CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate l’11 settembre 2014 ( 1 )
Causa C‑449/13
CA Consumer Finance SA
contro
Ingrid Bakkaus,
Charline Savary, in Bonato,
Florian Bonato
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d’instance d’Orléans (Francia)]
«Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Obblighi precontrattuali incombenti al professionista del credito — Doveri di informazione e di valutazione della solvibilità del consumatore — Modalità e onere della prova dell’adempimento dei suddetti obblighi»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2008/48/CE ( 2 ), relative agli obblighi precontrattuali gravanti sul professionista del credito. Più in particolare, sono in discussione gli obblighi di cui agli articoli 5 (obbligo di informazione e di spiegazione) e 8 (valutazione della solvibilità del consumatore) della direttiva in parola.
2.
Sembra che il giudice del rinvio intenda essenzialmente ottenere precisazioni sull’onere e sulle modalità di prova dell’adempimento di siffatti obblighi. Come verrà illustrato nelle presenti conclusioni, se la questione relativa a chi spetti, in linea di principio, dimostrare che gli obblighi di informazione e di verifica contrattuali derivanti dalla direttiva 2008/48 siano stati correttamente adempiuti sembra discendere, sotto il profilo logico, dalla suddetta direttiva, le modalità di prova del suddetto adempimento mi sembrano ampiamente rette dal principio di autonomia procedurale. Occorrerà quindi affrontare le questioni poste dal giudice del rinvio con una certa prudenza affinché si giunga ad un giusto equilibrio tra l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva in parola e la necessità di non imporre al creditore un procedimento probatorio irrealistico.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 5 della direttiva 2008/48, intitolato «Informazioni precontrattuali», così dispone:
«1. Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” riportate nell’allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all’articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”. (...)
(...)
6. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto».
4.
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, intitolato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».
5.
L’articolo 22 della direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», ai suoi paragrafi 2 e 3 recita:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa».
6.
L’articolo 23 della direttiva 2008/48, intitolato «Sanzioni», è del seguente tenore:
«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
B – Diritto francese
7.
La legge n. 2010‑737, del 1oluglio 2010, recante riforma del credito al consumo ( 3 ), che mira a recepire nel diritto interno francese la direttiva 2008/48, è stata integrata negli articoli L. 311‑1 e seguenti del codice del consumo («code de la consommation»).
8.
L’articolo L. 311‑6 del suddetto codice, relativo all’obbligo di consegnare la scheda contenente le informazioni europee di base, così dispone:
«I.
Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore o l’intermediario del credito consegna al debitore, per iscritto o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie alla comparazione delle diverse offerte e che permettano al debitore, tenuto conto delle sue preferenze, di comprendere chiaramente la portata del suo impegno. (...)
II.
Qualora il consumatore richieda la conclusione di un contratto di credito nel punto di vendita, il creditore provvede affinché la scheda informativa di cui al paragrafo I gli venga consegnata nel punto di vendita».
9.
L’articolo L. 311‑8 del codice del consumo, che si riferisce al dovere di spiegazione precontrattuale, prevede quanto segue:
«Il creditore o l’intermediario del credito forniscono al debitore i chiarimenti che gli permettono di stabilire se il contratto di credito proposto è adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, in particolare sulla base delle informazioni contenute nella scheda menzionata all’articolo L. 311‑6. Essi attirano l’attenzione del debitore sulle caratteristiche essenziali del/dei credito/i proposto/i e sulle possibili conseguenze di tali crediti sulla sua situazione finanziaria, anche in caso di mancato pagamento. Tali informazioni sono fornite, eventualmente, sulla base delle preferenze espresse dal debitore.
(...)».
10.
L’articolo L. 311‑9 del codice in parola è formulato nel seguente modo:
«Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore verifica la solvibilità del debitore sulla base di un numero sufficiente di informazioni, comprese informazioni fornite da quest’ultimo su richiesta del creditore. Il creditore consulta il registro di cui all’articolo L. 333‑4, nelle condizioni previste dal decreto menzionato all’articolo L. 333‑5».
11.
L’articolo L. 311‑48, secondo e terzo comma, del codice del consumo recita:
«Qualora il creditore sia venuto meno agli obblighi fissati dagli articoli L. 311‑8 e L. 311‑9, egli decade dal diritto agli interessi, totalmente o nella proporzione determinata dal giudice. (...)
