SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 giugno 2014 ( *1 )
«Agricoltura — Politica agricola comune — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articoli 34, 36 e 137 — Diritti all’aiuto — Base di calcolo — Premi versati per il bestiame e parcelle detenute dall’agricoltore durante il periodo di riferimento — Modifica delle modalità d’individuazione della superficie delle parcelle agricole — Riduzione del numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto — Domanda dell’agricoltore in vista dell’ottenimento di una riduzione del numero e di un aumento del valore unitario dei suoi diritti all’aiuto — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis — Ammissibilità»
Nella causa C‑105/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione del 27 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2013, nel procedimento
P.J. Vonk Noordegraaf
contro
Staatssecretaris van Economische Zaken,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits, M. Berger e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
—
per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da H. Kranenborg e G. von Rintelen, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 34, 36 e 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16, e rettifica in GU 2010, L 43, pag. 7).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Vonk Noordegraaf allo Staatssecretaris van Economische Zaken (segretario di Stato agli Affari economici; in prosieguo: lo «Staatssecretaris»), in merito a una modifica dei diritti al pagamento unico in seguito a una variazione delle modalità d’individuazione della superficie ammissibile al beneficio dell’aiuto.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1782/2003
3
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 94, pag. 70), ha istituito, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori disaccoppiato dalla produzione. Tale regime, designato all’articolo 1, secondo trattino, di tale regolamento come il «regime unico di pagamento», unifica i vari pagamenti diretti versati a un agricoltore in forza dei diversi regimi di sostegno esistiti fino a quel momento.
4
Ai fini dell’esecuzione del regime unico di pagamento gli Stati membri potevano scegliere tra il modello detto «storico» e il modello detto «regionale».
5
Nell’ambito del modello detto «storico», gli agricoltori, i quali avessero beneficiato nel corso di un periodo di riferimento comprendente gli anni civili dal 2000 al 2002, dell’erogazione di un pagamento a norma di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI del regolamento n. 1782/2003, avevano diritto a beneficiare dei «diritti all’aiuto» calcolati sulla base di un importo di riferimento ottenuto, per ogni agricoltore, a partire dalla media annua su detto periodo dell’insieme dei pagamenti che gli sono stati concessi a norma dei detti regimi.
6
L’articolo 43 di tale regolamento, intitolato «Fissazione dei diritti all’aiuto», così disponeva:
«1. Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.
Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.
(...)
2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:
(...)
b)
l’intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.
3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, per “superficie foraggera” s’intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, (...) per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:
—
i fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
—
le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
—
le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell’ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
(...)».
Il regolamento n. 73/2009
7
Il regolamento n. 73/2009 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1782/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il suo considerando 49 così recita:
«Al momento dell’assegnazione iniziale dei diritti all’aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati alcuni errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati agli agricoltori. Di regola tale irregolarità forma oggetto di una rettifica finanziaria fino a quando non siano adottati provvedimenti correttivi. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dal momento in cui i diritti all’aiuto sono stati assegnati per la prima volta, la necessaria rettifica comporterebbe oneri giuridici e amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto l’assegnazione di tali pagamenti dovrebbe pertanto essere regolarizzata».
8
Ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 73/2009, si intende per «superficie agricola, qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti».
9
L’articolo 14 di tale regolamento prevede quanto segue:
«In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato “sistema integrato”).
(...)».
10
Secondo l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009:
«Possono beneficiare del sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:
a)
detengono diritti all’aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
(...)».
11
L’articolo 34 del regolamento n. 73/2009 così dispone:
«1. Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato.
2. Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:
a)
qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole (...)».
12
L’articolo 36 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all’aiuto per ettaro non sono modificabili.
Secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica, a decorrere dal 2010, dei diritti all’aiuto, in particolare per le frazioni di diritti».
13
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009:
«1. I diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009».
Il regolamento (CE) n. 796/2004
14
Ai sensi dell’articolo 73 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141, pag. 18, e rettifica in GU 2005, L 37, pag. 22, e GU 2006, L 144, pag. 30), come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009 (GU L 116, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»):
«1. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(...)
I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.
2. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza. Tale rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.
2 bis. Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 è inesatto e se tale concessione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore. Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori».
15
Il paragrafo 2 bis dell’articolo 73 bis del regolamento n. 796/2004 è stato inserito dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216, pag. 3), il cui considerando 19 è cosi formulato:
«In alcuni casi, la concessione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell’agricoltore. In questi casi, è opportuno che lo Stato membro corregga la concessione o eventualmente il tipo di diritti concessi, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l’agricoltore non poteva scoprire l’errore».
Il regolamento (CE) n. 1122/2009
16
Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65, e rettifica in GU 2013, L 246, pag. 3):
«1. Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(...)
2. Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello eccessivamente elevato, tale valore è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.
I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.
3. Se, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti concessi ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009 è inesatto e se tale assegnazione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti al pagamento e, se del caso, corregge il tipo di titoli concessi all’agricoltore.
Tuttavia, questa disposizione non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori».
17
Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009:
«Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Esso resta tuttavia applicabile alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1o gennaio 2010».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
18
Con decisione del 18 luglio 2006, lo Staatssecretaris, ha stabilito, in applicazione dell’articolo 43 del regolamento n. 1782/2003, il numero e il valore dei diritti all’aiuto attribuiti al sig. Vonk Noordegraaf.
19
A tal fine, il valore medio degli importi totali dei premi che gli sono stati versati per i suoi bovini nel periodo 2000-2002 è stato diviso per il numero medio, calcolato nello stesso periodo, dell’insieme degli ettari di cui disponeva, e il risultato così ottenuto costituiva il suo «diritto all’aiuto per ettaro».
20
Secondo il giudice del rinvio il numero medio di ettari di cui disponeva il sig. Vonk Noordegraaf durante tale periodo è stato dunque fissato a 10,76 ettari.
21
Nel 2009, il sig. Vonk Noordegraaf deteneva 9,79 diritti all’aiuto e, nella sua domanda di pagamento unico per quell’anno, ha dichiarato una superficie di 10,76 ettari.
22
Tuttavia, con decisione del 30 giugno 2010, lo Staatssecretaris ha considerato un numero di ettari inferiore a quello dichiarato dal sig. Vonk Noordegraaf nella sua domanda. Infatti, durante l’anno 2009, le autorità olandesi, in seguito a censure formulate dalla Commissione, hanno modificato le modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole nei Paesi Bassi. È stato, pertanto, deciso di utilizzare, a decorrere dal 2009, un registro delle parcelle che tenesse conto della «superficie netta» delle stesse, vale a dire la terra coltivabile con l’esclusione, ormai, delle parti non ammissibili quali i canali, gli argini e i sentieri.
23
Tale decisione ha di conseguenza prodotto una riduzione dell’importo dell’aiuto versato al sig. Vonk Noordegraaf in forza del regime di pagamento unico per l’anno 2009, rispetto a quanto corrisposto nel corso degli anni precedenti.
24
Il sig. Vonk Noordegraaf ha allora contestato la decisione del 30 giugno 2010 dinanzi allo Staatssecretaris che, con decisione del 29 ottobre 2010, ha dichiarato il reclamo del sig. Vonk Noordegraf parzialmente fondato.
25
Lo Staatssecretaris ha interposto appello avverso tale ultima decisione e, con decisione rettificata del 19 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione del 19 maggio 2011»), ha fissato, per il 2009, la superficie accertata delle parcelle del sig. Vonk Noordegraaf a 8,34 ettari.
26
Le parti nel procedimento principale concordano in merito a tale superficie, come sulla circostanza che la sua riduzione rispetto a quella stabilita per gli anni precedenti sia unicamente un effetto della modifica del metodo di misurazione delle parcelle in parola.
27
Dinanzi al giudice del rinvio il sig. Vonk Noordegraaf sostiene, tuttavia, che l’introduzione del nuovo sistema d’individuazione delle parcelle ha comportato una riduzione della superficie agricola che egli può ormai fare valere ai fini dell’attivazione dei suoi diritti all’aiuto. Di conseguenza, chiede che il numero e il valore dei suoi diritti all’aiuto siano ricalcolati sulla base del numero di ettari stabilito dalla decisione del 19 maggio 2011.
28
Di conseguenza, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se venga applicato correttamente il regolamento n. 73/2009, segnatamente gli articoli 34, 36 e 137 dello stesso, qualora un agricoltore, che goda di diritti all’aiuto in forza di una produzione non connessa al terreno, diritti assegnati alla superficie in suo possesso, si veda negare l’erogazione di una parte rilevante di tali diritti, nonostante abbia dichiarato la superficie ammissibile degli ettari invariata in suo possesso, in buona fede, conformemente al metodo di misurazione applicato dallo Stato membro al momento dell’attivazione dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 34 di tale regolamento, ma successivamente disapprovato dalla Commissione, per il solo motivo che la superficie ammissibile al pagamento accertata risulta inferiore per effetto di una modifica del metodo di misurazione».
Sulla questione pregiudiziale
29
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che i diritti all’aiuto di un agricoltore debbano essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, nell’ambito dell’individuazione iniziale dei suoi diritti all’aiuto, l’importo di riferimento di tale agricoltore sia stato diviso per un numero troppo elevato di ettari in ragione delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate in quel momento dallo Stato membro interessato.
