CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 4 dicembre 2014 ( 1 )
Causa C‑536/13
«Gazprom» OAO
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania)]
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — “Anti‑suit injunction” pronunciata da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Divieto di instaurare il procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro — Ingiunzione di limitare le conclusioni formulate in un ricorso giurisdizionale — Diritto di un giudice di questo secondo Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Decisione indipendente di un giudice sulla sua competenza relativa ad una controversia che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 — Assicurazione del primato del diritto dell’Unione e dell’efficacia del regolamento (CE) n. 44/2001»
I – Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullo status dell’arbitrato e delle «anti‑suit injunctions» con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), il quale verrà sostituito, a partire dal 10 gennaio 2015 ( 3 ), dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 4 ) [in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I (rifusione)»].
2.
Sebbene la giurisprudenza in tali materie sia copiosa ed abbondantemente commentata in dottrina, la Corte ha deciso, sulla base di taluni elementi di fatto o di diritto che distinguono la presente causa, di assegnarla alla Grande Sezione; ciò dovrebbe consentirle di precisare e chiarire il rapporto fra il diritto dell’Unione e l’arbitrato internazionale, del quale l’avvocato generale Darmon aveva menzionato «il ruolo primario» che esso «svolge (…) in seno alla “comunità commerciale internazionale”», quale «“metodo più frequente di soluzione delle controversie del commercio internazionale”» ( 5 ).
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
1. Il regolamento Bruxelles I
3.
Al capo I del regolamento Bruxelles I, intitolato «Campo d’applicazione», l’articolo 1 così recita:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
(...)
d) l’arbitrato.
(…)».
4.
Al capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», l’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
5.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I:
«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».
6.
Al capo III di tale regolamento, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», l’articolo 32 così dispone:
«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro (...)».
7.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale capo III:
«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
8.
Secondo l’articolo 34 di detto capo:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1)
se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)».
2. Il regolamento Bruxelles I (rifusione)
9.
In relazione alla materia interessata dalla presente causa, ossia i rapporti fra l’arbitrato e il regolamento Bruxelles I, occorre menzionare due disposizioni del nuovo regolamento: il suo considerando 12 e il suo articolo 73.
10.
Il considerando 12 recita come segue:
«Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.
La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.
Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 (la “Convenzione di New York del 1958”), che prevale sul presente regolamento.
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale».
11.
Al capo VII di tale regolamento, intitolato «Relazione con altri atti normativi», l’articolo 73, paragrafo 2, prevede quanto segue:
«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958».
B – La Convenzione di New York del 1958
12.
L’articolo I della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 (in prosieguo: la «Convenzione di New York del 1958»), al suo paragrafo 1 così dispone:
«La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati».
13.
L’articolo II, paragrafo 3, di tale Convenzione prevede quanto segue:
«Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata».
14.
Ai sensi dell’articolo III di detta Convenzione:
«Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità d’una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. (…)».
15.
L’articolo V della medesima Convenzione fissa le condizioni alle quali possono essere negati il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza arbitrale:
«1.
Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che:
a)
le parti nella convenzione di cui all’articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o
b)
la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o
c)
la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o
d)
la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato; o
e)
la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.
2.
Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:
a)
l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o
b)
il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico».
16.
La Lituania ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 tramite l’adozione della risoluzione (nutarimas) n. I-760 del Parlamento lituano (Seimas) del 17 gennaio 1995.
C – La normativa lituana
17.
Il capo X del secondo libro del codice civile lituano è intitolato «Inchiesta sulle attività di una persona giuridica» e comprende gli articoli da 2.124 a 2.131.
18.
L’articolo 2.124 di tale codice civile, intitolato «Oggetto dell’inchiesta sulle attività di una persona giuridica», dispone quanto segue:
«Le persone di cui all’articolo 2.125 (…) hanno la facoltà di chiedere al giudice di nominare esperti che esaminino se una persona giuridica o gli organi amministrativi di una persona giuridica o i loro membri abbiano agito scorrettamente e, nel caso di constatazione di attività inappropriate, di applicare le misure specificate all’articolo 2.131 (…)».
19.
Ai sensi dell’articolo 2.125, paragrafo 1, punto 1, di detto codice, uno o più azionisti che detengono almeno 1/10 delle azioni della persona giuridica possono presentare tale ricorso.
20.
Le misure previste all’articolo 2.131 di questo stesso codice includono, inter alia, la revoca delle decisioni adottate dagli organi amministrativi della persona giuridica, l’esclusione o la sospensione temporanea dei poteri dei membri dei suoi organi e la possibilità di obbligare la persona giuridica ad intraprendere o meno talune azioni.
III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21.
La Lietuvos dujos AB (in prosieguo: la «Lietuvos dujos») è una società per azioni di diritto lituano la cui attività economica consiste nell’acquistare gas dalla «Gazprom» OAO (in prosieguo: la «Gazprom») (Federazione russa), di trasportarlo e distribuirlo in Lituania, nonché di gestire i gasdotti e di deviare il gas verso la regione di Kaliningrad della Federazione russa. Essa non è coinvolta nella prospezione o nella produzione di gas.
22.
Al momento dei fatti relativi alla presente causa, la società tedesca E.ON Ruhrgas International GmbH (38,91%), l’impresa pubblica russa Gazprom (37,1%) e la Repubblica di Lituania (17,7%) erano gli azionisti più importanti della Lietuvos dujos.
23.
La Gazprom è integrata verticalmente e gode di una posizione dominante nel settore del gas. Essa ha acquistato la sua partecipazione nel capitale della Lietuvos dujos tramite l’accordo di compravendita di azioni del 24 gennaio 2004 ( 6 ). L’articolo 7.4.1 di tale accordo così prevede:
«[La Gazprom] assicura la fornitura di gas naturale ai consumatori della Repubblica di Lituania per un periodo di 10 anni e in una quantità tale da soddisfare la domanda di almeno il 90% di tutti i consumatori della Repubblica di Lituania. La fornitura di gas naturale alla Repubblica di Lituania deve essere basata su prezzi equi, i quali tengano conto delle condizioni di mercato dei fornitori di energia della Repubblica di Lituania».
24.
L’articolo 7.4.2.3 di detto accordo prevede:
«Il prezzo del gas naturale è stabilito secondo la formula fornita nell’accordo valido di fornitura di gas concluso fra [la Gazprom] e [la Lietuvos dujos]. Tale formula può cambiare in funzione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti alternativi nella Repubblica di Lituania».
25.
In prosieguo, qualificherò l’accordo al quale rinvia l’articolo 7.4.2.3 come «contratto di gas a lungo termine».
26.
Tale contratto di gas a lungo termine, concluso nel 1999, ossia prima dell’ingresso della Gazprom nel capitale della Lietuvos dujos, riguardava il periodo dal 2000 al 2015 ed è stato modificato a più riprese nell’ambito dei negoziati fra la Gazprom e la Lietuvos dujos.
27.
Il 24 marzo 2004 la Gazprom ha parimenti concluso un «patto fra azionisti» con la E.ON Ruhrgas International GmbH e il Fondo dei beni dello Stato che agiva per conto della Repubblica di Lituania, il quale è stato sostituito successivamente dal Ministero per l’Energia della Repubblica di Lituania.
28.
L’articolo 6.1(1.9) di tale accordo dispone che gli azionisti «(…) devono mirare ad assicurare (…) il mantenimento, ai sensi e alle condizioni reciprocamente accettabili e vantaggiose per [la Lietuvos dujos] e gli [azionisti] e sulla base degli obblighi contrattuali fra [la Lietuvos dujos] e [la Gazprom], del: (i) transito del gas a lungo termine verso l’oblast di Kaliningrad della Federazione russa (…), della (iii) fornitura a lungo termine di gas [alla Lietuvos dujos]».
29.
Il patto fra azionisti è soggetto al diritto lituano. L’articolo 7.14 di tale patto contiene una clausola compromissoria ai sensi della quale «[o]gni domanda, controversia o obiezione relativa al presente patto, o alla violazione, alla validità, all’efficacia o alla risoluzione del medesimo, è sottoposta ad arbitrato, ai sensi del regolamento arbitrale dell’Istituto arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma. Il luogo dell’arbitrato è Stoccolma, Svezia, il numero di arbitri è pari a tre (tutti nominati dall’Istituto arbitrale) e la lingua dell’arbitrato è l’inglese» ( 7 ).
30.
L’8 febbraio 2011 il Ministero dell’Energia si è rivolto per lettera al direttore generale della Lietuvos dujos, il sig. Valentukevičius, nonché a due membri del consiglio di amministrazione di tale società, entrambi nominati dalla Gazprom, i sigg. Golubev e Seleznev, per contestare loro di non aver agito nell’interesse della Lietuvos dujos in occasione delle modifiche apportate alla formula di calcolo della tariffa del gas contenuta nel contratto di gas a lungo termine.
31.
Il 25 marzo 2011 il Ministero dell’Energia ha presentato un ricorso nei confronti della Lietuvos dujos e dei sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), chiedendo che fosse avviata un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos (articoli 2.124 e segg. del codice civile lituano).
32.
Con tale ricorso, il Ministero dell’Energia ha fatto valere che le modifiche del contratto a lungo termine avevano leso gli interessi della Repubblica di Lituania in veste di azionista della Lietuvos dujos e avevano favorito indebitamente quelli della Gazprom, nel senso che il prezzo al quale la Lietuvos dujos acquistava il gas dalla Gazprom non era equo. Tra l’altro, il Ministero dell’Energia chiedeva al giudice lituano di rimuovere i sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev e di obbligare la Lietuvos dujos ad avviare negoziati con la Gazprom al fine di stabilire un prezzo equo e ragionevole per l’acquisto del gas.
33.
Ritenendo che tale ricorso violasse la clausola compromissoria contenuta all’articolo 7.14 del patto fra azionisti, il 29 agosto 2011 la Gazprom ha presentato una domanda di arbitrato nei confronti del Ministero dell’Energia presso l’Istituto arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma, e ha chiesto al collegio arbitrale di ordinare al Ministero dell’Energia di ritirare il ricorso da questi presentato dinanzi ai giudici lituani. L’istituto arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma ha registrato tale domanda di arbitrato al numero di ruolo V (125/2011).
34.
Il 9 dicembre 2011 il Ministero dell’Energia ha modificato il proprio ricorso. Con il suo ricorso riveduto, esso ha, inter alia, abbandonato la domanda di rimozione dei sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev, ma ha mantenuto la domanda con la quale chiedeva di obbligare la Lietuvos dujos ad avviare negoziati con la Gazprom al fine di stabilire un prezzo equo e ragionevole per l’acquisto di gas.
35.
Il conflitto fra la Gazprom e la Repubblica di Lituania si è esteso, nel marzo 2012, ad un altro arbitrato internazionale avviato dalla Gazprom dinanzi alla Corte permanente di arbitrato dell’Aia. Con tale arbitrato, la Gazprom ha contestato la decisione del governo lituano di procedere, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( 8 ), alla separazione, in seno alla Lietuvos dujos, delle attività di gestore di reti di trasporto del gas da quelle di produzione e di fornitura di gas, la quale implicava che la Gazprom non poteva più essere azionista della Lietuvos dujos.
36.
In questo secondo arbitrato internazionale, la Gazprom afferma che la Repubblica di Lituania, trasponendo e attuando tale direttiva, è incorsa in una violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato del 29 giugno 1999 fra il governo della Federazione russa e il governo della Repubblica di Lituania, concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti ( 9 ).
37.
Il 31 luglio 2012, il collegio arbitrale costituito nella causa V (125/2011) ha emesso un lodo («final award») (in prosieguo: il «lodo arbitrale») con il quale esso ha accolto parzialmente la domanda della Gazprom ( 10 ). Secondo il collegio arbitrale, il procedimento avviato dal Ministero dell’Energia dinanzi al Vilniaus apygardos teismas violava parzialmente la clausola compromissoria contenuta nel patto fra azionisti. Esso ha dunque ingiunto al Ministero dell’Energia sia di rinunciare a talune delle domande formulate dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (segnatamente, quella intesa ad obbligare la Lietuvos dujos ad avviare negoziati con la Gazprom al fine di stabilire un prezzo equo e ragionevole per l’acquisto di gas) sia di riformulare una di tali domande, in modo da rispettare l’impegno assunto dal Ministero dell’Energia di assoggettare all’arbitrato le liti che rientravano nell’ambito di applicazione del patto fra azionisti.
38.
