CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 26 febbraio 2015 ( 1 )
Causa C‑684/13
Johannes Demmer
contro
Fødevareministeriets Klagecenter
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca)]
«Politica agricola comune — Recupero di sovvenzioni agricole indebitamente assegnate e indebitamente corrisposte — Superfici ammissibili all’aiuto — “Ettaro ammissibile” — Attività agricole e non agricole — Zone di sicurezza degli aeroporti — Coltivazione, in tali zone, di erba destinata alla produzione di foraggio — Utilizzazione prevalente — Limitazioni relative all’utilizzazione delle zone di sicurezza degli aeroporti — Errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore — Buona fede»
1.
Un agricoltore che coltiva e raccoglie foraggio in zone di sicurezza degli aeroporti gode del diritto alle sovvenzioni agricole in relazione a tali terreni? Una controversia tra un agricoltore e le autorità danesi e riguardante proprio tale questione ha dato origine al rinvio pregiudiziale alla Corte nella presente causa.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) riguarda la corretta interpretazione del termine «ettaro ammissibile» e, più precisamente, i parametri per determinare i terreni che possono o meno costituire superfici ammissibili alle sovvenzioni agricole ai sensi della normativa dell’Unione rilevante. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi anche sull’ambito di applicazione dell’obbligo di restituzione nel caso di sovvenzioni indebitamente concesse: quali criteri devono essere applicati per determinare le circostanze in cui un beneficiario può essere liberato dall’obbligo di restituzione?
3.
Nel prosieguo illustrerò i motivi per cui ritengo che zone come quelle di cui si controverte dinanzi al giudice del rinvio non possono, per una questione di principio, essere considerate escluse dall’ambito di applicazione del termine «ettaro ammissibile». Come sarà chiarito qui di seguito, il fatto che una superficie situata in un aeroporto non sia esclusa a priori è rilevante anche al fine di determinare se un agricoltore professionista avrebbe potuto ragionevolmente scoprire l’errore che ha condotto all’indebita assegnazione di diritti all’aiuto e al successivo versamento dell’aiuto.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
1. Regolamenti di base
4.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 2 ) stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 1782/2003 introduce una nuova forma di regime di sostegno al reddito degli agricoltori.
5.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale regolamento l’«azienda» viene definita come «l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro» mentre ai sensi dell’articolo 2, lettera c), l’«attività agricola» viene definita come «la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5».
6.
L’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 dispone che ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato. L’articolo 44, paragrafo 2, definisce gli «ettari ammissibili» come qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
7.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, il regolamento n. 1782/2003 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 ( 3 ) (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di base»).
8.
Il considerando 2 del regolamento n. 73/2009 chiarisce che uno dei motivi per l’abrogazione del regolamento n. 1782/2003 risiede nelle numerose modifiche sostanziali di cui è stato oggetto. Il regolamento n. 73/2009 è stato pertanto adottato per ragioni di chiarezza. Esso mira, tra l’altro, a semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico.
9.
Le lettere b) e c) dell’articolo 2 del regolamento n. 73/2009 definiscono l’«azienda» e l’«attività agricola» rispettivamente negli stessi termini di cui al regolamento n. 1782/2003.
10.
Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), per «ettaro ammissibile» si intende qualsiasi superficie agricola dell’azienda «utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole».
11.
L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 disciplina la restituzione di diritti all’aiuto indebitamente assegnati. L’articolo 137, paragrafo 1, stabilisce che i diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, ciò non vale ove i diritti all’aiuto siano stati assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali. Tuttavia, tale eccezione si applica solo se «l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore».
2. Regolamenti di esecuzione
12.
Per quanto riguarda il periodo rilevante (tra il 2005 e il 2009), i regolamenti n. 1782/2003 e n. 73/2009 sono stati attuati, tra l’altro, dai regolamenti (CE) n. 795/2004 ( 4 ) e (CE) n. 796/2004 ( 5 ) della Commissione (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di esecuzione»).
13.
L’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 795/2004 definisce la «superficie agricola» – prerequisito affinché la relativa zona costituisca un «ettaro ammissibile» – come qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti.
14.
Il regolamento n. 795/2004 è stato modificato, tra l’altro, dal regolamento (CE) n. 370/2009 della Commissione ( 6 ) con effetto dal 1o gennaio 2009. Il seguente articolo 3 quater è stato in tal modo inserito nel regolamento n. 795/2004:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 73/2009], allorché una superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l’attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.
Gli Stati membri definiscono i criteri relativi all’attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio».
15.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 796/2004, per «seminativi» si intendono, tra l’altro, terreni utilizzati per coltivazioni agricole, o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali. Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, per «pascolo permanente» si intende il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e che non è stato compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più ( 7 ).
16.
Viene qui in rilievo anche l’articolo 12 del regolamento n. 796/2004 ( 8 ). Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera f), un agricoltore che fa domanda di sovvenzione ai sensi del relativo regime di aiuto deve fornire una dichiarazione di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 4, dispone che, al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore deve correggere il modulo prestampato qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate.
17.
L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 stabilisce che, in caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, unitamente agli interessi.
18.
Tuttavia, viene prevista un’eccezione a tale norma nell’articolo 73, paragrafi 4 e 5 del regolamento in parola, ai sensi del quale:
«4. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore.
Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.
5. L’obbligo di restituzione di cui [all’articolo 73, paragrafo 1] non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.
Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede».
19.
L’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 ( 9 ) dispone che, qualora si constati che sono stati assegnati indebitamente dei diritti all’aiuto, l’agricoltore deve rinunciare a tali diritti e gli stessi devono considerarsi non assegnati fin dall’inizio.
B – Diritto danese
20.
Ai sensi del diritto danese, i requisiti riguardanti le zone di sicurezza negli aeroporti è previsto dal Trafikstyrelsen (in precedenza Statens Luftfartsvæsen, autorità danese responsabile in materia di trasporti) nelle «Norme per l’aviazione civile» (Bestemmelser for civil Luftfart; in prosieguo: il «BL»).
21.
Le norme relative alla coltivazione delle zone di sicurezza sono contenute nel BL 3‑16 del 31 gennaio 2005 sulle misure adottate per ridurre il rischio di collisione tra aeromobili e volatili o mammiferi negli aeroporti. Ai sensi di tali norme:
«5.2.2
Superfici non caratterizzate da durezza, situate all’interno dell’area aeroportuale fino alla/e pista/e e ad una distanza di 150 metri dai bordi dell’aeroporto:
a.
