CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate l’11 giugno 2015 ( 1 )
Causa C‑572/13
Hewlett‑Packard Belgium SPRL
e
Epson Europe BV
contro
Reprobel SCRL
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio)]
«Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) — Eccezione per la reprografia — Eccezione per copia privata — Nozione di “equo compenso” — Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti multifunzione — Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale — Sistema di calcolo — Beneficiari dell’equo compenso — Autori ed editori»
1.
La Corte, nella causa in esame, viene nuovamente investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 2 ), e più precisamente delle lettere a) e b) del suo articolo 5, paragrafo 2, che prevedono la possibilità per gli Stati membri di istituire nel loro diritto nazionale alcune deroghe al diritto esclusivo di riproduzione degli autori, ossia, rispettivamente, l’eccezione per reprografia e l’eccezione per copia privata.
2.
Le imprese ricorrenti nel procedimento principale contestano, in sostanza, nella loro qualità di importatori e/o di produttori di stampanti multifunzione, l’importo delle somme ad esse richieste, corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per reprografia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, fornendo in tal modo alla Corte l’opportunità di esaminare disposizioni che la stessa ha avuto occasione di interpretare in un numero inferiore di casi rispetto alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.
I – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
3.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 prevede quanto segue:
«2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
a)
le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b)
le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».
4.
I principali considerando e le altre disposizioni della direttiva 2001/29 eventualmente rilevanti ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale saranno citati, ove necessario, nel corso della seguente trattazione. È tuttavia necessario citare il considerando 37 di tale direttiva, così redatto:
«Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia».
B – Il diritto belga
5.
L’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi ( 3 ) prevede quanto segue:
«L’autore di un’opera letteraria o artistica è il solo ad avere diritto di riprodurla o di autorizzarne la riproduzione, comunque effettuata, indipendentemente dal fatto che essa sia realizzata direttamente o indirettamente, in via provvisoria o permanente, in tutto o in parte.
(…)».
6.
L’articolo 22, paragrafo 1, della LDA, nella versione in vigore alla data della decisone di rinvio ( 4 ), così dispone:
«Quando l’opera sia stata lecitamente pubblicata, l’autore non può vietare:
(…)
4°
la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi brani di altre opere fissate su un supporto grafico o simile, quando tale riproduzione sia effettuata a fini strettamente privati e non arrechi pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera;
4°bis
la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi brani di altre opere fissate su un supporto grafico o simile, quando tale riproduzione sia effettuata a fini illustrativi, didattici o di ricerca scientifica, nella misura giustificata dallo scopo non lucrativo perseguito, e non arrechi pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera (…)
5°
le riproduzioni delle opere sonore e audiovisive effettuate in ambito familiare e riservate alla famiglia».
7.
Gli articoli da 59 a 61 della LDA prevedono quanto segue:
«Articolo 59
Gli autori e gli editori di opere fissate su un supporto grafico o simile hanno diritto a una remunerazione per la riproduzione delle stesse, anche alle condizioni fissate agli articoli 22, paragrafo 1, punti 4° e 4°bis, e 22bis, paragrafo 1, punti 1 e 2.
La remunerazione viene versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentano di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale.
Articolo 60
Inoltre, una remunerazione proporzionale, determinata in base al numero di copie realizzate, è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere o, eventualmente, a discarico delle prime, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione del pubblico, a titolo oneroso o gratuito.
Articolo 61
Il Re fissa l’importo delle remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 con decreto deliberato in Consiglio dei ministri. La remunerazione di cui all’articolo 60 può essere diversificata a seconda dei settori interessati.
Il Re fissa le modalità di riscossione, di ripartizione e di controllo di tali remunerazioni nonché il momento in cui sono dovute.
Fatte salve le convenzioni internazionali, le remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono attribuite in parti uguali agli autori e agli editori.
Nel rispetto delle condizioni e delle modalità che stabilisce, il Re incarica una società rappresentativa di tutte le società di gestione dei diritti di garantire la riscossione e la ripartizione della remunerazione».
8.
Gli importi della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale, sono fissati dagli articoli 2, 4, 8 e 9 del regio decreto del 30 ottobre 1997 sulla remunerazione degli autori e degli editori per la copia a scopo privato o didattico delle opere fissate su un supporto grafico o simile ( 5 ). Tali articoli prevedono quanto segue ( 6 ):
«Articolo 2
1. L’importo della remunerazione forfettaria applicabile alle fotocopiatrici è fissato in:
1o
EUR [5,01] per fotocopiatrice che realizza meno di 6 copie al minuto;
2°
EUR [18,39] per fotocopiatrice che realizza tra 6 e 9 copie al minuto;
3°
EUR [60,19] per fotocopiatrice che realizza tra 10 e 19 copie al minuto;
4°
EUR [195,60] per fotocopiatrice che realizza tra 20 e 39 copie al minuto;
5°
EUR [324,33] per fotocopiatrice che realizza tra 40 e 59 copie al minuto;
6°
EUR [810,33] per fotocopiatrice che realizza tra 60 e 89 copie al minuto;
7°
EUR [1838,98] per fotocopiatrice che realizza più di 89 copie al minuto.
Per fissare l’importo della remunerazione forfettaria viene presa in considerazione la velocità della modalità bianco e nero anche per gli apparecchi che realizzano copie a colori.
2. L’importo della remunerazione forfettaria applicabile ai duplicatori e alle macchine per la stampa in offset è fissato in:
1o
EUR [324,33] per duplicatore;
2°
EUR [810,33] per macchina per la stampa in offset.
(…)
Articolo 4
Per gli apparecchi che integrano più funzioni corrispondenti a quelle degli apparecchi di cui agli articoli 2 e 3, l’importo della remunerazione forfettaria è pari all’importo più elevato tra quelli previsti dagli articoli 2 e 3 che sono applicabili all’apparecchio integrato.
(…)
Articolo 8
In caso di mancata collaborazione, da parte del debitore, come definita agli articoli da 10 a 12, l’importo della remunerazione proporzionale è fissato in:
1o
EUR [0,0334] per copia di opera protetta;
2°
EUR [0,0251] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione o che effettua prestito al pubblico.
Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette.
Articolo 9
Qualora il debitore abbia cooperato alla riscossione della remunerazione proporzionale da parte della società di gestione dei diritti, l’importo di quest’ultima è fissato in:
1o
EUR [0,0201] per copia di opera protetta;
2°
EUR [0,0151] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione o che effettua prestito al pubblico.
Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette».
9.
La cooperazione di cui agli articoli 8 e 9 è definita agli articoli da 10 a 12 del regio decreto del 30 ottobre 1997. L’articolo 10 così dispone:
«Il debitore ha collaborato alla riscossione della remunerazione proporzionale quando:
1o
ha presentato la sua dichiarazione per il periodo considerato alla società di gestione dei diritti conformemente alle disposizioni della sezione 3;
2°
ha versato a titolo provvisorio alla società di gestione dei diritti, al momento della presentazione della dichiarazione a quest’ultima, la remunerazione proporzionale corrispondente al numero dichiarato di copie di opere protette moltiplicato per la tariffa pertinente di cui all’articolo 9, e;
3°
a)
ha stimato di comune accordo con la società di gestione dei diritti, prima dello scadere di un termine di 200 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della dichiarazione da parte della società di gestione dei diritti, il numero di copie di opere protette realizzate durante il periodo considerato;
b)
oppure ha fornito le informazioni necessarie per la formulazione del parere di cui all’articolo 14, sempreché la società di gestione dei diritti abbia chiesto un parere conformemente a tale articolo».
10.
L’articolo 14 del regio decreto 30 ottobre 1997 prevede quanto segue:
«1. Mancando una stima di comune accordo del numero di copie di opere protette realizzate nel corso del periodo considerato, tra il debitore e la società di gestione dei diritti, quest’ultima può chiedere un parere sulla stima del numero di copie di opere protette realizzate nel corso del periodo considerato.
La società di gestione dei diritti notifica la richiesta di parere al debitore entro 220 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione, da parte della società di gestione dei diritti, della dichiarazione di tale debitore.
Il parere viene reso da uno o più periti designati:
1o
di comune accordo dal debitore e dalla società di gestione dei diritti;
2°
oppure dalla società di gestione dei diritti.
La società di gestione, ai sensi del paragrafo 3, punto 2, può designare soltanto uno o più periti autorizzati dal Ministro.
Il parere viene reso entro un termine non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di parere da parte del perito o dei periti designati.
2. Quando il perito o i periti sono designati di comune accordo dal debitore e dalla società di gestione dei diritti, le spese per la perizia sono ripartite di comune accordo tra le parti.
Quando il perito o i periti sono designati unicamente dalla società di gestione dei diritti conformemente al paragrafo 1, comma 3, punto 2°, la società di gestione dei diritti può recuperare le spese per la perizia dal debitore purché siano soddisfatte tutte le condizioni di seguito menzionate:
1o
– il debitore non ha non ha fornito preventivamente alla società di gestione dei diritti le informazioni richieste dalla stessa conformemente all’articolo 22 o;
—
il debitore ha fornito alla società di gestione dei diritti, in seguito a una richiesta di informazioni conforme all’articolo 22, informazioni manifestamente inesatte o incomplete;
2°
la società di gestione dei diritti ha informato chiaramente il debitore, nella richiesta di informazioni di cui all’articolo 22, del fatto che essa potrebbe, nei casi di cui al punto 1o, recuperare le spese per una perizia indipendente richiesta dalla società di gestione;
3°
le spese per la perizia siano oggettivamente giustificate;
4°
le spese per la perizia siano ragionevoli rispetto al volume di copie di opere protette che la società di gestione ha potuto ragionevolmente supporre.
(…)».
II – Fatti all’origine del procedimento principale
11.
La società Hewlett‑Packard Belgium ( 7 ) importa in Belgio apparecchi per la reprografia per uso professionale e domestico e, in particolare, apparecchi «multifunzione», la cui funzione principale è di stampare documenti a velocità che variano a seconda della qualità di stampa e che possono anche effettuare la scansione e la copia di documenti nonché ricevere e inviare fax. Tali stampanti multifunzione, costituenti l’aspetto centrale della controversia nel procedimento principale, sono vendute a prezzi non superiori, di norma, a EUR 100.
12.
La Reprobel SCRL ( 8 ) è la società di gestione incaricata della riscossione e della ripartizione delle somme corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per reprografia.
13.
Il 16 agosto 2004 la Reprobel ha inviato alla HPB un fax in cui le comunicava che la messa in vendita di stampanti multifunzione comportava, in via di principio, il versamento di un diritto di EUR 49,20 per singolo apparecchio.
