CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 9 ottobre 2014 ( 1 )
Causa C‑527/13
Lourdes Cachaldora Fernández
contro
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Calcolo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente — Integrazione dei periodi nel corso dei quali l’interessato non ha versato contributi al regime di previdenza sociale — Disposizione specifica per i lavoratori a tempo parziale — Discriminazione indiretta nei confronti delle donne — Giustificazione oggettiva»
1.
Il procedimento principale verte sul carattere eventualmente discriminatorio delle modalità di calcolo di una pensione di invalidità permanente nei confronti dei lavoratori che, nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei contributi al regime di previdenza sociale, abbiano esercitato un’attività a tempo parziale e, segnatamente, nei confronti delle donne.
2.
Il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Alta Corte di giustizia della Galizia, Spagna) chiede, conseguentemente, alla Corte di valutare la compatibilità di tali modalità alla luce delle norme, da una parte, di cui all’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( 2 ) e, dall’altra, di cui alla clausola 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ( 3 ).
3.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Cachaldora Fernández all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale della previdenza sociale) ed alla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della previdenza sociale), in merito alla determinazione della base di calcolo della sua pensione, versata in ragione di un’invalidità permanente totale.
4.
Ai fini del calcolo di tale pensione, le autorità nazionali competenti hanno integrato i periodi nel corso dei quali l’interessata non ha versato contributi al regime di previdenza sociale fondandosi su basi contributive ridotte, avendo esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente l’interruzione di tali contributi previdenziali. Nel presente procedimento, l’interessata contesta tale metodologia, in quanto si risolverebbe nel ridurre l’importo dei diritti dovuti in ragione della sua pensione di invalidità, pur avendo esercitato un’attività a tempo pieno durante un periodo estremamente esteso della sua carriera professionale, ad avendo versato quindi contributi al regime previdenziale.
5.
Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali una siffatta normativa ha introdotto, a mio avviso, una discriminazione indiretta fondata sul sesso, in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7. Del pari, chiariremo per quale ragione il motivo invocato dalle autorità spagnole, attinente alla natura contributiva del regime previdenziale e al necessario rispetto del principio di proporzionalità, non possa, a mio avviso, giustificare una discriminazione di tal genere.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
1. La direttiva 79/7
6.
Conformemente al suo articolo 2, la direttiva 79/7 si applica alla popolazione attiva – compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro –, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi.
7.
Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, la direttiva 79/7 si applica, segnatamente, ai regimi legali che assicurano una protezione contro l’invalidità.
8.
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 così dispone:
«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
—
il campo d’applicazione dei regimi e relative condizioni d’accesso;
—
l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
—
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
2. La direttiva 97/81
9.
L’articolo 1 della direttiva 97/81 precisa che quest’ultima è intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell’impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), riportato in allegato alla detta direttiva (in prosieguo: l’«accordo quadro»).
10.
Ai fini del procedimento principale vengono in rilievo le seguenti disposizioni dell’accordo quadro:
«Preambolo
(...)
Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza degli Stati membri. Nel quadro del principio di non discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della dichiarazione sull’occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l’altro, la necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando “sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di lavoro”. Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba essere resa operativa.
(...)
Clausola 1: Oggetto
L’obiettivo del presente accordo quadro è:
a)
di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale;
(...)
Clausola 2: Campo di applicazione
1.
Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
(...)
Clausola 4: Principio di non discriminazione
1.
Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
(...)
Clausola 5: Possibilità di lavoro a tempo parziale
1.
Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:
a)
gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli;
(...)».
B – Normativa spagnola
11.
L’articolo 140, paragrafo 1, lettera a), della legge generale sulla previdenza sociale (ley general de la seguridad social) ( 4 ) precisa che la base di calcolo delle pensioni di invalidità permanente derivante da malattia diversa da una malattia professionale viene calcolata dividendo per 112 le basi contributive dell’interessato nei 96 mesi immediatamente precedenti quello della realizzazione del fatto generatore.