Il debitore è tenuto unicamente al rimborso del capitale secondo le scadenze previste, nonché, eventualmente, al pagamento degli interessi dai quali il creditore non è decaduto. Le somme riscosse a titolo di interessi, produttive di interessi al tasso legale a decorrere dal giorno del loro versamento, sono restituite dal creditore o imputate al capitale ancora dovuto».
II – Fatti all’origine della controversia, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposta la CA Consumer Finance SA (in prosieguo: la «CA CF»), da un lato, alla sig.ra Bakkaus e, dall’altro, ai coniugi Bonato, in merito a domande di pagamento di somme ancora dovute sui prestiti che tale società aveva concesso loro, aumentate degli interessi, ai fini dell’acquisto di un autoveicolo.
13.
Investito di tali controversie e fermo restando che i convenuti nel procedimento principale non sono comparsi in udienza, ai fini di un’eventuale decadenza dal diritto agli interessi convenzionali del creditore a norma dell’articolo L. 311‑48 del codice del consumo, il giudice del rinvio ha sollevato d’ufficio ( 4 ) i motivi attinenti, in primo luogo, alla mancata prova del contenuto della scheda informativa precontrattuale che doveva essere consegnata al debitore, in secondo luogo, alla mancata prova dell’adempimento del dovere di spiegazione e all’inadempimento, da parte del creditore, del suo obbligo di avvisare il debitore nell’ambito del dovere di spiegazione e, in terzo luogo, all’omessa consultazione del registro dei cattivi pagatori [fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (in prosieguo: il «FICP»)] in sede di verifica della solvibilità. Peraltro, nell’ambito della controversia tra i coniugi Bonato e la CA CF, tale giudice ha altresì rilevato la mancata prova dell’adempimento del dovere di verifica della solvibilità dei debitori.
14.
Ritenendo che tali controversie sollevassero questioni connesse all’applicazione e all’interpretazione del diritto dell’Unione, il tribunal d’instance d’Orléans ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all’atto della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva.
2)
Se la direttiva 2008/48 osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.
3)
Se l’articolo 8 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a che la verifica della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni dichiarate dal consumatore, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.
4)
Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato adeguati chiarimenti al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.
Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a che gli adeguati chiarimenti forniti al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico».
15.
Osservazioni scritte sono state presentate dalla CA CF, dai governi francese, tedesco e spagnolo nonché dalla Commissione europea.
16.
I governi francese e tedesco nonché la Commissione sono stati sentiti all’udienza svoltasi il 10 luglio 2014.
III – Analisi
A – Considerazioni generali sugli obblighi precontrattuali derivanti dalla direttiva 2008/48 e sul regime della prova dell’adempimento dei suddetti obblighi
17.
Avendo lo scopo precipuo di garantire a tutti i consumatori un livello elevato ed equivalente di tutela e di creare un vero mercato interno ( 5 ), la direttiva 2008/48 impone segnatamente agli Stati membri di adottare misure appropriate per promuovere pratiche cosiddette «responsabili» in tutte le fasi del rapporto di credito e tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio ( 6 ).
18.
Uno dei pilastri dell’armonizzazione derivante dalla direttiva 2008/48 si riferisce quindi agli obblighi precontrattuali che si impongono ai creditori. Globalmente, essi consistono, da un lato, in un obbligo di fornire un determinato numero di informazioni e di chiarimenti al consumatore ( 7 ), affinché quest’ultimo sia in grado di effettuare una scelta consapevole prima di impegnarsi a sottoscrivere un contratto di credito e, dall’altro, nella prescrizione di valutare la solvibilità del consumatore, prescrizione destinata a responsabilizzare tanto il creditore quanto il debitore nella decisione di sottoscrivere e di concedere il finanziamento ( 8 ).
19.
Nel caso di specie, due aspetti armonizzati dalla direttiva 2008/48 sono proprio rimessi in discussione dai motivi rilevati d’ufficio ed evocati nelle questioni poste dal giudice del rinvio. Il primo riguarda l’obbligo di fornire informazioni e chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/48. Il secondo aspetto riguarda il dovere di verifica della solvibilità prescritto dall’articolo 8 di questa stessa direttiva. Nell’ordinamento francese, l’inadempimento di tali obblighi, imposti dagli articoli L. 311‑6, L. 311‑8 e L. 311‑9 del codice del consumo, comporta conseguenze non trascurabili per il creditore inadempiente poiché esso è sanzionato, a norma dell’articolo 23 della direttiva in parola, dalla decadenza, in linea di principio integrale, dal diritto del creditore agli interessi ( 9 ).
