sulle telecomunicazioni, e tali diritti possono essere lesi in seguito ad una decisione adottata dall’autorità nazionale di regolamentazione ( 12 ).
53.
Per quanto riguarda il procedimento amministrativo alla base della causa Tele2 Telecommunication, ovvero la procedura di analisi del mercato prevista dall’articolo 16 della direttiva quadro, la Corte ha dichiarato che esso può comportare l’imposizione di obblighi di regolamentazione ad un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato. Tali obblighi, in particolare l’obbligo di non discriminazione e l’obbligo di fornire ai concorrenti l’accesso a risorse di rete, costituiscono misure di tutela previste nell’interesse dei concorrenti. Essi possono quindi costituire una fonte di diritti soggettivi dei concorrenti, corrispondenti agli obblighi imposti ad un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato ( 13 ).
54.
La Corte ha basato quindi la sua pronuncia sull’assunto che gli obblighi imposti con una decisione dell’autorità di regolamentazione ad un operatore che detiene un significativo potere sul mercato costituiscono una fonte potenziale dei diritti di terzi che possono essere lesi da tale decisione.
55.
Su un’analoga interpretazione la Corte ha basato la sua pronuncia nella causa Arcor riguardante l’interpretazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387/CEE ( 14 ) il quale conteneva una norma simile all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
56.
In tale causa la Corte ha dichiarato che il diritto di impugnare la decisione di autorizzazione dei prezzi per l’accesso alla rete locale spetta non solo all’operatore di rete ma anche all’impresa avente diritto di accesso disaggregato alla rete la quale ha stipulato con l’operatore di rete un adeguato contratto. La Corte ha tenuto conto del fatto che la decisione incideva sui diritti soggettivi della ricorrente derivanti dalla sua qualità di parte in un siffatto contratto. La Corte ha tuttavia rilevato che l’esistenza di un vincolo contrattuale non costituisce un requisito necessario ai fini della dimostrazione della legittimazione a presentare un ricorso ( 15 ).
2. Difficoltà connesse all’applicazione della sentenza Tele2 Telecommunication
57.
Come ho già menzionato, conformemente alla sentenza Tele2 Telecommunication, la legittimazione ad impugnare una decisione dell’autorità di regolamentazione spetta alle imprese i cui diritti soggettivi derivanti dal diritto dell’Unione potrebbero essere lesi a seguito di una determinata decisione.
58.
Tale approccio, anche se indubbiamente corretto ( 16 ), a mio avviso, non stabilisce criteri sufficientemente dettagliati da poter garantire un’interpretazione uniforme dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
59.
Il fatto che la sentenza Tele2 Telecommunication non risolve le incertezze in merito alla determinazione della legittimazione attiva è confermato dalle circostanze della presente causa, che è la terza a sottoporre una questione pregiudiziale riguardante il suddetto argomento nel settore delle comunicazioni elettroniche.
60.
In primo luogo, la sentenza di cui trattasi non esclude un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro che subordinerebbe la legittimazione attiva alla dimostrazione da parte della ricorrente di godere di un specifico diritto soggettivo derivante dal diritto dell’Unione.
61.
In particolare, come risulta dalle osservazioni scritte del governo austriaco, in base alla giurisprudenza austriaca il presupposto relativo al fatto che la decisione «interessi» la parte ricorrente, è soddisfatto solo nella situazione in cui un’autorità amministrativa si pronunci o sia tenuta a pronunciarsi in merito ai diritti soggettivi della parte ricorrente ( 17 ). Nella presente fattispecie la TKK nonché il governo austriaco si richiamano alla suddetta giurisprudenza, indicando che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva sulle autorizzazioni non genera diritti soggettivi a favore delle società concorrenti, ma prevede solo la possibilità di uno Stato membro di adottare le «misure appropriate» al fine di evitare distorsioni della concorrenza.
62.
Una siffatta interpretazione della sentenza Tele2 Telecommunication, a mio parere errata, comporta l’annullamento della differenza tra il diritto di avviare un procedimento e l’oggetto del procedimento stesso. I presupposti per l’avvio di un procedimento non possono essere subordinati all’esito dello stesso, ovvero al riconoscimento dei diritti spettanti alla ricorrente.
63.
In secondo luogo, si deve tener conto del fatto che la nozione di diritto soggettivo può assumere significati diversi a seconda del contesto e c può anche essere intesa in modi diversi nei singoli sistemi giuridici.
