CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 15 maggio 2014 ( 1 )
Causa C‑331/13
Ilie Nicolae Nicula
contro
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu,
Administraţia Fondului pentru Mediu
[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunalul Sibiu (Romania)]
«Rimborso di una tassa incompatibile con il diritto dell’Unione — Limitazione dell’importo della restituzione dovuta alla modifica della normativa nazionale»
I – Introduzione
1.
La presente causa si iscrive in un lungo elenco di cause rumene relative alla compatibilità della tassa sull’inquinamento prodotto dagli autoveicoli con l’articolo 110 TFUE ( 2 ). In particolare, essa solleva la questione se le autorità tributarie rumene abbiano diritto di trattenere a titolo di una nuova tassa, denominata «bollo ambientale», avente la stessa natura e lo stesso oggetto, la somma che era stata percepita a titolo di tassa sull’inquinamento, incompatibile con il diritto dell’Unione.
II – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
2.
L’articolo 110 TFUE recita:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
3.
Nella causa Tatu, la Corte ha interpretato tale articolo nel senso che «esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale» ( 3 ).
B – Il diritto rumeno
4.
L’articolo 4 dell’ordinanza governativa di urgenza n. 9/2013 sul bollo ambientale per gli autoveicoli (in prosieguo: la «OUG n. 9/2013») così dispone:
«Il pagamento del bollo è dovuto soltanto una volta, con le seguenti modalità:
a)
in occasione dell’iscrizione presso l’autorità competente dell’acquisto del diritto di proprietà su un autoveicolo da parte del primo proprietario in Romania e dell’assegnazione di un certificato di immatricolazione, nonché di un numero di immatricolazione;
b)
in occasione della reintroduzione di un autoveicolo nel parco auto nazionale, nel caso in cui, al momento del suo ritiro dal parco auto nazionale, al proprietario sia stato restituito il valore residuo del bollo (…);
c)
in occasione della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato, per cui non siano state pagate la tassa speciale sulle automobili private e sugli autoveicoli, la tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua immatricolazione;
d)
in occasione della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato per cui un giudice ha disposto la restituzione [della tassa] o di cui ha disposto l’immatricolazione senza il pagamento della tassa speciale sulle automobili private e sugli autoveicoli, della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli o della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli».
5.
L’articolo 12, paragrafo 1, dell’ordinanza d’urgenza in parola prevede che:
«Qualora la tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli, la tassa sull’inquinamento (...) o la tassa per le emissioni inquinanti provenienti dagli autoveicoli, che sia stata assolta, sia maggiore rispetto al bollo risultante dall’applicazione delle presenti disposizioni in materia di bollo ambientale, calcolato in [lei rumeni (RON)] al tasso di cambio applicabile al momento dell’immatricolazione o della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato, la somma che costituisce la differenza di importo pagata può essere restituita, unicamente al titolare dell’obbligo di pagamento, conformemente alla procedura stabilita dalle norme di attuazione del presente decreto legge. Il calcolo della differenza da restituire si effettua in base alla formula di calcolo prevista dal presente decreto legge, avvalendosi degli elementi presi in considerazione al momento dell’immatricolazione o al momento della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato».
III – La controversia di cui al procedimento principale e la questione pregiudiziale
6.
L’ordinanza governativa di urgenza n. 50/2008 che istituisce la tassa sull’inquinamento degli automezzi (in prosieguo: la «OUG n. 50/2008»), entrata in vigore il 1o luglio 2008, ha creato una tassa sull’inquinamento per i veicoli delle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3. L’obbligo di pagamento di tale tassa sorgeva, in particolare, al momento della prima immatricolazione di un automezzo in Romania, gravando quindi sui veicoli usati importati.
7.
La Corte ha dichiarato che una tassa come detta tassa sull’inquinamento era in contrasto con l’articolo 110 TFUE poiché «[produceva] l’effetto di disincentivare l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri» ( 4 ). Per la medesima ragione, la Corte ha affermato che lo stesso valeva per una tassa come la tassa sull’inquinamento istituita dalla legge n. 9/2012 ( 5 ), che, il 13 gennaio 2012, aveva abrogato l’OUG n. 50/2008, prima di essere a sua volta abrogata dall’OUG n. 9/2013 il 15 marzo 2013.
8.
Nel corso dell’anno 2009, il sig. Nicula ha acquistato un autoveicolo di marca BMW 320i immatricolato per la prima volta in un altro Stato dell’Unione europea, ossia la Germania. Per l’immatricolazione di tale veicolo in Romania, egli ha pagato un importo di RON 5 153 (circa EUR 1 200) a titolo di tassa sull’inquinamento, prevista dall’OUG n. 50/2008.
9.
Il sig. Nicula ha depositato una domanda di restituzione di tale importo presso le autorità tributarie rumene e, a seguito del suo rigetto da parte di quest’ultime, un ricorso dinanzi ai giudici rumeni.
10.