La superficie deve essere coltivata a prato (…)
(...)
5.2.3
Per le superfici prive di rivestimento duro, situate all’interno della zona aeroportuale ad una distanza compresa tra 150 e 300 m dai bordi della pista o delle piste:
a.
La superficie deve essere utilizzata per la produzione di erba, a meno che la vegetazione naturale, ad esempio l’erica, la renda sufficientemente poco attrattiva per gli uccelli e i mammiferi.
b.
La superficie può essere utilizzata per coltivare cereali solo previa consultazione dell’esperto. (...)
5.2.4
Le superfici prive di rivestimento duro, situate all’interno della zona aeroportuale ad una distanza di oltre 300 m dai bordi della pista o delle piste, possono essere utilizzate a scopi agricoli solo previa consultazione dell’esperto.
(…)
6.4.1
Per quanto riguarda la coltivazione di tali superfici, devono essere osservate le seguenti regole:
a.
L’erba deve essere mantenuta costantemente ad un’altezza massima di 20 cm sulle piste e vie di rullaggio prive di ghiaia o di rivestimento duro (...)
b.
Nelle zone di cui al punto 5.2.2, situate al di fuori di quelle menzionate alla lettera a), l’erba deve essere mantenuta costantemente ad un’altezza non inferiore a 20 cm e non superiore a 40 cm (…)».
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
22.
Il 21 dicembre 1999 e il 10 maggio 2000 il sig. Demmer ha stipulato rispettivamente con l’aeroporto di Aalborg (Aalborg Lufthavn) e con la base aerea di Skrydstrup (Flyvestation Skrydstrup) dei contratti di affitto delle zone di sicurezza che si trovano intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto di tali aeroporti. Le superfici vengono usate per la coltivazione di erba destinata alla produzione di foraggio.
23.
Ai sensi di tali contratti e delle condizioni in essi contenute, il sig. Demmer, come affittuario, ha ottenuto il diritto di tagliare e usare l’erba dei terreni dell’aeroporto dietro pagamento di un canone di affitto. La raccolta dell’erba ad opera del sig. Demmer doveva avvenire tre o quattro volte all’anno.
24.
I contratti contenevano numerose condizioni relative alla manutenzione delle superfici in questione. Tra le disposizioni stabilite vi erano condizioni relative ai tempi e alle modalità di taglio dell’erba; condizioni relative all’impiego di fertilizzanti; e, nel contratto con la base aerea di Skrydstrup, il divieto di usare pesticidi ( 10 ).
25.
Ai sensi dell’articolo 8 del contratto concluso con la base aerea di Skrydstrup, il sig. Demmer doveva effettuare il suo lavoro in maniera da non ostacolare le operazioni di volo, nel rispetto delle istruzioni e dei divieti che sono emessi dal servizio di controllo del traffico aereo o dall’amministrazione della base aerea di Skrydstrup.
26.
Ai sensi dell’articolo 6 del contratto di affitto stipulato tra il sig. Demmer e l’aeroporto di Aalborg, il sig. Demmer aveva l’obbligo di informare il locatore quando veniva richiesto l’accesso alla superficie affittata. Lo stesso articolo concedeva altresì alle forze armate un diritto illimitato di usare o di concedere in uso le superfici date in affitto per esercitazioni militari di ogni tipo.
27.
A partire dal 2005, il sig. Demmer ha acconsentito, conformemente ad entrambi i contratti, ad utilizzare le superfici in modo da garantire i diritti all’aiuto assegnati e ad inoltrare le relative richieste. In seguito ad una richiesta del sig. Demmer, con decisione del 29 maggio 2006 l’agenzia per il settore alimentare (FødevareErhverv, ora NaturErhverv styrelsen; l’agenzia Agrifish) gli ha attribuito i diritti all’aiuto per le superfici di cui trattasi con effetto per il 2005.
28.
Il 1o febbraio 2006 il sig. Demmer ha trasferito alle forze armate i diritti all’aiuto riguardanti i terreni dell’aeroporto di Aalborg. Pertanto, negli anni dal 2006 al 2009 il sig. Demmer ha affittato esclusivamente le superfici della base aerea di Skrydstrup e ha ricevuto esclusivamente il pagamento degli aiuti per tali superfici.
29.
Nel 2008, l’agenzia per il settore alimentare ha effettuato un esame e una revisione contabile del registro degli appezzamenti. In esito a tale revisione contabile, una parte degli appezzamenti in relazione ai quali il sig. Demmer aveva dichiarato i terreni in base al regime di pagamento unico sono stati ridotti o radiati dal registro con la motivazione che, secondo l’agenzia per il settore alimentare, le zone di sicurezza negli aeroporti non potevano essere considerate come aree agricole ammissibili all’aiuto. A tal proposito, è stato notificato al sig. Demmer che anche le richieste relative agli anni precedenti sarebbero state riesaminate e che i diritti all’aiuto sarebbero stati ricalcolati.
30.
Il 2 maggio 2011, l’agenzia per il settore alimentare ha deciso di ridurre al sig. Demmer i diritti all’aiuto e di recuperare l’aiuto indebitamente corrisposto per le superfici nell’aeroporto di Aalborg nel 2005 e per le superfici nella base aerea di Skydstrup dal 2005 al 2009.
31.
Il sig. Demmer ha presentato reclamo contro tale decisione dinanzi all’ufficio reclami presso il Ministero delle Risorse alimentari, agricole e della pesca (Fødevarerministeriets Klagcenter). Nel maggio 2012, l’ufficio reclami ha confermato la decisione dell’agenzia per il settore alimentare.
32.
Il 13 novembre 2012, il sig. Demmer ha impugnato la decisione dell’ufficio reclami dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha chiesto una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1)
Se il requisito per cui le superfici agricole non sono destinate “ad usi non agricoli”, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e il requisito per cui le superfici agricole sono utilizzate per “un’attività agricola” o “(…) utilizzat[e] prevalentemente per attività agricole”, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, debbano essere interpretati nel senso che gli aiuti sono subordinati alla condizione che le superfici vengano usate principalmente per attività agricole.
a)
In caso di risposta affermativa, si chiede alla Corte di precisare quali siano i parametri rilevanti per decidere quale forma di utilizzazione sia “principale” nei casi in cui una superficie venga usata contemporaneamente per diversi tipi di utilizzazione.
b)
In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre alla Corte di precisare se, nel caso di specie, ciò significhi che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto nell’aeroporto – che costituiscono una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari norme e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di specie, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la raccolta di erba destinata alla produzione di foraggio – per la propria natura e uso sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.
