CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 4 settembre 2014 ( 1 )
Cause riunite C‑464/13 e C‑465/13
Europäische Schule München
contro
Silvana Oberto (C‑464/13)eEuropäische Schule Münchencontro
Barbara O’Leary (C‑465/13)
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht (Germania)]
«Statuto delle scuole europee — Competenza della Camera di ricorso delle scuole europee o dei giudici della sede delle scuole a dirimere una controversia vertente su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra la scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro»
I – Introduzione
1.
Le controversie vertenti sulla durata determinata dei contratti di lavoro conclusi, ripetutamente per più anni, tra il direttore di una scuola europea e i suoi docenti a orario ridotto rientrano nella competenza dei giudici dello Stato in cui ha sede detta scuola, oppure in quella della Camera di ricorso delle scuole europee, in virtù dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 ( 2 ) tra gli Stati membri e le Comunità europee (in prosieguo: la «convenzione del 1994»)?
2.
È questo, in sostanza, l’oggetto delle questioni pregiudiziali poste dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nell’ambito di due controversie che oppongono l’Europäische Schule München (scuola europea di Monaco) a due dei suoi docenti a orario ridotto, le Oberto e O’Leary, che hanno svolto tale attività rispettivamente dal 1998 e dal 2003, sulla base di contratti a tempo determinato della durata di un anno rinnovati periodicamente dal direttore di tale scuola conformemente allo statuto dei docenti a orario ridotto assunti tra il 1o settembre 1994 e il 31 agosto 2011, approvato dal consiglio superiore delle scuole europee (in prosieguo: lo «statuto dei docenti a orario ridotto») ( 3 ).
3.
Con due ricorsi proposti dinanzi all’Arbeitsgericht München (Tribunale del lavoro di Monaco), le Oberto e O’Leary hanno impugnato la limitazione a un anno della durata dei loro contratti di lavoro, gli ultimi dei quali sono scaduti nell’agosto 2011. Esse sostengono dinanzi all’Arbeitsgericht München che i giudici tedeschi sono competenti a statuire sulla validità delle limitazioni alla durata del rapporto di lavoro che le lega all’Europäische Schule München. Per contro, quest’ultima afferma di non essere soggetta alla giurisdizione dei giudici tedeschi, in quanto la controversia principale rientrerebbe nella competenza esclusiva della Camera di ricorso delle scuole europee.
4.
Con una sentenza interlocutoria l’Arbeitsgericht München ha dichiarato il ricorso ricevibile. Tale sentenza è stata confermata in appello. Adito con un ricorso per cassazione («Revision») dall’Europäische Schule München, il Bundesarbeitsgericht si interroga sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione del 1994.
5.
Il Bundesarbeitsgericht ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione [del 1994] debba essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati nella [detta] convenzione e non sono esclusi – al contrario del personale amministrativo e tecnico – dall’applicazione della disciplina in parola.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione [del 1994] debba essere interpretato nel senso che la disciplina in parola riguarda anche la legalità di un atto adottato, sulla base della convenzione di cui trattasi o su regole stabilite in base ad essa, dal direttore di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalla suddetta convenzione nei confronti dei docenti a orario ridotto e che sia lesivo di questi ultimi.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione:
Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione [del 1994] debba essere interpretato nel senso che anche la conclusione di un accordo contrattuale tra il direttore di una scuola europea e un docente a orario ridotto circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro del suddetto docente costituisce un atto del direttore adottato nei confronti del docente a orario ridotto e lesivo di quest’ultimo.
4)
In caso di risposta negativa alla seconda o alla terza questione:
Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione [del 1994] debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera di ricorso è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie vertenti sul termine previsto per un contratto di lavoro concluso dal direttore di una scuola europea con un docente a orario ridotto, quando tale accordo si fonda in modo determinante sulle disposizioni del consiglio superiore di cui al punto 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto (…) che prevede contratti di lavoro di durata annuale».
6.
Tali questioni sono state oggetto di osservazioni scritte da parte delle parti nel procedimento principale e della Commissione europea. Queste parti interessate sono state parimenti sentite all’udienza del 15 maggio 2014.
II – Analisi
A – Sulla competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali
7.
La competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali è stata messa in dubbio nelle osservazioni scritte dell’Europäische Schule München a motivo della natura internazionale della convenzione del 1994. Benché l’Europäische Schule München abbia giustamente rinunciato a tale obiezione in udienza, siffatta questione, peraltro di ordine pubblico, merita tuttavia alcune considerazioni.
8.
È vero che, all’epoca della loro istituzione, le scuole europee, il cui scopo è assicurare l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle istituzioni dell’Unione europea dal ciclo materno al ciclo secondario ( 4 ), erano disciplinate dallo Statuto della scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 ( 5 ) e dal Protocollo relativo alla creazione di scuole europee, stabilito con riferimento allo Statuto della scuola europea, firmato il 13 aprile 1962 ( 6 ), convenzioni concluse tra i sei Stati membri originari delle Comunità europee, le quali non hanno invece aderito a tali strumenti.