Con sentenza amministrativa n. 1497/CA/2012, il Tribunalul Sibiu (Romania) ha accolto il ricorso proposto dal sig. Nicula nei confronti dell’Agenția Fondului pentru Mediu (l’ufficio beneficiario della tassa), ha condannato tale convenuta alla restituzione della tassa, dopo aver accertato, in base alla sentenza Tatu (EU:C:2011:219), l’incompatibilità della tassa sull’inquinamento con l’articolo 110 TFUE, e ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu (il soggetto che ha riscosso la tassa).
11.
Il 25 gennaio 2013, a seguito dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza, la Curtea de Apel de Alba-Iulia ha annullato detta sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado, indicando ai fini del nuovo giudizio che, nelle controversie di tale tipo, era passivamente legittimato all’azione per la restituzione di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione non soltanto il beneficiario di tale tassa, ma altresì il soggetto che l’aveva riscossa.
12.
L’OUG n. 9/2013 sul bollo ambientale è entrata in vigore il 15 marzo 2013, dopo la nuova iscrizione della causa al ruolo del Tribunalul Sibiu.
13.
Nel caso concreto del ricorrente, l’importo del bollo ambientale per il suo veicolo è stabilito in RON 8 126,44, in applicazione dell’OUG n. 9/2013, mentre la tassa sull’inquinamento pagata precedentemente ammontava a RON 5 153.
14.
Orbene, per effetto dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’OUG n. 9/2013, il sig. Nicula non avrebbe più diritto a recuperare la tassa sull’inquinamento e i relativi interessi, in quanto l’importo che aveva corrisposto verrebbe trattenuto dalle autorità tributarie e ambientali a titolo di bollo ambientale, poiché il valore del bollo ambientale era più elevato della tassa sull’inquinamento che aveva pagato.
15.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunalul Sibiu ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 110 TFUE, nonché il principio di certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius risultanti dal diritto [dell’Unione] e dalla giurisprudenza della Corte [sentenze Belgocodex, C‑381/97, EU:C:1998:589, e Belbouab, 10/78, EU:C:1978:181], possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni come quelle della [OUG] n. 9/2013».
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte
16.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il 18 giugno 2013. Il sig. Nicula, il governo rumeno e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.
17.
Con la sua lettera del 20 dicembre 2013, il governo rumeno ha chiesto l’assegnazione della causa alla Grande Sezione. Conformemente all’articolo 16, terzo comma, del suo Statuto, la Corte ha accolto tale domanda. In occasione dell’udienza, il governo rumeno ha giustificato detta domanda con la necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza della Corte relativa alla tassazione dei veicoli usati importati.
18.
Ai sensi dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, il 14 febbraio 2014 la Corte ha invitato il giudice del rinvio a fornire, entro il 5 marzo 2014, chiarimenti in merito all’applicabilità dell’OUG n. 9/2013 nella controversia di cui al procedimento principale. La risposta del giudice del rinvio è pervenuta alla Corte il 4 marzo 2014.
19.
Il 25 marzo 2014 si è tenuta un’udienza, in occasione della quale il sig. Nicula, il governo rumeno e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.
V – Analisi
A – Sulla ricevibilità
20.
Il governo rumeno considera la presente domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile, in quanto la risposta alla questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio non sarebbe utile ai fini della definizione della controversia di cui al procedimento principale. Secondo il governo rumeno, l’OUG n. 9/2013 non trova applicazione nella controversia di cui al procedimento principale per due ragioni.
21.
In primo luogo, il governo rumeno ritiene che il procedimento stragiudiziale di restituzione delle eventuali differenze tra le tasse pagate in base ad atti normativi precedenti all’OUG n. 9/2013 e il bollo ambientale, stabilito dall’articolo 12 di tale ordinanza d’urgenza, non riguardi affatto il giudice del rinvio e non trovi applicazione nella controversia di cui al procedimento principale.
22.
Il governo rumeno ritiene quindi che tale procedimento stragiudiziale di restituzione non impedisca al giudice del rinvio di disporre la restituzione dell’intera somma pagata dal sig. Nicula a titolo di tassa sull’inquinamento.
23.
In secondo luogo, il governo rumeno reputa che, in forza del principio «tempus regit actum», l’OUG n. 9/2013, entrata in vigore il 15 marzo 2013, non si applichi alla domanda di rimborso della tassa sull’inquinamento pagata dal sig. Nicula nel 2009. Di conseguenza, il giudice del rinvio non dovrebbe ritenersi vincolato dall’articolo 12 di tale ordinanza d’urgenza.
24.
Alla luce di tali argomenti, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio di prendere posizione in merito all’applicabilità nella controversia di cui al procedimento principale dell’OUG n. 9/2013 e, segnatamente, del suo articolo 12.
25.
Con la sua risposta pervenuta alla Corte il 13 marzo 2014, il giudice del rinvio ha confermato l’applicabilità dell’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 nella controversia di cui al procedimento principale. Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione di tale ordinanza d’urgenza proposta dal governo è destituita di qualsiasi fondamento giuridico e svuota l’articolo 12 di detta ordinanza del suo contenuto.
