CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 20 novembre 2014 (1)
Causa C‑507/13
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
contro
Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea
«Vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento – Ricorso di annullamento – Direttiva 2013/36/UE – Articoli 94, paragrafo 1, lettera g), 94, paragrafo 2, e 162, paragrafi 1 e 3 – Determinazione dei rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione corrisposta ai dipendenti di enti creditizi e di imprese di investimento le cui attività professionali hanno un impatto importante sul profilo di rischio degli enti – Regolamento n. 575/2013 – Articoli 450, paragrafo 1, lettera d), punti i) e j) e articolo 521, paragrafo 2 – Pubblicazione di talune informazioni relative alla remunerazione – Scelta della base giuridica – Principi di proporzionalità, sussidiarietà e certezza del diritto – Ultra vires – Tutela dei dati personali – Diritto internazionale consuetudinario – Efficacia extraterritoriale dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2013/36/UE»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento il Regno Unito chiede l’annullamento di un numero limitato di disposizioni di determinati provvedimenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»). Il ricorso di annullamento concerne il «Pacchetto CRD IV», che è entrato in vigore il 17 luglio 2013. Il pacchetto consiste in una nuova direttiva sui requisiti patrimoniali, la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2) (in prosieguo: la «direttiva CRD IV») e in un nuovo regolamento sui requisiti patrimoniali, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) (in prosieguo: il «regolamento CR»).
2. Il Regno Unito mira a rimettere in discussione gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e 162, paragrafi 1 e 3 della direttiva CRD IV e gli articoli 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), e 521, paragrafo 2, del regolamento CR.
3. In sostanza, il Regno Unito contesta la direttiva CRD IV nella misura in cui contiene, nell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), disposizioni che indicizzano la remunerazione variabile alla fissa con riferimento a quegli individui le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento (4) (in prosieguo: «enti finanziari») in cui sono impiegati. Ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche di cui trattasi, a mio avviso tale dispositivo dovrebbe essere descritto come «rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile», piuttosto che come «tetto massimo ai bonus dei banchieri» (5). Come illustrerò nell’analisi che segue, questo è un punto cruciale nella valutazione della legittimità del rapporto percentuale che è l’oggetto principale dell’impugnazione del Regno Unito.
4. L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva CRD IV dispone che la componente variabile della remunerazione non superi il 100% della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo e aggiunge alcune norme ulteriori, compresa l’opzione che consente agli Stati membri di permettere agli azionisti di aumentare il rapporto fino a un massimo del 200%, a talune condizioni, e l’autorizzazione per gli Stati membri a stabilire una percentuale massima più bassa (articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva CRD IV).
5. Per quanto riguarda il regolamento CR, il Regno Unito contesta l’articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), dello stesso, che dispongono, rispettivamente, la pubblicazione obbligatoria da parte degli enti finanziari dei rapporti tra le componenti [fissa] e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV e del numero di persone remunerate oltre una certa soglia. Il Regno Unito contesta inoltre la validità dell’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), che impone la pubblicazione, da parte degli enti finanziari e a richiesta dello Stato membro o dell’autorità competente, di informazioni sulla remunerazione relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza.
6. L’azione del Regno Unito si suddivide in sei motivi. Secondo il primo motivo, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni controverse, eccetto quello dell’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva CRD IV e dell’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR, non è corretta. Con il secondo motivo si contesta la validità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV e l’articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento CR con riferimento al principio di proporzionalità e/o al principio di sussidiarietà, mentre il terzo motivo è fondato sul principio della certezza del diritto ed è circoscritto alla contestazione dell’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV. Secondo il quarto motivo, il conferimento di determinati poteri all’Autorità bancaria europea ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV sarebbe ultra vires. Con il quinto motivo, il Regno Unito afferma che l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR viola il diritto alla vita privata e i principi giuridici che disciplinano la protezione dei dati personali. Secondo il sesto motivo, (vi) nella parte in cui l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV deve essere applicato ai dipendenti di istituzioni al di fuori del SEE, esso viola il divieto di extraterritorialità ai sensi del diritto pubblico internazionale consuetudinario.
7. Tutti i suddetti motivi vengono vigorosamente contestati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sostenuti dalla Commissione come interveniente.
8. Gli argomenti proposti dal Regno Unito presentano un grado di importanza diverso, con il primo di essi che presenta le ragioni più attendibili per mettere in discussione la validità dei provvedimenti impugnati. Ciò posto, tratterò per primi i cinque motivi meno meritevoli, partendo dal sesto motivo e terminando con il secondo, per poi affrontare il primo motivo per ultimo.
II – Il procedimento dinanzi alla Corte
9. Il Regno Unito, con ricorso depositato presso la Corte il 20 settembre 2013, ha proposto ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE, chiedendo alla Corte di annullare l’articolo 94, paragrafi 1, lettera g), e 2, e l’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva CRD IV e l’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i), e j), nonché l’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR e di condannare i convenuti alle spese del procedimento per ricorso.
10. Nei loro controricorsi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sostengono che la Corte dovrebbe respingere l’intero ricorso nel merito e condannare il Regno Unito alle spese. Il Regno Unito ha replicato alle istituzioni convenute, che, a loro volta, hanno depositato memorie di replica in risposta a quella del Regno Unito.
11. La Commissione europea è intervenuta a sostegno del Parlamento e del Consiglio. Il Regno Unito ha depositato osservazioni sulla dichiarazione di intervento della Commissione.
12. Il Regno Unito, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno partecipato all’udienza che ha avuto luogo l’8 settembre 2014.
III – Osservazioni Preliminari
A – Contesto della direttiva CRD IV e del regolamento CR
13. La crisi finanziaria globale, connessa al fallimento della banca di investimenti Lehman Brothers nel settembre 2008, ha reso evidenti le debolezze del sistema giuridico dell’Unione che disciplina gli enti finanziari. Al fine di ristabilire la stabilità finanziaria, l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno adottato una vasta gamma di provvedimenti senza precedenti, che affrontano sia esigenze a breve termine che sviluppi a lungo termine. Ciò ha ricompreso, nel breve termine, l’approvazione fino ad ottobre 2012 di aiuti agli enti finanziari per più di 5 000 miliardi di EUR (6). È stata anche attuata una riforma a lungo termine del quadro normativo relativo agli enti finanziari. Questa mirava all’attuazione di un quadro onnicomprensivo e sensibile al rischio con riferimento ai requisiti di capitale per gli enti finanziari e a promuovere una gestione più efficace del rischio.
14. In precedenza, il cosiddetto «Pacchetto CRD I» del 2006 consisteva in una rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (7) e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (8). Ciò si è realizzato attraverso l’adozione della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (9) e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (10).
15. Tuttavia, i primi anni della crisi finanziaria hanno visto cambiamenti rilevanti in relazione al pacchetto CRD I. In primo luogo, nel 2009 è stata adottata una nuova direttiva, conosciuta come la «direttiva CRD II» (11) e diretta al miglioramento della gestione dei grandi fidi, della qualità del capitale degli enti creditizi, della gestione del rischio di liquidità e della gestione del rischio dei prodotti cartolarizzati. Queste erano le aree che il legislatore dell’Unione ha considerato rilevanti in relazione alle cause della crisi. Inoltre, nel 2010 l’Unione ha adottato un’ulteriore direttiva, la cosiddetta «direttiva CRD III» (12), per rafforzare le norme sui capitali bancari e sulla remunerazione nel settore bancario. Entrambi questi provvedimenti sono stati adottati sulla base dell’articolo 53 TFUE.
16. La direttiva CRD III ha visto l’adozione di principi remunerativi al fine di garantire che gli incentivi fossero allineati agli interessi a lungo termine degli enti finanziari (13). La necessità di tali provvedimenti viene spiegata nel considerando 4 della direttiva CRD III tramite il riferimento all’espressione «un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario».
17. La direttiva CRD III ha imposto taluni principi sulle politiche di remunerazione. In particolare, ha imposto che le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva fossero adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresentasse una parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione. Tuttavia, il rapporto specifico tra le componenti variabile e fissa della remunerazione poteva essere scelto dagli stessi enti finanziari, nell’ambito fornito dalle disposizioni sulla remunerazione contenute nella direttiva CRD III.
18. Nel 2011 la Commissione ha proposto un’ulteriore normativa al fine di implementare norme regolamentari mondiali sviluppate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Ciò ha portato all’adozione della direttiva CRD IV, adottata ai sensi dell’articolo 53 TFUE, e del regolamento CR, fondato sull’articolo 114 TFUE. Tali provvedimenti sono conosciuti congiuntamente come pacchetto CRD IV.
19. La proposta iniziale della Commissione conteneva numerose disposizioni relative alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale ed in particolare alla componente variabile di tale remunerazione. Nelle more della sua preparazione, la Commissione aveva pubblicato un Libro Verde sul governo societario negli istituti finanziari e sulle politiche di remunerazione (14), che ha dato inizio ad un ampio processo di consultazione con le parti interessate. Ciò ricomprendeva la questione se fossero necessari ulteriori provvedimenti in relazione alla struttura e al governo delle politiche di remunerazione nei servizi finanziari.
20. Nel successivo procedimento legislativo, il Parlamento europeo ha suggerito numerose modifiche alla proposta della Commissione. In una relazione pubblicata il 30 maggio 2012 (15), il Parlamento ha proposto di limitare l’importo variabile della remunerazione ad una volta la componente fissa della remunerazione complessiva. Nelle successive negoziazioni, i colegislatori hanno accettato di aumentare l’importo variabile consentito al doppio della componente fissa della remunerazione complessiva, a condizione che un quorum stabilito di azionisti avesse approvato tale aumento (16).
21. È l’adozione di tale rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile che il Regno Unito in primo luogo contesta nel presente procedimento. Pertanto, la causa del Regno Unito è diretta contro una modifica, in origine proposta dal Parlamento europeo, e che, secondo il Regno Unito, fissa il livello di retribuzione di coloro che rientrano nella sua competenza (17).
