SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 aprile 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Codici TARIC 7019 59 00 10 e 7019 59 00 90 — Regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Cina — Versioni linguistiche divergenti — Obblighi di versamento di dazi antidumping»
Nella causa C‑74/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria), con decisione del 30 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2013, nel procedimento
GSV Kft.
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot, e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per il governo ungherese, da K. Szíjjártó, M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;
—
per il governo greco, da M. Germani, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da L. Keppenne e A. Sipos, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della tariffa integrata delle Comunità europee (in prosieguo: la «TARIC»), istituita all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la GSV Kft. (in prosieguo: la «GSV») e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direzione regionale delle dogane e delle imposte di Észak-Alföldi, dipendente dall’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) in merito al pagamento di dazi antidumping derivanti dall’applicazione del regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43, pag. 9), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).
Contesto normativo
Sistema armonizzato e nomenclatura combinata
3
La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») si fonda sul sistema armonizzato mondiale di designazione e codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata in nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
4
La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.
(...)
b)
Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3.
Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a)
la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
b)
i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
c)
nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...)».
5
La seconda parte della NC contiene un capitolo 59, intitolato «Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili», figurante alla sezione XI, denominata «Materie tessili e loro manufatti», che comprende la voce 5911 20 00, formulata come segue:
6
La nota 7, lettera a), del capitolo 59 della NC enuncia quanto segue:
«La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
a)
i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
(...)
—
i veli e le tele per buratti,
(...)».
7
Il capitolo 70 della NC, intitolato «Vetro e lavori di vetro», contiene la voce 7019 59, formulata come segue:
La tariffa integrata delle Comunità europee
8
Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 2658/87:
«considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della [NC]; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee [in prosieguo: la «TARIC»]; (...)».
9
L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:
«È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
Essa si basa sulla [NC] e comprende
a)
le misure previste dal presente regolamento;
b)
le suddivisioni comunitarie complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell’allegato II;
(...)».
10
Al fine di istituire un dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha inserito nel TARIC il codice 7019 59 00 10, il quale, nella sua versione applicabile al momento dell’istituzione di dazi antidumping provvisori a titolo del regolamento n. 138/2011, è formulato come segue:
«Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2».
11
Il codice TARIC 7019 59 00 10, nella sua versione applicabile al momento dell’istituzione di dazi antidumping definitivi a titolo del regolamento n. 791/2011, contiene l’aggiunta secondo cui sono esclusi da tale voce tariffaria i «dischi in fibra di vetro».
12
Il codice TARIC 7019 59 00 90 è definito come segue:
«Altro».
Il regolamento n. 138/2011
13
I considerando 14 e 15 del regolamento n. 138/2011 sono del seguente tenore:
«(14)
Il prodotto in esame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99.
(15)
I tessuti a maglia aperta sono costituiti da filati di fibra di vetro ed esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato. Sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri)».
14
L’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita:
«È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99 (codici TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 e 7019 90 99 50) originari della Repubblica popolare cinese».
Il regolamento n. 791/2011
15
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 791/2011 dispone:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10), originari della Repubblica popolare cinese».
Il codice doganale
16
L’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dispone quanto segue:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
—
da determinarsi secondo la procedura del comitato;
—
dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
Il 17 e il 30 marzo 2011, la GSV ha fatto domanda per l’immissione in libera pratica di un tessuto in fibra di vetro originario della Cina, che essa ha dichiarato con il codice TARIC 7019 59 00 90.
18
Il Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (direzione provinciale delle dogane e delle imposte di Hajdú-Bihar, dipendente dall’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) ha ritenuto che la merce interessata rientrasse nel codice TARIC 7019 59 00 10 in quanto possedeva le caratteristiche descritte in tale voce, ovvero tessuti a maglia aperta costituiti da fibra di vetro, con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza superiori a 1,8 mm, e peso superiore a 35 g/m2, e ad essa non doveva quindi applicarsi la voce tariffaria 7019 59 00 90 della TARIC considerata dalla GSV nella sua dichiarazione doganale.
19
Conseguentemente a tale classificazione, le autorità doganali ungheresi hanno ritenuto che la merce di cui trattasi fosse soggetta ad un dazio antidumping provvisorio previsto all’articolo 1 del regolamento n. 138/2011, poi a un dazio definitivo previsto all’articolo 1 del regolamento n. 791/2011, e hanno ordinato alla GSV di versare i detti dazi antidumping.