26.
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, «nell’ambito di un procedimento ex art. [267 TFUE], basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto [dell’Unione], la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi» ( 6 ).
27.
Poiché il giudice del rinvio ha confermato l’applicabilità dell’OUG n. 9/2013 nella controversia di cui al procedimento principale, occorre respingere le obiezioni del governo rumeno in merito alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
B – Nel merito
28.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice intende sapere se disposizioni come quelle dell’OUG n. 9/2013 siano conformi all’articolo 110 TFUE, ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione sanciti agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), al diritto di proprietà sancito all’articolo 17 di tale Carta, nonché ai principi di certezza del diritto, di irretroattività della legge e di non reformatio in peius.
1. Principi o disposizioni del diritto dell’Unione applicabili nel caso di specie
29.
Essenzialmente, secondo la censura formulata dal sig. Nicula, l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 perpetua la discriminazione istituita dalla tassa sull’inquinamento tra i veicoli usati importati in Romania e i veicoli già presenti sul mercato rumeno che, a tale titolo, erano esenti dalla tassa sull’inquinamento. A mio avviso, pertanto, come nelle citate cause Tatu (EU:C:2011:219); Nisipeanu (EU:C:2011:466); Druţu (EU:C:2011:478); Micşa (EU:C:2011:479); Vijulan (EU:C:2011:477), nonché Câmpean e Ciocoiu (EU:C:2014:229), le norme applicabili sono l’articolo 110 TFUE, che vieta le tasse discriminatorie, nonché il principio secondo cui qualsiasi tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 110 TFUE, deve essere restituita al contribuente.
30.
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, «[i] diritti riconosciuti dalla (…) Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti». Di conseguenza, ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione da parte della Corte, non è necessario verificare l’applicabilità nella controversia di altre norme e principi contenuti nella Carta. Lo stesso dicasi per gli altri principi generali citati dal giudice del rinvio a cui, tuttavia, quest’ultimo potrebbe fare riferimento, ad esempio, nell’ambito di un esame di costituzionalità dell’OUG n. 9/2013 secondo il diritto rumeno.
2. Gli argomenti sottoposti alla Corte
31.
Il sig. Nicula ritiene che, creando una nuova tassa sull’inquinamento denominata «bollo ambientale» e consentendo al fisco rumeno di restituire al contribuente soltanto la differenza tra l’importo del bollo e l’importo già saldato a titolo di tassa sull’inquinamento, l’OUG n. 9/2013 tende in particolare a bloccare le procedure di restituzione della tassa sull’inquinamento in tutte le forme antecedenti al bollo ambientale.
32.
Inoltre, il sig. Nicula ritiene che il bollo ambientale contrasti di per sé con l’articolo 110 TFUE, poiché instaura una discriminazione tra:
—
da un lato, i proprietari di veicoli usati acquistati in uno Stato membro diverso dalla Romania, come il sig. Nicula, i quali hanno pagato la tassa sull’inquinamento al momento della loro immatricolazione in Romania e non l’hanno ancora recuperata, nei cui confronti il bollo ambientale è immediatamente esigibile mediante la ritenuta di tutta o di parte della tassa precedentemente pagata, e,
—
dall’altro, i proprietari di veicoli già immatricolati in Romania, nei cui confronti il bollo ambientale è esigibile solo al momento dell’eventuale trascrizione del trasferimento del diritto di proprietà in capo a un terzo.
33.
Il sig. Nicula aggiunge che il bollo ambientale costituisce altresì un onere tributario discriminatorio, nel senso che l’OUG n. 9/2013 non garantisce che l’importo della tassa dovuta sui veicoli usati importati da un altro Stato membro non superi l’importo della tassa residua incorporata nel valore di veicoli similari già immatricolati in Romania.
34.
Il governo rumeno sostiene che l’OUG n. 9/2013 rispetta pienamente le regole enunciate nella sentenza Tatu (EU:C:2011:219). Esso ritiene che il bollo ambientale si basi su criteri obiettivi e trasparenti, come la cilindrata e la classe di inquinamento Euro o le emissioni di CO2 del veicolo. Inoltre, il suo importo terrebbe in debita considerazione il valore reale sul mercato di un veicolo usato, calcolato dal momento dell’immissione del veicolo sul mercato, e potrebbe essere contestato in via amministrativa o giurisdizionale, al fine di dimostrare un deprezzamento maggiore di quello stabilito in applicazione dell’aliquota di deprezzamento. Dunque, sostiene il governo rumeno, il bollo ambientale imposto ai veicoli importati non eccede l’importo della tassa residua incorporato nel valore degli automezzi usati similari già immatricolati sul territorio nazionale.
35.
Il governo rumeno ricorda altresì che il pagamento del bollo ambientale è obbligatorio ed esigibile al momento della prima trascrizione del diritto di proprietà per i veicoli che si trovavano già nel parco auto nazionale prima dell’introduzione di detto bollo, comprese le automobili per cui le precedenti tasse sull’inquinamento non sono state saldate, come esigevano le citate sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466).
