CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 19 giugno 2014 ( 1 )
Causa C‑447/13 P
Riccardo Nencini
contro
Parlamento europeo
«Impugnazione — Ex deputato del Parlamento europeo — Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari — Credito derivante dall’applicazione della procedura di ripetizione dell’indebito — Norme in tema di prescrizione — Articolo 73 bis del regolamento finanziario — Dies a quo — Articolo 85 ter delle modalità di esecuzione — Principio della certezza del diritto — Principio del termine ragionevole»
I – Introduzione
1.
Con la sua impugnazione il ricorrente, signor Nencini, ex deputato del Parlamento europeo, chiede l’annullamento della sentenza Nencini/Parlamento, del Tribunale dell’Unione europea ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di annullamento diretto contro la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo volta al recupero di talune spese indebitamente corrisposte al ricorrente durante il suo mandato parlamentare.
2.
La presente impugnazione solleva un aspetto inedito del diritto dell’Unione riguardante il termine di prescrizione dei crediti dell’Unione europea nei confronti di terzi.
3.
Gli argomenti del ricorrente che invocano il principio della certezza del diritto rivelano una potenziale lacuna legislativa riguardo alla prescrizione di taluni crediti dell’Unione. L’analisi delle conseguenze di detta lacuna sotto il profilo del principio della certezza del diritto pone un interrogativo riguardo al ruolo del giudice mirante ad assicurare, nel silenzio della legge, il rispetto del suddetto principio.
II – Contesto normativo
4.
All’epoca dei fatti, il regolamento finanziario dell’Unione era stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ( 3 ) e le sue modalità di esecuzione dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ( 4 ).
5.
L’articolo 73 del regolamento finanziario così dispone:
«Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d’esecuzione».
6.
L’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, delle modalità d’esecuzione, intitolato «Norme relative ai termini di prescrizione», così recita:
«Il termine di prescrizione per i crediti delle Comunità nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, lettera b) [delle modalità d’esecuzione]».
III – Fatti della controversia
7.
Il ricorrente è stato membro del Parlamento durante la legislatura 1994‑1999.
8.
Come emerge dalla sentenza impugnata, nel dicembre 2006, in seguito a un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Parlamento ha avviato un procedimento di verifica e successivamente di recupero di talune spese di viaggio e di assistenza parlamentare che erano state corrisposte al ricorrente in violazione della regolamentazione in materia di spese e indennità dei deputati del Parlamento (in prosieguo: la «regolamentazione SID»).
9.
Il 16 luglio 2010, il Segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione relativa al recupero dell’importo di EUR 455 903,04, redatta in inglese e comunicata al ricorrente il 28 luglio 2010. Il 16 agosto 2010 il ricorrente ha ricevuto la nota di addebito del Direttore generale della Direzione generale delle finanze del Parlamento, del 4 agosto 2010, relativa all’importo in questione.
10.
Il 7 ottobre 2010 il Segretario generale del Parlamento europeo ha adottato una nuova decisione, redatta in italiano, che sostituiva quella del 16 luglio 2010. Tale decisione è stata comunicata al ricorrente il 13 ottobre 2010, unitamente ad una nuova nota di addebito relativa allo stesso importo e che sostituiva quella del 4 agosto 2010.
IV – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11.
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre e il 10 dicembre 2010, il ricorrente ha proposto due ricorsi separati, il primo diretto all’annullamento degli atti del Parlamento comunicatigli il 28 luglio e il 16 agosto 2010 (causa T‑431/10) e il secondo diretto all’annullamento sia di questi ultimi atti sia di quelli comunicati il 13 ottobre 2010, nonché al rinvio del fascicolo al Segretario generale del Parlamento per una nuova determinazione dell’importo da recuperare (causa T‑560/10).
12.
Le domande di provvedimenti urgenti proposte dal ricorrente in queste due cause sono state respinte dal presidente del Tribunale ( 5 ). Le cause T‑431/10 e T‑560/10 sono state riunite ai fini congiuntamente della fase scritta del procedimento, della fase orale del procedimento e della sentenza.
13.
All’udienza del 18 aprile 2012 il ricorrente ha rinunciato al ricorso nella causa T‑431/10.
14.
Ai punti da 22 a 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto nella causa T‑560/10 in quanto diretto all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 7 ottobre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
15.
A sostegno del suddetto ricorso il ricorrente invocava, in sostanza, quattro motivi, attinenti, in primo luogo, alla prescrizione, in secondo luogo alla violazione del principio del contraddittorio e del principio della tutela giuridica effettiva, in terzo luogo, a violazioni della regolamentazione SID e, in quarto luogo, a una violazione del principio di proporzionalità.
16.
Ai punti da 34 a 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto il primo motivo attinente alla prescrizione.
17.
In primo luogo, il Tribunale ha considerato che la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario, dev’essere calcolata, tenuto conto dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, a decorrere dalla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito. Nel caso di specie, tenuto conto della data del 20 gennaio 2011 che è stata comunicata al ricorrente nella nota di addebito del 13 ottobre 2010, il termine di prescrizione non era scaduto.
18.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato il primo motivo del ricorrente nella parte relativa alla violazione del principio del termine ragionevole.
19.