20.
Va rilevato che le disposizioni corrispondenti di tale direttiva sono state recepite nel diritto francese con l’adozione della legge Lagarde del 1oluglio 2010 ( 10 ), il che consente, nonostante la formulazione delle questioni pregiudiziali, di escludere qualsiasi discussione su un eventuale effetto diretto orizzontale che deve essere riconosciuto alla direttiva in parola.
21.
Occorre anche notare che il giudice del rinvio non interroga la Corte sulla possibilità per il medesimo di applicare d’ufficio le disposizioni che recepiscono nel diritto interno la direttiva 2008/48. Ciò trova certamente spiegazione tanto nel fatto che tale possibilità gli viene comunque conferita dal diritto nazionale (v. articolo L. 141‑4 del codice del consumo) quanto nel collegamento che può essere incontestabilmente tracciato con i precetti della sentenza Rampion e Godard ( 11 ), che ha riconosciuto al giudice nazionale il potere di sollevare d’ufficio talune disposizioni che recepiscono nel diritto interno disposizioni della direttiva 87/102, la quale ha preceduto la direttiva 2008/48.
22.
Il giudice del rinvio si interroga essenzialmente sull’onere e le modalità di prova dell’adempimento degli obblighi contrattuali.
23.
Come verrà illustrato nei seguenti rilievi, se la questione su chi ricada il compito di provare che i suddetti obblighi sono stati correttamente adempiuti sembra derivare implicitamente dalla direttiva 2008/48 e dagli obiettivi da essa perseguiti, le modalità di prova ammesse a tal riguardo, in linea di principio, conformemente al principio di autonomia procedurale, rientrano nel diritto nazionale degli Stati membri.
24.
In primo luogo, per quanto riguarda la questione a chi spetti dimostrare il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali, è certo, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, che nessuna disposizione della direttiva 2008/48 contiene regole chiare e precise relative all’onere di provare l’adempimento degli obblighi precontrattuali gravanti sui creditori. Tale direttiva, pertanto, di per sé, non inficia i regimi di prova dell’adempimento o meno degli obblighi previsti negli ordinamenti giuridici nazionali.
25.
Rimane nondimeno il fatto che, quale logica conseguenza dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 2008/48, l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione e di verifica, in linea di principio, deve gravare sul professionista del credito – ce ne occuperemo nuovamente nell’ambito dell’esame della prima questione pregiudiziale. In via generale, sembra che dovrebbe spettare alla persona tenuta ad un obbligo specifico d’informazione e di verifica, nella specie al professionista del credito, dimostrarne l’adempimento.
26.
In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di acquisizione della prova dell’adempimento dei suddetti obblighi, conformemente al principio di autonomia procedurale, occorre attenersi al diritto nazionale fatto salvo il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza. Infatti, gli Stati membri devono assicurarsi che le modalità di prova, anzitutto, non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi simili di natura interna e, in seguito, non rendano in concreto impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio da parte dei singoli dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 12 ).
27.
Il principio di equivalenza nel caso di specie non suscita discussione.
28.
Quanto al rispetto del principio di effettività, ritengo che s’imponga una definizione precisa delle modalità di prova che possono essere ammesse al fine di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi del creditore derivanti dalle misure di recepimento della direttiva 2008/48. Come sembra ammettere il giudice del rinvio, la sentenza Rampion e Godard (EU:C:2007:575) si riferiva alla necessità, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei consumatori, di un «intervento esterno», vale a dire di riconoscere il potere del giudice adito di applicare d’ufficio le disposizioni di recepimento della direttiva 87/102. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, l’intervento del giudice non può garantire l’efficacia del diritto dell’Unione senza una norma relativa all’onere e all’oggetto della prova. Esso evidenzia che l’esistenza di eventuali inadempimenti, nella maggior parte dei casi, dipende dai documenti versati agli atti.
29.
Questa argomentazione non sembra del tutto persuasiva.
30.
Anzitutto, a mio avviso, sarebbe come compiere un passo ulteriore considerare che la tutela dei consumatori richieda una «norma» relativa all’onere e all’oggetto della prova circa gli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48. Sancire una siffatta norma comporterebbe il rischio di stabilire un sistema probatorio legale che disattenderebbe qualsiasi principio di libertà probatoria e ciò non è senza rischi sul piano dell’effettività della tutela giurisdizionale.