B – La relazione tra remunerazione variabile e gestione del rischio degli enti creditizi
22. Secondo la dichiarazione di intervento della Commissione, i problemi specifici connessi alle politiche di remunerazione nel settore finanziario sono emersi solo dopo la crisi finanziaria. La predisposizione dei regimi remunerativi, che spesso includono grossi versamenti di bonus rispetto alle componenti fisse degli stipendi, è stata, secondo la Commissione, uno dei principali fattori scatenanti della crisi. Si è detto che sono stati gli incentivi inappropriati a portare i dipendenti ad esacerbare il rischio a breve termine, poiché i dipendenti che beneficiavano di tali incentivi condividevano gli utili di breve termine dell’ente creditizio, ma non il costo del suo fallimento. Nel peggiore dei casi le perdite erano in definitiva sostenute dai contribuenti. Pertanto, l’asimmetria tra i beneficiari di utili finali e coloro che soffrono delle perdite finali può aver creato incentivi per un’assunzione di rischi eccessiva quando gli utili portano a versamenti di bonus ai soggetti che assumono il rischio. La dichiarazione di intervento della Commissione afferma inoltre che la struttura della remunerazione è pertanto diventata un punto cruciale dell’ordine del giorno legislativo dell’Unione (18).
23. Sembra che il Regno Unito, da una parte, e il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, dall’altra, non siano in disaccordo sulla necessità di combattere l’assunzione di rischi eccessiva che possa destabilizzare i mercati finanziari e gli enti finanziari. Ciò che il Regno Unito contesta è la determinazione di una percentuale massima per il rapporto della remunerazione variabile rispetto alla remunerazione fissa dei soggetti che assumono il rischio sostanziale e che ciò sia imposto in provvedimenti dell’Unione giuridicamente vincolanti.
IV – Analisi
24. Come rilevato sopra, i motivi verranno affrontati nell’ordine inverso. Pertanto affronterò per primo il sesto motivo.
A – Sesto motivo relativo alla violazione del diritto internazionale consuetudinario
25. L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV è intitolato «Elementi variabili della remunerazione». L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i) dispone che gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, in base ai quali la componente variabile non supera il 100% della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo, e che gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima inferiore. Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva CRD IV, gli Stati membri possono consentire ad azionisti, proprietari o soci dell’ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200% della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Anche in questo caso gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più bassa.
26. Il Regno Unito ha formulato il sesto motivo come segue: «violazione del principio di diritto internazionale consuetudinario che vieta l’extraterritorialità». Il Regno Unito afferma che, quale principio generale, il principio di territorialità nel diritto internazionale consuetudinario impone agli Stati di non legiferare in relazione al comportamento di cittadini stabiliti in un altro Stato in assenza di una connessione adeguata che lo consenta. Nella presente causa, il Regno Unito sostiene che l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV viola tale principio quando viene applicato a «gruppi, imprese madre e filiazioni» stabiliti interamente al di fuori dell’Unione, il che sarebbe l’effetto dell’articolo 92, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, letto in combinato disposto con l’articolo 109, paragrafo 2, della stessa, sebbene nessuna delle due disposizioni sia contestata.
27. Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, della direttiva CRD IV, le autorità competenti assicurano l’applicazione, tra l’altro, dell’articolo 94 della direttiva CRD IV da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore. L’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva CRD IV stabilisce, tra l’altro, che le autorità competenti assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi di cui alla sezione II del capo II nelle loro filiazioni non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono anche coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’attività di vigilanza.
28. Tale disposizione, si afferma, viola il principio consuetudinario di diritto internazionale pubblico relativo alla territorialità. Secondo il Regno Unito, «è riconosciuto che il principio di sovranità comprende la competenza esclusiva di uno Stato di adottare una normativa per la disciplina del comportamento tenuto nel suo territorio; non solo per l’attuazione della normativa stessa» (Il corsivo è mio) (19).
29. Prima di discutere nel merito tale motivo, ricordo che la Corte, nella sua sentenza nella causa Air Transport Association of America e a., C‑366/10, ha stabilito che «(…) poiché un principio di diritto internazionale consuetudinario non presenta lo stesso grado di precisione di una disposizione di un accordo internazionale, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi a stabilire se, nell’adottare l’atto in questione, le istituzioni dell’Unione abbiano commesso manifesti errori di valutazione riguardo ai presupposti di applicazione dei principi di cui trattasi» (20). (Il corsivo è mio)
30. Il sesto motivo solleva due questioni distinte di natura completamente diversa. La prima riguarda la questione se la validità di una disposizione possa essere pregiudicata dal fatto che essa potenzialmente si applica a soggetti e/o atti al di fuori dell’Unione europea a causa dell’impatto di altre disposizioni normative dell’Unione, l’annullamento delle quali non è richiesto dal ricorrente. Ciò perché, come detto in precedenza, la causa del Regno Unito è circoscritta all’impugnazione dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV senza richiedere l’annullamento dell’articolo 92, paragrafo 1, o dell’articolo 109, paragrafo 2, della direttiva.
31. La seconda questione è se il presunto principio di diritto internazionale che vieta l’extraterritorialità su cui si fonda il Regno Unito sussista nella forma descritta dallo Stato membro e se tale principio sia stato manifestamente violato dal legislatore dell’Unione.
1. Conseguenze derivanti dalla mancata impugnazione degli articoli 92, paragrafo 1, e 109, paragrafo 2, della direttiva CRD IV.
32. Quanto alla prima questione, si ricorderà che il Regno Unito ha circoscritto la sua impugnazione ai sensi del sesto motivo solo all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV. A mio avviso, ciò significa che il sesto motivo deve essere respinto in quanto inconferente. Infatti, è difficile anche solo immaginare una doglianza di diritto internazionale nei confronti di tale disposizione per quanto riguarda la sua applicabilità interna all’Unione. Da ciò consegue che il sesto motivo non è in grado di inficiare la validità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV nel suo ambito di applicazione primario.
33. Infatti, l’asserita illegittimità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV in termini di diritto pubblico internazionale, secondo il Regno Unito deriva dagli articoli 92, paragrafo 1, e 109, paragrafo 2, della direttiva CRD IV. Pertanto, a mio avviso il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il loro annullamento nella parte in cui conferiscano un’efficacia extraterritoriale illegittima all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) e non l’annullamento di tale ultima disposizione.
34. Per fini di completezza rilevo che non convince l’argomentazione del Consiglio tratta dal fatto che secondo la formulazione dell’articolo 92, paragrafo 1, della direttiva CRD IV le «autorità competenti» devono assicurare l’applicazione degli articoli 92, paragrafo 2, 93 e 95 da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore. Ai sensi dell’articolo 4, punto 40, del regolamento CR, si intende per «autorità competente» «una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti» (21). Secondo il Consiglio non è pertanto assolutamente chiaro come un’autorità competente possa violare «il principio consuetudinario di diritto pubblico internazionale» semplicemente operando nell’ambito della sua competenza ai sensi della legislazione prudenziale nazionale rilevante.
35. È vero che gli Stati membri stabiliscono le proprie autorità competenti ai fini della direttiva CRD IV e del regolamento CR. Cionondimeno, tali autorità sono tenute, sotto il profilo del diritto dell’Unione, ad esercitare una vigilanza prudenziale sugli enti finanziari dell’Unione su base consolidata che include, ai fini delle politiche di remunerazione, ai sensi degli articoli 92 e 109, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, le società del loro gruppo al di fuori dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri hanno un obbligo di diritto dell’Unione di investire le loro autorità competenti di poteri sufficienti a tal fine.
2. Il diritto internazionale include un divieto di extraterritorialità come quello su cui si è fondato il Regno Unito, e questo è stato manifestamente violato?
36. Quanto a tale seconda questione, a mio avviso un provvedimento normativo dell’Unione non può essere invalido semplicemente perché produce effetti che incidono su un comportamento in un territorio situato al di fuori dell’Unione. Il Regno Unito, nel suo ricorso, non fa riferimento ad alcuna causa della Corte che corrobori una siffatta affermazione, né sembra esistere un tale precedente. Al contrario, si è da tempo stabilito che un comportamento avente luogo al di fuori dell’Unione che ha un impatto al suo interno può essere disciplinato dal diritto dell’Unione (22).
37. Inoltre, tale aspetto del sesto motivo trascura la sentenza Lotus della Corte permanente di giustizia internazionale (23) nella quale si è stabilito che il diritto internazionale consuetudinario non contiene un divieto generale di estensione della competenza di uno Stato ad emanare norme («jurisdiction to prescribe») oltre il proprio territorio. A tal proposito le conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Wood Pulp (24) rimangono valide oggi. In esse egli ha rilevato che «anche se per altri motivi ci si è potuto chiedere se la “Lotus navighi sempre”», ci si può basare su tale sentenza nella determinazione della competenza di uno Stato o di un soggetto analogo ad emanare norme, in altre parole a sottoporre fatti e comportamenti all’ambito di applicazione della sua normativa, contrapposta alla competenza di attuazione dei suoi poteri sotto qualsiasi forma nel territorio dello Stato (25).
38. A mio avviso, il Regno Unito verserebbe semplicemente in errore se intendesse affermare che ai sensi del diritto internazionale è consentita solo la competenza legislativa territoriale. Dall’altra parte, se dovesse accettare, come sembra che sia, il principio di personalità e anche la teoria degli effetti quali basi alternative per la competenza, non avrebbe dimostrato che il diritto internazionale richiede qualcosa di più specifico in termini di «connessione sufficiente» (26) e che tale requisito non era soddisfatto dalla disposizione controversa della direttiva CRD.
39. A mio avviso, la sentenza Lotus ha creato una sorta di norma relativa all’onere probatorio, che implica che, in assenza di una contraria norma di diritto internazionale, il collegamento invocato da uno Stato per giustificare la sua competenza legislativa è sufficiente. Tuttavia, il diritto internazionale impone necessariamente alcuni limiti all’affermazione di giurisdizione degli Stati, in modo che ogni rivendicazione di giurisdizione universale debba essere fondata su una norma positiva di diritto internazionale (27). Le disposizioni rilevanti della direttiva CRD IV non mirano ad una tale giurisdizione universale, bensì solo ad assoggettare società straniere di un gruppo di enti finanziari dell’Unione al contesto normativo dell’Unione.