9.
Tenuto conto della natura intergovernativa dello Statuto del 1957, la Corte ha escluso di essere competente ad interpretarne le disposizioni, tanto nel contesto di un rinvio pregiudiziale quanto in quello del procedimento di cui all’articolo 226 CE diretto a far accertare la violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE ( 7 ). Infatti, dal momento che è stata conclusa esclusivamente dagli Stati membri, tale convenzione non costituiva parte integrante del diritto comunitario ( 8 ).
10.
Tuttavia, lo Statuto del 1957 e il Protocollo relativo alla creazione di scuole europee sono stati annullati e sostituiti dalla convenzione del 1994, conformemente all’articolo 34 della stessa.
11.
Orbene, la convenzione del 1994 non è stata conclusa solamente dagli Stati membri, ma anche dalle Comunità europee, la cui partecipazione è stata oggetto della decisione 94/557/CE, Euratom del Consiglio, del 17 giugno 1994, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la Convenzione recante statuto delle scuole europee ( 9 ).
12.
Pertanto, tale convenzione costituisce un accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea, il che implica, per quanto riguarda attualmente l’Unione europea, che detto accordo costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico di quest’ultima a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire il 1o ottobre 2002. Ne consegue che la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione delle disposizioni della convenzione del 1994 ( 10 ).
13.
Tale valutazione non è inficiata dalla sentenza Miles e a. ( 11 ), che non riguardava la natura della convenzione del 1994 alla luce dell’ordinamento giuridico dell’Unione, bensì la qualifica della Camera di ricorso delle scuole europee come «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
14.
Aggiungo che la competenza della Corte a risolvere in via pregiudiziale le questioni sollevate dal giudice del rinvio in merito all’interpretazione delle disposizioni della convenzione del 1994 si estende, a mio avviso, anche ai provvedimenti adottati in forza di tali disposizioni e ai quali le medesime fanno rinvio, in particolare al fine di valutarne la portata. Infatti, detti provvedimenti consentono di individuare la precisa portata delle disposizioni in parola. Essi costituiscono necessariamente un tutt’uno con le stesse e pertanto non possono essere ignorati dalla Corte.
15.
Come dimostreranno i successivi rilievi sulle risposte da dare alle questioni pregiudiziali, fra tali provvedimenti figura, nella fattispecie, lo statuto dei docenti a orario ridotto, atto di portata generale adottato dal consiglio superiore delle scuole europee, che costituisce il principale organo decisionale comune di tali scuole ed è composto, in particolare, dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ( 12 ). Peraltro, lo stesso giudice del rinvio dimostra di essere perfettamente consapevole della necessità di siffatto approccio laddove fa espressamente riferimento, nella sua quarta questione pregiudiziale, allo statuto dei docenti a orario ridotto ai fini dell’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione del 1994.
16.
Dal momento che, a mio parere, non sussiste alcun dubbio circa la competenza della Corte a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre ora esaminare tali questioni, che sono tutte dirette, in sostanza, a stabilire se l’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione del 1994 debba essere interpretato nel senso che esclude che il giudice a quo, in quanto giudice dello Stato in cui ha sede l’Europäische Schule München, sia competente a conoscere dei ricorsi proposti dinanzi ad esso dalle Oberto e O’Leary, a motivo del fatto che detti ricorsi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi alla Camera di ricorso delle scuole europee, conformemente al suddetto articolo.
B – Sull’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione del 1994 e sulla portata della competenza della Camera di ricorso delle scuole europee
17.
Mentre lo Statuto del 1957 non prevedeva alcun meccanismo specifico per la risoluzione delle controversie tra le persone ivi contemplate e le scuole europee, la convenzione del 1994 ha istituito una Camera di ricorso dotata di «competenze rigorosamente definite» al fine di «garantire un’adeguata tutela giuridica (…) contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione [di dette scuole]» a favore del «personale docente e delle altre persone contemplate» dallo statuto delle medesime scuole ( 13 ).
18.
Il testo della prima questione pregiudiziale menziona due categorie di dipendenti delle scuole europee, vale a dire, da una parte, i docenti e, dall’altra, il personale amministrativo e tecnico.
19.
Quanto alla competenza della Camera di ricorso delle scuole europee, dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della convenzione del 1994 risulta che essa si estende, in prima e in ultima istanza e previo esaurimento della via amministrativa, alle «controversie relative all’applicazione della [detta] convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione [del 1994] o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite».
20.
Da tale disposizione risulta che rientrano nell’ambito di applicazione della competenza ratione personae della Camera di ricorso delle scuole europee le controversie relative alle persone contemplate dalla convenzione del 1994, ad esclusione di quelle concernenti il personale amministrativo e tecnico.
21.
Ne consegue che le controversie tra il personale amministrativo e tecnico e le scuole europee rientrano nella competenza dei giudici degli Stati in cui hanno sede dette scuole.
22.
