CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 17 luglio 2014 ( 1 )
Causa C‑422/13
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig‑Holstein
contro
Uta Wree
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig‑Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania)]
«Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 34 — Nozione di “pascolo permanente” — Strato di copertura rinaturalizzato di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura — Nozione di “uso agricolo prevalente” in caso di uso misto di una superficie agricola»
I – Introduzione
1.
L’applicazione del regime di pagamento unico si basa in particolare sul presupposto degli «ettari ammissibili», quali definiti all’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 ( 2 ).
2.
La presente causa solleva due questioni miranti a chiarire se le superfici controverse nel procedimento principale siano «ettari ammissibili» al beneficio dell’aiuto, vale a dire:
—
Se la nozione di «pascolo permanente» ( 3 ) in quanto elemento di definizione della nozione di «superficie agricola» ( 4 ) possa includere lo strato di copertura di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura (in prosieguo: le «superfici controverse»).
—
Qualora una «superficie agricola» sia utilizzata anche per attività non agricole, come si debba intendere il requisito di un uso «prevalentemente per attività agricole» ( 5 ) cui è subordinata l’ammissibilità delle superfici in questione.
3.
Dette questioni sono emerse, in sostanza, da un rinvio pregiudiziale proposto dallo Schleswig‑Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore dello Schleswig‑Holstein, Germania) nell’ambito di una controversia sorta tra la sig.ra Uta Wree e il Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig‑Holstein (ufficio regionale per l’agricultura, l’ambiente e gli spazi rurali del Land Schleswig‑Holstein; in prosieguo: il «Landesamt»), concernente la presa in considerazione, come superficie ammissibile all’aiuto, di una superficie che costituisce lo strato di copertura rinaturalizzato di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura.
4.
Nel quadro della presente causa la Corte è così chiamata a pronunciarsi su nozioni centrali del diritto agrario, quali la nozione di attività agricola, la qualificazione di superficie agricola e l’individuazione degli ettari ammissibili a fruire dell’aiuto nonché l’utilizzo di una superficie di un’azienda agricola «prevalentemente» per attività agricole. Osservo subito che il rinvio pregiudiziale verte esclusivamente sulle condizioni del regime di pagamento unico, ad esclusione di ogni altra considerazione, quali quelle connesse alla salute, alla sicurezza alimentare o altro.
II – Contesto normativo
A – Il regolamento n. 73/2009
5.
Il considerando 7 del regolamento n. 73/2009 è redatto nei termini seguenti:
«Il regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1)] ha riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente. Le misure previste in tale regolamento sono intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi».
6.
Ai sensi dell’articolo 2, lettere c) e h), del regolamento n. 73/2009, si intende per:
«c)
“attività agricola”, la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 6;
(…)
h)
“superficie agricola”, qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti».
7.
Al titolo III, rubricato «Regime di pagamento unico», l’articolo 34, del regolamento n. 73/2009 prevede quanto segue:
«1. Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato.
2. Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:
a)
qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole (...)
(…)».
B – Il regolamento n. 1120/2009
8.
Il regolamento n. 1120/2009 ( 6 ) fissa le modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009.
9.
L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 così recita:
«Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
c)
“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione (…); in questo contesto, per “erba o altre piante erbacee da foraggio” si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno) (…)».
10.
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1120/2009:
«Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, quando la superficie di un’azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio dell’attività agricola non è seriamente ostacolato dall’intensità, natura, durata e frequenza dell’attività non agricola.
Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del primo comma sul loro territorio».
III – Controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
11.
La sig.ra Wree è una veterinaria e gestisce un allevamento di ovini. Nell’ambito di detta attività essa alleva in particolare pecore e produce agnelli destinati alla macellazione. Il suo bestiame pascola in diverse aree verdi nei territori dei circondari della Frisia settentrionale e dello Schleswig‑Flensburg.
12.
