CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 16 luglio 2015 ( 1 )
Causa C‑603/13 P
Galp Energía España, SA
Petróleos de Portugal (Petrogal), SA
Galp Energia, SGPS, SA
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Mercato spagnolo del bitume stradale — Ripartizione del mercato e coordinamento dei prezzi — Competenza estesa al merito — Principio del “ne ultra petita” — Diritto a un processo equo — Diritti della difesa — Principio del contraddittorio — Infrazione unica e continuata — Asserita conoscenza del sistema di sorveglianza e del meccanismo di compensazione attuati dagli altri partecipanti all’intesa illecita — Snaturamento degli elementi di prova»
I – Introduzione
1.
La causa sottoposta alla Corte ha per oggetto un’impugnazione proposta dal gruppo delle società Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA e Galp Energia, SGPS, SA (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») avverso la sentenza Galp Energía España e a./Commissione (T‑462/07; in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente accolto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2007) 4441 definitivo della Commissione ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché la loro domanda subordinata di riduzione dell’importo dell’ammenda che era stata inflitta loro.
2.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del secondo motivo dell’impugnazione, che è al centro del presente ricorso e che solleva, in sostanza, la questione dei limiti della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale. A mio avviso, per le ragioni che esporrò in prosieguo, il Tribunale ha oltrepassato tali limiti e l’impugnazione va accolta. Ritengo, infatti, che la competenza estesa al merito non attribuisca al Tribunale il potere di accertare un’infrazione che non è stata dimostrata nella decisione della Commissione.
II – Fatti
3.
I fatti della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 85 della sentenza impugnata, alla quale si rinvia.
4.
Ad ogni buon conto, è sufficiente ricordare che il 3 ottobre 2007 la Commissione europea ha adottato la decisione controversa, la quale constata che le ricorrenti avrebbero partecipato a una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore del bitume di penetrazione, esteso al territorio spagnolo (ad esclusione delle Isole Canarie), sotto forma di accordi di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi. La Commissione ha considerato che ciascuna delle due restrizioni alla concorrenza constatate, vale a dire gli accordi orizzontali di ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi, rientrava, per la sua stessa natura, nei tipi di infrazione più gravi all’articolo 81 CE, i quali sono in grado di giustificare, secondo la giurisprudenza, la qualificazione come infrazioni «molto gravi» unicamente alla luce della loro natura, senza che sia necessario che un tale comportamento si estenda a una particolare area geografica o abbia un particolare impatto ( 4 ).
5.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2007, le ricorrenti hanno contestato il contenuto della decisione e ne hanno chiesto l’annullamento parziale o totale.
6.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il terzo motivo di annullamento basandosi sull’illegittimità che vizierebbe l’accertamento della partecipazione delle ricorrenti al sistema di sorveglianza e al meccanismo di compensazione relativi all’attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela da parte dei membri dell’intesa. Il Tribunale ha pertanto annullato parzialmente la decisione controversa nella parte in cui quest’ultima accertava, nel suo articolo 1, il coinvolgimento delle ricorrenti in una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume e obbligava dette ricorrenti, nel suo articolo 3, a porre fine all’infrazione quale accertata all’articolo 1 della decisione controversa.
7.
Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti potevano essere ritenute responsabili in ragione delle due predette componenti dell’infrazione (punto 626 della sentenza impugnata). Esso ha basato tale conclusione su una dichiarazione del sig. V. C., che era il direttore delle vendite di bitume della Petrogal e in seguito della Galp Energía España (in prosieguo: la «dichiarazione del sig. V. C.») ( 5 ). Per tale ragione, il Tribunale ha considerato che non occorreva modificare l’importo di partenza dell’ammenda (punto 630 della sentenza impugnata). Per contro, il Tribunale ha ritenuto necessario aumentare la riduzione dell’ammenda applicata dalla Commissione in ragione delle circostanze attenuanti (punto 632 della sentenza impugnata). Esso ha pertanto applicato un’ulteriore riduzione del 4% che si è aggiunta alla riduzione del 10% già concessa dalla decisione controversa (punto 635 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha respinto gli altri motivi di annullamento delle parti, compreso il quinto motivo, vertente sull’illegittimità che vizia l’accertamento della loro partecipazione al coordinamento dei prezzi (punti da 450 a 456 della sentenza impugnata) ( 6 ).
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
8.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2013, le ricorrenti hanno proposto un ricorso con il quale chiedono che la Corte voglia:
—
in via principale, annullare la sentenza impugnata e gli articoli 1, 2 e 3 della decisione controversa nella parte in cui riguarda le ricorrenti e/o ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;
—
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché emetta una decisione sul merito della controversia;
—
condannare la Commissione alle spese.
9.
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna delle ricorrenti alle spese.
10.
Dinanzi alla Corte, le parti hanno esposto le rispettive posizioni per iscritto e sono state sentite all’udienza del 15 aprile 2015.
IV – Sull’accertamento della responsabilità delle ricorrenti da parte del Tribunale come punto di partenza dell’analisi del secondo motivo di impugnazione
A – Breve richiamo sulla competenza estesa al merito
11.
Con il loro secondo motivo, suddiviso in tre parti, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti 626 e 630 della sentenza impugnata. Pur invocando una pluralità di principi e di norme di procedura, le ricorrenti contestano in realtà al Tribunale un atto specifico, vale a dire la presa in considerazione di un documento redatto dopo l’adozione della decisione controversa, ossia la predetta dichiarazione del sig. V. C., al fine di dimostrare la responsabilità delle ricorrenti per le due componenti del meccanismo dell’infrazione ( 7 ).
