CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 17 luglio 2014 ( 1 )
Causa C‑393/13 P
Consiglio dell’Unione europea
contro
Alumina d.o.o.
«Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 — Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2 — Valore normale — Normali operazioni commerciali»
1.
Con la sua impugnazione, il Consiglio dell’Unione europea chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Alumina/Consiglio ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio dell’11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso riguardava la società Alumina d.o.o. (in prosieguo: la «Alumina»), parte ricorrente in primo grado.
2.
L’impugnazione del Consiglio ha ad oggetto l’interpretazione accolta dal Tribunale della nozione di «vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali», prevista all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento di base»).
3.
La questione di diritto sollevata in sostanza dalla presente impugnazione è la seguente: se vendite il cui prezzo include un premio destinato a coprire il rischio che l’acquirente dei prodotti interessati paghi in ritardo o non paghi, a causa della sua situazione finanziaria, costituiscano vendite effettuate nel corso di «normali operazioni commerciali», cosicché le stesse devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore normale che deve essere paragonato al prezzo all’esportazione al fine di determinare l’esistenza di un dumping. Il Consiglio ritiene che il Tribunale, avendo risolto negativamente tale questione, sia incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata interpretando la nozione di «normali operazioni commerciali». Esso chiede pertanto alla Corte di annullare suddetta sentenza.
I – Contesto normativo
4.
L’articolo 2, paragrafi da 1 a 4 e 6, del regolamento di base, così dispone:
«1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
Qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in bas[e] ai prezzi di altri venditori o produttori.
I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.
(…)
2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l’altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.
3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, tal[i] vendite a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto [simile] è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.
(…)
4. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinat[e] ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l’aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può, non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine.
(…)
6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:
a)
la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine;
b)
gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;
c)
qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale».
II – Fatti
5.
A seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2010, la Commissione europea ha pubblicato, il 17 febbraio 2010, un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina ( 5 ), prodotto utilizzato, quale additivo, per la produzione di detersivi in polvere e di addolcitori d’acqua.
6.
Il 15 novembre 2010, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1036/2010 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina ( 6 ) (in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), con il quale essa ha introdotto un dazio antidumping provvisorio del 28,1 % sulle importazioni di tale prodotto originario della Bosnia-Erzegovina.
7.
Si evince da tale regolamento, da un lato, che il periodo d’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2009 e, dall’altro, che il gruppo Birac, del quale fa parte la Alumina, era, durante tale periodo, il solo produttore in Bosnia-Erzegovina che esportava il prodotto interessato ( 7 ).
8.
Si evince parimenti dal regolamento provvisorio che, nell’ambito del calcolo del valore normale, la Commissione ha fatto uso del metodo descritto nell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che le vendite della Alumina sul mercato interno non erano rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Per la costruzione del valore normale in conformità di suddetto metodo, la Commissione ha utilizzato, segnatamente, la media ponderata dei profitti realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno durante il periodo di inchiesta dal gruppo Birac al quale appartiene la Alumina nel corso di normali operazioni commerciali ( 8 ).
9.
Con lettere del 1o dicembre 2010 e del 19 marzo 2011, la Alumina ha fatto valere, segnatamente, che la costruzione del valore normale effettuato dalla Commissione violava l’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, adducendo che la Commissione aveva fatto uso, a tal fine, del margine di profitto realizzato con le vendite all’unico cliente sul mercato interno del gruppo Birac, le quali erano caratterizzate da un accresciuto rischio di mancato pagamento o di pagamento tardivo e includevano, di conseguenza, un aumento del prezzo del 25 % a titolo di premio per tale rischio. Di conseguenza, secondo la Alumina, tali operazioni non costituivano normali operazioni commerciali ai sensi del regolamento di base e non potevano dunque essere prese in considerazione ai fini della costruzione del valore normale.
10.
Con il regolamento controverso, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo pari al 28,1 % sulla polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione europea, dazio non corrisposto.
11.