64.
Le sentenze Tele2 telecomunicazione e Arcor non forniscono tuttavia una chiara risposta al quesito se il criterio della legittimità processuale, che presuppone che la decisione «incide sfavorevolmente sui diritti» della ricorrente, si riferisca:
—
ai suoi diritti soggettivi nei confronti dell’autorità amministrativa;
—
ai suoi diritti costituenti l’equivalente degli obblighi di regolamentazione imposti ad un altro soggetto privato, oppure
—
ad un altro tipo di diritti, ad esempio derivanti da un contratto di diritto privato.
65.
Ad esempio, nella causa Tele2 Telecommunication, la Corte ha basato la sua pronuncia, tra l’altro, sul presupposto che la decisione impugnata incide sui diritti soggettivi dei concorrenti corrispondenti agli obblighi imposti ad un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato ( 18 ). Invece, nella causa Arcor, la Corte ha rilevato che la decisione dell’autorità di regolamentazione incide sui diritti della ricorrente che derivano dalla sua qualità di parte del contratto relativo all’accesso alle reti locali stipulato con l’operatore notificato ( 19 ). Nessuna delle citate sentenze si riferisce ai diritti soggettivi pubblici della ricorrente.
66.
Nella presente causa, con riferimento all’interpretazione effettuata nella sentenza Tele2 Telecommunication, la Hutchison, la A1, nonché il governo austriaco sostengono che la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione al trasferimento delle frequenze non genera obblighi che potrebbero costituire una fonte di diritti di terzi nei confronti delle parti dell’operazione di cui trattasi. Ciò risulta, a loro avviso, dalla natura della procedura di trasferimento delle frequenze il cui obiettivo non è quello di stabilire gli obblighi di regolamentazione a vantaggio di terzi ma quello di garantire una concorrenza effettiva in generale.
67.
Il giudice del rinvio indica tuttavia, richiamandosi alla sentenza Arcor, che la decisione dell’autorità di regolamentazione relativa al trasferimento delle frequenze incide sui diritti delle parti dell’operazione nonché di altri potenziali acquirenti delle frequenze. Dal suo canto, la Hutchison sostiene che la T‑Mobile non ha mai manifestato l’intenzione di acquisire le frequenze, e quindi non è un potenziale acquirente delle stesse.
68.
I summenzionati dubbi denotano la necessità di precisare i criteri di legittimazione attiva basata sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
3. Proposta di interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro
69.
Il presupposto relativo al fatto che la decisione «interessi» un determinato soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, a mio parere andrebbe inteso nel senso che una decisione amministrativa deve avere un impatto sulla sfera degli interessi giuridicamente tutelabili di un determinato soggetto ( 20 ).
70.
L’attribuzione della legittimazione attiva non richiede invece alla ricorrente di dimostrare che sono stati violati suoi specifici diritti soggettivi.
71.
Si deve rilevare, dopo un esame più attento della sentenza nella causa Tele2 Telecommunication, che la Corte non ha proceduto a un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro che subordini il rispetto del presupposto relativo al fatto che la decisione «interessi» un determinato soggetto all’effettiva lesione di un diritto soggettivo. Si trattava piuttosto di fare riferimento all’impatto negativo della decisione sui diritti di cui la parte ricorrente «potenzialmente beneficia» ( 21 ).
72.
Inoltre, a mio avviso, l’obiettivo della disposizione in esame non è soltanto quello di tutelare i diritti rispetto ad altri soggetti privati, come suggerito nelle succitate osservazioni scritte dai partecipanti al procedimento, ma anche quello di tutelare i diritti soggettivi pubblici, intesi come la possibilità di esigere che l’autorità di regolamentazione si comporti in modo legittimo ( 22 ).
73.
Non ho dubbi che ogni decisione riguardi l’interesse giuridico del destinatario. Per contro, il rispetto di tale condizione nei confronti dei soggetti terzi, diversi dal destinatario della decisione, richiede un’ulteriore analisi.
74.
Vorrei rammentare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro riguarda due categorie di soggetti: utenti e imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Nell’ambito di tale seconda categoria può essere ulteriormente distinta la categoria delle imprese in concorrenza con il destinatario di una determinata decisione sui mercati di servizi di comunicazione elettronica.
75.
