CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 6 novembre 2014 ( 1 )
Causa C‑564/13 P
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Articolo 272 TFUE — Clausola compromissoria — Azione di accertamento — Interesse ad agire»
I – Introduzione
1.
La presente impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale ( 2 ) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») solleva, sostanzialmente, questioni processuali di grande rilevanza pratica.
2.
Si tratta in sostanza della questione se e, in caso affermativo, a quali condizioni possa essere proposta un’azione di accertamento dinanzi a giudici dell’Unione, nel caso in cui questi ultimi, in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, siano competenti a conoscere delle controversie che sorgano tra la Commissione europea e una società privata.
II – Antefatto della controversia e ordinanza impugnata
3.
La ricorrente, una società greca, riceveva dalla Commissione europea diversi pagamenti nell’ambito della realizzazione di tre progetti [Ontology enabled E‑Gov Service Configuration (ONTOGOV), Fostering self‑adaptive e‑government service improvement using semantic technologies (FIT) e Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)].
4.
La realizzazione dei progetti e dei pagamenti era basata su determinati contratti tra la ricorrente e la Commissione. Per volontà delle parti, il diritto applicabile ai contratti era quello belga. Secondo i contratti la Commissione doveva sopportare determinate spese ammissibili della ricorrente dietro adeguata documentazione. Era espressamente stabilita nel contratto una riserva di controllo a posteriori da parte della Commissione relativamente alla questione se i suoi pagamenti avessero avuto luogo effettivamente rispetto a spese ammissibili.
5.
In forza di conformi clausole compromissorie, i giudici dell’Unione erano competenti a conoscere delle controversie concernenti validità, esecuzione o interpretazione di detti contratti.
6.
Dopo l’ultimazione dei progetti, la Commissione, in base a quanto contrattualmente previsto, nel 2008 faceva controllare ad una società esterna di revisione contabile se le spese dichiarate dalla ricorrente fossero effettivamente ammissibili e pertanto se, dal punto di vista della Commissione, i pagamenti fossero stati disposti in virtù di un valido titolo giuridico. Nell’ambito di detto controllo, si palesava dubbio, ad avviso del revisore, il fatto che tutti i pagamenti fossero stati eseguiti in virtù di un valido titolo giuridico. In particolare, si era rilevato che i dirigenti della ricorrente (che incidono con notevoli costi sulle spese) dovevano essere stati impiegati in misura significativa nei progetti. Anche una serie di comunicazioni tra la ricorrente e l’ufficio della Commissione competente per le revisioni contabili esterne che si è protratta per molti anni – fino a maggio del 2012 – non è riuscita a portare ad un accordo in ordine all’ammissibilità di un importo complessivo di EUR 547 653,42 (in prosieguo: le «spese controverse») ( 3 ).
7.
Sebbene la Commissione segnalasse ripetutamente in sede stragiudiziale la sua disponibilità al dialogo ( 4 ) e non avesse ancora cominciato a chiedere la restituzione dei pagamenti alla ricorrente, quest’ultima, nel novembre del 2012, proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo di dichiarare che la Commissione, attraverso il diniego di riconoscimento delle spese controverse, avrebbe violato il contratto, e inoltre di accertare che le spese controverse sarebbero ammissibili e non dovrebbero essere restituite alla Commissione ( 5 ). La ricorrente fondava il proprio ricorso sugli articoli 272 e 340 TFUE.
8.
La Commissione opponeva a detto ricorso un’eccezione di irricevibilità.
9.
L’ordinanza impugnata accoglieva, nella sostanza, l’argomento della Commissione e respingeva, in quanto irricevibile, l’azione della ricorrente. Fino a quando la Commissione non si sia rivolta alla ricorrente chiedendo la restituzione del pagamento, la questione se la ricorrente abbia subito in assoluto un danno sarebbe ipotetica. Il suo ricorso difetterebbe pertanto di un interesse ad agire sufficientemente concreto e attuale ( 6 ).
III – Impugnazione
10.