Il 3 settembre 2012 il Vilniaus apygardos teismas ha accolto il ricorso del Ministero dell’Energia e ha deciso la nomina di esperti per condurre un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos. Esso ha parimenti rilevato che tale ricorso rientrava nella propria competenza e non poteva costituire l’oggetto di un arbitrato in virtù del diritto lituano.
39.
La Lietuvos dujos nonché i sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev hanno impugnato tale decisione dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania). La Gazprom ha adito questa stessa giurisdizione chiedendo il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale in applicazione della Convenzione di New York del 1958.
40.
Nell’ottobre 2012 la Repubblica di Lituania ha avviato un arbitrato nei confronti della Gazprom dinanzi all’Istituto arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma, affermando che le modifiche apportate al contratto di gas a lungo termine fra il 2004 e il 2012 erano contrarie ai termini dell’accordo di compravendita delle azioni del 24 gennaio 2004, e ha chiesto il risarcimento di danni pari a 1,9 miliardi di dollari statunitensi (USD) ( 11 ).
41.
Con ordinanza del 17 dicembre 2012, il Lietuvos apeliacinis teismas, fondandosi sull’articolo V, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di New York del 1958, ha deciso di non accogliere la domanda della Gazprom.
42.
Più precisamente, il Lietuvos apeliacinis teismas ha dichiarato che il collegio arbitrale non era competente a statuire su una questione già sollevata ed esaminata dal Vilniaus apygardos aeismas, il quale, con la sua ordinanza del 3 settembre 2012, aveva dichiarato che le controversie prese in considerazione dall’articolo 2.134 del codice civile non erano assoggettabili ad arbitrato. Il Lietuvos apeliacinis teismas poteva pertanto negare il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale sulla base dell’articolo V, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di New York del 1958.
43.
Il Lietuvos apeliacinis teismas ha parimenti ritenuto che il lodo arbitrale, limitando la capacità dello Stato lituano di agire in giudizio dinanzi ad un giudice lituano e negando la competenza dei giudici lituani a pronunciarsi sulla loro competenza, violasse il principio dell’indipendenza delle autorità giudiziarie sancito all’articolo 109, paragrafo 2, della Costituzione lituana. Il Lietuvos apeliacinis teismas ha dunque concluso nel senso che il lodo arbitrale violava l’ordine pubblico lituano e ha negato il riconoscimento e l’esecuzione del medesimo, questa volta sul fondamento dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958.
44.
Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Lietuvos apeliacinis teismas ha respinto l’appello proposto dalla Lietuvos dujos e dai sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev avverso la decisione del Vilniaus apygardos teismas di avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos.
45.
Le due suddette ordinanze del Lietuvos apeliacinis teismas hanno formato l’oggetto di ricorsi per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso, con ordinanza del 21 novembre 2013, di sospendere l’esame del ricorso proposto avverso la decisione del Lietuvos apeliacinis teismas concernente l’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos, fino alla decisione del ricorso concernente il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale.
46.
Nel contesto di quest’ultimo ricorso, la Gazprom ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 17 dicembre 2012 del Lietuvos apeliacinis teismas e l’adozione di una nuova ordinanza affinché venisse accolta la sua domanda di riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale. Il Ministero dell’Energia ha chiesto il rigetto di tale ricorso sulla base dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958, sostenendo che il lodo arbitrale costituiva un’«anti‑suit injunction» e che il suo riconoscimento e la sua esecuzione sarebbero contrari al regolamento Bruxelles I, come interpretato dalla Corte nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69).
47.
Ciò premesso, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Qualora un collegio arbitrale pronunci un’“anti‑suit injunction” che vieta ad una parte di presentare determinate domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, il quale, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I, è competente a conoscere il merito della causa civile, se il giudice dello Stato membro abbia il diritto di negare il riconoscimento di un simile lodo arbitrale perché essa limita il diritto del giudice di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere la causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui l’“anti‑suit injunction” pronunciata dal collegio arbitrale imponga ad una parte del procedimento di limitare le sue domande in una causa pendente in un altro Stato membro, sulla quale il giudice di quest’ultimo Stato membro è competente ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I.
3)
Se un giudice nazionale che intende garantire il primato del diritto [dell’Unione] e la piena efficacia del regolamento Bruxelles I possa negare il riconoscimento del lodo di un organo arbitrale, qualora esso limiti il diritto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza e sui propri poteri, in una causa che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I».
48.
Il 10 giugno 2014 il Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania ha annunciato di aver inflitto alla Gazprom un’ammenda pari a 123096700 lite lituane (LTL) (circa EUR 35,6 milioni) per violazione delle condizioni che le erano state imposte in occasione dell’acquisizione della sua partecipazione nel capitale della Lietuvos dujos ( 12 ).
49.
Il 12 giugno 2014, la Gazprom ha annunciato la propria decisione di vendere tale partecipazione ( 13 ).
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
50.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 15 ottobre 2013. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Gazprom, dai governi lituano, tedesco, spagnolo, francese, austriaco e del Regno Unito nonché dalla Confederazione svizzera e dalla Commissione europea.
51.
In conformità dell’articolo 61, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, il 4 luglio 2014 la Corte ha invitato le parti a rispondere per iscritto a due quesiti prima dell’udienza, e al più tardi entro il 31 luglio 2014. La Gazprom, i governi lituano, tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito nonché la Confederazione svizzera e la Commissione hanno depositato le loro risposte nel termine previsto.
52.
Il 30 settembre 2014, si è svolta un’udienza alla quale la Gazprom, i governi lituano, tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché la Confederazione svizzera e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.
V – Analisi
A – Osservazioni preliminari
1. Sulla competenza della Corte
53.
A pagina 10 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene che il Vilniaus apygardos teismas sia stato investito del ricorso proposto dal Ministero dell’Energia nei confronti della Lietuvos dujos e dei sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev ( 14 ) sul fondamento di un’applicazione analogica (mutatis mutandis) dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I.
54.
Orbene, tale disposizione del regolamento stabilisce che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro «può inoltre essere convenuta (…) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale».
55.
A mio avviso, tale disposizione è manifestamente inapplicabile nella specie, poiché il ricorso in questione non riguarda né una chiamata in garanzia né un’altra chiamata di terzo.
56.
In udienza, il governo lituano ha suggerito che si trattasse di un errore materiale di scrittura del giudice del rinvio, e che quest’ultimo intendesse invocare l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento ( 15 ), il quale nemmeno appare applicabile, in quanto esso consente che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro sia convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, nel quale è domiciliato uno dei suoi convenuti litisconsorti. Nella specie, ad eccezione dei sigg. Golubev e Seleznev, i quali sono domiciliati nel territorio di uno Stato terzo, i convenuti sono domiciliati in Lituania.
57.
È vero che la Corte potrebbe rifiutarsi di rispondere alle presenti questioni pregiudiziali, in mancanza di competenza dei giudici lituani correttamente fondata sul regolamento Bruxelles I. Essa potrebbe tuttavia rilevare che il Vilniaus apygardos teismas poteva fondare la propria competenza nei confronti della Lietuvos dujos e del suo direttore generale sig. Valentukevičius sull’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento ( 16 ), in quanto l’elemento di estraneità necessario ai fini dell’applicabilità di tale articolo (e del regolamento) risultava dal domicilio nella Federazione russa di due dei convenuti litisconsorti (sigg. Golubev e Seleznev) ( 17 ), nel qual caso essa sarebbe competente a rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.
2. Sulla ricevibilità delle questioni
58.
Secondo costante giurisprudenza, «le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte» ( 18 ).
59.
Orbene, nella specie, il giudice del rinvio precisa, a pagina 9 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che «la questione dell’inizio dell’inchiesta su una persona giuridica non può essere assoggettata ad arbitrato».
60.
Come rilevato dal governo francese e dalla Commissione, esiste dunque una base giuridica, nella specie l’articolo V, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di New York del 1958 ( 19 ), sulla quale il giudice del rinvio può negare il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale, come peraltro già disposto dal Lietuvos apeliacinis teismas ( 20 ).
61.
A mio avviso, è pertanto ipotizzabile che le questioni sottoposte alla Corte non siano rilevanti per la controversia di cui al procedimento principale, in quanto il giudice del rinvio può perfettamente fare a meno di rispondere a tali questioni per definire la controversia della quale è investito. Le presenti conclusioni muovono evidentemente dall’ipotesi che la Corte ritenga ricevibili le questioni sottoposte.
3. Questione dell’effettiva presenza di un’«anti‑suit injunction»
62.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio qualifica come «anti‑suit injunction» il lodo arbitrale, nella misura in cui esso ingiunge al Ministero dell’Energia di rinunciare a talune delle domande da questi presentate dinanzi ai giudici lituani.
63.
In tal senso, il lodo arbitrale si avvicina alle «anti‑suit injunctions» di diritto inglese che hanno costituito l’oggetto delle sentenze Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228) nonché Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69). Nel diritto inglese, l’«anti‑suit injunction» è un’ordinanza emessa da un giudice inglese che ingiunge ad una parte soggetta in personam alla competenza degli organi giurisdizionali inglesi ( 21 ) di non avviare, di non portare avanti talune domande, di rinunciarvi o di compiere i passi necessari per mettere fine o sospendere un procedimento pendente dinanzi ad un giudice statale o arbitrale stabilito in un paese straniero ( 22 ).
64.
L’«anti‑suit injunction» non è diretta contro il giudice straniero ed è rivolta unicamente ad una parte convenuta dinanzi ad un giudice inglese ( 23 ).
65.
La parte che è destinataria dell’«anti‑suit injunction» e che non vi ottempera si espone ad azioni giudiziarie per oltraggio alla corte («contempt of court»), le quali possono comportare sanzioni penali e la confisca dei beni situati nel Regno Unito ( 24 ). È chiaramente possibile che l’«anti‑suit injunction» non abbia alcun effetto qualora il suo destinatario non sia presente nel Regno Unito oppure non possieda beni situati nel Regno Unito; tuttavia, tutte le decisioni ottenute in violazione di un’«anti‑suit injunction» non saranno oggetto né di riconoscimento né di esecuzione nel Regno Unito ( 25 ).
66.
Come affermato dal governo francese nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, nel procedimento a quo non è stata emessa un’ingiunzione di questo tipo. Infatti, contrariamente alle «anti‑suit injunctions» oggetto delle sentenze Turner (EU:C:2004:228) nonché Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), l’inosservanza del lodo arbitrale da parte del Ministero dell’Energia non comporta, per il medesimo, alcuna sanzione ( 26 ).
67.
Ciò premesso, il lodo arbitrale e l’ingiunzione ivi contenuta vincolano la persona alla quale esso è diretto, ordinandole di ritirare una parte del ricorso da essa proposto dinanzi ai giudici lituani, nei limiti in cui, secondo il collegio arbitrale, tale ricorso si colloca parzialmente nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria. È in tal senso che, esattamente al pari delle «anti‑suit injunctions» che hanno formato l’oggetto delle sentenze Turner (EU:C:2004:228) nonché Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), il lodo arbitrale è idoneo, secondo il giudice del rinvio, a pregiudicare l’effetto utile del regolamento Bruxelles I. Effettuerò il mio ragionamento basandomi su tale ipotesi.
B – Sulla prima questione
68.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se esso possa negare il riconoscimento di un’«anti‑suit injunction» arbitrale per il fatto che essa limiterebbe il suo «diritto (…) di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere la causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I».
69.
Occorre pertanto verificare se il regolamento Bruxelles I sia effettivamente applicabile al caso in oggetto, o se alla controversia di cui al procedimento principale si applichi unicamente la Convenzione di New York del 1958.
1. Questione dell’applicabilità del regolamento Bruxelles I in forza del suo articolo 71, paragrafo 2, secondo comma
70.
Per collocarsi nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, il giudice del rinvio si basa sul suo articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, il quale dispone che, «[s]e una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni» ( 27 ).
71.
A mio avviso, come sostenuto dal governo tedesco e dalla Confederazione svizzera, tale disposizione non si applica nella specie, in quanto il suo ambito di applicazione è limitato alle convenzioni concluse fra gli Stati membri che determinano «le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni». Per «decisione» si intende, ai sensi dell’articolo 32 di tale regolamento, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere» ( 28 ). È evidente che un collegio arbitrale costituito sulla base di una convenzione arbitrale liberamente conclusa fra due parti (come quello che ha emesso il lodo arbitrale di cui al procedimento principale) non è un giudice di uno Stato membro ( 29 ).
72.
Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Bruxelles I esclude l’arbitrato dal proprio campo di applicazione. Ciò implica che, come sostenuto peraltro dalla Gazprom, dai governi tedesco, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione e dalla Confederazione svizzera, il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali, come quello di cui al procedimento principale, dovrebbero essere assoggettati alla sola Convenzione di New York del 1958.
73.
Nella specie, secondo le parti intervenienti, poiché il giudice del rinvio stesso è stato adito nell’ambito di un procedimento di riconoscimento ed esecuzione in applicazione di tale Convenzione, il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale in esame rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione di detta Convenzione ( 30 ). Di conseguenza, non dovrebbe sussistere una questione di diritto dell’Unione la cui soluzione rientrerebbe nella competenza della Corte in base all’articolo 267 TFUE.
2. Questione dell’applicabilità del regolamento Bruxelles I in forza della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69)
74.
Come affermato dal governo francese nella sua risposta ai quesiti della Corte, «la sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali [(EU:C:2009:69)] ha generato dubbi quanto alla portata dell’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento [Bruxelles I]».
75.
Nell’agosto 2000, la Front Comor, una nave appartenente alla West Tankers Inc. (in prosieguo: la «West Tankers») e noleggiata dalla Erg Petroli SpA (in prosieguo: la «Erg Petroli»), danneggiava, a Siracusa, un molo di proprietà della Erg Petroli. Il contratto di noleggio era disciplinato dal diritto inglese e conteneva una clausola che prevedeva un arbitrato a Londra.
76.
La Erg Petroli si rivolgeva ai suoi assicuratori, l’Allianz SpA (in prosieguo: l’«Allianz») e la Generali Assicurazioni Generali SpA (in prosieguo: la «Generali») per ottenere un’indennità nei limiti della sua copertura assicurativa e avviava, a Londra, un procedimento arbitrale contro la West Tankers per la parte eccedente. Dopo aver versato alla Erg Petroli, in base alle polizze assicurative, l’indennità per il danno da essa subìto, gli assicuratori agivano in giudizio in surroga dinanzi al Tribunale di Siracusa (Italia) nei confronti della West Tankers per il recupero delle somme versate alla Erg Petroli. La West Tankers sollevava un’eccezione di incompetenza di tale giudice fondata sull’esistenza dell’accordo arbitrale.
77.
Poiché la sede dell’arbitrato era a Londra, la West Tankers avviava un procedimento dinanzi ai giudici inglesi per ottenere un’«anti‑suit injunction» che vietasse all’Allianz e alla Generali sia di ricorrere ad un procedimento diverso da quello arbitrale sia di proseguire il procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Siracusa.
78.
I giudici inglesi accoglievano tale domanda, ma la House of Lords chiedeva alla Corte se, alla luce della differenza rispetto alle circostanze che caratterizzavano la causa sfociata nella sentenza Turner (EU:C:2004:228) ( 31 ), essa fosse competente ad emettere un’«anti‑suit injunction» compatibile con il regolamento Bruxelles I, dal momento che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento esclude l’arbitrato dal proprio ambito di applicazione.
79.
La Corte ha iniziato la sua analisi ammettendo che, in quanto procedimento statale ma a sostegno di un arbitrato, «[u]n procedimento, come quello del caso di specie, che si conclude con l’adozione di un’“anti‑suit injunction”, non può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento [Bruxelles I]» ( 32 ).
80.
La Corte ha quindi dichiarato che, «[t]uttavia, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale regolamento, un procedimento può avere conseguenze che ne pregiudicano l’effetto utile, vale a dire può impedire la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni in questa stessa materia. Ciò si verifica in particolare quando un tale procedimento impedisce ad un giudice di un altro Stato membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del regolamento [Bruxelles I]» ( 33 ).
81.
La Corte ha dunque ritenuto che «una questione preliminare riguardante l’applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale» rientrasse nell’ambito di applicazione di tale regolamento ( 34 ).
82.
Su tale fondamento, la Corte ha risposto negativamente alla questione della House of Lords, dichiarando che il procedimento avviato dall’Allianz e dalla Generali nei confronti della West Tankers dinanzi al Tribunale di Siracusa rientrava esso stesso nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I ( 35 ), e ciò malgrado l’accordo arbitrale che vincolava le parti. Essa ha aggiunto che l’«anti‑suit injunction» in questione violava il diritto del giudice italiano di determinare esso stesso la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta ( 36 ), che essa era pertanto contraria al principio della fiducia reciproca fra i giudici degli Stati membri e che impediva l’accesso al giudice nazionale da parte di un ricorrente che considerasse l’accordo arbitrale caduco, inoperante o inapplicabile ( 37 ).
83.
In conclusione, la Corte ha dichiarato che l’«anti‑suit injunction» controversa in quella causa era incompatibile con il regolamento Bruxelles I.
84.
Su tale base, il giudice del rinvio ritiene che, al pari di un’«anti‑suit injunction» emessa da un giudice statale, un’«anti‑suit injunction» pronunciata da un giudice arbitrale comprometta l’effetto utile del regolamento Bruxelles I.
85.
Tale tesi è formulabile in quanto, nella causa sfociata nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), la House of Lords, al pari del giudice del rinvio, era investita di un procedimento che si collocava, come statuito dalla Corte, al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I ( 38 ), ossia di una domanda intesa ad ottenere un’«anti‑suit injunction» nei confronti di una parte convenuta in giudizio in Italia in violazione di un accordo arbitrale che l’obbligava ad assoggettare tutte le controversie all’arbitrato a Londra ( 39 ). Orbene, la domanda di riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale controverso nel procedimento principale si colloca parimenti al di fuori dell’ambito di applicazione di tale regolamento.
86.
Il regolamento Bruxelles I veniva considerato applicabile in tale causa sulla base di un altro procedimento, ossia il procedimento pendente dinanzi al giudice italiano, il cui merito, come quello del ricorso inteso ad avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos ( 40 ), rientrava nell’ambito di applicazione di tale regolamento, e in particolare del suo articolo 5, paragrafo 3. Nella specie, il merito del ricorso del Ministero dell’Energia inteso ad ottenere l’avvio di un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos rientra parimenti nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, e più precisamente del suo articolo 2 ( 41 ).
87.
A tal riguardo, i governi tedesco, francese e del Regno Unito nonché la Confederazione svizzera e la Commissione ritengono che il regolamento Bruxelles I non sia applicabile nel procedimento principale, in quanto l’arbitrato è escluso dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, se fosse così semplice, la Corte non avrebbe dichiarato incompatibile con il regolamento Bruxelles I l’«anti‑suit injunction» oggetto della sua sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) ( 42 ).
88.
In tal senso, la situazione della House of Lords, investita di una materia situata al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, è analoga a quella del giudice del rinvio, anch’esso investito di una domanda di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale, parimenti esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Inoltre, poiché il giudice del rinvio è allo stesso tempo investito di un ricorso che rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento, ossia la domanda di avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos, la sua posizione è identica a quella del Tribunale di Siracusa nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69). Orbene, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto l’«anti‑suit injunction» incompatibile con il regolamento Bruxelles I, conclusione che il giudice del rinvio considera applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. Non condivido tale tesi, per i motivi che mi accingo a illustrare.
3. Risposta alla questione pregiudiziale
89.
Due elementi mi spingono a suggerire alla Corte di rispondere negativamente a tale questione.
a) Esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (rifusione)
90.
Il governo spagnolo ritiene che, per ragioni temporali, la Corte non dovrebbe prendere in considerazione il regolamento Bruxelles I (rifusione) nella sua risposta alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
91.
È vero che tale regolamento sarà applicabile unicamente a partire dal 10 gennaio 2015, ma, al pari della Gazprom, dei governi lituano, tedesco e francese, della Commissione e della Confederazione svizzera, ritengo che la Corte dovrebbe tenerne conto nella presente causa, in quanto la novità principale di tale regolamento, il quale riprende l’esclusione dell’arbitrato dal suo ambito di applicazione, risiede non tanto nel testo della parte dispositiva, bensì piuttosto nel suo considerando 12, il quale, in realtà, pressappoco alla maniera di una legge interpretativa retroattiva, spiega in che modo tale esclusione debba e avrebbe dovuto essere sempre interpretata.
92.
Prima di approfondire la portata di questo considerando 12, è utile esaminarne la genesi legislativa.
93.
L’articolo 73 del regolamento Bruxelles I prevede un procedimento di riforma di tale regolamento, ossia che, al più tardi entro il 1o marzo 2007, la Commissione doveva presentare al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e al Comitato economico e sociale una relazione relativa alla sua applicazione, corredata di opportune proposte di modifica.
94.
Nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha commissionato ai professori Hess, Pfeiffer e Schlosser la redazione di una relazione (detta la «relazione Heidelberg») sull’applicazione del regolamento Bruxelles I ( 43 ). Tale relazione è stata pubblicata nel 2007, prima della pronuncia della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69).
95.
Pur ammettendo che il regolamento Bruxelles I non dovrebbe trattare questioni disciplinate dalla Convenzione di New York del 1958, i redattori della relazione Heidelberg proponevano una serie di nuove disposizioni che avrebbero consentito un’ingerenza di detto regolamento nel settore dell’arbitrato, al fine di trattare questioni attinenti al rapporto fra questi due testi, come, ad esempio, la questione dell’adizione di un giudice statale che ha dichiarato l’invalidità di una convenzione arbitrale o l’adizione di un giudice statale nella sua qualità di giudice intervenuto a sostegno dell’arbitrato.
96.
La relazione Heidelberg è stata seguita dalla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2008:466, paragrafi 71 e 73), ove ella rilevava la mancanza di «forme di armonizzazione tra le competenze degli arbitri e quelle dei giudici ordinari», e suggeriva che «[a] ciò potrebbe rimediare soltanto un’inclusione dell’arbitrato nel regime di cui al regolamento [Bruxelles I]».
97.
La Corte ha sottoscritto l’analisi dell’avvocato generale Kokott, citando a più riprese le sue conclusioni [sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, punti 20, 26 e 29)].
98.
Le critiche a tale sentenza giunsero essenzialmente dal mondo del diritto internazionale privato e dell’arbitrato: il nocciolo della critica consiste nell’avere in realtà esteso l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I all’arbitrato in un modo idoneo a comprometterne l’efficacia ( 44 ).
99.
A tale critica aggiungo anche che detta sentenza contrastava con tre sentenze precedenti della Corte, ossia le sentenze Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61), Rich (C‑190/89, EU:C:1991:319) e Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543).
100.
La sentenza Hoffmann (EU:C:1988:61) verteva sull’esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione tedesca che condannava un marito a corrispondere gli alimenti al coniuge in base al suo obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio. Una decisione del genere presupponeva necessariamente l’esistenza del vincolo matrimoniale. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha chiesto se lo scioglimento di tale vincolo matrimoniale in conseguenza di una sentenza di divorzio pronunciata da un giudice olandese potesse far cessare l’esecuzione della decisione tedesca, anche nel caso in cui quest’ultima restasse esecutiva in Germania, in mancanza di riconoscimento della sentenza di divorzio.
101.
Al pari dell’arbitrato, lo stato delle persone fisiche, del quale fanno parte il matrimonio e il divorzio, era escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’osservanza delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Invece la corresponsione degli alimenti, non essendo una questione di stato delle persone, era coperta dalla Convenzione di Bruxelles, il che implicava che i giudici olandesi fossero obbligati a priori dalla Convenzione a riconoscere e ad eseguire la decisione tedesca; ciò sarebbe stato inconciliabile con la sentenza di divorzio olandese.
102.
La Corte ha dichiarato che «la Convenzione [di Bruxelles] non osta a che il giudice dello Stato richiesto tragga le conseguenze di una sentenza nazionale che pronunzi il divorzio nell’ambito dell’esecuzione della decisione straniera [sugli obblighi alimentari]» ( 45 ), il che implicava che lo Hoge Raad der Nederlanden non fosse tenuto a riconoscere ed eseguire la decisione tedesca, la quale rientrava tuttavia nell’ambito di applicazione di tale Convenzione.
103.
Nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), sebbene l’arbitrato fosse escluso, al pari dello stato delle persone, dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, la Corte ha dichiarato che i giudici inglesi non potevano applicare il loro diritto nazionale in tutta la sua ampiezza e pronunciare «anti‑suit injunctions» a sostegno di un arbitrato. Così facendo, essa ha ristretto la portata dell’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione di tale regolamento ( 46 ).
104.