Quest’ultima categoria è particolarmente importante nel contesto della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. Si deve notare che tale regolamentazione è intesa a promuovere la concorrenza nell’ambito della fornitura di reti e di servizi.
76.
In particolare, l’articolo 8, paragrafo 2, punto b), della direttiva quadro prescrive agli Stati membri l’obbligo di assicurarsi che le autorità di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura dei detti servizi ( 23 ).
77.
Il diritto delle comunicazioni elettroniche si basa su una regolamentazione del mercato ex ante ed inoltre contiene le disposizioni che stabiliscono la condizione di ottenere l’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione per le attività od operazioni che potrebbero causare un cambiamento sostanziale della situazione sui mercati rilevanti comportando distorsioni della concorrenza.
78.
In tale ambito il diritto delle comunicazioni elettroniche serve non solo per tutelare la struttura concorrenziale del mercato in quanto tale, ma anche per garantire la tutela dei diritti delle imprese concorrenti.
79.
A questo punto occorre rilevare che le disposizioni del diritto della concorrenza non sono soltanto e prioritariamente destinate a tutelare gli interessi immediati di singoli concorrenti, bensì la struttura del mercato e pertanto la concorrenza in quanto tale ( 24 ). Tuttavia, l’interesse pubblico inteso a sostenere la concorrenza può coincidere con l’interesse individuale delle singole imprese concorrenti consistente nella tutela contro le azioni aventi impatto sulla loro posizione sul mercato.
80.
La decisione dell’autorità di regolamentazione adottata in un procedimento inteso a proteggere la concorrenza senza dubbio incide sull’interesse individuale dell’impresa la cui posizione sul mercato potrebbe subire un cambiamento sostanziale in seguito alle operazioni costituenti oggetto dalla decisione.
81.
Un siffatto interesse sussiste non solo a livello fattuale, ma, alla luce degli obiettivi della disciplina sopra menzionati, costituisce anche un interesse giuridico. Della situazione delle imprese concorrenti ha tenuto conto la norma del diritto dell’Unione che impone alle autorità di regolamentazione di adottare le misure volte a prevenire un tale cambiamento sostanziale della posizione sul mercato delle imprese concorrenti che potrebbe causare distorsioni o restrizioni della concorrenza.
82.
In relazione alle imprese in concorrenza con il destinatario della decisione, il presupposto relativo al fatto che la decisione «interessi» un determinato soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, è soddisfatto, a mio avviso, quando un’autorità di regolamentazione si pronunci nell’ambito della procedura prevista da una norma del diritto dell’Unione intesa a tutelare la concorrenza e la decisione riguardi le attività o operazioni che hanno un impatto sostanziale sulla posizione sul mercato della parte ricorrente.
83.
Come indica la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la legittimazione processuale delle imprese in concorrenza con il destinatario della decisione è stata disciplinata analogamente dal diritto dell’Unione, in riferimento all’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.
84.
Nel settore di controllo degli aiuti di Stato, la legittimazione a impugnare una decisione della Commissione che valuti nel merito l’aiuto o anche a impugnare una decisione adottata a seguito di un procedimento formale è riservata a quelle imprese in concorrenza con il beneficiario dell’aiuto la cui posizione sul mercato è influenzata in modo sostanziale dall’aiuto di Stato concesso ( 25 ).
85.
Allo stesso modo la legittimazione a ricorrere contro una decisione della Commissione relativa al controllo delle concentrazioni spetta all’impresa che, nonostante essa non sia una delle parti della concentrazione né la destinataria della decisione impugnata, dimostri, tra l’altro, di essere almeno un concorrente potenziale nonché il fatto che l’operazione possa alterare in modo specifico la sua posizione sui mercati rilevanti ( 26 ).
86.
Negli esempi succitati in materia di diritto processuale dell’Unione, la legittimazione attiva non è quindi connessa al presupposto della lesione dei diritti soggettivi. In ordine alla violazione dei diritti soggettivi decide soltanto l’autorità che esamina il merito della causa.
87.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che un’impresa che è un attuale o potenziale concorrente del destinatario della decisione ha il diritto di ricorrere contro la decisione di un’autorità di regolamentazione qualora l’autorità di regolamentazione decida nell’ambito della procedura prevista da una disposizione del diritto dell’Unione intesa a tutelare la concorrenza e la decisione riguardi atti o operazioni che possono avere un impatto sostanziale sulla posizione sul mercato della ricorrente.
4. Applicazione dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni
88.