12.
L’articolo 140, paragrafo 4, di tale legge precisa le modalità di attuazione del meccanismo correttivo che consente di tener conto, nel contesto del calcolo di una pensione di invalidità, dei periodi nel corso dei quali l’interessato non è stato tenuto ad un obbligo contributivo nei confronti del regime previdenziale. Tale disposizione è così formulata:
«Se, nel corso del periodo da considerare ai fini del calcolo della base contributiva, vi sono mesi durante i quali non sussisteva l’obbligo contributivo, le prime quarantotto mensilità sono prese in considerazione sul fondamento della base contributiva minima tra quelle esistenti in ciascun momento e le restanti mensilità in ragione del 50% di tale base minima (...)».
13.
La settima disposizione aggiuntiva della LGSS precisa le regole applicabili ai lavoratori a tempo parziale.
14.
La sua terza regola precisa le modalità di attuazione del meccanismo correttivo che consentono di integrare, nel contesto del calcolo dell’importo di base della pensione di invalidità, i periodi nel corso dei quali l’interessato non ha versato contributi. Detta disposizione così recita:
«b)
Ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità permanente derivante da una malattia non professionale, l’integrazione dei periodi durante i quali non vi è stato alcun obbligo contributivo viene effettuata utilizzando la base contributiva minima tra quelle applicabili in ciascun momento, corrispondente al numero di ore risultanti da contratto da ultimo effettuate».
15.
Tale disposizione è stata attuata dall’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto n. 1131/2002, del 31 ottobre 2002, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori a tempo parziale nonché la pensione parziale ( 5 ). Quest’ultima disposizione così recita:
«Ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di invalidità permanente derivante da una malattia non professionale o da infortunio non professionale, l’integrazione dei periodi durante i quali non vi è stato alcun obbligo contributivo viene effettuata utilizzando la base contributiva minima tra quelle applicabili in ciascun periodo, corrispondente al numero di ore risultanti da contratto alla data di interruzione o estinzione dell’obbligo contributivo».
II – Fatti e questioni pregiudiziali
16.
Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Cachaldora Fernández ha versato contributi al sistema di previdenza sociale spagnolo dal 15 settembre 1971 al 25 aprile 2010, vale a dire per un totale di 5523 giorni, nel corso dei quali ha esercitato una professione a tempo pieno, salvo per i periodi dal 1o settembre 1998 al 23 gennaio 2002, in cui ha lavorato a tempo parziale. Per contro, la sig.ra Cachaldora Fernández non ha esercitato alcuna attività professionale tra il 23 gennaio 2002 e il 30 novembre 2005 e, dunque, non ha versato contributi al regime previdenziale nel corso di tale periodo.
17.
Il 21 aprile 2010, la sig.ra Cachaldora Fernández ha chiesto all’INSS il beneficio di una pensione di invalidità.
18.
Con decisione del 29 aprile 2010, tale pensione le è stata concessa in ragione di un’incapacità permanente totale allo svolgimento della professione abituale. L’interessata ha pertanto conseguito una pensione di invalidità permanente pari al 55% dell’importo di base mensile, che era pari a EUR 347,03.
19.
Conformemente alla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, l’importo di tale pensione è stato calcolato sulla base dei contributi versati dall’interessata nel corso degli otto anni precedenti la data del fatto generatore, vale a dire dal mese di marzo 2002 al mese di febbraio 2010. Dalla decisione di rinvio risulta che, quanto al periodo compreso tra il mese di marzo 2002 e il mese di novembre 2005 le autorità competenti hanno quindi preso in considerazione le basi contributive minime versate nel corso del periodo immediatamente precedente l’interruzione del loro versamento, alle quali hanno applicato il coefficiente relativo al lavoro a tempo parziale.
20.