La sentenza Rich (EU:C:1991:319) riguardava un contratto di acquisto di petrolio concluso fra una società svizzera e una società italiana. Tale contratto era assoggettato al diritto inglese e conteneva una clausola compromissoria. Allorché l’acquirente (la società svizzera) lamentava che il carico era gravemente deteriorato, il venditore (la società italiana) lo citava dinanzi al Tribunale di Genova (Italia), al fine di ottenere una sentenza di accertamento che escludesse ogni responsabilità nei suoi confronti.
105.
Come pattuito nel contratto, la società svizzera avviava l’arbitrato a Londra e la società italiana si rifiutava di parteciparvi e di nominare il suo arbitro, comportamento che ne impediva lo svolgimento. La società svizzera chiedeva agli organi giurisdizionali inglesi, nella loro qualità di giudice a sostegno dell’arbitrato, di nominare un arbitro in nome della società italiana.
106.
Come nella causa sfociata nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), la società italiana ha sostenuto che la controversia effettiva tra le parti era legata al problema di stabilire se il contratto in questione contenesse o meno una clausola compromissoria, che una controversia del genere rientrava nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles e doveva di conseguenza essere risolta in Italia.
107.
Occorreva pertanto risolvere la questione di stabilire se il procedimento instaurato dinanzi ai giudici inglesi per la nomina dell’arbitro rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles.
108.
La Corte ha dichiarato che, «escludendo dall’ambito di applicazione della Convenzione [di Bruxelles] la materia dell’arbitrato per la ragione che quest’ultima già era oggetto di convenzioni internazionali [segnatamente, la Convenzione di New York del 1958], le parti contraenti hanno inteso escludere l’arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati» ( 47 ).
109.
Anche se la nomina di un arbitro e i procedimenti nazionali a sostegno dell’arbitrato non ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York del 1958, la Corte ha dichiarato che, «[p]er quanto riguarda più specificamente la nomina di un arbitro da parte di organi giurisdizionali degli Stati, bisogna[va] rilevare che si tratta[va] di una misura statale volta a porre in atto un procedimento arbitrale. Tale misura rientra pertanto nella materia dell’arbitrato ed è compresa quindi nell’esclusione dell’art. 1, secondo comma, n. 4, della Convenzione [di Bruxelles]» ( 48 ).
110.
La Corte ha respinto l’argomento della società italiana secondo il quale la Convenzione di Bruxelles si applicava alle controversie relative all’esistenza o alla validità di una clausola compromissoria, dichiarando che, «[p]er stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione della Convenzione, deve essere preso in considerazione il solo oggetto di tale controversia. Se, in virtù del suo oggetto, come la designazione di un arbitro, una controversia è esclusa dall’ambito di applicazione della Convenzione [di Bruxelles], l’esistenza di una questione preliminare, su cui il giudice deve pronunciarsi per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l’applicazione della Convenzione [di Bruxelles]» ( 49 ). La Corte ha confermato tale approccio nella sentenza Van Uden (EU:C:1998:543) ( 50 ).
111.
Nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), invece di determinare l’applicabilità del regolamento Bruxelles I alla controversia nel procedimento principale, come aveva fatto nelle cause sfociate nelle sentenze Rich (EU:C:1991:319) e Van Uden (EU:C:1998:543), la Corte ha esaminato l’oggetto della controversia alla luce di un’altra controversia, ossia quella sottoposta ai giudici italiani.
112.
Così facendo, la Corte si è discostata dalla sua posizione nella sentenza Rich (EU:C:1991:319, punti 18 e 26), secondo la quale doveva essere preso in considerazione soltanto l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, e l’arbitrato in quanto materia era escluso, nel suo complesso, dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I.
113.
Successivamente alla relazione Heidelberg, alla sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) e ai commenti ai quali tale sentenza aveva dato luogo, la Commissione ha pubblicato il suo Libro verde sulla revisione del regolamento Bruxelles I (in prosieguo: il «Libro verde») ( 51 ), in cui essa avviava una consultazione pubblica, proponendo la soppressione parziale dell’esclusione dell’arbitrato dal campo di applicazione di tale regolamento, al fine di migliorare il rapporto tra quest’ultimo e l’arbitrato.
114.
Diversi Stati membri, come la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché numerosi operatori del settore dell’arbitrato ( 52 ) vi si sono opposti, ritenendo che il regolamento Bruxelles I non dovesse incidere sull’applicazione della Convenzione di New York del 1958 e che l’esclusione totale dell’arbitrato dall’ambito di applicazione di detto regolamento dovesse essere confermata.
115.
Nella sua valutazione d’impatto che accompagna la sua proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I ( 53 ), la Commissione prendeva nota della critica secondo la quale la sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) consentiva alle parti in malafede di sfuggire al loro obbligo di sottoporre tutte le controversie all’arbitrato ( 54 ), e indicava tre possibili opzioni ( 55 ).
116.
La prima opzione consisteva nel mantenere lo status quo, ossia l’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione di tale regolamento, il che, secondo la Commissione, non escludeva il rischio di abuso che la sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) non consentiva di prevenire o vietare ( 56 ).
117.
La seconda opzione consisteva nell’estendere l’esclusione dell’arbitrato a tutti i procedimenti relativi all’arbitrato, e segnatamente a «tutti i procedimenti nei quali la validità di una convenzione arbitrale [era] contestata» ( 57 ).
118.
Infine, la terza opzione consisteva nell’accrescere l’effettività delle convenzioni arbitrali, prevedendo che un giudice di uno Stato membro adito di una controversia alla quale sia applicabile una convenzione arbitrale debba sospendere il procedimento qualora sia stato adito un collegio arbitrale o un giudice situato presso la sede dell’arbitrato ( 58 ).
119.
Nella sua proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I (in prosieguo: la «proposta di rifusione») ( 59 ), la Commissione sceglie quest’ultima opzione, conservando la sua proposta, avanzata nel Libro verde, di sopprimere parzialmente l’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione di detto regolamento ( 60 ).
120.
Come ammesso dal governo lituano e dalla Commissione nelle loro risposte ai quesiti della Corte, le modifiche proposte dalla Commissione sono state respinte dal legislatore dell’Unione europea. Infatti, con la sua risoluzione del 7 settembre 2010, il Parlamento europeo ha affermato di essere «decisamente contrario all’abolizione (anche parziale) dell’esclusione dell’arbitrato dal campo di applicazione» e di «[essere] del parere che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento debba chiarire che non solo i procedimenti arbitrali, ma anche i procedimenti giudiziari che decidono della validità o della misura della competenza arbitrale in via principale o incidentale o pregiudiziale siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento» ( 61 ).
121.
Anche il Consiglio si è opposto alla scelta della Commissione di sopprimere parzialmente l’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (rifusione). Con la sua nota del 1o giugno 2012, la presidenza del Consiglio invitava il Consiglio ad adottare, a titolo di compromesso globale, il progetto di orientamento generale figurante nell’allegato a tale nota ( 62 ). Secondo tale progetto, le proposte della Commissione attinenti all’arbitrato contenute nella sua proposta di rifusione dovevano essere respinte ( 63 ).
122.
Il testo del compromesso, infatti, prevedeva l’introduzione di un nuovo considerando con il testo che figura oggi nel considerando 12 del regolamento Bruxelles I (rifusione), nonché di una nuova disposizione secondo la quale tale regolamento «non pregiudica[va] l’applicazione della Convenzione [di New York del 1958]» ( 64 ).
123.
Il Consiglio ha approvato tale testo l’8 giugno 2012. A seguito di tale approvazione, il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa con la quale esso approvava le modifiche del regolamento concernenti l’arbitrato, nei termini esposti nel documento approvato dal Consiglio ( 65 ).
124.
Nella sua versione finale, il regolamento Bruxelles I (rifusione) mantiene l’esclusione dell’arbitrato dal proprio ambito di applicazione e contiene il nuovo considerando 12, nonché il nuovo articolo 73, paragrafo 2, ai sensi del quale «[i]l presente regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958» ( 66 ).
125.
A mio avviso, queste nuove disposizioni, e in particolare il secondo comma del considerando 12, coronato da detto nuovo articolo 73, paragrafo 2, corrispondono alla seconda opzione presentata dalla Commissione nella sua valutazione d’impatto che ha accompagnato la sua proposta di rifusione, la quale mirava ad escludere dall’ambito di applicazione del regolamento tutti i procedimenti nei quali veniva contestata la validità di una convenzione arbitrale ( 67 ).
126.
Infatti, ai sensi del secondo comma di tale considerando, «[l]a decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale» ( 68 ); la parte dispositiva stessa del regolamento non è stata modificata.
127.
Il passaggio evidenziato in corsivo dimostra che il controllo in via incidentale della validità di una convenzione arbitrale è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (rifusione), in quanto, se così non fosse, le norme sul riconoscimento e sull’esecuzione di tale regolamento sarebbero applicabili alle decisioni dei giudici statali concernenti la validità di una convenzione arbitrale ( 69 ).
128.
Diversa è stata l’interpretazione fornita dalla Corte nella sua sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, punto 26) ( 70 ), nella quale essa ha fondato la sua posizione sul fatto che il procedimento instaurato dall’Allianz e dalla Generali nei confronti della West Tankers dinanzi al Tribunale di Siracusa, in violazione della convenzione arbitrale, rientrava esso stesso nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I sull’assunto che il controllo incidentale della validità di una convenzione arbitrale era incluso nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
129.
La Corte affermava infatti:
«(…) se in base all’oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti da tutelare in un procedimento, quali quelli a fondamento di una domanda di risarcimento danni, tale procedimento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [Bruxelles I], altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l’applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale. Tale conclusione è avvalorata dal punto 35 della relazione in merito all’adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione [di Bruxelles], presentata dai sigg. Evrigenis e Kerameus (GU 1986, C 298, pag. 1). Esso indica che il controllo incidentale della validità della clausola arbitrale, richiesto da una parte per contestare la competenza della giurisdizione dinanzi alla quale è intentata la causa conformemente alla Convenzione di Bruxelles, rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima» ( 71 ).
130.
Di conseguenza, non condivido la posizione dei governi lituano e tedesco nonché della Commissione, secondo cui l’interpretazione data dalla Corte all’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione di tale regolamento, al punto 24 della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), resta impregiudicata da tale rifusione.
131.
Non condivido neanche la posizione espressa dalla Commissione in udienza, secondo la quale il punto 26 di tale sentenza era unicamente un obiter dictum. Al contrario, si tratta dell’elemento centrale della sentenza, sulla base del quale la Corte ha statuito l’applicabilità del regolamento Bruxelles I e ha in tal modo tracciato il confine fra l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I e la materia dell’arbitrato.
132.
Posso capire questa posizione della Commissione solo alla luce delle sue proposte in relazione a tale demarcazione fra la materia dell’arbitrato e l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, le quali sono state tuttavia respinte in toto dal Parlamento e dal Consiglio in occasione della rifusione del regolamento Bruxelles I. Deduco pertanto dalla genesi legislativa illustrata supra l’intenzione del legislatore dell’Unione di correggere il confine tracciato dalla Corte fra l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I e la materia dell’arbitrato ( 72 ).
133.
Ciò implica che, se la causa sfociata nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) si fosse svolta nel regime del regolamento Bruxelles I (rifusione), il Tribunale di Siracusa avrebbe potuto essere investito del merito della vertenza sulla base di detto regolamento solo a partire dal momento in cui avesse dichiarato che la convenzione arbitrale era caduca, inoperante o inapplicabile (il che è possibile secondo l’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 1958) ( 73 ).
134.
In tale caso, l’«anti‑suit injunction» che è stata oggetto della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) non sarebbe stata ritenuta incompatibile con il regolamento Bruxelles I.
135.
Infatti, la presentazione, dinanzi al Tribunale di Siracusa, di un ricorso il cui merito rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (in quel caso, la questione della validità della convenzione arbitrale era una questione incidentale o preliminare) non avrebbe influito sulla facoltà dei giudici inglesi di emettere «anti‑suit injunctions» a sostegno dell’arbitrato, in quanto, ai sensi del secondo comma del considerando 12, il controllo incidentale della validità di un accordo arbitrale è escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento «indipendentemente dal fatto che [il Tribunale di Siracusa] abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale» ( 74 ). L’impiego del termine «incidentale» dimostra chiaramente che tale secondo comma si applica anche qualora un giudice di uno Stato membro, come era avvenuto nel caso del Tribunale di Siracusa, sia investito di un ricorso nel merito di una controversia che l’obbliga anzitutto ad esaminare la propria competenza mediante il controllo, in via preliminare o incidentale, della validità della convenzione arbitrale che vincola le due parti del ricorso.