Si evince da tale regolamento che il Consiglio ha respinto l’argomento dedotto dalla Alumina secondo il quale le vendite nazionali non dovevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, affermando che «dall’inchiesta [era] risultato che i dati e le prove forniti [dal gruppo] Birac costituivano una base affidabile per la fissazione del valore normale» ( 9 ).
III – La sentenza impugnata
12.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2011, la Alumina ha proposto un ricorso d’annullamento avverso il regolamento controverso, a sostegno del quale essa ha dedotto due motivi, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
13.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che occorresse esaminare in primo luogo il secondo motivo, relativo ad un’erronea applicazione della nozione di «vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali». In tal senso, il Tribunale ha anzitutto respinto, in sostanza, il primo capo di tale motivo, nell’ambito del quale la Alumina sosteneva che vendite non rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non avrebbero potuto essere considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Il Tribunale ha quindi analizzato il secondo capo del secondo motivo. In tale capo, la Alumina faceva valere che il Consiglio, trattando come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali le proprie vendite del prodotto interessato al suo unico cliente sul mercato interno, quando invece i loro prezzi venivano maggiorati del 25 % a titolo di premio per il rischio di pagamento tardivo o di mancato pagamento, era incorso in un errore.
14.
A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rammentato, ai punti da 26 a 30 della sentenza impugnata, che la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base mira a stabilire un valore normale che sia il più vicino possibile al prezzo di vendita di un prodotto, quale sarebbe se il prodotto in questione fosse venduto nel paese d’origine o di esportazione nel corso di normali operazioni commerciali. Quindi, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale la nozione di normali operazioni commerciali – che, secondo il Tribunale, ha una portata oggettiva – intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono concluse in condizioni normali. Secondo il Tribunale, tale nozione può essere sollevata sia dalle istituzioni sia dagli operatori interessati in presenza di circostanze che incidono sul carattere normale delle operazioni di cui trattasi.
15.
Per quanto concerne specificamente il premio per il rischio di cui trattasi, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 36 a 41 della sentenza impugnata, che tale premio non rappresenta una parte del valore del prodotto venduto né è legato alle caratteristiche di quest’ultimo, ma costituisce per contro una compensazione del rischio che il fornitore assume vendendo prodotti ad un cliente particolare, e la sua esistenza e il suo importo sono determinati dall’identità del cliente. Pertanto, secondo il Tribunale, se si prende in considerazione un siffatto premio per il rischio nell’ambito della costruzione del valore normale, si produce l’effetto di inserire nel calcolo un fattore che non è destinato a stabilire il prezzo al quale il prodotto sarebbe venduto nel paese d’origine, ma che riguarda esclusivamente la capacità finanziaria di un particolare acquirente sul mercato interno. Secondo il Tribunale, la considerazione di un siffatto premio per il rischio aumenta pertanto artificiosamente il risultato del calcolo del valore normale, inficiando la validità di tale calcolo, nonché, di conseguenza, la validità della valutazione dell’esistenza di un dumping.
16.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda la Alumina.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
17.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’11 luglio 2013, il Consiglio ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata.
18.
Con la sua impugnazione, il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
respingere il ricorso, e
—
condannare la Alumina alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.
19.
La Alumina chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione del Consiglio;
—
in subordine, statuire sul ricorso in primo grado e annullare il regolamento controverso, e
—
condannare il Consiglio alle spese.
V – Analisi
20.
A sostegno della sua impugnazione, che ha ad oggetto esclusivamente i punti da 36 a 41 della sentenza impugnata, il Consiglio deduce un motivo unico, attinente ad un’erronea interpretazione della nozione di «vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali». Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, avendo ritenuto che le vendite non siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che non debbano pertanto essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore normale se il loro prezzo comprende un premio, quale quello di cui al caso di specie, destinato a coprire il rischio di pagamento tardivo o di mancato pagamento da parte dell’acquirente, è incorso in un errore di diritto nell’interpretare tale nozione. Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale, accogliendo un’interpretazione del genere, ha violato il principio della certezza del diritto. In terzo luogo, il Consiglio addebita al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente.
21.
