CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 24 febbraio 2015 ( 1 )
Causa C‑506/13 P
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Reti transeuropee — Contratto relativo al concorso finanziario dell’Unione europea a favore del progetto “Ward in Hand”, concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca nel settore della cooperazione medica — Mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte di un beneficiario del contributo — Obbligo di rimborso degli anticipi indebitamente percepiti — Nota di addebito — Atto non impugnabile — Atto inscindibile dal suo contesto contrattuale — Irricevibilità del ricorso di annullamento — Domanda riconvenzionale della Commissione — Condanna del beneficiario al rimborso delle somme percepite — Interessi moratori»
1.
Nella presente causa, la Corte è adita in sede di ricorso contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha, da un lato, dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro ( 3 ) avverso una nota di addebito della Commissione europea che le intimava di rimborsare somme che la suddetta riteneva di averle indebitamente versato nell’ambito di un contratto di ricerca e, dall’altro, accolto integralmente la domanda riconvenzionale formulata in risposta dalla Commissione nell’intento di ottenere il rimborso delle somme contestate, interessi moratori compresi.
2.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la nota di addebito in parola fosse inscindibile dal contesto contrattuale in cui era stata emessa e che essa non rappresentasse pertanto un atto impugnabile in base all’articolo 263 TFUE.
3.
La Corte si trova così chiamata a pronunciarsi, innanzitutto, su un orientamento giurisprudenziale relativamente costante del Tribunale, che essa non ha mai avuto occasione di esaminare sino ad ora, secondo cui gli atti unilaterali adottati dalle istituzioni nell’ambito dell’esecuzione di contratti conclusi con persone fisiche o giuridiche, come la nota di addebito di cui trattasi, in quanto inscindibili dal loro contesto contrattuale e anche quando si presentassero come esecutivi ai sensi dell’articolo 299 TFUE, possono essere impugnati non con un ricorso di annullamento come previsto all’articolo 263 TFUE, bensì tramite un rimedio contrattuale come previsto dall’articolo 272 TFUE. Essa dovrà dunque decidere, ed è questa la questione di principio posta dal primo motivo d’impugnazione dedotto dalla ricorrente, se occorra confermare, modificare o relativizzare tale giurisprudenza.
4.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se, nel diritto dell’Unione, la tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che concludono contratti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea contro gli atti unilaterali adottati da questi ultimi nell’ambito dell’esecuzione di tali contratti rientri nella competenza del giudice dell’annullamento e, eventualmente, a quali condizioni, o se, al contrario, nell’ambito della sistematica dei mezzi di ricorso definita dal Trattato FUE, sia opportuno sancire l’esistenza di una rigida separazione fra l’ambito dei contenziosi contrattuali e quello dei contenziosi di annullamento e, pertanto, di quella che, in determinati ordinamenti giuridici nazionali, è denominata eccezione di ricorso parallelo ( 4 ).
5.
A seconda della risposta a tale questione di principio, la Corte dovrà altresì esaminare i nove ulteriori motivi dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso e stabilire se, nella fattispecie, il Tribunale abbia potuto, a buon diritto, reputare fondata la richiesta di rimborso delle somme che si asserisce siano state indebitamente versate, interessi moratori compresi.
I – Fatti
6.
Dai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata nonché dalle osservazioni scritte presentate dalle parti, risulta che la Lito Maieftiko è una clinica di maternità e membro di un consorzio che, nell’ambito del programma e‑TEN, lanciato nel quadro della politica sulle reti transeuropee, ha concluso con la Commissione, il 12 maggio 2004, il contratto C510743 riguardante il progetto «Ward In Hand» (WIH) ( 5 ), un programma specifico di ricerca nel settore della cooperazione medica.
7.
L’articolo 19 delle condizioni generali di cui all’allegato II del suddetto contratto ( 6 ) precisava:
«1. Allorché un qualunque importo venga versato ingiustificatamente a un partecipante o allorché una procedura di recupero sia giustificata secondo le condizioni contrattuali, il beneficiario si impegna a rimborsare la somma in questione alla Commissione alle condizioni e alla data da essa specificate.
2. In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data stabilita dalla Commissione, la somma produrrà interessi al tasso indicato all’articolo [3, paragrafo 6, delle condizioni generali]. Gli interessi di mora riguardano il periodo compreso fra il giorno successivo alla data stabilita per il pagamento e la sera della data in cui la Commissione avrà ricevuto il pagamento della totalità dell’importo dovuto.
Eventuali pagamenti parziali verranno prima detratti dai costi e dagli interessi di mora e, successivamente, dall’importo principale».
8.
Nell’ambito dell’esecuzione di tale progetto, che ha avuto inizio il 1o maggio 2004 e si è concluso il 31 gennaio 2006, la Lito Maieftiko ha beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione per un importo complessivo pari a EUR 99349,50.
9.
Con lettera del 29 aprile 2009, la Commissione ha comunicato alla Lito Maieftiko che sarebbe stata oggetto di un controllo contabile per la sua partecipazione al progetto WIH e che avrebbe dovuto presentare i fogli di presenza su cui erano riportate le ore di lavoro del personale impiegato in tale ambito, ore di cui essa richiedeva il rimborso. Nel corso di tale controllo, svoltosi dal 4 al 6 agosto 2009, la Lito Maieftiko non è stata in grado di presentare tali fogli di lavoro.
10.
Con lettera del 20 ottobre 2009, la Commissione ha segnalato alla ricorrente il progetto di relazione di controllo contabile in cui si rilevava l’assenza dei fogli di presenza richiesti, invitandola a presentare le sue osservazioni.
11.
Con e‑mail del 13 e 16 novembre 2009, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sul progetto di relazione di controllo contabile e trasmesso i fogli di presenza relativi al progetto.
12.
Con lettera del 23 dicembre 2009, la Commissione ha inviato alla ricorrente la relazione definitiva di controllo contabile, in cui venivano confermate le conclusioni del progetto di relazione.
13.
Il 25 ottobre 2010, la Commissione ha indirizzato alla ricorrente una lettera d’informazione preliminare a una procedura di recupero, in cui si richiedeva il rimborso di un importo di EUR 93778,90.
14.
Tenendo conto delle osservazioni formulate dalla ricorrente, la Commissione, con lettera del 24 maggio 2011, ha ridotto l’importo da rimborsare a EUR 83001,09. Con lettera del 17 giugno 2011, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo.
15.
Il 16 settembre 2011, la Commissione ha indirizzato alla ricorrente una nota di addebito emessa il 9 settembre precedente ( 7 ), con cui la invitava a rimborsarle la somma di EUR 83001,09 entro il 24 ottobre 2011.
16.
Alla voce «condizioni di pagamento», la nota di addebito contestata precisava quanto segue:
«Condizioni di pagamento:
1.
Salvo applicabilità della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, tutte le spese bancarie sono a vostro carico;
2.
Nell’eventualità di debiti reciproci certi, liquidi ed esigibili, la Commissione si riserva il diritto di procedere, previa notifica, a tutte le compensazioni del caso.
3.
In caso di mancato accreditamento sul conto della Commissione alla data di scadenza del termine, il credito certificato dall’Unione europea produrrà interessi in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni principali di rifinanziamento, come pubblicato sulla [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea], serie C, applicabile il primo giorno di calendario del mese in cui ricorre la data di scadenza [ottobre 2011, maggiorato del 3,5%].
4.