A questo riguardo, il Tribunale ha dichiarato che il procedimento promosso dal Parlamento avrebbe potuto essere avviato prima, tenuto conto in particolare del tempo trascorso tra la fine del mandato parlamentare del ricorrente e la data di adozione della decisione impugnata, del fatto che alcuni documenti contabili rilevanti erano già in possesso del Parlamento nonché del fatto che l’attenzione di quest’ultimo avrebbe dovuto essere richiamata da una lettera con cui il ricorrente chiedeva chiarimenti circa le modalità di rimborso delle spese in questione.
20.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato che il Parlamento era venuto meno agli obblighi derivanti dal principio del termine ragionevole, indicando al contempo che una violazione di tale principio può comportare l’annullamento di un atto solo nel caso in cui essa abbia pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa del suo destinatario. Orbene, nel caso di specie il ricorrente non aveva sollevato alcun argomento che lamentasse un pregiudizio arrecato ai suoi diritti della difesa in conseguenza della violazione del principio del termine ragionevole. Pertanto, la violazione, da parte del Parlamento, del principio del termine ragionevole non poteva comportare l’annullamento della decisione impugnata.
21.
Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo motivo in quanto inoperante (punti da 55 a 63), nonché il terzo e il quarto motivo in quanto infondati (rispettivamente, punti da 64 a 101 e da 102 a 113).
22.
Di conseguenza, il Tribunale, da un lato, ha cancellato la causa T‑431/10 dal ruolo ordinando a ciascuna parte di sopportare le proprie spese e, dall’altro lato, ha respinto il ricorso nella causa T‑560/10 e condannato il ricorrente alle spese nella suddetta causa, comprese quelle del procedimento sommario.
V – Conclusioni delle parti
23.
Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e, nel caso in cui l’impugnazione venga accolta, in via preliminare, di annullare la decisione impugnata o, in subordine, di determinare in via equitativa le somme da recuperare ovvero rinviare gli atti al Segretario generale del Parlamento europeo per una tale determinazione.
24.
Inoltre, il ricorrente chiede alla Corte di condannare il Parlamento alle spese nelle cause T‑431/10 e T‑560/10 nonché alle spese del giudizio di impugnazione.
25.
Il Parlamento chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
VI – Analisi
26.
Il ricorrente solleva cinque motivi di impugnazione, i primi quattro dei quali presentano un certo legame con i quattro motivi fatti valere in primo grado.
27.
Infatti, il primo motivo attiene alla violazione delle norme sulla prescrizione e dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza e di effettività. Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente invoca un’eccezione d’illegittimità contro l’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione e, in subordine, altresì contro l’articolo 73 bis del regolamento finanziario.
28.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla violazione dei principi del contraddittorio e della tutela giuridica effettiva, il terzo all’erronea applicazione della regolamentazione SID e il quarto alla violazione del principio di proporzionalità nella definizione della somma da recuperare. Infine, con il quinto motivo il ricorrente contesta la determinazione a suo carico dell’insieme delle spese nella causa T‑560/10 e di una parte delle spese nella causa T‑431/10.
29.
Il Parlamento contesta i suddetti motivi sostenendo che sono irricevibili o che sono infondati.
30.
Concentrerò la mia analisi sul primo motivo, poiché gli altri quattro motivi, per le ragioni che illustrerò brevemente in seguito, vanno respinti di primo acchito in quanto irricevibili o privi di fondamento.
A – Sul primo motivo, attinente alla violazione delle norme sulla prescrizione e dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza e di effettività
31.
Il primo motivo, che riguarda le motivazioni di cui ai punti da 34 a 54 della sentenza impugnata, si articola in sostanza in tre capi.
32.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, considerando che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data indicata al debitore nella nota di addebito, ha accolto un’interpretazione erronea dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione. A meno di violare i principi di certezza del diritto e della tutela giuridica effettiva, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere da una data che viene definita liberamente dal creditore, ossia il giorno in cui il creditore fa valere il credito. Secondo il ricorrente, il termine indicato nell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, interpretato alla luce del principio della certezza del diritto, dev’essere considerato come «un termine quinquennale diverso», che decorre dall’invio della nota di addebito e che si aggiunge al termine di prescrizione vero e proprio, previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario. Tale ultimo termine decorre, a suo dire, dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
33.
In secondo luogo, nell’ipotesi in cui l’interpretazione illustrata al punto precedente non convincesse la Corte, il ricorrente invoca un’eccezione di illegittimità dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, in quanto contrario all’articolo 73 bis del regolamento finanziario. In subordine, egli eccepisce l’illegittimità tanto dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione quanto dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario, a causa della violazione del «fondamento giuridico essenziale» della prescrizione, nonché la violazione dei principi della certezza del diritto e dei diritti della difesa.
34.
In terzo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver esaminato, a torto, in quanto motivo autonomo, il suo argomento relativo alla violazione del termine ragionevole. Secondo il ricorrente, invece di rispondere al suo argomento attinente alla violazione delle norme sulla prescrizione e alla necessità di procedere ad un’interpretazione conforme dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, il Tribunale ha esaminato tali argomenti come vertenti sulla violazione del termine ragionevole in quanto corollario del principio di buona amministrazione.
35.
Prenderò in esame i tre capi del motivo seguendo lo stesso ordine.
1. Il primo capo, attinente all’interpretazione erronea delle norme sulla prescrizione
a) Sull’istituto della prescrizione
36.
A termini dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario, i crediti di terzi nei confronti dell’Unione ed i crediti dell’Unione nei confronti di terzi sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
37.
Tale disposizione istituisce, nel diritto dell’Unione, una prescrizione estintiva dei crediti applicabile in maniera generale e fatte salve normative specifiche, che potrebbe pertanto essere paragonata a un termine di prescrizione di diritto comune negli ordinamenti giuridici nazionali ( 6 ).