Siffatta interpretazione è confermata, anzitutto, dall’articolo 27, paragrafo 7, della convenzione del 1994, secondo cui «[l]e altre controversie di cui le scuole [europee] sono parte», vale a dire quelle che non rientrano nella competenza esclusiva e rigorosamente definita della Camera di ricorso delle scuole europee, «dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali».
23.
Inoltre, tale interpretazione è corroborata dall’articolo 36 dello statuto del personale amministrativo e tecnico delle scuole europee, approvato dal consiglio superiore a Lisbona il 17 e 18 aprile 2007, secondo cui dette giurisdizioni sono competenti in via esclusiva a statuire giudizialmente sulle controversie tra i membri del personale amministrativo e tecnico e una scuola europea vertenti sulla legittimità di una misura di attuazione dello statuto di detto personale per essi lesiva ( 14 ).
24.
Per contro, secondo l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della convenzione del 1994, le controversie tra il personale docente e le scuole europee rientrano nella competenza esclusiva della Camera di ricorso delle scuole europee.
25.
Tuttavia, tale constatazione non può essere sufficiente per risolvere il problema sollevato dal giudice del rinvio in relazione alle controversie che oppongono una scuola europea ai suoi docenti a orario ridotto.
26.
In primo luogo, dalle disposizioni della convenzione del 1994 risulta che la categoria del «personale docente» o del «corpo docente» menzionata da detta convenzione non include, stricto sensu, i docenti a orario ridotto.
27.
Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 1994 risulta che l’insegnamento è impartito da insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, vale a dire quelli che, appartenendo al sistema scolastico dei rispettivi Stati membri, conservano incondizionatamente, per la durata del loro comando o della loro designazione presso le scuole europee, i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), della medesima convenzione ( 15 ).
28.
Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione del 1994 stabilisce una distinzione tra «lo statuto del personale docente» adottato dal consiglio superiore ( 16 ) conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, di detta convenzione, e «il regime applicabile ai docenti a orario ridotto».
29.
Pertanto, secondo le disposizioni della convenzione del 1994, i docenti a orario ridotto non rientrano né nella categoria del «personale amministrativo e tecnico» delle scuole, né in quella del «personale docente».
30.
Essi appartengono, più correttamente a mio avviso, alla categoria delle altre «persone contemplate» da tale convenzione, le cui controversie con le scuole europee, in linea di principio, devono essere sottoposte alla Camera di ricorso delle scuole europee in virtù dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della convenzione del 1994.
31.
Tuttavia, e in secondo luogo, occorre rammentare che l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione del 1994 rinvia precisamente al «regime applicabile ai docenti a orario ridotto» al fine di determinare le «condizioni e le modalità relative» alle procedure dinanzi a tale Camera di ricorso.
32.
Il regime applicabile ai docenti a orario ridotto è stato formalizzato nel loro statuto adottato dal consiglio superiore, che disciplina anche i rapporti di lavoro tra l’Europäische Schule München e le O’Leary e Oberto di cui alle controversie principali.
33.
Da tale statuto risulta che i docenti a orario ridotto sono assunti per fare fronte a determinate situazioni al fine di prestare un servizio rispondente ad esigenze temporanee, e che i loro contratti di lavoro hanno durata annuale ( 17 ).
34.
Peraltro, mentre l’articolo 3.2 dello statuto dei docenti a orario ridotto precisa che varie disposizioni dello statuto del personale comandato delle scuole europee, tra le quali l’articolo 80, relativo alla procedura dinanzi alla Camera di ricorso delle scuole europee, «si applicano anche al personale docente assunto dal direttore», l’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto, dal titolo «Normativa dello Stato in cui ha sede la scuola», enuncia che, «[f]erme restando le disposizioni che precedono, le condizioni di assunzione e licenziamento dei docenti a orario ridotto (…) sono soggette alla normativa dello Stato in cui ha sede la scuola per quanto attiene alle condizioni e ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla normativa fiscale. Competenti a dirimere eventuali controversie sono i tribunali dello Stato in cui ha sede la scuola».
35.
Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione del 1994 alle condizioni e alle modalità stabilite dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, l’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto condiziona quindi l’estensione della competenza della Camera di ricorso delle scuole europee e della procedura applicabile dinanzi ad essa alle controversie tra detti docenti e le scuole europee, in una misura che occorre determinare.
36.
Richiamandosi, nelle sue osservazioni scritte, alla decisione della Camera di ricorso del 21 agosto 2012 nel procedimento 12/12 (in prosieguo: la «decisione nel procedimento 12/12»), l’Europäische Schule München sostiene, in sostanza, che la competenza della Camera di ricorso delle scuole europee si estende, in forza dell’articolo 3.2 dello statuto dei docenti a orario ridotto, a tutte le controversie in materia di lavoro che oppongano un docente a orario ridotto a una scuola europea.
37.
Pur essendo evidente che le valutazioni di detta Camera di ricorso non possono vincolare la Corte, ritengo che l’argomento dell’Europäische Schule München fondato sulla decisione nel procedimento 12/12 debba comunque essere notevolmente modulato per due motivi.
38.