Successivamente occorre esaminare se la suddetta interpretazione sia applicabile alla decisione dell’autorità di regolamentazione di trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni.
89.
Le frequenze costituiscono un bene raro (limitato), non idoneo a coprire le esigenze di tutti i potenziali operatori e, d’altra parte, esse sono indispensabili per l’esercizio di diversi tipi di attività economica nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di servizi mediante la propria rete di telefonia mobile.
90.
Un’eccessiva concentrazione delle frequenze a favore di un’impresa può causare la distorsione delle condizioni di concorrenza nell’ambito di un’attività economica per la quale la disponibilità delle frequenze è fondamentale. L’autorizzazione all’uso di un bene pubblico costituente una risorsa rara conferisce all’operatore economico autorizzato un vantaggio rispetto ad altri soggetti anche essi interessati all’utilizzo di tale risorsa ( 27 ).
91.
Tale concezione è stata inclusa in alcune disposizioni della direttiva quadro e della direttiva autorizzazioni.
92.
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro richiede che la concessione delle autorizzazioni d’uso delle frequenze sia fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L’articolo 9 ter, paragrafo 2, di tale direttiva prevede l’obbligo di notificare all’autorità di regolamentazione l’intenzione di trasferire i diritti d’uso delle frequenze nonché di rendere pubblica tale intenzione.
93.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, le autorità di regolamentazione negli Stati membri assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze.
94.
Nonostante l’uso, nell’ultima frase della disposizione succitata, di un’espressione che indica una facoltà ‑ gli Stati membri «possono» adottare misure appropriate ‑ in realtà, dalla frase precedente della disposizione risulta chiaramente che lo Stato membro autorizza il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze tra gli operatori, ma esso ha anche il dovere di predisporre un quadro normativo adeguato che disciplini tali operazioni, al fine di evitare le distorsioni della concorrenza ( 28 ).
95.
Sono d’accordo con la posizione espressa dalla T‑Mobile nelle sue osservazioni scritte, secondo la quale vi può essere un’analogia tra l’originaria assegnazione delle frequenze ed il successivo trasferimento dei diritti.
96.
È pacifico che nell’originaria assegnazione delle frequenze gli Stati membri devono tenere in debito conto la necessità di assicurare una struttura concorrenziale del mercato. Tale premessa sarebbe inefficace qualora la struttura concorrenziale potesse essere alterata da un successivo trasferimento di diritti tra le imprese concorrenti.
97.
Alla luce di tali considerazioni, la finalità del controllo delle operazioni di trasferimento delle frequenze previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, e quindi anche della procedura dinanzi alla TKK costituente oggetto del procedimento principale, è innanzitutto quella di tutelare la struttura concorrenziale del mercato.
98.
Alla luce dell’interpretazione da me proposta dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, i concorrenti devono avere il diritto di ricorrere contro la decisione adottata nell’ambito di tale procedura qualora una determinata operazione possa avere un impatto sostanziale sulla loro posizione sul mercato.
99.
Per quanto riguarda l’impatto dell’operazione tra la Hutchison e la A1 sulla posizione sul mercato della T‑Mobile, vorrei rilevare che questa è una questione che deve essere decisa dal giudice del rinvio al quale spetta l’applicazione della disposizione del diritto dell’Unione ad una fattispecie concreta.
100.
Vorrei tuttavia evidenziare che dall’ordinanza del giudice del rinvio risulta che la ricorrente nel procedimento principale è una concorrente diretta delle parti dell’operazione riguardante il trasferimento delle frequenze. Inoltre i concorrenti operano su un mercato di oligopolio caratterizzato, tra l’altro, dall’esistenza di notevoli barriere all’ingresso.
101.
Tali circostanze denotano chiaramente un impatto sostanziale dell’operazione sulla posizione nel mercato delle imprese concorrenti ( 29 ).
102.
Si deve inoltre rilevare che, come emerge dalle osservazioni scritte della Commissione, le circostanze indicate sono state tenute in considerazione al fine di conferire alla T‑Mobile lo status di interessato nel procedimento di controllo delle concentrazioni dinanzi alla Commissione concernente la fusione tra la Hutchison e la Orange.
103.