2)
Se il requisito per cui la superficie agricola deve essere compresa nell’“azienda” dell’agricoltore, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009, debba essere interpretato nel senso che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto negli aeroporti – che costituiscano una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari norme e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di specie, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la raccolta di erba destinata alla produzione di foraggio – sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.
3)
In caso di risposta negativa alle questioni prima, lettera c), e/o seconda, se sia quindi ravvisabile, dal momento che le superfici di cui trattasi, oltre ad essere utilizzate come pascolo permanente destinato alla produzione di foraggio, costituiscono anche una zona di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto:
a)
un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009, se vengono comunque attribuiti diritti all’aiuto per tali superfici;
b)
un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del [regolamento n. 796/2004], se vengono comunque erogati aiuti per tali superfici;
c)
un pagamento indebito, rispetto al quale non si può ritenere che il beneficiario abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del [regolamento n. 796/2004], se vengono comunque erogati aiuti per tali superfici.
4)
Quale periodo di tempo sia rilevante ai fini della valutazione:
a)
se sussista un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009;
b)
se sussista un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del [regolamento n. 796/2004];
c)
se si possa ritenere che il beneficiario abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del [regolamento n. 796/2004].
5)
Se la valutazione di cui alla quarta questione, lettere da a) a c), sia effettuata per ogni singolo anno di cui trattasi o per i pagamenti nel loro complesso».
33.
Nel presente procedimento sono state presentate osservazioni scritte dal sig. Demmer, dai governi danese, ellenico e polacco, nonché dalla Commissione. La Corte ha deciso di non tenere alcuna udienza.
III – Analisi
A – Questioni preliminari
34.
Il giudice del rinvio ha sottoposto numerose questioni alla Corte. Cionondimeno, i problemi complessi che sorgono nel procedimento principale vertono su tre questioni strettamente connesse: i) l’ammissibilità all’aiuto di superfici situate all’interno di zone di sicurezza degli aeroporti (questioni prima e seconda); ii) i parametri per valutare se un beneficiario debba essere liberato dall’obbligo di restituzione di sovvenzioni indebitamente assegnate e corrisposte (terza questione); e iii) il momento adeguato per effettuare tale valutazione (questioni quarta e quinta). Prima di passare a un esame più dettagliato di tali questioni, è tuttavia importante affrontare tre questioni preliminari che incidono sulla successiva analisi.
35.
In primo luogo, qualsiasi interpretazione delle norme che disciplinano la concessione di sovvenzioni ai sensi del regime di pagamento unico deve tenere conto della ratio sottostante alla concessione di sovvenzioni agricole. Con riferimento al regime di pagamento unico, in particolare, tale regime è stato introdotto dal regolamento n. 1782/2003 nell’ambito della riforma della politica agricola dell’Unione. Come indica chiaramente l’articolo 1 di tale regolamento, l’obiettivo generale del regolamento n. 1782/2003 era di introdurre una nuova forma di regime di sostegno al reddito degli agricoltori. In tal senso, il regime di pagamento unico indubbiamente contribuisce al raggiungimento della finalità socio‑politica della politica agricola dell’Unione, che è quella di assicurare un tenore di vita equo ai soggetti coinvolti nell’agricoltura ( 11 ). Tale finalità incide sull’interpretazione dei regolamenti di base.
36.
In secondo luogo, come rileva il giudice del rinvio, esiste una certa disparità tra il regolamento n. 1782/2003 e il regolamento n. 73/2009 in merito a quanto costituisca un «ettaro ammissibile» ai sensi di tali regolamenti. Invero, mentre l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 dispone che qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le aree utilizzate per attività non agricole, deve essere considerata «ettaro ammissibile», il regolamento n. 73/2009 fornisce una definizione alquanto diversa. Infatti, l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 dispone che qualsiasi superficie agricola dell’azienda utilizzata per un’attività agricola – o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole – deve essere considerata ettaro ammissibile.
37.
Le modifiche apportate non sono affatto insignificanti. Invero, da una lettura puramente letterale, si potrebbe affermare che, ai sensi del regolamento n. 1782/2003, qualsiasi utilizzazione non agricola di una superficie agricola escluderebbe automaticamente tale superficie dall’ammissibilità al regime di pagamento unico. Tuttavia, e le parti sembrano convenire su tale punto, alla discrepanza nella terminologia impiegata in tali strumenti non dovrebbe essere attribuita particolare importanza. Invero, nei lavori preparatori del regolamento n. 73/2009 non sembra esservi nulla che suggerisca che l’intenzione del legislatore fosse quella di modificare le norme relative agli ettari ammissibili, che indubbiamente costituiscono una delle pietre angolari del regime di pagamento unico.
38.
A mio avviso, il legislatore mirava, piuttosto, a chiarire le norme che disciplinano il regime di sostegno applicabile agli agricoltori. Inoltre, non è assolutamente inconsueto che una parcella di terreno sia utilizzata per attività sia agricole che non agricole. Appare pertanto logico che l’ammissibilità di tale superficie debba essere determinata sulla base dell’attività prevalente. Il regolamento n. 73/2009, letto alla luce dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004, come modificato, in qualche modo soddisfa l’esigenza di chiarezza in tale ambito. Invero, tali disposizioni indicano chiaramente che l’utilizzazione mista di una parcella di terreno non esclude automaticamente tale superficie dalle sovvenzioni. Piuttosto, il requisito chiave per l’ammissibilità è che la superficie sia utilizzata prevalentemente per attività agricole ( 12 ). Di conseguenza, ritengo adeguato valutare le questioni sollevate dal giudice del rinvio (in particolare, le questioni prima e seconda) alla luce del tenore letterale del regolamento n. 73/2009 per l’intero periodo di cui trattasi, vale a dire dal 2005 al 2009.
39.
In terzo luogo, vorrei rilevare che il giudice del rinvio sostiene il suo approccio sulla base della presunzione che si tratti di superfici utilizzate per attività sia agricole che non agricole ai sensi dei regolamenti di base. A tal proposito, dall’ordinanza di rinvio emerge che il sig. Demmer ha acconsentito ad utilizzare l’area della base aerea di Skrydstrup tenendo debitamente conto delle operazioni di volo e nel rispetto di eventuali istruzioni e divieti. Ai sensi del contratto di affitto relativo all’aeroporto di Aalborg, le forze armate si erano riservate il diritto illimitato di usare o di concedere in uso le superfici per esercitazioni militari di ogni tipo. Inoltre, quando veniva richiesto l’accesso alla superficie, il sig. Demmer aveva l’obbligo di informare il locatore.