Da un lato, si deve precisare che, in detto procedimento, la Camera di ricorso delle scuole europee doveva pronunciarsi sulla legittimità di una decisione del direttore dell’Europäische Schule München che negava a uno dei suoi docenti a orario ridotto la retribuzione delle attività di vigilanza sugli allievi a titolo di ore straordinarie. Tale Camera di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, principalmente in quanto non era stato preceduto dalla procedura precontenziosa statutaria ( 18 ). Orbene, come risulta dall’oggetto della controversia e dalla motivazione in subordine nel merito della decisione della Camera di ricorso, il ricorso verteva sulle condizioni di retribuzione dei docenti a orario ridotto, e non sulle loro «condizioni di assunzione e licenziamento» ai sensi dell’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto.
39.
Dall’altro lato, è vero che, prima di dichiarare il ricorso irricevibile, la Camera di ricorso delle scuole europee ha nondimeno voluto precisare di essere competente a conoscere di tale ricorso in virtù del rinvio operato dall’articolo 3.2 dello statuto dei docenti a orario ridotto all’articolo 80 dello statuto del personale comandato, e che detto articolo 3.2 «prevale [sull’articolo] 3.4 dello statuto [dei docenti a orario ridotto], secondo cui è competente il giudice dello Stato della sede, nella fattispecie l’Arbeitsgericht München, ma “ferme restando le disposizioni che precedono” e, pertanto, a titolo sussidiario» ( 19 ). Tuttavia, con tutto il dovuto rispetto per detta Camera di ricorso, dal testo dell’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto, riprodotto al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, risulta chiaramente che l’espressione «ferme restando le disposizioni che precedono» figurante nel primo periodo, in fine, di tale articolo, non è collegata alla seconda frase del medesimo articolo, concernente la competenza dei giudici della sede a «dirimere eventuali controversie».
40.
In definitiva, l’espressione «ferme restando le disposizioni che precedono», contenuta nell’articolo 3.4, primo periodo, dello statuto dei docenti a orario ridotto, riguarda esclusivamente le «condizioni di assunzione e licenziamento dei docenti a orario ridotto» e pertanto non può che essere interpretata nel senso che si riferisce alle condizioni sostanziali, e non a quelle procedurali, previste dalle altre disposizioni dello statuto dei docenti a orario ridotto.
41.
Tale approccio mi sembra conforme all’obiettivo, già sottolineato, perseguito dalla convenzione del 1994, la quale mira a delimitare in modo rigoroso la competenza della Camera di ricorso delle scuole europee, senza ridurre eccessivamente la competenza residuale dei giudici degli Stati in cui hanno sede le scuole, quale risulta dall’articolo 27, paragrafo 7, di tale convenzione.
42.
A tal riguardo, e per risolvere qualsiasi ambiguità, dal complesso delle suesposte considerazioni emerge chiaramente che non può essere accolto nemmeno l’argomento, di natura generale, esposto dall’Europäische Schule München, relativo all’immunità dalla giurisdizione dei giudici nazionali di cui le scuole europee godrebbero in quanto organizzazioni internazionali ( 20 ).
43.
Infatti, la convenzione del 1994 e gli atti adottati in applicazione della stessa dimostrano sufficientemente la volontà delle parti contraenti di garantire una ripartizione equilibrata delle rispettive competenze della Camera di ricorso delle scuole europee e dei giudici degli Stati in cui hanno sede le scuole europee, e non di consentire a queste ultime di godere di un’immunità assoluta dalla giurisdizione di detti giudici, anche in materia di lavoro, e ciò tanto per il personale che partecipa alla funzione essenziale delle scuole europee, vale a dire l’insegnamento, quanto per quello che vi partecipa solo accessoriamente o indirettamente.
44.
Ne consegue, a mio avviso, che la competenza della Camera di ricorso delle scuole europee si estende alle controversie tra i docenti a orario ridotto e le scuole europee, ad esclusione, da un parte, di quelle relative alle condizioni di assunzione e licenziamento di tali dipendenti, in virtù del combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione del 1994 e dell’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto, e, dall’altro, delle altre controversie di cui siano parte le scuole, in particolare quelle riguardanti questioni di responsabilità civile e penale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 7, della convenzione del 1994.
45.
Nella fattispecie, dal momento che le controversie principali vertono sull’utilizzo di una successione di contratti di durata annuale ( 21 ) e, pertanto, su una condizione essenziale dell’assunzione dei docenti a orario ridotto, esse rientrano, conseguentemente, nella competenza dei giudici del luogo in cui ha sede l’Europäische Schule München, conformemente all’articolo 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto.
46.
Il riconoscimento di siffatta competenza in favore dei giudici della sede delle scuole europee mi sembra a maggior ragione corretto e giustificato se si considera che esso consente anche di garantire una tutela adeguata, sul piano del diritto sostanziale, dei diritti dei docenti a orario ridotto per quanto riguarda le relative condizioni di assunzione e licenziamento, in quanto il sistema di rimedi giurisdizionali istituito dalla convenzione del 1994 non garantisce siffatta tutela senza alcun possibile dubbio, nonostante, in particolare, lo statuto dei docenti a orario ridotto.
47.