In caso di mancato accreditamento sul conto della Commissione alla data di scadenza del termine, la Commissione potrà:
—
procedere all’esecuzione di qualsiasi garanzia finanziaria a prima richiesta;
—
procedere a qualsiasi esecuzione forzata, in virtù dell’articolo [299 TFUE];
—
segnalare il mancato pagamento in un database accessibile agli amministratori del bilancio comunitario fino al saldo completo del debito;
—
pubblicare il nome del debitore condannato a procedere al pagamento con una decisione giudiziaria».
17.
Con lettera del 3 novembre 2011, la Commissione ha ricordato alla ricorrente il suo credito, sottolineando che esso produceva un interesse del 5% annuo, corrispondente a EUR 11,37 per giorno di ritardo, di modo che, il 18 novembre 2011, gli interessi maturati ammontavano a EUR 284,25.
II – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento della nota di addebito contestata.
19.
Con atto separato depositato il medesimo giorno, la Lito Maieftiko ha altresì richiesto la sospensione dell’esecuzione della nota di addebito contestata: tale richiesta è stata respinta con ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 8 ).
20.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzitutto respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento della Lito Maieftiko (punti da 19 a 31 della sentenza impugnata), statuendo in sostanza, in conformità in particolare con l’ordinanza emessa nella precedente causa Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 9 ), che la nota di addebito impugnata, che si iscrive nel contesto del contratto stipulato con la Commissione, non figura fra gli atti il cui annullamento può essere richiesto ai giudici dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.
21.
Il Tribunale ha successivamente esaminato la domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, che richiedeva la condanna della ricorrente al pagamento di un importo di EUR 83944,80, pari a EUR 83001,09 come capitale e a EUR 943,71 come interessi moratori maturati al 15 gennaio 2012.
22.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la ricevibilità di tale domanda riconvenzionale e la propria competenza a conoscere della stessa (punti da 35 a 41), l’ha accolta (punti da 42 a 81). Esso ha, di conseguenza, condannato la Lito Maieftiko a versare alla Commissione un importo pari a EUR 83001,09 a titolo di debito principale ed EUR 11,37 al giorno come interessi moratori maturati a partire dal 25 ottobre 2011 fino al pagamento del debito principale. Esso ha inoltre condannato la Lito Maieftiko a tutte le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
23.
I motivi della sentenza impugnata verranno riprodotti, ove necessario, nell’ambito dell’esame dei vari motivi d’impugnazione.
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
24.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’11 settembre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
25.
Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte il 23 settembre 2013, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, in base agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, volta a ottenere una sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
26.
Con ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 10 ), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta.
27.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
giudicare nel merito la controversia o, in caso contrario, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo;
—
respingere la domanda riconvenzionale della Commissione in tutte le sue parti;
—
annullare la nota di addebito contestata, e
—
condannare la Commissione alle spese.
28.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
accogliere la domanda riconvenzionale della Commissione in tutte le sue conclusioni;
—
respingere il ricorso di annullamento della nota di addebito contestata, e
—
condannare la ricorrente a tutte le spese di giudizio e a quelle del procedimento sommario.
IV – Osservazioni preliminari
29.
La presente impugnazione presenta un elemento di complessità dovuto al fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si pronuncia, con una sola e unica decisione giurisdizionale, da un lato, su un ricorso di annullamento proposto a norma dell’articolo 263 TFUE, dichiarandolo irricevibile in veste di giudice dell’annullamento, e, dall’altro, su una domanda riconvenzionale, formulata dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 272 TFUE e volta ad ottenere il rimborso, da parte della ricorrente, delle somme che la Commissione stessa reputa le siano state indebitamente versate, dichiarandola ricevibile in veste di giudice del contratto e accogliendola nel merito.
30.
Occorre sottolineare, infatti, che il Tribunale ha rifiutato, senza pronunciarsi esplicitamente a tale riguardo e discostandosi dalla propria giurisprudenza ( 11 ), di accogliere la domanda formulata dalla ricorrente nell’ambito della replica da essa presentata nel giudizio di primo grado ( 12 ), intesa alla riqualificazione del suo ricorso di annullamento come rimedio contrattuale.
31.
Esso ha, nel caso di specie, riconosciuto la propria competenza a conoscere della domanda riconvenzionale della Commissione ( 13 ) fondandosi essenzialmente sull’interesse dell’economia processuale e sulla priorità riconosciuta al giudice adito per primo ( 14 ), rimandando al riguardo all’ordinanza Commissione/IAMA Consulting ( 15 ).
32.
Questo approccio abbastanza insolito ( 16 ), a cui la ricorrente ha tentato senza successo di opporsi nella replica formulata nel procedimento dinanzi al Tribunale, non viene tuttavia contestato nell’ambito della presente impugnazione.
33.
Ne consegue che i motivi e gli argomenti invocati dalla ricorrente nell’ambito della sua impugnazione sono diretti contemporaneamente contro la parte della sentenza che respinge in quanto irricevibile il suo ricorso di annullamento e contro la parte di quest’ultima che dichiara fondata la domanda riconvenzionale. Tuttavia, se il primo motivo riguarda chiaramente ed esclusivamente la sentenza del Tribunale nella parte in cui essa respinge il ricorso di annullamento in quanto irricevibile, gli altri motivi sono decisamente più ambigui. Benché mirino essenzialmente a ottenere l’annullamento della valutazione nel merito, operata dal Tribunale, della domanda riconvenzionale della Commissione, alcuni di essi denunciano in realtà il rigetto del ricorso di annullamento in quanto irricevibile e le sue conseguenze, il che complica la valutazione della presente impugnazione.
34.
Questi elementi mi inducono a esaminare tutti i motivi dell’impugnazione, benché ritenga che, se la Corte dovesse concludere, come la invito a fare, che il primo motivo invocato dalla ricorrente deve essere accolto e che la sentenza del Tribunale deve essere annullata, tale annullamento debba essere totale, per cui non ci sarebbe ovviamente più ragione di statuire sugli altri motivi.
V – Sulla valutazione della irricevibilità del ricorso di annullamento
A – Sulla qualificazione della nota di addebito contestata (primo motivo)
1. Sintesi della sentenza del Tribunale
35.
Il Tribunale ha, innanzitutto, sottolineato di aver invitato la ricorrente a pronunciarsi sulla questione dell’esistenza o meno di circostanze particolari tali da giustificare una valutazione della ricevibilità del suo ricorso secondo modalità diverse da quelle utilizzate per valutare un ricorso di annullamento precedente, proposto in una causa avente un oggetto simile e nella fattispecie dichiarato irricevibile con ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 17 ).
36.
Facendo riferimento alla medesima ordinanza, il Tribunale ha quindi ricordato la propria giurisprudenza, secondo cui i giudici dell’Unione esercitano, in base all’articolo 263 TFUE, un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica ( 18 ). Esso ha precisato, da un lato, che questa competenza riguardava unicamente gli atti di cui all’articolo 288 TFUE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato FUE, avvalendosi delle loro prerogative di pubblici poteri ( 19 ). Dall’altro, ha aggiunto che gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’articolo 288 TFUE, il cui annullamento può essere richiesto ai sensi dell’articolo 263 TFUE ( 20 ).
37.
Il Tribunale ne ha dedotto di poter essere validamente investito di un ricorso sul fondamento dell’articolo 263 TFUE solo se la nota di addebito contestata mirava a produrre effetti giuridici vincolanti che andassero oltre quelli derivanti dal contratto e implicassero l’esercizio di prerogative di pubblici poteri conferite alla Commissione nella sua qualità di autorità amministrativa ( 21 ).
38.