Avverso tale decisione la sig.ra Cachaldora Fernández ha proposto reclamo facendo valere che, ai fini del calcolo della sua pensione, occorrerebbe prendere in considerazione, per il periodo dal mese di marzo 2002 al mese di novembre 2005, l’importo integrale delle basi contributive minime di ogni anno e non il loro importo ridotto risultante dall’applicazione del coefficiente relativo al lavoro a tempo parziale. Secondo tale modalità di calcolo, l’importo di base della sua pensione – che non sarebbe contestato dall’INSS – sarebbe pari a EUR 763,76.
21.
L’INSS ha respinto tale reclamo in base al rilievo che il metodo di calcolo proposto non è conforme all’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto n. 1131/2002. La sig.ra Cachaldora Fernández ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 2 di Ourense. Con sentenza del 13 ottobre 2010, detto giudice ha respinto il suo ricorso, confermando la decisione amministrativa dell’INSS, fondandosi sul testo della settima disposizione addizionale della LGSS nonché sull’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto n. 1131/2002.
22.
Avverso tale sentenza la sig.ra Cachaldora Fernández ha quindi interposto appello dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della normativa in causa con il diritto dell’Unione, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 4 della direttiva [79/7] osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, terza regola, lettera b), della [LGSS], che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione contributiva di invalidità permanente e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento, ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’interruzione contributiva, mentre nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.
2)
Se la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’[accordo quadro] osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, terza regola, lettera b), della [LGSS], che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione contributiva di invalidità permanente e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento, ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’interruzione contributiva, mentre nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni».
23.
Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale nonché dal governo spagnolo e dalla Commissione europea.
III – Osservazioni preliminari
24.
Nel presente procedimento, il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare la compatibilità della settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, regola 3, lettera b), della LGSS, da una parte, con l’articolo 4 della direttiva 79/7, il che dà luogo alla sua prima questione pregiudiziale, e, dall’altra, con la clausola 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 97/81, il che costituisce l’oggetto della sua seconda questione pregiudiziale.
25.
Suggerisco alla Corte di rispondere solo alla prima di queste due questioni.
26.
Infatti, unitamente alle parti che hanno depositato osservazioni in tale procedimento, ritengo che una situazione come quella in esame non ricada nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 97/81.
27.
Conformemente alla clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro allegato a tale direttiva, il suo obiettivo consiste nell’«assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale». La sua clausola 4, paragrafo 1, è in tal senso intesa a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo parziale, ambito di tale accordo ( 6 ).
28.
Quanto alla clausola 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo quadro, essa impegna gli Stati membri a identificare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli. Come espressamente precisato dal legislatore dell’Unione, tale clausola si inserisce «[n]el quadro della clausola 1 [dell’accordo quadro] e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno» di cui alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo stesso. Come appena sottolineato, la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro riguarda specificamente le «condizioni di impiego».
29.
Orbene, alla luce della costante giurisprudenza della Corte, una disposizione come quella oggetto del procedimento principale, che fissa il meccanismo correttore applicabile al calcolo dei diritti di una pensione di invalidità permanente, non costituisce una «condizione di impiego» ai sensi di detta clausola.
30.
La Corte, infatti, ha affermato, nella sentenza Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329), che «rientr[a]no nella nozione di “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale, meno dipendenti da un rapporto siffatto che da considerazioni di ordine sociale» ( 7 ). Orbene, la pensione in oggetto nel procedimento principale, destinata a far fronte a un rischio determinato, vale a dire l’invalidità, ricade nel regime legale di tutela spagnolo.
31.
Peraltro, non si può trascurare che, conformemente al terzo comma del preambolo dell’accordo quadro, le parti hanno convenuto che «le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri». Le parti hanno quindi inteso escludere dalla sfera di applicazione dell’accordo quadro questioni come quelle in oggetto, relative al calcolo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente.
32.
Alla luce di tali considerazioni ritengo quindi che la disposizione in oggetto non ricada nella sfera di applicazione della direttiva 97/81 e che, pertanto, non occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
33.