14.
Dato che le riunioni organizzate e lo scambio di corrispondenza con la Reprobel non hanno consentito di pervenire ad un accordo sulla tariffa applicabile a tali stampanti multifunzione, la HPB, con atto notificato in data 8 marzo 2010, ha citato la Reprobel dinanzi al tribunal de première instance de Bruxelles. Essa chiedeva, da un lato, a tale giudice di dichiarare che non era dovuta alcuna remunerazione per gli apparecchi che essa aveva posto in vendita e, in subordine, che le remunerazioni che essa aveva versato corrispondevano agli equi compensi dovuti ai sensi della normativa belga, interpretata alla luce della direttiva 2001/29. Essa chiedeva, d’altro lato, che la Reprobel fosse condannata a effettuare entro l’anno, salvo il pagamento di una penale di EUR 10 milioni, uno studio conforme a quello previsto all’articolo 26 del regio decreto del 30 ottobre 1997, che riguarda, tra l’altro, il numero di apparecchi controversi e il loro utilizzo effettivo quali fotocopiatrici di opere protette e che paragona tale utilizzo effettivo agli utilizzi effettivi di qualsiasi altro apparecchio per la riproduzione di opere protette.
III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
15.
Ciò considerato, con sentenza del 23 ottobre 2013, depositata presso la cancelleria della Corte l’8 novembre 2013, la cour d’appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se i termini “equo compenso”, ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione su carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi tale diversità di interpretazione.
2)
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei diritti sotto forma:
—
di una remunerazione forfettaria versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, il cui importo è calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale la macchina copiatrice può realizzare un certo numero di copie al minuto, senza altra connessione con il pregiudizio eventualmente subito dai titolari dei diritti, e
—
di una remunerazione proporzionale, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di copie realizzate, importo variabile a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale è a carico delle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere, o eventualmente, con liberazione di questo primo ordine di persone, di quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito.
In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e un giusto equilibrio sia creato tra le persone interessate.
3)
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui questi ultimi vengono privati.
4)
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata, il quale in parte ricomprenda, implicitamente ma sicuramente, la copia di spartiti musicali e di riproduzioni contraffatte».
16.
Con sentenza interlocutoria del 7 febbraio 2014, la cour d’appel de Bruxelles ha informato la Corte del fatto che autorizzava l’intervento volontario della società Epson Europe BV ( 9 ) nel procedimento principale. Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha quindi inviato alla Epson gli atti processuali già notificati agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
17.
La HPB, la Epson e la Reprobel, le parti del procedimento principale nonché il governo belga, l’Irlanda ( 10 ), i governi austriaco, polacco, portoghese e finlandese ( 11 ) nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La HPB, la Epson e la Reprobel, al pari dei governi belga e ceco, nonché la Commissione hanno anche presentato osservazioni orali all’udienza pubblica che si è tenuta il 29 gennaio 2015.
IV – Sulla nozione di «equo compenso », ai sensi degli articoli 5, paragrafo 2, lettera a) e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (prima questione)
18.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la nozione di «equo compenso» di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere interpretata in modo diverso a seconda che l’atto di «riproduzione effettuata su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» sia operata «dal pubblico» oppure «da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali».
19.
La prima questione del giudice del rinvio non è, va sottolineato, priva di ambiguità, come dimostrano le osservazioni scritte, nettamente contrastanti, suscitate da tale questione, contenute sia nelle conclusioni che nella motivazione. Si potrebbe pertanto ritenere, secondo una prima lettura superficiale, che il giudice del rinvio suggerisca apparentemente che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non solo possa ma debba anche essere interpretato tenendo conto della qualità della persona che effettua la reprografia di un’opera protetta e dello scopo per cui viene realizzata, vale a dire dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. Occorre quindi iniziare con l’esame del significato e della portata esatti di tale questione alla luce della controversia nel procedimento principale, esponendo anzitutto le spiegazioni fornite dallo stesso giudice del rinvio.
A – Sul significato e sulla portata della prima questione
1. Spiegazioni del giudice del rinvio
20.
Il giudice del rinvio chiarisce che la Corte ha esaminato finora la nozione di equo compenso solo nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.
21.
Orbene, la Reprobel avrebbe sostenuto dinanzi alla Corte, da un lato, che nel procedimento principale era in discussione soltanto l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 e, dall’altro, che occorreva distinguere l’eccezione per reprografia, prevista da quest’ultima disposizione, dall’eccezione per copia privata, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. La HPB avrebbe fatto valere, per contro, che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in quanto si riferisce alla riproduzione su qualsiasi supporto, si applicherebbe anche alla reprografia effettuata da una persona fisica per uso privato.
22.
Il giudice del rinvio precisa, in tale prospettiva, che, poiché le stampanti multifunzione sono utilizzate anche da persone fisiche per uso privato, si pone la questione se la nozione di equo compenso, che deve essere commisurato al danno subito dai titolari di diritti, debba essere interpretata allo stesso modo sia che la riproduzione sia effettuata per uso privato che per qualsiasi altro uso.
2. Analisi della prima questione
23.
Qualsiasi difficoltà inerente alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio consiste nel fatto che, nella sua stessa formulazione letterale, tale questione sembra suggerire che i «parametri» dell’equo compenso a titolo di copia privata, fissati dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sono in un certo senso cumulabili con quelli dell’equo compenso a titolo di reprografia, fissati all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
24.
Tuttavia, non è questo il significato da attribuire, a mio avviso, alla prima questione.
25.
Occorre sottolineare, anzitutto, che il giudice del rinvio, come emerge dalla stessa formulazione letterale della questione, si colloca esclusivamente nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, in quanto fa riferimento espressamente ed esclusivamente alla «riproduzione effettuata su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» e non già, in senso più ampio, alla riproduzione realizzata, ad esempio, mediante una stampante multifunzione.
26.
La sua prima questione non parte quindi dal principio che l’utilizzo delle stampanti multifunzione possa rientrare sia nell’eccezione per la reprografia, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sia nell’eccezione per copia privata, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva ( 12 ).
27.
Si deve rilevare, al riguardo, che è possibile in generale ritenere che l’utilizzo delle stampanti multifunzione a fini di riproduzione di opere protette possa rientrare al contempo nell’ambito di applicazione materiale dell’eccezione per la reprografia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 e di quello dell’eccezione per copia privata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
28.
Al di là della loro principale funzione di stampa su supporto cartaceo di documenti a partire da un terminale connesso con o senza fili (ad esempio, un computer, un tablet, uno smartphone o un apparecchio fotografico) o da un supporto di registrazione (ad esempio, un disco fisso esterno o una scheda di memoria), tali stampanti consentono in effetti non solo di fotocopiare o di eseguire reprografie delle opere su supporto cartaceo, operazione rientrante nell’eccezione per la reprografia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, ma anche di scansionare o di digitalizzare le stesse opere e di memorizzare il file che ne deriva su un supporto elettronico ( 13 ), operazione che potrebbe rientrare nell’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva ( 14 ).
29.
Dal fascicolo emerge tuttavia che, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, non è necessario stabilire se l’utilizzo delle stampanti multifunzione rientri soltanto nell’eccezione per la reprografia prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 oppure se rientri altresì e simultaneamente, tenuto conto proprio delle loro molteplici funzioni, nell’eccezione per copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva né è necessario, di conseguenza, delimitare i rispettivi ambiti di applicazione di queste due disposizioni relativamente a tali stampanti e, in senso più ampio, di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo di riproduzione di carattere ibrido, che possa essere utilizzato a fini di riproduzione analogica e digitale di opere protette.
30.
Occorre infatti rilevare che il governo belga e la Reprobel hanno fatto valere, da un lato, che le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 sono state trasposte nell’articolo 22, paragrafo 1, punto 4, della LDA e quelle dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva sono state trasposte nell’articolo 22, paragrafo 1, punto 5, della LDA. Essi ritengono, d’altro lato, che, nel procedimento principale, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, punto 4, della LDA, escluse quelle dell’articolo 22, paragrafo 1, punto 5, della LDA.
31.
È possibile constatare, a tal proposito, che, nella versione applicabile alla data della decisione di rinvio, l’articolo 22, paragrafo 1, punto 5, della LDA, infatti, riguardava soltanto «le riproduzioni delle opere sonore e audiovisive effettuate in ambito familiare e riservate alla famiglia». Se ne può quindi dedurre che l’eccezione per copia privata non è applicabile, quantomeno prima della riforma del 31 dicembre 2012, entrata in vigore il 1o dicembre 2013, all’utilizzo delle stampanti multifunzione, e neppure alla digitalizzazione delle opere protette mediante l’uso di uno scanner ( 15 ). Si tratta, tuttavia, di una conclusione che può essere tratta solo dal giudice del rinvio, dato che la Corte, conformemente a una giurisprudenza costante, non è competente a interpretare il diritto nazionale.
32.
Tuttavia, la questione posta dal giudice del rinvio in tale prospettiva è, a mio avviso, se, ed eventualmente in che misura, l’equo compenso a titolo di eccezione per la reprografia, quale previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, cui deve normalmente dar luogo, salvo eccezioni, l’utilizzo delle stampanti multifunzione a fini di reprografia di opere protette, possa «differire» a seconda che l’utilizzo sia effettuato dal pubblico oppure «da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali», secondo la formula mutuata dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
33.
Ciò su cui si interroga il giudice del rinvio non è quindi se sia possibile applicare parametri fissati dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in un caso di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, ma più precisamente e più esattamente, se detta direttiva consenta o, eventualmente, imponga, dato che l’equo compenso deve essere determinato in funzione del danno subito dai titolari di diritti a causa della riproduzione effettuata, una modulazione dell’equo compenso riscosso a titolo di reprografia sull’utilizzo delle stampanti multifunzione, a seconda che la riproduzione sia effettuata da una persona fisica e a fini privati o da qualsiasi altra persona ad altri fini.
34.
In altri termini, si tratta per la Corte di stabilire, in definitiva e tassativamente se, ed eventualmente in quale misura, la direttiva 2001/29 consenta o imponga agli Stati membri che, avendo deciso di applicare l’eccezione per la reprografia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e, come nella fattispecie, avendo istituito la riscossione di una remunerazione forfettaria e proporzionale sull’utilizzo delle stampanti multifunzione a fini di finanziamento dell’equo compenso previsto da tale disposizione, di tener conto in ogni caso del fatto che tali stampanti sono utilizzate da persone fisiche per uso privato o meno.