38.
La prescrizione estintiva dei crediti è un istituto giuridico noto alla maggior parte dei sistemi giuridici contemporanei. A quanto mi risulta, essa è presente, senza eccezioni, negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.
39.
Occorre ricordare, in proposito, i fondamenti assiologici della prescrizione quale istituto del diritto moderno ( 7 ).
40.
In primo luogo, nell’interesse dell’ordine pubblico, il sistema giuridico dev’essere costruito in modo da evitare di mettere in discussione situazioni di fatto di lunga durata. Tali situazioni peraltro sono più spesso conformi al diritto che non il contrario. La loro contestazione, tenuto conto dell’incertezza delle prove, rischia quindi di portare a soluzioni inique. Inoltre, il passare del tempo deve condurre alla legalizzazione anche delle situazioni contrarie al diritto. Infatti, dopo un lungo periodo di inattività, la persona soggetta ad un obbligo può non essere più tenuta a considerare il fatto che sarà tenuta ad adempierlo. Il passare del tempo comporta difficoltà probatorie, in quanto i soggetti interessati non possono essere costretti a conservare le prove all’infinito. Infine, la prescrizione spinge il creditore ad agire velocemente per far valere i propri diritti.
41.
Pertanto, l’obiettivo della prescrizione, oltre al suo ruolo stabilizzatore, consiste, da un lato, nella stigmatizzazione dell’indolenza del creditore che non dà prova di diligenza per far valere i propri diritti. Dall’altro lato, la prescrizione mira a limitare il contenzioso legato a vecchie controversie, che implicano un rischio elevato di soluzioni arbitrarie a causa delle difficoltà probatorie.
42.
Ciò detto, tale istituto è regolato in maniera differente nei diversi sistemi giuridici e, anche all’interno di uno stesso sistema giuridico, per diverse categorie di crediti ( 8 ).
43.
Occorre ancora osservare che l’istituto della prescrizione non consiste unicamente in un termine, ma comprende l’insieme delle condizioni relative alla sua applicazione, in particolare il dies a quo, le modalità di calcolo del termine, le cause di sospensione e di interruzione, la possibilità per le parti di modificare il termine, gli effetti della scadenza del termine, ecc.
44.
L’insieme delle suddette modalità, che possono essere previste da disposizioni differenti, forma un tutto inscindibile. Solo l’integralità della regolamentazione permette di valutare la portata reale della prescrizione ( 9 ).
b) Sull’interpretazione dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario e dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione
45.
Nel caso di specie, l’interpretazione della prescrizione quinquennale implica una lettura combinata delle disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità d’esecuzione.
46.
Tale lettura combinata deriva dal fatto che l’articolo 73 bis del regolamento finanziario definisce i crediti interessati dalla prescrizione e istituisce il termine di cinque anni, ma delega alla Commissione europea il compito di stabilire le modalità della sua applicazione, come la data di decorrenza del termine e le condizioni della sua interruzione. Tali modalità sono regolate dall’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione.
47.
Per quanto riguarda il dies a quo, a termini dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, delle modalità d’esecuzione, il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dalla «data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito».
48.
Faccio notare che dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate emerge chiaramente che, per quel che riguarda i crediti dell’Unione nei confronti di terzi, il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario inizia a decorrere dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito.
49.
Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario nonché dal suo contesto normativo.
50.
Rilevo che l’articolo 73 bis del regolamento finanziario è stato incluso nella sezione intitolata «Recupero» della parte prima, Titolo IV, sezione 5, del regolamento stesso, il quale disciplina i poteri del contabile dell’Unione nell’ambito del procedimento di recupero. Dalla motivazione dell’atto modificativo che ha inserito il suddetto articolo 73 bis nel regolamento finanziario deriva che tale nuova disposizione mira, in particolare, a limitare nel tempo la possibilità di recupero dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi, al fine di soddisfare il principio di sana gestione finanziaria ( 10 ). Orbene, l’introduzione di un termine che decorre dalla data stabilita all’inizio del procedimento di recupero e che delimita tale procedimento risponde al suddetto obiettivo, consistente nel promuovere il principio di sana gestione finanziaria.
51.
Questa interpretazione, secondo la quale il termine de quo decorre dalla data indicata nella nota di addebito, è stata accolta anche nella sentenza impugnata.
52.
Infatti, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in forza delle disposizioni rilevanti del regolamento finanziario e delle modalità d’esecuzione, nel caso di specie il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 20 gennaio 2011, ossia dalla data di scadenza comunicata al ricorrente nella nota di addebito inviatagli dal Parlamento il 13 ottobre 2010. Alla data di adozione della decisione impugnata, ossia il 7 ottobre 2010, tale termine non aveva iniziato a decorrere e, di conseguenza, la prescrizione non era maturata nel caso di specie.
53.
Il ricorrente sostiene che questa constatazione del Tribunale si basa su un errore di interpretazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, delle modalità d’esecuzione. Secondo il ricorrente, tale disposizione, riferendosi alla data comunicata nella nota di addebito, deve considerarsi come relativa ad «un termine quinquennale diverso» rispetto al termine di prescrizione vero e proprio, il quale, a sua volta, dovrebbe decorrere dal giorno in cui il credito può essere invocato.
54.