136.
Come chiarito dal terzo comma di detto considerando, è solo la «decisione (…) nel merito della controversia» che potrebbe essere riconosciuta ed eseguita conformemente a detto regolamento ( 75 ). Tuttavia, affermare che, a causa della possibilità, probabile o meno, di una decisione nel merito del Tribunale di Siracusa, i giudici inglesi non potrebbero pronunciare un’«anti‑suit injunction» a sostegno dell’arbitrato, comporterebbe proprio la preservazione degli effetti della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), effetti che il legislatore dell’Unione ha voluto escludere nella rifusione.
137.
La conclusione secondo la quale le «anti‑suit injunctions» a sostegno dell’arbitrato sono consentite dal regolamento Bruxelles I (rifusione) è confortata dal quarto comma del medesimo considerando, ai sensi del quale «[i]l presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, (…) lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né [al] riconoscimento o [al]l’esecuzione di un lodo arbitrale (…)» ( 76 ).
138.
Non solo esso esclude il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali dall’ambito di applicazione di detto regolamento, il che esclude pacificamente la presente causa dal suo ambito di applicazione; tale comma esclude parimenti i procedimenti accessori, il che, a mio avviso, comprende le «anti‑suit injunctions» emesse dai giudici statali nella loro funzione di giudice di sostegno dell’arbitrato.
139.
Ricordo a tal riguardo che, nella causa sfociata nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), la House of Lords era investita di una domanda intesa ad ottenere la pronuncia di un’«anti‑suit injunction» nella sua qualità di giudice di sostegno, risultante dal fatto che le parti avevano fissato la sede del collegio arbitrale nel suo ambito territoriale.
140.
Poiché l’«anti‑suit injunction» fa parte delle misure che il giudice della sede del collegio arbitrale può disporre a sostegno dell’arbitrato, al fine di assicurare il buono svolgimento del procedimento arbitrale, e costituisce in tal senso un «procedimento accessorio riguardante (…) lo svolgimento dell’arbitrato», il suo divieto non può più essere giustificato sulla base del regolamento Bruxelles I (rifusione).
141.
Per questi motivi, ritengo che la rifusione abbia ripristinato l’interpretazione dell’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I fornita dalla sentenza Rich (EU:C:1991:319, punto18), secondo la quale «le parti contraenti hanno inteso escludere l’arbitrato in quanto materia nel suo complesso» ( 77 ). Di conseguenza, il regolamento Bruxelles I non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.
142.
Tale soluzione non pregiudica affatto l’effetto utile del regolamento Bruxelles I, dal momento che essa non impedisce al giudice del rinvio di «accerta[re] esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta» ( 78 ). Al contrario, il paragrafo 1, lettere a) e c), dell’articolo V della Convenzione di New York del 1958 gli dà la possibilità di controllare la competenza del collegio arbitrale, in aggiunta al paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, che gli offre la possibilità di controllare, secondo il proprio diritto, l’arbitrabilità della controversia sottoposta al collegio arbitrale.
143.
A tal riguardo, ripeto che, come rilevato dal governo francese e dalla Commissione, il giudice del rinvio richiama il diritto lituano, secondo il quale una questione relativa all’avvio di un’inchiesta sulle attività di una persona giuridica non può formare l’oggetto di un arbitrato. Sarebbe dunque possibile, per il giudice del rinvio, negare il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale sulla base dell’articolo V, paragrafo 2, lettera a), e ciò naturalmente senza sollevare questioni pregiudiziali.
144.
In tal senso, «il ricorrente, che considerasse [l’accordo arbitrale] caduco, inoperante o inapplicabile, [non] si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale» ( 79 ).
145.
A titolo integrativo, desidero segnalare che tale precisazione dell’esclusione dell’arbitrato nel regolamento Bruxelles I (rifusione) fa parte di uno sforzo inteso a combattere le tattiche dilatorie di parti che, in violazione dei loro impegni contrattuali, avviano un procedimento dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente, tattiche che erano state oggetto di discussione nei procedimenti sfociati nelle sentenze Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657) ( 80 ), Turner (EU:C:2004:228) ( 81 ) nonché Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69).
146.
Il regolamento Bruxelles I (rifusione) introduce in tal senso un nuovo articolo 31, paragrafo 2, secondo il quale, «qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo». Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, «[s]e l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima».
147.
Come indicato dal considerando 22 di detto regolamento ( 82 ), queste nuove disposizioni non consentiranno più la soluzione fornita dalla Corte nella sentenza Gasser (EU:C:2003:657), nella quale essa ha dichiarato che il giudice successivamente adito ma esclusivamente competente in forza di una clausola attributiva di competenza non poteva, in deroga alle norme sulla litispendenza, decidere sulla controversia senza attendere che il giudice preventivamente adito si fosse dichiarato incompetente.
148.
La risposta del regolamento Bruxelles I (rifusione) alle pratiche dilatorie intese a violare una clausola attributiva di competenza è dare la priorità al giudice indicato dalla clausola attributiva di una competenza esclusiva, anche se è stato successivamente adito. Ciò implica che i tribunali arbitrali e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, nella loro qualità di giudice di sostegno dell’arbitrato, possono prendere le misure necessarie ad assicurare l’efficacia dell’arbitrato, senza che il regolamento Bruxelles I vi faccia ostacolo.
149.
Per quanto riguarda la violazione di un accordo arbitrale, la risposta di detto regolamento consiste nell’escludere completamente l’arbitrato dal suo ambito di applicazione, cosicché il controllo incidentale della validità di tale accordo non rientra nel suo ambito di applicazione, e nel rinviare le parti all’arbitrato.
150.
Infatti, riprendendo pressoché parola per parola il testo dell’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 1958, il considerando 12 enuncia, al suo primo comma, che «[n]essuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale».
151.
Come segnalato dal governo francese nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, tale comma del considerando 12 implica che, fatta salva la nullità o inapplicabilità manifesta della convenzione arbitrale, le parti debbano essere tenute a rispettarla ed essere pertanto rinviate dinanzi al collegio arbitrale, il quale statuirà sulla propria competenza ( 83 ), nella consapevolezza che il giudice statale avrà l’occasione di controllare la validità di tale clausola in sede di riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale ( 84 ).
152.
Tale posizione è perfettamente conforme all’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 1958, secondo il quale «[i]l tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione [arbitrale], rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato (…)». Tale rinvio è «obbligatorio e non può essere lasciato alla discrezionalità dei giudici statali» ( 85 ), sempreché la convenzione arbitrale non sia «caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata».
b) I giudici arbitrali non possono essere vincolati dal principio della fiducia reciproca sancito nel regolamento Bruxelles I
153.
Anche qualora la Corte decidesse di non prendere in considerazione il regolamento Bruxelles I (rifusione) o di non condividere l’interpretazione da me fattane, ritengo che la soluzione accolta nella sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) non sia applicabile ad «anti‑suit injunctions» emesse da giudici arbitrali e il cui riconoscimento ed esecuzione ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York del 1958. Tale soluzione si limiterebbe dunque al caso in cui l’«anti‑suit injunction» viene emessa da un giudice di uno Stato membro nei confronti di un procedimento pendente dinanzi al giudice di un altro Stato membro.
154.
Come rilevato dalla Gazprom, dai governi francese e del Regno Unito nonché dalla Confederazione svizzera e dalla Commissione, il collegio arbitrale interessato dalla presente causa non è assoggettato al regolamento Bruxelles I e non è vincolato né da quest’ultimo né dal principio della fiducia reciproca, applicabile fra i giudici degli Stati membri. Inoltre, le sue sentenze non sono oggetto di riconoscimento ed esecuzione in conformità delle disposizioni di tale regolamento ( 86 ).
155.
D’altra parte, cos’altro potrebbe fare un collegio arbitrale, qualora ritenga che l’accordo arbitrale dal quale esso trae la propria competenza sia stato violato da una delle parti, se non ingiungere a tale parte di conformarsi a tale accordo e sottoporre agli arbitri tutte le questioni rientranti nel medesimo? L’«anti‑suit injunction» è dunque l’unico rimedio efficace di cui dispone il collegio arbitrale per dare ragione alla parte che ritiene che l’accordo arbitrale sia stato violato dalla controparte contrattuale ( 87 ).
156.
Ciò è ancor più vero nella specie quando, come rilevato dal collegio arbitrale, «[il Ministero dell’Energia] non contesta il potere del collegio di ordinare un provvedimento esecutivo qualora ritenga che il [Ministero dell’Energia] abbia violato la clausola compromissoria contenuta nel[l’accordo di compravendita delle azioni]. Di conseguenza, il collegio ritiene di essere competente ad ordinare al Ministero di non presentare dinanzi al [Vilniaus apygardos teismas] un ricorso che potrebbe incidere sui diritti degli azionisti che rientrano [in detto accordo]» ( 88 ).
157.
Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale. A mio avviso, il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale di cui al procedimento principale ricadono esclusivamente nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York del 1958.
C – Sulla seconda questione
158.
Dal momento che la seconda questione del giudice del rinvio si pone unicamente in caso di soluzione affermativa della prima questione, essa non deve essere risolta.
159.
Inoltre, come osservato dal governo francese, essa prende in considerazione una situazione nella quale, contrariamente ai fatti della controversia di cui al procedimento principale, l’«anti‑suit injunction» viene pronunciata in una lite pendente dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lituania. Essa riveste pertanto un carattere ipotetico e, secondo una giurisprudenza costante, deve essere dichiarata irricevibile ( 89 ).
D – Sulla terza questione
160.
Qualora la Corte dovesse dichiarare che il regolamento Bruxelles I non è applicabile nella specie e che, in ogni caso, un’«anti‑suit injunction» emessa da un collegio arbitrale non è contraria al medesimo, occorrerebbe risolvere la terza questione.
161.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se, desiderando garantire il primato del diritto dell’Unione europea e la piena efficacia del regolamento Bruxelles I, esso possa negare il riconoscimento di un lodo arbitrale qualora quest’ultimo limiti il diritto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza e sui propri poteri, in una causa che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
162.
Ricordo che, come già affermato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio è investito di un ricorso per cassazione proposto nei confronti della decisione con la quale il Lietuvos apeliacinis teismas ha confermato la decisione del Vilniaus apygardos teismas di condurre un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos. Rammento che, nelle mie osservazioni preliminari, sono partito dall’ipotesi che l’adizione del Vilniaus apygardos teismas fosse correttamente fondata sul regolamento Bruxelles I ( 90 ).
163.
La terza questione deve dunque essere intesa nel senso che il giudice del rinvio si chiede se esso debba interpretare la nozione di ordine pubblico sancita dall’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958 ( 91 ) in modo tale da escludere il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo di un organo arbitrale contenente un’«anti‑suit injunction» qualora essa limiti, come indicato dal giudice del rinvio a pagina 10 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il suo diritto di pronunciarsi sulla propria competenza.
164.
Prima di procedere a tale analisi, ribadisco, come rilevato dal governo francese e dalla Commissione, che il giudice del rinvio non era tenuto a ricorrere alla nozione di ordine pubblico ai sensi della Convenzione di New York del 1958 per negare il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale.
165.
Come rilevato dal giudice del rinvio stesso alla pagina 9 della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la materia delle inchieste sulle attività di una persona giuridica non è assoggettabile ad arbitrato. Ciò implica che, come già dichiarato dal Lietuvos apeliacinis teismas ( 92 ), il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale di cui trattasi potrebbero essere negati sul fondamento dell’articolo V, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di New York del 1958 ( 93 ).
1. La nozione di ordine pubblico
166.
Ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958, il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale possono essere negati «se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che: (…) il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico».
167.
Poiché la nozione di ordine pubblico non viene definita da tale Convenzione, la sua definizione incombe ai giudici degli Stati contraenti. Tuttavia, come osservato dall’UNCITRAL nella sua guida concernente detta Convenzione, tale nozione è generalmente definita restrittivamente, come «una valvola di sicurezza che deve essere utilizzata in circostanze eccezionali, qualora sia impossibile, per un ordinamento giuridico, riconoscere ed eseguire un lodo arbitrale senza abbandonare i fondamenti stessi sui quali poggia tale ordinamento» ( 94 ). Questa stessa guida rimanda alla definizione di ordine pubblico data dalla United States Court of Appeals, Second Circuit, secondo la quale «[l]’esecuzione di un lodo arbitrale straniero può essere negata [basandosi sull’ordine pubblico] solo qualora l’esecuzione nel paese del foro violi le nozioni più elementari di moralità e di giustizia» ( 95 ).