La ricorrente contesta l’ordinanza impugnata e sostiene, in sostanza, che sussisterebbe un interesse all’accertamento già prima di una specifica richiesta di pagamento da parte della Commissione. La Commissione avrebbe sistematicamente ignorato gli argomenti dedotti dalla ricorrente in relazione alle spese controverse. Non sarebbe ancora chiarita la questione se la ricorrente abbia titolo a trattenere definitivamente i pagamenti controversi. L’incertezza che ne deriva arrecherebbe un pregiudizio concreto e attuale alla situazione patrimoniale della ricorrente. Di conseguenza, il suo ricorso volto ad ottenere l’accertamento di una pretesa contrattuale sarebbe ricevibile ( 7 ).
11.
La Commissione sostiene invece che l’ordinanza impugnata non sia affetta da errori di diritto e chiede di respingere l’impugnazione.
IV – Valutazione
12.
La presente causa conduce la Corte in un nuovo territorio giuridico. Due sono le questioni da chiarire: in primo luogo, se, nel contesto dell’articolo 272 TFUE, possa essere in assoluto ammissibile un’azione di accertamento e, in secondo luogo, in caso di soluzione affermativa della prima questione, se, in circostanze come quelle della presente causa, possa ritenersi esistente un sufficiente interesse ad agire del ricorrente. Nell’esame di entrambe le questioni sarà rilevante stabilire in base a quale diritto valutare l’ammissibilità e i presupposti di ricevibilità di un’azione di accertamento.
A – Qualificazione della richiesta formulata in primo grado come domanda di accertamento
13.
Va però chiarito, in limine, se la richiesta di tutela giurisdizionale proveniente dalla ricorrente possa essere qualificata in linea di principio come un’azione di accertamento.
14.
Inter alia, una siffatta questione trae origine dalla circostanza che in primo grado la ricorrente ha basato la sua richiesta «di accertare che (...) le spese sostenute per il personale dei livelli direttivi più alti (…) sono ammissibili (...) e non devono essere restituite alla Commissione» non solo sull’articolo 272 TFUE, ma anche sull’articolo 340, paragrafo 1, TFUE ( 8 ), il che indurrebbe prima facie a qualificare la sua domanda come richiesta di risarcimento danni e pertanto a considerarla un’azione di condanna.
15.
A tal riguardo, la Commissione ha sostenuto che la domanda processuale mirava, in ultima analisi, a poter trattenere i pagamenti eseguiti e dunque a un risultato normalmente conseguito attraverso l’esperimento di un’azione di condanna. La domanda processuale andrebbe quindi qualificata come azione di condanna.
16.
Tale argomento non è però convincente già per il fatto che la domanda processuale, in base ad una corretta interpretazione delle richieste, cui i giudici dell’Unione sono tenuti ( 9 ), non mira affatto ad ottenere la condanna al compimento di una prestazione da parte della Commissione, ma piuttosto ad accertare in via giudiziale che i pagamenti già eseguiti sono stati disposti in virtù di un valido titolo giuridico. La ricorrente non pretende dalla Commissione né il compimento né l’omissione di un atto, ma, in ultima analisi, come ammette la stessa Commissione, un accertamento giudiziale della possibilità di trattenere i pagamenti eseguiti dalla Commissione. Oggetto della controversia è pertanto la valutazione da parte del giudice in ordine ai rapporti giuridici intercorrenti tra le parti alla luce della questione se da essi possa dedursi o meno un diritto della Commissione alla restituzione delle somme. Riguardo a ciò, la ricorrente chiede di accertare che non sussista alcun diritto alla restituzione.
17.
Un’azione siffatta non si può considerare come un’azione di condanna ma come un’azione di accertamento (negativo), la cui ammissibilità e i presupposti di ricevibilità nell’ambito dell’articolo 272 TFUE vanno esaminati in prosieguo.
B – Ricevibilità dell’azione di accertamento nell’ambito dell’articolo 272 TFUE
18.
L’impugnazione può trovare accoglimento solo se, nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, sia in linea di principio possibile adire i giudici dell’Unione con una domanda di accertamento. Pertanto, occorre preliminarmente chiarire tale questione.
1. L’articolo 272 TFUE come norma sulla competenza sui generis
19.
Né l’articolo 272 TFUE, né le norme di procedura dei giudici dell’Unione forniscono, per i rimedi giurisdizionali esperibili in virtù di una clausola compromissoria, un elenco esaustivo delle possibili categorie di ricorso. Il fatto che l’ammissibilità di un’azione di accertamento non sia disciplinata dal diritto positivo non può dunque necessariamente implicare che essa sia esclusa in linea generale.