Orbene, faccio notare che l’interpretazione proposta dal ricorrente non trova alcun riscontro nei termini dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario, i quali si riferiscono chiaramente, per quel che riguarda i crediti dell’Unione nei confronti di terzi, ad un unico termine di cinque anni.
55.
Inoltre, mi sembra che l’approccio proposto dal ricorrente metta in discussione la legittimità dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, delle modalità d’esecuzione e che possa condurre ad un’interpretazione contra legem.
56.
Infatti, supporre che, adottando l’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, la Commissione abbia istituito delle modalità relative a «un termine quinquennale diverso» rispetto a quello indicato dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario, come propone il ricorrente, vorrebbe dire che le suddette modalità sono viziate di illegittimità, in quanto si discostano dalla delega prevista dal suddetto articolo 73 bis, secondo comma.
57.
Pertanto, ritengo che le disposizioni di cui trattasi non si prestino all’interpretazione proposta dal ricorrente, e che il Tribunale abbia dichiarato giustamente che il termine de quo decorre dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito.
c) Sule conseguenze dell’interpretazione sotto il profilo del principio della certezza del diritto
58.
Quali sono le conseguenze dell’interpretazione che ho proposto alla luce del principio della certezza del diritto invocato dal ricorrente?
59.
Mi preme sottolineare che, a mio avviso, il suddetto principio osta a che l’azione derivante da un credito possa essere perpetuata nel tempo senza limiti. Simile situazione pregiudicherebbe il ruolo stabilizzatore del sistema giuridico, nonché l’equilibrio tra gli interessi legittimi rispettivi dei debitori e dei creditori. È in questo senso che è possibile affermare che la prescrizione estintiva costituisce un «principio» comune ai sistemi giuridici moderni.
60.
La risposta alla domanda se il termine di prescrizione derivante dall’interpretazione data nella sentenza impugnata permetta di garantire gli interessi del debitore in termini di certezza del diritto dipende dal rapporto esistente tra il momento in cui il credito dell’Unione diventa esigibile e il momento in cui esso è accertato attraverso l’adozione di un atto amministrativo.
61.
Occorre osservare che, nell’economia dell’articolo 60 del regolamento finanziario, l’esecuzione delle entrate dell’Unione comporta, tra l’altro, l’accertamento del credito e il suo recupero.
62.
In virtù dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento finanziario, ogni credito dell’Unione appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore.
63.
L’articolo 78, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, definisce l’accertamento di un credito da parte dell’ordinatore dell’Unione come «il riconoscimento del diritto vantato [dall’Unione] nei confronti di un debitore e la formazione del titolo ad esigere dal debitore il pagamento del debito». Come deriva dal paragrafo 3 dello stesso articolo, la nota di addebito è un atto tramite il quale il suddetto accertamento viene portato a conoscenza del debitore. La nota di addebito indica la data di scadenza del pagamento, dopo la quale l’istituzione procede al recupero del credito e gli interessi di mora divengono esigibili.
64.
Faccio rilevare, al riguardo, che non si può escludere che taluni crediti dell’Unione diventino esigibili soltanto a seguito dell’atto che accerta il credito conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
65.
In merito, l’atto che accerta il credito e che viene comunicato al debitore tramite la nota di addebito potrebbe, per alcuni crediti, essere considerato come un atto costitutivo dal quale scaturisce il diritto dell’Unione di far valere il credito nei confronti del terzo interessato ( 11 ).
66.
Per questi crediti, il termine di prescrizione previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario e dall’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, il quale inizia a decorrere dalla data indicata nella nota di addebito, costituisce un mezzo adeguato per tutelare gli interessi del debitore. Infatti, per i suddetti crediti, la data di comunicazione della nota di addebito è molto vicina a quella in cui gli stessi diventano esigibili.
67.
Tuttavia, non vi è alcun dubbio che altri crediti dell’Unione sono già esigibili al momento dell’adozione dell’atto che accerta il credito, il quale costituisce, a questo riguardo, un atto dichiarativo.
68.
Per questi ultimi crediti, il termine previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario e dall’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione è insufficiente quale strumento di protezione degli interessi del debitore derivanti dal principio della certezza del diritto, in quanto inizia a decorrere dalla data scelta dal creditore, data che è priva di nesso con il momento in cui il credito nasce o diventa esigibile.
69.
Esiste dunque, nel diritto dell’Unione, una lacuna che potrebbe far sorgere un rischio che alcuni crediti dell’Unione si perpetuino indefinitamente nel tempo, poiché il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui essi sono accertati e soggetti a recupero conformemente al procedimento previsto dal regolamento finanziario.
70.
La portata di tale lacuna sembra essere relativamente limitata a causa della specificità dei rapporti giuridici dell’Unione come creditore.
71.
Anzitutto, come ho già indicato, per i crediti che divengono esigibili solo dal momento del loro accertamento da parte dell’ordinatore dell’Unione, il termine di prescrizione che decorre dalla data indicata nella nota di addebito sembra essere adeguato.
72.
Inoltre, per quanto riguarda i crediti derivanti da sanzioni e misure punitive, la certezza del diritto dei privati è garantita dall’esistenza di termini speciali che delimitano l’esercizio del potere sanzionatorio ( 12 ).
73.
Peraltro, i crediti derivanti da rapporti contrattuali dell’Unione possono essere soggetti alle norme in tema di prescrizione contenute nella legge applicabile al contratto indicata dalle parti o dalle regole di conflitto. Infine, i crediti dell’Unione nei confronti di terzi in conseguenza di un’infrazione possono anch’essi essere soggetti al diritto nazionale designato dalle regole sul conflitto tra leggi ( 13 ).