Prima di analizzare nel merito gli argomenti addotti dal Consiglio nel suo motivo unico, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Alumina nei confronti dell’impugnazione.
A – Sulla ricevibilità dell’impugnazione
22.
La Alumina sostiene che il motivo unico dedotto dal Consiglio a sostegno della sua impugnazione verte su una questione di fatto e non sulla violazione di una norma di diritto. Detto motivo unico sarebbe pertanto irricevibile dinanzi alla Corte, cosicché l’impugnazione dovrebbe essere dichiarata irricevibile in toto. Il Consiglio stesso, nelle sue memorie depositate dinanzi al Tribunale, avrebbe qualificato come questione di fatto la questione se le vendite interne effettuate dalla Alumina al suo unico cliente sul mercato nazionale siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Il Consiglio contesta l’eccezione di irricevibilità e ritiene che la sua impugnazione sia ricevibile.
23.
A tal riguardo, si deve rammentare che dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Soltanto nel caso in cui l’inesattezza materiale dell’accertamento dei fatti operato dal Tribunale risulti dai documenti del fascicolo a questo presentati, oppure in caso di snaturamento degli elementi di prova assunti a fondamento di tali fatti, il suddetto accertamento e la valutazione di tali elementi di prova costituiscono questioni di diritto assoggettate al controllo della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione. Per contro, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 10 ).
24.
Orbene, anche se la questione consistente nel determinare in concreto se talune vendite siano state effettuate – o meno – nel corso di normali operazioni commerciali costituisce effettivamente una questione di fatto che sfugge al controllo della Corte, è tuttavia giocoforza constatare che, con il suo motivo unico, il Consiglio addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali», quale prevista all’articolo 2 del regolamento di base, allorché ha ritenuto che si configurino normali operazioni commerciali anche quando il prezzo di dette vendite comprende un premio destinato a coprire il rischio di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento.
25.
Il motivo unico dedotto dal Consiglio verte pertanto non sull’accertamento dei fatti o sulla valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, bensì sull’interpretazione di una nozione giuridica e sulle conseguenze giuridiche tratte dalla sua applicazione ai fatti come accertati.
26.
Ne consegue che, a mio parere, il motivo unico dedotto dal Consiglio deve essere considerato ricevibile.
B – Nel merito
1. Argomenti delle parti
27.
Il Consiglio fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché è partito dal principio che non si tratti di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali se il prezzo comprende un elemento, come nella specie il premio per il rischio di mancato pagamento, che non è collegato al valore del prodotto. Un’interpretazione del genere della nozione di «vendite nel corso di normali operazioni commerciali» non sarebbe suffragata né dal regolamento di base, né dall’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 ( 11 ) (in prosieguo: l’«accordo antidumping»). Essa non troverebbe un fondamento neanche nella giurisprudenza della Corte.
28.
Il criterio del «prezzo che riflette il valore del prodotto» scelto dal Tribunale sarebbe, secondo il Consiglio, inadeguato per determinare se una vendita sia effettuata nel corso di normali operazioni commerciali. Infatti, l’impiego di un criterio del genere obbligherebbe le istituzioni a «indovinare» sistematicamente i motivi del pagamento (e dell’applicazione) dei prezzi comunicati e a determinare il valore reale del prodotto. Una siffatta prassi non solo sarebbe irrealizzabile e contraria al principio della certezza del diritto, ma non avrebbe neanche alcun rapporto con la nozione di normali operazioni commerciali, la quale presupporrebbe la verifica se le vendite prese in considerazione abbiano avuto luogo a condizioni e in conformità di pratiche che, per un periodo di tempo ragionevole, possono essere considerate normali per le vendite interne di cui trattasi.
29.
L’interpretazione del Tribunale comporterebbe inoltre un considerevole rischio di abuso. Infatti, affinché delle vendite interne ad un prezzo elevato non vengano prese in considerazione ai fini del calcolo del dumping, sarebbe sufficiente che gli esportatori includessero nei loro contratti di vendite interne una clausola che preveda che il prezzo comprende un premio relativo ad un qualsivoglia elemento artificioso, che si assuma non presenti alcun legame con il valore del prodotto, e facessero poi valere che, di conseguenza, tali vendite non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali e devono pertanto essere escluse dal calcolo del valore normale.