12.
Orbene, rilevo anzitutto che il Tribunale ha fondato la presa in considerazione della dichiarazione del sig. V. C. sulla propria competenza estesa al merito.
13.
Pertanto, va ricordato che la competenza estesa al merito attribuita al Tribunale completa il controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE. Come ha dichiarato la Corte, «il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione (...) dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’art. 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta» ( 8 ). La giurisprudenza ha precisato che il potere di riforma si applica anche in assenza di errori da parte della Commissione ( 9 ). Esso consente al giudice, in particolare in materia di concorrenza, non solo di annullare o di confermare un’ammenda e il relativo importo, ma anche di aumentare quest’ultimo o di diminuirlo.
14.
Pertanto, la competenza estesa al merito legittima il giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda inflitta ( 10 ). Tuttavia, non tutte le modalità di esercizio della competenza estesa al merito sono definite ( 11 ).
15.
Osservo che, nelle sentenze Chalkor/Commissione ( 12 ) e ( 13 ), la Corte ha chiaramente constatato che la competenza estesa al merito del Tribunale comporta un sindacato sia in diritto sia in fatto nonché il potere di valutare le prove, di annullare la decisione controversa e di modificare l’importo delle ammende ( 14 ).
16.
Peraltro, la Corte ha considerato inoltre che il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 15 ), non è contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva che figura all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 16 ).
B – Ragionamento del Tribunale e accertamento della responsabilità
17.
Poiché la comprensione del ragionamento del Tribunale è, a mio avviso, determinante ai fini dell’analisi del secondo motivo dell’impugnazione, mi propongo di analizzare il ragionamento condotto dal Tribunale nell’ambito dell’esame del terzo motivo del ricorso in primo grado nonché del nono motivo del medesimo ricorso, al fine di trattare le specifiche censure sollevate dall’impugnazione.
18.
Con il loro terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno contestato il proprio coinvolgimento nel sistema di sorveglianza e nel meccanismo di compensazione.
19.
Al termine della sua analisi, il Tribunale ha accolto il terzo motivo, in quanto la Commissione ha dichiarato la responsabilità delle ricorrenti per l’intera infrazione, quando invece essa non avrebbe dimostrato sufficientemente la loro partecipazione alle due componenti dell’infrazione. Inoltre, la medesima istituzione non avrebbe dimostrato la loro conoscenza o, quanto meno, l’impossibilità di ignorare l’esistenza delle due predette componenti, al fine di poter applicare correttamente la nozione di infrazione unica e continuata. Il Tribunale ha pertanto annullato l’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui accerta il coinvolgimento delle ricorrenti in una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume.
20.
Poiché il Tribunale si è basato sulla nozione di infrazione unica e continuata ( 17 ), occorre ricordare che un’impresa che abbia partecipato a un’infrazione unica e complessa con comportamenti anticoncorrenziali diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo insieme può essere responsabile anche dei comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti. Ciò avviene qualora si dimostri che detta impresa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio ( 18 ).
21.
Per contro, qualora il giudice dell’Unione rilevi che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato che un’impresa, in occasione della sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, fosse al corrente degli altri comportamenti anticoncorrenziali adottati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, deve trarne, quale unica conseguenza, la conclusione che a tale impresa non può imputarsi la responsabilità di tali altri comportamenti e, pertanto, dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme e che la decisione impugnata dev’essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata ( 19 ). A tal riguardo, va constatato che, nella sentenza Soliver/Commissione, il Tribunale si è recentemente mostrato relativamente esigente per quanto riguarda la prova della partecipazione all’infrazione unica e continuata ( 20 ).
22.
Nel caso di specie, il Tribunale ha statuito, ai punti 273 e 279 della sentenza impugnata, che la Commissione ha dichiarato la responsabilità delle ricorrenti per tutte le componenti dell’infrazione, compresa la partecipazione al sistema di sorveglianza e al meccanismo di compensazione. Il Tribunale ha rilevato inoltre, al punto 286 della sentenza impugnata, che, per dimostrare la responsabilità delle ricorrenti, la Commissione non si era basata su elementi diversi dalla partecipazione alle predette componenti dell’infrazione. Orbene, ai punti 272 e 280 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la partecipazione delle ricorrenti alle due componenti dell’infrazione non era stata dimostrata.
23.
Certamente, la giurisprudenza sopra menzionata, relativa all’infrazione unica e continuata, avrebbe consentito di dichiarare la responsabilità di un’impresa per l’intera infrazione, qualora essa fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti o non potesse ignorarne l’esistenza.
24.
Tuttavia, il Tribunale ha espressamente dichiarato, al punto 289 della sentenza impugnata, che la Commissione non si era basata su una conoscenza che le ricorrenti avrebbero avuto del sistema di sorveglianza e del sistema di compensazione, né sul fatto che esse non potevano ignorare tali componenti. Secondo il punto 290 della medesima sentenza del Tribunale, una tale conoscenza o impossibilità di ignorare l’esistenza non è dimostrata nella decisione controversa.
25.
Infine, al punto 291 della sentenza impugnata, il Tribunale ha escluso la possibilità di presumere una tale conoscenza dato il ruolo delle ricorrenti nell’intesa. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 292 della sentenza impugnata, che la loro responsabilità per quanto riguarda il sistema di sorveglianza e il meccanismo di compensazione non era dimostrata.