B – Sull’esistenza di un obbligo di riscossione differenziata dell’equo compenso a seconda degli usi delle stampanti multifunzione
35.
Va ricordato, anzitutto, che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno semplicemente la facoltà, e non l’obbligo, di applicare nel loro diritto nazionale le eccezioni o le limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione delle opere protette dal diritto d’autore di cui all’articolo 2 della stessa direttiva, elencate all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, tra cui l’eccezione per la reprografia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
36.
Qualora i medesimi Stati membri optino per l’introduzione dell’eccezione per la reprografia o dell’eccezione per copia privata, essi sono tuttavia tenuti a prevedere, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione ( 16 ).
37.
La Corte ha dichiarato che la nozione di equo compenso, elemento necessario comune all’eccezione per la reprografia e all’eccezione per copia privata, era una nozione autonoma del diritto dell’Unione che doveva essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ( 17 ). Ciò implica in particolare che, quando gli Stati membri decidono di introdurre l’eccezione per la reprografia o l’eccezione per copia privata, essi non sono più liberi di precisare i parametri dell’equo compenso, elemento essenziale, in modo incoerente e non armonizzato ( 18 ).
38.
La Corte, tuttavia, ha altresì dichiarato che, poiché la direttiva 2001/29 non disciplinava espressamente la questione, gli Stati membri disponevano di un ampio potere discrezionale per circoscrivere, nel rispetto del principio di non discriminazione, i diversi elementi del sistema di equo compenso che essi erano tenuti a istituire, in particolare per individuare le persone chiamate a versare tale compenso, ma anche per stabilire la forma, le modalità e il livello di quest’ultimo ( 19 ).
39.
Tuttavia, come è stato ripetutamente osservato dalla Corte, l’equo compenso deve essere necessariamente calcolato sulla base del pregiudizio, potenziale ( 20 ) o reale, causato ai titolari del diritto d’autore per effetto dell’introduzione dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione considerata ( 21 ).
40.
Occorre fornire una risposta alla prima questione del giudice del rinvio alla luce di tali orientamenti fondamentali.
41.
Nella fattispecie, va osservato, anzitutto, che gli ambiti dell’eccezione per la reprografia e dell’eccezione per copia privata sono rispettivamente definiti alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, secondo criteri nettamente contrastanti ( 22 ). L’eccezione per la reprografia viene «definita» in base al supporto di riproduzione («su carta o supporto simile») e ai mezzi di riproduzione utilizzati («qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi»), mentre l’eccezione per copia privata viene definita in base al supporto di riproduzione («qualsiasi supporto»), ma soprattutto all’identità dell’autore della riproduzione («una persona fisica») e all’obiettivo perseguito con la riproduzione («per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali»).
42.
Tali precisazioni non sono, in realtà, criteri di definizione delle due eccezioni, ma piuttosto elementi che consentono di delimitare i rispettivi ambiti e quindi di determinare, in una certa misura, il loro ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae, ma secondo termini e modalità assai diversi.
43.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, che non è in discussione nel procedimento principale, definisce quindi sostanzialmente, limitandolo in un duplice senso, l’ambito di applicazione ratione personae dell’eccezione per copia privata. Le persone fisiche sono le uniche autorizzate a riprodurre opere protette a titolo di copia privata, e ciò soltanto per loro uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. Pertanto, l’equo compenso, cui deve dar luogo, a tale titolo e salvo eccezioni, qualsiasi riproduzione di opere protette, può essere applicato solo a tali persone. Tale disposizione non limita, per contro, quantomeno espressamente, l’ambito di applicazione ratione materiae dell’eccezione per copia privata. Essa si limita a precisare, al riguardo, che tale norma è applicabile a prescindere dal supporto di riproduzione utilizzato. A dire il vero, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, è in realtà l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a limitare l’ambito di applicazione ratione materiae dell’eccezione per copia privata alle sole riproduzioni digitali.
44.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, l’unica norma in discussione nel procedimento principale, definisce a sua volta, sostanzialmente, limitandolo in un triplice senso, l’ambito di applicazione ratione materiae dell’eccezione per la reprografia e, di conseguenza e per esclusione, dell’eccezione per copia privata. Rientrano nell’eccezione per la reprografia soltanto le riproduzioni su carta o supporto simile, effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti musicali.
45.
Come ha rilevato la Corte, la stessa formulazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 stabilisce quindi una distinzione tra il supporto di riproduzione, ossia la carta o supporto simile, e il mezzo utilizzato ai fini di tale riproduzione, vale a dire qualsiasi tipo di tecnica fotografica o qualsiasi altro procedimento avente effetti analoghi ( 23 ).
46.
Il supporto di riproduzione deve essere la carta, espressamente prevista, o qualsiasi altro «substrato che deve presentare qualità simili, vale a dire comparabili ed equivalenti a quelle della carta» ( 24 ), il che esclude qualsiasi supporto di riproduzione non analogico e quindi, in particolare, i supporti digitali ( 25 ).
47.
Il mezzo che consente una riproduzione su carta o supporto simile riguarda non solo la tecnica fotografica, ma anche «ogni altro procedimento avente effetti analoghi», ossia qualsiasi altro mezzo che consenta di raggiungere un risultato analogo a quello ottenuto con la tecnica fotografica, vale a dire alla rappresentazione analogica di un’opera o di altro materiale protetto ( 26 ). La Corte ha quindi precisato che l’eccezione per la reprografia non si fondava sulla tecnologia utilizzata, bensì sul risultato da raggiungere ( 27 ).
48.
Dalla giurisprudenza della Corte si può pertanto dedurre che la funzione di fotocopiatrice delle stampanti multifunzione, che consente la riproduzione di opere protette su supporto cartaceo, rientra nell’eccezione per la reprografia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, mentre la loro funzione di scanner, che consente la riproduzione di opere protette su supporto elettronico, vale a dire la digitalizzazione di opere pubblicate su carta, potrebbe rientrare nell’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. Tuttavia, e come ho già rilevato ( 28 ), tale aspetto della problematica non rientra nell’ambito delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, in quanto il legislatore nazionale non ha previsto tale ipotesi, quantomeno prima della riforma del 31 dicembre 2012, entrata in vigore il 1o dicembre 2013, successivamente alla data in cui è stata adita la Corte.
49.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non contiene, per contro, limitazioni attinenti alla qualità della persona che effettua la riproduzione o allo scopo per il quale tale riproduzione viene effettuata. Pertanto, l’equo compenso, cui deve dar luogo, salvo eccezioni, a titolo di eccezione per la reprografia, qualsiasi riproduzione di un’opera protetta, deve essere applicato, in via di principio, a qualsiasi persona che effettua siffatta riproduzione ( 29 ).
50.
Dall’analisi che precede emerge che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non prescrive espressamente, tale è la questione sottoposta alla Corte, né vieta formalmente agli Stati membri, che abbiano scelto di applicare l’eccezione per la reprografia, di modulare la riscossione dell’equo compenso dovuto per l’utilizzo delle stampanti multifunzione a fini di riproduzione di opere protette in funzione dello scopo per il quale la riproduzione viene realizzata e della qualità della persona che effettua tale riproduzione.
51.
Si deve sottolineare, in particolare, che non si può rispondere laconicamente alla prima questione del giudice del rinvio nel senso che siffatta modulazione sarebbe esclusa in quanto l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, a differenza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa non distingue tra la qualità della persona che effettua la riproduzione e lo scopo per il quale tale riproduzione viene realizzata, in applicazione, in definitiva, dell’adagio secondo il quale ove la legge non distingue, neanche noi dobbiamo farlo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
52.
La prima conclusione alla quale mi induce tale analisi è che gli Stati membri non hanno l’obbligo di istituire un sistema di riscossione di un canone, destinato a finanziare l’equo compenso a titolo di eccezione per la reprografia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sulle stampanti multifunzione e/o sul loro utilizzo, differenziato a seconda della qualità della persona che le utilizza e/o dello scopo per il quale esse sono utilizzate.
53.
La seconda conclusione che si deve trarre da tale analisi è che gli Stati membri possono istituire, nondimeno, un sistema differenziato di tal genere, a condizione, tuttavia, che detto compenso rimanga collegato al pregiudizio subito dai titolari dei diritti per effetto dell’introduzione di tale eccezione, il che implica che siffatta differenziazione si fonda su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ( 30 ), come emerge più precisamente dall’esame della seconda questione pregiudiziale del giudice del rinvio, svolto nei successivi paragrafi.
54.
Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non impone ma consente agli Stati membri di istituire un sistema di riscossione di un canone, destinato a finanziare l’equo compenso a titolo di eccezione per la reprografia, previsto da tale disposizione, sulle stampanti multifunzione e/o sul loro utilizzo, differenziato a seconda della qualità della persona che le utilizza e/o dello scopo per il quale esse sono utilizzate, a condizione, da un lato, che tale compenso rimanga collegato al pregiudizio subito dai titolari dei diritti per effetto dell’introduzione di tale eccezione e, dall’altro, che siffatta differenziazione si fondi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
V – Sulla fissazione delle remunerazioni forfettaria e proporzionale destinate a finanziare l’equo compenso (seconda questione)
55.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debbano essere interpretate nel senso che esse autorizzano uno Stato membro a istituire, a fini di finanziamento dell’equo compenso prescritto da tali disposizioni, un sistema di duplice remunerazione, forfettaria e proporzionale, che presenti le caratteristiche di quello di cui trattasi nel procedimento principale, tenuto conto, in particolare, del giusto equilibrio che tale Stato è tenuto a garantire tra gli interessi delle diverse persone interessate.
56.
Prima di iniziare a rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio, occorre ricordare le principali caratteristiche delle remunerazioni, forfettaria e proporzionale, di cui trattasi nel procedimento principale, ed esporre successivamente le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio.
A – Principali elementi del sistema belga di remunerazioni forfettaria e proporzionale
57.
La riproduzione di opere protette a titolo di eccezione per la reprografia, prevista all’articolo 22, paragrafo 1, punto 4, della LDA dà diritto agli autori e agli editori ( 31 ) di opere fissate su un supporto grafico o analogo a un equo compenso finanziato con una remunerazione forfettaria, prevista all’articolo 59 della LDA, e con una remunerazione proporzionale, prevista all’articolo 60 della LDA.
58.
La remunerazione forfettaria viene versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentano di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale. L’articolo 1 del regio decreto del 30 ottobre 1997 definisce l’importatore e l’acquirente intracomunitario quali importatori e acquirenti la cui attività commerciale consiste nel distribuire apparecchi. Il suo importo, fissato all’articolo 2 del regio decreto del 30 ottobre 1997, dipende dalla velocità massima di copia in bianco e nero dell’apparecchio considerato. Tale importo è pari, per le stampanti multifunzione del tipo di quelle di cui trattasi nel procedimento principale (da 20 a 39 copie al minuto), a EUR 195,60.