Nella fattispecie, esso ha innanzitutto constatato che la nota di addebito contestata si inseriva nel contesto del contratto tra la Commissione e la ricorrente, in quanto aveva ad oggetto il recupero di un credito che trovava il proprio fondamento nelle disposizioni di tale contratto ( 22 ).
39.
Il Tribunale ha poi stabilito che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la nota di addebito contestata era inscindibile dal contesto contrattuale in cui si inseriva, poiché nessun elemento consentiva di concludere che la Commissione avesse agito avvalendosi delle proprie prerogative di pubblico potere ( 23 ).
40.
Infine, esso ha ritenuto che le indicazioni riportate nella nota di addebito contestata alla voce «Condizioni di pagamento» non potessero, nonostante il loro carattere ambiguo, condurre a qualificare la nota di addebito controversa quale «atto definitivo» ( 24 ).
2. Argomenti delle parti
41.
La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo, ai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, che la nota di addebito contestata non avesse carattere esecutivo e che non potesse, di conseguenza, essere oggetto di un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TFUE. Essa ritiene che tale nota di addebito corrisponda precisamente alla decisione esecutiva che la Commissione si è riservata il diritto di adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, delle condizioni generali.
42.
Il carattere esecutivo della nota di addebito sarebbe confermato dal fatto che, da un lato, essa stabilisce unilateralmente una data di scadenza per il pagamento della somma reclamata, data a partire dalla quale gli interessi moratori hanno cominciato a decorrere e, dall’altro, essa comprende un riferimento esplicito alla facoltà della Commissione di avvalersi del procedimento di cui all’articolo 299 TFUE.
43.
La Commissione sostiene innanzitutto che questo primo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che mira a ottenere un riesame della sentenza di primo grado. A suo avviso, tale motivo è in ogni caso infondato, poiché il Tribunale ha statuito giustamente e conformemente al giudicato, in base a una giurisprudenza costante ( 25 ), che la nota di addebito contestata non era un atto esecutivo, bensì un atto preparatorio a carattere puramente informativo redatto nell’ambito di una controversia puramente contrattuale e non un atto esecutivo. La Commissione aggiunge che la nota di addebito contestata non costituisce l’espressione di prerogative di pubblici poteri e non può pertanto essere considerata scindibile dal contesto contrattuale in cui si inserisce ( 26 ).
44.
La Commissione sottolinea, peraltro, che il fatto che la nota di addebito contestata specificasse condizioni di pagamento e determinasse interessi moratori non può rimettere in discussione la sua qualificazione quale «atto non esecutivo».
3. Valutazione
a) Sulla ricevibilità del motivo
45.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il primo motivo della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile. La Commissione ritiene infatti, sostanzialmente, che la ricorrente intenda in realtà ottenere un riesame della sentenza del Tribunale. Tuttavia, la ricorrente domanda alla Corte di dichiarare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che la nota di addebito contestata non figurasse fra gli atti il cui annullamento può essere chiesto ai giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Orbene, tale valutazione rientra nella definizione giuridica dei fatti, soggetta al controllo esercitato dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione ( 27 ).
b) Sulla fondatezza del motivo
46.
Il Tribunale, lo ricordo, ha respinto in una prima parte della sentenza impugnata il ricorso di annullamento della ricorrente in quanto irricevibile, con la motivazione che la nota di addebito contestata non figurava fra gli atti il cui annullamento può essere chiesto ai giudici dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE ( 28 ).
47.
Tengo immediatamente a precisare che, a mio parere, questa conclusione è viziata da un errore di diritto.
48.
La sentenza impugnata, occorre sottolinearlo, rientra nel filone di una costante giurisprudenza inaugurata da lunga data dal Tribunale ( 29 ) e in seguito regolarmente applicata ( 30 ), anche se talvolta in base a una motivazione diversa ( 31 ), ai ricorsi di annullamento diretti contro gli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione in contesti contrattuali come quello esaminato nella fattispecie, e in particolare contro le note di addebito emesse dalla Commissione ai fini del recupero di somme indebitamente versate ad altre parti contraenti nell’ambito di programmi di aiuti o di finanziamento ( 32 ). In tutte queste decisioni ( 33 ), il Tribunale ritiene, in termini molto generali, che le note di addebito in questione siano inscindibili dal contesto contrattuale in cui sono state adottate e che esse non siano, dunque, impugnabili per annullamento.
49.
La Corte, tuttavia, non ha ancora mai avuto occasione di esaminare tale giurisprudenza e i suoi principali assunti, circostanza che giustifica ampiamente la sua analisi dettagliata e la sua pronuncia, più in particolare, sul ragionamento e sui criteri in base ai quali il Tribunale ha potuto considerare non impugnabili, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, gli atti che presentano le caratteristiche e contenuti della nota di addebito contestata.
50.
Con la nota di addebito contestata, la Commissione richiedeva alla ricorrente di rimborsare le somme che essa reputava le fossero state indebitamente versate nell’ambito del progetto WIH e stabiliva una scadenza a partire dalla quale tali somme avrebbero cominciato a produrre interessi. Essa si presentava, peraltro, come esecutiva, dal momento che minacciava alla ricorrente un’esecuzione forzata, in applicazione dell’articolo 299 TFUE ( 34 ). Sono stati precisamente questi elementi a essere addotti dalla ricorrente al fine di dimostrare che la nota di addebito contestata era un atto impugnabile.
51.
A questo riguardo, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, il ricorso di annullamento è esperibile avverso qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura o dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici ( 35 ) e, più specificamente, effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente modificandone in misura rilevante la situazione giuridica ( 36 ).
52.
Al fine di determinare se un atto rientri nelle disposizioni dell’articolo 263 TFUE, occorre dunque concentrarsi sulla sua sostanza, sulla sua potenzialità, per così dire. Di contro, la natura, la forma, il fondamento, le modalità o ancora il contesto nel quale un atto viene adottato sono, in linea di principio, irrilevanti ai fini della sua qualificazione come atto impugnabile per annullamento ( 37 ).
53.
Questo approccio costante della Corte è imposto, ed è importante insistere a questo riguardo, dalla necessità di garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli contro gli atti adottati dalle istituzioni ( 38 ), dal momento che la sindacabilità giurisdizionale di tali atti è il fondamento stesso dell’idea di Unione di diritto ( 39 ).
54.
Orbene, non è in base alla sua sostanza, vale a dire agli effetti che essa mirava a produrre ( 40 ), ma unicamente in considerazione del suo oggetto, del contesto nel quale era stata emessa e del contenuto della disposizione contrattuale in esecuzione o in base alla quale era stata adottata ( 41 ), che il Tribunale ha ritenuto che la nota di addebito contestata non costituisse un atto impugnabile.
55.
Il Tribunale, infatti, ha iniziato con il dichiarare ( 42 ), da un lato, che la competenza dei giudici dell’Unione di controllare la legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione riguardava «unicamente gli atti di cui all’articolo 288 TFUE», precisazione formalmente contraria alla giurisprudenza della Corte ( 43 ), purché essi fossero stati adottati «alle condizioni previste dal trattato FUE» e «avvalendosi delle loro prerogative di pubblici poteri», precisazioni, queste, inedite nella giurisprudenza della Corte.
56.
Il Tribunale ha aggiunto ( 44 ), dall’altro lato, che gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili «non rientra[vano], per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’articolo 288 TFUE, il cui annullamento può essere domandato ai sensi dell’articolo 263 TFUE».
57.
Questa è un’altra affermazione che si pone in contraddizione con la giurisprudenza della Corte ( 45 ), che ha ripetutamente dichiarato che non è la natura dell’atto impugnato a contare, ma la sua sostanza e gli effetti che mira a produrre nei confronti dei terzi.