36.
Di conseguenza, il governo rumeno conclude che una normativa nazionale quale l’OUG n. 9/2013 non contrasta con l’articolo 110 TFUE.
37.
La Commissione è del parere che il sistema istituito dall’OUG n. 9/2013 sia in contrasto con l’articolo 110 TFUE, in quanto esso si applica retroattivamente ad eventi generatori dell’imposta verificatisi prima dell’entrata in vigore dell’OUG n. 9/2013 e perpetua, quindi, la prassi discriminatoria accertata dalla Corte nella sentenza Tatu (EU:C:2011:219).
3. Valutazione
38.
Occorre subito ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso delle tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse. Lo Stato membro è quindi tenuto, in via di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione ( 7 ). Inoltre, qualora uno Stato membro abbia percepito tasse in violazione del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto alla restituzione non soltanto della tassa così percepita, ma altresì dei relativi interessi, a decorrere dal momento del pagamento della tassa ( 8 ).
39.
Tale regola conosce una sola eccezione, ossia la traslazione della tassa su altri soggetti ( 9 ) e, in assenza di una normativa a livello dell’Unione, è soggetta alle norme procedurali nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 10 ).
40.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la Corte ha già affermato che, in tutte le sue versioni, l’OUG n. 50/2008 istituiva un sistema di tassazione che disincentivava l’immatricolazione in Romania di automezzi usati acquistati in altri Stati membri e che, perciò, contrastava con l’articolo 110 TFUE ( 11 ).
41.
Di conseguenza, la Romania è tenuta a restituire la tassa sull’inquinamento al sig. Nicula.
42.
Ciò detto, gli Stati membri possono imporre nuove tasse sui veicoli per ragioni di politica ambientale o di politica generale, mediante nuove disposizioni legislative, purché tali imposizioni non siano di natura tale da disincentivare l’importazione di beni originari di altri Stati membri in favore di prodotti nazionali e, quindi, non violino l’articolo 110 TFUE ( 12 ).
43.
Mi sembra dunque che, sulla scorta in particolare della citata sentenza Tatu (EU:C:2011:219), le autorità rumene in realtà dovessero scegliere tra due opzioni per conformarsi ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione: abolire la tassa sull’inquinamento e rimborsare gli importi percepiti a titolo di detta tassa ai contribuenti che l’avevano già pagata, introducendo o meno una nuova tassa conforme all’articolo 110 TFUE per il futuro, o mantenere la tassa sull’inquinamento (con qualsivoglia nome), ma esigendola immediatamente anche dai proprietari di automobili usate già immatricolate in Romania.
44.
Anziché scegliere una di dette opzioni, in realtà il governo rumeno, con l’OUG n. 9/2013, ha optato per un sistema che impone su tutti i veicoli, importati o meno, una nuova tassa a decorrere da una data futura, pur consentendo alle autorità tributarie di trattenere le somme illegittimamente percepite a titolo di tassa sull’inquinamento fino al momento di una successiva trascrizione del diritto di proprietà sul veicolo in questione che farà scattare il pagamento del bollo ambientale.
45.
Infatti, come afferma il giudice del rinvio, l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 limita la restituzione della tassa sull’inquinamento percepita ai sensi dell’OUG n. 50/2008 alla differenza tra l’importo del bollo ambientale e la tassa sull’inquinamento. L’importo saldato precedentemente è dunque trattenuto a titolo di bollo ambientale, mentre, per i veicoli già immatricolati in Romania al momento dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008 e che, a tale titolo, erano esenti da detta tassa, il bollo ambientale diviene esigibile soltanto al momento della prossima trascrizione del diritto di proprietà su tali veicoli.
46.
Si pone dunque la questione se uno Stato membro possa negare la restituzione di una tassa in contrasto con il diritto dell’Unione mediante l’introduzione di una nuova tassa, esigibile eventualmente in futuro, e mediante una base legale che consenta al fisco di trattenere l’importo percepito a titolo della tassa dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione fino al momento in cui la nuova tassa divenga esigibile, posto che la compensazione tra le due tasse sarà effettuata in questo stesso momento.
47.
In tale contesto, anche se la presente causa concerne la restituzione della tassa sull’inquinamento e non l’imposizione del bollo ambientale, occorre verificare se il combinato disposto degli articoli 4 e 12 dell’OUG n. 9/2013, che differisce la restituzione della tassa sull’inquinamento alla data in cui il bollo ambientale diverrà esigibile, a condizione che l’importo della tassa sull’inquinamento sia superiore a tale bollo, rispetti l’obbligo di restituzione delle tasse percepite in violazione del diritto dell’Unione mentre rimuove la discriminazione, vietata dall’articolo 110 TFUE, che era stata instaurata dall’OUG n. 50/2008. Sebbene, nel corso dell’udienza, il sig. Nicula e il governo rumeno abbiano ampiamente discusso sul metodo di calcolo del bollo ambientale, la presente causa concerne soltanto il rimborso della tassa sull’inquinamento. La compatibilità del metodo di calcolo del bollo ambientale con l’articolo 110 TFUE non rientra quindi nella questione pregiudiziale.
a) La coerenza della giurisprudenza della Corte relativa agli autoveicoli usati importati
48.