40. Infine, la giurisprudenza in materia di diritto internazionale su cui si basa il Regno Unito non corrobora le sue affermazioni. La decisione arbitrale nella causa Island of Palmas (28) riguardava la questione se il territorio controverso appartenesse ai Paesi Bassi o agli Stati Uniti. Non era rilevante rispetto alla questione di giurisdizione che si afferma essere sorta nella causa di cui trattasi. La stessa conclusione vale per il riferimento, da parte del Regno Unito, alla causa Anglo-Norwegian fisheries (29) relativa alla delimitazione di una zona di pesca norvegese. Altrettanto inutile è la causa Nottebohm (30) dove la Corte internazionale di giustizia ha definito il criterio di cittadinanza effettiva ai fini della protezione diplomatica. La causa Arrest Warrant (31) è stata interpretata come riconferma tacita della sentenza Lotus, sebbene la sentenza, diversamente dalle conclusioni separate dei giudici, non abbia trattato i vari titoli di possibile giurisdizione, ma si sia invece concentrata sulla questione dell’immunità. Allo stesso modo, come l’avvocato generale Darmon ha osservato nella causa Wood Pulp (32), le conclusioni separate del sig. Gerald Fizmaurice nella causa Barcelona Traction erano una riaffermazione e ridefinizione della sentenza Lotus nella frase riportata nel precedente paragrafo 39 .
41. Infine, il Regno Unito fa valere la violazione dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE come motivo per l’annullamento dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV. L’articolo 3, paragrafo 5, TUE fa riferimento ad un obbligo all’interno dell’Unione di contribuire, tra l’altro, «alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale». Tuttavia, non vi può essere violazione dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE perché non esiste alcun siffatto principio di diritto internazionale che vieta l’extraterritorialità come descritto nel ricorso del Regno Unito.
3. Conclusioni sul sesto motivo.
42. Per tutte queste ragioni non ho dubbi nel concludere che il Regno Unito non ha dimostrato che, nell’adottare l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV, il Consiglio e il Parlamento hanno commesso manifesti errori di valutazione in relazione ad un principio di diritto internazionale pubblico. Pertanto il sesto motivo deve essere respinto.
B – Quinto motivo, relativo alla compatibilità dell’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR con il diritto alla vita privata e il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati
43. L’articolo 450 del regolamento CR è intitolato «Politica di remunerazione». L’articolo 450, paragrafo 1, stabilisce che «in merito alla politica e alle prassi di remunerazione dell’ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente, l’ente [finanziario] pubblica almeno le seguenti informazioni:». Prosegue poi specificando alla lettera d) «i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g)» della direttiva CRD IV; alla lettera i) «il numero di persone remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, per remunerazioni tra 1 e 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 500 000 EUR e per remunerazioni pari o superiori a 5 milioni di EUR ripartite in fasce di pagamento di 1 milione di EUR»; e alla lettera j) «a richiesta dello Stato membro o dell’autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza».
44. Il Regno Unito afferma che l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR viola gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che trattano rispettivamente del rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale, nonché la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (33). L’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR consente allo Stato membro o all’autorità competente di richiedere la pubblicazione di informazioni più dettagliate sulla remunerazione rispetto a quelle richieste dall’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del regolamento CR, sotto forma della remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza. Il Parlamento e il Consiglio non mettono in discussione il fatto che la pubblicazione di informazioni conformemente alla disposizione controversa comporterebbe il trattamento di dati personali, in tal modo rientrando nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
45. A mio avviso, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR, letto in combinato disposto con il considerando 99 dello stesso, è conforme ai principi elaborati dalla Corte nella sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert (34). Il considerando 99 del regolamento CR stabilisce che tanto la direttiva 95/46 quanto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (35) «[a]i fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali».
46. Nella sentenza Volker un Markus Schecke e Eifert si è sostenuto che le istituzioni non avevano effettuato un contemperamento adeguato tra gli obiettivi della disposizione controversa in tale causa e i diritti riconosciuti alle persone fisiche dagli articoli 7 e 8 della Carta in termini di vita privata e protezione dei dati (36).
47. Nella causa di cui trattasi è rilevante il fatto che la disposizione impugnata non sia applicabile a tutti i cosiddetti soggetti che assumono il rischio sostanziale ma solo all’amministrazione e all’alta dirigenza e che non conduca ad una pubblicazione automatica di dati personali protetti. Infatti, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR non impone alcun obbligo automatico di richiedere tale pubblicazione in capo alle autorità competenti. Conferisce semplicemente agli Stati membri o alla competente autorità la discrezionalità di farlo. Come rilevato sopra, il considerando 99 del regolamento vincola gli Stati membri ad osservare la normative dell’Unione sulla protezione dei dati quando prendono in considerazione qualsiasi richiesta di tali informazioni. A ciò aggiungerei gli articoli 7 e 8 della Carta, dato che una richiesta delle ulteriori informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR indubbiamente comporterebbe l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta (37). Pertanto, a mio avviso, e contrariamente alle preoccupazioni espresse dal Regno Unito, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR non impone alcuna prevalenza automatica dell’obiettivo di trasparenza rispetto alla protezione di dati personali che si porrebbe in contrasto con la summenzionata giurisprudenza della Corte.
48. Inoltre, conformemente all’articolo 450, paragrafo 2, del regolamento CR, gli enti finanziari rispettano le disposizioni di cui a tale articolo, fatta salva la direttiva 95/46. Non vi sono pertanto dubbi sul fatto che gli Stati membri e le autorità competenti non possano richiedere alcuna pubblicazione in contrasto con il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
49. È vero che, dopo che lo Stato membro o l’autorità competente ha richiesto la pubblicazione, tale requisito costituisce per gli enti finanziari interessati un obbligo legale come da articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46. Ciò rende legittimo il trattamento dei dati in questione. Tuttavia, gli enti finanziari possono ovviamente contestare la legittimità di qualsiasi decisione che imponga una siffatta pubblicazione dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, come di qualsiasi altra decisione nazionale che applica il diritto dell’Unione influendo su diritti fondamentali degli individui.
50. Per tali ragioni, ritengo che anche il quinto motivo debba essere respinto.
C – Quarto motivo, sulla questione se il conferimento di poteri all’ABE e alla Commissione ai sensi della direttiva CRD IV sia «ultra vires»
51. Il quarto motivo sembra in una certa misura ambiguo, in quanto associa in modo incoerente l’obiezione ai poteri conferiti all’ABE ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, e quella a quelli esercitabili da parte della Commissione. Poiché la seconda è circoscritta ad un’obiezione sull’«ampiezza» dei poteri conferiti alla Commissione, senza contestazione basata sulla dottrina Meroni (38) o sul mancato rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni pertinenti del Trattato, vale a dire gli articoli 290 e 291 TFUE, a mio avviso solo la contestazione dei poteri dell’ABE viene elaborata in modo sufficientemente dettagliato da consentire alla Corte di valutare la sua legittimità.
52. L’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV stabilisce che l’ABE «elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii), e per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 2». La disposizione aggiunge che l’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014 e che alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (39) (in prosieguo: il «regolamento ABE»).
53. Il Regno Unito afferma che il conferimento di tali poteri deve rispettare l’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento ABE, oltre ai principi generali che disciplinano il conferimento di poteri alla Commissione. L’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase del regolamento ABE stabilisce che «[l]e norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano».
54. Il Regno Unito sostiene che l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV deve essere annullato perché, in primo luogo, gli incarichi conferiti all’ABE eccedono l’ambito di applicazione dei poteri attribuiti ai sensi del regolamento ABE, in particolare poiché tali incarichi comportano l’«adozione di decisioni strategiche o scelte politiche» in violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento ABE.
55. Il Regno Unito afferma, in secondo luogo, che poiché l’ABE è stata costituita ai sensi dell’articolo 114 TFUE, non le si può legittimamente imporre di trattare questioni che rientrano nell’ambito dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE. Tale disposizione esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, tra l’altro, disposizioni «relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti». In altre parole, l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE non può costituire la base giuridica per provvedimenti di questo tipo.
56. Inizio rilevando che l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento ABE, conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato in virtù dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE. L’atto delegato, attraverso il quale viene adottata una norma di regolamentazione, deve basarsi su un progetto di norme tecniche di regolamentazione predisposto dall’ABE. Tuttavia, l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV non conferisce all’ABE alcun potere vincolante di adottare decisioni. Ricordo inoltre che quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione, in un atto legislativo, un potere delegato quest’ultima è chiamata ad adottare norme che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di tale atto (40).
57. Quanto al primo ordine di argomenti relativi al regolamento ABE, è difficile capire come si possa affermare che il legislatore dell’Unione ha agito ultra vires nell’aver adottato, ai sensi del procedimento legislativo ordinario, una disposizione, in questo caso l’articolo 10 del regolamento ABE e poi, ai sensi dello stesso procedimento, una seconda disposizione, in questo caso l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, sebbene il contenuto o l’ambito di applicazione della prima disposizione sia più ristretto di quello della seconda. Il fatto che tali disposizioni intendano stabilire un determinato incarico per un agenzia dell’Unione non cambia il risultato.
58. A mio avviso il regolamento ABE non può invalidare nessuna disposizione della direttiva CRD IV perché quest’ultima può legittimamente derogare al primo. Sarebbe così anche ove la direttiva CRD IV conferisse all’ABE un potere di adottare decisioni strategiche o politiche vincolanti. In quest’ultimo caso il conferimento di poteri sarebbe indubbiamente incostituzionale ai sensi della dottrina Meroni ma non dell’articolo 10 del regolamento ABE (41).