40.
Tuttavia, dal fascicolo non risulta chiaro se le attività non agricole abbiano avuto luogo sulla superficie in questione o se il locatore abbia effettivamente esercitato i suoi diritti contrattuali in relazione a tale superficie.
41.
È perciò necessario formulare la seguente riserva. A mio modo di vedere, né il fatto che esistano clausole come quelle sopra menzionate né il fatto che la superficie in questione faccia parte di una zona di sicurezza di un aeroporto possono essere considerati come prova di attività non agricola. In tale ambito, a mio avviso il fatto rilevante è che le attività non agricole (quali le esercitazioni militari o le operazioni di volo) abbiano effettivamente luogo.
42.
A mio avviso, una clausola contrattuale che stabilisce che la superficie deve essere utilizzata tenendo debitamente conto delle operazioni di volo e nel rispetto di eventuali istruzioni e divieti non può, di per se stessa, essere considerata come «attività». Lo stesso trova applicazione riguardo a disposizioni che definiscono la finalità di una zona di sicurezza di un aeroporto o che stabiliscono talune limitazioni alla sua utilizzazione. Invero, non è affatto inconsueto che il locatore riservi taluni diritti quanto alla superficie affittata o delimiti il margine di manovra che l’agricoltore ha in relazione alla superficie affittata (per esempio, quanto all’uso di pesticidi, alle colture da piantare o, invero, alla manutenzione della superficie nel rispetto dell’ambiente). Direi che le norme e le limitazioni scaturenti dalla normativa e dalle clausole contrattuali consentono tutt’al più l’esercizio di un’attività non agricola.
43.
Tuttavia, occorre tenere a mente che, per essere ammissibile all’aiuto, la superficie in questione deve, in ogni caso, essere parte dell’azienda dell’agricoltore. Come chiarirò ai paragrafi 60 e seguenti infra, le specifiche norme e limitazioni relative all’utilizzazione della superficie in questione sono rilevanti nell’ambito di tale valutazione (piuttosto che ai fini della decisione se la superficie sia utilizzata prevalentemente per attività agricole piuttosto che non agricole).
44.
Ad ogni modo, spetta al giudice del rinvio determinare se la superficie fosse utilizzata o meno per esercitazioni militari o per qualsiasi altra attività non agricola. Nonostante tali riserve e dal momento che tale questione non è stata ampiamente discussa né dal giudice del rinvio né dalle parti, passo ora ad esaminare le questioni deferite, basando tale esame sulla presunzione che le parcelle di terreno di cui trattasi siano effettivamente ad utilizzazione mista (attività sia agricole che non agricole).
B – Un «ettaro ammissibile »
1. Il fine principale e l’utilizzazione prevalente in caso di utilizzazione mista di una superficie
45.
Nell’ambito delle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio desidera sapere, tra l’altro, se, affinché una superficie agricola sia ammissibile all’aiuto, il fattore decisivo sia che il fine principale di utilizzazione di tale superficie sia agricolo.
46.
Prima di affrontare tale questione, rilevo preliminarmente che sembrano esservi pochi dubbi sul fatto che le superfici in questione nel procedimento principale costituiscano superfici agricole ai sensi dei regolamenti n. 1782/2003 e n. 73/2009: invero, le superfici in questione sono utilizzate per la coltivazione di erba destinata alla produzione di foraggio. Pertanto, è relativamente facile qualificare tali superfici come agricole, in quanto sono utilizzate come seminativo o come pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 796/2004 ( 13 ). Altrettanto incontestato sembra essere il fatto che l’attività del sig. Demmer, che consiste nella coltivazione a prato di tale superficie, costituisca un’«attività agricola» ai sensi dei regolamenti di base.
47.
Per quanto riguarda, più nello specifico, il fine delle superfici di cui trattasi, sembra lecito ritenere che il loro fine originario (o la ragione della loro esistenza) fosse quello di garantire la sicurezza dell’aeroporto e del traffico aereo. Inizialmente, tali superfici potevano non essere destinate all’utilizzazione come superfici agricole. Tuttavia, tale circostanza deve essere chiaramente distinta dal fine per il quale tali superfici sono attualmente e di fatto utilizzate. Sebbene si tratti certamente di nozioni vaghe, sembra difficile distinguere il fine principale per cui le superfici vengono utilizzate – la nozione a cui fa riferimento il giudice del rinvio nelle sue questioni – dall’utilizzazione prevalente di tale superficie ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009. Invero, come ha già rilevato l’avvocato generale Mazák, ciò che conta (ai fini di un «ettaro ammissibile») è l’effettiva utilizzazione della superficie, o eventualmente ciò che viene effettivamente coltivato sulla superficie, piuttosto che gli scopi o i fini (prevalenti) per cui la superficie viene utilizzata ( 14 ). Questo è il motivo per cui sono dell’idea che quando sorge una questione sull’ammissibilità di una parcella di terreno, il criterio rilevante per valutarla è l’utilizzazione prevalente (ed effettiva) di tale superficie.
48.
Per determinare cosa costituisca utilizzazione prevalente di una particolare superficie, il regolamento n. 370/2009 (che ha inserito l’articolo 3 quater nel regolamento n. 795/2004) offre utili indicazioni in relazione ai criteri da applicare, sebbene tale regolamento non sia applicabile ratione temporis all’intero periodo tra il 2005 e il 2009. Infatti, l’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004 dispone che un’area che sia utilizzata per attività sia agricole che non agricole deve essere considerata utilizzata essenzialmente per attività agricole qualora l’attività agricola possa essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.
49.
Sorge pertanto la seguente questione: cosa significa «disturbata in modo significativo» in tale contesto? – Tratterò tale questione qui di seguito.
2. L’utilizzazione prevalente di una superficie
50.
La tentazione sarebbe certamente quella di lasciare la questione al giudice del rinvio, data la sua competenza esclusiva sulla valutazione dei fatti. Cionondimeno, per garantire, per quanto possibile, che le norme sull’ammissibilità siano applicate in modo uniforme in tutta l’Unione europea (malgrado la discrezionalità lasciata agli Stati membri in relazione all’attuazione di tali norme ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004), cercherò di tracciare dei parametri che saranno utili nel determinare cosa costituisce utilizzazione prevalentemente agricola di una determinata superficie ( 15 ).
51.