31.
Tale considerazione non tiene poi conto del fatto che, dal momento in cui si interroga sull’esistenza di eventuali inadempimenti agli obblighi precontrattuali previsti dalla direttiva 2008/48, il giudice è in condizione di, ovvero deve, mettere in atto tutti i mezzi procedurali necessari al fine di accertare che tali obblighi siano stati adempiuti correttamente ( 13 ). Alla stregua di quanto già statuito dalla Corte, per quanto riguarda la valutazione d’ufficio del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista del credito e tenuto conto dell’analogia che, al pari di quanto effettuato dalla Corte nella sentenza Rampion e Godard (EU:C:2007:575), può essere tracciata con il livello di tutela conferito dalle varie direttive relative alla tutela dei consumatori, il giudice deve, ove necessario, adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se i doveri di verifica e di informazione precontrattuali incombenti al creditore siano stati correttamente adempiuti.
32.
Alla luce di tutte queste considerazioni verrà da me esaminata ciascuna questione pregiudiziale.
B – Sulla prima questione, relativa all’onere della prova del corretto adempimento degli obblighi precontrattuali del creditore sanciti dalla direttiva 2008/48
33.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi, derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della suddetta direttiva, imposti al momento della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito.
34.
Sono dell’avviso che l’esercizio effettivo dei diritti conferiti dalla direttiva 2008/48 non osti a una norma nazionale ( 14 ), come quella sancita nel diritto francese, che faccia gravare sul creditore l’onere della prova del corretto adempimento degli obblighi d’informazione precontrattuali.
35.
Si può invece senz’altro ritenere, in seguito a quanto da me menzionato in via preliminare, che dall’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 2008/48 discenda logicamente che l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione e di verifica previsti da tale direttiva, in linea di principio, deve gravare sul professionista del credito. Il creditore può essere tenuto a giustificare dinanzi al giudice il corretto adempimento di tali obblighi precontrattuali, il che implica, come menzionato dal governo francese, che il creditore dia prova di una certa diligenza nella raccolta e conservazione delle prove circa l’adempimento degli obblighi di informazione e di spiegazione ad esso incombenti.
36.
Ciò implica concretamente che il giudice nazionale, investito della questione se i vari obblighi precontrattuali di informazione e di verifica previsti dalla direttiva 2008/48 siano stati pienamente e correttamente adempiuti, debba, qualora ritenga che i documenti prodotti dinanzi ad esso siano insufficienti, rivolgersi al professionista del credito affinché quest’ultimo sia in condizione di fornire gli elementi considerati mancanti.
37.
Ciò posto, sebbene, per assicurare l’effettività della direttiva 2008/48, il creditore debba dare prova di diligenza per dimostrare l’adempimento dei suoi obblighi precontrattuali, non si può richiedere che egli produca documenti che, per definizione, solo il debitore detiene, quali le informazioni che presumibilmente ha comunicato al consumatore su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.
38.
Di conseguenza, a mio giudizio, la norma prevalente nel diritto francese, secondo la quale, in linea di principio, l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi precontrattuali di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2008/48 grava sul creditore, non solo non sembra compromettere la tutela dei consumatori garantita da tale direttiva, ma mi sembra pienamente conforme all’effettività di quest’ultima.
39.
Da tali considerazioni deriva che occorre rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale e ritenere che la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi impostigli al momento della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito.
C – Sulla seconda questione, relativa alla prova dell’adempimento degli obblighi precontrattuali del creditore mediante l’inserimento di una clausola tipo
40.
Con la sua seconda questione, il giudice a quo interroga la Corte sulla questione se l’inserimento di una clausola tipo, non corroborata dai documenti emessi dal creditore e consegnati al debitore, possa essere sufficiente per provare il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione e di verifica incombenti al creditore.
41.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il contratto di credito sottoscritto da uno dei convenuti nel procedimento principale, ossia la sig.ra Bakkaus, conteneva una clausola standard con cui essa riconosceva «di aver ricevuto la scheda contenente le informazioni europee di base e di aver preso conoscenza delle stesse». Il giudice del rinvio si chiede se una siffatta clausola, oltre a comprovare la consegna al debitore di una scheda informativa precontrattuale, possa anche comprovare che il contenuto stesso delle informazioni precontrattuali fornite sia conforme ai requisiti della direttiva 2008/48. Esso si riferisce in particolare all’articolo 22 di tale direttiva 2008/48 che obbliga gli Stati membri a provvedere, da un lato, affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della suddetta direttiva che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva e, dall’altro, affinché tali disposizioni non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti.