59. Più in generale, un potenziale conflitto tra disposizioni di due atti legislativi, come affermato tra l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV e l’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento ABE, che appartengono allo stesso livello gerarchico di norme non stabilisce né comporta una mancanza di competenza da parte del legislatore o l’esistenza di qualsiasi altro motivo di annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, sebbene possa essere indicativo di una bassa qualità del processo di decisione legislativa. Di conseguenza, in una siffatta situazione nessuna delle disposizioni configgenti può essere annullata per tale motivo. Tuttavia, determinare quale prevalga sull’altra è una questione di applicazione di principi quali lex posterior o lex specialis, a meno che non possa essere data un’interpretazione che elimini il potenziale conflitto. In altre parole, nessuna delle due disposizioni è lex superior in relazione all’altra.
60. Ciò vale anche in circostanze ove il legislatore non abbia inteso scostarsi dalla prima disposizione con l’adozione della seconda, che, come spiegato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, è la situazione della causa in questione, preso in dovuta considerazione il fatto che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, terzo sottoparagrafo, della direttiva CRD IV, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione in questione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento ABE.
61. Ciò posto, l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV autorizza la Commissione solo ad integrare gli elementi non essenziali degli atti legislativi. La direttiva CRD IV stabilisce gli elementi essenziali per le norme tecniche di regolamentazione in questione prevedendo che essa si applica a talune categorie del personale degli enti finanziari, vale a dire i cosiddetti soggetti che assumono il rischio sostanziale come definiti in dettaglio dall’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva CRD IV.
62. Infatti l’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV autorizza la Commissione, sulla base di un progetto elaborato dall’ABE, ad adottare norme tecniche di regolamentazione «per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2». La direttiva pertanto mira all’adozione «di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base» (42). Quindi, le scelte strategiche e politiche sono state adottate nell’atto legislativo di base piuttosto che in provvedimenti elaborati dall’ABE e adottati dalla Commissione.
63. Con riferimento al secondo ordine di argomenti del Regno Unito nel senso che i poteri conferiti all’ABE sono illegittimi perché possono colpire i diritti e gli interessi dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, laddove l’agenzia è stata istituita sulla base dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, a mio avviso gli incarichi di un’agenzia dell’Unione possono avere una base giuridica diversa da quella su cui si basa l’atto legislativo che crea l’agenzia. Gli incarichi di un’agenzia dell’Unione possono, per esempio, basarsi in parte su disposizioni sulle quattro libertà, con la loro istituzione fondata sulle disposizioni sull’armonizzazione del mercato interno o sull’articolo 352 TFUE (43). Facendo ricorso ad una data base giuridica per la costituzione di un’agenzia dell’Unione, al legislatore non è in tal modo precluso conferire ad essa altri incarichi tramite il riferimento ad una differente la base giuridica. Se la seconda è la base giuridica adeguata dipenderà dal contenuto dei nuovi incarichi e poteri conferiti all’agenzia interessata e la base giuridica sulla quale l’agenzia è stata originariamente stabilita sarà irrilevante.
64. Inoltre, si deve enfatizzare che ciò che l’ABE ha il potere di fare è elaborare progetti di provvedimenti che non diventeranno legge se non saranno adottati dalla Commissione. Per definizione, progetti normativi non possono risolversi in provvedimenti «relativi ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti» «che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno» nell’accezione dell’articolo 114, paragrafi 1 e 2, TFUE. Tali progetti di provvedimenti non hanno efficacia giuridica che si estenda oltre il procedimento interno di adozione di decisioni della Commissione, in cui la Commissione può decidere di accoglierli, respingerli o modificarli a seconda del caso. Pertanto, i progetti di provvedimenti proposti dall’ABE, o del resto da qualsiasi altra agenzia dell’Unione, sono di per se stessi incapaci di armonizzare disposizioni nazionali o di colpire i diritti e gli obblighi degli individui.
65. Per queste ragioni, anche il quarto motivo deve essere respinto.
D – Terzo motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto
66. L’articolo 162, paragrafo 1, della direttiva CRD IV prevede tra l’altro che gli Stati membri adottano e pubblicano entro 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e che gli Stati membri le applicano a partire da quella data.
67. L’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV stabilisce che «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità con l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), impongono agli enti di applicare i principi ivi stabiliti alla remunerazione versata per servizi resi o prestazioni fornite dal 2014 in poi, a prescindere dal fatto che siano dovute in base a contratti conclusi prima o dopo il 1° gennaio 2014».
68. L’articolo 521, paragrafo 1, del regolamento CR stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l’articolo 521, paragrafo 2, prevede che il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
69. Secondo il Regno Unito, l’articolo 162, paragrafi 1 e 3, della direttiva CRD IV e l’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR violano il principio della certezza del diritto.
70. In seguito, il Regno Unito sostiene che i provvedimenti delegati necessari per la determinazione di questioni quali le modalità secondo cui le nuove norme saranno applicate nella pratica, quale sarà il tasso di sconto applicabile per i bonus differiti e i criteri di determinazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale, non erano disponibili in tempo utile. Ciò perché l’ABE non era tenuta a sottoporre progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione fino al 31 marzo 2014 (v. articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV). Ciò ha precluso alla Commissione l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione fino alla ricezione della proposta dell’ABE. Infatti, la Commissione non ha adottato le norme tecniche di regolamentazione previste dalla direttiva CRD IV fino al 4 marzo 2014.
71. Il Regno Unito afferma che l’adeguata attuazione dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV e dell’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento CR dipende dalla previa individuazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale. Il Regno Unito pertanto chiede l’annullamento degli articoli 162, paragrafo 1 e 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV e dell’articolo 521, paragrafo 2, del regolamento CR perché le istituzioni dell’Unione dovevano stabilire una data diversa per l’attuazione della serie di provvedimenti di cui al pacchetto CRD IV al fine di rispettare il principio della certezza del diritto.
72. Il terzo motivo, intitolato «le disposizioni controverse violano il principio della certezza del diritto» sembra essere composto dai tre punti seguenti.
73. In primo luogo, il Regno Unito afferma che l’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV viola il principio della certezza del diritto perché ha «efficacia retroattiva». Ciò perché, afferma il Regno Unito, l’articolo 162, paragrafo 1 impone agli Stati membri di applicare la direttiva CRD IV a partire dal 1° gennaio 2014 è ciò avrà un impatto sulla remunerazione da attribuire sulla base di «contratti conclusi prima di tale data».
74. A mio avviso non vi è alcun fondamento su cui si possa affermare che la direttiva CRD IV sia retroattiva. Ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte, un provvedimento retroattivo ha efficacia da un momento anteriore alla sua pubblicazione (44). Inoltre, la Corte ha espressamente sostenuto che non si può ritenere che l’applicazione di una disposizione dell’Unione «ad un contratto di lavoro stipulato anteriormente a tale entrata in vigore, incida su una situazione acquisita anteriormente a tale entrata in vigore» (45)
75. Inoltre, conformemente all’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) della stessa si applica ai servizi forniti o ai risultati dall’anno 2014 in poi. Pertanto la direttiva CRD IV non colpisce i diritti precedentemente maturati connessi ai servizi o ai risultati precedenti, in altre parole i diritti maturati e i risultati precedenti all’entrata in vigore della direttiva CRD IV. L’effettivo diritto del dipendente di ricevere la remunerazione sorge solo, al più presto, quando fornisce i servizi o dimostra i risultati meritevoli di un bonus e non quando c’era un accordo a tal fine.
76. È vero che la giurisprudenza della Corte di giustizia prevede alcune tutele per il legittimo affidamento degli operatori economici che hanno già concluso contratti su cui incide una normativa dell’Unione avente efficacia immediata, ma in tale ambito il legittimo affidamento può sorgere solo in una serie circoscritta di circostanze.
77. Mentre «il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali del diritto dell’Unione e la possibilità di avvalersene è aperta ad ogni operatore economico a cui un’istituzione, abbia fatto sorgere fondate aspettative fornendo assicurazioni precise» (46), secondo la giurisprudenza costante della Corte, «gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata in forza del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie» (47). Sulla base del contesto della direttiva CRD IV riportato nella precedente sezione «Osservazioni Preliminari», «qualsiasi operatore normalmente accorto e diligente» (48) sarebbe stato in grado di prevedere che l’Unione avrebbe potuto introdurre nuove norme sul rapporto tra la remunerazione fissa e variabile dei dipendenti degli enti finanziari.
78. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, se un’istituzione dell’Unione avesse ingenerato in enti finanziari «fondate aspettative» che non sarebbe stato introdotto alcun rapporto fisso, si sarebbe potuta sollevare un’obiezione alla direttiva CRD IV sulla base della violazione di un legittimo affidamento (49). Tuttavia, non è questo il caso.
79. Ciò mi porta al secondo punto del ricorso del Regno Unito, vale a dire se il legittimo affidamento degli operatori economici colpiti sia stato rispettato, nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di «retroattività». Ciò posto, a mio avviso non è necessario che la Corte consideri tale aspetto del ricorso del Regno Unito, poiché i provvedimenti impugnati non sono retroattivi. Pertanto faccio le seguenti osservazioni solo per il caso in cui la Corte decida in altro modo.
80. Nel suo ricorso il Regno Unito sostiene che il rapporto fisso stabilito dalla direttive CRD IV viola la certezza del diritto nel senso che i provvedimenti delegati richiesti per determinare questioni quali le modalità secondo cui le nuove norme saranno applicate nella pratica, quale sarà il tasso di sconto applicabile per i bonus differiti o i criteri per determinare se un dipendente sia un soggetto che assume il rischio sostanziale, dovevano essere obbligatoriamente disponibili solo vari mesi dopo che doveva essere applicato a livello nazionale lo specifico «tetto massimo» alla remunerazione variabile. Come rilevato sopra, ciò avrebbe dovuto verificarsi il 1° gennaio 2014, ma, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, l’ABE non era tenuta a sottoporre progetti di norme tecniche di regolamentazione fino al 31 marzo 2014. Tali norme sono state adottate dalla Commissione il 4 marzo 2014. L’obiezione del Regno Unito si estende anche alle disposizioni sul voto degli azionisti e sul rapporto discrezionale del 200% stabilito ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva CRD IV. Pertanto, il Regno Unito afferma che le istituzioni dell’Unione avrebbero dovuto promulgare un’ulteriore normativa che posticipasse la data di applicazione dei provvedimenti controversi fino a che la serie completa di disposizioni ai sensi del pacchetto CRD IV non fosse stata pronta ad essere attuata nel suo complesso.