20
La GSV ha contestato tale decisione dinanzi al Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága facendo valere che il prodotto che essa importava doveva essere classificato nella voce tariffaria 7019 59 00 90 della TARIC in quanto non corrisponde al termine «szitaszövet» come impiegato nella versione in lingua ungherese di detti regolamenti e del codice TARIC 7019 59 00 10. Il termine ungherese «szitaszövet» si traduce normalmente, in lingua inglese con «bolting cloth» e in lingua francese con «gazes et toiles à bluter», mentre i termini usati nelle versioni in lingua inglese e francese di detto codice TARIC sono «open mesh fabrics» e «tissu à maille ouverte», la cui traduzione in lingua ungherese corrisponde a «hálós szövet».
21
Poiché la convenuta nel procedimento principale ha confermato detta decisione, la GSV ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto a dichiarare illegittima la classificazione doganale effettuata dalle autorità doganali ungheresi e a pronunciare la nullità delle decisioni adottate da quest’ultima.
22
È pacifico tra le parti del procedimento principale che il prodotto di cui trattasi non è un «szitaszövet».
23
Alla luce di quanto sopra, il Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se si possa ritenere che un materiale
—
di colore bianco,
—
di forma rettangolare,
—
che consiste in un tessuto
—
caratterizzato da un’armatura con filato ritorto
—
la cui trama è composta da due fili,
—
che, incrociandosi, circondano gli orditi,
—
le cui maglie hanno fori delle dimensioni di 4 × 4 mm,
—
avente una superficie pari a 100 × 201 cm
—
realizzato con fibre di vetro
—
rivestite di un materiale plastico, ossia copolimero di acrilato di stirene,
—
che non consta di stoppini,
—
con un peso pari a 136 g/m2,
—
con orditi di densità pari a 415 tex
—
e trame di densità pari a 132 tex,
possieda le caratteristiche materiali indicate nel considerando 14 e nell’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento n. 138/2011], e che consistono in
—
tessuti a maglia aperta,
—
costituiti da fibra di vetro,
—
con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza superiori a 1,8 mm
—
e peso superiore a 35 g/m2,
e, di conseguenza, se si debba interpretare il codice TARIC 7019 59 00 10 nel senso che il materiale sopra descritto è incluso come tale in detto codice, tenuto conto anche della classificazione doganale e delle diverse versioni linguistiche del diritto comunitario.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere esentata dal pagamento di un dazio antidumping in forza dell’ordinamento comunitario una persona fisica o giuridica che, facendo affidamento sulle disposizioni del regolamento pubblicato nella propria lingua nazionale senza accertarsi delle eventuali discrepanze nelle altre versioni linguistiche,e basandosi sul significato generale e corrente del tenore di detto testo normativo nella propria lingua, importi nel territorio dell’Unione europea un prodotto fabbricato al di fuori dell’Unione, considerato che, secondo la versione linguistica dalla stessa conosciuta, tale prodotto non figura tra quelli soggetti al dazio antidumping, anche nell’ipotesi in cui si possa stabilire, in esito ad un confronto tra le varie versioni linguistiche della normativa comunitaria in questione, che in realtà il diritto comunitario assoggetta tale prodotto al pagamento di un dazio antidumping».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il codice TARIC 7019 59 00 10 debba essere interpretato nel senso che in tale voce rientrano prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiti segnatamente da tessuti in fibra di vetro le cui maglie hanno fori di dimensioni 4 × 4 mm e peso pari a 136 g/m2.
25
Rientrano in tale voce tariffaria, conformemente alla sua versione in lingua francese, tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2.
26
Tuttavia, la versione in lingua ungherese di detta voce tariffaria differisce dal testo riprodotto al punto precedente in quanto impiega il termine «szitaszövet», che si traduce in lingua francese con «gazes et toiles à bluter» e non con «tissu à maille ouverte».
27
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. Sentenza Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
28
Per quanto riguarda le versioni del codice TARIC 7019 59 00 10 redatte nelle altre lingue dell’Unione, ad eccezione della versione in lingua ungherese, è giocoforza constatare che esse si riferiscono esplicitamente, allo stesso modo della versione in lingua francese riprodotta al punto 26 della presente sentenza, ad un «tissu à maille ouverte [tessuto a maglia aperta]» e non a «gazes et toiles à bluter [veli e tele da buratti]». A titolo indicativo, la versione in lingua spagnola parla di «tejidos de malla abierta», la versione in lingua tedesca impiega i termini «offenmaschige Gewebe», la versione in lingua inglese menziona «open mesh fabrics», la versione in lingua polacca utilizza i termini «tkaniny siatkowe o otwartych» e la versione svedese si riferisce a «öppna maskor».