30.
Inoltre, il riferimento all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, effettuato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, sarebbe privo di senso, nella misura in cui gli adeguamenti ivi previsti sarebbero destinati ad eliminare talune differenze fra il valore normale e il prezzo all’esportazione, e sarebbero applicabili solo dopo la determinazione di tale valore e non ai fini della determinazione stessa.
31.
Infine, il Consiglio sostiene che il Tribunale non ha motivato in maniera sufficiente le proprie conclusioni ed è pertanto incorso in una violazione del proprio obbligo di motivazione.
32.
La Alumina sostiene, per contro, che il Tribunale non è incorso in alcun errore in sede di interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, ma che ha correttamente applicato i criteri elaborati dalla Corte nella sua giurisprudenza. In tal senso, giustamente il Tribunale avrebbe dichiarato che non si può ritenere che vendite interne concluse con un premio per il rischio siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, nella misura in cui esse non risultano da un comportamento normale degli acquirenti né da una normale formazione dei prezzi.
33.
L’argomento concernente il rischio di abuso sarebbe fallace. Infatti, la Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto che le vendite effettuate dalla Alumina al suo unico cliente sul mercato interno erano caratterizzate da un premio per il rischio del 25 %, inteso espressamente a coprire il rischio di mancato pagamento, cosicché il Consiglio non potrebbe sostenere che tale premio riveste carattere artificioso. Inoltre, non esisterebbe un rischio di abuso, poiché il Tribunale avrebbe espressamente circoscritto la sua interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali all’esistenza di un premio per il rischio quale quello in oggetto.
34.
Infine, la Alumina sostiene, da un lato, che l’interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali fatta dal Tribunale è conforme alla giurisprudenza e non viola pertanto il principio della certezza del diritto e, dall’altro che il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente le proprie conclusioni.
2. Valutazione
35.
L’impugnazione del Consiglio verte, in sostanza, sull’interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di «normali operazioni commerciali» («ordinary course of trade») accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, la quale sarebbe, a suo parere, inficiata da un errore di diritto.
36.
A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base, per stabilire se un prodotto sia oggetto di dumping, il suo prezzo all’esportazione deve essere paragonato al prezzo applicato ad un prodotto simile nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.
37.
La nozione di normale operazione commerciale è dunque una nozione intrinseca a quella di dumping. Più precisamente, essa è inerente alla determinazione del valore normale del prodotto simile che deve essere paragonato al prezzo all’esportazione al fine di determinare l’esistenza di un dumping. La nozione di normale operazione commerciale si ritrova infatti in tutta la sezione A dell’articolo 2 del regolamento di base, il quale contiene le disposizioni concernenti la determinazione del valore normale ( 12 ). Vendite effettuate nell’ambito di operazioni diverse da normali operazioni commerciali devono essere escluse dal calcolo del valore normale ( 13 ).
38.
Benché essa costituisca una nozione fondamentale per la determinazione dell’esistenza di un dumping, né l’accordo antidumping, né il regolamento di base contengono una definizione della nozione di normale operazione commerciale. Il regolamento di base fornisce tuttavia talune indicazioni al riguardo, nella misura in cui prevede esplicitamente due tipi di vendite che, a determinate condizioni, possono non costituire normali operazioni commerciali e il cui prezzo può pertanto essere escluso dal calcolo del valore normale.
39.
Si tratta, anzitutto, delle vendite che avvengono tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base, i prezzi di tali vendite possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali unicamente qualora sia dimostrato che il rapporto fra le parti non incide su tali prezzi ( 14 ). Ne consegue che i prezzi di tali vendite possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore normale solo se è dimostrato che il rapporto di associazione o contrattuale esistente fra il venditore e l’acquirente non ha inciso sulla loro formazione.
40.
In secondo luogo, si tratta delle operazioni nelle quali un prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base ( 15 ), tali vendite possono essere considerate come non eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali qualora esse siano avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine.