26.
Al fine di rimediare alla lacuna che vizia la decisione controversa secondo il Tribunale, la Commissione ha invocato la dichiarazione del sig. V. C. Tale elemento è stato escluso dal Tribunale ai punti 294 e 295 della sentenza impugnata. Secondo quest’ultimo, benché la dichiarazione rivelasse a posteriori la conoscenza effettiva, da parte delle ricorrenti, del meccanismo di compensazione, era pur sempre vero che il Tribunale non può, nell’ambito del controllo di legittimità, sostituire una nuova motivazione a quella fornita dalla Commissione. Esso ha statuito, inoltre, che detta dichiarazione non consentiva, in ogni caso, di sanare il vizio di legittimità che inficia la decisione controversa.
27.
Tale ragionamento deve essere posto in relazione con l’accertamento della responsabilità delle ricorrenti, operata dal Tribunale nell’ambito del nono motivo in primo grado.
28.
Nell’ambito del nono motivo dedotto dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno contestato la mancata riduzione dell’ammenda nonostante la loro partecipazione all’infrazione fosse stata molto marginale. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 606 della sentenza impugnata, che, come è stato constatato nell’ambito del terzo motivo in primo grado, non soltanto la Commissione non aveva dimostrato la partecipazione delle ricorrenti alle due componenti dell’infrazione costituite dai sistemi di sorveglianza e di compensazione, ma essa non aveva nemmeno addotto elementi sufficienti a consentirle di determinare la loro responsabilità per quanto riguarda dette componenti.
29.
Tuttavia, nonostante le constatazioni richiamate supra, dalla dichiarazione del sig. V. C. il Tribunale ha dedotto che le ricorrenti erano a conoscenza del meccanismo di compensazione, il che implica, secondo il Tribunale, che le ricorrenti erano a conoscenza del sistema di sorveglianza, in quanto il meccanismo di compensazione non poteva esistere senza un meccanismo di sorveglianza. Dal punto 624 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale ha agito, a tal riguardo, sulla base della propria competenza estesa al merito.
30.
Dai punti da 610 a 626 della sentenza impugnata, si evince che il Tribunale si è basato sulla dichiarazione del sig. V. C. per determinare la responsabilità delle ricorrenti per quanto riguarda le due componenti dell’infrazione. Infine, dal punto 627 della sentenza impugnata, risulta che è con riferimento a detti elementi che il Tribunale ha esaminato gli importi delle ammende inflitte alle ricorrenti.
31.
Sono proprio questi elementi controversi del ragionamento del Tribunale che formano oggetto del secondo motivo della presente impugnazione.
V – Competenza estesa al merito e principio del «ne ultra petita »
A – Argomenti delle parti
32.
Nella prima parte del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto travalicando la propria competenza e statuendo ultra petita, in quanto, nel rilevare d’ufficio un motivo, non dedotto dalle ricorrenti né dalla Commissione ( 21 ), le ha dichiarate responsabili rispetto a due componenti dell’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, vale a dire la conoscenza del meccanismo di compensazione e la prevedibilità del sistema di sorveglianza ( 22 ).
33.
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita, in quanto la Commissione non si era basata su tali motivi nella decisione, questi ultimi non erano stati invocati come motivi di annullamento dalle ricorrenti e non erano stati oggetto di discussione, se non sotto il profilo della ricevibilità della dichiarazione del sig. V. C.
34.
Dal canto suo, la Commissione sostiene che il Tribunale era legittimato a tener conto della conoscenza dei meccanismi di sorveglianza e di compensazione da parte delle ricorrenti nell’esercizio della sua competenza estesa al merito statuendo sull’entità dell’ammenda, poiché si tratta di una circostanza di fatto. Per quanto riguarda la dichiarazione del sig. V. C., la Commissione ritiene che il Tribunale fosse legittimato a prenderla in considerazione statuendo sull’entità dell’ammenda ( 23 ), in particolare in quanto la giurisprudenza ammette la possibilità di includere «la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta» ( 24 ). Infine, la Commissione considera inconferente detto motivo, poiché il Tribunale ha già ridotto l’importo dell’ammenda ( 25 ).
B – Valutazione
35.
È pacifico che il giudice dell’Unione chiamato a statuire su un ricorso di annullamento è vincolato dal principio del «ne ultra petita», che deriva dall’adagio «ne eat iudex ultra petita partium», il quale vieta al giudice di pronunciarsi su questioni che vanno al di là delle domande delle parti. In forza di tale principio, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente ( 26 ). Esso non ha il potere di ridefinire l’oggetto principale del ricorso, né di rilevare d’ufficio un motivo di impugnazione, salvo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso ( 27 ). Infatti, il giudice dell’Unione ha la facoltà e, se del caso, l’obbligo di rilevare d’ufficio taluni motivi di legittimità esterna ( 28 ).
36.
Occorre notare che il principio del «ne ultra petita», in quanto principio dispositivo, si applica in tutta la sua ampiezza soltanto nell’ambito dei procedimenti di diritto civile. Per contro, nei procedimenti di diritto pubblico, tra i quali rientrano quelli di diritto della concorrenza, la sua portata è più difficile da definire. Infatti, a mio avviso, tale principio non svolge alcun ruolo proprio, ma si trasforma in un aspetto del diritto a un processo equo in generale. Come rilevato dall’avvocato generale Léger, il giudice, in tale materia, non è affatto confinato a un ruolo passivo e non può essere relegato alla funzione di «bocca delle parti» ( 29 ). Osservo, in particolare, che il divieto di sollevare motivi d’ufficio si applica soltanto nell’ambito del contenzioso di annullamento, vale a dire del controllo di legittimità. Per contro, esso non svolge un ruolo simile nell’ambito della competenza estesa al merito.