58.
Si deve soprattutto osservare che questa affermazione, posta come premessa del ragionamento del Tribunale, ne rappresenta altresì la conclusione e che il Tribunale non precisa né in base a quali elementi la nota di addebito contestata sia inscindibile dal suo contesto contrattuale né, a fortiori, quali siano i criteri usati per determinarne l’inscindibilità.
59.
Insieme, questi due elementi portano infine il Tribunale a proporre una «ridefinizione» della nozione di «atto impugnabile», enunciata al punto 24 della sentenza contestata.
60.
Il Tribunale dichiara, infatti, che il ricorso di annullamento avverso un atto come la nota di addebito contestata può essere dichiarato ricevibile solo in quanto tale atto miri a produrre effetti giuridici vincolanti che vadano oltre quelli derivanti dal contratto e implichi l’esercizio di prerogative di pubblici poteri conferite alla Commissione nella sua qualità di autorità amministrativa.
61.
Nella fattispecie, esso ritiene che così non sia, per tre ragioni. La prima è che le somme contestate versate lo sono state «sulla base del contratto». La seconda è che la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate corrisponde a un diritto previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, delle condizioni generali. La terza, infine, è che, in base ai suoi stessi termini, la nota di addebito contestata richiede il rimborso delle somme indebitamente versate «ai sensi dell’articolo 19 delle condizioni generali». Il Tribunale ne trae la conclusione che la nota di addebito contestata aveva lo scopo di far valere diritti riconosciuti alla Commissione dalle disposizioni contrattuali e non mirava a produrre effetti giuridici che troverebbero origine nell’esercizio, da parte di tale istituzione, di prerogative di pubblici poteri di cui essa sarebbe titolare in forza del diritto dell’Unione.
62.
È solo in modo allusivo che il Tribunale fa riferimento, al punto 29 della sentenza impugnata, al fatto che la nota di addebito contestata si presentava come esecutiva, in quanto essa faceva menzione dell’articolo 299 TFUE. Esso si limita a sottolineare, a tale riguardo, che le indicazioni riportate nella nota di addebito alla voce «Condizioni di pagamento» non possono, nonostante il loro carattere ambiguo, condurre a qualificare la nota di addebito controversa come «atto definitivo».
63.
Tale precisazione, è importante sottolinearlo, che rappresenta un rinvio tanto discreto quanto indiscutibile alla giurisprudenza IBM ( 46 ), in virtù della quale gli atti preparatori non sono impugnabili, è difficile da comprendere in quanto non ha alcun legame con le spiegazioni che la precedono.
64.
La cosa più importante, tuttavia, è che il Tribunale si è in realtà rifiutato di verificare se, per la sua stessa sostanza, nel senso indicato, e in particolare per la minaccia di un’esecuzione forzata, la nota di addebito contestata non dovesse essere considerata tale da produrre effetti giuridici autonomi e, come tale e per questo solo motivo, scindibile dal suo contesto contrattuale e, pertanto, impugnabile per annullamento in base all’articolo 263 TFUE.
65.
Il Tribunale ha così considerato che la nota di addebito contestata non fosse impugnabile in quanto essa era inscindibile dal suo contesto contrattuale, mentre, tenuto conto della sua sostanza e in particolare del fatto che si presentava come esecutiva, avrebbe dovuto dichiararla scindibile dal suo contesto contrattuale e di conseguenza impugnabile.
66.
È infatti giocoforza constatare che, indirizzando alla ricorrente una nota di addebito presentata come esecutiva, la Commissione ha assunto il ruolo non di controparte in un contratto, bensì di autorità amministrativa che si avvale delle sue prerogative di pubblico potere al fine di ottenere il versamento delle somme che intendeva recuperare.
67.
Il fatto che l’adozione di una simile decisione esecutiva sia esattamente prevista all’articolo 19, paragrafo 5, delle condizioni generali non può mettere in discussione la conclusione secondo cui la nota di addebito contestata deve essere considerata come un atto impugnabile. Infatti, a meno di considerare che la Commissione possa essere al tempo stesso giudice e parte nell’ambito dell’esecuzione del contratto in parola, la tutela giurisdizionale della sua controparte impone che al «privilegio» che le è stato così attribuito corrisponda il diritto di presentare un ricorso di annullamento.
68.
Ritengo di conseguenza che, concludendo che la nota di addebito contestata non produceva effetti giuridici, il Tribunale si sia discostato dalla giurisprudenza costante della Corte e abbia commesso un errore di diritto. Il primo motivo dedotto dalla ricorrente è dunque fondato e la sentenza impugnata deve, per questo motivo, essere annullata.
B – Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza del Tribunale
69.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
70.
Avendo dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della nota di addebito contestata proposto dalla ricorrente, il Tribunale non ha esaminato né i motivi né gli argomenti di merito da essa dedotti a sostegno di quest’ultimo, per cui occorre rinviare ad esso la causa affinché si pronunci in proposito.
71.
Come già rilevato supra ( 47 ), la conclusione a cui giungo comporta l’annullamento dell’intera sentenza impugnata, compresa dunque la parte in cui il Tribunale, in qualità di giudice del contratto, ammette la ricevibilità della domanda riconvenzionale della Commissione e ne dichiara la fondatezza.
72.
Non sarebbe di conseguenza necessario pronunciarsi sugli altri motivi dell’impugnazione, che contestano tutti, in maniera generale, la valutazione da parte del Tribunale della fondatezza della domanda riconvenzionale della Commissione.
73.
Ritengo tuttavia opportuno, nelle particolari circostanze della presente causa e nell’eventualità in cui la Corte decida di non seguire la mia conclusione principale, fornire un chiarimento completo della causa medesima e, dunque, un’analisi dei nove altri motivi dedotti dalla ricorrente ( 48 ).
VI – Sulla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale
74.
Con il secondo, quinto e settimo motivo, la ricorrente contesta essenzialmente la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova da essa avanzati a sostegno delle proprie conclusioni dirette al rigetto della domanda riconvenzionale della Commissione in quanto non fondata. Il Tribunale avrebbe, più precisamente, applicato erroneamente la nozione di «importo indebitamente versato» (secondo motivo). Esso avrebbe, peraltro, commesso errori nella valutazione della natura giuridica dei fogli di presenza (quinto motivo) e dei modelli di costo («cost models») (settimo motivo).
75.
Con il terzo e il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in sostanza, la violazione, da parte del Tribunale, dei requisiti del diritto a un processo equo, in quanto quest’ultimo non avrebbe tenuto conto di alcuni suoi argomenti e avrebbe violato i principi di rispetto dei diritti di difesa e di parità delle armi.
76.
Con l’ottavo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione dello sviamento di potere di cui si sarebbe resa colpevole la Commissione.
77.
Con il nono motivo, essa denuncia il rigetto, da parte del Tribunale, del suo motivo vertente su un difetto di motivazione della nota di addebito contestata.
78.
Il decimo motivo, infine, verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione del suo motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
79.
La Commissione ritiene, da parte sua, che tutti i motivi debbano essere respinti in quanto irricevibili, in quanto la ricorrente intenderebbe, in generale, ottenere un riesame della causa nel merito limitandosi a riprodurre i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, senza indicare specificamente le norme di diritto che il Tribunale avrebbe violato e i motivi precisi della sentenza impugnata da essa criticati. Essa analizza nondimeno i diversi motivi nel merito ( 49 ), concludendo per il loro rigetto in quanto comunque infondati.