59.
La remunerazione proporzionale è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere protette o, eventualmente, a discarico delle persone fisiche, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione del pubblico ( 32 ), a titolo oneroso o gratuito, al momento della realizzazione della copia dell’opera protetta ( 33 ). Il suo importo è calcolato in base al numero di copie realizzate con ciascun apparecchio e a una tariffa che varia a seconda della collaborazione del debitore alla sua riscossione, fissata in EUR 0,0201 per copia di opera protetta, qualora il debitore abbia collaborato, e in EUR 0,0334, qualora il debitore non abbia collaborato ( 34 ).
60.
Tale collaborazione è definita agli articoli da 10 a 12 del regio decreto del 30 ottobre 1997, che distinguono la collaborazione standardizzata, applicabile agli istituti di insegnamento o alle istituzioni di prestito pubblico ( 35 ) dalla cooperazione generale, applicabile agli altri debitori ( 36 ), indipendentemente dalla loro qualità ( 37 ), secondo modalità che variano a seconda dei criteri specificati all’articolo 12, paragrafo 3, del regio decreto del 30 ottobre 1997.
61.
Per poter ritenere che abbia collaborato, il debitore della remunerazione proporzionale, in particolare e in generale, deve aver adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione per il periodo considerato presso la società di gestione dei diritti e versato un importo a titolo di provvisionale corrispondente al numero di copie di opere protette dichiarate (collaborazione generale) o a un numero di copie di opere protette determinato secondo una tabella standardizzata (collaborazione standardizzata).
B – Spiegazioni del giudice del rinvio
62.
Il giudice del rinvio sottolinea anzitutto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’equo compenso deve essere necessariamente calcolato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette con l’introduzione dell’eccezione. Osservando, tuttavia, che la Corte ha ammesso che la semplice capacità degli apparecchi di realizzare copie bastava a giustificare l’applicazione di un equo compenso, tale giudice ritiene che non venga meno la questione del livello al quale è possibile fissare tale compenso senza cadere nell’arbitrio.
63.
Esso afferma, inoltre, che, poiché gli Stati membri devono prendere in considerazione i criteri più pertinenti per fissare l’importo dell’equo compenso, senza perdere di vista il fatto che quest’ultimo non può essere dissociato dagli elementi costitutivi del pregiudizio, si pone la questione della facoltà o dell’obbligo degli Stati membri di non prevedere alcun compenso quando il pregiudizio è minimo.
64.
Esaminando successivamente la normativa belga, tale giudice constata che è stato preso in considerazione quale criterio più pertinente la velocità massima di copia in bianco e nero al minuto e non già l’uso domestico o commerciale o le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, come la diversità delle sue funzioni. Esso osserva altresì che, sebbene la remunerazione forfettaria non possa superare una determinata percentuale del prezzo per quanto riguarda gli scanner, qualsiasi riferimento al prezzo degli apparecchi è escluso per gli altri apparecchi e, in particolare, per gli apparecchi multifunzione, ai quali si applica l’importo più elevato possibile.
65.
Da tali considerazioni il giudice del rinvio trae la conclusione che è lecito chiedersi se la riscossione sulle stampanti multifunzione di una remunerazione forfettaria, versata dai fabbricanti, dagli importatori e dagli acquirenti, cumulata con la riscossione di una remunerazione proporzionale, corrisposta dai loro utilizzatori, non sia superiore al risarcimento del danno causato dall’uso di tali stampanti, se sia equa e se rispetti il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utilizzatori dei beni protetti.
C – Analisi
1. Sulla ricevibilità
66.
Non occorre soffermarsi oltremodo sulla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale, messa in discussione dalla Reprobel, che non suscita particolari dubbi. È vero che il procedimento principale riguarda essenzialmente i produttori di stampanti multifunzione su cui, in tale veste, grava soltanto la remunerazione forfettaria e non la remunerazione proporzionale. Resta pur sempre il fatto, tuttavia, che la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda al contempo le due remunerazioni singolarmente considerate e il sistema di doppia remunerazione nel suo insieme.
2. Nel merito
67.
Occorre iniziare ricordando che, tenuto conto dell’ambito di applicazione della normativa nazionale applicabile e dei motivi suesposti, la Corte non è tenuta a interpretare il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.
68.
Va ricordato inoltre che la giurisprudenza della Corte relativa all’eccezione per copia privata, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, può essere estesa in via analogica all’eccezione per la reprografia, prevista à l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, nel rispetto del diritto fondamentale alla parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 38 ).
69.
Nella fattispecie, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’equo compenso mira a indennizzare adeguatamente i titolari del diritto d’autore per la riproduzione delle loro opere protette effettuata senza il loro consenso, per cui deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito da detti titolari e derivante dall’atto di riproduzione ( 39 ). Pertanto, detto compenso deve essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato ai titolari del diritto d’autore dall’introduzione dell’eccezione di cui trattasi, nella fattispecie, l’eccezione per la reprografia ( 40 ).
70.
La Corte ha altresì dichiarato che, poiché le disposizioni della direttiva 2001/29 non disciplinano espressamente tale questione, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la forma, le modalità di finanziamento e di riscossione nonché l’eventuale livello di tale compenso ( 41 ).
71.
Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, l’osservanza della medesima direttiva, tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso ( 42 ). Si deve precisare, al riguardo, che ciò non implica che gli Stati membri siano tenuti a «scegliere» tra criteri del resto indeterminati, quelli più pertinenti, ma semplicemente che spetta a tali Stati, nel rispetto degli obiettivi della direttiva 2001/29 e, in senso più ampio, del diritto dell’Unione, fissare i criteri che essi ritengono pertinenti.
72.
Peraltro, sebbene le disposizioni della direttiva 2001/29 non disciplinino espressamente neppure la questione del debitore dell’equo compenso, per cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale anche a tal riguardo ( 43 ), spetta, in linea di principio, al soggetto che ha causato siffatto pregiudizio, ossia colui che ha realizzato la riproduzione dell’opera protetta senza chiedere la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti, risarcire il danno subito, finanziando l’equo compenso che deve essere corrisposto a tale titolare ( 44 ).
73.
La Corte ha ammesso tuttavia, da un lato, che poteva essere difficile in concreto individuare i soggetti che, con i loro atti di riproduzione, causano un pregiudizio ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione e obbligarli a risarcire tali titolari ( 45 ). Essa ha sottolineato, dall’altro, che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, conformemente all’ultima frase del considerando 35 della direttiva 2001/29 ( 46 ).
74.
Essa ha ammesso, pertanto, che fosse consentito agli Stati membri istituire, a fini di finanziamento dell’equo compenso, a titolo dell’una o dell’altra eccezione, una remunerazione a carico non già degli utilizzatori di apparecchiature e di dispositivi di riproduzione, che realizzano riproduzioni di opere protette che causano un pregiudizio ai titolari dei diritti, bensì dei soggetti che ne dispongono e che, a tale titolo, in diritto o in fatto, mettono tali oggetti a disposizione di detti utilizzatori o rendono a questi ultimi un servizio di riproduzione ( 47 ).
75.
Tuttavia, al fine di garantire il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utilizzatori di apparecchiature e di dispositivi, siffatto sistema deve consentire, anzitutto, ai debitori di riversare il costo di tale remunerazione sul prezzo della messa a disposizione degli utilizzatori delle medesime apparecchiature e dei medesimi dispositivi o sul prezzo del servizio di riproduzione reso, in modo tale che detti utilizzatori assumano, in definitiva, l’onere della remunerazione ( 48 ). Tale sistema deve inoltre fondarsi sull’esistenza di un collegamento necessario tra l’applicazione della remunerazione a dette apparecchiature e a detti dispositivi e l’uso di questi ultimi a fini di riproduzione di opere protette ( 49 ), il che può implicare la necessità di garantire un diritto al rimborso di qualsiasi remunerazione, se del caso, indebitamente versata, che sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione ( 50 ).
76.
Occorre rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio alla luce di tali precisazioni, esaminando anzitutto separatamente la remunerazione forfettaria e la remunerazione proporzionale in quanto tali, e successivamente il sistema dell’equo compenso nel suo insieme. Non si può escludere infatti che, singolarmente considerate, la remunerazione forfettaria e la remunerazione proporzionale rispondano alle esigenze richiamate supra, ma che, complessivamente e cumulativamente considerate, siano sproporzionate e spezzino il «giusto equilibrio» tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utilizzatori di apparecchiature o di dispositivi per la reprografia.
77.
Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che le due remunerazioni, destinate a finanziare l’equo compenso prescritto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, derivano tuttavia da logiche del tutto differenti. La remunerazione forfettaria, riscossa sulle apparecchiature o sui dispositivi per la reprografia, si fonda su una valutazione del danno potenziale che può essere causato ai titolari dei diritti dall’utilizzo di questi ultimi e quindi su una valutazione ex ante della loro probabile capacità di causare siffatto pregiudizio. La remunerazione proporzionale, per contro, riscossa sulle riproduzioni dichiarate di opere protette si fonda sulla determinazione del danno reale causato da queste ultime ai titolari dei diritti e quindi su una quantificazione ex post del pregiudizio effettivo arrecato a detti titolari.
a) Sulla remunerazione forfettaria
78.
La remunerazione forfettaria istituita dalla normativa belga presenta due caratteristiche principali. Da un lato, tale remunerazione viene versata o dai fabbricanti, o dagli importatori o dagli acquirenti delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia, tra i quali le stampanti multifunzione di cui trattasi nel procedimento principale, al momento della loro immissione in commercio. Dall’altro, il suo importo viene stimato tenendo conto del danno potenziale che può essere causato ai titolari dei diritti dall’utilizzo di tali apparecchiature e dispositivi ai fini della riproduzione di opere protette, danno valutato a sua volta in base alla loro velocità massima di copia in bianco e nero al minuto.
79.
La remunerazione forfettaria viene quindi considerata essenzialmente come un prelievo sulla commercializzazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi che possono realizzare reprografie delle opere protette, indirettamente applicato agli acquirenti. Occorre infatti rilevare che non viene contestato il fatto che i fabbricanti, gli importatori e gli acquirenti intracomunitari di tali apparecchiature e dispositivi per la reprografia, designati quali debitori della remunerazione forfettaria, possano riversare il suo importo sul loro prezzo di vendita al dettaglio, cosicché tale remunerazione sarebbe sempre corrisposta, in definitiva, dagli acquirenti finali, vale a dire o dalle persone che possono utilizzarli per riprodurre, in particolare, opere protette oppure dalle persone che li mettono a disposizione di tali persone nell’ambito di servizi di reprografia e che possono riversarne esse stesse l’importo sul prezzo di detti servizi.