20.
In realtà accade il contrario: se l’articolo 272 TFUE rimette alle parti il potere di sottoporre le loro controversie ai giudici dell’Unione per la decisione, tali giudici devono essere competenti, in linea di principio, anche per tutte le richieste deducibili nell’ambito di tali controversie. Vi sono incluse eventuali domande di accertamento ( 10 ). Quanto ora affermato discende dal principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
21.
Conseguentemente, nella giurisprudenza (in particolare del Tribunale), senza che la problematica dell’ammissibilità dell’azione di accertamento sia stata espressamente affrontata, si trovano decisioni in cui le domande di accertamento basate su clausole compromissorie non sono state respinte in quanto irricevibili, ma addirittura decise nel merito ( 11 ).
22.
La circostanza che i giudici dell’Unione si siano opposti a richieste di accertamento al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 272 TFUE, in quanto esse «non [rientrano] in alcuna delle categorie di ricorso di competenza della Corte» ( 12 ) non è in contrasto con quanto osservato. Infatti, mentre il Trattato FUE, ad esempio, disciplina in modo esaustivo le categorie di ricorso rilevanti nel rapporto delle istituzioni dell’Unione con gli Stati membri ( 13 ), non si può certo dire lo stesso per quanto riguarda le clausole compromissorie. L’articolo 272 TFUE è invero una fattispecie aperta che consente di adire i giudici dell’Unione in virtù di clausole compromissorie stipulate nell’ambito dell’autonomia privata in relazione a contratti «di diritto pubblico (...) o privato» dal contenuto non ulteriormente specificato. È in considerazione di ciò, diversamente che nel settore del diritto istituzionale dell’Unione, che non è affatto prevedibile ex ante quali domande di tutela giurisdizionale potrebbero essere sottoposte ai giudici dell’Unione nell’ambito dell’articolo 272 TFUE. È chiaro solo che questi ultimi, in quanto «competenti a giudicare in virtù di una clausola compromissoria», sono tenuti a garantire alle parti una tutela giurisdizionale effettiva e completa. Qualora ciò includa, nel caso specifico, una domanda di accertamento, i giudici dell’Unione devono dunque essere tenuti a pronunciarsi anche su di essa e non possono dichiararsi incompetenti nell’ambito dell’articolo 272 TFUE invocando l’assenza di una disciplina di diritto positivo avente ad oggetto l’azione di accertamento (ovvero l’inammissibilità di detta azione in altri settori del diritto dell’Unione).
23.
Resta però ancora irrisolta la questione se i presupposti relativi alla ricevibilità di un’azione di accertamento, in linea di massima, dunque, ammissibile si valutino autonomamente in base al diritto dell’Unione oppure se debba applicarsi la disciplina prevista dal contratto (di norma, il diritto nazionale).
2. Criterio di verifica dei presupposti relativi alla ricevibilità di un’azione di accertamento nell’ambito dell’articolo 272 TFUE
24.
A favore di una soluzione autonoma sulla base del diritto dell’Unione militano tre motivi.
a) Pertinenza della lex fori in ordine alla ricevibilità di una forma di tutela giurisdizionale ( 14 )
25.
In primo luogo, la questione concernente la categoria di ricorso ammissibile e i presupposti della sua ricevibilità è, per sua natura, un elemento insito nel diritto processuale – e dunque non è rimessa alla disciplina contrattuale, ma deve essere valutata in base alle norme applicabili (nel presente caso, di diritto dell’Unione) presso il giudice adito. Conseguentemente, nel caso dell’articolo 272 TFUE, in ordine alla questione dell’ammissibilità di un’azione di accertamento e dei presupposti della sua ricevibilità dovrebbe essere applicato il diritto dell’Unione quale lex fori.
26.
Un siffatto approccio sembra in sintonia – prescindendo da ipotesi alternative poco convincenti ( 15 ) – anche con il dibattito dottrinale e la prassi dei giudici nazionali. L’interesse ad agire viene prevalentemente considerato come un elemento del diritto di accesso alla giustizia, che non potrebbe dipendere dalla normativa applicabile. Pertanto, la lex fori è decisiva per la ricevibilità di una forma di tutela giurisdizionale come l’azione di accertamento ( 16 ).