81. A sostegno dell’obbligo della «normativa di attuazione di essere sufficientemente precisa e certa» il Regno Unito richiama l’articolo 17 della Carta dell’Unione, l’articolo 1 del protocollo n. 1 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le cause Hentrich/Francia (50), Špaček s.r.o. / Repubblica Ceca (51) e C‑409/04 Teleos (52).
82. La Corte ha recentemente ribadito che «il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati» (53).
83. Quanto alla mancata esistenza di norme tecniche di regolamentazione fino al 4 marzo 2014, a mio avviso l’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva CRD IV esplicita in maniera autonoma e dettagliata quali siano i dipendenti degli enti finanziari ricompresi dalle disposizioni sulla remunerazione (54).
84. Come rileva il Consiglio nel suo controricorso, la direttiva CRD III aveva già predisposto gli elementi costitutivi per stabilire un rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione. Ciò comprendeva l’ambito di applicazione personale della politica di remunerazione dell’Unione definita nell’allegato I della direttiva CRD III come riguardante «gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei risk taker, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio». Tale disposizione è entrata in vigore il 15 dicembre 2010 e doveva essere recepita dal diritto nazionale degli Stati membri entro la fine del 2011. Pertanto, gli enti finanziari hanno applicato il concetto, di diritto dell’Unione, di soggetto che assume il rischio sostanziale fin dal 2011.
85. Pertanto, la direttiva CRD IV utilizza le stesse, e a mio avviso sufficientemente specifiche, norme relative alla remunerazione varabile che erano in vigore da alcuni anni. Inoltre, rilevo che i provvedimenti impugnati della direttiva CRD IV sono stati pubblicati a giugno 2013, sono entrati in vigore a luglio 2013 ed erano applicabili dal 31 dicembre 2013. Pertanto, si può presumere che le nuove norme sulla remunerazione variabile siano state debitamente prese in considerazione nelle negoziazioni contrattuali che hanno avuto luogo tra gli enti finanziari e il loro relativo personale per l’anno 2014.
86. E, ancora più importante, sotto il profilo del diritto dell’Unione, i criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva CRD IV non avrebbero potuto essere modificati dalle norme tecniche di regolamentazione infine adottate dalla Commissione il 4 marzo 2014. Pertanto, non è in discussione il fatto che la certezza del diritto non sia stata compromessa.
87. In ogni caso, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un provvedimento dell’Unione può avere efficacia retroattiva qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (55).
88. L’oggetto dei provvedimenti controversi è creare una serie omogenea di norme applicabili alla remunerazione variabile accordata per i servizi dei soggetti che assumono il rischio sostanziale forniti nel corso dell’anno 2014. Pertanto, lo scopo legittimo dell’articolo 162, paragrafo 3, della direttiva CRD IV è di assicurare che i provvedimenti in essa contenuti siano applicati a partire dalla stessa data in tutta l’Unione.
89. Inoltre, il legittimo affidamento degli enti finanziari e degli individui interessati è stato debitamente rispettato. Le parti interessate hanno ricevuto comunicazione che si stava progettando un’ulteriore normativa sulla remunerazione tramite il Libro Verde (56) e la proposta iniziale del pacchetto CRD IV (57). Quando, il 30 maggio 2012, il Parlamento europeo ha pubblicato le sue modifiche proponendo un rapporto fisso massimo del 100% per la componente variabile della remunerazione (58), un’iniziativa di questo tipo non avrebbe potuto violare il legittimo affidamento dei soggetti interessati. Nel dicembre 2012, il compromesso tra il Parlamento europeo il Consiglio, con riferimento alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale, che proponeva di stabilire il rapporto massimo al 200% dello stipendio fisso, ha ricevuto un’ampia copertura mediatica. Inoltre, con la pubblicazione della direttiva CRD IV nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013, erano disponibili per consultazione da parte di chiunque norme sufficientemente chiare sulla remunerazione variabile, in modo da lasciare un ampio lasso di tempo per prepararsi per la loro entrata in vigore all’inizio del 2014.
90. Per queste ragioni il terzo motivo deve essere respinto.
E – Secondo motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e all’impugnazione dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV e dell’articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento CR.
91. Questo motivo viene esposto e argomentato in termini piuttosto complessi, ma può essere suddiviso in due temi principali, vale a dire: (i) la violazione dei principi di proporzionalità (59) e di sussidiarietà (60) tramite l’adozione di un rapporto fisso massimo obbligatorio del 100% dello stipendio fisso per la remunerazione variabile e (ii) la proporzionalità dei requisiti di pubblicazione. Li affronterò separatamente (61).
1. Rapporto fisso massimo per la remunerazione variabile
92. Secondo il Regno Unito i provvedimenti controversi non rispettano il principio di proporzionalità poiché non sono adeguati allo scopo di politica pubblica che perseguono. Né sono necessari per raggiungere il dichiarato scopo di interesse pubblico della normativa, poiché le disposizioni rimanenti (non impugnate) della direttiva CRD IV e del regolamento CR prevedono una sufficiente vigilanza prudenziale sugli enti creditizi in tale ambito, senza l’ulteriore necessità dell’imposizione di un dichiarato «tetto massimo del bonus». Si asserisce poi che la proporzionalità dei provvedimenti modificati rimane non verificata dal legislatore. Ciò, si è affermato, si pone in contrasto con gli orientamenti dell’Accordo interistituzionale Legiferare meglio (62). Il Regno Unito sostiene che anche nel concedere la discrezionalità conferita alle istituzioni dell’Unione nel legiferare per preservare la stabilità finanziaria, i provvedimenti controversi sono manifestamente sproporzionati e, inoltre, violano il principio di sussidiarietà poiché la necessità che essi rettifichino distorsioni della concorrenza nell’ambito della libertà di stabilimento rimane non comprovata (63).
93. Ricordo che vi è un principio costituzionale di diritto dell’Unione ai sensi del quale, nell’ambito del procedimento legislativo ordinario dell’Unione europea, i colegislatori hanno competenza per apportare modifiche a qualsiasi proposta legislativa nella misura in cui rimangano nel campo di applicazione dell’atto come definito nell’originaria proposta della Commissione (64). Ciò è quello che si è verificato con riferimento alla modifica all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV che ha introdotto una norma più severa di quella predisposta nella proposta della Commissione. Tuttavia, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV non si è allontanato dal suo ambito di applicazione e dai suoi obiettivi, nella misura in cui ha continuato a riguardare il tema della regolazione degli elementi variabili della remunerazione al fine di combattere l’assunzione di un rischio eccessivo da parte della dirigenza e dei dipendenti degli enti finanziari. Tale argomento era già stato affrontato nella direttiva CRD III.
94. Come ricorda giustamente il Consiglio, i colegislatori possono introdurre provvedimenti che non erano stati previsti nella proposta legislativa iniziale, senza essere necessariamente tenuti ad effettuare un nuovo studio onnicomprensivo sulla valutazione di impatto. Ciò perché gli studi sulla valutazione di impatto realizzati dalla Commissione non vincolano né il Consiglio né il Parlamento, i quali sono entrambi legittimati ad apportare modifiche ad una proposta della Commissione (65).
95. La Corte ha affermato che «l’ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto» (66). La Corte ha inoltre dichiarato che, sebbene tale sindacato giurisdizionale abbia portata limitata, le istituzioni comunitarie da cui promana l’atto di cui trattasi devono essere «in grado di dimostrare dinanzi alla Corte che l’atto è stato adottato attraverso un effettivo esercizio del loro potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare» (67). Le informazioni su cui le istituzioni si possono basare nell’esercizio del loro potere discrezionale includono, in via esemplificativa, le informazioni di dominio pubblico, i «gruppi di lavoro» organizzati dal Parlamento e i documenti scientifici utilizzati dagli Stati membri in riunioni del Consiglio, senza che debbano essere documenti ufficiali del Consiglio (68).
96. Si deve ricordare che quando viene concesso un ampio potere discrezionale che richiede scelte di natura tanto economica quanto politica, un ricorrente che chiede una dichiarazione di invalidità deve dimostrare che il provvedimento interessato è manifestamente inidoneo (69) con riguardo all’obiettivo che le competenti istituzioni cercano di perseguire. Tuttavia, tutti i fattori e le circostanze devono essere valutate, inclusi «gli elementi di base» (70). Il potere discrezionale del legislatore dell’Unione può essere ulteriormente limitato nell’ambito dei diritti fondamentali «in funzione di un certo numero di elementi, tra i quali figurano, in particolare, il settore interessato, la natura del diritto di cui trattasi garantito dalla Carta, la natura e la gravità dell’ingerenza nonché la finalità di quest’ultima» (71).
97. A mio avviso, è chiaramente documentato nei controricorsi del Parlamento e del Consiglio, e nell’intervento della Commissione, che la questione della regolamentazione della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale è stata ampiamente dibattuta dall’inizio della crisi finanziaria, sia nella letteratura accademica che da vari responsabili politici. Nel corso del processo che ha portato all’adozione della direttiva CRD IV, e in particolare dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) della stessa, ampie informazioni erano di dominio pubblico, il Parlamento organizzava «gruppi di lavoro» e gli Stati membri discutevano documenti nelle riunioni del Consiglio. Ciò rivela le incertezze empiriche relative alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale e riflette diverse politiche e diversi possibili approcci di regolamentazione.
98. Ciò posto, il materiale disponibile per i decisori ha chiaramente dimostrato che una limitazione a priori degli incentivi all’assunzione di un rischio eccessivo da parte della dirigenza e del personale degli enti finanziari era probabile che riducesse tale assunzione del rischio e, di conseguenza, qualsiasi rischio per la stabilità dei mercati finanziari che ne derivasse. In tali circostanze, la questione relativa al dove e da chi i concreti limiti a tali iniziative dovessero essere stabiliti riguardava, a mio avviso, il grado di regolamentazione adeguato. Ciò chiaramente richiedeva scelte di natura economica e politica. Tuttavia, è necessario che tali scelte siano state manifestamente inidonee affinché i provvedimenti legislativi interessati possano essere annullati.