37.
Ciò mi porta alla questione delle modalità di applicazione del principio del «ne ultra petita» nell’ambito della competenza estesa al merito, poiché la presente causa verte in sostanza sui limiti di tale competenza, che è al centro della causa stessa. Nella sentenza Groupe Danone/Commissione, la Corte ha dichiarato che «il giudice comunitario può esercitare la sua competenza anche di merito quando il problema dell’importo dell’ammenda è sottoposto alla sua valutazione e che tale competenza può essere esercitata tanto per ridurre quanto per aumentare il detto importo» ( 30 ).
38.
Ciò dà adito a due interpretazioni diverse. Da un lato, si potrebbe sostenere che, affinché il Tribunale possa esercitare la propria competenza estesa al merito, una parte debba sollevare la questione dell’importo dell’ammenda in modo espresso e preciso nelle conclusioni del ricorso. Dall’altro, dalla posizione della Corte si potrebbe dedurre altresì che sia sufficiente che la questione relativa all’ammenda costituisca l’oggetto della controversia e sia discussa nell’ambito dei motivi. Tale questione riveste un’importanza particolare, poiché l’attivazione della competenza estesa al merito equivale al potere del Tribunale di aumentare l’ammenda quando invece la domanda delle parti verte unicamente sulla sua riduzione ( 31 ).
39.
L’attuazione del principio del «ne ultra petita» nell’ambito della competenza estesa al merito non è univoca, ma sembra deporre nel senso della prima interpretazione, evocata supra, della sentenza Groupe Danone/Commissione, vale a dire che l’importo dell’ammenda deve essere stato oggetto delle conclusioni. Così, nella sentenza Commissione e a./Siemens Österreich e a., la Corte ha dichiarato che il Tribunale ha statuito ultra petita nell’annullare una disposizione della decisione della Commissione e nel riformare le ammende inflitte, facendole confluire in un unico importo da pagarsi in solido tra le parti ( 32 ). Inoltre, nella sentenza Alliance One International/Commissione, la Corte, pur respingendo il motivo vertente su una violazione del principio del «ne ultra petita», ha sottolineato che, nonostante l’assenza di una specifica domanda nel ricorso, la parte aveva chiesto, in via subordinata, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a un altro partecipante all’intesa e, in solido, a lei stessa, e che i suoi motivi avevano segnatamente lo scopo di giustificare la concessione di una tale riduzione ( 33 ).
40.
Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che le censure sollevate dalle ricorrenti non vertano, in realtà, su una violazione del principio del «ne ultra petita» o su un rilievo d’ufficio errato. In ogni caso, mi sembra che tali censure derivino da una lettura erronea della sentenza impugnata. Come ho già rilevato, gli argomenti esposti dalle ricorrenti riguardano la portata della competenza estesa al merito del Tribunale, il quale, accertando la responsabilità delle ricorrenti per le due componenti dell’intesa, ha in realtà accertato l’infrazione controversa.
41.
Se, tuttavia, le censure sollevate dalle ricorrenti dovessero comunque essere ritenute vertenti sulla violazione del principio del «ne ultra petita», sarebbe sufficiente osservare, a tal riguardo, che, in primo grado, sono state le ricorrenti a produrre la dichiarazione del sig. V. C. al fine di dimostrare che esse non avevano partecipato ai meccanismi di sorveglianza e di compensazione. Nelle loro conclusioni dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione controversa nella sua interezza. In subordine, hanno chiesto l’annullamento degli articoli 1, 2 e 3 della decisione controversa nella parte in cui riguardano le ricorrenti nonché, in ulteriore subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’articolo 2 della decisione controversa ( 34 ). Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione, è pacifico che essa aveva chiesto, in primo grado, il rigetto del ricorso.
42.
Come precedentemente ricordato, il Tribunale ha annullato, in parte, la decisione controversa e ha ridotto l’ammenda inflitta dalla Commissione. Come risulta dall’analisi, la sentenza impugnata non sembra viziata da alcun errore di diritto vertente su una violazione del principio del «ne ultra petita». Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere la prima parte del secondo motivo in quanto infondata.
VI – Competenza estesa al merito e diritto a un processo equo
A – Argomenti delle parti
43.
Nella seconda parte del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto a un processo equo (che include il principio della parità delle armi) e i diritti della difesa e, più in particolare, il principio del contraddittorio, nel concludere, ai punti da 624 a 626 della sentenza, di essere legittimato, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a prendere in considerazione la dichiarazione del sig. V. C. al fine di dimostrare la responsabilità delle ricorrenti a causa della loro partecipazione al sistema di sorveglianza e della loro conoscenza del meccanismo di compensazione.
44.
Il Tribunale avrebbe violato il diritto a un processo equo, in particolare il principio della parità delle armi, nonché i diritti della difesa, compreso il principio del contraddittorio, non comunicando con precisione alle ricorrenti, prima di decidere, la natura e la motivazione di tale nuova censura, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dagli articoli 47 e 48 della Carta.
45.