42.
Sono del parere che occorra dare a quest’ultima questione una risposta equilibrata.
43.
Certamente, dall’articolo 5, paragrafo 1, ultimo periodo, della direttiva 2008/48 emerge che «si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo (...) se ha fornito le “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”» riportate nell’allegato II. L’inserimento di una clausola di conferma della ricezione della scheda contenente le informazioni europee di base attesta quindi il compimento di un atto che, se e soltanto se si rivelasse conforme ai requisiti derivanti dall’allegato II di tale direttiva, confermerebbe che il creditore ha ottemperato ai suoi obblighi di informazione precontrattuali.
44.
Per contro, a mio giudizio, la clausola di cui trattasi non può in nessun modo essere intesa come clausola che comporta riconoscimento, da parte del consumatore debitore, del pieno e corretto adempimento degli obblighi precontrattuali incombenti al professionista del credito e, di conseguenza, l’inversione dell’onere della prova dell’adempimento dei suddetti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.
45.
Con tale clausola il debitore attesta semplicemente l’esecuzione di un fatto (la consegna della cosiddetta scheda contenente le informazioni europee di base) e non il pieno e corretto adempimento di un obbligo (ossia una scheda contenente le informazioni di base che soddisfi i requisiti derivanti dalla direttiva 2008/48). In altri termini e contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza Rampion e Godard (EU:C:2007:575), l’inserimento di una clausola tipo come quella contemplata nel procedimento principale non produce l’effetto di escludere le disposizioni imperative di recepimento della suddetta direttiva. Mi sembra dunque che una siffatta clausola, come modalità di prova dell’adempimento di un obbligo, di per sé, non sia contraria all’articolo 22 della direttiva 2008/48, che mira a vietare l’impiego di clausole contrattuali dirette all’elusione degli obblighi derivanti dalla direttiva in parola o alla rinuncia dei diritti direttamente o indirettamente conferiti ai consumatori dalla stessa.
46.
Resta nondimeno il fatto che il riconoscimento, da parte del consumatore, di aver certamente ricevuto la suddetta scheda può lasciare presumere, in assenza di contestazioni o di elementi contrari, che il consumatore sia stato informato prima della conclusione del contratto di credito. Si tratta tuttavia di una presunzione semplice pienamente conforme al principio di effettività. Infatti, il consumatore è sempre in condizione di fare valere la mancata ricezione del documento o che il medesimo non soddisfa gli obblighi di informazione precontrattuali gravanti sul creditore. L’inserimento di una clausola tipo non dovrebbe, a mio avviso, essere vietato unicamente qualora comprometta la possibilità, tanto per il consumatore quanto per il giudice, di rimettere in discussione il corretto adempimento degli obblighi di informazione e di verifica precontrattuali a carico del creditore.
47.
Inoltre, come sottolineato segnatamente dalla CA CF nelle sue osservazioni scritte, a meno di richiedere l’intervento di un terzo, in mancanza di una clausola di riconoscimento del fatto che la scheda informativa precontrattuale è stata consegnata al consumatore, appare difficile per il creditore dimostrare di avere correttamente assolto il suo dovere di informazione e di avere effettivamente consegnato al debitore il documento informativo e di provare il suo contenuto.
48.
Tenuto conto di tali considerazioni, si propone di rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2008/48 non osta all’inserimento di una clausola tipo ai termini della quale il debitore riconosce di aver ricevuto la scheda contenente le informazioni europee di base. Una siffatta clausola non comporta comunque necessariamente la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi derivanti da tale direttiva.
D – Sulla terza questione, relativa alla portata dell’obbligo di verifica, da parte del creditore, della solvibilità del consumatore
49.
Il terzo quesito pregiudiziale solleva la questione in quale misura il professionista del credito sia tenuto, nell’ambito della verifica della solvibilità del consumatore prima della conclusione del contratto di credito, a controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal consumatore.
50.
A mio avviso, occorre fornire nuovamente una risposta equilibrata.
51.