In occasione dell’udienza, il governo rumeno ha giustificato la propria domanda di assegnazione della presente causa alla Grande Sezione deducendo l’esistenza di un’incoerenza tra la sentenza Nádasdi e Németh ( 13 ), da un lato, e le sentenze Tatu ( 14 ) e Nisipeanu ( 15 ), dall’altro.
49.
Secondo questo stesso governo, non è possibile conciliare la sentenza Nádasdi e Németh – in cui la Corte ha affermato che «[u]n paragone [dei veicoli usati recentemente importati in Ungheria] con gli autoveicoli usati immessi in circolazione in Ungheria prima dell’entrata in vigore della legge relativa alla tassa d’immatricolazione non sarebbe pertinente» ( 16 ) – con le sentenze Tatu e Nisipeanu, in cui la Corte ha esaminato la neutralità della tassa sull’inquinamento tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari che sono stati immatricolati sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008 ( 17 ).
50.
Ricordo che, contrariamente alle cause Nádasdi e Németh, Tatu nonché Nisipeanu, la presente causa concerne un ricorso per la restituzione di una tassa dichiarata incompatibile con l’articolo 110 TFUE e non la compatibilità del bollo ambientale con detto articolo. Di conseguenza, non si pone la questione, sollevata dal governo rumeno, dell’unitarietà della giurisprudenza della Corte, poiché le sentenze di riferimento per la tassa sull’inquinamento in questione nella presente causa sono incontrovertibilmente le sentenze Tatu e Nisipeanu, ampiamente successive alla sentenza Nádasdi e Németh.
b) La compatibilità di una norma come quella di cui all’articolo 4 dell’OUG n. 9/2013 con l’articolo 110 TFUE
51.
È certo che l’articolo 110 TFUE, primo comma, impone l’assoluta neutralità della tassazione interna rispetto alla concorrenza tra i prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e i prodotti similari importati ( 18 ).
52.
È dunque necessario verificare se l’articolo 4 dell’OUG n. 9/2013 sottoponga alla stessa tassa i veicoli usati importati e i veicoli usati immatricolati in Romania prima dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008, i quali, a tale titolo, erano esenti dalla tassa sull’inquinamento.
53.
Sono del parere che l’attuale testo dei punti c) e d) di detto articolo 4 non sia viziato dalla discriminazione accertata nella citata sentenza Tatu (EU:C:2011:219), poiché i veicoli usati immatricolati in Romania prima dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008, i quali a tale titolo erano esenti dalla tassa sull’inquinamento, sono soggetti alla nuova tassa, esattamente come i veicoli usati per cui un giudice rumeno, a seguito della citata sentenza Tatu, aveva disposto la restituzione della tassa sull’inquinamento o l’immatricolazione senza il pagamento della tassa sull’inquinamento.
54.
Non soltanto il bollo ambientale è applicabile in linea di principio a entrambe le succitate categorie, ma inoltre esso è esigibile nello stesso momento, ossia in occasione della prossima trascrizione del diritto di proprietà.
55.
Tale valutazione dovrebbe dunque condurre al rimborso al sig. Nicula della tassa sull’inquinamento incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché il nuovo bollo ambientale potrebbe essergli eventualmente imposto solo al momento della prossima trascrizione del diritto di proprietà sul suo veicolo.
56.
Poiché il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 sia altresì applicabile nella controversia in questione, occorre verificare altresì la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma come quella di cui a detto articolo, il quale prevede che la tassa sull’inquinamento – nel caso di specie pagata dal sig. Nicula – possa essergli rimborsata se e nelle misura in cui essa sia maggiore del bollo ambientale che dovrebbe essere pagato per il veicolo in questione.
c) La compatibilità di una norma come quella di cui all’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 con l’articolo 110 TFUE e con l’obbligo di restituzione di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione
57.
Ricordo che la discriminazione instaurata dall’OUG n. 50/2008 consisteva nel fatto che la tassa sull’inquinamento «[produceva] l’effetto che veicoli usati importati e caratterizzati da una vetustà e da un’usura notevoli [erano] (…) gravati da una tassa che [poteva] rasentare il 30 % del loro valore commerciale, mentre veicoli similari posti in vendita sul mercato nazionale dei veicoli usati [non erano] affatto gravati da siffatto onere tributario» ( 19 ). Su tale fondamento, la Corte aveva affermato che la tassa sull’inquinamento «[produceva] l’effetto di disincentivare l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri» ( 20 ).
58.
Secondo il governo rumeno, la Romania si è conformata alle sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466) adottando l’articolo 4, lettera c), dell’OUG n. 9/2013, che estende l’imposizione del bollo ambientale ai veicoli già immatricolati in Romania che erano esenti dalla tassa sull’inquinamento, e ciò fin dalla prossima variazione della proprietà su tali veicoli.