Si ricorderà che, secondo la giurisprudenza, il cittadino di uno Stato membro che svolga la sua attività in un altro Stato membro alle dipendenze di un’organizzazione internazionale non perde per questo il suo status di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE ( 22 ). Il riconoscimento e il mantenimento di tale status sono ancora più importanti quando le persone di cui trattasi rientrano, al pari dei docenti a orario ridotto assunti dalle scuole europee, in ampia misura, nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di impiego e di condizioni di lavoro nonché in materia di previdenza sociale e di tassazione dei redditi da lavoro della normativa dello Stato in cui ha sede l’organizzazione internazionale di cui trattasi.
48.
Occorre inoltre sottolineare che, con i loro rispettivi ricorsi proposti dinanzi ai giudici della sede dell’Europäische Schule München, le Oberto e O’Leary mirano, in sostanza, ad ottenere la protezione della normativa tedesca che ha trasposto la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ( 23 ), in particolare la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato a tale direttiva.
49.
Tale clausola intende attuare uno degli obiettivi perseguiti dal menzionato accordo quadro, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti ( 24 ).
50.
La direttiva 1999/70 impone quindi agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle tre misure elencate alla clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell’accordo quadro, che attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi ( 25 ).
51.
A tale scopo, l’articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70 esige, in particolare, che gli Stati membri siano «sempre» in grado di garantire i risultati prescritti da tale direttiva.
52.
Peraltro, il giudice dell’Unione ha riconosciuto altresì che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, costituisce l’espressione specifica del principio del divieto dell’abuso di diritto, che è un principio generale di diritto, di modo che, nei rapporti tra le istituzioni dell’Unione e i loro agenti assunti a tempo determinato, occorrerebbe interpretare, nella misura del possibile, le disposizioni relative a tali agenti in modo conforme con le finalità e le prescrizioni minime dell’accordo quadro e, in definitiva, con il principio del divieto dell’abuso di diritto ( 26 ).
53.
Pertanto, i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato, tanto da un datore di lavoro di uno Stato membro quanto dalle istituzioni dell’Unione, devono poter beneficiare di un insieme comune di prescrizioni minime offerte dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, o dal principio del divieto dell’abuso di diritto che trova la sua espressione specifica in detta clausola.
54.
Gli Stati membri e l’Unione, che, lo ricordo, sono le uniche parti contraenti della convenzione del 1994, non possono avere validamente rinunciato a garantire a taluni lavoratori dell’Unione il beneficio di tale insieme comune allorché hanno concluso tra essi detta convenzione, ancorché, in particolare, il regime di detti lavoratori rientri in gran parte, al pari di quello dei docenti a orario ridotto delle scuole europee, nell’ambito di applicazione della normativa degli Stati membri nei quali hanno sede tali scuole.
55.
Del resto, in udienza, la Commissione non ha negato che le prescrizioni minime offerte dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro attuato con la direttiva 1999/70 fossero applicabili nei rapporti di lavoro tra le scuole europee e i loro docenti a orario ridotto, ma si è limitata a sostenere, in sostanza, che lo statuto di detti docenti, adottato in applicazione della convenzione del 1994, non era stato adeguato all’evoluzione del diritto, quale risulta dalla menzionata clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro in quanto espressione specifica del principio del divieto dell’abuso di diritto.
56.
Orbene, in quanto atto dell’Unione, la convenzione del 1994 deve essere interpretata alla luce del principio generale del divieto dell’abuso di diritto, che trova una specifica espressione, in materia di rapporti di lavoro nell’ambito dell’Unione, nella clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, attuato con la direttiva 1999/70, che richiede l’adozione di misure minime dirette ad impedire gli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
57.
Tuttavia, è giocoforza constatare che le disposizioni della convenzione del 1994 non garantiscono che tale insieme comune di misure minime scaturito dal diritto dell’Unione possa essere effettivamente invocato, senza alcun possibile dubbio, dinanzi all’organo giurisdizionale da essa istituito, a prescindere, in particolare, dalla qualità di lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE dei docenti a orario ridotto delle scuole europee.
58.
Infatti, a motivo del carattere «sui generis» del sistema di cooperazione istituito dalla convenzione del 1994 e della qualità di organo di un’organizzazione internazionale ( 27 ), la Camera di ricorso delle scuole europee ha già dichiarato che gli strumenti internazionali, compreso il diritto dell’Unione, di cui le scuole europee non siano parti non possono impegnare giuridicamente dette scuole in quanto tali ( 28 ).
59.
È vero che tale Camera di ricorso si è detta disposta a riconoscere che i principi fondamentali, vale a dire i principi generali, ai quali fanno riferimento i menzionati strumenti e che sono comunemente ammessi sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che in quello degli Stati membri, sono «atti» a servire come riferimento per l’azione degli organi delle scuole europee in aggiunta alle norme giuridiche loro proprie ( 29 ).
60.