La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti, ponendo l’accento sul fatto che gli elementi di prova prodotti dal sig. V. C. e relativi alla conoscenza sono stati menzionati per la prima volta dalle ricorrenti. Sarebbe quindi assurdo, da parte delle ricorrenti, sostenere di non aver potuto venire a conoscenza di tali elementi ( 35 ).
B – Valutazione
1. Osservazioni introduttive
46.
Il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, enunciato nel suddetto articolo 47, raggruppa diversi elementi, tra i quali figurano in particolare i diritti della difesa, il principio della parità delle armi e il diritto di ricorso a un giudice.
47.
Per quanto riguarda il principio del contraddittorio, è pacifico che tale principio fa parte dei diritti della difesa. Esso si applica a qualsiasi procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona ( 36 ). Il principio della parità delle armi, che è un corollario della stessa nozione di processo equo, implica che tutte le parti devono poter agire in giudizio, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari ( 37 ). Tale principio può essere invocato nei procedimenti sanzionatori avviati dalla Commissione ( 38 ).
48.
Nel settore del diritto della concorrenza, mi sembra essenziale considerare che spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione. Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti, è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri indizi, volte a dimostrare che le proprie censure sono fondate ( 39 ).
2. Valutazione della presa in considerazione della dichiarazione del sig. V. C. da parte del Tribunale alla luce della competenza estesa al merito
49.
Dalla sentenza impugnata risulta che la dichiarazione del sig. V. C. è stata redatta il 6 dicembre 2007, vale a dire successivamente alla decisione controversa, ed è stata allegata al ricorso dinanzi al Tribunale e prodotta nel fascicolo dalle ricorrenti dinanzi a quest’ultimo ( 40 ). La Commissione si è avvalsa di tale dichiarazione nelle sue memorie ( 41 ). La dichiarazione è stata considerata ricevibile dinanzi al Tribunale. Anche le ricorrenti se ne sono avvalse, in particolare nell’ambito del quarto motivo dinanzi al Tribunale ( 42 ).
50.
Ricordo che il rispetto dei diritti della difesa in materia di concorrenza esige che l’impresa di cui trattasi sia in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione al Trattato CE ( 43 ). È, in particolare, la comunicazione degli addebiti che consente alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività ( 44 ).
51.
Orbene, come sottolinea la Commissione, dalla giurisprudenza risulta che «una parte che ha prodotto gli elementi di fatto di cui trattasi è stata, per ipotesi, pienamente in grado di esporre, in occasione di tale produzione, l’eventuale pertinenza che questi ultimi rivestono per la decisione della causa» ( 45 ).
52.
A tal riguardo, è pacifico che, nell’esercizio della competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, il Tribunale deve collocarsi alla data in cui emette la propria sentenza. Pertanto, occorre distinguere tra, da una parte, la presa in considerazione, da parte del Tribunale, dei documenti o degli elementi aggiuntivi che non erano stati considerati dalla Commissione ( 46 ) o anche degli elementi di cui essa non era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione e, dall’altra, la determinazione del comportamento illecito e la presa in considerazione della responsabilità dei partecipanti al cartello, che è stata espressamente esclusa nella decisione della Commissione o che non è stata dimostrata da quest’ultima.
53.
Infatti, per quanto riguarda la presa in considerazione degli elementi aggiuntivi, dalla giurisprudenza risulta che «il Tribunale è competente a valutare, nell’esercizio della competenza estesa al merito riconosciutagli dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, l’adeguatezza dell’importo delle ammende, basandosi in particolare su elementi supplementari di informazione non menzionati nella comunicazione degli addebiti o nella decisione della Commissione» ( 47 ).
54.
Come ha sottolineato l’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Telefónica e Telefónica de España/Commissione, il Tribunale deve dunque valutare esso stesso se l’ammenda sia adeguata e proporzionata ed è tenuto a constatare che tutti gli elementi pertinenti ai fini del calcolo dell’ammenda siano stati presi in considerazione dalla Commissione, fermo restando che il Tribunale deve parimenti essere in grado di tornare ai fatti e alle circostanze addotti dai ricorrenti dinanzi ad esso ( 48 ).
55.
A tal fine, il Tribunale può prendere in considerazione anche elementi di cui la Commissione non era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione controversa ( 49 ). Pertanto, il Tribunale prende in considerazione elementi successivi alla decisione della Commissione, in particolare per quanto riguarda la situazione finanziaria dell’impresa ( 50 ).
56.
Sotto questo profilo, la presa in considerazione della dichiarazione del sig. V. C. non viola i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, benché il valore che le attribuisce il Tribunale non sia univoco ( 51 ). Da una parte, data la sua posteriorità rispetto alla decisione controversa, tale documento non può contraddire gli elementi di prova forniti dalla Commissione, e, dall’altra, la dichiarazione è utilizzata per fondare la responsabilità delle imprese interessate. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza summenzionata, la presa in considerazione della dichiarazione, in sé, nell’ambito della ponderazione della sanzione da parte del Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito mi sembra potersi ammettere ( 52 ).
57.
In ogni caso, la situazione della presente fattispecie differisce, a mio avviso, da quella che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Edison ( 53 ), nella quale la Corte ha convalidato il ragionamento del Tribunale secondo cui l’elemento considerato nella decisione della Commissione era un elemento che non era stato esposto nella comunicazione degli addebiti e in relazione al quale la Edison SpA non aveva avuto l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto, il Tribunale ha correttamente statuito che tale elemento non era opponibile a detta società ( 54 ).