41.
Questi due tipi di vendite non costituiscono evidentemente gli unici casi di vendite che possono considerarsi non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Nella loro prassi, le istituzioni hanno infatti ravvisato in diverse altre situazioni la sussistenza di vendite non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ( 16 ).
42.
La stessa Corte ha già avuto l’occasione di pronunciarsi sulla nozione di normale operazione commerciale. Nelle sentenze Goldstar/Consiglio ( 17 ) e Ajinomoto e Nutrasweet/Consiglio e Commissione ( 18 ), essa ha dichiarato che la nozione di normale operazione commerciale fa riferimento al carattere delle vendite in sé stesse considerate e intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono effettuate in condizioni commerciali normali, in particolare allorché un prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione o quando avvengono operazioni tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione.
43.
Tale giurisprudenza – come risulta peraltro dalle due summenzionate situazioni, già indicate nel regolamento di base – poggia sulla finalità propria della nozione di normale operazione commerciale, consistente nell’assicurare che il valore normale corrisponda il più possibile al prezzo normale del prodotto simile sul mercato interno dell’esportatore. In tal senso, se una vendita viene conclusa a termini e condizioni che non corrispondono alla prassi commerciale relativa alle vendite del prodotto simile in suddetto mercato al momento rilevante per la determinazione del dumping, essa non costituisce una base adeguata per determinare il valore normale del prodotto simile in suddetto mercato, e non deve pertanto essere presa in considerazione ( 19 ).
44.
Risulta dall’insieme di tali considerazioni che la valutazione intesa a determinare se le vendite in esame siano state eseguite o meno nel corso di normali operazioni commerciali deve essere effettuata dalle istituzioni caso per caso e alla luce della finalità propria della nozione di normale operazione commerciale, nei termini di cui al paragrafo precedente. Nell’ambito di tale valutazione, le istituzioni devono prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti e tutte le circostanze particolari relative alle vendite in questione ( 20 ).
45.
In tale ottica, occorre rilevare che il prezzo costituisce solo uno degli elementi, seppur essenziale, fra i termini e le condizioni di una vendita. In tal senso, al fine di stabilire se essa corrisponda ad una normale operazione commerciale, il suo prezzo deve essere valutato alla luce degli altri termini e condizioni dell’operazione ( 21 ). Ne consegue che il prezzo di una vendita può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del valore normale del prodotto simile solo a seguito di un’analisi di tutti i fattori pertinenti, e segnatamente dei termini e delle condizioni della vendita di cui trattasi.
46.
A tal riguardo, è opportuno rammentare che la Corte ha già affermato che, nella loro valutazione del carattere normale delle vendite, le istituzioni devono fornire una motivazione che non può limitarsi ad affermazioni perentorie che equivalgono a semplici rinvii ai testi normativi ( 22 ).
47.
Per quanto attiene alla nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, occorre inoltre aggiungere che, come rilevato – a mio avviso giustamente – dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, tale nozione ha una portata oggettiva.
48.
Ciò implica, da un lato, che la nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali può essere richiamata non solo dalle istituzioni per neutralizzare pratiche che possano dissimulare il dumping o la sua estensione, bensì anche dagli operatori interessati in presenza di circostanze che incidono sul carattere normale delle operazioni di cui trattasi ( 23 ).
49.
Dall’altro, discende dalla portata oggettiva di tale nozione che la determinazione del carattere normale di un’operazione commerciale deve basarsi su elementi di natura oggettiva relativi a tale operazione. Per contro, il carattere normale di un’operazione può essere rimesso in discussione da elementi di natura soggettiva, i quali, pur potendo incidere sulla determinazione dei termini e delle condizioni di un’operazione commerciale specifica, riguardano, tuttavia, esclusivamente caratteristiche particolari proprie delle parti coinvolte nell’operazione o di una di esse. In situazioni del genere, la considerazione di tali fattori soggettivi in sede di determinazione dei termini e delle condizioni dell’operazione commerciale può non riflettere la normalità della prassi commerciale nel paese di cui trattasi. La considerazione di tali caratteristiche soggettive specifiche nella determinazione dei termini di una vendita è dunque idonea ad escludere, a mio parere, fatta salva un’analisi caso per caso, la possibilità di qualificare tale vendita come «normale operazione commerciale».