Per contro, tale pensione ricade nella direttiva 79/7 in quanto essa si iscrive nel contesto del regime legale di tutela nei confronti di uno dei rischi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, vale a dire l’invalidità, ed è direttamente ed effettivamente connessa alla tutela rispetto a tale rischio ( 8 ). Occorre, conseguentemente, esaminare la compatibilità della settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, regola 3, lettera b), della LGSS alla luce di tale testo.
IV – Sulla prima questione
34.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale, in quanto, con riguardo ai lavoratori che abbiano esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei contributi previdenziali, si risolve nel ridurre l’importo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente.
35.
Secondo il giudice del rinvio, tale normativa finisce con l’introdurre una differenza ingiustificata nell’importo dei diritti dovuti, tra la categoria dei lavoratori a tempo parziale, che sarebbe composta da una maggioranza di donne, e quella dei lavoratori a tempo pieno.
36.
Occorre, in primo luogo, esaminare se la metodologia fissata dalla disposizione in esame sia effettivamente tale da costituire uno svantaggio, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, per la categoria dei lavoratori a tempo parziale.
A – Sull’esistenza di uno svantaggio nei confronti dei lavoratori a tempo parziale
37.
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, della LGSS, che fissa una regola applicabile ad una categoria generale di lavoratori, l’importo della pensione di invalidità permanente è calcolato prendendo in considerazione le basi contributive ( 9 ) che sono state versate durante gli otto anni che hanno preceduto la realizzazione del fatto generatore (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).
38.
Ove, nel corso di tale periodo di riferimento, vi siano mesi nel corso dei quali l’interessato non abbia versato contributi al regime previdenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 140, paragrafo 4, della LGSS, un meccanismo correttivo che consenta di integrare tali periodi nella base di calcolo della pensione di invalidità. Le autorità competenti prendono allora in considerazione basi impositive dette «fittizie». Per la categoria dei lavoratori a tempo pieno, tali basi corrispondono alla meno elevata delle basi contributive applicabili sui primi quattro anni e, quanto agli ultimi quattro, al 50% di tale base minima.
39.
Tuttavia, tale disposizione non è applicabile ai lavoratori a tempo parziale.
40.
Il legislatore, infatti, ha introdotto un meccanismo correttivo distinto e specifico a tale categoria di lavoratori nell’ambito della settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, regola 3, lettera b), della LGSS, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione deve essere valutata in questa sede. Ricordo che tale disposizione è attuata dall’articolo 7, paragrafo 2, del regio decreto n. 1131/2002.
41.
Conformemente a tali disposizioni, se vi sono, nel periodo di riferimento, periodi durante i quali l’interessato non ha avuto l’obbligo di versare contributi, le autorità competenti integrano tali periodi prendendo in considerazione la meno elevata delle basi contributive che corrispondono al numero di ore contrattualmente previste alla data in cui gli obblighi contributivi sono stati interrotti o si sono estinti.
42.
Come risulta dalla decisione di rinvio, l’applicazione delle summenzionate disposizioni dipende, pertanto, dalla natura dell’ultimo contratto che precede l’interruzione dei contributi previdenziali.
43.
Del pari, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni, i periodi nel corso dei quali l’interessato non ha versato contributi sono contabilizzati e integrati nello stesso modo del periodo immediatamente precedente la cessazione dell’attività professionale.
44.
In altre parole, ove l’interessato abbia cessato la propria attività professionale immediatamente dopo un periodo di attività a tempo pieno, le autorità competenti prenderanno in considerazione la base contributiva applicabile ai periodi di lavoro a tempo pieno.
45.
Per contro, ove l’interessato abbia lavorato a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente l’interruzione di tali contributi, l’integrazione dei periodi nel corso dei quali questi non ha versato contributi è calcolata su una base contributiva ridotta. Infatti, dato che il lavoratore a tempo parziale percepisce una remunerazione di importo inferiore in ragione della riduzione del suo orario di lavoro, i contributi, che costituiscono una percentuale della remunerazione, sono parimenti ridotti.
46.