3. Violazione del principio della competenza estesa al merito e dei diritti della difesa mediante l’accertamento della responsabilità delle ricorrenti da parte del Tribunale
58.
La questione della presa in considerazione formale della dichiarazione del sig. V. C. deve tuttavia essere distinta da quella sollevata dalle modalità con cui il Tribunale ha utilizzato tale dichiarazione, vale a dire quali siano le conseguenze che il Tribunale ne ha desunto e a quale fine l’abbia utilizzata. Certamente, dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale l’ha presa in considerazione ai fini della valutazione dell’ammenda, ma, in tal modo, il Tribunale ha determinato la responsabilità delle ricorrenti senza che queste ultime abbiano beneficiato di una discussione in contraddittorio.
59.
Contrariamente alla Commissione, ritengo che le conseguenze che il Tribunale ha tratto da tale documento non costituiscano un mero elemento di fatto. Al contrario, ciò è particolarmente importante sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa. Come ha osservato l’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Alrosa, il Tribunale può adottare una «decisione a sorpresa» non solo qualora esamini la causa basandosi su fatti sconosciuti alle parti, ma anche qualora si fondi su fatti che, pur essendo noti alle parti, non avevano mai costituito oggetto di contraddittorio nel procedimento giudiziario ( 55 ).
60.
Orbene, nel caso di specie, a essere determinante è il fatto che, prendendo in considerazione la dichiarazione del sig. V. C., il Tribunale ha modificato la qualificazione dell’atto controverso quale constatato nella decisione della Commissione.
61.
Accertando un comportamento al fine di determinare la responsabilità delle ricorrenti, il Tribunale ha oltrepassato i limiti della competenza estesa al merito. Infatti, in tal modo, esso ha accertato un’infrazione non dimostrata dalla Commissione. Da questo punto di vista, il punto 621 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale sembra suggerire, in violazione di tutte le regole summenzionate, che alcuni elementi supplementari di informazione potrebbero riguardare l’accertamento dell’infrazione, nonché il punto 622 della sentenza impugnata, sembrano giustificare l’annullamento di quest’ultima.
62.
Inoltre, la sentenza impugnata è viziata da una contraddizione flagrante tra i punti della motivazione. Così, al punto 614, il Tribunale osserva che non spetta a esso sostituire una motivazione interamente nuova alla motivazione erronea adottata dalla Commissione. Orbene, al punto 626, il Tribunale accerta la responsabilità delle ricorrenti per quanto riguarda le due componenti dell’infrazione.
63.
Nello stesso ordine di idee, mi sembra che il Tribunale operi una distinzione artificiosa e, quindi, errata tra l’accertamento della responsabilità «ai fini dell’ammenda» e l’accertamento della responsabilità in quanto tale. Orbene, è pacifico che l’ammenda costituisce la sanzione per la responsabilità preliminarmente accertata. Quindi, senza tale constatazione preliminare, la questione dell’importo dell’ammenda non si pone. Pertanto, il Tribunale ha anzitutto smantellato l’infrazione constatata dalla Commissione, per poi rimodellarla, nell’ambito del nono motivo, oltrepassando così i limiti della propria competenza estesa al merito.
64.
Infine, mi sembra che, così facendo, il Tribunale abbia anche violato i diritti della difesa, e in particolare il principio del contraddittorio, in quanto non ha concesso alle parti la possibilità di discutere sulla responsabilità da esso stesso accertata.
65.
Orbene, la competenza estesa al merito è soggetta a limiti. Se, da un lato, la competenza di annullamento è limitata all’infrazione constatata nella decisione controversa, dall’altro, la competenza estesa al merito non conferisce comunque al Tribunale il potere di accertare l’esistenza di infrazioni non constatate dalla Commissione nella decisione controversa ( 56 ).
66.
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo va accolta. Tenuto conto del carattere fondamentale dell’errore così determinato, ritengo che quest’ultimo debba condurre all’annullamento della sentenza impugnata.
VII – Sullo snaturamento degli elementi di prova
67.
In considerazione della natura dell’errore constatato, non occorre, a mio avviso, pronunciarsi sulla terza parte del secondo motivo. Pertanto, esamino tale terza parte soltanto in via subordinata. Al riguardo, osservo che le ricorrenti sostengono che, constatando la loro responsabilità per quanto riguarda le due componenti dell’infrazione, il Tribunale, al punto 626 della sentenza, avrebbe snaturato gli elementi di prova e violato il principio della presunzione di innocenza. La constatazione sarebbe fondata su una citazione incompleta della dichiarazione del sig. V. C., da cui risulterebbe quindi chiaramente che quest’ultimo non aveva alcuna conoscenza della natura del meccanismo di compensazione oggetto della decisione.
68.
Peraltro, la dichiarazione del sig. V. C. lascerebbe del tutto indeterminato il momento a partire dal quale egli ha avuto conoscenza dell’«esistenza di un certo tipo di meccanismo di compensazione». Secondo la Commissione, al contrario, il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova presenti nella dichiarazione del sig. V. C.
69.
A tal riguardo, occorre ricordare che, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, in forza degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte e 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento ( 57 ).
70.
Tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 58 ). Tuttavia, con questa terza parte del secondo motivo, le ricorrenti mi sembrano proporre una lettura diversa da quella adottata dal Tribunale della dichiarazione del sig. V. C. Gli argomenti addotti nel caso di specie non consentono tuttavia di concludere che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova ( 59 ).
71.
In tali circostanze, la terza parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
VIII – Sul rinvio della causa al Tribunale
72.