Detti pascoli consistono in particolare degli strati di copertura rinaturalizzata della discarica di Ahrenshöft, nel circondario della Frisia settentrionale, e della discarica di Schleswig‑Haferteich, nel circondario dello Schleswig‑Flensburg (in prosieguo, congiuntamente: le «discariche»). Per entrambe le discariche superficiali la fase di deposito dei rifiuti è terminata. La discarica di Ahrenshöft si trova attualmente ancora in fase di chiusura e dovrebbe essere ammessa a breve alla fase di gestione successiva alla chiusura, mentre la discarica di Schleswig‑Haferteich si trova già nella fase di gestione successiva alla chiusura. Sottolineo che il rinvio pregiudiziale verte unicamente su questa seconda fattispecie, malgrado il fatto che in esso si descriva altresì la situazione della discarica di Ahrenshöft.
13.
In base ai contratti stipulati dalla sig.ra Wree con i gestori delle due discariche, ella è autorizzata a far pascolare, a titolo gratuito, il suo bestiame sui pascoli costituiti dallo strato di copertura rinaturalizzato delle due discariche.
14.
Con una domanda unica dell’11 maggio 2010 la sig.ra Wree chiedeva al Landesamt la concessione del pagamento unico per l’anno di raccolto 2010. Il Landesamt respingeva la richiesta. La sig.ra Wree aveva calcolato in 25,5098 ettari la superficie ammissibile all’aiuto a sua disposizione, comprese le aree verdi situate sulle due discariche. Secondo il Landesamt, detta superficie ammissibile era pari soltanto a 5,7243 ettari, in quanto le superfici restanti non comparivano nel catasto dei terreni agricoli. A giudizio del Landesamt, queste ultime non costituiscono superfici utilizzate per attività agricole.
15.
Contro tale decisione la sig.ra Wree presentava un ricorso amministrativo in cui affermava di utilizzare le superfici situate nelle discariche come pascoli per un allevamento di ovini nonché di ripianare e falciare talune parti di dette superfici. Ella faceva valere inoltre, a sostegno del suo ricorso, che l’intera superficie delle discariche può essere utilizzata senza alcuna limitazione come pascolo per gli ovini.
16.
Con provvedimento del 31 marzo 2011 il Landesamt respingeva il ricorso della sig.ra Wree in quanto infondato. Nella motivazione esso si riferiva al fatto che le superfici oggetto della domanda della ricorrente non sarebbero superfici agricole utilizzate ai sensi del regolamento n. 73/2009, bensì discariche dismesse ai sensi del regolamento tedesco in materia di discariche (Deponieverordnung) ( 7 ).
17.
Il 15 aprile 2011 la sig.ra Wree proponeva un ricorso avverso tale decisione dinanzi allo Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein). A sostegno del suo ricorso faceva valere in particolare che non si poteva considerare che le superfici controverse erano considerate come una discarica dismessa, visto che si tratta di uno stato e non di un utilizzo. Il Landesamt sosteneva invece che le dette superfici sono principalmente utilizzate come discariche in fase di gestione successiva alla chiusura e che, per ragioni di stabilità delle discariche, le superfici possono essere utilizzate, sotto controllo, come pascolo per gli ovini. Secondo il Landesamt, i gestori delle discariche hanno messo le superfici controverse gratuitamente a disposizione della sig.ra Wree essenzialmente al fine di prevenire processi biologici indesiderati che incidono sulla stabilità delle discariche.
18.
Con sentenza del 19 gennaio 2012, lo Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht accoglieva il ricorso della sig.ra Wree, dichiarando che quest’ultima aveva diritto al pagamento unico per il 2010 e che le superfici delle discariche dovevano essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’aiuto. Il Landesamt interponeva appello contro detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
19.
Considerando che la risoluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione, lo Schleswig‑Holsteinisches Oberverwaltungsgericht ha deciso, con ordinanza del 15 luglio 2013, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se si sia in presenza di una superficie agricola ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 73/2009] anche quando il suo sfruttamento è in effetti inteso anche al conseguimento di fini agricoli (pascolo per l’allevamento di ovini), ma detta superficie costituisce lo strato di copertura di una discarica di rifiuti che si trova nella fase di gestione successiva alla chiusura».
20.