Ne risulta, conseguentemente, una differenza nell’importo dei diritti alla pensione di invalidità tra i lavoratori che hanno esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente l’interruzione dei contributi e quelli che hanno esercitato un’attività a tempo pieno e per i quali l’integrazione di tali periodi è calcolata su una base contributiva completa.
47.
In tal senso, quanto all’integrazione dei periodi nel corso dei quali il versamento di contributi della sig.ra Fernández è stato interrotto, vale a dire tra il mese di marzo 2002 e il mese di novembre 2005, le autorità competenti si sono riferite a basi contributive ridotte, in ragione del coefficiente relativo al lavoro a tempo parziale ( 10 ), in quanto l’interessata svolgeva un impiego a tempo parziale alla data in cui si è interrotto l’obbligo contributivo.
48.
In altre parole, l’applicazione della disposizione in questione ha comportato che il periodo nel corso del quale l’interessata ha interrotto il versamento dei suoi contributi fosse integrato nel calcolo della sua pensione di invalidità sul fondamento di basi contributive ridotte a un ottavo, allorché durante un rilevantissimo periodo della sua carriera professionale aveva esercitato un’attività a tempo pieno e aveva versato corrispondenti contributi al regime previdenziale.
49.
In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, tale metodo di calcolo si è pertanto effettivamente risolto nella riduzione dell’importo dei diritti dovuti in ragione della pensione di invalidità dell’interessata, in modo sproporzionato rispetto ai contributi versati dalla stessa nel corso della sua carriera professionale e ha costituito, nei confronti di quest’ultima, uno svantaggio.
50.
Come rilevato nelle sue osservazioni scritte e all’udienza, la Commissione non condivide questa analisi.
51.
Secondo l’istituzione, in numerosi casi la metodologia fissata dalla disposizione in oggetto può risultare molto favorevole ai lavoratori a tempo parziale quando l’ultimo contratto che precede un periodo di inattività professionale sia un contratto a tempo pieno.
52.
La Commissione fonda la propria analisi sull’esempio di una donna che, durante il periodo di riferimento, abbia lavorato per quattro anni a tempo parziale, poi per sei mesi a tempo pieno, poi abbia cessato la propria attività professionale per tre anni e, infine, abbia ripreso un’attività a tempo pieno per sei mesi. Nel corso di questi otto anni, tale persona avrebbe quindi lavorato quattro anni a tempo parziale e un anno a tempo pieno. In tale contesto, la Commissione sottolinea che il periodo di inattività sarà assimilato alla situazione in cui l’interessata ha lavorato a tempo pieno, ove le autorità competenti contabilizzeranno allora quattro anni su una base di contribuzione a tempo pieno, mentre l’interessato avrebbe lavorato solo un anno con tale tipo di contratto.
53.
Non condivido questa impostazione della Commissione.
54.
Infatti, come rilevato ai precedenti paragrafi 42 e 43, l’applicazione delle disposizioni in esame dipende dalla natura dell’ultimo contratto che precede l’interruzione dei contributi. Nelle proprie osservazioni, la Commissione stessa ha rilevato che i periodi di inattività professionale sono assimilati al periodo immediatamente precedente come in un contesto di prestazioni equivalenti. Conseguentemente, ritengo che, in una situazione come quella considerata dalla Commissione, in cui l’interessata abbia esercitato un’attività a tempo pieno nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei contributi, siano applicabili esclusivamente le regole generali di cui all’articolo 140, paragrafi 1 e 4, della LGSS, fatte salve le norme speciali previste dalla disposizione in parola. Ritengo, pertanto, che si possa difficilmente sostenere che detta disposizione possa rivelarsi molto favorevole, in quanto non sarebbe applicabile.
55.
In questa fase dell’analisi, ritengo pertanto che il metodo di calcolo fissato dalla settima disposizione aggiuntiva, paragrafo 1, regola 3, lettera b), della LGSS, si risolva nello svantaggiare quei lavoratori che abbiano esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei loro contributi al regime previdenziale.