Rimane il fatto che il potere discrezionale che la Camera di ricorso delle scuole europee si riserva in tal modo ai fini della determinazione delle norme e dei principi scaturenti in particolare dal diritto dell’Unione, semplicemente atti a servire da riferimento per l’esame della legittimità dell’azione e dei provvedimenti delle scuole europee, non consente di garantire, nei confronti di lavoratori il cui regime, al pari di quello dei docenti a orario ridotto, rientri in ampia misura nell’ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro, di previdenza sociale e fiscale degli Stati in cui hanno sede le scuole europee, il rispetto del principio generale del divieto dell’abuso di diritto che trova la sua specifica espressione, in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione, nell’insieme comune costituito dalle prescrizioni minime della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, e che deve essere «sempre» garantito da detto Stato membro.
61.
Siffatto potere discrezionale mi sembra ancor più preoccupante in quanto la Camera di ricorso delle scuole europee si pronuncia in prima e ultima istanza e, in seguito alla sentenza Miles e a., non è legittimata ad interpellare la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 30 ).
62.
Il fatto che l’istituzione di una Camera di ricorso delle scuole europee da parte della convenzione del 1994 abbia permesso di garantire un certo livello di tutela giurisdizionale delle persone ivi menzionate non basta evidentemente ad assicurare che, sul piano del diritto sostanziale, tali persone possano effettivamente far valere, senza alcun possibile dubbio, le prescrizioni minime previste dalla clausola 5 dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, in quanto esse sono espressione specifica di un principio generale di diritto che è vincolante per tutte le parti contraenti della convenzione del 1994 e che, a mio avviso, non può essere ignorato dagli organi istituiti da detta convenzione.
63.
Pertanto, a mio parere, il fatto che sia stata stabilita siffatta modalità procedurale non è sufficiente ( 31 ). Occorre altresì che tale modalità sia atta a garantire che i diritti conferiti alle persone menzionate dalla convenzione del 1994, nella fattispecie quelli che traggono origine dalle norme di diritto dell’Unione dirette ad impedire eventuali abusi di diritto derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, possano essere fatti valere effettivamente dinanzi all’organo giurisdizionale istituito da detta convenzione ( 32 ).
64.
Poiché, come si è appena dimostrato, la possibilità di far valere tali diritti dinanzi al suddetto organo non è garantita senza alcun possibile dubbio, ritengo che, fino a quando il sistema giurisdizionale previsto dalla convenzione del 1994 non venga modificato, in particolare, nel senso di autorizzare la Camera di ricorso delle scuole europee a sottoporre alla Corte questioni di interpretazione del diritto dell’Unione ( 33 ), nella fattispecie è giustificato che il controllo del rispetto dei diritti dei docenti a orario ridotto per quanto riguarda le loro condizioni di assunzione e licenziamento da parte delle scuole europee sia assicurato dagli organi giurisdizionali degli Stati membri in cui dette scuole hanno sede.
65.
La soluzione opposta equivarrebbe a sottrarre alla competenza dei giudici nazionali controversie vertenti oggettivamente, almeno in parte, sull’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione, sebbene l’organo giurisdizionale istituito dalla convenzione del 1994 non appartenga attualmente al sistema giurisdizionale dell’Unione. Orbene, per analogia con la motivazione esposta nel parere reso dalla Corte sul progetto di accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti ( 34 ), siffatta soluzione mi sembra incompatibile con il diritto primario dell’Unione.
66.
Ritengo pertanto che sia il tenore letterale dell’articolo 27 della convenzione del 1994, letto alla luce dello statuto dei docenti a orario ridotto, sia il contesto e lo spirito con cui tali strumenti devono essere interpretati depongano a favore dell’inclusione delle condizioni di assunzione e licenziamento dei docenti a orario ridotto nella competenza dei giudici degli Stati membri in cui hanno sede le scuole europee.
67.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Europäische Schule München all’udienza dinanzi alla Corte, ammettere siffatta competenza in favore dei giudici degli Stati membri nei quali hanno sede le scuole europee non significa affatto assoggettare i docenti a orario ridotto a regimi diversi. Invero, oltre al fatto che, come hanno ammesso sia la suddetta scuola che la Commissione in udienza, ormai alcune scuole europee non si limitano più ad offrire contratti annuali ai loro docenti a orario ridotto e, pertanto, tali dipendenti non sono soggetti a regole di assunzione perfettamente uniformi, le prescrizioni minime previste dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, cui è stata data attuazione con la direttiva 1999/70, che sono espressione specifica del principio del divieto dell’abuso di diritto e che spetta ai giudici nazionali garantire, costituiscono un insieme comune a tutti gli Stati membri, in particolare quelli che accolgono le scuole europee nel loro territorio in forza della convenzione del 1994.
68.
Tengo infine a ribadire che l’approccio che invito la Corte ad adottare nelle presenti cause non dev’essere considerato inteso a rimettere in discussione l’immunità giurisdizionale di cui godono le organizzazioni internazionali in forza dei loro strumenti istitutivi.
69.