A – Sugli errori commessi dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova relativi all’infondatezza della domanda riconvenzionale (secondo, quinto e settimo motivo)
1. Sul secondo motivo, vertente sullo snaturamento della nozione giuridica di «importo indebitamente versato»
80.
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato la nozione giuridica di «importo indebitamente versato» ai sensi dell’articolo 1376 del codice civile belga, ritenendo, ai punti 26 e da 47 a 69 della sentenza impugnata, che la Commissione le avesse indebitamente versato la somma di EUR 83001,09. Da un lato, essa ritiene che, ai sensi della suddetta disposizione, il carattere indebito di tale somma avrebbe dovuto essere rilevato all’atto del pagamento. Dall’altro, essa reputa che, affinché le condizioni previste da tale disposizione siano soddisfatte, è necessario che sia stato effettuato un versamento indebito, intenzionalmente o per errore.
81.
Orbene, la mancata preparazione dei fogli di presenza durante il periodo di esecuzione del progetto, che sarebbe l’unico periodo pertinente per valutare il carattere indebito del versamento contestato, non sarebbe stata dimostrata.
82.
Gli argomenti così dedotti dalla ricorrente non possono essere accolti.
83.
Il Tribunale ha, infatti, innanzitutto dichiarato che la ricorrente non era riuscita a rimettere in discussione le constatazioni effettuate nell’ambito della relazione definitiva di controllo contabile in base a cui la Commissione ha ritenuto che le spese per il personale contabilizzate per il progetto WIH non fossero ammissibili ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali ( 50 ). Tale relazione ha rilevato, nella fattispecie, che la ricorrente non aveva rispettato gli obblighi, ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali, di registrare e certificare, almeno una volta al mese, tutte le ore di lavoro contabilizzate in base al contratto.
84.
Le relative spese sono state di conseguenza dichiarate non ammissibili e non riconosciute dalla Commissione.
85.
Dal punto 56 della sentenza impugnata risulta peraltro che il Tribunale ha tuttavia esaminato i fogli di presenza forniti dalla ricorrente successivamente al controllo contabile, il 13 novembre 2009, concludendo che questi ultimi non potevano essere utilizzati come mezzo di prova attestante le ore di lavoro svolte nell’ambito del progetto WIH, in quanto non datati e certificati da una delle persone di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali.
86.
In tal modo, il Tribunale ha valutato autonomamente i fatti e gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente per dimostrare che erroneamente la Commissione aveva dichiarato non ammissibili le somme di cui veniva richiesto il rimborso.
87.
Orbene, la ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale abbia, in questo modo, snaturato detti elementi di prova.
88.
Di conseguenza, il secondo motivo della ricorrente deve, in applicazione degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte ( 51 ), essere respinto in quanto irricevibile.
2. Sul quinto motivo, vertente sull’errore di valutazione della natura dei fogli di presenza
89.
Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione dei fogli di presenza e della portata degli obblighi di redazione di rapporti periodici che la vincolavano. Essa sottolinea che tali rapporti periodici, che devono riportare ogni unità di tempo di lavoro relativa a ciascun dipendente nell’ambito del programma sovvenzionato, consentono da un lato di registrare il lavoro svolto e, dall’altro, di offrire una base di valutazione obiettivamente misurabile, tale da giustificare i costi operativi. Essa ritiene così, in sostanza, che la redazione carente di rapporti periodici non può, tenuto conto del loro obiettivo, essere equiparata all’assenza di tutti i lavori eseguiti, a pena di manifesta sproporzione e aggiunge che la nozione di rapporto periodico non è definita né da un testo normativo né dalla giurisprudenza, per cui la sua natura esatta dovrebbe essere determinata in concreto in base alle circostanze della fattispecie.
90.
Occorre sottolineare, innanzitutto, che la ricorrente riproduce, essenzialmente, l’argomentazione già presentata in primo grado, come risulta in particolare dal punto 43 della sentenza impugnata.
91.
In ogni caso, occorre rilevare che, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i rapporti periodici in questione contenevano soltanto un estratto trimestrale complessivo delle ore contabilizzate da parte della ricorrente ai sensi di ciascuna sezione del progetto e non una disaggregazione mensile, per singolo dipendente, delle ore dedicate al progetto. Esso ha conseguentemente dichiarato che tali rapporti non corrispondevano ai requisiti formali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, delle condizioni generali, e che non erano, in ogni caso, di natura tale da sostituire sostanzialmente i fogli di presenza.
92.
In quest’ottica, il Tribunale ha valutato autonomamente i fatti e gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente per dimostrare che la Commissione aveva dichiarato a torto non ammissibili le somme di cui veniva richiesto il rimborso.
93.
Dal momento che la ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato tali prove, il quinto motivo deve altresì, di conseguenza, essere respinto in quanto irricevibile, in applicazione degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte.
3. Sul settimo motivo, vertente sull’errore di valutazione della natura giuridica dei modelli di costo
94.
Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione della natura giuridica dei modelli di costo («cost models»).
95.
Questo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
96.
Infatti, da un lato, la ricorrente non precisa quale punto dei motivi della sentenza impugnata intenda criticare mentre, dall’altro, non chiarisce in cosa consisterebbe, a tale riguardo, l’errore di diritto commesso dal Tribunale.
97.
Tali lacune si spiegano, tuttavia, con il fatto che il Tribunale non si è pronunciato su questo punto nella sua valutazione della domanda riconvenzionale della Commissione.
98.
Risulta infatti dal punto 42 della sentenza impugnata che la domanda riconvenzionale della Commissione era fondata, da un lato, sul mancato rispetto da parte della ricorrente del suo «obbligo, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) delle condizioni generali, di redigere fogli di presenza e di registrare le ore di lavoro effettuate dal suo personale ai fini del progetto» e, dall’altro, sul fatto che essa si era «erroneamente basata sul “modello dei costi complessivi” per il calcolo dei costi indiretti imputati al progetto WIH».
99.
Dalla sentenza impugnata (punti da 47 a 64) risulta tuttavia che il Tribunale ha confermato la fondatezza della domanda riconvenzionale dopo aver constatato che la Commissione aveva, a giusto titolo, concluso che le spese per il personale imputate al progetto da parte della ricorrente non costituivano spese ammissibili ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, delle condizioni generali. Esso non ha, per contro, esaminato il secondo motivo dedotto dalla Commissione.
100.
Il settimo motivo dedotto dalla ricorrente deve, di conseguenza, essere respinto in quanto comunque inconferente.
B – Sull’errore di valutazione commesso dal Tribunale nell’esame dello sviamento di potere commesso dalla Commissione (ottavo motivo)
101.
Nell’ambito del suo ottavo motivo, la ricorrente sostiene, essenzialmente, che il comportamento della Commissione è abusivo, dal momento che ha richiesto il rimborso delle somme contestate in base al solo rilievo che essa non aveva fornito i fogli di presenza richiesti entro le scadenze previste, benché i suoi dipendenti avessero partecipato al progetto WIH. La consegna di tali fogli non dovrebbe essere equiparata a un obbligo essenziale derivante dal contratto, dal momento che il suo obiettivo consiste invece nella consegna degli elementi da fornire del progetto, cosa che sarebbe stata fatta e dimostrerebbe l’effettiva partecipazione al progetto del personale della ricorrente. La Commissione avrebbe così abusivamente equiparato la mancata consegna dei suddetti fogli alla mancata consegna degli elementi da fornire. Respingendo l’argomento vertente su uno sviamento di potere dedotto dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto.
102.