In primo luogo, rileverei che la nozione di «utilizzazione prevalente» è essa stessa in qualche modo fuorviante. Invero, se non si tenesse debitamente conto dell’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004, sarebbe ragionevole presumere che, al fine di soddisfare i requisiti per beneficiare delle sovvenzioni, sulla superficie in questione potrebbero avere luogo solo attività non agricole meramente secondarie e accessorie. Tuttavia, l’articolo 3 quater abbassa espressamente la soglia di ammissibilità: invero, il fatto che l’utilizzazione prevalente imponga semplicemente che l’attività agricola non sia disturbata in modo significativo suggerisce, a mio avviso, che la valutazione debba essere incentrata sulle particolari condizioni che accompagnano l’esercizio dell’attività agricola e, più nello specifico, sulle effettive possibilità di esercitare tale attività ( 16 ). A tal proposito, nulla osta all’esercizio di due (o più) attività sulla stessa parcella di terreno, a condizione che le attività non agricole non ostacolino in modo significativo l’esercizio dell’attività agricola.
52.
Poiché è impossibile – e non del tutto auspicabile – stilare un elenco esaustivo di situazioni in cui l’attività agricola debba essere considerata prevalente, è di particolare rilevanza il fatto che il giudice del rinvio tenga conto di tutte le circostanze fattuali relative alle diverse utilizzazioni nell’effettuare la sua valutazione. Nella misura in cui possa essere rilevato un grado di interferenza con riferimento all’esercizio dell’attività agricola, il passo successivo è vedere se tale interferenza raggiunga un livello che possa essere considerato come «significativo». Ritengo che, perché sia raggiunta tale soglia, l’agricoltore debba incontrare effettive – e non irrilevanti – difficoltà o ostacoli nell’esercizio dell’attività agricola.
53.
Per essere più precisi, immaginiamo che un agricoltore stipuli un contratto con una stazione sciistica. Ai sensi di tale contratto, l’agricoltore coltiva a prato ma fa pascolare anche bestiame sulla parcella di terreno di cui trattasi, che fa parte dell’area sciistica durante la stagione invernale. In altri termini, le stesse parcelle di terreno sono utilizzate per attività diverse. Tuttavia, finché l’attività non agricola non rende più difficile per l’agricoltore la coltivazione e il raccolto durante i relativi periodi dell’anno, difficilmente si potrà dire che l’attività non agricola costituisca un ostacolo in grado di disturbare in modo significativo le attività agricole dell’agricoltore. Possono essere stabiliti evidenti paralleli con l’organizzazione di esercitazioni militari: il mero fatto che vengono organizzate esercitazioni militari (da verificare da parte del giudice del rinvio) sulla superficie in questione non significa che tale superficie non rientri più nella nozione di «ettaro ammissibile» – finché tali esercitazioni non interferiscono in modo significativo con l’attività agricola in questione.
54.
È vero che l’uso di prerogative contrattuali rilevanti nonché di limitazioni derivanti dall’esercizio dell’attività non agricola (qui: l’organizzazione di esercitazioni militari o il regolare svolgimento delle operazioni di volo) può certamente porre dei vincoli all’agricoltore. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente che l’attività agricola sia disturbata in modo significativo.
55.
A mio avviso, si potrebbe dire che l’ammissibilità di una superficie sia compromessa ove l’attività non agricola interferisca anche con l’utilizzazione agricola della superficie sul piano temporale e/o spaziale ( 17 ). In tal senso, è fondamentale che l’agricoltore sia in grado di esercitare l’attività agricola di sua scelta nonostante il parallelo esercizio di attività non agricola ed, eventualmente, l’applicazione di norme e limitazioni speciali relative all’utilizzazione della superficie in questione. A mio avviso, l’attività agricola non è disturbata in modo significativo ove l’agricoltore possa di fatto utilizzare la superficie in questione per l’attività agricola di sua scelta ( 18 ).
56.
È vero che, come sostengono la Commissione e il governo danese, la scelta delle possibili attività agricole è notevolmente limitata nel caso degli aeroporti. È anche vero che il taglio dell’erba in prossimità delle piste di atterraggio e di arresto soddisfa altri obiettivi (non agricoli), quali la sicurezza del traffico aereo: nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza aerea, l’erba deve in ogni caso essere tagliata. Tuttavia, ai sensi del regime di pagamento unico, tali circostanze non hanno rilevanza. Invece, ciò che è rilevante – come illustrato, in particolare, dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 e dall’articolo 3 quater del regolamento n. 795/2004 – è che l’agricoltore possa esercitare l’attività agricola di sua scelta sulla superficie in questione.
57.
Nel caso del sig. Demmer, per esempio, egli ha scelto di coltivare erba per la produzione di foraggio sulla superficie in questione. Ciò costituisce un’attività agricola che può essere esercitata senza grosse difficoltà su tale superficie ( 19 ). Non vedo perché il sig. Demmer debba essere penalizzato per aver scelto un’attività agricola che può essere esercitata nonostante le limitazioni applicabili e le attività non agricole «concorrenti».
58.
Inoltre, le preoccupazioni espresse dal governo danese rendono necessaria un’ulteriore osservazione. Non ritengo che, in circostanze come quelle della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, accettare il fatto che l’attività agricola non sia disturbata in modo significativo dall’attività non agricola significherebbe ampliare eccessivamente i limiti di ammissibilità. Invero, non deve essere trascurato il fatto che qui si tratta di aeroporti (militari) di provincia. Per maggiore chiarezza, sembra illogico affermare che qualsiasi nodo internazionale di trasporti di un certo rilievo o un’area verde che circonda autostrade trafficate possa soddisfare il criterio individuato al precedente paragrafo 55. A causa dell’intensità (ma forse anche della natura, della durata e del calendario) delle attività non agricole in tali aree, l’agricoltore sarebbe certamente ostacolato nell’esercizio dell’attività agricola di sua scelta, a seconda dei casi, durante la stagione di coltivazione o di pascolo.
59.
Chiarito ciò, concludo che le zone di sicurezza che circondano le piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto in aeroporti soggetti a norme e limitazioni speciali possono essere «ammissibili» all’aiuto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 a condizione che l’attività agricola svolta in tali zone non sia disturbata in modo significativo dall’attività non agricola. Tuttavia, ciò non è sufficiente affinché una superficie soddisfi tutti i requisiti per beneficiare dell’aiuto. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, le parcelle di terreno di cui trattasi devono anche fare parte dell’azienda dell’agricoltore. Tratterò tale questione qui di seguito.
3. Il requisito che la superficie faccia parte dell’azienda
60.
Il primo punto da rilevare è che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, qualunque superficie agricola dell’azienda è ammissibile all’aiuto. L’«azienda» è definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 1782/2003 (e del regolamento n. 73/2009) come «l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro».