Rilevo che le ricorrenti chiedono, nell’ambito della propria impugnazione, l’annullamento degli articoli 1, 2 e 3 della decisione controversa, nella parte in cui le riguardano, o la riduzione dell’importo dell’ammenda.
73.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Orbene, in considerazione della natura dell’errore commesso dal Tribunale, non mi sembra che lo stato degli atti consenta di decidere la presente causa ( 60 ). Ritengo soprattutto che le parti non abbiano avuto sufficienti opportunità di esporre dinanzi al Tribunale il loro punto di vista sulle conseguenze da trarre dalla dichiarazione del sig. V. C. nell’ambito dell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito. Di conseguenza, propongo alla Corte di rinviare la causa al Tribunale.
IX – Conclusione
74.
Per tali ragioni, e fatto salvo l’esame degli altri motivi dell’impugnazione, propongo alla Corte di accogliere la seconda parte del secondo motivo, il che, a mio avviso, deve comportare l’annullamento della sentenza Galp Energía España e a./Commissione (T‑462/07, EU:T:2013:459) e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale. Le spese sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) EU:T:2013:459.
( 3 ) Decisione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE [caso COMP/38.710 – Bitume (Spagna)].
( 4 ) Punto 500 della decisione controversa. A causa della loro partecipazione a tale infrazione, la Commissione ha ritenuto che la Galp Energía España, SA e la Petróleos de Portugal, SA fossero tenute in solido al pagamento di EUR 8662500, e che la Galp Energia, SGPS, SA fosse tenuta al pagamento in solido di EUR 6435000. La partecipazione della Galp Energía España, SA e della Petróleos de Portugal, SA all’infrazione è stata constatata per il periodo che va dal 31 gennaio 1995 al 1o ottobre 2002, mentre si è considerato che la Galp Energia, SGPS, SA abbia partecipato all’infrazione dal 22 aprile 1999 al 1o ottobre 2002.
( 5 ) V. punti 87 e 215 della sentenza impugnata. Nella sua dichiarazione, il sig. V. C. confermava nei seguenti termini il fatto che le ricorrenti non fossero mai state coinvolte in un sistema di sorveglianza: «Ho preso atto della censura della Commissione europea secondo cui la Galp Energia España (...) avrebbe partecipato al funzionamento di un sistema di sorveglianza e di un meccanismo di compensazione del tavolo dell’asfalto. Ciò non è esatto. Per il semplice fatto che non abbiamo mai ricevuto compensazioni, indipendentemente dal volume delle vendite della Galp Energia España (…). È vero che a un certo punto ho constatato l’esistenza di un certo tipo di meccanismo di compensazione a cui partecipavano membri del tavolo delle trattative sull’asfalto, ma non ho mai saputo cosa avessero a che fare dette società con tale sistema. Di conseguenza, la Galp Energia España (...) non è mai stata coinvolta in nessun meccanismo di compensazione».
( 6 ) Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energía España, SA, e alla Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, è stato ridotto a EUR 8277500, mentre l’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energia, SGPS, SA, è stato ridotto a EUR 6149000.
( 7 ) Nell’ambito dell’analisi del terzo motivo, il Tribunale ha criticato la Commissione per non aver dimostrato sufficientemente la partecipazione delle ricorrenti alle due componenti dell’infrazione. Ciò lo ha portato ad annullare, sotto tale aspetto, la decisione controversa.
( 8 ) Sentenza KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 103).
( 9 ) Sentenze Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 61), nonché Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86).
( 10 ) Sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 692); Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86), e JFE Engineering e a./Commissione (T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, EU:T:2004:221, punto 577).
( 11 ) Per un’analisi dettagliata, v. conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2013:619).
( 12 ) C‑386/10 P, EU:C:2011:815.
( 13 ) KME Germany e a./CommissioneC‑272/09 P, EU:C:2011:810.
( 14 ) Tale aspetto è cruciale per la presente causa, tenuto conto del fondamento del ragionamento del Tribunale, quale esposto al paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 16 ) Sentenza KME Germany e a./Commissione (C272/09 P, EU:C:2011:810, punto 106).
( 17 ) Sentenza Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 82).
( 18 ) Sentenze Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punti 41 e 42); Commissione/Aalberts Industries e a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445, punto 63), e Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punto 242).
( 19 ) Sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 47).
( 20 ) T‑68/09, EU:T:2014:867. In tale causa, il Tribunale ha considerato che la prova della partecipazione della Soliver NV non era stata fornita dalla Commissione. Poiché non era concepibile un annullamento parziale della decisione, in quanto la Commissione non aveva dato alcuna qualificazione specifica alla partecipazione della ricorrente ai comportamenti illeciti, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione nella sua interezza.
( 21 ) Le ricorrenti sottolineano che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione europea è di tipo contraddittorio. Spetterebbe pertanto soltanto alle parti della controversia (salvo per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico) sollevare i motivi di annullamento (v. sentenza KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 131). Analogamente, la Corte avrebbe dichiarato, nella causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191), che il compito del Tribunale è limitato allo statuire sugli argomenti esposti dinanzi ad esso.
( 22 ) Punto 626 della sentenza impugnata.
( 23 ) Sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86).
( 24 ) Sentenza KNP BT/Commissione (C‑248/98 P, EU:C:2000:625, punto 40).
( 25 ) Di un ulteriore 4%, che si aggiunge alla riduzione del 10% precedentemente concessa dalla Commissione, al fine di tenere conto della partecipazione meno regolare o attiva della parte ricorrente all’infrazione.