56.
La domanda alla quale dobbiamo rispondere è se tale metodo di calcolo sfoci, del pari, nell’introdurre una discriminazione a scapito delle donne, in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
B – Sul carattere discriminatorio della disposizione in esame
57.
Va detto che la disposizione in parola si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile, sicché non pone discriminazioni direttamente fondate sul sesso.
58.
Sembra, tuttavia, che essa introduca una discriminazione indiretta in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 in quanto, alla luce dei dati statistici che caratterizzano la situazione della manodopera in Spagna, può di fatto sfavorire un numero molto più alto di donne che di uomini ( 11 ).
59.
In limine, voglio precisare che tale conclusione non incide anzitutto sul potere discrezionale che la Corte riconosce al solo giudice nazionale. Risulta, infatti, da giurisprudenza costante che spetta unicamente al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una discriminazione indiretta ed esaminare se i dati statistici sui quali è indotto a fondarsi siano sufficienti ai fini della soluzione della controversia e siano validi ( 12 ). Questo presuppone, secondo la Corte, che tali informazioni siano relative ad un numero sufficiente di individui, risultino, in linea di principio, significative e non siano espressione di fenomeni meramente fortuiti o congiunturali.
60.
Nella specie, il giudice del rinvio fonda la propria valutazione sui dati statistici fissati dall’Instituto Nacional de Estadistica (Istituto nazionale di statistica). Secondo tali dati, la categoria dei lavoratori a tempo parziale era composta da più dell’80% da donne all’epoca del fatto generatore oggetto del procedimento principale. Se l’anno 2013 sembra segnare un ingresso importante di lavoratori di sesso maschile in questa categoria, tali statistiche dimostrano che la percentuale di lavoratori di sesso femminile che ricade in tale categoria sarebbe tuttavia rimasta ad un livello pari al 73%.
61.
Tali dati indicano che una percentuale considerevolmente più importante di lavoratori di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile può essere interessata dall’applicazione della normativa in parola. Essi dimostrano l’esistenza di un fenomeno persistente e costante su tre anni, che non è qualificabile, a mio avviso, come fortuito o semplicemente congiunturale ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, se è pur vero che i dati statistici dell’anno 2013 indicano una riduzione dello scarto tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile che compongono la categoria dei lavoratori a tempo parziale, tale scarto tra la rappresentatività delle donne e degli uomini resta evidentemente, tuttavia, estremamente importante. Peraltro, e come è emerso dal dibattito all’udienza, è altamente probabile che alla data del fatto generatore, in cui la Spagna non viveva la crisi economica in cui versa attualmente, la proporzione di uomini che lavoravano a tempo parziale era largamente inferiore.
62.
Tali dati costituiscono, a mio avviso, un indice affidabile e significativo che consente di fondare la conclusione – che tuttavia può essere tratta solo dal giudice del rinvio – che una percentuale considerevolmente più importante di lavoratori di sesso femminile piuttosto che di lavoratori di sesso maschile possa essere effettivamente svantaggiata dall’attuazione del meccanismo correttivo in parola.
63.
Il governo spagnolo non condivide questo approccio e contesta l’esistenza di una discriminazione indiretta richiamandosi ai dati numerici comunicati dall’INSS ( 13 ).
64.
Tali dati dimostrerebbero che l’applicazione del meccanismo correttivo in parola riguarda, in realtà, un numero leggermente superiore di uomini piuttosto che di donne. Così, nel 2010, 5657 uomini sarebbero stati interessati dall’attuazione di tale meccanismo mentre ne sarebbero state oggetto 5237 donne; nel 2011, le cifre riporterebbero 5566 uomini e 5129 donne; nel 2012, 5568 uomini e 4830 donne e, infine, nel 2013, 5935 uomini e 5066 donne.
65.
Non penso che tali dati possano rimettere in questione le statistiche su cui si fondano il giudice del rinvio e le conclusioni che suggerisco di adottare.
66.