Detto approccio si basa, al contrario, sia sui rapporti, menzionati a più riprese, particolarmente stretti e funzionali che legano le scuole europee agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione, sia sull’impianto originale delle disposizioni della convenzione del 1994 e degli atti adottati in applicazione della stessa, che riconoscono in particolare la competenza residuale dei giudici nazionali a conoscere delle controversie tra le persone menzionate in detta convenzione e le scuole europee diverse da quelle la cui definizione è strettamente riservata alla Camera di ricorso delle scuole europee.
III – Conclusione
70.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Bundesarbeitsgericht:
L’articolo 27, paragrafi 2 e 7, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai giudici degli Stati in cui hanno sede le scuole europee la competenza a conoscere delle controversie tra dette scuole e i loro docenti a orario ridotto vertenti sulle condizioni di assunzione e licenziamento dei medesimi, ai sensi dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1o settembre 1994 e il 31 agosto 2011, approvato dal consiglio superiore di dette scuole.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 212, pag. 3. Detta convenzione è entrata in vigore il 1o ottobre 2002.
( 3 ) Rif.: 2011-06-D-24-fr-1.
( 4 ) V. articoli 1 e 3 della convenzione del 1994. Le scuole europee alle quali si applica lo statuto sono attualmente quattordici, accolgono circa 23000 studenti e rilasciano il diploma di maturità europeo. Cinque di tali scuole si trovano in Belgio, tre in Germania (tra cui la scuola europea di Monaco), due in Lussemburgo, una in Spagna, una in Italia, una nei Paesi Bassi e una nel Regno Unito. Dal 2005, per fare fronte in particolare alla presenza di agenzie dell’Unione o di altri organismi analoghi negli altri Stati membri, il consiglio superiore delle scuole europee ha deciso di istituire alcune scuole europee accreditate, c.d. «di tipo II», che forniscono un’istruzione equivalente a quella delle quattordici scuole europee e sono parimenti autorizzate a rilasciare il diploma di maturità europeo. Tuttavia, tali scuole europee accreditate, che attualmente sono nove (due in Francia, una in Germania, una in Finlandia, una in Grecia, una in Irlanda, una in Italia, una nei Paesi Bassi e una nel Regno Unito), non sono elencate nell’allegato I della convenzione del 1994.
( 5 ) Recuil des traités des Nations unies, vol. 443, pag. 129 (in prosieguo: lo «Statuto del 1957»).
( 6 ) Recuil des traités des Nations unies, vol. 752, pag. 267.
( 7 ) V., rispettivamente, sentenze Hurd (44/84, EU:C:1986:2, punti da 20 a 22), e Commissione/Belgio (C‑132/09, EU:C:2010:562, punto 45).
( 8 ) V., in particolare, sentenza Commissione/Belgio (EU:C:2010:562, punto 44). Occorre inoltre rilevare che le Comunità europee non avevano affatto assunto gli obblighi degli Stati membri in seno agli organi istituiti dalla convenzione del 1957 e che quest’ultima non conteneva alcuna clausola attributiva di competenza in favore della Corte di giustizia.
( 9 ) GU L 212, pag. 1.
( 10 ) V., in particolare, per analogia, sentenze Bogiatzi (C‑301/08, EU:C:2009:649, punto 23), e Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 73). Per quanto riguarda la convenzione del 1994, v. le mie conclusioni nella causa Commissione/Belgio (C‑132/09, EU:C:2010:342, nota 46).
( 11 ) C‑196/09, EU:C:2011:388.
( 12 ) V. articoli 8 e 10 della convenzione del 1994.
( 13 ) V. quarto considerando del preambolo della convenzione del 1994.
( 14 ) Rif.: 2007-D-153-fr-6, pag. 18.
( 15 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito (C‑545/09, EU:C:2012:52, punti 41 e 48). In precedenza, la Camera di ricorso delle scuole europee aveva qualificato i contratti annuali successivi tra un insegnante a orario ridotto e la scuola europea di Bruxelles II come rapporti di lavoro «soggetti a un regime di diritto privato perfettamente distinto da quello del personale comandato presso le scuole europee», il che presuppone che tale personale, a differenza dei docenti a orario ridotto, riceva un incarico dalle autorità nazionali (v. decisione della Camera di ricorso del 22 giugno 2001, ricorso 01/001, pag. 7). Tale decisione, al pari di tutte le decisioni adottate dalla Camera di ricorso, è disponibile sul sito della medesima: http://schola‑/cree/
( 16 ) V. statuto del personale comandato delle scuole europee, come modificato da ultimo dal consiglio superiore il 5 dicembre 2013 (Rif.: 2011-04-D-14-fr-3).
( 17 ) V., rispettivamente, articoli 1.2, 2, lettera a), e 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto. Nelle sue osservazioni scritte, la scuola europea di Monaco ha precisato tuttavia che i docenti a orario ridotto rappresentano circa il 40% di tutto il suo personale. Inoltre, secondo un documento del segretario generale delle scuole europee sulla riforma del sistema di dette scuole, approvato dal consiglio superiore il 23 aprile 2009 (Rif.: 2009-D-353-fr-4, pag. 5), è indispensabile un numero incomprimibile di docenti a orario ridotto, pari a circa il 25% del personale docente effettivo.