Anzitutto, risulta problematico determinare in quale misura la CA CF si sia basata, come da essa sostenuto, sui documenti giustificativi dei redditi e della capacità finanziaria dei convenuti o se essa si sia basata unicamente su mere affermazioni non avvalorate di questi ultimi, per concludere per la loro solvibilità ( 15 ).
52.
Come emerge poi segnatamente dal considerando 26 della direttiva 2008/48, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha come obiettivo la concessione responsabile di contratti di credito, il che comporta segnatamente che «i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente ( 16 ) il merito creditizio dei consumatori». Tale obiettivo implica che il creditore si accerti della solvibilità del candidato al contratto di credito mediante il metodo o i metodi che ritiene più adeguati. Tale verifica può avvenire per mezzo di documenti giustificativi della sua situazione finanziaria, quali la busta paga, estratti ed estratti storici di conto bancari e cartelle esattoriali, ma non solo. Ad esempio, non si può escludere che il creditore che intrattiene una relazione commerciale di lunga data con taluni clienti, abbia già una conoscenza preliminare della situazione finanziaria del candidato al finanziamento.
53.
Per contro, mi sembra che la direttiva 2008/48 non imponga agli istituti di credito di controllare sistematicamente l’attendibilità delle informazioni, attestanti redditi e spese del consumatore, fornite da quest’ultimo. Come emerge chiaramente dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, al creditore si richiede unicamente di verificare la solvibilità del debitore «sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente». Come, a mio avviso molto giustamente, rilevato dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, tale formulazione mette in evidenza il potere discrezionale concesso al creditore per decidere se le informazioni di cui dispone siano sufficienti per attestare la solvibilità del candidato al finanziamento.
54.
Tale analisi trova un certo supporto nel fatto che la proposta ( 17 ) diretta ad imporre al creditore di accertarsi della solvibilità del debitore preliminarmente alla conclusione del contratto di credito «con ogni mezzo a sua disposizione» ( 18 ), in definitiva, non è stata accolta nella direttiva 2008/48.
55.
Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di fornire ai creditori istruzioni e orientamenti (v. considerando 26 della direttiva 2008/48), spetta quindi unicamente al creditore accertarsi di disporre «di informazioni adeguate». L’adeguatezza delle suddette informazioni varierà necessariamente a seconda delle circostanze della conclusione del contratto di credito o dell’importo in esso contemplato. Per contro, non può essergli contestato, dopo aver raccolto informazioni adeguate attestanti la solvibilità del debitore, di non aver proceduto a un controllo dell’esattezza o della veridicità delle informazioni di cui trattasi.
56.
A tal riguardo, occorre sottolineare che la verifica della solvibilità costituisce una garanzia tanto per il consumatore (in quanto evita a quest’ultimo un impegno cui fondamentalmente non potrà far fronte) quanto per il professionista del credito (che corre il rischio di non vedere rimborsate le rate convenute).
57.
Tale verifica della solvibilità, che presenta un interesse per entrambe le parti del contratto di credito, poggia su doveri reciproci. Da un lato, il creditore deve raccogliere adeguate informazioni attestanti la capacità contributiva del consumatore. Dall’altro, il consumatore deve collaborare lealmente e si presume in buona fede nel fornire i documento richiesti ( 19 ).
58.
Se il creditore, indotto a dubitare della sincerità del debitore, può eventualmente procedere ad indagini più o meno approfondite al fine di accertarsi della veridicità dei documenti forniti dal richiedente il finanziamento, egli non è affatto tenuto a farlo in tutti i casi. Egli può limitarsi a constatare che, alla luce della documentazione fornitagli, il consumatore deve essere considerato solvibile.
59.
Qualsiasi altro orientamento rischierebbe di restringere sensibilmente le condizioni di concessione dei crediti al consumo e, di conseguenza, di rimettere in discussione la creazione di un mercato creditizio comune che, si ricorda, la direttiva 2008/48 si prefigge parimenti di creare ( 20 ).
60.
Dalle considerazioni che precedono emerge che l’articolo 8 della direttiva 2008/48 impone al creditore di verificare la solvibilità del consumatore basandosi su informazioni adeguate e non limitandosi alle mere dichiarazioni non comprovate del consumatore. Per contro, tale disposizione non impone al professionista del credito di procedere alla verifica sistematica dell’attendibilità delle informazioni fornite dal consumatore per attestare la loro veridicità.
E – Sulla quarta questione, relativa alla portata del dovere di spiegazione e di assistenza del creditore nei confronti del consumatore in forza dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48
61.