61.
La Corte ha già fornito indicazioni sul termine «azienda» nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim ( 20 ). Come nel caso di specie, l’agricoltrice in tale causa non era pienamente libera di utilizzare le superfici in questione. Al contrario, essa era vincolata a talune istruzioni da parte delle autorità nazionali per garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela della natura e del paesaggio in ordine al terreno di cui trattasi. Nella sua sentenza Landkreis Bad Dürkheim, la Corte ha statuito che il criterio decisivo per determinare se una particolare superficie faccia parte dell’azienda dell’agricoltore è che l’agricoltore possa utilizzare con sufficiente autonomia la superficie di cui trattasi e che abbia il potere decisionale sufficiente per esercitare le attività agricole in questione. Tuttavia, la Corte ha avuto cura di precisare che il criterio relativo all’autonomia non implica che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli ( 21 ).
62.
È vero che la causa Landkreis Bad Dürkheim riguardava l’ambito specifico della tutela della natura, che la Corte ha riconosciuto essere coerente con gli obiettivi generali del regolamento n. 73/2009. Ciononostante, ritengo che la precedente affermazione relativa al criterio dell’autonomia sia rilevante anche nell’ambito di superfici utilizzate per fini che non abbiano un nesso immediato con gli obiettivi del regime di pagamento unico. Da tale affermazione si evince chiaramente che la valutazione se una superficie faccia parte dell’azienda dell’agricoltore è strettamente connessa alla questione di cosa costituisca utilizzazione prevalente di tale specifica superficie. Invero, in una certa misura i criteri rilevanti sembrano convergere ( 22 ).
63.
Nella presente causa si tratta di zone di sicurezza che circondano le piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto negli aeroporti. Le norme e le limitazioni applicabili derivano, da una parte, da disposizioni nazionali e internazionali tese a garantire la sicurezza del traffico aereo e, dall’altra, da clausole contrattuali. Riguardano, tra l’altro, il modo specifico in cui deve essere eseguita la manutenzione della superficie, le colture che possono essere seminate e raccolte (in pratica, erba) e l’altezza tollerata dell’erba. Difficilmente si può negare, pertanto, che un agricoltore nella situazione del sig. Demmer non goda di completa autonomia in relazione all’utilizzazione delle superfici in questione.
64.
Tuttavia, finché un agricoltore è in grado di utilizzare la superficie per l’attività agricola di sua scelta senza che tale attività sia disturbata in modo significativo dall’attività non agricola esercitata su tale superficie (o, qualora non abbia luogo alcuna effettiva attività non agricola, semplicemente dalle norme e limitazioni applicabili), non vi è alcuna ragione di ritenere che le superfici di cui si controverte dinanzi al giudice del rinvio non facciano parte dell’azienda dell’agricoltore ai sensi dei regolamenti n. 1782/2003 e n. 73/2009. A condizione che tale criterio sia soddisfatto, non vedo perché un agricoltore come il sig. Demmer non possegga anche sufficiente autonomia e potere decisionale per esercitare le attività agricole di cui trattasi, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
65.
Infine, richiamerei l’attenzione sul fatto che il regime di pagamento unico è una forma di regime di sostegno al reddito che può incentivare l’agricoltura in aree che altrimenti non sarebbero utilizzate a tal fine. La causa dinanzi al giudice del rinvio ne è un esempio. Tuttavia, nel contesto normativo applicabile, o altrove, non riesco a ravvisare alcuna ragione per cui il mero fatto che un’attività agricola sia esercitata su una superficie situata all’interno di un aeroporto escluderebbe automaticamente tale superficie dall’ammissibilità all’aiuto. A condizione che sia soddisfatto il criterio individuato nel precedente paragrafo 55, l’ubicazione della superficie è irrilevante.
66.
Sono pertanto dell’avviso che una superficie agricola consistente in zone di sicurezza che circondano piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto in aeroporti debba essere considerata come appartenente ad un’«azienda» e pertanto ammissibile all’aiuto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009; a condizione che, nonostante le norme e limitazioni applicabili, l’agricoltore goda di sufficiente autonomia e potere decisionale per esercitare le attività agricole di sua scelta sulle superfici di cui trattasi.
67.
Se, dopo aver valutato i fatti rilevanti attinenti alla controversia pendente dinanzi ad esso, il giudice del rinvio dovesse concludere che le superfici in questione non sono ammissibili all’aiuto in quanto le norme e limitazioni disturbano in modo significativo l’attività agricola del sig. Demmer, sorge la questione se il sig. Demmer avrebbe dovuto ragionevolmente scoprire l’erronea assegnazione di diritti all’aiuto e l’erroneo pagamento delle sovvenzioni (terza questione). A tal proposito, deve essere determinato anche il periodo rilevante in riferimento al quale la valutazione va effettuata (questioni quarta e quinta). Tratterò tutte queste questioni congiuntamente qui di seguito.
C – Errori che possono ragionevolmente essere scoperti dall’agricoltore e buona fede
68.
Tre questioni sorgono nella presente causa: i) se vi sia stato un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore in relazione all’assegnazione di diritti all’aiuto per le superfici di cui trattasi; ii) se vi sia stato un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore nel momento in cui l’aiuto è stato corrisposto per la superficie di cui trattasi; e, infine, iii) se si possa ritenere che un beneficiario, quale il sig. Demmer, abbia agito in buona fede. Il giudice del rinvio nutre anche dubbi in ordine al periodo rilevante in riferimento al quale la valutazione va effettuata.
69.
In linea di principio, diritti indebitamente assegnati devono essere revocati e sovvenzioni indebitamente corrisposte devono essere recuperate. Sostanzialmente, lo scopo sottostante al recupero dei pagamenti indebiti è indubbiamente quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e di prevenire l’arricchimento ingiustificato ( 23 ). Tale idea è chiaramente espressa dagli articoli 73, paragrafo 1 e 73 bis del regolamento n. 796/2004. Vi sono, tuttavia, eccezioni a tale norma.
70.
Tali eccezioni sono espresse nell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 (indebita assegnazione di diritti all’aiuto) e nell’articolo 73, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 796/2004 (indebito pagamento di aiuti). Indubbiamente, come osserva il governo danese, tali disposizioni sono intese a garantire il rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento ( 24 ). Tuttavia, resta la questione se tali eccezioni siano applicabili o meno alle circostanze della presente causa.
71.