29
La formulazione letterale del codice TARIC 7019 59 00 10, nelle versioni soprammenzionate al punto precedente, suggerisce, così che tale voce tariffaria non possa applicarsi a «veli e tele da buratti».
30
L’economia generale e la finalità di detta voce tariffaria corroborano tale conclusione. Infatti, occorre rilevare che la formulazione letterale della voce 7019 della NC fa riferimento a fibre di vetro, compresa la lana di vetro, e lavori di queste materie, segnatamente filati e tessuti, e designa così esclusivamente prodotti la cui principale proprietà consiste nel fatto di essere fibre di vetro. Ne risulta che la caratteristica relativa alla circostanza che il tessuto sia a maglia aperta deve necessariamente essere combinata con quella secondo cui detto tessuto deve essere in fibra di vetro.
31
Orbene, i termini «gazes et toiles à bluter [veli e tele da buratti]» si intendono segnatamente nel senso abituale del linguaggio corrente derivanti dal verbo «bluter» [abburattare], che designa l’atto del setacciare e quindi del filtrare ed eliminare, mentre la fibra di vetro si caratterizza, al contrario, per le sue proprietà di rinforzo e di isolamento, come emerge segnatamente dal considerando 15 del regolamento n. 138/2011.
32
Occorre peraltro rilevare che la voce 5911 de la NC, intitolata «Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo» si riferisce espressamente ai termini «veli e tele da buratti». È giocoforza constatare che detta nota 7, lettera a), del capitolo 59 della NC indica, in modo esplicito, che la voce 5911 comprende segnatamente «veli e tele da buratti», che sono pertanto considerati come non rientranti in altre posizioni della sezione XI della NC, intitolata «materie tessili e loro manufatti». Ne risulta che «veli e tele da buratti» non possono a maggior ragione rientrare nella sezione XIII della NC, intitolata «Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro», di cui fa parte la voce 7019 della NC.
33
Occorre del resto sottolineare che il codice TARIC 7019 59 00 10 è stato creato per istituire un dazio antidumping gravante, come emerge dalla formulazione letterale dei regolamenti nn. 138/2011 e 791/2011, su alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Cina.
34
Ne consegue che qualsiasi interpretazione in senso contrario, come quella dedotta dalla ricorrente nel procedimento principale, equivarrebbe a eludere le misure antidumping così istituite.
35
Risulta da quanto precede che la voce tariffaria 7019 59 00 10 della TARIC deve essere interpretata nel senso che nella medesima rientrano tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2.
36
Per quanto riguarda poi la circostanza se le caratteristiche del prodotto importato dalla ricorrente nel procedimento principale, come descritte nella decisione di rinvio, corrispondano all’insieme delle caratteristiche di detta voce tariffaria, occorre sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (v., in tal senso, sentenze Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 23, nonché Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 61).
37
Tuttavia, per dare una risposta utile al giudice del rinvio e consentirgli di procedere alla classificazione doganale per la quale è stato adito, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in tal senso, sentenze Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 28, nonché Pärlitigu, C‑56/08, EU:C:2009:467, punto 23).
38
A tale riguardo occorre ricordare una giurisprudenza costante secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente, sentenze Proxxon, EU:C:2006:111, punto 21; Rakvere Lihakombinaat, C‑140/08, EU:C:2009:667, punto 42, nonché Digitalnet e a., EU:C:2012:745, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
39
Per quanto riguarda la prima caratteristica menzionata dal codice TARIC 7019 59 00 10, vale a dire la circostanza che il tessuto sia in fibra di vetro, occorre constatare, con riferimento agli elementi trasmessi dal giudice del rinvio in risposta ad una domanda di chiarimenti che le è stata posta in virtù dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, che i fili che compongono l’armatura del tessuto importato dalla ricorrente nel procedimento principale sono in fibra di vetro.
40
Quanto alla seconda caratteristica che un prodotto deve presentare ai sensi del codice TARIC 7019 59 00 10, vale a dire che esso deve essere a maglia aperta, occorre rilevare che il fatto che il prodotto importato dalla ricorrente nel procedimento principale sia composto da un’armatura costituita da filo ritorto la cui trama è composta da due fili che, incrociandosi circondano gli orditi, è irrilevante quanto alla classificazione doganale del prodotto di cui trattasi poiché il medesimo, come emerge dagli elementi trasmessi dal giudice del rinvio, contiene effettivamente fori delle dimensioni di 4 × 4 mm.
41
Questa voce tariffaria richiede poi che il tessuto in fibra di vetro a maglia aperta, abbia maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2.