27.
Una questione da trattare separatamente da quest’ultima sarebbe però se, nel caso specifico, possa essere preclusa ad una parte, in virtù di un pactum de non petendo stipulato nell’ambito dell’autonomia privata, la presentazione di un ricorso invero ammissibile e in base a quale diritto venga valutata la validità di siffatto accordo. Buone ragioni militerebbero, nel presente caso, a favore di un ricorso non alla lex fori, ma alla lex causae della pretesa in questione. Tale quesito non è però oggetto della presente controversia e può pertanto rimanere irrisolto.
b) Autonomia e applicazione uniforme del diritto dell’Unione
28.
In secondo luogo, a favore di una soluzione autonoma sulla base del diritto dell’Unione, militano i principi di autonomia e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione.
29.
Il ricorso alla rispettiva disciplina contrattuale dell’accordo sottostante alla specifica controversia porterebbe ad un variegato mosaico nell’applicazione del diritto da parte dei giudici dell’Unione. In base alla scelta della legge effettuata dalle parti – che eventualmente potrebbe comportare anche l’applicazione del diritto di un paese terzo – un’azione di accertamento risulterebbe ora ricevibile, ora irricevibile e il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione dipenderebbe, sotto tale importante aspetto, da valutazioni di diritto nazionale esposte a continue variazioni. Inoltre, una siffatta soluzione (che si collega in ultima analisi proprio alla scelta della legge spettante alle parti) non potrebbe accordarsi facilmente con l’idea fondamentale che il procedimento che si svolge dinanzi ai giudici dell’Unione non è nella libera disponibilità delle parti ( 17 ).
30.
La questione della ricevibilità, laddove dovesse essere valutata in base al diritto nazionale, solleverebbe problemi pratici nell’accertamento e nella valutazione della situazione giuridica di volta in volta rilevante ( 18 ) e, inoltre, nel caso in cui la sua valutazione da parte del giudice venisse impugnata con un ricorso, condurrebbe nei meandri dell’articolo 58 dello Statuto della Corte.
31.
In base a detta norma, in linea di massima, solo il diritto dell’Unione è soggetto ad un esame completo da parte della Corte in sede di impugnazione. Qualora, invece, fosse sottratto alla Corte l’integrale riesame della questione se il Tribunale, in primo grado, non abbia applicato correttamente ( 19 ) la normativa nazionale concernente i presupposti di ricevibilità dell’azione di accertamento, sussisterebbe una lacuna nella tutela giurisdizionale che non potrebbe essere considerata come buona amministrazione della giustizia. La Corte, qualora ritenesse di applicare, nella presente causa, il diritto nazionale della lex causae per quanto attiene ai presupposti di ricevibilità dell’azione di accertamento, dovrebbe tener conto di una siffatta problematica.
32.
La Corte – proprio a proposito di procedimenti basati su clausole compromissorie, senza però affrontare espressamente in tali occasioni la questione dell’inimpugnabilità del diritto nazionale, né risolvere la tensione che viene a crearsi a tal riguardo con la causa Edwin/UAMI ( 20 ) – in contrasto con la lettera dell’articolo 58 dello Statuto, si è già dichiarata disposta a svolgere un esame, in sede di impugnazione, di disposizioni sostanziali di origine nazionale applicabili al contratto ( 21 ). A favore di tali considerazioni potrebbero deporre la posizione particolare dell’articolo 272 TFUE nell’impianto normativo sulla competenza del Trattato FUE e il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, tale apertura non può arrivare al punto che le parti, oltre a scegliere la legge applicabile al contratto, possano determinare anche il diritto processuale dei giudici dell’Unione. La sua struttura autonoma e uniforme in tutta l’Unione, infatti, si sottrae in toto all’intervento dell’autonomia privata.
33.
Qualora si lasciasse spazio libero all’autonomia privata in ordine alla scelta della legge nell’ambito della clausola compromissoria anche per quanto riguarda il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, si scoperchierebbe il vaso di Pandora. Infatti, se si ammettesse che la ricevibilità di un ricorso dipenda dalla legge scelta dalle parti e pertanto, in ultima analisi, dalla volontà delle parti, sarebbe logico e coerente riconoscere che detta volontà, anche nel procedimento ai sensi dell’articolo 272 TFUE, sia decisiva per tutte le questioni procedimentali, ad esempio la composizione dei collegi giudicanti oppure lo specifico iter procedimentale. Ciò non sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento di procedura dei giudici dell’Unione.