74.
Ciò non toglie che, taluni crediti dell’Unione, come quello di cui al caso di specie, non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi e rischino pertanto di persistere indefinitamente fino al momento in cui l’istituzione dell’Unione ne accerta in modo declaratorio l’esistenza e procede al loro recupero.
d) Sull’esistenza della lacuna legislativa
75.
A mio avviso, si tratta di una lacuna cui non si può porre rimedio attraverso l’interpretazione del regolamento finanziario e delle modalità d’esecuzione.
76.
A questo riguardo, il ricorrente suggerisce di interpretare le disposizioni di cui trattasi come se istituissero una «doppia» prescrizione, composta da due termini aventi, ciascuno, una diversa decorrenza: per l’uno, la data dalla quale il credito può essere invocato e, per l’altro, la data indicata nella nota di addebito.
77.
A mio sentire, simile approccio significherebbe, in realtà, che il giudice dovrebbe discostarsi dal dettato normativo e istituire un nuovo termine di prescrizione, in aggiunta a quello previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità d’esecuzione.
78.
Resto convinto che il giudice dell’Unione debba assumere pienamente il proprio ruolo al fine di condannare le violazioni del principio della certezza del diritto nei singoli casi per i quali è adito.
79.
Tuttavia, non penso che detto ruolo possa legittimamente spingersi fino a istituire un nuovo termine di prescrizione.
80.
A mio avviso, la fissazione del termine di prescrizione rientra nella competenza propria del legislatore.
81.
Questa considerazione si basa su diversi motivi. Per stabilire il termine di prescrizione, il legislatore deve ponderare la certezza del diritto del debitore con l’interesse legittimo del creditore al ripristino della legalità. Per stabilire un termine preciso questa ponderazione va effettuata in astratto e non per una controversia concreta. Salvo compromettere le aspettative legittime del creditore, il termine di prescrizione così come l’insieme delle sue modalità di applicazione debbono essere definiti e noti in anticipo. Inoltre, per istituire un termine di prescrizione è necessario determinare il complesso delle condizioni relative alla sua applicazione.
82.
Queste considerazioni si applicano con la stessa forza alla competenza relativa all’individuazione del momento da cui decorre il termine di prescrizione.
83.
Infatti, l’individuazione del momento di decorrenza costituisce uno strumento di bilanciamento, altrettanto importante quanto il termine di prescrizione stesso, che permette di garantire un equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore.
84.
Tale equilibrio può essere definito in modo diverso nell’ambito della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale.
85.
Da un lato, per i crediti derivanti dalla violazione di una clausola contrattuale, il termine di prescrizione inizia a decorrere, per regola generale, dal momento un cui il credito diventa esigibile, il che coincide di solito con la data in cui la violazione si è prodotta.
86.
Dall’altro lato, per i crediti derivanti da un’infrazione, si deve tener conto del fatto che il creditore può non essere immediatamente consapevole del fatto commesso o perfino non essere cosciente di aver subito un danno. Inoltre, può non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per promuovere un ricorso.
87.
Per questi ultimi crediti, l’individuazione del momento da cui decorre il termine di prescrizione è una questione più delicata, che viene risolta in maniera variabile dai legislatori dei diversi Stati membri.
88.
Nei diversi sistemi giuridici, questo momento di decorrenza può essere fissato a tempore facti, ossia dalla data in cui il fatto è stato commesso o in cui si è manifestato il danno, ovvero può essere riportato a tempore scientiae. Quest’ultimo momento può, a sua volta, essere individuato in maniera diversa: può trattarsi del giorno in cui il fatto o il danno sono stati scoperti dal creditore, del giorno in cui il fatto o il danno avrebbero dovuto ragionevolmente essere scoperti, del giorno in cui il creditore ha acquisito una certezza riguardo al nesso di causalità tra il fatto e il danno, ovvero del giorno in cui ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’identità del soggetto responsabile ( 14 ). Il criterio della presa di conoscenza implica inoltre la determinazione del livello di informazione sufficiente per far scattare l’avvio del termine ( 15 ). Peraltro, taluni sistemi giuridici stabiliscono una decorrenza diversa per i crediti derivanti da un atto illecito intenzionale o da atti penalmente perseguibili ( 16 ).
89.
La scelta tra queste diverse possibilità è un esercizio di bilanciamento degli interessi che, a mio parere, rientra chiaramente nella funzione del legislatore.
90.
Per tutte le ragioni summenzionate, ritengo che non sia possibile istituire un termine di prescrizione, né il momento da cui esso decorre, per via giurisdizionale. Anche a prescindere dal numero di possibili soluzioni, il termine di prescrizione e la sua decorrenza debbono essere noti al creditore in anticipo.
91.
In alcuni casi eccezionali, il giudice può modulare il termine di prescrizione o le modalità della sua applicazione ( 17 ), ma, come ho appena sottolineato, la possibilità di istituire un simile termine o simili modalità non rientra, a mio avviso, nel ruolo di un giudice.
92.
Ritengo che l’assenza di un termine idoneo a estinguere taluni crediti dell’Unione prima che siano accertati dal creditore sia deprecabile sotto il profilo del principio della certezza del diritto.
93.
Spetta tuttavia al legislatore porvi rimedio modificando le norme di applicazione del regolamento finanziario.
e) Sul principio del termine ragionevole
94.