80.
Come è stato rilevato dai governi belga e austriaco, si può ritenere che l’istituzione di siffatta remunerazione forfettaria sia giustificata dall’esistenza di difficoltà pratiche e oggettive nell’identificare le persone che realizzano reprografie di opere protette e nell’obbligare le stesse a corrispondere l’equo compenso.
81.
Si deve sottolineare, al riguardo, che la circostanza che la normativa belga preveda anche una remunerazione proporzionale, riscossa sull’utilizzo effettivo delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia non può costituire, di per sé, la prova che l’istituzione della remunerazione forfettaria sia ingiustificata, in quanto rivelerebbe l’assenza di qualsiasi difficoltà pratica a riscuotere un equo compenso sulla reprografia di opere protette. Diversa è invece la questione se il dualismo del sistema dell’equo compenso istituito dal legislatore belga, vale a dire il cumulo della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale, risponda alle esigenze di giusto equilibrio poste dalla direttiva 2001/29, questione che esaminerò nei paragrafi successivi.
82.
Resta il fatto che la remunerazione forfettaria stabilita dalla normativa belga deve garantire il giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29, il che implica un triplice esame.
83.
Tale giusto equilibrio può essere garantito, in primo luogo, soltanto a condizione che esista un collegamento necessario tra l’applicazione della remunerazione forfettaria sulle apparecchiature e sui dispositivi per la reprografia e l’uso presunto di questi ultimi a fini di riproduzione di opere protette.
84.
Nella fattispecie, poiché la remunerazione forfettaria è effettivamente riscossa sull’immissione in commercio di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi che possono essere utilizzati a fini di reprografia di opere protette, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, si deve presumere, in via di principio, che siffatto collegamento sia dimostrato. Come la Corte ha avuto occasione di sottolineare in un altro contesto, è legittimo presumere che coloro che hanno acquistato stampanti multifunzione, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ne beneficino integralmente e ne sfruttino quindi la totalità delle funzioni, cosicché la loro semplice capacità di realizzare reprografie è sufficiente a giustificare l’applicazione della remunerazione forfettaria ( 51 ).
85.
In secondo luogo, il giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29 implica altresì che si esamini se i diversi livelli della remunerazione forfettaria, fissati dalla normativa belga, rimangano entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità.
86.
È vero, come è stato ricordato supra, che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire, in particolare, il livello dell’equo compenso prescritto a titolo di eccezione per la reprografia. Il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri non è tuttavia illimitato. Essi devono utilizzare criteri pertinenti, tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso ( 52 ), e garantire che l’esercizio del loro potere discrezionale non abbia effetti negativi sul funzionamento del mercato interno e non arrechi, in tal modo, pregiudizio agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 ( 53 ). Dato che l’equo compenso e il sistema su cui si basa devono essere connessi al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effetto delle riproduzioni realizzate, il suo importo deve essere fissato, in via di principio, dalle autorità competenti in considerazione dell’importanza relativa della capacità dell’apparecchiatura o del dispositivo di realizzare riproduzioni di opere protette ( 54 ).
87.
Nella fattispecie, spetta al giudice del rinvio esaminare se le diverse tariffe fissate dalla normativa belga, che sono graduate in base alla velocità massima di copia in bianco e nero al minuto delle fotocopiatrici e che, nel caso delle stampanti multifunzione, possono raggiungere il triplo del loro prezzo di vendita al dettaglio, si trovano in un ragionevole rapporto di proporzionalità con il danno potenziale rappresentato dalla commercializzazione di tali dispositivi.
88.
Al riguardo, è vero che, come ha fatto valere il governo belga, il criterio della velocità massima di copia in bianco e nero al minuto delle fotocopiatrici, sul quale si fondano le diverse tariffe della remunerazione forfettaria, è un criterio che, in una certa misura, rispecchia obiettivamente la capacità di danno potenziale di queste ultime. È vero altresì, all’inverso, che il prezzo dell’apparecchiatura o del dispositivo non è un elemento obiettivo tale da rispecchiare detta capacità.
89.
È altrettanto vero, tuttavia, che il danno potenziale derivante dall’acquisto, da parte di una persona fisica, di una stampante multifunzione, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, per suo uso personale non è affatto paragonabile al danno potenziale derivante dall’acquisto della medesima stampante da parte di una persona giuridica, quale una biblioteca pubblica, ai fini del suo utilizzo da parte del personale di quest’ultima, o ancora, e a fortiori, dalla messa a disposizione del pubblico di tale stampante. Allo stesso modo, a parità di velocità di copia, la capacità di danno potenziale di una stampante multifunzione, tenuto conto proprio della diversità delle sue funzioni e della varietà dei suoi usi, non è affatto paragonabile a quella di una macchina appositamente concepita per la produzione in massa di fotocopie.
90.
Il giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29, il quale implica che il livello della remunerazione forfettaria non sia totalmente dissociato dagli elementi costitutivi del pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti ( 55 ), sarebbe quindi, indubbiamente, maggiormente garantito, se si tenesse conto, oltre che del criterio della velocità di copia, di altri elementi valutabili in modo oggettivo, quali la natura o la destinazione dell’apparecchiatura o del dispositivo immessi in commercio, specificamente menzionati, ma esclusi, dal governo belga nelle sue osservazioni.
91.
Quantomeno, la valutazione del legislatore circa la capacità di danno potenziale delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia dovrebbe fondarsi su altri elementi, obiettivi e aggiornati, in particolare di tipo statistico, idonei a stabilire una certa corrispondenza tra le varie tariffe della remunerazione forfettaria e l’entità del danno potenziale proprio di ciascun tipo di apparecchiatura o di dispositivo.
92.
Si può osservare, al riguardo, che la tariffa applicata alle stampanti multifunzione in grado di produrre da 20 a 39 copie in bianco e nero al minuto, ossia EUR 195,60, rapportata alla tariffa della remunerazione proporzionale applicata per ciascuna copia di opera protetta a una persona che abbia collaborato, ossia EUR 0,0201, equivarrebbe alla realizzazione di circa 9731 copie di opere protette. Orbene, il governo belga non ha fornito alcuna indicazione precisa che possa «rendere credibile» la probabilità concreta che l’utilizzo, da parte di una persona fisica, di una stampante multifunzione per suo uso personale possa causare un danno di tale entità.
93.
Nella fattispecie, occorre sottolineare che il governo belga ha fatto valere che l’istituzione della remunerazione forfettaria si fondava su studi preliminari i cui risultati erano riportati nella relazione al Re, che precedeva il regio decreto del 30 ottobre 1997. Nella fattispecie, tale relazione fornisce alcuni dati statistici dell’epoca sui diversi tipi di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia soggetti alla remunerazione forfettaria, distinguendo tra fotocopiatrici, telefax, duplicatori e macchine per la stampa in offset e indicando, per ciascun tipo, il numero di dispositivi utilizzati, il loro prezzo medio di vendita e il numero di copie che essi consentono di realizzare. Nella relazione si precisa inoltre che «l’importo della remunerazione forfettaria viene adeguato in funzione dell’utilizzo effettivo dell’apparecchio nel mercato» secondo, essenzialmente, «le informazioni fornite dai rappresentanti dei fabbricanti». Tuttavia, tale presa in considerazione dell’utilizzo del dispositivo si traduce soltanto nella classificazione delle fotocopiatrici in sette categorie definite in base alla velocità di copia in bianco e nero al minuto.
94.
La Corte non dispone, peraltro, degli studi che la società di gestione dei diritti doveva far eseguire periodicamente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regio decreto del 30 ottobre 1997, e che dovevano indicare un certo numero di dati statistici precisi, in particolare sul volume di copie di opere protette realizzate e sulla loro ripartizione per settore di attività.
95.
Tuttavia, spetta comunque al giudice del rinvio valutare tutte le circostanze del caso di specie. Spetta a tale giudice, anzitutto, valutare la pertinenza del criterio definito dal legislatore per stabilire le tariffe della remunerazione forfettaria e trarne le conseguenze. Spetta inoltre al medesimo giudice valutare se le varie tariffe della remunerazione forfettaria possano essere considerate ragionevolmente connesse con l’entità del danno potenziale causato ai titolari dei diritti dall’immissione in commercio delle stampanti multifunzione di cui trattasi nel procedimento principale.
96.
Il giusto equilibrio prescritto dalla giurisprudenza della Corte implica, infine e in terzo luogo, l’esame della questione se la remunerazione forfettaria debba, in ogni caso, essere corredata della possibilità di ottenere la restituzione della remunerazione forfettaria, se del caso, indebitamente versata ( 56 ).
97.
Si deve, al riguardo, osservare che la Corte, finora, ha sancito siffatto obbligo di rimborso solo in un contesto del tutto particolare, nella specie, quello del prelievo riscosso sulla vendita di supporti di riproduzione a titolo di eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Orbene, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non è completamente equiparabile a quella di cui trattasi nella causa A International Sales e a.
98.
È vero che, al pari dei supporti di riproduzione in discussione in quest’ultima causa, le stampanti multifunzione si prestano, per loro stessa natura, a usi assai diversi, alcuni dei quali, come la stampa di documenti personali, sono del tutto estranei alla reprografia di opere protette. Sarebbe pertanto contrario al giusto equilibrio, prescritto dalla direttiva 2001/29, imporre alle persone che utilizzano tali stampanti multifunzione solo per fini estranei alla riproduzione di opere protette che esse versino siffatta remunerazione.
99.
Tuttavia, si deve anche tener presente che l’ambito dell’eccezione per copia privata, come è stato ricordato in sede di esame della prima questione pregiudiziale, è più limitato ratione personae di quello dell’eccezione per la reprografia. Dell’eccezione per copia privata beneficiano soltanto le persone fisiche che intendano realizzare copie di opere protette a fini privati, cosicché è relativamente semplice istituire un sistema di prelievo per copia privata su tutti i supporti di registrazione, corredato di un meccanismo che consente di rimborsare le persone che ne facciano legittimamente richiesta.
100.