( 26 ) V. sentenze Meroni/Alta Autorità (46/59 e 47/59, EU:C:1962:44, pag. 783, in particolare pag. 801); Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 24), e Comunità montana della Valnerina/Commissione (C‑240/03 P, EU:C:2006:44, punto 43) nonché paragrafi da 146 a 148 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555).
( 27 ) Sentenza Commissione/Roodhuijzen (T‑58/08 P, EU:T:2009:385, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito della lite delimitata dalle parti, il giudice dell’Unione, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (sentenza ETF/Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, punti 42 e 51).
( 28 ) Infatti, la violazione delle forme sostanziali e l’incompetenza, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, costituiscono un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza Ungheria/Commissione, T‑240/10, EU:T:2013:645). Il difetto di motivazione rientra tra i motivi di legittimità esterni. Tuttavia, ricordo che il rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico non ha lo scopo di ovviare a una carenza del ricorso, ma di far rispettare una norma che, per la sua importanza, è sottratta alla disponibilità delle parti, e ciò in qualsiasi fase del procedimento. La questione del rilievo d’ufficio applicabile ai motivi dev’essere tuttavia distinta dalla portata del principio del «ne ultra petita», che riguarda le domande delle parti.
( 29 ) Conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (C‑252/96 P, EU:C:1998:157, paragrafo 36).
( 30 ) C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 62, il corsivo è mio. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in detta causa (C‑3/06 P, EU:C:2006:720, paragrafi da 46 a 50).
( 31 ) A tale proposito, v. sentenze Shell Petroleum e a./Commissione (T‑343/06, EU:T:2012:478), e InnoLux/Commissione (T‑91/11, EU:T:2014:92).
( 32 ) Da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 129.
( 33 ) C‑679/11 P, EU:C:2013:606, punti da 103 a 107.
( 34 ) V. punto 87 della sentenza impugnata.
( 35 ) Sentenza 1. garantovaná/Commissione (T‑392/09, EU:T:2012:674, punti 78 e 79).
( 36 ) Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 50).
( 37 ) Sentenza Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punti da 46 a 49, 71 e 72).
( 38 ) V., in particolare, sentenza LR AF 1998/Commissione (T‑23/99, EU:T:2002:75, punto 171).
( 39 ) Sentenza KME Germany e a./Commissione (C‑272/09P, EU:C:2011:810, punti da 104 a 106).
( 40 ) Punto 293 della sentenza impugnata.
( 41 ) Punti 293 e 612 della sentenza impugnata.
( 42 ) Punto 320 della sentenza impugnata.
( 43 ) V., in particolare, sentenza Archer Daniels Midland/Commissione (C‑511/06 P, EU:C:2009:433, punto 85 e giurisprudenza citata).
( 44 ) Ibidem (punto 86 e giurisprudenza citata).
( 45 ) Sentenza 1. garantovaná/Commissione (T‑392/09, EU:T:2012:674, punti 78 e 79).
( 46 ) Sentenza Shell Petroleum e a./Commissione (T‑343/06, EU:T:2012:478, punti 176, 220 e 232).
( 47 ) Ibidem (punto 220).
( 48 ) C‑295/12 P, EU:C:2013:619, paragrafo 129.
( 49 ) Sentenza Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251, punti da 249 a 256) sulla presa in considerazione del fatto che l’impresa in questione non era più controllata dal gruppo Total e quindi la maggiorazione dovuta all’effetto dissuasivo non era più giustificata.
( 50 ) Sentenza Novácke chemické závody/Commissione (T‑352/09, EU:T:2012:673) a proposito di una dichiarazione secondo cui il pagamento di un’ammenda non pregiudicherebbe la redditività dell’impresa, nonché sentenza Reagens/Commissione (T‑30/10, EU:T:2014:253, punto 305) riguardo a elementi relativi alla capacità finanziaria.
( 51 ) A titolo illustrativo, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, dal punto 405 della sentenza impugnata risulta che la dichiarazione in questione «non può in ogni caso contraddire gli elementi di prova non contemporanei e contemporanei dei fatti sopra analizzati, i quali sono stati addotti dalla Commissione a sostegno della partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi».
( 52 ) Inoltre, ritengo utile ricordare che la Corte ha statuito che, nonostante il fatto che il Tribunale non avesse comunicato alle parti la propria intenzione di prendere in considerazione la riduzione supplementare, tale aspetto costituiva una valutazione giuridica che il Tribunale era legittimato a compiere nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, senza informarne le parti prima della pronuncia della sentenza (v. sentenza Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, punto 110).
( 53 ) C‑446/11 P, EU:C:2013:798.
( 54 ) Nella sentenza Commissione/Edison, la Corte ha fatto riferimento, per analogia, alla sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punti da 34 a 37).
( 55 ) C‑441/07 P, EU:C:2009:555, paragrafi 151 e 152.
( 56 ) V., in tal senso, sentenza Tokai Carbon e a./Commissione (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 370).
( 57 ) Sentenza Commissione/Aalberts Industries e a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445, punto 50).
( 58 ) Sentenze PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 37), e Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 17).
( 59 ) V., per analogia, sentenza Activision Blizzard Germany/Commissione (C‑260/09 P, EU:C:2011:62, punto 57).
( 60 ) A differenza, in particolare, della causa Commissione/Verhuizingen Coppens, v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (C‑441/11 P, EU:C:2012:317, paragrafi da 43 a 46).
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