Sono state presentate osservazioni scritte dalla sig.ra Wree, dal Landesamt, dal governo danese e dalla Commissione europea. Non ha avuto luogo una trattazione orale.
IV – Analisi
A – Osservazioni preliminari
21.
Per rispondere alla questione pregiudiziale, occorre esaminare in successione la nozione di attività agricola, la qualificazione di superficie agricola e l’individuazione degli ettari ammissibili nonché l’utilizzo di una superficie di un’azienda agricola «prevalentemente» per attività agricole.
B – Sulla nozione di attività agricola nella fattispecie
22.
Il Landesamt afferma che l’utilizzo di una superficie come strato di copertura di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura non costituisce un uso agricolo, ma rientra nell’ambito della gestione dei rifiuti. L’utilizzo della suddetta superficie come pascolo sarebbe un mezzo rispondente agli obiettivi di tale utilizzo.
23.
Tuttavia, il Landesamt nonché la Commissione sembrano ammettere che le superfici sono anche oggetto di un uso agricolo, poiché la sig.ra Wree fa pascolare il suo bestiame sulle superfici controverse a fini lucrativi.
24.
Il giudice del rinvio non interroga espressamente la Corte sulla questione se il fatto che la sig.ra Wree fa pascolare il suo bestiame in pascoli costituiti dallo strato di copertura rinaturalizzato di due discariche implichi che l’attività della sig.ra Wree debba essere considerata «attività agricola», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009.
25.
Ciò non toglie, a mio parere, che far pascolare bestiame su superfici costituite dallo strato di copertura rinaturalizzato delle discariche possa costituire in sé un’attività agricola, in quanto tale attività consiste «[nel]l’allevamento e [nel]la custodia degli animali per fini agricoli» ai sensi dell’articolo 2, lettera c) del regolamento n. 73/2009, a differenza, per esempio, di attività a fini non lucrativi.
26.
Per contro, non ritengo che l’attività che consiste nel far pascolare bestiame in pascoli costituiti dallo strato di copertura rinaturalizzato delle discariche possa essere considerata come «mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali», quale previsto all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009. Condivido pertanto, su questo punto, il parere del Landesamt secondo cui, pur se la fase di gestione successiva alla chiusura riguarda anche la protezione dell’ambiente, non si tratta tuttavia di un «mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali», che, conformemente all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, costituisce altresì un’attività agricola.
27.
Ritengo che così debba essere poiché risulta difficile ammettere che la collocazione di una discarica dismessa, anche nella fase di gestione successiva alla chiusura, soddisfi il requisito relativo alle «buone condizioni agronomiche» di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009 ( 8 ). I luoghi le cui buone condizioni agronomiche possono semplicemente essere mantenute non necessitano del medesimo livello di sorveglianza, in relazione alla tutela della salute, di quello richiesto invece dalle due discariche di cui trattasi nel procedimento principale.
28.
Peraltro, come indica correttamente la Commissione, l’interpretazione della nozione di superficie agricola implica la necessità di determinare se le superfici in questione possano essere qualificate come «terreno», poiché la definizione di pascolo permanente di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 fa riferimento a detto termine, oppure se si debba, al contrario, considerare lo strato di copertura rinaturalizzato delle due discariche come rientrante nella nozione di «costruzione». In effetti, come la Commissione, ritengo che il pascolo debba, in sé, essere costituito da terreno e che una costruzione o un edificio non possano corrispondere alla definizione di pascolo ( 9 ).
29.
Nelle sue osservazioni scritte, la sig.ra Wree fa valere che lo strato di impermeabilizzazione propriamente detto si colloca al di sopra di uno strato di drenaggio del gas e di uno strato di compensazione. Secondo la sig.ra Wree, esso si compone di due elementi, vale a dire di uno strato minerale e di una geomembrana. Nella zona inferiore della discarica, la strato minerale è in Trisoplast, una miscela di sabbia, bentonite e polimero. Nella zona superiore della discarica, lo strato minerale è costituito da 50 centimetri di argilla.
30.