Per contro, la riproduzione di opere protette a titolo di eccezione per la reprografia deve dar luogo, in via di principio, a un equo compenso indipendentemente dalla persona che la effettua. Orbene, come ha fatto valere il governo austriaco, il controllo dell’utilizzo delle stampanti multifunzione a fini di riproduzione di opere protette presso ogni persona, fisica o giuridica, che le abbia acquistate si scontra con notevoli difficoltà pratiche che sono esattamente quelle alla base dell’ammissibilità stessa della remunerazione forfettaria.
101.
Pertanto, la circostanza che la remunerazione forfettaria non sia corredata di un meccanismo di rimborso non può essere considerata, di per sé, lesiva del giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29. Completamente diversa è invece la questione se l’assenza di un meccanismo di rimborso della remunerazione forfettaria alle persone chiamate a versare la remunerazione proporzionale possa ledere, dal canto suo, tale equilibrio, questione che esaminerò nei paragrafi successivi.
b) Sulla remunerazione proporzionale
102.
La remunerazione proporzionale istituita dalla normativa belga si presenta essenzialmente come un prelievo sull’utilizzo o sullo sfruttamento effettivo di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi che possono realizzare reprografie di opere protette, quali le stampanti multifunzione di cui trattasi nel procedimento principale, il cui importo è fissato, in via di principio, in considerazione del danno reale che tale utilizzo o tale sfruttamento ha effettivamente causato ai titolari dei diritti. Tale remunerazione viene, infatti, direttamente versata dagli acquirenti/utilizzatori delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia che effettuano riproduzioni di opere protette oppure riversata su questi ultimi dalle persone che mettono tali apparecchiature e dispositivi a loro disposizione. Il suo importo è inoltre fissato alla scadenza in base alle dichiarazioni stesse degli utilizzatori delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia, dichiarazioni in cui si precisa il numero di copie di opere protette realizzate nel periodo considerato o in cui si forniscono le indicazioni necessarie al riguardo.
103.
Si può quindi ritenere, prima facie, che, ponendo così, direttamente o indirettamente, la remunerazione proporzionale a carico degli utilizzatori di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia proporzionalmente alle riproduzioni di opere protette che essi realizzano, la normativa belga garantisca un’equa riscossione, sia per i titolari dei diritti che per tali utilizzatori, del compenso prescritto dalla direttiva 2001/29 e risponde quindi alle esigenze di giusto equilibrio previste da quest’ultima.
104.
Occorre tuttavia sottolineare che l’ambito di applicazione ratione personae della remunerazione proporzionale costituisce oggetto di discussione tra le parti. Il governo belga sostiene, infatti, che tale remunerazione non è versata dai singoli, utilizzatori di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia, senza tuttavia fornire gli elementi che giustifichino un’affermazione che non emerge dalla normativa belga. La Reprobel ha confermato in udienza che la remunerazione proporzionale era richiesta soltanto ai grandi utilizzatori o ai copy shops, vale a dire ai professionisti che fanno un uso consistente di copie, precisando che la sua applicazione ai singoli sarebbe impossibile, praticamente ma anche giuridicamente, in quanto la vigilanza che ciò implicherebbe è in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata. Secondo la Epson, per contro, tale remunerazione sarebbe applicata senza distinzioni in base all’utilizzatore o alle finalità della riproduzione.
105.
Si deve, al riguardo, rilevare che non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale, cosicché essa può solo rimettere al giudice del rinvio il compito di esaminare tale punto, fermo restando che, considerato il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per determinare i debitori dell’equo compenso, la conclusione cui perverrà al riguardo detto giudice dovrebbe incidere solo sulla valutazione della compatibilità del cumulo della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale con le esigenze previste dalla direttiva 2001/29.
106.
A richiamare principalmente l’attenzione sono tuttavia le modalità di determinazione dell’importo della remunerazione proporzionale, che variano a seconda della collaborazione dell’utilizzatore. La Epson e la Commissione fanno valere, in particolare, che tale collaborazione non presenta alcuna connessione con il danno, cosicché la remunerazione proporzionale sarebbe sproporzionata e spezzerebbe il giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29.
107.
Si deve nuovamente ricordare, al riguardo, che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire sia l’importo dell’equo compenso sia le modalità della sua riscossione. Ciononostante, la diversità delle tariffe applicate ai debitori della remunerazione proporzionale, a seconda che essi collaborino o meno alla sua riscossione, deve essere giustificata da un criterio oggettivo, ragionevole e proporzionato all’obiettivo perseguito.
108.
Nella fattispecie, la remunerazione proporzionale, che ha lo scopo di finanziare l’equo compenso richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, si fonda sulla determinazione del numero di copie di opere protette che risultano effettuate dagli utilizzatori di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia in un determinato periodo e dipende quindi necessariamente dalla collaborazione di questi ultimi.
109.
Alla luce del suo obiettivo, dei mezzi che possono essere legittimamente applicati per conseguire detto obiettivo nonché dei costi che tale applicazione può determinare, non risulta che la modulazione dell’importo della remunerazione proporzionale riscosso su ogni riproduzione in base alla collaborazione di detti utilizzatori sia, di per sé, totalmente arbitraria o manifestamente irragionevole.
110.
Il governo belga non ha fornito, tuttavia, alcun chiarimento sugli elementi che possono giustificare la differenza, da semplice a doppio, tra gli importi applicati. Nessun elemento, né nella LDA né nel regio decreto del 30 ottobre 1997 né nella relazione al Re che precedeva tale decreto mira, in particolare, a dimostrare che tale differenza sarebbe obiettivamente giustificata dai costi supplementari inerenti alla riscossione della remunerazione proporzionale in caso di mancata collaborazione del debitore, punto rilevato invece dal Conseil d’État nel suo parere del 9 luglio 1997 sul progetto di regio decreto adottato infine il 30 ottobre 1997 ( 57 ).
111.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio esaminare, in considerazione dei chiarimenti eventualmente forniti dal governo belga, se tale differenza di importo sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.
c) Sul sistema di doppia remunerazione nel suo insieme
112.
Resta da esaminare la questione se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che osta al doppio sistema di remunerazione forfettaria e di remunerazione proporzionale, istituito dal legislatore belga. Si tratta, più precisamente, di esaminare se possa essere considerato legittimo, alla luce dei requisiti di giusto equilibrio posti dalla direttiva 2001/29, applicare, cumulativamente, una remunerazione proporzionale alle persone che utilizzano un’apparecchiatura o un dispositivo per la reprografia, calcolata in base al numero di copie di opere protette che esse hanno effettivamente realizzato nel corso di un determinato periodo, e quindi destinata a compensare il pregiudizio realmente ed effettivamente subito dai titolari dei diritti, mentre si ritiene che le medesime persone abbiano già versato, direttamente o indirettamente, la remunerazione forfettaria riscossa al momento dell’acquisto dell’apparecchiatura o del dispositivo utilizzato.
113.
Al riguardo, va immediatamente ricordato, come emerge dalle considerazioni precedenti, che gli Stati membri, in via di principio, dato che sia le modalità di riscossione che l’importo dell’equo compenso rientrano nel potere discrezionale ad essi riconosciuto, possono finanziare l’equo compenso a titolo di eccezione per la reprografia riscuotendo o una remunerazione forfettaria o una remunerazione proporzionale, a condizione che esse non violino il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utilizzatori di apparecchiature o di dispositivi per la reprografia prescritto dalla direttiva 2001/29.
114.
Per contro, l’applicazione cumulativa, alla stessa persona, della remunerazione forfettaria per l’acquisto di un’apparecchiatura o di un dispositivo per la reprografia e della remunerazione proporzionale per l’utilizzo effettivo di tale apparecchiatura o di tale dispositivo a fini di riproduzione di opere protette non è, in via di principio, ammissibile alla luce dei requisiti di giusto equilibrio quali prescritti dalla direttiva 2001/29 ( 58 ).
115.
Infatti, dato che la normativa belga prevede l’applicazione di una remunerazione proporzionale, ritenuta corrispondente al danno reale subito dai titolari dei diritti a causa dell’utilizzo effettivo delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia a fini di riproduzione di opere protette, l’applicazione alla stessa persona di una remunerazione forfettaria aggiuntiva, corrispondente al danno potenziale che si ritiene possa essere causato ai titolari dei diritti dalla commercializzazione delle medesime apparecchiature e dei medesimi dispositivi, non può essere considerata, in via di principio, rispondente, allo stato, ai requisiti di giusto equilibrio quali prescritti dalla direttiva 2001/29.
116.
Infatti, se è vero, come è già stato più volte sottolineato ( 59 ), che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire la forma, le modalità di finanziamento e l’eventuale livello dell’equo compenso prescritto dalla direttiva 2001/29, l’esercizio del potere ad essi così riconosciuto non è illimitato e deve in ogni caso garantire il rispetto del giusto equilibrio prescritto dalla direttiva. Il legislatore nazionale non può esercitare, in particolare, detto potere in violazione del principio di non discriminazione o in modo arbitrario. Orbene, imponendo, in talune circostanze, alle persone che utilizzano a fini di riproduzione di opere protette le apparecchiature o i dispositivi per la reprografia che esse hanno acquistato l’obbligo di pagare in successione, senza altre precauzioni, una remunerazione forfettaria e una remunerazione proporzionale, il legislatore belga spezza, senza giustificazioni, il giusto equilibrio, che lo stesso è tenuto a mantenere tra i diritti e gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli delle suddette persone.
117.
In definitiva, tale remunerazione proporzionale, che garantisce al meglio il giusto equilibrio prescritto dalla direttiva 2001/29, in quanto essa viene stabilita in base al danno in via di principio reale, effettivamente subito dai titolari dei diritti, può essere riscossa solo a condizione che sia dimostrato che il suo importo è determinato tenendo effettivamente conto della remunerazione forfettaria già versata o a condizione che il suo debitore possa ottenere o il rimborso della remunerazione forfettaria che lo stesso ha versato direttamente al momento dell’acquisto dell’apparecchiatura o del dispositivo per la reprografia utilizzato, simultaneamente o a posteriori, o la deduzione dell’importo che esso ha versato indirettamente a titolo di tale remunerazione forfettaria.
118.
Qualsiasi soluzione contraria implicherebbe, infatti, quasi necessariamente, che la stessa persona sia tenuta a un doppio finanziamento dell’equo compenso prescritto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, il che non sarebbe conforme al giusto equilibrio imposto da quest’ultima. Orbene, non è stato affermato e nessun elemento contenuto nel fascicolo consente alla Corte di constatare che la normativa belga di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi una delle due condizioni suindicate. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le verifiche che si impongono al riguardo e trarne le conclusioni che ne derivano.
d) Conclusioni
119.