La Commissione osserva che, in caso di contratti riguardanti programmi destinatari di contributi finanziari, il beneficiario è giuridicamente vincolato a registrare e dichiarare i propri costi. L’obbligo imposto al beneficiario di giustificare in questo modo l’ammissibilità dei propri costi è totalmente indipendente da quello di eseguire o ultimare il progetto.
103.
La Commissione aggiunge di non aver mai messo in dubbio la buona esecuzione del progetto WIH, ma di aver semplicemente tratto le conseguenze delle infrazioni contrattuali commesse dalla ricorrente, che non è riuscita a comprovare l’orario di lavoro effettivamente seguito dal proprio personale impegnato nell’ambito del progetto medesimo.
104.
Ritengo che questo ottavo motivo, anche ammettendo che possa essere accolto nell’ambito di un contenzioso contrattuale ( 52 ), debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente si limita infatti a invocare uno sviamento di potere senza precisare in cosa esso consisterebbe esattamente, né fornire il minimo indizio che la Commissione avrebbe agito con l’intento esclusivo, o perlomeno determinante, di perseguire fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura specificamente prevista dal trattato per far fronte alle circostanze della fattispecie ( 53 ).
C – Sulla violazione da parte del Tribunale dei requisiti del diritto a un processo equo (terzo e sesto motivo)
1. Argomenti delle parti
105.
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che, statuendo ai punti da 73 a 77 della sentenza impugnata che la Commissione aveva il diritto di richiederle il rimborso della somma di EUR 83001,09, maggiorata di interessi moratori calcolati in base a un tasso del 5% a partire dal 25 ottobre 2011, il Tribunale non ha tenuto conto dei suoi argomenti, violando così il suo diritto a un processo equo, garantitole dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, e dai principi generali del diritto dell’Unione.
106.
Infatti, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in vista dell’udienza, la ricorrente avrebbe sostenuto che, dal momento che la nota di addebito contestata era stata presentata e considerata come un atto preparatorio, vale a dire come un documento contrattuale a carattere informativo inidoneo a modificare la sua situazione giuridica, la data di decorrenza degli interessi moratori non poteva legittimamente corrispondere alla scadenza della data prevista da tale nota di addebito, nella fattispecie il 25 ottobre 2011. Orbene, questo argomento non sarebbe stato esaminato dal Tribunale, che non avrebbe valutato la legittimità del cambiamento che la semplice notifica della nota di addebito avrebbe operato nella sua situazione giuridica.
107.
Nell’ambito del sesto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto a un processo equo, più precisamente i suoi diritti di difesa e il principio della parità delle armi statuendo, da un lato, al punto 56 della sentenza impugnata, che i fogli di presenza da essa presentati non soddisfacevano i requisiti previsti dal contratto e non potevano essere ammessi come prova attestante le ore di lavoro svolte nell’ambito del progetto WIH e, dall’altro, al punto 63 della sentenza impugnata, che la corrispondenza da essa prodotta non era idonea a comprovare il tempo di lavoro effettivamente dedicato dal proprio personale a tale progetto. In questo modo, il Tribunale l’avrebbe privata di qualsiasi mezzo di prova, in violazione manifesta del principio della parità delle armi.
108.
Essa aggiunge che il contratto da essa concluso con la Commissione è abusivo, in quanto limita in maniera sproporzionata i mezzi volti a dimostrare l’effettiva partecipazione del suo personale al progetto WIH.
109.
Essa sostiene peraltro che, in una situazione come quella di specie, in cui la Commissione determina unilateralmente, mediante un controllo contabile, il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e formula quindi una domanda riconvenzionale nell’intento di recuperare somme indebitamente percepite, quest’ultima si trova a svolgere il ruolo sia di giudice che di parte in causa e gode di un vantaggio che costituisce una violazione del principio della parità delle armi.
110.
La Commissione ritiene che il terzo motivo dedotto dalla ricorrente debba essere respinto in quanto privo di qualsiasi fondamento. Da un lato, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha posto alle parti un quesito preciso in merito al tasso di interesse richiesto ai sensi della domanda riconvenzionale, offrendo loro l’opportunità di pronunciarsi al riguardo. Dall’altro, i ritardi di pagamento e il calcolo degli interessi moratori non sarebbero obbligatoriamente legati al carattere esecutivo della nota di addebito.
111.
La Commissione ritiene che il sesto motivo vada altresì respinto in quanto privo di fondamento. Essa sottolinea, a questo riguardo, che la ricorrente era a conoscenza, sin dall’inizio, di tutte le disposizioni contrattuali, e specificamente di quelle riguardanti le condizioni finanziarie. La violazione, da parte sua, di varie disposizioni contrattuali non può rendere queste ultime abusive e sproporzionate.
2. Valutazione
a) Sul terzo motivo
112.
Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale, nella fattispecie, ha statuito che la Commissione aveva diritto al pagamento di interessi moratori a partire dal 25 ottobre 2011 ( 54 ), dopo aver constatato che era l’articolo 19, paragrafo 2, delle condizioni generali a prevedere che, in caso di mancato rimborso delle somme indebitamente versate alla data stabilita dalla Commissione, l’importo dovuto avrebbe prodotto interessi al tasso previsto all’articolo 3, paragrafo 6, di tali condizioni ( 55 ).
113.
In questo modo, il Tribunale ha puramente e semplicemente dato esecuzione alle prescrizioni del combinato disposto degli articoli 19, paragrafo 2, e 3, paragrafo 6, delle condizioni generali, traendo così le conseguenze della propria valutazione secondo cui, da un lato, la controversia fra le parti era di natura contrattuale e, dall’altro, la richiesta di rimborso della Commissione era fondata.
114.
Il fatto che esso non abbia formalmente preso posizione sugli argomenti della ricorrente, di conseguenza, non dovrebbe essere considerato alla stregua di una violazione del diritto di quest’ultima a un processo equo.
115.
Infatti, la ricorrente contesta al Tribunale nell’ambito del terzo motivo di non aver tenuto conto del suo argomento secondo cui la nota di addebito contestata non poteva contemporaneamente determinare la data di decorrenza degli interessi moratori, modificando così la sua situazione giuridica, ed essere presentata dalla Commissione come un atto semplicemente preparatorio. Essa contesta così il mancato riconoscimento del legame che ritiene debba essere rilevato fra il carattere impugnabile della nota di addebito e la determinazione degli interessi moratori. Di contro, essa non ha mai, in alcun momento, né nel suo ricorso iniziale, né nella replica e neppure nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale, messo formalmente in discussione la validità delle disposizioni contrattuali applicate nella fattispecie.
116.
Di conseguenza, il terzo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.
b) Sul sesto motivo
117.
Il sesto motivo dedotto dalla ricorrente va altresì respinto, nella fattispecie, in quanto manifestamente infondato.
118.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale ha esaminato non soltanto i fogli di presenza prodotti dalla ricorrente il 13 novembre 2009 ( 56 ) e i rapporti periodici da essa indirizzati alla Commissione ( 57 ), ma anche le 3656 pagine di corrispondenza elettronica da essa prodotte al fine di comprovare parte delle ore di lavoro dedicate al progetto dai suoi dipendenti ( 58 ). Esso ha concluso che questi vari elementi non erano idonei a rimettere in questione le constatazioni operate nell’ambito della relazione definitiva di controllo contabile.
119.
Ne consegue che, lungi dall’aver privato la ricorrente di qualsiasi mezzo di prova, il Tribunale si è, al contrario, dedicato a un’analisi scrupolosa degli argomenti da essa addotti e degli elementi da essa forniti al riguardo.
120.
Occorre aggiungere che la ricorrente contesta, in realtà, la valutazione da parte del Tribunale di questi elementi di prova. Orbene, com’è già stato ricordato, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli stessi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
121.