Prima di affrontare tale questione, rileverei preliminarmente che ai sensi dell’approccio sopra adottato l’ammissibilità di superfici situate all’interno di aeroporti dipende da un’analisi caso per caso. Invero, l’ammissibilità non può essere esclusa fin da principio. L’ammissibilità può anche variare da un anno all’altro. Infatti le zone di sicurezza che circondano piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto in aeroporti possono costituire ettari ammissibili a condizione che l’agricoltore possa effettivamente esercitare l’attività agricola di sua scelta sulla superficie di cui trattasi. Deve anche essere tenuto a mente che l’agricoltura costituisce un’attività professionale. A mio avviso, a tale circostanza deve essere attribuita particolare rilevanza nell’individuazione del livello di diligenza che l’agricoltore deve usare nel presentare domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico.
72.
In merito a quest’ultimo punto, richiamerei l’attenzione sull’articolo 12 del regolamento n. 796/2004 e in particolare sugli articoli 12, paragrafi 1, lettera f) e 4, di tale regolamento. Ai sensi di tali disposizioni, spetta all’agricoltore verificare la correttezza delle informazioni sul modulo prestampato utilizzato per la domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico. Da tali disposizioni emerge inoltre che il regime di sostegno al reddito stabilito dai regolamenti di base si fonda sulla premessa che gli agricoltori hanno preso atto delle condizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto ai sensi dei regimi di cui trattasi. Tali disposizioni riflettono l’idea che agli agricoltori, in quanto professionisti, può essere richiesto di usare particolare diligenza nel presentare domanda di aiuto e di prendere atto delle condizioni inerenti alla concessione dell’aiuto.
73.
Inoltre, come rileva la Commissione, il fatto che le autorità competenti abbiano assegnato diritti all’aiuto a superfici specifiche o che l’aiuto sia stato corrisposto in relazione a tali superfici non «libera» l’agricoltore dai suoi obblighi. Invero, le disposizioni che il giudice del rinvio individua nelle sue questioni, e in particolare l’articolo 73 del regolamento n. 796/2004, riguardano situazioni in cui un indebito pagamento sia già stato effettuato. Inoltre, ai sensi dell’articolo 73 bis di tale regolamento, l’agricoltore deve rinunciare ai diritti indebitamente assegnati e questi devono considerarsi non assegnati fin dall’inizio. Pertanto, il semplice fatto che siano stati assegnati dei diritti all’aiuto (o, invero, che siano stati effettuati pagamenti) non significa che un beneficio indebitamente ricevuto debba essere considerato regolare. Piuttosto, esiste il rischio – di cui gli agricoltori devono essere consapevoli – che debbano essere fatte correzioni anche dopo il pagamento.
74.
Un agricoltore professionista quale il sig. Demmer deve quindi conoscere le condizioni inerenti agli «ettari ammissibili» ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009. Pertanto, non sembra particolarmente severo imporre ad un siffatto agricoltore – in particolar modo data la sua esperienza professionale ( 25 ) – di prendere atto delle norme speciali che si applicano con riferimento a superfici soggette ad utilizzazione mista ( 26 ). Per quanto riguarda, più specificamente, la questione della buona fede e dell’aiuto già corrisposto, rileverei semplicemente che il fatto che il pagamento sia stato effettuato ha poca rilevanza nel valutare se si possa considerare che un beneficiario abbia agito in buona fede. Nel particolare contesto di un regime di aiuti inteso a fornire sostegno al reddito di un gruppo di professionisti, la valutazione della buona fede dovrebbe – come il criterio di ragionevolezza di cui sopra – fondarsi su elementi oggettivi.
75.
Quanto alla questione del periodo rilevante in riferimento al quale la valutazione va effettuata, rileverei quanto segue.
76.
In primo luogo, l’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 stabilisce che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 devono regolarizzarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, la norma si applica solo nella misura in cui l’errore che ha condotto al pagamento indebito non avesse potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore. A tal proposito, dal fascicolo emerge che le superfici controverse erano state radiate dal catasto nel 2008. In quel momento, tale informazione – ma anche l’intenzione dell’autorità competente di riesaminare le richieste relative agli anni precedenti e di ricalcolare i diritti all’aiuto – è stata comunicata al sig. Demmer. Alla luce di ciò, ritengo che l’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 non possa essere applicato alle circostanze della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio.
77.
Più in generale, affinché tale disposizione trovi applicazione, l’errore deve essere tale che l’agricoltore non avrebbe potuto ragionevolmente scoprirlo prima del 1o gennaio 2010. Ove l’attività agricola dell’agricoltore sia stata ostacolata in modo significativo dall’attività non agricola (in qualsiasi momento prima del 1o gennaio 2010), non vedo come si possa seriamente affermare che un agricoltore, nella sua qualità di professionista, possa non aver scoperto l’errore che ha condotto all’assegnazione di diritti all’aiuto.
78.
In secondo luogo, l’articolo 73 del regolamento n. 796/2004 riguarda pagamenti già effettuati. Tenendo a mente le informazioni di cui il sig. Demmer disponeva nel 2008, le eccezioni al recupero previste dall’articolo 73, paragrafi 4 e 5, potrebbero trovare applicazione, nelle particolari circostanze della presente causa, solo con riferimento al periodo precedente a tale momento.
79.
Nel valutare se un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente scoprire un errore che ha condotto ad un pagamento indebito ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004, il momento rilevante, a mio avviso, dovrebbe essere il momento del pagamento – come chiaramente indicato da tale disposizione. Invero, perché all’agricoltore dovrebbe essere impedito di presentare domanda di aiuto qualora le superfici potrebbero, dopotutto, costituire ettari ammissibili?
80.
Nel caso di utilizzazione mista delle superfici, in particolare, è pienamente concepibile che l’impatto delle limitazioni sia contrattuali che normative sull’utilizzazione della superficie di cui trattasi potrebbe non diventare evidente fino all’anno di cui trattasi. Per esempio, potrebbe non essere possibile prevedere, prima della presentazione della richiesta, se (e, in caso affermativo, in che misura) il proprietario sfrutti effettivamente le proprie prerogative contrattuali (nella presente causa, esercitazioni militari) o se l’agricoltore possa effettivamente utilizzare la superficie di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta. Nella misura in cui l’aiuto sia corrisposto un anno per volta, la valutazione di cui all’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004 dovrebbe, a mio avviso, essere svolta separatamente per ogni singolo anno, in quanto, come chiarito sopra, le circostanze possono variare nel tempo.
81.