59.
Io penso, al contrario, che l’articolo 12 di tale ordinanza d’urgenza (che il governo rumeno riteneva non applicabile nella controversia in questione) ( 21 ) non consenta di rimuovere le discriminazioni instaurate dalla legislazione precedente.
60.
Infatti, tale articolo ha come effetto di consentire al fisco di trattenere la somma già percepita a titolo di tassa sull’inquinamento fino al momento di un’eventuale trascrizione del diritto di proprietà sul veicolo in questione. Tutto ciò senza prendere in considerazione gli interessi che dovrebbero essere corrisposti ai contribuenti che hanno pagato la tassa sull’inquinamento e senza prevedere un meccanismo di restituzione di detta tassa e di pagamento dei relativi interessi per l’ipotesi in cui, in futuro, non ci fossero più trascrizioni del diritto di proprietà su tale veicolo.
61.
Come rilevato dal sig. Nicula, non è affatto certa la trascrizione del diritto di proprietà su un veicolo usato che era già immatricolato in Romania al momento dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008 o che, come quello del sig. Nicula, è stato importato quando tale ordinanza d’urgenza era in vigore, poiché una parte consistente di tali veicoli può avere una notevole vetustà. Lo stesso risultato è possibile se il veicolo in questione è stato rubato o distrutto.
62.
Di conseguenza, come rileva la Commissione, il bollo ambientale non si applica allo stesso modo a tutte le transazioni che hanno avuto luogo durante il periodo di applicazione dell’OUG n. 50/2008. Anche se si applica ai veicoli usati che erano già immatricolati in Romania, i quali a tale titolo erano esenti dalla tassa sull’inquinamento, esso sarà dovuto solo al momento del primo trasferimento del diritto di proprietà su tale veicolo successivo all’entrata in vigore dell’OUG n. 9/2013, mentre l’articolo 12 consente al fisco di non restituire l’importo della tassa sull’inquinamento già percepito – in violazione dell’articolo 110 TFUE – sui veicoli usati importati fin dall’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008.
63.
Il governo rumeno tenta di giustificare tale disparità di trattamento sostenendo che talune disparità di trattamento di situazioni analoghe ineriscono a un intervento legislativo che ristabilisce la legittimità a seguito di una sentenza della Corte che ha dichiarato la non conformità di una norma di diritto nazionale al diritto dell’Unione. Non condivido tale posizione, che compromette l’efficacia e l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione. Al contrario, a seguito dell’accertamento di una violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte, gli Stati membri sono tenuti a porre rimedio a tale violazione e a rimuoverne tutte le conseguenze.
64.
Come la Commissione, ritengo dunque che l’articolo 12 dell’OUG n. 9/2013 non sia compatibile con l’articolo 110 TFUE e violi l’obbligo gravante sulla Romania di restituire la tassa sull’inquinamento percepita in violazione dello stesso articolo del Trattato.
65.
In tali circostanze, al sig. Nicula deve essere restituito l’importo della tassa sull’inquinamento, unitamente ai relativi interessi.
66.
Occorre, dunque, rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio che l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di tassazione dei veicoli come quello istituito dagli articoli 4 e 12 dell’OUG n. 9/2013.
C – Sulla limitazione degli effetti della sentenza nel tempo
67.
Il governo rumeno chiede alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua decisione, qualora decidesse che l’articolo 110 TFUE osta a un regime di tassazione come quello in questione.
1. Gli argomenti del governo rumeno
68.
Il governo rumeno sostiene di aver agito in buona fede istituendo il sistema di tassazione in questione con la volontà di rispettare le sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466). Esso aggiunge che la restituzione delle somme percepite provocherebbe gravi turbative allo Stato rumeno.
69.
In occasione dell’udienza, il governo rumeno ha sostenuto che la somma totale percepita in base all’OUG n. 9/2013 ( 22 ) ammonterebbe a RON 3 288 565 944 (circa EUR 750 milioni). In base alle sue stime, gli interessi su tale somma sarebbero superiori all’importo di RON 1 583 545 688 (circa EUR 360 milioni), il che porterebbe l’importo totale gravante sul bilancio rumeno a circa EUR 1,1 miliardi. Secondo il governo rumeno, tale importo rappresenterebbe il 36,5 % del deficit previsto nel bilancio 2013 e la sua restituzione potrebbe mettere in discussione i programmi e i progetti previsti per la tutela ambientale.
70.
Inoltre – rileva il governo rumeno – il bilancio rumeno per l’anno 2013 presenta un deficit di EUR 2,97 miliardi e la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi accrescerebbe il disavanzo di bilancio dello 0.8 %, il che porrebbe in pericolo il rispetto dell’obbligo, imposto alla Romania dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, di ridurre, per quanto possibile, il disavanzo di bilancio.
71.