( 18 ) Punto 9, lettera b), della decisione nel procedimento 12/12. In subordine, la Camera di ricorso ha ritenuto che il ricorso dovesse comunque essere respinto in quanto infondato, essenzialmente a motivo del fatto che la vigilanza sugli allievi deve essere considerata un’«altra attività» accessoria all’attività di insegnamento che non dà luogo a una retribuzione supplementare.
( 19 ) Punto 9, lettera a), della decisione nel procedimento 12/12.
( 20 ) Su questo tema v. recentemente, in particolare, Orzan, M. F., «Le immunità ed i privilegi delle organizzazioni internazionali», Del Vecchio A. (a cura di), Diritto delle Organizzazioni Internazionali, Edizioni scientifiche italiane, 2012, pag. 243.
( 21 ) Ritengo possa essere utile ricordare che nello statuto dei docenti a orario ridotto sono previsti, secondo il suo l’articolo 1.3, «contratti di durata annuale».
( 22 ) V., segnatamente, sentenza Gardella (C‑233/12, EU:C:2013:449, punti 25 e 26), a proposito di un dipendente dell’Ufficio europeo dei brevetti.
( 23 ) GU L 175, pag. 3.
( 24 ) V., in particolare, sentenza Márquez Samohano (C‑190/13, EU:C:2014:146, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) V., in tal senso, sentenza Márquez Samohano (EU:C:2014:146, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V. segnatamente, sentenza Adjemian e a./Commissione (T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punti 57 e 62), e ordinanza Christoph e a./Commissione (F‑63/08, EU:F:2013:36, punto 75). Ricordo che la Corte ha espressamente riconosciuto che il divieto dell’abuso di diritto costituisce un principio generale di diritto dell’Unione nella sentenza Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, punto 38).
( 27 ) V., in tal senso, sentenza Miles e a. (EU:C:2011:388, punti 39 e 42).
( 28 ) V., in particolare, decisioni della Camera di ricorso del 30 luglio 2007, ricorso 07/14, punto 18, e del 15 ottobre 2009, ricorso 09/35, punto 12.
( 29 ) V. decisione della Camera di ricorso del 28 agosto 2012, ricorso 12/35, punto 11.
( 30 ) Sentenza Miles e a. (EU:C:2011:388, punto 46). A tal riguardo va rilevato che, nella sua relazione d’attività annuale per il 2013 (Rif.: 2014-02-D-16-fr-2, documento dell’11 e 12 marzo 2014, pag. 11), il presidente della Camera di ricorso delle scuole europee, rammentando e facendo proprio il «suggerimento» formulato dalla Corte nella sentenza Miles e a. (EU:C:2011:388, punto 45), secondo cui spetta alle parti contraenti far evolvere il sistema di tutela giurisdizionale istituito dalla convenzione del 1994, rileva che una simile evoluzione consentirebbe di «garantire il rispetto effettivo dei diritti delle persone contemplate da detta convenzione» nell’ottica di «assicurare una tutela giurisdizionale dei suoi amministrati analoga a quella di qualsiasi cittadino dell’Unione europea».
( 31 ) Ciò potrebbe eventualmente essere sufficiente, alla luce dei diritti civili e processuali garantiti nel quadro della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per quanto riguarda, in generale, i mezzi di ricorso interni istituiti dalle organizzazioni internazionali che non hanno rapporti altrettanto stretti con gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione quanto quelli delle scuole europee (v., a tale proposito, in particolare, Corte EDU, sentenza del 19 febbraio 1999, Waite e Kennedy c. Germania, n. 26083/94, CEDU 1999-I, §§ 67 e 73; decisione del 5 marzo 2013, Chapman c. Belgio, n. 39619/06, §§ 48 e 54).
( 32 ) Occorre rilevare che, anche nel caso del diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, alcuni giudici nazionali controllano la reale efficacia del meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di rapporti di lavoro istituito dalle organizzazioni internazionali e, in mancanza, detti giudici si dichiarano competenti a dirimere le controversie loro sottoposte, sempreché sussista un criterio di collegamento. V., al riguardo, gli esempi menzionati da F. Orzan, cit. alla nota 20, pagg. 260 e 265.
( 33 ) Nella relazione d’attività per il 2013, citata alla nota 30, il presidente della Camera di ricorso delle scuole europee afferma di dirigere attualmente un gruppo di lavoro incaricato di presentare al segretario generale del consiglio superiore delle scuole europee una proposta su «come rafforzare la tutela giurisdizionale nel sistema delle scuole europee». La Corte ha ammesso, in generale, che un accordo internazionale concluso con Stati terzi può validamente attribuirle nuove competenze giurisdizionali, a condizione che tale attribuzione non ne alteri la funzione, quale concepita nei Trattati UE e FUE (v., in particolare, parere 1/09, EU:C:2011:123, punto 75). Siffatta possibilità deve essere riconosciuta a maggior ragione nel caso di un accordo internazionale concluso esclusivamente tra gli Stati membri e l’Unione.
( 34 ) Parere 1/09 (EU:C:2011:123, punti da 80 a 82).
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