In terzo e ultimo luogo, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, l’obbligo di restituzione è limitato a quattro anni ove il beneficiario abbia agito in buona fede. Come rilevato supra, non ritengo che un agricoltore che intenda effettivamente utilizzare la superficie di cui trattasi per una determinata attività agricola debba essere penalizzato per aver presentato domanda di aiuto. Infatti, potrebbe essere che solo in un momento successivo l’agricoltore sia in grado di determinare se le limitazioni all’utilizzazione della superficie siano di natura tale da impedirgli di utilizzare le superfici di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta.
82.
Ciò posto, al fine di avvalersi dell’eccezione stabilita dall’articolo 73, paragrafo 5, l’agricoltore deve – vista, in particolare, l’esigenza di evitare l’arricchimento ingiustificato – agire in buona fede (vale a dire, nella sincera convinzione che l’attività agricola di sua scelta possa essere effettivamente esercitata sulla superficie) in tutti i momenti rilevanti, a partire dal momento in cui i diritti all’aiuto sono assegnati e fino al momento del pagamento dell’aiuto. Di conseguenza, la valutazione della buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004 deve essere effettuata separatamente per ogni anno e la buona fede deve sussistere fino al momento del pagamento.
IV – Conclusioni
83.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sottoposte dal Vestre Landsret:
1)
Le zone di sicurezza che circondano piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto in aeroporti possono essere ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, a condizione che, nonostante le norme e limitazioni applicabili, l’agricoltore sia effettivamente in grado di utilizzare la superficie di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta.
2)
Ove un agricoltore faccia richiesta di aiuto in relazione ad un’attività agricola esercitata nelle zone di sicurezza che circondano piste di atterraggio, di rullaggio e di arresto di aeroporti,
a)
sussiste un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (come modificato) se – al momento del pagamento – l’agricoltore era a conoscenza del fatto che non era effettivamente in grado di utilizzare la superficie di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta durante l’anno di cui trattasi, e
b)
non si può ritenere che il beneficiario abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004 se – al momento del pagamento – l’agricoltore era a conoscenza del fatto che non era effettivamente in grado di utilizzare la superficie di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta durante l’anno di cui trattasi.
3)
La valutazione relativa al punto 2, lettere a) e b), deve essere svolta separatamente per ogni anno.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), quale modificato.
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16), quale modificato.
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1), quale modificato.
( 5 ) Regolamento della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), quale modificato.
( 6 ) Regolamento della Commissione, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 114, pag. 3).
( 7 ) V. anche articolo 2, lettere b) ed e), del regolamento n. 795/2004.
( 8 ) Quale modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 347, pag. 61).
( 9 ) Quale modificato dal regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione, dell’11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 42, pag. 3)
( 10 ) Articoli da 4 a 8 del contratto tra il sig. Demmer e la base aerea di Skrydstrup e articoli 4, e da 6 a 8 del contratto tra il sig. Demmer e l’aeroporto di Aalborg.
( 11 ) V. articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Per una discussione, v. Hartig Danielsen, J., EU Agricultural Law, Kluwer Law International, Alphen An den Rijn, 2013, pagg. 17 e segg.
( 12 ) V. anche articolo 9 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316, pag. 1) e articolo 32, paragrafi 2, lettera a) e 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, pag. 608), che non possono essere applicati, ratione temporis, alla presente causa.
( 13 ) V. sentenza Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 37). La qualificazione come superficie agricola non richiede che la superficie sia utilizzata esclusivamente a fini agricoli.
( 14 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:265, paragrafo 26). Tale opinione è stata confermata dalla Corte nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 49).
( 15 ) Ai sensi del considerando 3 del regolamento n. 370/2009, occorre stabilire una serie di criteri validi per tutti gli Stati membri. Interpreto tale affermazione nel senso che riflette la volontà del legislatore di garantire, per quanto possibile, l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano la concessione di sovvenzioni.
( 16 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Wree (C‑422/13, EU:C:2014:2108, paragrafi da 38 a 41). A suo avviso, deve essere attribuita particolare rilevanza alle caratteristiche oggettive della superficie, nonché allo scopo dell’attività agricola in questione.
( 17 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Wree (C‑422/13, EU:C:2014:2108, paragrafi da 36 a 38).
( 18 ) V., analogamente, le conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:265, paragrafo 58), in cui vengono discussi i criteri che devono essere presi in considerazione nel determinare se una superficie sia assegnata all’azienda dell’agricoltore. V., quanto al sovrapporsi dei criteri rilevanti, paragrafo 62 infra.
( 19 ) L’analisi condurrebbe quasi certamente a una conclusione diversa se un agricoltore nella situazione del sig. Demmer avesse voluto seminare colture quali l’avena, che, per quanto di mia conoscenza, deve essere raccolta a determinate condizioni, o se avesse voluto fare pascolare bestiame sulle zone di sicurezza dell’aeroporto in questione.
( 20 ) V. sentenza Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606).
( 21 ) Ibidem, punti da 59 a 66 e giurisprudenza citata. Sebbene non direttamente in questione qui, vale la pena di rilevare che, oltre al criterio dell’autonomia, la Corte ha statuito che, affinché una superficie faccia parte di un’azienda, le superfici ammissibili all’aiuto devono anche essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. Inoltre, le superfici controverse non devono essere soggette ad alcuna attività agricola praticata da un terzo durante tale periodo.
( 22 ) V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Wree (C‑422/13, EU:C:2014:2108, paragrafo 40). Egli ritiene che il criterio dell’«autonomia sufficiente» cui si fa riferimento nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim possa essere applicato mutatis mutandis nel valutare se l’attività agricola sia disturbata in modo significativo.
( 23 ) V. sentenza Strawson e Gagg & Sons (C‑304/00, EU:C:2002:695, punto 41).
( 24 ) V., in tal senso, sentenza Agroferm (C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Agroferm (C‑568/11, EU:C:2013:35, paragrafi 47 e segg.).
( 25 ) V., per analogia, la giurisprudenza della Corte in relazione al recupero a posteriori dei dazi all’importazione, sentenza Ilumitrónica (C‑251/00, EU:C:2002:655, punto 54 e giurisprudenza citata). In tale contesto, la Corte attribuisce particolare rilevanza all’esperienza professionale dell’operatore nel valutare se il debitore abbia agito in buona fede o, in altri termini se i dazi non sono stati riscossi a causa di un errore che il debitore in questione avrebbe potuto ragionevolmente scoprire.
( 26 ) V., mutatis mutandis, sentenza Schilling e Nehring (C‑63/00, EU:C:2002:296, punto 41).
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