Sempre in occasione dell’udienza, il sig. Nicula ha contestato l’affidabilità delle cifre presentate dal governo rumeno, basandosi sulle cifre pubblicate dall’Administraţia Fondului pentru Mediu (l’Amministrazione del fondo per l’ambiente), secondo cui l’importo percepito nel 2013 a titolo di bollo ambientale in seguito all’entrata in vigore dell’OUG n. 9/2013 ammontava a circa RON 730 milioni e non a RON 3 288 565 944. Il sig. Nicula contesta altresì l’importo di RON 1 583 545 688 di interessi, ma senza fornire una cifra alternativa. A suo dire, l’importo totale che deve essere restituito rappresenta soltanto lo 0,83 % del bilancio rumeno per l’anno 2013.
72.
Al momento della sua replica, il governo rumeno non ha contestato le cifre fornite dal sig. Nicula.
2. Valutazione
73.
Si deve subito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dalla sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma ( 23 ).
74.
Nelle mie conclusioni nella causa T-Mobile Austria, invocando una costante giurisprudenza della Corte, osservavo che «[s]olo (...) in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per qualsiasi interessato di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti» ( 24 ).
75.
A mio avviso, nel caso di specie non è presente nessuno di questi due elementi.
76.
Per quanto attiene al criterio della buona fede, il governo rumeno evidenzia che l’OUG n. 9/2013 è stata adottata allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi imposti alla Romania dall’articolo 110 TFUE, come interpretato dalla Corte nelle sentenze Tatu (EU:C:2011:219) e Nisipeanu (EU:C:2011:466).
77.
Orbene, introducendo differenti modalità applicative rispetto ai veicoli importati e ai veicoli già immatricolati in Romania, per le ragioni che ho esposto ai paragrafi da 59 a 64 delle presenti conclusioni, l’OUG n. 9/2013 perpetua la discriminazione inizialmente instaurata dall’OUG n. 50/2008, il che non poteva essere ignorato dal governo rumeno.
78.
Se il criterio della buona fede non è soddisfatto, «non è necessario verificare se sia soddisfatto il secondo criterio (…) relativo al rischio di gravi inconvenienti» ( 25 ). Tuttavia, nel prosieguo offro alla Corte, ad ogni buon fine, alcuni elementi di riflessione riguardo al secondo criterio in parola.
79.
Ricordo, innanzitutto, che il governo rumeno aveva già chiesto la limitazione nel tempo degli effetti della citata sentenza Nisipeanu (EU:C:2011:466). In tale occasione, la Corte ha affermato che «l’esistenza di conseguenze finanziarie per uno Stato membro derivanti da una sentenza emessa in via pregiudiziale non giustifica, di per sé, la limitazione nel tempo degli effetti di tale sentenza (…). Spetta allo Stato membro che richiede siffatta limitazione produrre, dinanzi alla Corte, dati numerici attestanti il rischio di gravi ripercussioni economiche (…)» ( 26 ).
80.
La domanda del governo rumeno è stata respinta con la motivazione che, «in assenza di dati numerici più precisi, i quali consentano di concludere che l’economia rumena rischia di essere seriamente scossa dalle ripercussioni della presente sentenza, la condizione relativa all’esistenza di gravi turbative non può essere considerata accertata» ( 27 ).
81.
A mio avviso, le cifre presentate dal governo rumeno e il disaccordo delle parti riguardo a tali valutazioni sono irrilevanti, poiché la presente causa non concerne la questione della restituzione degli importi percepiti in base all’OUG n. 9/2013, bensì la restituzione degli importi percepiti in base alla legislazione anteriore e, in particolare, in base all’OUG n. 50/2008. Pertanto, in assenza di precisi dati numerici che consentano di concludere che l’economia rumena rischia di essere seriamente scossa dalle ripercussioni della presente sentenza, ritengo che, come nella causa Nisipeanu (EU:C:2011:466), la condizione relativa all’esistenza di gravi turbative non sia dimostrata.
82.
In ogni caso, come ho affermato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, sulla scorta della sentenza Tatu (EU:C:2011:219), il governo rumeno aveva la possibilità di scegliere di abolire la tassa sull’inquinamento e restituire gli importi percepiti a titolo di detta tassa ai contribuenti che l’avevano già pagata o di mantenere la tassa sull’inquinamento (con qualsivoglia nome), ma esigendola in modo sollecito e immediato dai proprietari di automobili usate già immatricolate in Romania che, a tale titolo, erano esenti dalla tassa sull’inquinamento.
83.
Posto che, adottando l’OUG n. 9/2013, il governo rumeno ha scelto di mantenere la tassa sull’inquinamento sotto forma di bollo ambientale, per evitare detta turbativa di bilancio e rimuovere la discriminazione instaurata dall’OUG n. 50/2008 era sufficiente riscuotere il bollo ambientale sui veicoli usati già immatricolati in Romania che erano stati sottratti alla tassa sull’inquinamento, effettuando tale riscossione immediatamente, non in occasione della prossima trascrizione del diritto di proprietà su tali veicoli.
84.