Inoltre, come giustamente indica la Commissione, gli obiettivi del procedimento previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, sono simili agli obiettivi del controllo delle concentrazioni, ma limitati alle questioni relative al trasferimento delle frequenze in seguito alla fusione. Il requisito dell’autorizzazione preliminare da parte di un’autorità di regolamentazione è volto ad evitare una situazione in cui il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze comporti una concentrazione di tali diritti o un rafforzamento della posizione di una determinata impresa con effetti distorsivi la concorrenza.
104.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione in merito alla concessione dell’autorizzazione al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni, spetta all’impresa in concorrenza con le parti partecipanti a tale operazione, qualora la suddetta operazione possa avere un impatto sostanziale sulla sua posizione sul mercato.
VI – Conclusioni
105.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nel modo seguente:
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che il diritto di ricorso contro la decisione di un’autorità di regolamentazione in merito alla concessione dell’autorizzazione al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, spetta all’impresa in concorrenza con le parti partecipanti a tale operazione, qualora la suddetta operazione possa avere un impatto sostanziale sulla sua posizione sul mercato.
( 1 ) Lingua originale: il polacco.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37; in prosieguo: la «direttiva quadro»).
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, (GU L 337, pag. 37:in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»).
( 4 ) Vedi, tra l’altro, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 1998, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, del 20 febbraio 2008 (GU L 52, pag. 3), l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU L 211, pag. 55) nonché l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).
Tale ultima disposizione è oggetto della causa pendente dinanzi alla Corte E.ON Földgáz Trade (C‑510/13).
( 5 ) Regolamento n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).
( 6 ) Decisione della Commissione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6497 ‑ Hutchison 3G Austria/Orange Austria) (sintesi pubblicata sulla GU 2013 C 224, pag. 12).
( 7 ) Ibidem, punti da 7 a 11.
( 8 ) Sentenza Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103.
( 9 ) Vedi sentenze: Rewe-Zentralfinanz, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; Inuit Tapiriit Kanatami/Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 102.
( 10 ) Sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 27.
( 11 ) Ibidem, punto 30.
( 12 ) Ibidem, punti 33 e 48.
( 13 ) Ibidem, punti 34, 36 e 39.
( 14 ) Direttiva del Consiglio sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1), come modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU L 295, pag. 23).
( 15 ) Sentenza Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244, punti da 175 a 177.
( 16 ) Essa deriva dall’assunto che il principio di tutela giurisdizionale effettiva impone agli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (vedi, ad esempio, sentenza Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punti 37 e 38).
( 17 ) Sentenza del Verwaltungsgericht austriaco del 26 marzo 2008, VwSlg 17.406 A/2008.
( 18 ) Sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 36.
( 19 ) Sentenza Arcor, EU:C:2008:244, punto 177.
( 20 ) Allo stesso modo, la legittimazione attiva dei soggetti privati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non è correlata alla dimostrazione della violazione di un diritto soggettivo ma, alla luce di una delle tre ipotesi previste da tale disposizione, al fatto che un determinato atto incida direttamente e individualmente sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
( 21 ) Vedi sentenza Tele2 Telecommunication, EU:C:2008:103, punto 36.
( 22 ) Vedi su diversi concetti di diritto soggettivo pubblico, A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, in: System prawa administracyjnego, volume 1 – Instytucje prawa administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, C.H. Beck 2010, pagg. da 307 a 344.
( 23 ) Vedi sentenze Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 81; Commissione/Polonia, C‑227/07, EU:C:2008:620, punti 62 e 63.
( 24 ) Vedi conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott nella causa British Airways/Commissione, C‑95/04 P, EU:C:2006:133, paragrafo 68; sentenza GlaxoSmithKline Services/Commissione, C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 63.
( 25 ) Vedi sentenze COFAZ/Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punti da 22 a 25, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti 37 e 70.
( 26 ) Vedi sentenze: Air France/Commissione, T‑3/93, EU:T:1994:36, punto 82; Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, EU:T:1997:186; ARD/Commissione, T‑158/00, EU:T:2003:246, punti 78 e 95; BaByliss/Commissione, T‑114/02, EU:T:2003:100, punti da 96 a 100.
( 27 ) Vedi, relativamente alla giustificazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze, sentenza Belgacom, C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 50 e giurisprudenza ivi citata.
( 28 ) Vedi P. Nihoul, P. Rodford, EU Electronic Communications Law, Oxford 2011, pagg. 101 e 116.
( 29 ) Vedi, analogamente, BaByliss/Commissione, EU:T:2003:100, punto 100.
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