42
Come emerge dalla formulazione letterale della prima questione pregiudiziale il prodotto dichiarato dalla ricorrente nel procedimento principale alle autorità doganali ungheresi è composto da un tessuto i cui fori hanno, come indicato al punto 40 della presente sentenza, dimensioni di 4 × 4 mm e un peso di 136 g/m2.
43
Si deve infine ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., segnatamente, le sentenze Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, punto 28; Medion e Canon Deutschland, C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punto 37; nonché TNT Freight Management, C‑291/11, EU:C:2012:459, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
44
Occorre pertanto sottolineare che, con riferimento al considerando 15 del regolamento n. 138/2011, il tessuto a maglia aperta in fibra di vetro è destinato a essere utilizzato come materiale di rinforzo nel settore della costruzione, vale a dire per l’isolamento termico esterno, il rinforzo del marmo o del suolo e la riparazione di muri.
45
Dagli elementi trasmessi dal giudice del rinvio in risposta alla domanda di chiarimenti menzionata al punto 39 della presente sentenza emerge anche che il prodotto importato dalla ricorrente nel procedimento principale è destinato al settore edile.
46
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che il codice TARIC 7019 59 00 10 deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale voce prodotti quali quelli descritti dal giudice del rinvio, costituiti segnatamente da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di dimensioni di 4 × 4 mm, di peso superiore a 35 g/m2, e destinati al settore edile.
Sulla seconda questione
47
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio desidera in sostanza sapere se la circostanza che un prodotto interessato dalla dichiarazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale pur rispondendo alle caratteristiche previste dal codice TARIC 7019 59 00 10 e riprodotte dai regolamenti che lo assoggettano a dazi antidumping, non corrisponda alla denominazione attribuita al medesimo in tale codice e in tali regolamenti come pubblicati nella lingua dello Stato membro di origine del dichiarante e sui quali quest’ultimo si è esclusivamente fondato nella sua dichiarazione sia idonea a comportare l’annullamento della sua classificazione doganale in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e dei medesimi regolamenti.
48
Come emerge da una costante giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche poiché le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione.
49
Inoltre, come emerge dalla risposta alla prima questione, il codice TARIC 7019 59 00 10 deve essere interpretato nel senso che rientra in tale voce un prodotto costituito segnatamente da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di dimensioni di 4 × 4 mm, di peso superiore a 35 g/m2 e destinato al settore edile.
50
Pertanto, nel caso in cui il prodotto importato dalla ricorrente nel procedimento principale corrisponda alla descrizione del prodotto assoggettato ai dazi antidumping a titolo dei regolamenti nn. 138/2011 e 791/2011, la sua importazione nell’Unione deve essere assoggettata al pagamento di tali dazi.
51
Ciò premesso, le autorità doganali non possono essere censurate per aver classificato detto prodotto nella voce tariffaria 7019 59 00 10 della TARIC.
52
Occorre quindi precisare che le considerazioni che precedono non pregiudicano l’eventuale rimborso o sgravio dei dazi antidumping in applicazione della procedura prevista all’articolo 239 del codice doganale comunitario, purché le condizioni ivi enunciate siano soddisfatte.
53
Con riferimento a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che il fatto che il prodotto interessato dalla dichiarazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, pur rispondendo alle caratteristiche previste dal codice TARIC 7019 59 00 10 e riprodotte dai regolamenti che lo assoggettano a dazi antidumping, non corrisponda alla denominazione formulata in tale codice e in tali regolamenti come pubblicati nella lingua dello Stato membro di origine del dichiarante e su cui quest’ultimo si è esclusivamente fondato nella sua dichiarazione non è idoneo a comportare l’annullamento della sua classificazione doganale in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e di detti regolamenti.
Sulle spese
54
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, deve essere interpretata nel senso che possono rientrare nel suo codice 7019 59 00 10 prodotti quali quelli descritti dal giudice del rinvio, costituiti segnatamente da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di dimensioni di 4 × 4 mm, di peso superiore a 35 g/m2, e destinati al settore edile.
2)
Il fatto che il prodotto interessato dalla dichiarazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, pur rispondendo alle caratteristiche previste dal codice 7019 59 00 10 della tariffa integrata delle Comunità europee e riprodotte dai regolamenti che lo assoggettano a dazi antidumping, non corrisponda alla denominazione formulata in tale codice e in tali regolamenti come pubblicati nella lingua dello Stato membro di origine del dichiarante e su cui quest’ultimo si è esclusivamente fondato nella sua dichiarazione non è idoneo a comportare l’annullamento della sua classificazione doganale in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e di detti regolamenti.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
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