99. Alla luce di tutto ciò, non sono dell’opinione che sarebbe utile o necessario che la Corte trattasse tutti i numerosi dettagli ricompresi nella causa del Regno Unito su questo punto. Infatti, tali dettagli dimostrano semplicemente che la questione era controversa e che il Parlamento europeo ha ritenuto, prima delle altre istituzioni, che fosse opportuna una regolamentazione più intensa della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale.
100. A mio avviso solo due ulteriori punti devono essere trattati con riferimento a questo motivo di impugnazione. In primo luogo, ai sensi dell’ultimo trattino dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva CRD IV, il personale direttamente interessato dall’esercizio dell’opzione per livelli massimi più alti di remunerazione variabile prevista dalla disposizione non possono votare come azionisti, proprietari o membri dell’istituzione quando un ente finanziario decide di fare uso di tale opzione e di aumentare il livello della componente variabile della remunerazione fino al 200% della componente fissa. A mio avviso ciò costituisce una limitazione normale e giustificata del processo decisionale delle società, con l’obiettivo di prevenire conflitti di interessi nell’ambito di una sana gestione dei rischi dell’ente finanziario in questione.
101. In secondo luogo, con riferimento al principio di sussidiarietà, ricordo che il rapporto fisso massimo per la componente variabile della remunerazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV costituisce un provvedimento obbligatorio di armonizzazione minima nell’ambito del mercato interno, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità per norme nazionali più severe. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa del 100% della componente fissa.
102. Come rilevato nel controricorso e nella controreplica del Consiglio, vi erano differenze di opinione in relazione a tale rapporto tra gli Stati membri e tra gli enti finanziari. L’idea di istituire un rapporto massimo e/o di limitare la remunerazione variabile è stata presente presente nel dibattito pubblico per vari anni prima dell’adozione delle misure controverse. Tuttavia, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore sono basati sul principio del controllo da parte dello Stato di origine. A mio avviso ciò significa che vi era il rischio di concorrenza normativa al ribasso e il rischio che l’autoregolamentazione da parte degli enti finanziari non fosse sufficiente per creare le politiche di remunerazione necessarie alla prevenzione dell’assunzione di un rischio eccessivo. Inoltre, è evidente che l’obiettivo di creare un quadro normativo uniforme per la gestione del rischio delle parti rilevanti delle politiche di remunerazione degli enti finanziari non avrebbe potuto essere ottenuto in modo migliore da provvedimenti adottati a livello nazionale.
103. Infine, ricordo che le proposte di modifiche del Parlamento europeo sono state analizzate e discusse dettagliatamente dagli organi preparatori del Consiglio. Inoltre, il Consiglio riunitosi il 5 marzo 2013 ha trattato nello specifico le questioni relative ai limiti alla remunerazione variabile. Pertanto, concordo con il Parlamento e con il Consiglio sul fatto che tutti i requisiti procedurali relativi alla valutazione dell’osservanza, da parte della proposta, dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà sono stati debitamente rispettati dal legislatore dell’Unione. A condizione che rispetti i requisiti procedurali, il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel valutare se un provvedimento dell’Unione osservi i principi di proporzionalità e di sussidiarietà (72).
2. La proporzionalità della pubblicazione imposta dall’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento CR.
104. Prima che possa essere effettuata una valutazione della legittimità di tali disposizioni con riferimento al principio di proporzionalità, è importante chiarire cosa impongano effettivamente tali disposizioni. Infatti, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del regolamento CR impone semplicemente l’individuazione del numero di persone remunerate oltre determinati livelli e la suddivisione in fasce di pagamento. La disposizione non comporta necessariamente l’individuazione della remunerazione di singole persone.
105. Pertanto, come rilevato nel controricorso del Parlamento, neppure l’articolo 450, paragrafo 1, lettera i) o j), del regolamento CR impone la pubblicazione di dati relativi a tutti i soggetti che assumono il rischio. Il punto i) richiede unicamente la pubblicazione del numero di soggetti che rientrano in una determinata categoria retributiva, mentre il punto j) concerne solo i membri della direzione o dell’alta direzione. Inoltre, aggiungo che ciò accade senza rivelare l’identità del singolo dipendente o il suo stipendio. Ciò significa anche che tale articolo 450, paragrafo 1, lettere i) e j) non colpisce i diritti o gli interessi dei dipendenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, poiché è diretto agli enti finanziari e non al singolo dipendente (73).
106. Quindi, gli obblighi di pubblicazione che derivano direttamente dall’articolo 450, paragrafo 1, lettere d) e i), a mio avviso non comportano la divulgazione di singoli stipendi, bensì solo di aggregati. Ciò rientra nel margine di discrezionalità del legislatore e non pone problemi dal punto di vista della protezione dei dati (74).
107. Inoltre, come rilevato nel controricorso del Consiglio, l’articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CR consente semplicemente agli Stati membri di imporre la pubblicazione di informazioni più dettagliate sulla remunerazione rispetto a quelle richieste dall’articolo 450, paragrafo 1, lettera i), sotto forma della remunerazione complessiva per ciascun membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza. Non impone in alcun modo agli Stati membri di fare ciò, né impone un obbligo generale di pubblicazione. Come ho spiegato nell’ambito del quinto motivo, nel decidere se chiedere la pubblicazione, gli Stati membri saranno vincolati dalla Carta e dal diritto dell’Unione sulla protezione dei dati.
108. Per concludere la mia analisi della seconda censura, poiché il ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione dei principi di proporzionalità o di sussidiarietà, considero che anche il secondo motivo deve essere respinto.
F – Primo motivo, che contesta la base giuridica dei provvedimenti controversi
109. Con riferimento all’obiezione del Regno Unito relativa all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE come scelta del fondamento nel Trattato per gli articoli 94, paragrafo 1, lettera g) e 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV, inizio rilevando che la Corte ha già stabilito che provvedimenti volti alla promozione dello sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme dell’Unione, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori, possono basarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, TFUE (75).
110. Poiché, da una parte, la componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale può incentivare l’assunzione di un rischio eccessivo da parte degli enti finanziari e, dall’altra parte, questi ultimi operano nel mercato interno sulla base di una singola autorizzazione conformemente al principio di diritto dell’Unione del controllo da parte dello Stato di origine (76), a mio avviso l’Unione può, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, TFUE, stabilire per ogni categoria di persone un rapporto obbligatorio tra la componente fissa e la componente variabile della loro remunerazione. Poiché questa parte della remunerazione ha un impatto diretto sul profilo di rischio degli enti finanziari, può colpire la stabilità degli enti finanziari e di conseguenza quella dei mercati finanziari dell’Unione. In altre parole, i provvedimenti impugnati dal Regno Unito nella direttiva CRD IV sono relativi alle condizioni di accesso e di prosecuzione di attività degli enti finanziari nel mercato interno.
111. Tuttavia, secondo il Regno Unito, tali disposizioni avrebbero dovuto essere adottate sulla base dell’articolo 153, paragrafo 2, TFUE. Il Regno Unito aggiunge che, poiché l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE vieta misure relative alla «retribuzione», non si può fare ricorso all’articolo 153 in quanto base nel Trattato per gli articoli 94, paragrafi 1, lettera g) e 2 della direttiva CRD IV.
112. L’articolo 153, paragrafo 5, TFUE è stato interpretato dalla Corte nel senso che la determinazione dei livelli di remunerazione rientra nel dominio delle parti sociali su scala nazionale, pertanto tale competenza appartiene agli Stati membri (77). Ciò posto, a mio avviso è fondamentale determinare se l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, una disposizione che deve formare oggetto di interpretazione restrittiva (78), sia applicabile quando il provvedimento impugnato non persegue un obiettivo di politica sociale, come qui accade. Ciò è importante perché l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE deroga solo al «presente articolo» e l’articolo 153 riguarda esclusivamente la politica sociale dell’Unione, una questione definita dall’articolo 151 TFUE, dove viene fatto riferimento alla Carta sociale europea del 1961 e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.
113. È evidente che i limiti alla remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale non mirano alla concessione a tali dipendenti di una qualche forma di protezione sociale. I considerando 62 e 65 della direttiva CRD IV illustrano che la direttiva mira a prevenire l’incoraggiamento a tali dipendenti ad assumere rischi eccessivi, non solo con lo scopo di limitare l’esposizione di ogni ente finanziario a tali rischi, ma altresì nella prospettiva generale della stabilità dei mercati finanziari dell’Unione. Il considerando 62 afferma, tra l’altro, che le politiche di remunerazione «che incoraggiano l’eccessiva assunzione di rischi possono compromettere una gestione dei rischi sana ed efficace» degli enti finanziari. Il considerando 65 afferma, tra l’altro, che «per evitare l’assunzione di rischi eccessivi, dovrebbe essere fissato un rapporto massimo tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione totale».
114. Tuttavia, a mio avviso, anche una volta che questa analisi abbia luogo, l’impugnazione del Regno Unito non può essere respinta semplicemente sulla base del fatto che i provvedimento impugnati non perseguono un obiettivo di politica sociale. Ciò perché la Corte ha stabilito che la «determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione del lavoratore esula dalla competenza del legislatore dell’Unione» e rimane in quella degli Stati membri (79). Pertanto, non può essere fatto ricorso all’articolo 53, paragrafo 1, TFUE come la base giuridica della direttiva CRD IV al fine di eludere la limitazione imposta dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.
115. Sono anche consapevole del fatto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le componenti variabili di uno stipendio formano parte della remunerazione di tale stipendio (80). Questo aspetto deve dunque essere preso in considerazione prima di trarre una conclusione definitiva sul ruolo dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE nella risoluzione della controversia in questione. È necessario determinare, pertanto, se il legislatore dell’Unione abbia, in realtà, fissato la retribuzione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale nell’accezione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.