Le considerazioni che precedono mi inducono a formulare le tre conclusioni seguenti.
120.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale che prevede, a fini del finanziamento dell’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per la reprografia in forza di tale disposizione, l’applicazione di una remunerazione forfettaria sull’immissione in commercio delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia ai loro fabbricanti, importatori o acquirenti, purché, in primo luogo, la medesima sia riscossa in modo coerente e non discriminatorio, in secondo luogo, questi ultimi possano riversare l’importo di cui sono debitori sugli utilizzatori di tali apparecchiature e dispositivi e, in terzo luogo, il suo importo sia ragionevolmente collegato all’entità del danno potenziale che tale immissione in commercio può causare ai titolari dei diritti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
121.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale che preveda, a fini del finanziamento dell’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per la reprografia in forza di tale disposizione, l’applicazione alle persone fisiche o giuridiche che utilizzano apparecchiature e dispositivi per la reprografia a fini di riproduzione di opere protette o, a discarico delle prime, a quelle che mettono tali apparecchiature e dispositivi a disposizione del pubblico, di una remunerazione proporzionale determinata moltiplicando il numero di riproduzioni realizzate per una o più tariffe, a condizione che, in primo luogo, tale remunerazione sia riscossa in modo coerente e non discriminatorio e, in secondo luogo, la diversificazione delle tariffe applicata si fondi su criteri obiettivi, ragionevoli e proporzionali, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
122.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale che impone, ai fini del finanziamento dell’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per la reprografia dalla stessa previsto, l’applicazione successiva e cumulativa, alla stessa persona, di una remunerazione forfettaria sull’acquisto di un’apparecchiatura o di un dispositivo per la reprografia, e successivamente di una remunerazione proporzionale sul suo utilizzo a fini di riproduzione di opere protette, senza tener conto effettivamente, nell’ambito della remunerazione proporzionale, dell’importo versato a titolo di remunerazione forfettaria o senza prevedere la possibilità, per tale persona, di ottenere il rimborso o la deduzione della remunerazione forfettaria versata.
VI – Sui beneficiari del compenso (terza questione)
123.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri ad assegnare la metà dell’equo compenso previsto in tale disposizione agli editori delle opere create dagli autori, senza obbligo per i primi di far beneficiare, sia pure indirettamente, i secondi di una parte di tale compenso.
124.
Ai sensi del suo articolo 2, lettera a), la direttiva 2001/29 prevede solo per gli autori il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.
125.
Gli editori non figurano quindi tra i titolari del diritto esclusivo di riproduzione tutelato dalla direttiva 2001/29, a differenza, ad esempio, dei produttori di fonogrammi o dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola, cui si riferiscono, rispettivamente, le lettere c) e d) dell’articolo 2 di tale direttiva, i cui investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali sono ritenuti considerevoli e quindi tali da giustificare un’adeguata protezione giuridica ( 60 ).
126.
Occorre altresì rilevare che l’articolo 4 della direttiva 2001/29 riserva solo agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
127.
Gli editori non possono essere, pertanto, in via di principio, i beneficiari dell’equo compenso dovuto a titolo delle eccezioni al suddetto diritto esclusivo di riproduzione, previste alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, che deve essere versato soltanto ai titolari dei diritti di cui all’articolo 2 di detta direttiva o di cui devono beneficiare, quantomeno, soltanto questi ultimi o i loro aventi diritto.
128.
La Corte ha infatti dichiarato che la direttiva 2001/29 non imponeva agli Stati membri di versare ai titolari dei diritti o ai loro aventi diritto la totalità dell’equo compenso in contanti e non vietava loro neppure di prevedere, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essi dispongono, che una parte del medesimo compenso sia prestata sotto forma di compenso indiretto, attraverso enti sociali e culturali istituiti a loro favore, a condizione che, tuttavia, tali enti operino effettivamente a loro favore e che le loro modalità di funzionamento non siano discriminatorie ( 61 ).
129.
Siffatto sistema di riscossione indiretta dell’equo compenso risponde a uno degli obiettivi dell’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale oggetto della direttiva 2001/29 il quale consiste, come risulta dai considerando 10 e 11 di tale direttiva, nel garantire alla creazione ed alla produzione culturali europee le risorse necessarie al proseguimento del lavoro creativo e artistico nonché nel preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori ( 62 ).
130.
Tuttavia, gli editori non sono affatto equiparabili a enti sociali e culturali istituiti a favore degli autori e non è stato assolutamente affermato, né è stato a fortiori dimostrato, che, in definitiva, la remunerazione versata agli editori andasse effettivamente a beneficio degli autori.
131.
Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri assegnino una parte dell’equo compenso, previsto da tale disposizione, agli editori delle opere create dagli autori, senza l’obbligo per i primi di far beneficiare, sia pure indirettamente, i secondi di tale parte.
132.
Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dal governo belga e dalla Reprobel, la remunerazione versata agli editori sarebbe un compenso sui generis che sarebbe stato istituito dal legislatore belga a margine della direttiva 2001/29, per motivi specifici di politica culturale.
133.
Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che il governo belga non sostiene in alcun modo che tale equo compenso sui generis rientra nel considerando 36 della direttiva 2001/29 ( 63 ), e che esso risarcirebbe, ad esempio, il danno derivante da «atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto», previsti all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.
134.
Occorre inoltre sottolineare che l’interpretazione della normativa belga così sostenuta dalla Reprobel e dal governo belga, che non emerge dalla decisione di rinvio, si fonda essenzialmente sui lavori preparatori del regio decreto del 30 ottobre 1997. La relazione al Re che precedeva tale regio decreto evidenzia, infatti ( 64 ), al punto 2.1, che i titolari originari del diritto alla remunerazione sono gli autori e gli editori, intendendosi per autore, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della LDA, la persona fisica che crea l’opera. In tale relazione si precisa altresì che, sebbene la LDA non definisca l’editore, tale legge gli riconosce un diritto alla remunerazione ab initio, che non può essere equiparato a un diritto d’autore.
135.
Si può inoltre osservare che, nel parere del 9 luglio 1997 sul progetto di regio decreto adottato infine il 30 ottobre 1997, il Conseil d’État, dal canto suo, ha semplicemente rilevato che la remunerazione prevista all’articolo 59 della LDA, dovuta per la riproduzione di opere protette, deve essere versata agli autori e agli editori le cui opere siano state effettivamente riprodotte e assegnata in parti eguali agli autori e agli editori, conformemente all’articolo 61, terzo comma, della LDA.
136.
Pertanto, il legislatore belga, attraverso gli articoli da 59 a 61 della LDA, avrebbe istituito, da un lato, a favore degli autori, l’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 e, dall’altro, a favore degli editori, una remunerazione specifica, entrambe prelevate simultaneamente e secondo le stesse modalità.
137.
Tenuto conto di tali osservazioni, va ricordato che, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale né, a fortiori, valutare la correttezza dell’interpretazione fornita da uno Stato membro del proprio diritto nazionale. Spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se la normativa nazionale istituisca effettivamente una remunerazione propria degli editori, distinta dall’equo compenso dovuto agli autori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
138.
In tale prospettiva, si deve ritenere che la terza questione sollevata dal giudice del rinvio equivalga alla domanda se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che gli Stati membri istituiscano, a margine delle sue prescrizioni, una remunerazione specifica a favore degli editori delle opere protette, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
139.
Ritengo che tale questione richieda, in via di principio, una risposta negativa, ma con una precisazione.
140.
Infatti, la direttiva 2001/29 che, come precisa il suo stesso titolo, armonizza soltanto taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi, non contiene alcuna disposizione che osti al diritto degli Stati membri di istituire una remunerazione specifica a favore degli editori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, destinata a risarcire il danno subito da questi ultimi per effetto della commercializzazione e dell’utilizzo di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia.
141.
La situazione potrebbe essere eventualmente diversa solo nel caso in cui sia dimostrato che l’istituzione di tale remunerazione specifica a favore degli editori incide negativamente sull’equo compenso dovuto agli autori ai sensi della direttiva 2001/29. Orbene, fermo restando che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire, in particolare, l’importo dell’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, occorre rilevare che dal fascicolo non emerge e non è stato affermato che la riscossione e il versamento della remunerazione propria degli editori siano effettuati a scapito dell’equo compenso dovuto agli autori.
142.
Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio provvedere agli accertamenti necessari al riguardo.
143.
Pertanto, la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri istituiscano una remunerazione specifica a favore degli editori, destinata a risarcire il danno subito da questi ultimi per effetto della commercializzazione e dell’utilizzo di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia, a condizione che la riscossione e il versamento di tale remunerazione non siano effettuati a scapito dell’equo compenso dovuto agli autori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29. È compito del giudice del rinvio effettuare gli accertamenti necessari al riguardo.
VII – Sulla riscossione dell’equo compenso sugli spartiti musicali (quarta questione)
144.
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a istituire un sistema di riscossione dell’equo compenso che possa coprire la copia di spartiti musicali e di riproduzioni contraffatte.
145.
La risposta a tale questione impone di distinguere la reprografia degli spartiti musicali dalla reprografia di riproduzioni contraffatte.
146.
Infatti, e innanzi tutto, la Corte, nella sentenza ACI Adam e a. ( 65 ), ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di detto articolo, doveva essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non distingue la situazione in cui la fonte, a partire dalla quale viene realizzata una riproduzione per uso privato, sia lecita dalla situazione in cui tale fonte sia illecita. Tale sentenza è stata confermata dalla sentenza Copydan Båndkopi ( 66 ). Ritengo che, per analogia e per gli stessi motivi, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nello stesso senso per quanto riguarda la reprografia delle riproduzioni contraffatte.
147.
Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 esclude espressamente gli spartiti musicali dall’ambito di applicazione dell’eccezione per la reprografia. La direttiva 2001/29, pertanto, e per motivi in sostanza identici a quelli considerati dalla Corte nella sentenza Copydan Båndkopi ( 67 ), non può essere interpretata nel senso che essa consente agli Stati membri di istituire un sistema di riscossione dell’equo compenso che possa coprire la copia di spartiti musicali.
148.
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri istituiscano un sistema di riscossione dell’equo compenso che possa coprire la copia di spartiti musicali e di riproduzioni contraffatte.