Risulta, infatti, da giurisprudenza consolidata che non è sufficiente prendere in considerazione unicamente il numero di lavoratori e di lavoratrici interessati dall’applicazione della normativa in questione ( 14 ). Si tratta di un dato relativo, che dipende dal numero di lavoratori attivi nello Stato membro e che non consente di valutare le proporzioni rispettive di uomini e di donne che compongono la categoria dei lavoratori a tempo parziale.
67.
Conseguentemente, e malgrado i dati comunicati dal governo spagnolo nelle sue osservazioni, continuo a ritenere che la disposizione in oggetto sia tale da svantaggiare un numero molto più elevato di donne che di uomini, costituendo quindi una discriminazione indiretta in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
68.
La questione, a questo punto, è se i motivi invocati dalle autorità nazionali competenti siano tali da giustificare una siffatta discriminazione.
C – Sull’esistenza di una giustificazione
69.
La Corte riconosce agli Stati membri un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e dell’occupazione. Tuttavia, ove questi ultimi siano autori di una normativa che si presume discriminatoria, sono tenuti a dimostrare che detta normativa possa essere giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso ( 15 ).
70.
Questi ultimi devono in tal senso dimostrare che la normativa in questione risponda ad un obiettivo legittimo della loro politica sociale e, inoltre, che gli strumenti prescelti a tal fine siano idonei alla realizzazione di detto obiettivo e siano attuati in modo coerente e sistematico ( 16 ).
71.
Nella presente controversia, il governo spagnolo sostiene che la normativa in questione è intesa a garantire, conformemente all’articolo 41 della Costituzione spagnola, un regime pensionistico pubblico giusto, equilibrato e solidale, assicurando la praticabilità e l’equilibrio finanziario del regime previdenziale.
72.
Come già sostenuto dall’INSS dinanzi al giudice del rinvio, il governo spagnolo si fonda sulla natura contributiva del regime e sul necessario rispetto del principio di proporzionalità. In tal senso, la tutela offerta da tale sistema non potrebbe mai superare la contribuzione previamente apportata allo stesso, dato che gli interessati ricevono una pensione che deve essere proporzionata alla loro contribuzione previdenziale. Pertanto, è in applicazione di tale principio che sussisterebbe una differenza giustificata tra l’importo delle prestazioni concesse a un lavoratore a tempo pieno e quelle concesse a un lavoratore che esercita un’attività a tempo parziale.
73.
Del pari, è conformemente a tale principio che le autorità competenti dovrebbero integrare i periodi nel corso dei quali l’interessato ha interrotto il versamento di tali contributi immediatamente dopo la cessazione di un’attività a tempo parziale. In tal senso, il governo spagnolo ritiene che, a partire dal momento in cui l’interessato versa contributi proporzionali al tempo in cui ha lavorato, corrispondente a un periodo di attività a tempo parziale, il rispetto del principio di proporzionalità impone che le autorità competenti prendano in considerazione, ai fini dell’applicazione del meccanismo correttivo, i contributi che questi avrebbe versato se l’obbligo contributivo non fosse stato interrotto.
74.
Per le medesime ragioni invocate dal giudice del rinvio, ritengo che tali motivi non consentano di giustificare la discriminazione indiretta subita dall’interessata.
75.
Dalla decisione di rinvio, infatti, risulta che la sig.ra Cachaldora Fernández ha versato contributi al regime previdenziale dal 15 settembre 1971 al 25 aprile 2010, per un totale di 5523 giorni nel corso dei quali ha esercitato una professione a tempo pieno fatti salvi i seguenti periodi: dal 1o settembre 1998 al 28 febbraio 1999, poi dal 1o marzo 1999 al 23 marzo 2001 e, infine, dal 24 marzo 2001 al 23 gennaio 2002. Come rilevato dal giudice del rinvio, la sig.ra Cachaldora Fernández ha lavorato a tempo parziale per 3 anni e 10 mesi, il che rappresenta una parte minima della carriera professionale effettuata in circa 39 anni.