116. La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE comporta che «la determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione di un lavoratore (...) rimane incontestabilmente di competenza delle istituzioni competenti nei vari Stati membri» (81) e che l’eccezione contenuta nell’articolo 153, paragrafo 5 «deve di conseguenza essere intesa in quanto rivolta alle misure che, come un’uniformizzazione di tutti o parte degli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli Stati membri o ancora l’istituzione di un salario minimo comunitario, implicherebbero un’ingerenza diretta del diritto comunitario nella determinazione delle retribuzioni in seno alla Comunità» (82).
117. Il divieto di cui all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE si applica incontestabilmente alla determinazione del «livello» di retribuzione (83). Come rilevato nel ricorso del Regno Unito, l’avvocato generale Kokott, nella causa Impact, ha espresso l’opinione che l’Unione non avrebbe la competenza, per esempio, per «introdurre un tetto per gli aumenti salariali annuali o regolare l’importo della retribuzione per gli straordinari e dei supplementi per il lavoro su turni, festivo o notturno» (84). Se nella concorrenza fra imprese operanti nel mercato unico (85). Nessuna di tali tematiche viene influenzata dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera g) e 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV.
118. Tuttavia, come rilevato nel controricorso del Consiglio, le norme stabilite attraverso gli articoli dal 92 al 94 della direttiva CRD IV possono, al massimo, essere ritenute dotate di un collegamento con la retribuzione, mentre il Consiglio aggiunge, con il sostegno del Parlamento, che l’importo della componente fissa viene lasciato alla negoziazione sulla remunerazione tra il personale e gli enti finanziari. Come rilevato nei controricorsi del Consiglio e del Parlamento, il Regno Unito ha sostenuto che la probabile risposta al pacchetto CRD IV sia un aumento dell’importo della remunerazione fissa al fine di mantenere l’alto livello globale della remunerazione complessiva. Come dichiarato dal Consiglio nel suo controricorso, quest’adeguamento non sarebbe possibile l’Unione europea avesse emanato una normativa su una componente della retribuzione e, come rilevato dalla controreplica del Parlamento, un rapporto, di per sé, non è semplicemente sufficiente per cambiare alcunché.
119. Pertanto, come ho già detto, e contrariamente alle argomentazioni riportate nel ricorso del Regno Unito, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g) non impone un «tetto massimo» sulla remunerazione variabile. Ciò risulta in modo evidente dal fatto che non viene imposto alcun limite all’importo della remunerazione fissa che le persone possono guadagnare, in modo tale che il rapporto del 100% introdotto dall’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i), della direttiva CRD IV può applicarsi a qualsiasi somma di denaro che un ente finanziario è disposto a pagare sotto forma di stipendio fisso. L’assenza di qualsiasi effetto di «tetto massimo» derivante dal rapporto per la remunerazione variabile è ulteriormente evidenziata dall’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva CRD IV, che in ogni caso prevede un meccanismo per l’aumento del rapporto al 200% e, allo stesso tempo, consente agli Stati membri di fissare il rapporto massimo ad un livello massimo inferiore.
120. Pertanto, a mio avviso, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV e il limite alla remunerazione variabile in esso contenuto non hanno un impatto diretto sul livello di retribuzione delle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione. La suddetta disposizione semplicemente stabilisce un rapporto tra l’elemento fisso e variabile senza colpire il livello della remunerazione in quanto tale. Tale livello è calcolato in funzione della componente fissa della retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il dipendente cui si aggiunge la componente variabile. Poiché non vi è alcun limite di legge alla componente fissa, di conseguenza non vi è neanche un siffatto limite al livello complessivo della retribuzione (86).
121. In conclusione, ritengo che l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva CRD IV non imponga alcun limite al livello della retribuzione. Stabilisce solo una struttura per la remunerazione sotto forma di un rapporto tra il livello fisso della remunerazione e la remunerazione variabile al fine di evitare l’assunzione di rischi eccessivi. Ciò costituisce un obiettivo legittimo per garantire che la libertà di stabilimento degli enti finanziari e la libera prestazione dei servizi finanziari sulla base di una singola autorizzazione e del controllo da parte dello Stato di origine possano funzionare in modo sicuro nel mercato interno dell’Unione (87). Inoltre, la Corte ha approvato la compatibilità con il Trattato di provvedimenti di diritto dell’Unione che hanno solo un collegamento indiretto con il livello di retribuzione (88).
122. Con riferimento all’articolo 114 TFUE come base giuridica dell’articolo 450, paragrafo 1, lettere d), i) e j), del regolamento CR, il Regno Unito afferma che il ricorso all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE è escluso a causa dell’eccezione contenuta nell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE.
123. Alla luce della mia analisi del quinto motivo, trovo difficile vedere come gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’articolo 450, paragrafo 1, del regolamento CR possano essere considerati disposizioni rilevanti rispetto ai «diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti» ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, poiché le disposizioni vincolano solo gli enti finanziari e non i loro dipendenti che rimangono tutelati dalla Carta e dal diritto dell’Unione sulla protezione dei dati. Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 114, paragrafo 2m, TFUE sostenuta dal Regno Unito impedirebbe a qualsiasi azione adottata dall’Unione sulla base dell’articolo 114 TFUE di incidere sull’ambito del lavoro. Ciò si porrebbe in contrasto con i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 114 TFUE che consentono la regolamentazione di questioni relative all’ambiente di lavoro sulla base dell’articolo 114 TFUE.
124. Per queste ragioni anche il primo motivo di annullamento deve essere respinto.
V – Spese
125. Poiché, secondo la soluzione da me proposta, il Regno Unito risulta soccombente e il Consiglio e il Parlamento hanno fatto domanda di condanna alle spese, il Regno Unito deve essere condannato alle spese conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Dall’altra parte, la Commissione, in qualità di interveniente, deve sopportare le proprie spese conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura
VI – Conclusioni
126. Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il ricorso, di condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese e di condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese del Consiglio e del Parlamento europeo.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 GU L 176, pag. 338.
3 GU L 176, pag. 1.
4 Nel prosieguo, il termine «soggetti che assumono il rischio sostanziale» verrà utilizzato per descrivere tali dipendenti. Tuttavia, rilevo che la normativa non è completamente uniforme quando si tratta di scegliere la forma delle parole per identificarli. Faccio riferimento agli articoli 92, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, della direttiva CRD IV e all’articolo 450, paragrafo 1, del regolamento CR.
5 Questa è l’espressione utilizzata dai mezzi di comunicazione in lingua inglese per descrivere il dispositivo. Rilevo che la direttiva CRD IV non costituisce la prima volta che il legislatore dell’Unione ha inteso regolare i bonus o i supplementi retributivi. V. ad esempio l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 elativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
6 V. COM(2012) 778 definitivo, paragrafo 3.1. Tra il 2008 e il 2011 l’importo complessivo degli aiuti utilizzati in termini di garanzie, misure di ricapitalizzazione, misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e misure a sostegno della liquidità ammontava a 1 600 miliardi di EUR che corrispondono al 12,8% del PIL dell’UE.
7 GU L 126, pag. 1.
8 GU L 141, pag. 1.
9 GU L 177, pag. 1.
10 GU L 177, pag. 201.
11 Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302, pag. 97).
12 Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329, pag. 3).
13 Ai sensi del considerando 3 della direttiva CRD III, «per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi remunerativi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizie delle imprese di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, lo collochi nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei “risk taker”».
14 COM(2010) 284 definitivo, in particolare paragrafo 5.7 intitolato «La remunerazione».
15 V. articolo 90, paragrafo 1, lettera f) della Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario del 30.5.2012, A 7-0170/2012 del 30 maggio 2012..
16 V. ordine del giorno provvisorio della 3227° assemblea del Consiglio dell’1.3.2013 (doc/6864/13) e la sintesi del dibattito nel Consiglio del 5.3.2012 successivamente pubblicata.
17 Il Regno Unito non contesta disposizioni relative alla retribuzione della direttiva CRD IV diverse dall’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 94, paragrafo 2. L’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii) è ricompreso nelle conclusioni ma non è discusso nel dettaglio nel ricorso.
18 V. anche Relazione Liikanen, il Gruppo di esperti ad alto livello sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE, Bruxelles, 2 ottobre 2012, paragrafo 4.2.5.
19 Il Regno Unito fa qui riferimento a Jennings, R. e Watts, A., (eds) Oppenheim’s International Law, 9° ed, Longman, Harlow, vol. 1, «Pace», pag. 456, che, a mio avviso, tuttavia, non sostiene alcuna affermazione nel senso che la competenza legislativa di uno Stato sarebbe limitata al comportamento tenuto nel proprio territorio. Al contrario, nella nota 2 di tale pagina, gli autori fanno riferimento alla sentenza Lotus della Corte permanente di giustizia internazionale in cui si è stabilito che il diritto internazionale generalmente lascia agli Stati «un’ampia discrezionalità» nell’applicazione delle sue leggi ad atti che hanno luogo all’estero, limitata in taluni casi da norme di divieto.
20 Sentenza nella causa Air Transport Association of America e a., C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 110.
21 V. anche articolo 3, punto 36, della direttiva CRD IV, che stabilisce che per «autorità compente» si intende «un’autorità competente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013».
22 Vedi le sentenze nella causa Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70 e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1988:447.
23 Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) del 7 settembre 1927 nella causa Lotus (Francia/Turchia), Raccolta CPGI, serie A, n. 10, pag. 25.
24 Conclusioni nella causa Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1988:258, paragrafi da 27 a 30 delle conclusioni.
25 Secondo la dottrina, il nucleo del dictum della CPGI nella sentenza Lotus è ancora valido. V. per esempio la causa relativa al mandato di arresto dell’11 aprile 2000 (Rep. Dem. Del Congo/Belgio), sentenza, Raccolta CIG 2002, pag. 3, conclusioni separate del presidente Guillaume, paragrafi dal 13 al 16; Legittimità della minaccia di armi nucleari (parere consultivo) Raccolta CIG 2996, par. 226, dichiarazione del presidente Bedajaoui, paragrafi dal 13 al 15. Per discussione v. Juillard P., L’application extraterritoriale de la loi économique in Bazex, M. e a. (eds) L’application extraterritoriale du droit économique (1986) e Koziel, T., «Extraterritorial Application of EU Environmental Law-Implications of the ECJ’s Judgment in Air Transport Association of America» The Columbia Journal of European Law 19(2012) F1; Pazartis, P., «Judicial Activism and Judicial Self-Restraint: the PCJI’s Lotus Case» in Legacies of the Permanent Court of International Justice, Tams, C.J., e Firzmaurice M., Martinus Nujhoff, Leiden, 2013, pag. 319.