VIII – Conclusione
149.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere alle quattro questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Bruxelles, dichiarando quanto segue:
1)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che esso non impone ma consente agli Stati membri di istituire un sistema di riscossione di un canone, destinato a finanziare l’equo compenso a titolo di eccezione per la reprografia, previsto da tale disposizione, sulle stampanti multifunzione e/o sul loro utilizzo, differenziato a seconda della qualità della persona che le utilizza e/o dello scopo per il quale esse sono utilizzate, a condizione, da un lato, che tale compenso rimanga collegato al pregiudizio subito dai titolari dei diritti per effetto dell’introduzione di tale eccezione e, dall’altro, che siffatta differenziazione si fondi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale che prevede, a fini del finanziamento dell’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per la reprografia in forza di tale disposizione:
—
o l’applicazione di una remunerazione forfettaria sull’immissione in commercio delle apparecchiature e dei dispositivi per la reprografia ai loro fabbricanti, importatori o acquirenti, purché, in primo luogo, la medesima sia riscossa in modo coerente e non discriminatorio, in secondo luogo, questi ultimi possano riversare l’importo di cui sono debitori sugli utilizzatori di tali apparecchiature e dispositivi e, in terzo luogo, il suo importo sia ragionevolmente collegato all’entità del danno potenziale che tale immissione in commercio può causare ai titolari dei diritti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
—
o l’applicazione alle persone fisiche o giuridiche che utilizzano apparecchiature e dispositivi per la reprografia a fini di riproduzione di opere protette o, a discarico delle prime, a quelle che mettono tali apparecchiature e dispositivi a disposizione del pubblico, di una remunerazione proporzionale determinata moltiplicando il numero di riproduzioni realizzate per una o più tariffe, a condizione che, in primo luogo, tale remunerazione sia riscossa in modo coerente e non discriminatorio e, in secondo luogo, la diversificazione delle tariffe applicata si fondi su criteri obiettivi, ragionevoli e proporzionali, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato, per contro, nel senso che esso osta a una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale che impone, ai fini del finanziamento dell’equo compenso dovuto a titolo di eccezione per la reprografia dalla stessa previsto, l’applicazione successiva e cumulativa, alla stessa persona, di una remunerazione forfettaria sull’acquisto di un’apparecchiatura o di un dispositivo per la reprografia, e successivamente di una remunerazione proporzionale sul suo utilizzo a fini di riproduzione di opere protette, senza tener conto effettivamente, nell’ambito della remunerazione proporzionale, dell’importo versato a titolo di remunerazione forfettaria o senza prevedere la possibilità, per tale persona, di ottenere il rimborso o la deduzione della remunerazione forfettaria versata.
3)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri assegnino una parte dell’equo compenso, previsto da tale disposizione, agli editori delle opere create dagli autori, senza l’obbligo per i primi di far beneficiare, sia pure indirettamente, i secondi di tale parte.
Tuttavia, la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri istituiscano una remunerazione specifica a favore degli editori, destinata a risarcire il danno subito da questi ultimi per effetto della commercializzazione e dell’utilizzo di apparecchiature e di dispositivi per la reprografia, a condizione che la riscossione e il versamento di tale remunerazione non siano effettuati a scapito dell’equo compenso dovuto agli autori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29. È compito del giudice del rinvio effettuare gli accertamenti necessari al riguardo.
4)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri istituiscano un sistema di riscossione dell’equo compenso che possa coprire la copia di spartiti musicali e di riproduzioni contraffatte.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 167, pag. 10.
( 3 ) Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297; in prosieguo: la «LDA».
( 4 ) Va osservato che tali disposizioni sono state modificate dalla legge recante varie disposizioni, segnatamente in materia di giustizia, del 31 dicembre 2012, Moniteur belge del 31 dicembre 2012, pag. 88936, entrata in vigore il 1o dicembre 2013, successivamente alla data in cui è stata adita la Corte.
( 5 ) Moniteur belge del 7 novembre 1997, pag. 29874; in prosieguo: il «regio decreto del 30 ottobre 1997».
( 6 ) Le cifre sono quelle risultanti dal parere della Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du marché (Direzione generale per la regolamentazione e l’organizzazione del mercato), del 4 novembre 2012, sull’indicizzazione automatica degli importi menzionati nel regio decreto del 30 ottobre 1997, Moniteur belge del 4 novembre 2013, pag. 83560.
( 7 ) In prosieguo: la «HPB».
( 8 ) In prosieguo: la «Reprobel».
( 9 ) In prosieguo: la «Epson».
( 10 ) L’Irlanda propone tuttavia di rispondere solo alla prima e alla seconda questione pregiudiziale.
( 11 ) Il governo finlandese propone tuttavia di rispondere solo alla terza e alla quarta questione pregiudiziale.
( 12 ) Ipotesi prevista dall’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni presentate nella causa VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:34, paragrafo 40).
( 13 ) Al riguardo, occorre naturalmente distinguere, da un lato, la riproduzione di opere protette diffuse in formato digitale (ebook o altre opere distribuite su CD, DVD o su Internet) e, dall’altro, la riproduzione di opere protette diffuse in formato analogico (libri, carta stampata), fermo restando che l’opera digitale copiata al pari dell’opera analogica digitalizzata sono lecite solo nei limiti in cui siano state autorizzate dal titolare del diritto oppure rientrino in una delle due eccezioni previste dalla direttiva 2001/29.
( 14 ) Su tale punto v. infra i paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni.
( 15 ) Dalla relazione al Re, che precedeva il regio decreto del 30 ottobre 1997, emerge tuttavia che tale possibilità era già stata presa in considerazione.
( 16 ) V., da ultimo, sentenza Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
( 17 ) V. sentenza Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 33).
( 18 ) V. sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 36), nonché ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 49).
( 19 ) V., da ultimo, sentenza Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 19, 20, da 30 a 41, 57 et 59 e giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) V., in particolare, considerando 35 della direttiva 2001/29 nonché sentenza Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 39).
( 21 ) Sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 42), A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 47); ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 55), nonché Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 21).
( 22 ) Come aveva già rilevato l’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni presentate nella causa VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:34, paragrafo 39).
( 23 ) V. sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 64).
( 24 ) Ibidem (punto 65).
( 25 ) Ibidem (punto 67).
( 26 ) Ibidem (punto 68).
( 27 ) Ibidem (punto 69).
( 28 ) V. i paragrafi da 29 a 31 delle presenti conclusioni.
( 29 ) Occorre rilevare in questa sede che tale ipotesi sembra ricorrere nel procedimento principale, come emerge dai chiarimenti del governo belga.
( 30 ) Su tale condizione, v. sentenza Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 30 a 41).
( 31 ) La terza questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio riguarda proprio tale dualismo del beneficiario dell’equo compenso.
( 32 ) V. articolo 60 della LDA, al quale rinvia l’articolo 1, paragrafo 14, del regio decreto del 30 ottobre 1997, che definisce il debitore della remunerazione proporzionale.
( 33 ) V. articolo 15 del regio decreto del 30 ottobre 1997.
( 34 ) Tali aliquote sono rispettivamente di EUR 0,0251 e di EUR 0,0151 per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto di insegnamento o da un’istituzione di prestito pubblico. Tali aliquote sono inoltre moltiplicate per due in caso di copie a colori.
( 35 ) Articolo 11 del regio decreto del 30 ottobre 1997. Tali istituzioni sono definite all’articolo 1, paragrafi 16 e 17, del regio decreto in parola.
( 36 ) Articolo 12 del regio decreto del 30 ottobre 1997.
( 37 ) V. le spiegazioni fornite nella relazione al Re, che precedeva il regio decreto del 30 ottobre 1997, Moniteur belge, pagg. 29874 e segg., in particolare pag. 29895.
( 38 ) Sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 73).
( 39 ) V. sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 39 e 40), nonché VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punti 75).
( 40 ) V. sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 42), nonché A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 47).
( 41 ) V. considerando 35 della direttiva 2001/29 e sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 37); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 20), nonché Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 20).
( 42 ) V. sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 21 e 22). V. anche, per analogia, sentenza VEWA (C‑271/10, EU:C:2011:442, punto 35).
( 43 ) V., per quanto riguarda l’eccezione per copia privata, sentenze Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 23), nonché A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 20); per quanto riguarda l’eccezione per la reprografia, sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 74).
( 44 ) V. sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 44 e 45); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 23), nonché ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 51).
( 45 ) V. sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 46); Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 27); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 24), nonché Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 23).
( 46 ) V. sentenza Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 46).
( 47 ) V., per quanto riguarda l’eccezione per copia privata, sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 46 e 50); Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punti 27 e 29); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 24), nonché Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 23 e 43); per quanto riguarda l’eccezione per la reprografia, sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 76).
( 48 ) V., per quanto riguarda l’eccezione per copia privata, sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 46 e 49); Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, punti 27 e 28); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 24 e 25), nonché ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 52); per quanto riguarda l’eccezione per la reprografia, sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punti 76 e 77).
( 49 ) V., per quanto riguarda l’eccezione per copia privata, sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 28 e 33).
( 50 ) V. sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti da 30 a 34).
( 51 ) V., per analogia con la messa a disposizione delle persone fisiche dei supporti di registrazione che possono servire alla riproduzione di opere protette a titolo di copia privata, sentenze Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti da 54 a 56); A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 41 e 42), nonché Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 24 e 25).
( 52 ) V. sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 21 e 22).
( 53 ) V., in particolare, il considerando 31 della direttiva 2001/29.
( 54 ) V. sentenza Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 21 e 27).
( 55 ) Per riprendere l’espressione utilizzata dalla Corte a proposito dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61); v. sentenza VEWA (C‑271/10, EU:C:2011:442, punto 37).
( 56 ) V. sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti da 30 a 32).
( 57 ) V. il commento all’articolo 6, Moniteur belge del 7 novembre 1997, pag. 29910.
( 58 ) Occorre inoltre rilevare, al riguardo, che il governo belga non ha presentato alcun elemento che possa giustificare obiettivamente il fatto che le persone giuridiche siano le uniche tenute a versare cumulativamente la remunerazione forfettaria e la remunerazione proporzionale, a differenza delle persone fisiche, che non sarebbero soggette all’obbligo di versare la remunerazione proporzionale.
( 59 ) V., in particolare, paragrafi 38 e 70 delle presenti conclusioni.
( 60 ) V. considerando 10 della direttiva 2001/29.
( 61 ) V. sentenza A International Sales e a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 49, 50 e 53).
( 62 ) Ibidem (punto 52).
( 63 ) Tale considerando precisa che «[g]li Stati membri possono prevedere l’equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano».
( 64 ) V., al capo II – Meccanismo della licenza legale, punto 2.1, pag. 29878.
( 65 ) C‑435/12, EU:C:2014:254, punti da 20 a 58.
( 66 ) C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 74 a 79.
( 67 ) C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 74 a 79.
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