Le discariche sono così coperte da vari strati. Benché sia stato riportato, lo strato di copertura rinaturalizzato delle discariche contiene nondimeno elementi presenti nel terreno naturale, vale a dire sabbia e argilla. Ne consegue, a mio avviso, che non si deve ritenere che qualsiasi terreno terrazzato debba necessariamente essere considerato come facente parte di una costruzione. Al contrario, nulla osta a che lo strato di copertura rinaturalizzato delle discariche sia considerato come terreno dal momento che esso ha precisamente la funzione di essere quanto più possibile simile a una superficie naturale coperta da erba o altre piante erbacee da foraggio. Analogamente, nel caso delle superfici corrispondenti alle banchine delle autostrade, queste sono il risultato di opere di terrazzamento, ma non si distinguono da superfici naturali dopo l’apporto di uno strato di copertura rinaturalizzato. Orbene, è pacifico che superfici del genere rientrano nella nozione di terreno. Ritengo pertanto che lo strato di copertura rinaturalizzato delle discariche possa essere considerato come terreno dal punto di vista giuridico.
C – Sulla qualificazione di superficie agricola e sull’individuazione degli «ettari ammissibili »
31.
Dall’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 risulta che un «ettaro ammissibile» fa incontestabilmente parte della superficie agricola. Come già constatato dall’avvocato generale Mazák, per «ettari ammissibili [al beneficio dell’aiuto]» s’intendono tutti i seminativi e i pascoli permanenti, escluse le superfici destinate a colture permanenti e forestali, che sono sfruttate per un’attività agricola ( 10 ).
32.
Peraltro, conformemente all’interpretazione data dalla Corte, elementi del paesaggio quali argini, sentieri e fossi non possono, in linea di principio, essere presi in considerazione ai fini dell’individuazione della superficie ammissibile al beneficio dell’aiuto ( 11 ).
33.
Per contro, un pascolo permanente costituisce una superficie agricola. A tal riguardo, mi riferisco all’articolo 2 del regolamento n. 1120/2009, ai sensi del quale un pascolo permanente è «terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione (…); in questo contesto, per “erba o altre piante erbacee da foraggio” si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)».
34.
Nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim ( 12 ) la Corte ha interpretato l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, la cui portata era identica a quella dell’articolo 34 del regolamento n. 73/2009. La Corte ha dichiarato che le superfici sono qualificate come «seminativi» o «pascoli permanenti» e di conseguenza «superficie agricola»a seconda della loro effettiva destinazione (il corsivo è mio) ( 13 ).
35.
Orbene, a mio avviso, non possono essere seriamente contestate né la qualificazione delle superfici controverse in relazione alla nozione di pascolo né la loro effettiva destinazione a tal fine.
D – Sull’utilizzo di una superficie di un’azienda agricola prevalentemente per attività agricole
36.
L’articolo 9 del regolamento n. 1120/2009 precisa a quali condizioni una superficie agricola di un’azienda che è utilizzata anche per attività non agricole possa nondimeno essere considerata utilizzata «prevalentemente» per attività agricole ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009. Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, del regolamento n.°1120/2009, ciò è possibile «se l’esercizio dell’attività agricola non è seriamente ostacolato dall’intensità, natura, durata e frequenza dell’attività non agricola». In virtù del secondo comma del predetto articolo 9, gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione di detta disposizione sul loro territorio.
37.
Nella presente causa, occorre quindi esaminare se le operazioni proprie di una fase di gestione successiva alla chiusura di una discarica ostacolino seriamente l’attività agricola a causa della loro intensità, natura, durata e frequenza.
38.
A mio parere, le caratteristiche oggettive della superficie e dell’attività sono determinanti per stabilire se una superficie possa essere considerata utilizzata per attività agricole e se le attività non agricole ostacolino «seriamente» le attività agricole. Il parere soggettivo di un agricoltore non può essere determinante, come osserva non senza motivo il governo danese. Inoltre, in taluni casi, le caratteristiche oggettive di una superficie o di un’attività possono effettivamente costituire un serio ostacolo ai fini di un’attività agricola ( 14 ).
39.