50.
Infine, ritengo altresì importante rilevare che, nella valutazione caso per caso intesa a determinare se le vendite siano state effettuate o meno nel corso di normali operazioni commerciali, le istituzioni devono disporre di un certo margine discrezionale sia con riferimento all’individuazione dei fattori rilevanti in ciascun caso specifico sia con riferimento alla valutazione concreta di tali fattori, in funzione delle specificità proprie di ciascun caso concreto.
51.
L’esistenza di tale margine discrezionale in capo alle istituzioni è, a mio parere, confermato dalla terminologia utilizzata dal regolamento di base stesso con riferimento ai due tipi di operazioni menzionate ai paragrafi 39 e 40 supra, le quali, a certe condizioni, possono non costituire normali operazioni commerciali, ossia le vendite tra parti associate o vincolate fra loro da un accordo di compensazione, e le vendite effettuate ad un prezzo inferiore al costo di produzione. Infatti, l’utilizzazione, da parte del regolamento di base, del verbo «potere» nelle disposizioni interessate depone nel senso dell’esistenza di un certo margine discrezionale in capo alle istituzioni competenti per quanto riguarda la qualificazione concreta di questi tipi di vendite quali normali operazioni commerciali ( 24 ). Orbene, ritengo che se le istituzioni dispongono di un siffatto margine discrezionale ai fini della valutazione del carattere normale delle operazioni incluse nelle tipologie di operazioni commerciali espressamente previste nel regolamento di base, esse devono a fortiori disporre di tale margine per valutare suddetto carattere in relazione alle operazioni che non vengono espressamente indicate in suddetto regolamento.
52.
È alla luce di queste considerazioni che è necessario esaminare, a mio parere, gli argomenti sollevati dal Consiglio avverso la sentenza impugnata.
53.
Quanto alla censura del Consiglio secondo la quale il Tribunale, partendo dal principio che le vendite sarebbero effettuate nel corso di normali operazioni commerciali solo se il prezzo riflette il valore del prodotto, sarebbe incorso in un errore di diritto, essa si fonda, a mio parere, su una lettura erronea della sentenza impugnata.
54.
Infatti, ai punti da 36 a 39 di tale sentenza, il Tribunale, fondandosi sulle considerazioni svolte ai punti da 27 a 30 della sentenza medesima, si è limitato a ritenere che la considerazione, nell’ambito della costruzione del valore normale, di un premio quale quello in oggetto, producesse l’effetto di inserire nel calcolo di tale valore un fattore che non è destinato a stabilire il prezzo al quale il prodotto sarebbe venduto nel paese d’origine in condizioni normali, ma che riguarda esclusivamente la capacità finanziaria di un particolare acquirente sul mercato interno. L’introduzione di tale elemento nel calcolo del valore normale comportava, secondo il Tribunale, un aumento artificioso del risultato di tale calcolo, cosicché questo risultato non rifletteva più in modo quanto più fedele possibile il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto di cui trattasi venisse venduto nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali.
55.
Tale ragionamento non è, a mio parere, inficiato da alcun errore di diritto. Infatti, è pacifico che il premio di cui al caso di specie non riguardava un elemento oggettivo che incideva sulla formazione del prezzo, ma riguardava piuttosto un fattore soggettivo concernente, stando ai termini impiegati dal Tribunale, «esclusivamente la capacità finanziaria di un particolare acquirente sul mercato interno» ( 25 ).
56.
Orbene, se è vero che la capacità finanziaria dell’acquirente dei prodotti di cui trattasi può certamente costituire un fattore idoneo ad incidere sulla formazione del prezzo di una vendita specifica (o su altre condizioni dell’operazione), essa riguarda tuttavia esclusivamente una caratteristica particolare propria di tale parte coinvolta nell’operazione commerciale di cui trattasi. Orbene, come ho ritenuto al paragrafo 49 supra, la presenza, nell’ambito di una vendita, di fattori soggettivi di questo tipo osta, fatta salva un’analisi caso per caso di tutti gli elementi rilevanti alla luce della finalità propria della nozione di normale operazione commerciale menzionata al paragrafo 43 supra, a che tale vendita venga qualificata come «normale».