168.
Analogamente, i giudici degli Stati membri definiscono la nozione di ordine pubblico in maniera restrittiva. Ad esempio, secondo la Cour d’appel de Paris, la quale è incaricata del riconoscimento e dell’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Francia, «la concezione francese dell’ordine pubblico internazionale è intesa come l’insieme delle regole e dei valori dei quali l’ordinamento giuridico francese non può sopportare la violazione, neanche in situazioni a carattere internazionale» ( 96 ).
169.
In senso analogo, i giudici tedeschi hanno parimenti ritenuto che un lodo arbitrale violasse l’ordine pubblico allorché «esso viola una norma che incide sul fondamento della vita pubblica ed economica tedesca o contrasta in maniera inconciliabile con la percezione tedesca della giustizia» ( 97 ).
170.
I giudici inglesi hanno altresì dichiarato che la nozione di ordine pubblico comprendeva i casi in cui «l’esecuzione di un lodo arbitrale comprometterebbe chiaramente il bene pubblico o, possibilmente, l’esecuzione sarebbe del tutto offensiva per un cittadino normalmente ragionevole e ben informato, in nome del quale i poteri dello Stato vengono esercitati» ( 98 ).
171.
La Corte interpreta in maniera analoga la nozione di ordine pubblico nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni nell’ambito dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I ( 99 ).
172.
Secondo una giurisprudenza costante, l’ordine pubblico deve essere «interpretato restrittivamente» ( 100 ) e, per quanto attiene al ricorso a tale nozione, essa «deve applicarsi soltanto in casi eccezionali» ( 101 ). Di conseguenza, un siffatto ricorso «è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale» ( 102 ). Tale lesione «dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico» ( 103 ).
173.
Anche se spetta al giudice del rinvio determinare la nozione di ordine pubblico che rientra nell’ambito dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York, la Corte ha già avuto l’occasione di precisare che, nell’interpretare tale nozione, i giudici degli Stati membri dovevano tenere conto di talune disposizioni del diritto dell’Unione di natura così fondamentale che esse fanno parte dell’ordine pubblico europeo ( 104 ).
174.
Nelle sue sentenze Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269) e Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), la Corte ha innalzato l’articolo 101 TFUE ( 105 ), nonché la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 106 ), al livello di disposizioni di ordine pubblico, in quanto essi costituiscono «disposizion[i] fondamental[i] indispensabil[i] per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno» ( 107 ).
175.
Tuttavia, al di là dei diritti fondamentali, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte ( 108 ), fanno parte dell’ordine pubblico, la Corte non ha stabilito i criteri in base ai quali una disposizione del diritto dell’Unione può essere considerata «fondamentale» o «essenziale» ai sensi della sua giurisprudenza.
176.
Secondo l’avvocato generale Kokott, la giurisprudenza della Corte implica che «[siano] protetti interessi giuridici o interessi che trovano quantomeno espressione in una norma giuridica attinenti all’ordine politico, economico, sociale o culturale del rispettivo Stato membro» ( 109 ). Su tale base, ella ha ritenuto che non possano essere qualificati come interessi di ordine pubblico «interessi puramente economici, quali il pericolo di un danno monetario, seppure molto rilevante» ( 110 ).
177.
A mio avviso, l’accento non dovrebbe essere messo essenzialmente sulla natura giuridica degli interessi tutelati dall’ordine pubblico, ma piuttosto sulla questione di stabilire se si sia in presenza di norme e valori dei quali l’ordinamento giuridico del foro del riconoscimento e dell’esecuzione non può sopportare la violazione, in quanto una siffatta violazione sarebbe inaccettabile dal punto di vista di uno Stato di diritto, libero e democratico. Si tratta pertanto dell’insieme dei «principi che fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico [dell’Unione]» ( 111 ).
178.
Si pone pertanto la questione di stabilire se le disposizioni del regolamento Bruxelles I, nell’interpretazione fornita dalla Corte, e segnatamente il divieto delle «anti‑suit injunctions» facciano parte dell’ordine pubblico europeo.
179.
Ricordo che, alla luce della mia risposta alla prima questione pregiudiziale, tale divieto persiste, a seguito della rifusione del regolamento Bruxelles I, solo per quanto concerne le «anti‑suit injunctions» prese in considerazione dalla sentenza Turner (EU:C:2004:228) ( 112 ), ossia quelle pronunciate da giudici di Stati membri al fine di proteggere la propria competenza, allorché sono aditi in conformità delle disposizioni del regolamento Bruxelles I.
2. Questione se le disposizioni del regolamento Bruxelles I concernenti la competenza giudiziaria in materia civile e commerciale facciano parte dell’ordine pubblico europeo ai sensi della sentenza Eco Swiss (EU:C:1999:269, punti da 36 a 39)
180.
A mio avviso, le disposizioni del regolamento Bruxelles I non possono essere qualificate come disposizioni di ordine pubblico.
181.
In primo luogo, non ritengo che il regolamento Bruxelles I faccia parte di fondamenti dell’ordinamento giuridico dell’Unione comparabili a quelli di cui ha parlato la Corte, al punto 304, nella sua sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (EU:C:2008:461). Il regolamento Bruxelles I, le sue disposizioni sulla ripartizione delle competenze fra i giudici degli Stati membri nonché i suoi principi esegetici, come la fiducia reciproca fra i giudici degli Stati membri, non sono paragonabili al rispetto dei diritti fondamentali la cui violazione scuoterebbe i fondamenti stessi sui quali poggia l’ordinamento giuridico dell’Unione.
182.
In secondo luogo, al pari del governo tedesco, non condivido l’interpretazione delle sentenze Eco Swiss (EU:C:1999:269, punto 36) e Mostaza Claro (EU:C:2006:675, punto 37), secondo la quale il semplice fatto che un settore particolare faccia parte delle competenze, esclusive o ripartite, dell’Unione, in conformità degli articoli 3 TFUE e 4 TFUE, è sufficiente ad elevare una disposizione del diritto dell’Unione al rango di disposizione di ordine pubblico. Se così fosse, il complesso del diritto dell’Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali a una direttiva relativa alle attrezzature a pressione, farebbe parte dell’ordine pubblico ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958.
183.
In terzo luogo, l’articolo 23 del regolamento Bruxelles I prevede esplicitamente la possibilità per le parti di derogare alle norme sulla competenza di cui a tale regolamento, tramite la scelta dei giudici di uno Stato membro diverso da quello competente in applicazione di detto regolamento, per conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, sempreché tale clausola attributiva di competenza non sia contraria agli articoli 13, 17 e 21 (competenza in materia di assicurazioni, di contratti conclusi da consumatori e di contratti individuali di lavoro) e che non violi l’articolo 22 (competenze esclusive ( 113 )) di detto regolamento.
184.
A tal riguardo, è pacifico che solo le norme imperative possono essere qualificate come norme di ordine pubblico ( 114 ). Infatti, è difficile concepire una norma che faccia parte dei fondamenti di un ordinamento giuridico e che non abbia carattere imperativo. Tuttavia, una disposizione che non riveste carattere imperativo non può in ogni caso essere considerata di ordine pubblico.
185.
Nella specie, anche se il ricorso presentato dal Ministero dell’Energia al fine di avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos rientrasse, come sostenuto dal governo spagnolo, nella competenza esclusiva dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, il che non avviene ( 115 ), il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale non costituirebbero una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
186.
In ogni modo, come rilevato dal governo tedesco in udienza, il fatto che, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I, «[l]e norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico (…)» indica chiaramente che le norme sulla competenza non sono di ordine pubblico.
187.
Per quanto attiene all’argomento della violazione dell’ordine pubblico in relazione al divieto delle «anti‑suit injunctions», ricordo che, come già menzionato ai paragrafi da 90 a 157 delle presenti conclusioni, un divieto del genere non riguarda le «anti‑suit injunctions» emesse dalle giurisdizioni degli Stati membri a sostegno di un arbitrato e, a fortiori, le «anti‑suit injunctions» emesse da tribunali arbitrali.
188.
Occorre pertanto rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che il fatto che un lodo arbitrale contenga un’«anti‑suit injunction» come quella di cui al procedimento principale non è sufficiente a negarne il riconoscimento e l’esecuzione sulla base dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di New York del 1958.
VI – Conclusione
189.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas:
1)
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’«anti‑suit injunction» pronunciata da un giudice arbitrale.
2)
Il fatto che un lodo arbitrale contenga un’«anti‑suit injunction» come quella di cui al procedimento principale non è sufficiente a negarne il riconoscimento e l’esecuzione sulla base dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1.
( 3 ) Ad eccezione degli articoli 75 e 76, già applicabili a partire dal 10 gennaio 2014.
( 4 ) GU L 351, pag. 1.
( 5 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Darmon nella causa Rich (C‑190/89, EU:C:1991:58, paragrafo 3).
( 6 ) Una copia di tale accordo in lituano è disponibile sul sito Internet del Ministero dell’Energia della Repubblica di Lituania al seguente indirizzo: .
( 7 ) «Any claim, dispute or contravention in connection with this Agreement, or its breach, validity, effect or termination, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden, the number of arbitrators shall be three (all to be appointed by the Arbitration Institute) and the language of arbitration shall be English».
( 8 ) GU L 211, pag. 94.
( 9 ) V. articolo di stampa di Alyx Barker intitolato «Gazprom v Lithuania: cast list out», pubblicato il 31 luglio 2012, sul sito Internet della Global Arbitration Review , nonché l’annuncio intitolato «OAO Gazprom c. La République de Lituanie», pubblicato sul sito Internet della Corte permanente di arbitrato .
( 10 ) Lodo finale del 31 luglio 2012, nella causa V (125/2011), disponibile sul sito Internet della Global Arbitration Review .
( 11 ) V. articolo di stampa di Kyriaki Karadelis intitolato «Lithuania gas price arbitration takes off», pubblicato il 5 ottobre 2012 sul sito Internet della Global Arbitration Review .
( 12 ) V. decisione n. 2S-3/2014, del 10 giugno 2014 (disponibile sul sito Internet del Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania all’indirizzo seguente: ).
( 13 ) V. Sytas, A., «Gazprom sells Lithuania assets after antitrust fine», pubblicato il 12 giugno 2014 sul sito Internet dell’agenzia Reuters al seguente indirizzo: .
( 14 ) V. paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.
( 15 ) «[Una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (…)».
( 16 )
( 17 ) V. sentenza Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti da 24 a 26 e 35).
( 18 ) Sentenza Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 27). V. anche, in tal senso, sentenze Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 46); Budějovický Budvar (C‑478/07, EU:C:2009:521, punto 63), Zanotti (C‑56/09, EU:C:2010:288, punto 15) e Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 22).
( 19 ) «Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che: a) l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; (…)».
( 20 ) V. paragrafi 41 e 42 delle presenti conclusioni.
( 21 ) Una persona può essere soggetta in personam alla competenza degli organi giurisdizionali inglesi a causa della sua presenza nel territorio dell’Inghilterra o del Galles oppure per avere sottoscritto una clausola attributiva di competenza a favore degli organi giurisdizionali inglesi.
( 22 ) V. Raphael, T., The Anti‑suit Injunction, Oxford University Press, Oxford, 2008, paragrafo 1.05.
( 23 ) V. Turner v Grovit and ors [2001] UKHL 65, paragrafo 23; Société Nationale Industrielle Aerospatiale v Lee Kui Jak & anor [1987] 1 AC 871 (PC), paragrafo 892.
( 24 ) V. Briggs, A. e Rees, P., Civil Jurisdiction and Judgments, 5° ed., Informa, Londra, 2009, paragrafo 5.55.
( 25 ) Idem.
( 26 ) Un collegio arbitrale potrebbe punire la parte che non ha rispettato l’«anti‑suit injunction» tenendo conto di tale comportamento al momento del calcolo dei costi dell’arbitrato, non in un caso, tuttavia, come quello di cui al procedimento principale, in quanto l’arbitrato aveva ad oggetto unicamente l’«anti‑suit injunction». Il compito del collegio arbitrale si è concluso con la pronuncia del lodo arbitrale (functus officio) e non può pertanto più sanzionare una parte per violazione della sua «anti‑suit injunction».
( 27 ) V. pagina 6 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 28 ) Il corsivo è mio.
( 29 ) V., in tal senso, sentenza Ascendi (C‑377/13, EU:C:2014:1754, punto 29).