In questa situazione, che genera incertezza giuridica, il giudice dell’Unione deve, a mio avviso, ricorrere a qualunque strumento di sua competenza al fine di garantire il pieno rispetto del principio della certezza del diritto nella controversia per la quale è adito.
95.
A tal fine, penso a due concetti diversi di diritto legati al passare del tempo, che possono variare a seconda dell’ordinamento giuridico ma che, come l’istituto della prescrizione, sono corollari del principio della certezza del diritto.
96.
Nel diritto dell’Unione, per quanto riguarda i rapporti giuridici tra le istituzioni dell’Unione e i debitori privati, a mio parere questo ruolo di una «soluzione di emergenza» è interpretato nel modo più adeguato dal principio del termine ragionevole.
97.
Secondo tale principio, il cui ruolo trasversale è stato ripetutamente confermato ( 18 ), nell’ipotesi in cui non sia previsto un termine di legge, le istituzioni dell’Unione sono tenute a rispettare un termine ragionevole in tutte le loro azioni.
98.
Questo termine ragionevole dipende dalle circostanze del caso concreto e non può essere fissato con riferimento ad un limite massimo preciso, stabilito in modo astratto. La sua applicazione dev’essere diretta a tutelare, caso per caso, la certezza del diritto degli individui nei loro rapporti con l’Unione, allorché manchi un termine di legge ( 19 ).
99.
Mi preme sottolineare che l’applicazione del principio del termine ragionevole non può garantire lo stesso grado di certezza del diritto e di prevedibilità delle situazioni giuridiche del termine di prescrizione di legge, la cui durata e le conseguenze della cui scadenza sono stabilite in anticipo.
100.
Tuttavia, in assenza di un termine di legge adeguato, il ricorso al principio del termine ragionevole mi sembra essere lo strumento appropriato per permettere di evitare, nel caso di una determinata controversia, che una lacuna legislativa in materia di prescrizione pregiudichi gli interessi legittimi del debitore dell’Unione.
101.
Nel caso di specie, ponendo il suo controllo nella prospettiva del suddetto principio, il Tribunale ha dunque risposto agli argomenti del ricorrente su un terreno che, al contempo, era appropriato al ruolo del giudice e permetteva di garantire la tutela degli interessi legittimi sottostanti all’argomento del ricorrente.
102.
Inoltre, nella sua impugnazione, il ricorrente non critica le considerazioni seguite dal Tribunale nell’ambito del suddetto esame.
103.
In particolare, il ricorrente non contesta il motivo di cui al punto 51 della sentenza impugnata, il quale ricorda una considerazione ben consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la constatazione di una violazione del principio del termine ragionevole può portare all’annullamento di un atto soltanto se la durata delle azioni dell’istituzione abbia inciso eventualmente sull’esito del procedimento sfociato nell’adozione del suddetto atto. Questo accade, in particolare, qualora i diritti della difesa del destinatario siano potenzialmente compromessi ( 20 ). Orbene, il ricorrente non discute l’affermazione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non era stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio ai suoi diritti della difesa.
104.
Alla luce dell’insieme delle suddette osservazioni, ritengo infondato il primo capo del primo motivo del ricorrente, attinente a un errore di interpretazione.
2. Sull secondo capo, basato su un’eccezione di illegittimità
105.
Il ricorrente sostiene che l’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione e, in subordine, anche l’articolo 73 bis del regolamento finanziario sono viziati da illegittimità.
106.
Ricordo che un motivo presentato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione dinanzi alla Corte dev’essere respinto in quanto irricevibile, a meno che non si tratti di un motivo che il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio.
107.
Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale ( 21 ).
108.
Orbene, come emerge dal fascicolo, il ricorrente non ha fatto valere, dinanzi al Tribunale, l’illegittimità dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario né quella dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione.
109.
Inoltre, nella sua impugnazione il ricorrente non invoca alcun argomento attinente alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di sollevare un motivo di ordine pubblico.
110.
Pertanto, ritengo che l’eccezione di illegittimità invocata dal ricorrente nel caso di specie contrasti con il divieto di nuovi motivi in fase di impugnazione e, pertanto, sia irricevibile.
3. Sul terzo capo, relativo alla portata dell’esame da parte del Tribunale
111.
Il ricorrente afferma in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente esaminato la violazione del principio del termine ragionevole invece di rispondere al suo argomento principale attinente alla violazione delle norme in tema di prescrizione.
112.
Tale argomento solleva, in realtà, due problemi distinti. Anzitutto, esso verte sul punto se il Tribunale abbia risposto all’argomento invocato dal ricorrente in primo grado. Inoltre, si pone il problema se il Tribunale abbia correttamente esaminato il suddetto argomento sotto la prospettiva del rispetto del principio del termine ragionevole.
113.
In primo luogo, per quanto riguarda la presunta mancanza di risposta, ricordo che il Tribunale non è tenuto a rispondere in maniera esplicita a tutti gli argomenti sollevati dalle parti in causa. In effetti, la motivazione nella sentenza del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 22 ).
114.
Nel caso di specie, come emerge dal fascicolo, il ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che esiste un principio generale di diritto secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui il creditore può far valere il proprio credito. Secondo il ricorrente, tale principio, comune ai sistemi giuridici degli Stati membri, doveva portare il Tribunale a respingere qualsiasi altra interpretazione delle norme sulla prescrizione in parola.
115.