Di conseguenza, sebbene, nell’ambito dell’attuale sistema, il sig. Nicula abbia diritto alla restituzione della tassa sull’inquinamento che aveva saldato nel 2009, la Romania può evitare tutti i rischi di bilancio modificando l’OUG n. 9/2013, in modo da imporre il pagamento del bollo ambientale ai proprietari di veicoli usati già immatricolati in Romania al momento dell’entrata in vigore dell’OUG n. 50/2008 che, all’epoca, erano esenti dalla tassa sull’inquinamento.
85.
Da tali considerazioni risulta che non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza.
VI – Conclusione
86.
Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunalul Sibiu nei seguenti termini:
«L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema nazionale di tassazione dei veicoli come quello instaurato dagli articoli 4 e 12 dell’ordinanza governativa d’urgenza n. 9/2013 sul bollo ambientale per gli autoveicoli».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V. sentenze Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219) e Nisipeanu (C‑263/10, EU:C:2011:466), nonché ordinanze Druţu (C‑438/10, EU:C:2011:478); Micşa (C‑573/10, EU:C:2011:479); Vijulan (C‑335/10, EU:C:2011:477), e Câmpean e Ciocoiu (C‑97/13 e C‑214/13, EU:C:2014:229).
( 3 ) Sentenza Tatu (EU:C:2011:219, punto 61).
( 4 ) Ibidem (punto 58). Le modifiche all’OUG n. 50/2008 sono state parimenti ritenute in contrasto con il diritto dell’Unione dalla sentenza Nisipeanu (EU:C:2011:466) nonché dalle ordinanze Druţu (EU:C:2011:478); Micşa (EU:C:2011:479), e Vijulan (EU:C:2011:477).
( 5 ) V. ordinanza Câmpean e Ciocoiu (EU:C:2014:229, punti da 31 a 33).
( 6 ) Sentenza Zurita García e Choque Cabrera (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 34). V. altresì, in tal senso, sentenze IKA (C‑326/00, EU:C:2003:101, punto 27); Keller (C‑145/03, EU:C:2005:211, punto 33); Conseil général de la Vienne (C‑419/04, EU:C:2006:419, punto 19), e Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho (C‑537/07, EU:C:2009:462, punto 24).
( 7 ) V. sentenze San Giorgio (199/82, EU:C:1983:318, punto 12); Metallgesellschaft e a. (C‑397/98 e C‑410/98, EU:C:2001:134, punto 84); Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 202), e Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 30).
( 8 ) V. sentenza Irimie (C‑565/11, EU:C:2013:250, punto 29).
( 9 ) V., segnatamente, sentenza Lady & Kid e a. (C‑398/09, EU:C:2011:540, punto 20).
( 10 ) V., ad esempio, sentenze Danfoss e Sauer-Danfoss (C‑94/10, EU:C:2011:674, punto 24 e giurisprudenza ivi citata) nonché Irimie (EU:C:2013:250, punto 23).
( 11 ) Sentenza Nisipeanu (EU:C:2011:466, punti da 27 a 29). V. altresì, per quanto concerne la legge n. 9/2012, ordinanza Câmpean e Ciocoiu (EU:C:2014:229, punti da 31 a 33).
( 12 ) Sentenza Nádasdi e Németh, C‑290/05 e C‑333/05 (EU:C:2006:652, punto 49).
( 13 ) EU:C:2006:652.
( 14 ) EU:C:2011:219.
( 15 ) EU:C:2011:466.
( 16 ) EU:C:2006:652, punto 49.
( 17 ) EU:C:2011:219, punto 38, e EU:C:2011:466, punto 20.
( 18 ) V. sentenze Commissione/Danimarca (C‑47/88, EU:C:1990:449, punti 8 e 9) e Tatu (EU:C:2011:219, punto 34).
( 19 ) Sentenza Tatu (EU:C:2011:219, punto 58).
( 20 ) Idem.
( 21 ) Posizione che il giudice del rinvio ha respinto nella sua risposta scritta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte.
( 22 ) In risposta a un quesito che gli ho sottoposto in udienza, il governo rumeno ha confermato che parlava proprio delle somme percepite in base all’OUG n. 9/2013.
( 23 ) V. sentenze Barreira Pérez (C‑347/00, EU:C:2002:560, punto 44); Linneweber e Akritidis (C‑453/02 e C‑462/02, EU:C:2005:92, punto 41), nonché Meilicke e a. (C‑292/04, EU:C:2007:132, punto 34).
( 24 ) Conclusioni T-Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2013:691, paragrafo 96). V. sentenze Vroege (C‑57/93, EU:C:1994:352, punto 21); Cooke (C‑372/98, EU:C:2000:558, punto 42); Skov e Bilka (C‑402/03, EU:C:2006:6, punto 51); Nádasdi e Németh (EU:C:2006:652, punto 63); Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, punto 56); Kalinchev (C‑2/09, EU:C:2010:312, punto 50), e Santander Asset Management SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 59).
( 25 ) Sentenza Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:108, punto 47).
( 26 ) Ibidem (punto 34).
( 27 ) Ibidem (punto 36).
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