34.
Infine, milita contro il ricorso al diritto nazionale il fatto che, nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, alle parti è consentito di sottoporre la loro controversia nel merito non ad un determinato diritto nazionale, ma di ricorrere a disposizioni di altro tipo. Queste ultime, però, non possono fornire alcuna soluzione alla questione dei presupposti di ricevibilità di un’azione di accertamento, giacché esse, come ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci oppure i principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali, concernono essenzialmente soltanto aspetti di diritto sostanziale. Tuttavia, anche in siffatti casi, la Corte deve poter valutare la ricevibilità di un’azione di accertamento dinanzi ad essa pendente. Se i casi in cui le parti hanno scelto un diritto nazionale come lex causae e quelli in cui esse non l’hanno fatto devono essere valutati in base a criteri uniformi per quanto concerne la questione della ricevibilità, non resta conseguentemente alcuna alternativa all’individuazione di tali criteri in base al diritto dell’Unione.
c) Idoneità della nozione di interesse ad agire basata sul diritto dell’Unione a determinare i presupposti di ricevibilità di un’azione di accertamento
35.
In terzo luogo, non c’è alcun bisogno che la soluzione si fondi sulla rispettiva lex causae.
36.
Il diritto processuale dell’Unione dispone, infatti, di uno strumentario completo di principi universali concretizzati dalla costante giurisprudenza che si possono applicare, mutatis mutandis, all’azione di accertamento. Al centro della problematica della ricevibilità si trova, a tal riguardo, la questione dell’interesse ad agire, la cui mancanza porta con sé l’irricevibilità del ricorso, a prescindere dal suo tipo. Ciò vale in particolare per l’azione di accertamento.
37.
Dovrà essere esaminata nel prosieguo la questione se sia da riconoscere un sufficiente interesse all’accertamento in ordine all’azione di accertamento esperita dalla ricorrente.
38.
Come conclusione intermedia si può però già affermare che l’azione di accertamento nell’ambito dell’articolo 272 TFUE è, in primo luogo, in linea di principio, ammissibile e, in secondo luogo, per quanto concerne i presupposti della sua ricevibilità, deve essere valutata in base ai principi autonomi del diritto dell’Unione.
C – Esistenza dell’interesse ad agire della ricorrente
39.
Come osserva giustamente il Tribunale, non dovrebbe essere riconosciuto un interesse ad agire della ricorrente per l’azione dalla stessa esperita nel novembre del 2012, nell’eventualità che l’azione, in caso di successo, non le procuri alcun vantaggio degno di nota e, pertanto, manchi un interesse ad agire in giudizio concreto e attuale da parte del ricorrente ( 22 ). A tal riguardo la ricorrente ha l’onere di allegazione e di prova ( 23 ).
40.
Nel ricorso non è riportato uno specifico argomento della ricorrente relativo al suo presunto interesse ad agire. Anche il ricorso in impugnazione si limita ad affermazioni vaghe che ruotano essenzialmente intorno all’«insicurezza» della situazione patrimoniale della ricorrente, che persisteva finché continuava l’incertezza circa la possibilità di trattenere definitivamente le risorse finanziarie ad essa assegnate ( 24 ). La ricorrente non spiega però in che misura avrebbe concretamente beneficiato del chiarimento della situazione giuridica già al momento della presentazione del ricorso, per non parlare poi del fatto che essa non espone di essere minacciata altrimenti da gravi svantaggi giuridici o economici, né in che cosa questi ultimi precisamente consisterebbero. Neanche in risposta ad un quesito posto in udienza la ricorrente ha dedotto alcunché di circostanziato, cosicché risulta superflua anche la questione se un ulteriore argomento dedotto nel grado di impugnazione dovesse essere considerato tardivo e pertanto rimanere escluso.
41.