Spetta al giudice nazionale verificare se l’attività agricola esercitata dalla sig.ra Wree sia seriamente ostacolata dalla natura dell’attività non agricola, la quale consiste in misure concrete connesse alla fase di chiusura e alla fase di gestione successiva alla chiusura delle discariche. L’utilizzo delle superfici controverse in quanto copertura di discariche dismesse non è determinante in sé. Per contro, si tratta di analizzare attività effettuate dai loro gestori al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto dell’Unione e del diritto nazionale sulle discariche ( 15 ).
40.
Per concludere, osservo inoltre che nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim ( 16 ) la Corte ha esaminato anche la nozione di gestione e ha constatato che essa non implica «che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli». Essa ha concluso che, per contro, «l’agricoltore deve disporre di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola su tale superficie, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, in considerazione di tutti gli elementi del caso di specie» ( 17 ). Ritengo che questo criterio dell’autonomia sufficiente possa essere applicato mutatis mutandis per valutare se le altre attività ostacolano seriamente le attività agricole.
41.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale che l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che una superficie quale quella oggetto del procedimento principale è considerata come una superficie agricola ai sensi di detta disposizione, se il pascolo per l’allevamento di ovini può esservi esercitato senza essere seriamente ostacolato dalle misure necessarie per la gestione della discarica dismessa. È compito del giudice nazionale verificare se ciò sia effettivamente così.
V – Conclusione
42.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere allo Schleswig‑Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Germania) nel modo seguente:
Una superficie ricoperta di erba o di altre piante erbacee da foraggio, che forma lo strato di copertura di una discarica in fase di gestione successiva alla chiusura e che serve anche da pascolo per l’allevamento di ovini, deve essere considerata come una superficie agricola ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, se la detta attività può esservi esercitata senza essere seriamente ostacolata dalle misure necessarie per la gestione della discarica dismessa. È compito del giudice nazionale verificare se ciò sia effettivamente così.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16, e rettifica GU 2010, L 43, pag. 7).
( 3 ) V. articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 (GU L 316, pag. 1).
( 4 ) V. articolo 34, paragrafo 2), lettera a), del regolamento n. 73/2009.
( 5 ) V. articolo 9 del regolamento n. 1120/2009.
( 6 ) V. la nota 3.
( 7 ) Regolamento del 27 aprile 2009 (BGBl, 2009 I, pag. 900).
( 8 ) Rammento che gli spazi controversi sono a disposizione della sig.ra Wree a titolo gratuito.
( 9 ) La Commissione menziona, quale esempio delle situazioni in cui non si tratta di terreno, il caso di pascoli situati sul tetto di un edificio.
( 10 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:265, paragrafo 23).
( 11 ) Sentenza Vonk Noordegraaf (C‑105/13, EU:C:2014:1126, punto 47).
( 12 ) C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 36 e 37.
( 13 ) Nella citata sentenza la Corte ha altresì riconosciuto che la circostanza che talune particelle di terreno, effettivamente utilizzate come seminativi o come pascoli permanenti, siano principalmente destinate alla tutela della natura e alla salvaguardia del paesaggio non impedisce che siffatte particelle siano qualificate come superficie agricola (punto 38).
( 14 ) Ad esempio, è possibile che il pascolo su banchine di autostrade o di aeroporti coperte da una vegetazione sia subordinato a vincoli di sicurezza tali che l’agricoltore perde qualsiasi autonomia dal punto di vista della frequenza o dell’accesso a tali pascoli, sicché le attività non agricole ostacolano seriamente le attività agricole.
( 15 ) In virtù dell’articolo 3, paragrafo 10, della legge per la promozione delle operazioni di riciclaggio e per garantire uno smaltimento dei rifiuti compatibile con l’ambiente [Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)], del 27 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2705), le discariche costituiscono costruzioni o installazioni per lo smaltimento dei rifiuti. Esse conservano in ogni caso tale qualificazione in quanto rimangono soggette all’obbligo di gestione dopo la chiusura o alle regole in materia di sicurezza.
( 16 ) EU:C:2010:606, punto 61.
( 17 ) Ibidem (punto 62).
Full & Egal Universal Law Academy