Infine, la ricorrente non può contestare al Tribunale di non avere constatato, all’atto della valutazione della domanda riconvenzionale della Commissione, il carattere abusivo di un contratto di cui essa non ha peraltro contestato la validità.
D – Sull’errore commesso nella valutazione di un difetto di motivazione della nota di addebito (nono motivo)
122.
Nell’ambito del nono motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’argomento vertente sul difetto di motivazione della nota di addebito contestata, che essa aveva edotto in primo grado. Essa precisa a questo proposito che la nota di addebito contestata non contiene alcuna motivazione che consenta di verificare i calcoli effettuati, dal momento che il rinvio operato dalla Commissione alle sue lettere del 24 maggio 2011 e 17 agosto 2011 non può essere considerato una motivazione sufficiente.
123.
La Commissione obietta che, nell’ambito della procedura precedente all’emissione della nota di addebito contestata, avviata con la propria lettera del 20 ottobre 2009, e in particolare nelle lettere del 24 maggio 2011 e 17 agosto 2011, menzionate al punto 26 della sentenza impugnata, e nella relazione di controllo contabile, essa ha illustrato il contesto di fatto e le ragioni che giustificano la sua decisione. Essa fa osservare che, in ogni caso, il Tribunale ha statuito, al punto 29 della sentenza impugnata, che la nota di addebito contestata non era un atto definitivo e rinvia di conseguenza agli argomenti presentati nella propria risposta al primo motivo.
124.
A tale riguardo, occorre osservare che, con questo nono motivo, la ricorrente contesta sostanzialmente al Tribunale di aver omesso di statuire sul secondo motivo da essa dedotto in primo grado dinanzi al Tribunale, nell’ambito della sua domanda di annullamento della nota di addebito contestata.
125.
Orbene, dal momento che il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la nota di addebito contestata è stato respinto in quanto irricevibile, effettivamente è giocoforza constatare che il Tribunale non ha esaminato il suddetto motivo e che non ha neppure formalmente statuito, durante l’esame della fondatezza della domanda riconvenzionale della Commissione, sulla motivazione della nota di addebito contestata.
126.
Dalla sentenza impugnata risulta tuttavia ( 59 ) che il Tribunale ha esaminato, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione che, viene precisato, non sono state contestate, il calcolo della somma di EUR 83000,09 che è stata richiesta alla ricorrente.
127.
Dalla sentenza impugnata risulta altresì ( 60 ) che il Tribunale ha valutato se la Commissione avesse specificato le «condizioni di rimborso e la data di pagamento» delle somme richieste alla ricorrente. Esso ha statuito nella fattispecie che così era, rimandando, a tale riguardo, da un lato, alla lettera del 24 maggio 2011 e, dall’altro, alle indicazioni fornite dalla nota di addebito contestata alla voce «Condizioni di pagamento».
128.
Di conseguenza, il nono motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
E – Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (decimo motivo)
129.
Con il decimo motivo, la ricorrente sostiene che, cinque anni dopo la chiusura del programma, la somma corrispondente all’ultima fase del medesimo non le è ancora stata versata, benché non ci siano contestazioni sul fatto che tale fase è stata ultimata e che i suoi rapporti trimestrali sono stati accettati. La Commissione avrebbe, in questo modo, violato il principio di tutela del legittimo affidamento e la sentenza del Tribunale dovrebbe altresì essere annullata per questo motivo.
130.
È giocoforza constatare che, con questo motivo, la ricorrente denuncia una violazione, da parte della Commissione, del principio di tutela del legittimo affidamento, ma non indica in che modo il Tribunale avrebbe esso stesso violato il suddetto principio. Tale decimo motivo dovrebbe pertanto, da questo punto di vista e per questa ragione, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
131.
Occorre tuttavia osservare che questo decimo motivo riproduce il quinto motivo che la ricorrente aveva dedotto in primo grado, nell’ambito del ricorso di annullamento, e su cui il Tribunale non si è dunque espresso. Tuttavia, è giocoforza constatare che la domanda in esso contenuta, benché faccia riferimento all’esecuzione del contratto in parola nel caso di specie, non ha assolutamente alcun nesso con l’oggetto della nota di addebito contestata e, dunque, con la controversia.
132.
Il decimo motivo, di conseguenza, deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
133.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e nel caso in cui la Corte non seguisse la mia conclusione principale, ritengo che l’impugnazione della ricorrente debba essere respinta.
VII – Sulle spese
134.
Dal momento che, in via principale, viene proposto alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, viene altresì proposto, in via principale, di riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
135.
Tuttavia, nel caso in cui la Corte non segua la mia conclusione principale e decida di respingere l’impugnazione, occorrerebbe, in applicazione del combinato disposto degli articoli 184, paragrafo 1, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, condannare la ricorrente a tutte le spese.
VIII – Conclusione
136.
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte, in via principale, di statuire nei termini seguenti:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑552/11, EU:T:2013:349) è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della ricorrente avverso la nota di addebito emessa dalla Commissione europea il 9 settembre 2011, in cui le si richiede il rimborso della somma di EUR 83001,09 entro il 24 ottobre 2011.
2)
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulla fondatezza del ricorso.
3)
Le spese sono riservate.
137.
In subordine, propongo alla Corte di statuire nei termini seguenti:
1)
Il ricorso di impugnazione è respinto.
2)
La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑552/11, EU:T:2013:349 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) In prosieguo: la «Lito Maieftiko».
( 4 ) V., segnatamente, per il diritto amministrativo francese, Wachsmann, P., La recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des contrats – Pour le centenaire de l’arrêt Martin, Revue française de droit administratif, n. 1 (2006), pag. 24.
( 5 ) In prosieguo: il «progetto WIH».
( 6 ) In prosieguo: le «condizioni generali».
( 7 ) In prosieguo: la «nota di addebito contestata».
( 8 ) T‑552/11 R, EU:T:2011:749.
( 9 ) T‑353/10, EU:T:2011:589.
( 10 ) C‑506/13 P‑R, EU:C:2013:882.
( 11 ) V. in particolare sentenza Lecureur/Commissione (T‑26/00, EU:T:2001:222, punto 38); ordinanze Musée Grévin/Commissione (T‑314/03 e T‑378/03, EU:T:2004:139, punto 88); Helm Düngemittel/Commissione (T‑265/03, EU:T:2005:213, punti da 54 a 57); sentenza CEVA/Commissione (T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punti da 57 a 64); ordinanze Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (EU:T:2011:589, punti 34 e 35); Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑546/11, EU:T:2012:303, punti 58 e 59); Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑657/11, EU:T:2012:411, punti da 54 a 60); sentenze GRP Security/Corte dei conti (T‑87/11, EU:T:2013:161, punti da 31 a 38), nonché Technische Universität Dresden/Commissione (T‑29/11, EU:T:2014:912, punti da 42 a 44). Per un rifiuto di riqualificare un rimedio contrattuale come ricorso di annullamento per decadenza, v. sentenza, Helkon Media/Commissione (T‑122/06, EU:T:2008:418, punto 54).
( 12 ) V. punto 84 della suddetta replica.
( 13 ) Punto 40 della sentenza impugnata.
( 14 ) V. punto 39 della sentenza impugnata.
( 15 ) C‑517/03, EU:C:2004:326, punto 17.