È proprio qui il punto debole della domanda di accertamento presentata dalla ricorrente. Infatti, sebbene un’azione di accertamento sia, in linea di principio, ammissibile nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, il diritto dell’Unione esige, proprio in un caso come quello della ricorrente, un’argomentazione circostanziata sul motivo per cui sia necessaria tutela giurisdizionale già prima di un ricorso da parte della Commissione. Infatti, mentre nelle azioni di condanna, finalizzate alla soddisfazione di pretese specifiche, di norma, l’interesse ad agire si può dedurre senz’altro dal contesto della stessa domanda giudiziale, l’interesse meritevole di tutela del ricorrente ad un accertamento giudiziale in astratto concernente l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico – ovvero di una determinata pretesa – necessita, di regola, di una motivazione specifica. Infatti, non è compito dei giudici dell’Unione fornire opinioni legali su questioni astratte.
42.
Certamente è sempre possibile immaginare situazioni in cui, sotto l’aspetto della tutela giurisdizionale effettiva, deve rimanere consentito alla ricorrente di sollecitare, attraverso un’azione di accertamento, il chiarimento in via giudiziaria di una situazione giuridica anche in previsione di un ricorso della controparte contrattuale.
43.
Sarebbe importante ricordare, ad esempio, che la direzione amministrativa della ricorrente, qualora sussistesse un diritto alla restituzione dei pagamenti, sarebbe costretta, già prima della domanda della creditrice, a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza oppure a effettuare consistenti accantonamenti nei bilanci, che potrebbero minare significativamente la solidità finanziaria, il valore economico oppure le aspettative di successo della società negli appalti pubblici.
44.
La ricorrente non ha però dedotto nulla di simile, ma ha formulato osservazioni generiche. Tuttavia, siffatte osservazioni non soddisfano la necessità di dimostrare che il ricorso alla tutela giurisdizionale le procura un beneficio concreto e attuale.
45.
Ciò vale a maggior ragione in quanto nel caso della ricorrente è stata adita la via giudiziaria non solo in previsione di una specifica richiesta di pagamento, ma addirittura prima della definitiva chiusura della procedura della Commissione, la cui ultimazione era richiesta dal contratto e nel corso della quale c’era ancora, da parte della Commissione, un’evidente disponibilità al dialogo. Il fatto che la ricorrente, in tali circostanze, fosse esposta alla minaccia di un male ingiusto rilevante ai fini dell’accertamento non trova alcun riscontro, sebbene un’azione di accertamento si possa eventualmente giustificare – ad esempio, nel caso di procedure della Commissione che si protraggano a lungo senza motivo – anche prima della conclusione della procedura di verifica da parte della Commissione facendo ricorso al diritto fondamentale ad una buona amministrazione ( 25 ). Ma la ricorrente non ha addotto alcuna prova concreta al riguardo. La sua sola impressione soggettiva, secondo la quale in sede stragiudiziale la Commissione sarebbe rimasta sorda al suo argomento, non è sufficiente a dare fondamento ad un interesse all’accertamento. L’azione di accertamento, in particolare, non può essere destinata a fini diversi come mezzo di pressione per l’accelerazione di procedure stragiudiziali contrattualmente stabilite.
46.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha correttamente considerato che l’esistenza dell’interesse ad agire della ricorrente dovesse essere negata e che il suo ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile.
47.
Di conseguenza il ricorso va respinto.
D – Spese
48.
La ricorrente è pertanto soccombente in toto e dovrebbe essere condannata alle spese ove richiesto, in forza dell’articolo 184, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Tuttavia, dato che la Commissione non ha chiesto la condanna alle spese e la domanda presentata a suo tempo dinanzi al Tribunale non è efficace anche per il procedimento di impugnazione, ogni parte dovrà sopportare le proprie spese.
V – Conclusione
49.
Propongo quindi alla Corte di pronunciarsi come segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La ricorrente e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Ordinanza Planet/Commissione (T‑489/12, EU:T:2013:496).
( 3 ) Ordinanza impugnata (punti da 7 a 22).
( 4 ) Ordinanza impugnata (punti 39 e 40).
( 5 ) Ordinanza impugnata (punti da 23 a 27); la ricorrente chiede, letteralmente, in primo grado, «di accertare che la Commissione europea, avendo rifiutato di riconoscere le spese sostenute per il personale dei livelli direttivi più alti della ricorrente, ha violato i contratti ONTOGOV, FIT e RACWeb, nonché che le spese di importo complessivo di EUR 547 653,42 sostenute per detto personale e presentate alla Commissione in relazione a detti contratti sono ammissibili e non devono essere restituite dalla ricorrente alla Commissione».