76.
La disposizione in parola comporta che il periodo nel corso del quale essa ha interrotto il versamento dei suoi contributi al regime previdenziale sia integrato al calcolo della sua pensione di invalidità partendo da basi contributive minime ridotte a un ottavo, mentre, durante una parte molto rilevante della sua carriera professionale, la stessa ha esercitato un’attività a tempo pieno versando conseguentemente contributi al regime previdenziale come lavoratore a tempo pieno.
77.
Mentre, nelle proprie osservazioni, il governo spagnolo sostiene che una siffatta metodologia consente di collegare direttamente l’importo della pensione all’impegno contributivo sostenuto dal lavoratore, a me sembra, invece, che tale metodologia si risolva nel calcolare una pensione di invalidità permanente sulla base di prestazioni versate in un «momento T» della carriera dell’interessata, che non necessariamente rappresenta l’impegno contributivo di quest’ultimo.
78.
Conseguentemente, mi sembra che una siffatta metodologia si risolva, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, nel ridurre l’importo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente in termini sproporzionati rispetto ai contributi versati dall’interessato nel corso di tutta la sua carriera professionale e non possa pertanto essere giustificata da un fattore oggettivo attinente alla natura contributiva del regime previdenziale e al necessario rispetto del principio di proporzionalità.
79.
Alla luce di tute le suesposte considerazioni, ritengo pertanto che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale, in quanto, con riguardo ai lavoratori che abbiano esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei contributi previdenziali, si risolve nel ridurre l’importo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente.
V – Conclusione
80.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia:
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale, in quanto, con riguardo ai lavoratori che abbiano esercitato un’attività a tempo parziale nel corso del periodo immediatamente precedente un’interruzione del versamento dei contributi previdenziali, si risolve nel ridurre l’importo dei diritti dovuti in ragione di una pensione di invalidità permanente.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 1979, L 6, pag. 24.
( 3 ) GU L 14, pag. 9.
( 4 ) Legge approvata dal regio decreto legislativo n. 1/94, del 20 giugno 1994 (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»).
( 5 ) BOE n. 284, del 27 novembre 2002, pag. 41643.
( 6 ) V. terzo comma del preambolo dell’accordo quadro.
( 7 ) V. punto 42 e giurisprudenza ivi richiamata. V. anche sentenza Elbal Moreno (C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 21).
( 8 ) V. sentenza Elbal Moreno (EU:C:2012:746, punto 26 e giurisprudenza ivi richiamata).
( 9 ) Conformemente all’articolo 109, paragrafo1, della LGSS, la base contributiva per tutti i rischi e per tutte le situazioni che ricadono nel regime generale è costituita dalla retribuzione complessiva mensile, indipendentemente dalla sua forma o dalla sua denominazione, che il lavoratore ha il diritto di percepire o da quella che percepisce effettivamente, se è superiore, in ragione del lavoro che svolge come lavoratore subordinato.
( 10 ) Dalla decisione di rinvio risulta che, essendo tale coefficiente pari a 125, le basi contributive sono state moltiplicate per 0,125, il che ha significato dividerle per 8.
( 11 ) V. sentenza Elbal Moreno (EU:C:2012:746, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).
( 12 ) V. sentenza Seymour-Smith e Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 62 e giurisprudenza ivi richiamata).
( 13 ) Risulta dalle osservazioni orali espresse all’udienza dall’INSS che i dati relativi al periodo nel corso del quale il fatto generatore si è verificato non sono disponibili.
( 14 ) V. sentenza Seymour-Smith e Perez (EU:C:1999:60, punto 59).
( 15 ) V., segnatamente, sentenze Elbal Moreno (EU:C:2012:746, punto 32) e Brachner (C‑123/10, EU:C:2011:675, punti da 70 a 74 e giurisprudenza ivi richiamata).
( 16 ) Sentenza Brachner (EU:C:2011:675, punto 71 e giurisprudenza ivi richiamata).
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