Tale questione, vertente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, è suddivisa in due parti.
62.
La prima parte della questione riguarda il punto se l’adempimento dell’obbligo per il creditore di fornire chiarimenti adeguati al consumatore debba essere preceduto da una verifica della situazione finanziaria del consumatore e delle sue esigenze.
63.
Anche in tale contesto, una lettura letterale del combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, che si riferisce ai chiarimenti relativi al contratto di credito proposto e al suo adeguamento alle esigenze del consumatore, e dell’articolo 8, paragrafo 1, di questa stessa direttiva, che riguarda la verifica della solvibilità, mi induce a rispondere in senso negativo.
64.
Come emerge dai termini impiegati al considerando 27 della direttiva 2008/48, l’obbligo di fornire chiarimenti adeguati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 ha come obiettivo di consentire al consumatore di sottoscrivere un tipo di contratto di finanziamento con piena cognizione di causa. Si tratta, infatti, di fornire ai consumatori «ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria», il che può richiedere che «al consumatore dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto le caratteristiche essenziali connesse con i prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica». L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non menziona, nell’ambito del dovere di spiegazione gravante sul creditore, un obbligo di quest’ultimo di verificare la situazione finanziaria del debitore e, ancora di meno, di verificare la solvibilità di quest’ultimo.
65.
In tale fase, come menzionato dalla CA CF, non si tratta di procedere ad una valutazione della solvibilità, di cui la direttiva 2008/48 si occupa solamente all’articolo 8, fermo restando che la verifica dell’adeguamento del credito alle esigenze e alla situazione finanziaria del debitore spetta personalmente a quest’ultimo (il creditore fornisce «chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto» ( 21 )), mentre l’esame della solvibilità è un’iniziativa ad opera del creditore.
66.
Tale interpretazione mi sembra d’altronde confortata dall’esposizione dei motivi della proposta di direttiva ( 22 ), che, per quanto riguarda l’informazione preventiva del consumatore, indica che «[i]l creditore ed eventualmente l’intermediario del credito possono chiedere al consumatore e al fideiussore solo le informazioni che, a termini dell’articolo 6 della direttiva 95/46/CE, sono adeguate, pertinenti e che non sono eccessive rispetto alle finalità per le quali esse sono raccolte e trattate. Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere in buona fede alle precise domande poste dal creditore ed eventualmente dall’intermediario del credito».
67.
Ne deriva che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non obbliga il professionista del credito a verificare la solvibilità del consumatore prima di adempiere ai doveri di spiegazione e di assistenza.
68.
Quanto alla seconda parte della questione, essa si riferisce alla fase in cui le informazioni precontrattuali devono essere state fornite e se, eventualmente, esse devono essere state fornite in un documento specifico.
69.
In primo luogo, per quanto riguarda la fase in cui tanto le informazioni quanto i chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/48 devono essere stati forniti, sembra sufficiente rilevare che tali disposizioni si riferiscono a obblighi «precontrattuali», il che suppone che il consumatore sia stato in grado di prendere conoscenza delle suddette informazioni prima della conclusione del contratto. Mi sembra che tale requisito possa essere soddisfatto mediante l’inserimento di menzioni nel progetto di contratto di credito stesso dal momento in cui è stato consegnato al consumatore ed il medesimo è stato in grado di averne conoscenza prima della sua firma.
70.
In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo di fornire chiarimenti adeguati derivante dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, tale disposizione non richiede alcun formalismo particolare per i chiarimenti che il professionista del credito deve fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto di credito. Ancora una volta, tuttavia, in forza del principio di autonomia procedurale, ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità con cui assolvere il dovere di spiegazione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.
71.
Ne deriva che la prova dell’effettivo adempimento di siffatti obblighi, che deve essere adeguata a ciascun caso (v. considerando 27 e articolo 5 della direttiva 2008/48), non richiede necessariamente la produzione di un modulo o di un documento scritto specifico.
72.
Si tratta di un esame caso per caso, come emerge dal considerando 27 della direttiva 2008/48 che demanda agli Stati membri il compito di determinare quando e in quale misura i chiarimenti devono essere forniti al consumatore, «tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti».
73.
Da quanto precede discende che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non impone al professionista del credito di predisporre un documento specifico che menzioni i chiarimenti forniti prima della conclusione del contratto di credito.