57.
Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non si evince per contro dalla sentenza impugnata, a mio parere, che il Tribunale avrebbe ivi ritenuto che le vendite siano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali solo se il prezzo di vendita riflette il valore del prodotto.
58.
È vero che, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il premio in questione non rappresentava «una parte del valore del prodotto venduto né [era] legato alle caratteristiche di quest’ultimo» e l’ha persino qualificato, al punto 38 della medesima sentenza, come un «un elemento che non riflette una parte del valore del prodotto venduto». Tuttavia, a mio parere, è erroneo interpretare tali punti della sentenza impugnata nel senso che il Tribunale vi avrebbe espresso delle affermazioni di principio secondo le quali il carattere normale delle vendite dipenderebbe necessariamente dal fatto che il loro prezzo riflette il valore del prodotto.
59.
Alla luce delle considerazioni da me svolte ai paragrafi da 36 a 51 supra, ritengo che siffatte affermazioni di principio sarebbero infatti erronee, in quanto la nozione di normale operazione commerciale riguarda il carattere delle vendite considerate di per sé e presuppone un’analisi caso per caso di più fattori, dei quali il prezzo è soltanto uno tra gli altri.
60.
Le affermazioni fatte dal Tribunale ai punti 36 e 38 della sentenza impugnata, lungi dal costituire l’espressione di un principio, devono essere intese, a mio parere, nel senso che esse si riferiscono al fatto che, nelle circostanze particolari del caso di specie, il premio di cui trattasi non rifletteva un elemento oggettivo che incideva sulla formazione del prezzo – come il valore del prodotto o le sue caratteristiche ‐, ma era relativo, piuttosto, ad un fattore soggettivo, ossia la capacità finanziaria di quel particolare acquirente sul mercato interno.
61.
Per quanto riguarda ancora, specificamente, l’argomento del Consiglio attinente al rischio di abuso, occorre rilevare, da un lato, che, come ho già evidenziato ai paragrafi 50 e 51 supra, le istituzioni dispongono di un certo margine discrezionale sia quanto all’individuazione dei fattori rilevanti di natura oggettiva da prendere in considerazione sia quanto alla loro valutazione. Inoltre, un eventuale argomento sollevato dagli operatori interessati dall’inchiesta e inteso a mettere in dubbio la normalità di una o più operazioni commerciali, dovrebbe essere suffragato da informazioni o da documentazione che dimostrino le circostanze dedotte. Orbene, spetta alle istituzioni stesse valutare gli elementi forniti a sostegno di tali affermazioni, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, esse sono autorizzate a non tenere conto di informazioni false o fuorvianti. A tal riguardo, occorre rilevare che, nella specie, il regolamento controverso stesso testimonia l’attendibilità delle informazioni fornite ( 26 ).
62.
Per quanto riguarda l’argomento del Consiglio relativo al carattere asseritamente erroneo del riferimento effettuato dal Tribunale all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, ritengo che esso sia inoperante. Infatti, anche qualora fosse dimostrato che tale riferimento era erroneo, ciò non inciderebbe sull’esattezza dell’interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata e non sarebbe pertanto idonea, da sola, a comportare l’annullamento di tale sentenza.
63.
Si evince dall’insieme di tali considerazioni che, nella misura in cui la censura del Consiglio concernente un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, essa deve essere respinta. Inoltre, intesa in tali termini, l’analisi del Tribunale non può generare alcun rischio di incertezza giuridica, cosicché la censura del Consiglio attinente alla violazione del principio della certezza del diritto deve parimenti essere respinta.
64.
Si evince inoltre dall’analisi che precede che la motivazione della sentenza impugnata fa apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale ( 27 ). Ne consegue, a mio parere, che la censura attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione, la quale non è peraltro corroborata da alcun argomento specifico, deve parimenti essere respinta.