Orbene, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, respinto tale argomento ai punti da 38 a 42 della sentenza impugnata.
116.
Infatti, quanto al motivo attinente alla violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale, il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 73 bis del regolamento finanziario, invocato dal ricorrente, rinvia alla data fissata nelle modalità d’esecuzione e dev’essere pertanto letto in combinato disposto con queste ultime. Inoltre, il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione della prescrizione quinquennale alla luce dell’articolo 85 ter delle modalità d’esecuzione, rilevando che il termine di prescrizione decorre, come emerge esplicitamente dal suddetto articolo, dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito.
117.
Ritengo pertanto infondato il presente capo del primo motivo di impugnazione, per quanto attiene alla presunta mancanza di risposta ad un argomento fatto valere in primo grado.
118.
In secondo luogo, la contestazione del ricorrente riguarda la rilevanza dell’analisi basata sul principio del termine ragionevole.
119.
Orbene, da un lato, anche supponendo che il Tribunale avesse potuto evitare di esaminare il rispetto del principio del termine ragionevole come motivo distinto di annullamento, ciò vorrebbe dire soltanto che la sentenza impugnata è motivata ad abundantiam, il che non può portare al suo annullamento. Dall’altro lato, come ho già osservato in sede di analisi del primo capo del presente motivo ( 23 ), il Tribunale ha correttamente esaminato l’argomento del ricorrente sul terreno del principio del termine ragionevole.
120.
A mio avviso, l’argomento del ricorrente attinente al carattere inappropriato dell’esame del termine ragionevole, così come il terzo capo del primo motivo di impugnazione nella sua interezza, debbono essere respinti.
121.
In esito alla suddetta analisi, ritengo che il primo motivo di impugnazione non debba essere accolto.
B – Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo
122.
Con il suo secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il secondo motivo di ricorso, in base al quale il ricorrente non aveva potuto presentare le proprie osservazioni su tutti i punti che erano serviti da fondamento alla decisione impugnata.
123.
Faccio notare che il ricorrente omette di precisare chiaramente in cosa consista il presunto snaturamento, rinviando invece complessivamente all’esposizione dei fatti della controversia. Pertanto, di primo acchito, le sue affermazioni nell’ambito del secondo motivo di impugnazione non sono sufficientemente suffragate.
124.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che, nell’ambito del rigetto dell’argomento relativo alla determinazione del domicilio ai fini del rimborso delle spese di viaggio, il Tribunale era tenuto a precisare il contenuto della nozione di domicilio ai sensi del diritto dell’Unione. Inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale non poteva negare qualsiasi possibilità di correggere l’irregolarità commessa nel designare i beneficiari delle indennità, allorché i fatti asseriti dimostravano il carattere puramente formale di tale irregolarità.
125.
A mio avviso, con questi argomenti, pur formulati secondo la prospettiva di un errore di interpretazione della regolamentazione SID, il ricorrente cerca, in realtà, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione ( 24 ). Pertanto, il terzo motivo di impugnazione è irricevibile.
126.
Il quarto motivo d’impugnazione, invocato in subordine, si fonda sulla violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene che, qualora i crediti del Parlamento dovessero essere giustificati come principio, il loro importo dovrebbe essere modulato per tener conto della buona fede del ricorrente e delle circostanze concrete del caso di specie.
127.
In tal modo il ricorrente reitera, in sostanza, gli argomenti che il Tribunale ha esaminato e respinto ai punti da 102 a 113 della sentenza impugnata e non fa valere alcun errore di diritto che infici la motivazione della sentenza impugnata. A mio avviso, di conseguenza, il quarto motivo è irricevibile ( 25 ).
128.
Infine, il quinto motivo d’impugnazione riguarda unicamente l’onere delle spese nelle due cause riunite dinanzi al Tribunale.
129.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Secondo una giurisprudenza consolidata, tale regola si applica alle conclusioni attinenti alla pretesa irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi dedotti con un’impugnazione siano stati respinti ( 26 ).
130.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la Corte segua la mia proposta di respingere i quattro primi motivi di impugnazione, non vi è motivo di esaminare il quinto motivo, attinente alla presunta irregolarità commessa dal Tribunale nel ripartire le spese del giudizio.
131.
Di conseguenza, suggerisco di respingere il secondo, terzo, quarto e quinto motivo e di respingere pertanto l’impugnazione nella sua interezza.
132.
Il ricorrente è rimasto soccombente e pertanto propongo, ai sensi degli articoli 184, paragrafo 1 e 138, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di condannarlo alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento.
VII – Conclusione
133.
Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il sig. Riccardo Nencini alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑431/10 e T‑560/10, EU:T:2013:290 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111, pag. 13; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»).
( 5 ) Rispettivamente, ordinanze Nencini/Parlamento del 19 ottobre 2010 (T‑431/10 R, EU:T:2010:441) e del 16 febbraio 2011 (T‑560/10 R, EU:T:2011:40).
( 6 ) È opportuno ancora distinguere il suddetto articolo 73 bis da altre disposizioni di atti dell’Unione che istituiscono prescrizioni relative al potere di imporre sanzioni o altre misure punitive. V., in materia di sanzioni imposte a titolo delle violazioni degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) e, in materia di frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
( 7 ) Tali fondamenti sono stati individuati da Friederich Carl von Savigny nel suo System des heutigen römischen Rechts (Band 5., Berlin 1841, pag. 267). Cito da Kordasiewicz, B., Problematyka dawności, in: System prawa prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne – Część ogólna, Varsovie, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2012, pag. 576.