( 16 ) Una domanda riconvenzionale proposta in un ambito contrattuale non è certo estranea al diritto dell’Unione, come ha esplicitamente ammesso la Corte; v. sentenze Commissione/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, punto 12), e IDE/Commissione (C‑114/94, EU:C:1997:68, punti 82 e 83). Non ho, invece, trovato alcun precedente corrispondente a uno scenario come quello del caso di specie, in cui una domanda riconvenzionale proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento viene esaminata e accolta, mentre il ricorso di annullamento su cui si innesta viene dichiarato irricevibile.
( 17 ) EU:T:2011:589.
( 18 ) Punto 21 della sentenza impugnata.
( 19 ) Punto 22 della sentenza impugnata.
( 20 ) Punto 23 della sentenza impugnata.
( 21 ) Punto 24 della sentenza impugnata.
( 22 ) Punti 25 e 26 della sentenza impugnata.
( 23 ) Punto 28 della sentenza impugnata.
( 24 ) Punto 29 della sentenza impugnata.
( 25 ) La Commissione si riferisce alla succitata ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (EU:T:2011:589).
( 26 ) Sentenza Geotronics/Commissione (C‑395/95 P, EU:C:1997:210).
( 27 ) V., in particolare, ordinanza An Taisce e WWF UK/Commissione (C‑325/94 P, EU:C:1996:293, punto 30), nonché sentenza Parlamento/Ripa di Meana e a. (C‑470/00 P, EU:C:2004:241, punto 41).
( 28 ) Punto 30 della sentenza impugnata.
( 29 ) Ordinanza Musée Grévin/Commissione (EU:T:2004:139, punti da 61 a 89).
( 30 ) Per esempi di decisioni che respingono come irricevibili dei ricorsi di annullamento contro note di addebito con una motivazione identica o molto simile, v. ordinanza Austrian Relief Program/Commissione (T‑235/06, EU:T:2008:411, punti da 34 a 38); sentenze ArchiMEDES/Commissione (T‑396/05 e T‑397/05, EU:T:2009:184, punti da 53 a 58); CEVA/Commissione (EU:T:2010:240, punti da 51 a 55); ordinanze Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (EU:T:2011:589, punti da 22 a 32); Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commissione (T‑335/09, EU:T:2011:614, punti da 22 a 36); Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (EU:T:2012:303, punti da 30 a 55).
( 31 ) Per esempi di decisioni che respingono come irricevibili dei ricorsi di annullamento contro note di addebito, ma si discostano dalla motivazione inizialmente adottata, v. ordinanza Imelios/Commissione (T‑97/07, EU:T:2008:105, punti da 23 a 30); sentenza Cestas/Commissione (T‑260/04, EU:T:2008:115, punti da 67 a 77); ordinanze CPEM/Commissione (T‑106/08, EU:T:2009:228, punti da 25 a 37); Alisei/Commissione (T‑481/08, EU:T:2010:32, punto 72); IEM/Commissione (T‑435/10, EU:T:2011:410, punti 26, 30 e 31); sentenza CEVA/Commissione (T‑285/09, EU:T:2011:479, punti da 45 a 48), nonché EMA/Commissione (T‑116/11, EU:T:2013:634, punti da 72 a 75), e ordinanza Ungheria/Commissione (T‑37/11, EU:T:2012:310, punti da 35 a 43).
( 32 ) Per casi di applicazione di tale giurisprudenza posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, v. ordinanza Evropaïki Dynamiki/Commissione (T‑554/11, EU:T:2013:548, punti 30 e 41); sentenze EMA/Commissione (T‑116/11, EU:T:2013:634, punti da 71 a 75), nonché Technische Universität Dresden/Commissione (T‑29/11, EU:T:2014:912, punti da 29 a 35).
( 33 ) Per una decisione in senso contrario, v. sentenza Applied Microengineering/Commissione (T‑387/09, EU:T:2012:501, punti da 36 a 52). è anche avvenuto che il Tribunale respingesse il ricorso nel merito, senza esaminarne la ricevibilità, in applicazione della giurisprudenza Boehringer (sentenza Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52); v. sentenza Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (T‑73/08, EU:T:2013:433, punti 47 et 48).
( 34 ) V. paragrafi 14 e 15 delle presenti conclusioni.
( 35 ) V. sentenza Commissione/Consiglio (22/70, EU:C:1971:32, punto 42).
( 36 ) V. in particolare sentenze IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264, punto 9); Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 29), nonché ordinanza Mauerhofer/Commissione (C‑433/10 P, EU:C:2011:204, punto 57).
( 37 ) V. in particolare sentenza IBM/Commissione (EU:C:1981:264, punto 9), e ordinanza Mauerhofer/Commissione (EU:C:2011:204, punto 58).
( 38 ) V., in particolare, sentenza Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punti da 24 a 27).
( 39 ) V., in particolare, sentenze Weber/Parlamento (C‑314/91, EU:C:1993:109, punti da 8 a 12), nonché Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 38).
( 40 ) Punto 25 della sentenza impugnata.
( 41 ) Punto 26 della sentenza impugnata.
( 42 ) Punto 22 della sentenza impugnata.
( 43 ) V. sentenze Commissione/Consiglio (22/70, EU:C:1971:32, punto 41), e IBM/Commissione (EU:C:1981:264, punto 9).
( 44 ) Punto 23 della sentenza impugnata.
( 45 ) Sentenza IBM/Commissione (EU:C:1981:264, punto 9).
( 46 ) EU:C:1981:264, punto 9.
( 47 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 48 ) Si può tuttavia osservare, a tal riguardo, che la Corte potrebbe, certo, confermare l’analisi del Tribunale secondo cui la nota di addebito contestata era inscindibile dal suo contesto contrattuale, ma potrebbe anche dissociarsi da quest’analisi e statuire, sostituendo i motivi, che le controversie fra le parti di un contratto in merito all’esecuzione del medesimo rientrano esclusivamente nella competenza del giudice del contratto, e confermare così l’esistenza nel diritto dell’Unione di una vera e propria eccezione di ricorso parallelo.
( 49 ) Essa propone, a questo riguardo, di esaminare congiuntamente il secondo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo.
( 50 ) V., in particolare, punto 54 della sentenza impugnata.
( 51 ) V., in particolare, per analogia, sentenze Hilti/Commissione (C‑53/92 P, EU:C:1994:77, punto 10); Ismeri Europa/Corte dei conti (C‑315/99 P, EU:C:2001:391, punto 19), nonché ordinanza OCVV/Schräder (C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punti da 69 a 75).
( 52 ) Come affermato dalla Corte, la nozione di sviamento di potere ha un campo di applicazione preciso, che si riferisce all’utilizzo dei propri poteri da parte di un’autorità amministrativa a fini diversi da quelli per cui le sono stati conferiti; v., in particolare, sentenza O’Hannrachain/Parlamento (C‑121/01 P, EU:C:2003:323, punto 46).
( 53 ) Per riprendere i termini della definizione di sviamento di potere tradizionalmente utilizzata dalla Corte. V., in particolare, sentenze Paesi Bassi/Consiglio (C‑110/97, EU:C:2001:620); O’Hannrachain/Parlamento (EU:C:2003:323, punto 46); Windpark Groothusen/Commissione (C‑48/96 P, EU:C:1998:223, punto 52), nonché Ramondín e a./Commissione (C‑186/02 P e C‑188/02 P, EU:C:2004:702, punto 44).
( 54 ) V. punto 77 della sentenza impugnata.
( 55 ) V. punti 75 e 76 della sentenza impugnata.
( 56 ) Punto 56 della sentenza impugnata.
( 57 ) Punto 59 della sentenza impugnata.
( 58 ) Punti 60 e 61 della sentenza impugnata.
( 59 ) V. punti da 65 a 69.
( 60 ) V. punti 46 e da 70 a 72.
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