65.
Alla luce di quanto precede, propongo di respingere il motivo unico di impugnazione proposto dal Consiglio e, pertanto, l’impugnazione nel suo complesso.
VI – Sulle spese
66.
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente con il suo motivo unico e la Alumina ne ha chiesto la condanna alle spese, tale domanda deve essere accolta.
VII – Conclusione
67.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Alumina d.o.o.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑304/11, EU:T:2013:224.
( 3 ) GU L 125, pag. 1.
( 4 ) GU L 343, pag. 51.
( 5 ) GU C 40, pag. 5.
( 6 ) GU L 298, pag. 27.
( 7 ) V. considerando 3, 10 e 11 del regolamento provvisorio.
( 8 ) V. considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.
( 9 ) V. considerando 20 del regolamento controverso.
( 10 ) V. sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 55 e la giurisprudenza citata).
( 11 ) GU L 336, pag. 103, Accordo figurante all’allegato 1 A dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
( 12 ) Più specificamente, tale nozione si rinviene sia nel paragrafo 1, primo comma, dell’articolo 2 del regolamento di base, il quale prevede che il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore, sia nei paragrafi 3 e 6 dell’articolo 2 del medesimo regolamento, i quali prevedono la costruzione del valore normale, che deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta.
( 13 ) V., in tal senso, punto 139 della relazione dell’organo di appello dell’OMC del 24 luglio 2001, nella controversia DS 184 «Stati Uniti – Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone».
( 14 ) Per quanto riguarda i prezzi applicati fra parti che hanno concluso fra loro accordi di compensazione, v. sentenza Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, in particolare punto 85).
( 15 ) Tale disposizione corrisponde alla disposizione di cui all’articolo 2.2.1 dell’accordo anti-dumping.
( 16 ) V., a titolo di esempio, considerando 13 del regolamento (CE) n. 2818/91 della Commissione, del 23 settembre 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell’Egitto e della Turchia e che chiude il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell’India e della Tailandia (GU L 271/17), pag. 17) oppure considerando 11 del regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell’India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (GU L 102, pag. 15).
( 17 ) C‑105/90, EU:C:1992:69, punto 13.
( 18 ) C‑76/98 P e C‑77/98 P, EU:C:2001:234, punto 39.
( 19 ) V., in tal senso, parimenti punto 140 della relazione dell’organo di appello dell’OMC del 24 luglio 2001, citata alla nota 13 delle presenti conclusioni.
( 20 ) Tale approccio, che prende in considerazione un’analisi caso per caso, è seguito anche dalla United States Court of International Trade. V., a tal riguardo, CEMEX, S.A. v. United States, 19 cit 587 (1995), NTN Bearing Corp Of America v. United States, 23 cit 486 (1999) e Bergerac, NC v. United States, 102 F. Supp. 2d 497 (2000).
( 21 ) V., in tal senso, anche il punto 142 della relazione dell’organo di appello dell’OMC del 24 luglio 2001, citata alla nota 13 delle presenti conclusioni.
( 22 ) V. sentenza Petrotub e Republica (EU:C:2003:4, punto 87).
( 23 ) V. punti 29 e 30 della sentenza impugnata.
( 24 ) A tal riguardo, occorre rilevare che il verbo potere («may» nella versione inglese) è impiegato parimenti all’articolo 2.2.1. dell’accordo antidumping, il quale, come ho rilevato alla nota 15 delle presenti conclusioni, corrisponde all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
( 25 ) Punto 36 in fine della sentenza impugnata. A tal riguardo, rilevo che, anche se tale valutazione fosse contestata, si tratterebbe in ogni caso di una valutazione di fatto sottratta al controllo della Corte.
( 26 ) V. punto 20 del regolamento controverso e paragrafo 11 supra.
( 27 ) V., a tal riguardo, sentenza Areva e a./Commissione (C‑247/11 P, EU:C:2014:257, punto 54 e la giurisprudenza citata).
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