( 8 ) Per un’analisi di diritto comparato, v. Hondius, E.W. (ed.), Extinctive prescription: on the limitation of actions: reports to the XIVth Congress, International Academy of Comparative Law, Atene 1994, e Zrałek, J., Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym, Zakamycze – Cracovia, 2005.
( 9 ) Per esempio, E.W. Hondius (op. cit., pag. 8) cita numerosi fattori diversi che influiscono sulla portata della prescrizione, concludendo che una discussione limitata ad un unico aspetto della prescrizione, come il termine, non ha senso. In diritto internazionale privato, il ricorso all’eccezione di ordine pubblico, a causa del carattere inadeguato del termine prescrittivo derivante dalla lex causae, è limitato ad ipotesi eccezionali e implica la presa in considerazione dell’insieme delle disposizioni che hanno un’influenza sulla durata del termine (v. Zrałek, op. cit., pag. 150).
( 10 ) V. il considerando 26 del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento n. 1605/2002 (GU L 390, pag. 1).
( 11 ) V., ad esempio, sentenza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑552/11, EU:T:2013:349, punti 46 e 72). Il Tribunale ha dichiarato che, affinché dal contratto controverso, stipulato tra la Commissione e un terzo, possa sorgere un credito esigibile, la Commissione deve, in particolare, specificare le condizioni di rimborso della somma indebitamente versata, cosa che ha fatto in una nota di addebito. Ciò significa che, nel caso di specie, il credito è divenuto esigibile solo dall’invio della nota di addebito.
( 12 ) Vedi supra, nota 6.
( 13 ) In assenza di armonizzazione del diritto della responsabilità extracontrattuale, il diritto nazionale potrebbe essere applicato ai crediti derivanti da un’infrazione che procura un danno all’Unione. V. anche il ricorso per risarcimento di danni intentato dalla Commissione dinanzi a un giudice belga, riguardo al pregiudizio derivante da un’intesa tra più fabbricanti di ascensori. Tale ricorso ha comportato una domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato origine alla sentenza Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684).
( 14 ) V. Hondius in: Hondius (ed.), op. cit., pag. 21, il quale fa riferimento ai rapporti nazionali contenuti nell’opera; e Zrałek, op. cit., pag. 59.
( 15 ) Per esempio, la dottrina polacca concorda sul fatto che un’informazione qualsiasi sul soggetto responsabile non è sufficiente e che il creditore deve disporre di un’informazione proveniente da una fonte competente e dotata di una portata tale da permettere di attribuire, con un grado sufficiente di probabilità, la commissione dei fatti ad una persona nota. V. Kordasiewicz, op. cit., pag. 612.
( 16 ) A titolo di esempio, l’articolo 4421, paragrafo 2, del codice civile polacco prevede un termine di prescrizione eccezionalmente lungo, di vent’anni dal giorno in cui il fatto è stato commesso, per i crediti relativi al danno subito in conseguenza di un reato.
( 17 ) Nel diritto polacco, il giudice può intervenire sulle conseguenze della prescrizione in caso di abuso di diritto, il che costituisce una sorta di «valvola di sicurezza» (v. Kordasiewicz, op. cit., pag. 606). Nel diritto tedesco il Bundesfinanzhof ha dichiarato di disporre di una competenza «di emergenza» («Notkompetenz») che gli permette di abbreviare il termine di prescrizione previsto dall’ex articolo 195 del BGB (codice civile federale) (BFH, 7. Juli 2009, Az. VII R 24/06). In forza del diritto dell’Unione, il giudice nazionale può essere tenuto a modulare il termine di prescrizione derivante dal diritto nazionale nell’ipotesi in cui la sua applicazione non rispetti i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti da 77 a 82).
( 18 ) Mi limito a citare alcuni esempi della sua applicazione in diversi settori, in particolare: il recupero di aiuti versati illegittimamente (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524), la liquidazione dei conti del FEAOG (sentenza Grecia/Commissione, C‑321/09 P, EU:C:2011:218), il recupero delle spese sostenute dinanzi al giudice dell’Unione (ordinanza Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158), la proposizione di una domanda di risarcimento da parte di un funzionario (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑157/09 P, EU:T:2010:403), e le azioni in materia di ripetizione dell’indebito in tema di funzione pubblica (sentenza Ronsse/Commissione, T‑205/01, EU:T:2002:269).
( 19 ) Per una sintesi della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «termine ragionevole», v. sentenza Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 27 a 34).
( 20 ) V. sentenze Technische Unie/Commissione (C‑113/04 P, EU:C:2006:593, punto 48) e, per analogia, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 73 e 74).
( 21 ) Sentenze Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 95); nonché Svezia e a./API e Commissione (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 126), e ordinanza EMC Development/Commissione (C‑367/10 P, EU:C:2011:203, punto 93).
( 22 ) V. sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).
( 23 ) V. supra, paragrafi da 94 a 104.
( 24 ) V. sentenza E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) V., in particolare, sentenza Eurocoton e a./Consiglio (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 47).
( 26 ) Sentenze Henrichs/Commissione (C‑396/93 P, EU:C:1995:280, punti 65 e 66), nonché Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 78). Nonostante a giurisprudenza citata dichiari irricevibile tale motivo relativo alle spese, a mio avviso sarebbe più appropriato considerare che, in caso di rigetto degli altri motivi d’impugnazione, non occorra più esaminarlo.
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