( 30 ) V., in tal senso, ultimo comma del considerando 12 del regolamento Bruxelles I (rifusione), secondo il quale «[i]l presente regolamento non dovrebbe applicarsi [al] (…) riconoscimento o [al]l’esecuzione di un lodo arbitrale». Era questa, peraltro, la posizione assunta nella relazione del sig. P. Jenard sulla Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pagg. 1, 13).
( 31 ) Tale causa, totalmente estranea all’arbitrato, riguardava un’«anti‑suit injunction» emessa dai giudici inglesi e aveva ad oggetto un procedimento avviato in Spagna. La Corte ha dichiarato che «anti‑suit injunctions» del genere erano incompatibili con il regolamento Bruxelles I.
( 32 ) Sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, punto 23).
( 33 ) Ibidem (punto 24). Il corsivo è mio.
( 34 ) Ibidem (punto 26).
( 35 ) Ibidem (punti 26 e 27).
( 36 ) Ibidem (punto 30).
( 37 ) Ibidem (punto 31).
( 38 ) Ibidem (punto 23).
( 39 ) V. paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
( 40 ) Si tratta del ricorso del Ministero dell’Energia, depositato il 25 marzo 2011 dinanzi al Vilniaus apygardos teismas, nei confronti della Lietuvos dujos, del suo direttore generale sig. Valentukevičius e di due membri del suo consiglio di amministrazione, i sigg. Golubev e Seleznev, inteso ad ottenere l’apertura di un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos (articoli 2.124 e segg. del codice civile lituano). Tale organo giurisdizionale ha dichiarato che tale materia non era assoggettabile ad arbitrato. V. paragrafi 31, 32 e 38 delle presenti conclusioni.
( 41 ) V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
( 42 ) A tal riguardo, non condivido la posizione espressa dal governo del Regno Unito in udienza, secondo la quale la Corte ha dichiarato la propria competenza a pronunciarsi sull’«anti‑suit injunction» oggetto della sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) in quanto tale ingiunzione, al momento del suo riconoscimento in Italia, impedirebbe al giudice italiano di statuire sulla propria competenza risultante dal regolamento Bruxelles I. L’«anti‑suit injunction» e le conseguenze nel Regno Unito dell’inosservanza di quest’ultima erano elementi sufficientemente gravi per dissuadere l’Allianz e la Generali dal continuare la causa italiana. In realtà, la West Tankers non avrebbe avuto bisogno di far riconoscere ed eseguire l’«anti‑suit injunction» in Italia. Come si evince chiaramente dai punti da 29 a 31 di tale sentenza, solo gli effetti dissuasivi esplicati dall’«anti‑suit injunction» nel Regno Unito erano sufficienti ad obbligare l’Allianz e la Generali a ritirare il ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Siracusa. Tale incidenza che l’«anti‑suit injunction» poteva avere sulla facoltà del giudice italiano di statuire sulla propria competenza e l’applicabilità del regolamento Bruxelles I ha portato la Corte a dichiarare che l’«anti‑suit injunction» rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento.
( 43 ) V. Hess, B., Pfeiffer, T., e Schlosser, P., «Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States», disponibile sul sito Internet al seguente indirizzo: .
( 44 ) V., segnatamente, Briggs, A., Civil Jurisdiction and Judgments, 5° ed., Informa, Londra, 2009, paragrafo 2.40; Peel, E., «Arbitration and Anti‑suit Injunctions in the European Union», 2009, vol. 125, Law Quarterly Review, pag. 365; Dal, G.A., «L’arrêt “West Tankers” et l’effet négatif du principe de compétence-compétence», 2010, Revue pratique des sociétés, pag. 22; Kessedjian, C., «Arbitrage et droit européen: une désunion irrémédiable?», 2009, Recueil Dalloz, pag. 981; Muir Watt, H., «Cour de justice des Communautés européennes (grande chambre) – 10 février 2009 – Aff. C‑185/07», 2009, vol. 98, Revue critique de droit international privé, pag. 373; Audit, B., «Arrêt Allianz et Generali Assicurazioni Generali, EU:C:2009:69», 2009, Journal du Droit International, pag. 1283; Bollée, S., «Allianz SpA et autre c/ West Tankers Inc», 2009, Revue de l’arbitrage, pag. 413.
( 45 ) Sentenza Hoffmann (EU:C:1988:61, punto 17).
( 46 ) V. Briggs, A., e Rees, P., Civil Jurisdiction and Judgments, 5a ed., Informa, Londra, 2009, paragrafo 2.40.
( 47 ) Sentenza Rich (EU:C:1991:319, punto 18).
( 48 ) Ibidem (punto19).
( 49 ) Ibidem (punto 26). Il corsivo è mio.
( 50 ) Tale causa verteva su un arbitrato avviato da una società olandese nei confronti di una società tedesca in relazione al mancato pagamento di determinate fatture da parte di quest’ultima. La società olandese avviava un procedimento sommario dinanzi al giudice olandese, adducendo che la società tedesca non mostrava la diligenza necessaria affinché gli arbitri fossero designati, e che il mancato pagamento delle sue fatture le causava problemi di liquidità. Essa chiedeva che la società tedesca fosse condannata a versarle l’importo di quattro crediti risultanti dal contratto. Occorreva pertanto risolvere la questione se un siffatto procedimento sommario rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles. In ossequio al principio enunciato al punto 26 della sentenza Rich (EU:C:1991:319), la Corte ha esaminato l’oggetto della controversia dinanzi al giudice per i provvedimenti provvisori olandese e ha dichiarato che «i provvedimenti provvisori non mirano, in via di principio, ad attuare un procedimento arbitrale, ma sono adottati contemporaneamente a tale procedimento e sono diretti a rafforzarne l’efficacia» (punto 33).
( 51 ) V. Green Paper on the Review of Council Regulation (EC) No 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [COM(2009) 175 definitivo].
( 52 ) V. segnatamente, in tal senso, le reazioni dell’Association for International Arbitration, di Allen and Overy LLP, dei Barreaux de France, del Centre belge d’arbitrage et de médiation, della Camera arbitrale di Milano, della Chambre de commerce et d’industrie de Paris, di Clifford Chance LLP, del Comité français de l’arbitrage, del Comité national français de la Chambre de commerce Internationale, del Deutscher Industrie- und Handelskammertag, dell’Arbitration Committee de l’International Bar Association, del professor E. Gaillard, di Paris The Home of International Arbitration e di Lovells LLP, del Club Español del Arbitraje e della Sección Española de la International Law Association, disponibili sul sito Internet della Commissione al seguente indirizzo: .
( 53 ) Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Recast), SEC(2010) 1547 definitivo (disponibile unicamente in lingua inglese). La sintesi della valutazione d’impatto è disponibile in lingua francese. SEC(2010) 1548 definitivo.
( 54 ) Ibidem (pag. 35).
( 55 ) Ibidem (pagg. 36 e 37).
( 56 ) Ibidem (pagg. 37 e 38).
( 57 ) Ibidem (pagg. 36 e 37).
( 58 ) Ibidem (pag. 37).
( 59 ) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) [COM(2010) 748 definitivo].
( 60 ) L’articolo 29, paragrafo 4, della proposta di rifusione prevedeva che, «[q]ualora la sede dell’arbitrato concordata o designata si trovi in uno Stato membro, il giudice di un altro Stato Membro la cui incompetenza sia eccepita in base a una convenzione arbitrale sospende il procedimento non appena il giudice dello Stato membro in cui si trova la sede dell’arbitrato o il tribunale arbitrale sia stato investito di un procedimento diretto ad accertare, in via principale o incidentale, l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale. (…) Ove sia stata accertata l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale, il giudice adito dichiara la propria incompetenza». L’articolo 33, paragrafo 3, di tale proposta disponeva che «(…) il tribunale arbitrale s’intende adito quando una parte ha nominato un arbitro o ha chiesto il sostegno di un’istituzione, di un’autorità o di un giudice per la costituzione del tribunale arbitrale».
( 61 ) Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sull’attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [P7_TA(2010)0304, punti 9 e 10]. Il corsivo è mio.
( 62 ) Documenti 10609/12 JUSTCIV 209 CODEC 1495 e 10609/12 JUSTCIV 209 CODEC 1495 ADD 1.
( 63 ) V. articoli 1, paragrafo 2, lettera d), e 29, paragrafo 4.
( 64 ) V. articolo 84, paragrafo 2.
( 65 ) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) [P7_TA(2012)0412].
( 66 ) Articolo 73, paragrafo 2.
( 67 ) V. paragrafo 117 delle presenti conclusioni.
( 68 ) Il corsivo è mio.
( 69 ) Ciò è confermato dal terzo comma, ai sensi del quale «la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (…) che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia». A contrario, la decisione sulla competenza (e la convenzione arbitrale) non è soggetta alle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione di detto regolamento.
( 70 ) V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.
( 71 ) Il corsivo è mio.
( 72 ) V., in tal senso, Nuyts, A., «La refonte du règlement Bruxelles I», 2013, vol. 102, Revue critique du droit international privé, pag. 1, 15: «(…) si deduce [dal secondo comma del considerando 12] che l’eccezione di difetto di giurisdizione fondata su una clausola compromissoria è sottratta di per sé all’ambito di applicazione del regolamento. Deve in tal senso essere abbandonata, a mio avviso, l’interpretazione accolta dalla sentenza West Tankers (…) L’inversione di orientamento della giurisprudenza West Tankers sul punto deve essere salutata favorevolmente (…)».
( 73 ) V. risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sull’attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [P7_TA(2010)0304, considerando M], in base al quale «i vari meccanismi processuali nazionali sviluppati per tutelare la giurisdizione arbitrale (“anti‑suit injunctions” nella misura in cui sono conformi alla libera circolazione delle persone e ai diritti fondamentali, dichiarazioni di validità di una clausola compromissoria, concessione di risarcimenti del danno per violazione di clausole compromissorie, effetto negativo del principio “Kompetenz-Kompetenz”, ecc.) devono continuare a essere disponibili mentre l’effetto di tali meccanismi e le conseguenti decisioni dei giudici degli altri Stati membri devono essere legiferati da tali Stati, conformemente all’orientamento precedente alla sentenza West Tankers».
( 74 ) Il corsivo è mio. In tal senso, la soluzione fornita dal considerando 12 è diversa da quella elaborata nella sentenza Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 41), nella quale la Corte ha dichiarato che «una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, in base al rilievo della validità di tale clausola, vincola i giudici degli altri Stati membri sia per quanto concerne la decisione di incompetenza di tale giudice, contenuta nel dispositivo della sua decisione, che per quanto concerne l’accertamento della validità di tale clausola, contenuta nella motivazione di tale decisione, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo». Tale causa, infatti, verteva non su una convenzione arbitrale, bensì su una clausola attributiva di competenza, la quale, contrariamente alle convenzioni arbitrali, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (v. articolo 23) e della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome dell’Unione con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1) e applicabile a tale causa (articolo 23). Al contrario, ai sensi del secondo comma del considerando 12 del regolamento Bruxelles I (rifusione), se una decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale perviene, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, essa non potrà essere né riconosciuta né eseguita sulla base del regolamento Bruxelles I. V., in tal senso, Cour d’appel de Paris, 15 giugno 2006, Legal Department du Ministère de la Justice de la République d’Irak c. Sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani, disponibile sul sito Internet di Legifrance al seguente indirizzo: .
( 75 ) Ciò implica che, qualora la decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale e che risolve poi nel merito la controversia pervenga, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, essa deve essere riconosciuta ed eseguita in conformità del regolamento Bruxelles I. Tuttavia, dal momento che, in linea di principio, lo svolgimento di un procedimento arbitrale è più rapido di quello di un procedimento giudiziario ordinario, è probabile che il giudice richiesto avrà già riconosciuto ed eseguito un lodo arbitrale reso nel merito della stessa controversia. In un caso del genere, il giudice richiesto non sarà più obbligato a riconoscere ed eseguire la decisione statale, in quanto il lodo arbitrale sarà già munito di autorità di cosa giudicata [v. articolo 45, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (rifusione), secondo il quale: «(…) il riconoscimento di una decisione è negato: (…) c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (…)»].
( 76 ) Il corsivo è mio.
( 77 ) Il corsivo è mio.
( 78 ) Sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, punto 29).
( 79 ) Sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, punto 31).