( 6 ) Ordinanza impugnata (punti da 44 a 50).
( 7 ) Ricorso di impugnazione (punti da 14 a 16).
( 8 ) V. paragrafo 1 del ricorso.
( 9 ) V. a tal riguardo l’ordinanza Verein Deutsche Sprache/Consiglio (C‑93/11 P, EU:C:2011:429, punto 18).
( 10 ) Dunque anche quella in questione, che riguarda l’esecuzione dei contratti controversi e rientra pertanto nella clausola compromissoria menzionata nel paragrafo 5.
( 11 ) V., ad esempio, sentenze ELE.SI.A/Commissione (T‑312/10, EU:T:2012:512, punto 58), e EMA/Commissione (T‑116/11, EU:T:2013:634, punto 64).
( 12 ) Ordinanza Italia/Commissione (C‑224/03, EU:C:2003:658, punto 21), concernente la richiesta della Repubblica italiana di accertare che la Commissione non era competente per determinati provvedimenti: v., inoltre, sulle richieste di accertamento in materia di pubblico impiego, la sentenza Jaenicke Cendoya/Commissione (108/88, EU:C:1989:325, punti 8 e 9).
( 13 ) Ordinanza Italia/Commissione (C‑224/03, EU:C:2003:658, punto 21).
( 14 ) V. a tal riguardo Dasser, F., «Feststellungsinteresse in internationalen Verhältnissen», Jusletter del 29 settembre 2003, paragrafi da 16 a 18; tale contributo può essere consultato su internet all’indirizzo .
( 15 ) Sul diverso orientamento dei giudici svizzeri, basato sulla lex causae, ma senza riferimento al diritto dell’Unione, v. i rilievi critici di Dasser (citato alla nota 14).
( 16 ) V., ad esempio, Schack, H., Internationales Zivilverfahrensrecht, 6a edizione, Edizioni C. H. Beck, Monaco 2014, punto 591 con ulteriori riferimenti.
( 17 ) Sull’inderogabilità dei termini di ricorso, v. ad esempio ordinanza Micşa (C‑573/10, EU:C:2011:479, punto 47).
( 18 ) Sul principio dell’accertamento d’ufficio da parte del Tribunale, anche in ordine al diritto nazionale, v. sentenza UAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 44).
( 19 ) Tale aspetto non potrebbe rientrare, per sua natura, tra le censure di incompetenza e di procedura indiscriminatamente suscettibili di impugnazione ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto, perché la questione della competenza emerge, in definitiva, dall’articolo 272 TFUE unitamente alla clausola compromissoria e la questione dei presupposti di ricevibilità dell’azione di accertamento non pregiudica il corso del procedimento come tale.
( 20 ) Sentenza Edwin/UAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punti da 48 a 53).
( 21 ) Tale questione non è stata affrontata più approfonditamente dalla sentenza Commune de Millau e SEMEA/Commissione (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008); v. le mie conclusioni in detta causa (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946).
( 22 ) V. sulla costante giurisprudenza, in particolare, sentenze Cañas/Commissione (C‑269/12 P, EU:C:2013:415, punto 15); Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61), e Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42).
( 23 ) V., a tal proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:30, paragrafi 51 e 55).
( 24 ) In un certo senso, le affermazioni della ricorrente su tale aspetto portano alla memoria la nozione di «intérêt de sécurité juridique» sviluppata dalla dottrina francese, che però non ha trovato una chiara eco nella giurisprudenza (v. sulla giurisprudenza Grayot-Dirx, S., «Une action en justice peut-elle naître indépendamment d’un litige?», Recueil Dalloz 2011, 2311), senza parlare poi del Code de procédure civile di recente modificato. V., sulla nozione, Guinchard, S., Chainais, C. e Ferand, F., Procédure civile, 31a edizione, Dalloz, Paris 2012, paragrafo 134. Non è necessaria al riguardo alcuna ulteriore osservazione, dato che, alla luce di quanto sopra, per l’individuazione dell’interesse all’accertamento non viene in gioco il diritto nazionale ma il diritto dell’Unione.
( 25 ) V. a tal proposito le mie conclusioni nella causa Commune de Millau e SEMEA/Commissione (EU:C:2014:1946).
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