26 Vi è un apparente consenso tra molti autori in relazione al fatto che il diritto internazionale contemporaneo si sia allontanato dalla presunzione stabilita nella causa Lotus relativa alla libertà degli Stati di decidere sull’applicabilità della loro normativa con i limiti delle norme di diritto internazionale obbligatorio e che esso richiederebbe un collegamento o una connessione «sufficiente» in relazione al comportamento extraterritoriale di non cittadini e di uno Stato prima che quest’ultimo possa esercitare la sua competenza ad emanare norme. Per un contributo rilevante v. Mann., F. A., The Doctrine of Jurisdiction in International Law, Recueil des Cours 1964:1, vol 111.
27 Sulla giurisdizione universale v. O’Keefe, R., «Universal Jurisdiction Clarifying the Basic Concept» Journal of International Criminal Justice 2 (2004), pag. 735.
28 Causa Island of Palmas (o Miangas), Stati Uniti/Paesi Bassi, lodo del 4 aprile 1928 (II RIAA 829).
29 Causa Anglo-Norwegian Fisheries (Regno Unito/Norvegia), sentenza, Raccolta CIG 1951, pag. 117.
30 Causa Nottebohm (Liechtenstein/Guatemala), sentenza, Raccolta CIG 1955, pag. 4.
31 Causa relativa al mandato di arresto dell’11 aprile 2000 (Repubblica Democratica Del Congo/Belgio), sentenza, Raccolta CIG 2002, pag. 1.
32 Conclusioni nella causa Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, EU:C:1988:258, paragrafo 24.
33 GU L 281, pag. 31.
34 Sentenza nella causa C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662.
35 GU 2001 L 8, pag. 1.
36 Sentenza nella causa Volker un Markus Schecke e Eifert, EU:C:2010:662, punto 86.
37 Sentenza NS, C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865.
38 Causa Meroni/Alta Autorità, 10/56, EU:C:1958:8.
39 GU L 331, pag. 12.
40 Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 38.
41 Sentenza nella causa Meroni/Alta Autorità, EU:C:1958:8, punti dal 171 al 172.
42 Sentenza nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 38.
43 V. la discussione su questo tema nelle mie conclusioni nella causa Regno Unito/Consiglio e Parlamento, C‑270/12, EU:C:2013:562.
44 Sentenza nella causa Racke, 98/78, EU:C:1979:14, punto 30 e nella causa Paesi Bassi/Consiglio, C‑110/97, EU:C:2001:620, punto [1]51.
45 Sentenza nella causa Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, EU:C:2000:57, punto 52. V. anche sentenze nelle cause Saldanha e Mts, C‑122/96, EU:C:1997:458, punto 14; Elektrownia Pątnów II, C‑441/08, EU:C:2009:698, punto 32. V. anche sentenza Gemeide Altrip e a., C‑72/12, EU:C:2013:712 dove al punto 72 si afferma che «[o]ccorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima. Sebbene essa non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove» (v., in tal senso, sentenza Monsanto Technology, C‑428/08, EU:C:2010:402, punto 66). «A meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo», citando la sentenza nella causa Monsanto Technology, C-428/08, EU:C:2010:402, punto 66 e la sentenza nella causa Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 32).
46 V. ad esempio sentenza nella causa Kone e a./Commissione, C‑510/11 P, EU:C:2013:696, punto 76 e giurisprudenza citata.
47 Ad esempio sentenza nella causa Accrington Beef e a., C‑241/95, EU:C:1996:496, punto 33.
48 Ibid punto 36.
49 V. in tal senso sentenza nella causa Grecia/Commissione, C‑86/03, EU:C:2005:769, punto 71. Ciò si è tipicamente verificato quando l’Unione non ha adottato provvedimenti per alloggiare beni in fase di inoltro colpiti da modifiche immediate del diritto doganale dell’Unione. V. ad esempio sentenza nella causa Sofrimport/Commissione, C‑152/88, EU:C:1990:259.
50 Sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo del 22 settembre 1994 (Series A no. 296-A,punto 42).
51 Sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo del 9 novembre 1999 (Domanda n. 26449/95), punto 54.
52 Sentenza nella causa Teleos e a., C‑409/04, EU:C:2007:548.
53 Sentenza nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 44.
54 La disposizione fa riferimento, per esempio, all’alta dirigenza, ai soggetti che assumono il rischio, al personale che svolge funzioni di controllo e a qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio. Vedi anche l’allegato I alla direttiva CRD III, discusso supra, al punto 84.
55 Vedi sentenza nella causa Sentenza Racke, EU:C:1979:14, punto 20; e sentenza nella causa Paesi Bassi/Consiglio, EU:C:2001:620, punto 151.
56 V. COM(2010) 284 definitivo, paragrafo 5.7., intitolato «La remunerazione».
57 V., tra l’altro, considerando 71 della proposta di regolamento in COM(2011) 452 definitivo, nonché considerando 49 e articoli 74 e da 88 a 91 della proposta di direttiva COM(2011) 453 definitivo.
58 – V. la relazione, al punto A7-0170/2012.
59 Articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.
60 Articolo 5, paragrafi 1, e 3, TUE.
61 – Le osservazioni scritte del Regno Unito fanno un riferimento estemporaneo alla compatibilità dei requisiti della pubblicazione con i principi di sussidiarietà. Tuttavia, visto che le osservazioni scritte non sviluppano questa parte della censura del Regno Unito, limiterò la mia analisi degli obblighi di pubblicazione alla loro compatibilità con il principio di proporzionalità.
62 GU 2003 c 321, pag. 1.
63 A tal proposito, il Regno Unito si basa sulla sentenza nella causa Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, EU:C:2001:290.
64 Sentenze Eurotunnel e a., C‑408/95, EU:C:1997:532, punti dal 37 al 39 e Commissione/Consiglio, 355/87, EU:C:1989:220, punto dal 42 a 44.
65 Sentenza Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, punti 30 e 57.
66 Ibid punto 33.
67 Ibid punto 34.
68 In tal senso v. ibid punti dal 35 al 41.
69 Sentenza nella causa Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 52.
70 Sentenza nella causa Spagna/Consiglio, C‑310/04, EU:C:2006:521, punti dal 121 al 123.
71 V. sentenza nella causa Digital Rights Ireland, C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 47 e giurisprudenza citata.
72 V. sentenze nelle cause Regno Unito/Consiglio, C‑84/94, EU:C:1996:431, punto 58; British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2000:741, punto 123.
73 – Ritornerò sulla censura del Regno Unito relativa all'articolo 114, paragrafo 2, TFUE nella mia analisi alla prima censura.
74 Tali informazioni aggregate non sono analoghe alle informazioni dettagliate sulla retribuzione di persone individuate sotto il profilo di compatibilità con il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati, come considerato dalla Corte nelle sentenze Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294) e Satakunnan Markkinapörssi e Santamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727).
75 Sentenza nella causa Germania/Parlamento e Consiglio, C‑233/94, EU:C:1997:231, punti 13 e 15.
76 Ai sensi degli articoli 33 e 34 della direttiva CRD IV, gli enti finanziari autorizzati possono esercitare le loro attività nei territori di altri Stati membri sulla base della loro autorizzazione nello Stato membro di origine.
77 Sentenze nelle cause Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, punti 40 e 46; Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 23; conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bruno e Pettini, C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:28, punto 36.
78 Sentenze nella cause Del Cerro Alonso, EU:C:2007:3, punto 39 e nella causa Impact, C‑268/06, EU:C:2008:2, puntoo 122.
79 Sentenza nella causa Bruno e Pettini, EU:C:2010:329, punto 39. Vedi anche sentenza nella causa Impact, EU:C:2008:223, punto 129.
80 Sentenza nella causa Lock, C‑539/12, EU:C:2014:351, punti dal 29 al 33, e giurisprudenza citata.
81 Sentenza nella causa Del Cerro Alonso, EU:C:2007:509, punto 46.
82 Sentenza Impact, EU:C:2008:223, punto 124.
83 Sentenze nelle cause Bruno e Pettini, EU:C:2010:28, punto 36 e 37, Del Cerro Alonso, EU:C:2007:509, punti 40, da 44 a 46; Impact, EU:C:2008:223, punti da 123 a 124 e 130, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Impact, EU:C:2008:2 paragrafo 173.
84 Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Impact, EU:C:2008:2, paragrafo 174.
85 Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Impact, EU:C:2008:2, paragrafo 173].
86 Tale risultato non viene alterato dalle presunte conseguenze fattuali dell’introduzione di un rapporto fisso consistente in componenti fisse della retribuzione aumentate o nella remunerazione complessiva diminuita per i soggetti che assumono il rischio sostanziale.
87 V. precedente nota 76.
88 Esempi di tali provvedimenti dell’Unione sono quelli relativi al divieto di discriminazione, ai lavoratori distaccati e all’orario di lavoro. Quanto alla giurisprudenza della Corte v., per esempio, sentenza nella causa Del Cerro Alonso, EU:C:2007:509, dove la Corte ha stabilito al punto 41 che, tuttavia, l’eccezione relativa alla «retribuzione» non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall’articolo 137, paragrafo 1, CE, di gran parte dei loro contenuti; e sentenza nella causa Impact, EU:C:2008:223, dove la Corte ha stabilito al punto 125 che «tuttavia essa non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, a pena di svuotare taluni settori contemplati dall’articolo 137, paragrafo 1, CE di gran parte dei loro contenuti» citando, tra l’altro, la sentenza nella causa Del Cerro Alonso EU:C:2007:509, punto 41.
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