( 80 ) In tale sentenza, la Corte, fondandosi sulla «fiducia che gli Stati contraenti accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici», sulla quale si basava la convenzione di Bruxelles, nonché sulla «certezza del diritto» (punto 72), ha negato che la durata «eccessivamente lunga» (punto 73) dei procedimenti giudiziari nello Stato in cui ha sede il giudice preventivamente adito possa avere una qualsivoglia influenza sull’applicazione di tale convenzione, e ha respinto l’argomento fondato sui «comportamenti dilatori delle parti che, intendendo ritardare la soluzione della controversia nel merito, avviano una azione dinanzi ad un giudice della cui incompetenza sono a conoscenza a causa dell’esistenza di una clausola attributiva di competenza» (punto 53). Per la critica di tale sentenza e il rischio di «forum shopping» dinanzi a giudici incompetenti praticato dalle parti in malafede, v. Franzosi, M., «Worldwide patent litigation and the Italian torpedo», European Intellectual Property Review, 1997, vol. 7, pagg. 382, 385; Véron, P., «ECJ Restores Torpedo Power», International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2004, vol. 35, pagg. 638, 638 e 639; Muir Watt, H., «Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl», Revue critique de droit international privé, 2004, vol. 93, pagg. 444, 463.
( 81 ) Per la critica di tale sentenza, la quale mette l’accento sulle possibilità offerte dalla Convenzione di Bruxelles (o dal regolamento Bruxelles I, ad essa subentrato) ai singoli in malafede di ostacolare la definizione rapida ed equa delle controversie, v. Lord Mance, «Exclusive Jurisdiction Agreements and European Ideals», Law Quartely Review, 2004, vol. 120, pag. 357; Fentiman, R., «Access to Justice and Parallel Proceedings in Europe», Cambridge Law Journal, 2004, vol. 63, pag. 312; Romano, G. P., «Le principe de sécurité juridique à l’épreuve des arrêts Gasser et Owusu», Cahiers de droit européen, 2008, pagg. 175, 209 e 210.
( 82 ) «Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento». Il corsivo è mio.
( 83 ) Menziono, in tal senso, il diritto applicabile in Francia, uno dei paesi pionieri dell’arbitrato, secondo il quale, qualora una controversia assoggettata ad una convenzione arbitrale venga portata dinanzi ad un giudice francese, quest’ultimo si dichiara incompetente, a meno che il collegio arbitrale non sia stato ancora adito e la convenzione arbitrale sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile (articoli 1448 e 1506-A del codice di procedura civile). V., in tal senso, Gaillard, E., e de Lapasse, P., «Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international», Recueil Dalloz, 2011, vol. 3, pagg. da 175 a 192.
( 84 ) V. articolo V, paragrafo 1, lettere a) e c), della Convenzione di New York.
( 85 ) Guida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) sulla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958): estratto, guida sull’articolo II, paragrafo 61 (UNGA A/CN.9/814/Add.2), disponibile sul sito Internet della guida al seguente indirizzo: .
Principale organo giuridico del sistema delle Nazioni Unite nel settore del diritto commerciale internazionale, l’UNCITRAL elabora regole moderne, eque e armonizzate concernenti le operazioni commerciali, inclusa la Convenzione di New York del 1958.
( 86 ) Né, peraltro, le decisioni dei giudici degli Stati membri che concedono l’exequatur ad un lodo arbitrale, in quanto esse non sono decisioni ai sensi dell’articolo 32 del regolamento Bruxelles I. È vero che, nella sua sentenza Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (EU:C:2012:719, punti 23 e 24), la Corte ha dichiarato che «la nozione di “decisione” ricomprende “qualsiasi” decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione». Tuttavia, come affermato dai governi tedesco, francese e del Regno Unito in udienza, non può esistere un exequatur sull’exequatur. Poiché il controllo di una decisione da parte del giudice dell’exequatur nel regime del regolamento Bruxelles I è più ristretto di quello previsto dalla Convenzione di New York del 1958, consentire alle decisioni di exequatur di un lodo arbitrale di essere riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni di tale regolamento priverebbe in realtà i giudici degli Stati membri del diritto loro conferito da detta Convenzione di controllare essi stessi il lodo arbitrale sulla base dei criteri enunciati all’articolo V di detta Convenzione.
( 87 ) Ritengo che sarebbe compatibile con il regolamento Bruxelles I la facoltà di un arbitro o di un giudice statale, su richiesta della parte lesa e a condizione che il diritto applicabile all’accordo arbitrale lo consenta, di condannare la parte che ha instaurato un procedimento dinanzi ai giudici statali in violazione di tale accordo a risarcire i danni per un importo pari alle somme alle quali avrebbe eventualmente condannato la parte lesa. Così avviene, ad esempio, nel diritto inglese: Mantovani v Carapelli SpA [1980] 1 Lloyd’s Rep 375 (CA). Mutatis mutandis per la violazione di una clausola attributiva di competenza: Union Discount Co v Zwoller [2001] EWCA Civ 1755, [2002] 1 WLR 1517; Donohue v Armco Inc [2001] UKHL 64, [2002] 1 Lloyd’s Rep 425. V., in tal senso, risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sull’attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [P7_TA(2010)0304, considerando M].
( 88 ) Lodo arbitrale, punto 266: «The Tribunal notes that Respondent does not challenge the Tribunal’s power to order specific performance if it finds that Respondent has breached the arbitration clause in the [Shareholders Agreement]. As a consequence, the Tribunal finds that it has jurisdiction to order the Ministry not to bring a request before the Lithuanian Court that could affect the rights of the shareholders under the [Shareholders Agreement]».
( 89 ) V. sentenze PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 39); Owusu (EU:C:2005:120, punto 50); Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 46); Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 27); Unió de Pagesos de Catalunya (C‑197/10, EU:C:2011:590, punto 17) nonché Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 22).
( 90 ) V. il paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
( 91 )
( 92 ) V. paragrafi da 41 a 43 delle presenti conclusioni.
( 93 ) «Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che: a) l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; (…)».V. paragrafi da 59 a 61 delle presenti conclusioni.
( 94 ) La traduzione è mia, a partire dal testo originale in lingua inglese della guida dell’UNCITRAL sulla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958): estratto, guida sull’articolo V, paragrafo 2, lettera b), punto 4: («a safety valve to be used in those exceptional circumstances when it would be impossible for a legal system to recognize an award and enforce it without abandoning the very fundaments on which it is based»), disponibile sul sito Internet della guida al seguente indirizzo: .
( 95 ) La traduzione è mia a partire dal testo originale in lingua inglese della sentenza Parsons & Whittemore Overseas v Société Générale de l’Industrie du Papier (RAKTA) 508 F.2d 969, 974 (1974): («Enforcement of foreign arbitral awards may be denied on [the basis of public policy] only where enforcement would violate the forum state’s most basic notions of morality and justice»). Tale definizione dell’ordine pubblico è stata adottata dai giudici di più Stati contraenti: v. BCB Holdings Limited and The Belize Bank Limited v The Attorney General of Belize [2013] CCJ 5 (AJ) (Caribbean Court of Justice, Appellate Jurisdiction); Traxys Europe SA v Balaji Coke Industry Pvt Ltd [2012] FCA 276 (Federal Court, Australia); Hebei Import & Export Corp v Polytek Engineering Co Ltd [1999] 2 HKC 205 (Court of Final Appeal, Hong Kong); Renusagar Power Co Ltd v General Electric Company & anor 1994 AIR 860 (Supreme Court of India); Brostrom Tankers AB v Factorias Vulcano SA, (2005) XXX Ybk Com Arb 591 (High Court of Dublin, Ireland).
( 96 ) Cour d’appel de Paris, 16 ottobre 1997, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar c. M. N’DOYE Issakha.
( 97 ) La traduzione è mia, a partire dal testo originale in lingua inglese della guida dell’UNCITRAL sulla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958): estratto, guida sull’articolo V, paragrafo 2, lettera b), punto 9: («an award contravenes public policy when it violates a norm which affects the basis of German public and economic life or irreconcilably contradicts the German perception of justice»), disponibile sul sito Internet della guida al seguente indirizzo: , e che cita le sentenze Oberlandesgericht München, 34 Sch 019/05, 28 novembre 2005; Oberlandesgericht Düsseldorf, VI Sch (Kart) 1/02, 21 luglio 2004; Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, (2) Sch 04/99, 30 settembre1999; Bundesgerichtshof, III ZR 269/88, 18 gennaio1990.
( 98 ) La traduzione è mia, a partire dal testo originale in lingua inglese della sentenza Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH v Shell International Petroleum Co Ltd [1990] 1 AC 295 (Court of Appeal): («the enforcement of the award would be clearly injurious to the public good or, possibly, (…) enforcement would be wholly offensive to the ordinary reasonable and fully informed member of the public on whose behalf the powers of the state are exercised»).
( 99 ) «Le decisioni non sono riconosciute: se (…) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».
( 100 ) Sentenza Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 21). V. anche, in tal senso, sentenza Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 20).
( 101 ) Sentenza Krombach (EU:C:2000:164, punto 21). V. anche, in tal senso, sentenze Hoffmann (EU:C:1988:61, punto 21), nonché Hendrikman e Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380, punto 23).
( 102 ) Sentenza Krombach (EU:C:2000:164, punto 37). V. anche, in tal senso, sentenze Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 30); Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 59) e Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 51).
( 103 ) Krombach (EU:C:2000:164, punto 37). V. parimenti, in tal senso, sentenze Renault (EU:C:2000:225, punto 30); Apostolides (EU:C:2009:271), punto 59) e Trade Agency (EU:C:2012:531, punto 51).
( 104 ) V. sentenze Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269) e Mostaza Claro (EU:C:2006:675).
( 105 ) A tal riguardo, osservo che la sentenza Eco Swiss (EU:C:1999:269) non mi sembra facilmente conciliabile con la sentenza Renault (EU:C:2000:225). Rammento che ciò che aveva indotto il giudice dello Stato richiesto, nella causa sfociata nella sentenza Renault (EU:C:2000:225), ad interrogarsi sulla contrarietà all’ordine pubblico del proprio Stato della decisione straniera, era un errore eventualmente commesso dal giudice dello Stato d’origine in sede di applicazione di talune norme di diritto dell’Unione, e segnatamente dei principi della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza. Malgrado la somiglianza della problematica di questa causa con quella sfociata nella sentenza Eco Swiss (EU:C:1999:269), la Corte ha dichiarato che «il giudice dello Stato richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento [Bruxelles I], negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato» (sentenza Renault, EU:C:2000:225, punto 34; v. parimenti sentenza Apostolides, EU:C:2009:271, punto 60). Non vedo la logica secondo la quale il giudice di uno Stato membro è tenuto ad annullare un lodo arbitrale allorché è incompatibile con l’articolo 101 TFUE, ma è obbligato a riconoscere ed eseguire una decisione proveniente da un giudice di un altro Stato membro parimenti incompatibile con il diritto dell’Unione in materia di diritto della concorrenza.
( 106 ) GU L 95, pag. 29.
( 107 ) Sentenza Eco Swiss (EU:C:1999:269, punto 36). V. parimenti, in tal senso, sentenza Mostaza Claro (EU:C:2006:675, punto 37).
( 108 ) V. sentenze Krombach (EU:C:2000:164, punti 25, 26, 38 e 39) e Trade Agency (EU:C:2012:531, punto 52).
( 109 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046, paragrafo 84).
( 110 ) Ibidem (paragrafo 85). V., in tal senso, sentenza flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 56).
( 111 ) Sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 304).
( 112 ) Ricordo che tale sentenza non riguardava l’arbitrato.
( 113 ) Si tratta delle norme di competenza in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili (paragrafo 1); di validità, nullità o scioglimento delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o di validità delle decisioni dei rispettivi organi (paragrafo 2); di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri (paragrafo 3); di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione (paragrafo 4), e di esecuzione delle decisioni (paragrafo 5).
( 114 ) V. guida dell’UNCITRAL sulla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958): estratto, guida sull’articolo V, paragrafo 2, lettera b), punti 17 e 18, disponibile sul sito Internet della guida al seguente indirizzo: . V. parimenti, in tal senso, Hanotiau, B., e Caprasse, O., «Public Policy in International Commercial Arbitration» in Gaillard, E., e Di Pietro, D. (a cura di), Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice, Cameron May, Londra, 2008, pagg. 787, da 791 a 794.
( 115 ) Le domande presentate dal Ministero dell’Energia (segnatamente quella di obbligare la Lietuvos dujos ad avviare negoziati con la Gazprom al fine di stabilire un prezzo equo e ragionevole per l’acquisto di gas) non riguardano la validità, la nullità o lo scioglimento della Lietuvos dujos né la validità delle decisioni dei suoi organi.
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