74.
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, suggerisco di rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il creditore non è tenuto a verificare la situazione finanziaria del debitore o le sue esigenze prima di fornirgli adeguati chiarimenti e, dall’altro, che gli adeguati chiarimenti che il creditore deve fornire non possono risultare dalle informazioni contrattuali contenute nel contratto di credito. Tuttavia, il creditore non è tenuto a consegnare al debitore un documento scritto distinto dal contratto di credito per fornirgli adeguati chiarimenti.
IV – Conclusione
75.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alle questioni sollevate dal tribunal d’instance d’Orléans (Francia) nei seguenti termini:
1)
La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi impostigli al momento della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito.
2)
La direttiva 2008/48 non osta all’inserimento di una clausola tipo ai termini della quale il debitore riconosce di aver ricevuto la scheda contenente le informazioni europee di base. Una siffatta clausola tipo non comporta comunque necessariamente la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi derivanti da tale direttiva.
3)
L’articolo 8 della direttiva 2008/48 impone al creditore di verificare la solvibilità del consumatore basandosi su informazioni adeguate e non limitandosi alle mere dichiarazioni non comprovate del consumatore. Per contro, tale disposizione non impone al professionista del credito di procedere alla verifica sistematica dell’attendibilità delle informazioni fornite dal consumatore per attestare la loro veridicità.
4)
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non obbliga il professionista del credito a verificare, prima di adempiere ai suoi doveri di spiegazione e di assistenza, la solvibilità del consumatore.
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il creditore non è tenuto a verificare la situazione finanziaria del debitore o le sue esigenze prima di fornirgli adeguati chiarimenti e, dall’altro, che gli adeguati chiarimenti che il creditore deve fornire non possono risultare dalle informazioni contrattuali contenute nel contratto di credito. Tuttavia, il creditore non è tenuto a consegnare al debitore un documento scritto distinto dal contratto di credito per fornirgli adeguati chiarimenti.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46).
( 3 ) JORF del 2 luglio 2010, pag. 12001.
( 4 ) Secondo l’articolo L. 141‑4 del codice del consumo, il giudice può sollevare d’ufficio tutte le disposizioni del presente codice nelle controversie sorte in seguito alla sua applicazione.
( 5 ) V. considerando 9 della direttiva 2008/48, a tenore del quale «[è] necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato».
( 6 ) V. considerando 26 della suddetta direttiva.
( 7 ) Articoli 5 e 6 della suddetta direttiva.
( 8 ) Articolo 8 della direttiva.
( 9 ) Nella sentenza LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190, punti da 46 a 54), la Corte ha fornito importanti precisazioni per determinare in quale misure la disciplina nazionale fosse conforme all’articolo 23 della direttiva 2008/48.
( 10 ) V. paragrafi da 7 a 11 delle presenti conclusioni.
( 11 ) C‑429/05, EU:C:2007:575 (punto 69).
( 12 ) V., in tal senso, sentenze Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, punto 191 e giurisprudenza citata), e Steffensen (C‑276/01, EU:C:2003:228, punti 62 e 63).
( 13 ) V., in tal senso, sentenza VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 56).
( 14 ) Infatti, dall’articolo 1315 del codice civile francese emerge che chi afferma di essere liberato da un obbligo deve dimostrarlo.
( 15 ) Se, nella causa riguardante la sig.ra Bakkaus, la CA CF ha prodotto dinanzi al giudice nazionale una scheda relativa alle risorse e agli oneri da essa sottoscritta e corredata dai documenti giustificativi, ciò non sembra essere avvenuto nella causa riguardante i coniugi Bonato.
( 16 ) Il corsivo è mio.
( 17 ) V. articolo 9 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 definitivo] (GU 2002, C 331 E, pag. 200).
( 18 ) Su tale punto i requisiti derivanti dalla direttiva 2008/48 divergono sensibilmente da quelli recentemente enunciati nella direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60, pag. 34). Il considerando 22 di quest’ultima direttiva precisa a tal riguardo: «per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell’emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza».
( 19 ) Tali requisiti di buona fede e di prudenza sono menzionati nella proposta citata alla nota 17.
( 20 ) V., considerando 9 della direttiva 2008/48 e, in tal senso, sentenza Rampion e Godard (EU:C:2007:575, punto 59).
( 21 ) Il corsivo è mio.
( 22 ) V. proposta citata alla nota 17.
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