30
In limine, va ricordato che in seguito all’integrazione, con il regolamento n. 1782/2003, dei precedenti regimi di sostegno nel regime unico di pagamento, il valore dei diritti all’aiuto di ogni agricoltore è stato calcolato, negli Stati membri che hanno scelto il modello detto «storico», sulla base del livello degli aiuti che l’agricoltore interessato ha ricevuto durante un periodo di riferimento corrispondente agli anni dal 2000 al 2002.
31
Ad ogni agricoltore ammissibile è stato perciò concesso un certo numero di diritti all’aiuto il cui numero e valore erano ottenuti dividendo la media degli aiuti di cui ha beneficiato nel corso di detto periodo di riferimento per il numero medio, calcolato nello stesso periodo, di ettari che hanno dato diritto a tali aiuti, oppure, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1782/2003, per il numero medio di ettari disponibili per l’allevamento di animali.
32
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 del regolamento n. 73/2009, il sostegno è versato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile, e solo i diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell’importo ivi indicato.
33
Nel procedimento principale, al sig. Vonk Noordegraaf sono stati assegnati, durante il 2006, diritti all’aiuto calcolati sulla base dei premi che gli sono stati versati per i suoi bovini nel corso del periodo di riferimento e delle parcelle che erano a sua disposizione durante lo stesso periodo.
34
Tuttavia, in seguito a una modifica, durante il 2009, delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole ai Paesi Bassi, la superficie delle parcelle del sig. Vonk Noordegraaf è stata ridotta dalle autorità olandesi, circostanza che ha comportato che il numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto che egli ha potuto far valere ai fini dell’attivazione dei suoi diritti all’aiuto è diventato inferiore al numero di diritti all’aiuto di cui disponeva.
35
Poiché non può più percepire l’aiuto in forza della totalità dei suoi diritti all’aiuto, il sig. Vonk Noordegraaf chiede alle autorità olandesi di aumentare il valore unitario di tali diritti, riducendo al contempo il loro numero affinché il valore totale dei suoi diritti all’aiuto resti invariato.
36
In altri termini, il sig. Vonk Noordegraaf chiede all’autorità competente di ricalcolare il numero e il valore dei suoi diritti all’aiuto basandosi sulla superficie netta delle sue parcelle come definita nella decisione del 19 maggio 2011.
37
A tale proposito, occorre ricordare, innanzitutto, che l’articolo 36 del regolamento n. 73/2009 prevede che i diritti all’aiuto per ettaro non possono essere modificati, salvo se altrimenti previsto dal presente regolamento.
38
Infatti, poiché ogni diritto all’aiuto attivo dà diritto al pagamento dell’importo in esso indicato, una modifica di tale importo comporterebbe una diminuzione, o un aumento, dell’importo dell’aiuto versato all’agricoltore interessato. Orbene, come deriva dal considerando 29 del regolamento n. 1782/2003, uno degli obiettivi del regime di pagamento unico è di consentire ad ogni agricoltore di continuare a beneficiare di un livello di aiuto equivalente agli importi che gli sono stati assegnati nel corso del periodo di riferimento.
39
Ciò è precisamente quanto rivendica il sig. Vonk Noordegraaf nella controversia che lo oppone allo Staatssecretaris.
40
Occorre, tuttavia, constatare che nessuna disposizione del regolamento n. 73/2009 prevede espressamente la possibilità di modificare i diritti all’aiuto di un agricoltore che si trovi in una situazione analoga a quella del sig. Vonk Noordegraaf.
41
Tuttavia, nell’ambito dell’esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite dall’articolo 36, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento n. 796/2004 il cui articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, prevede che qualora ad un agricoltore siano indebitamente concessi taluni diritti all’aiuto, ma tale concessione non incida sul valore totale dei diritti che gli sono stati concessi, questi ultimi devono essere oggetto di un nuovo calcolo, a condizione che gli errori non abbiano potuto essere ragionevolmente scoperti dall’agricoltore.
42
Nel procedimento principale, è pacifico che il valore totale dei diritti all’aiuto concessi al sig. Vonk Noordegraaf corrisponde alla media degli aiuti che ha percepito prima dell’introduzione del regime di pagamento unico.
43
Tuttavia, il governo dei Paesi Bassi sostiene che, essendo stata elaborata conformemente alle norme e ai requisiti in vigore alla data della sua adozione, la decisione del 18 luglio 2006, con la quale lo Staatssecretaris ha fissato il numero ed il valore dei diritti all’aiuto concessi al sig. Vonk Noordegraaf, non è erronea.
44
A tale proposito, occorre ricordare che al sig. Vonk Noordegraaf è stato inizialmente concesso un numero di diritti all’aiuto calcolato sulla base della superficie «lorda» delle parcelle che deteneva nel corso del periodo di riferimento, e ciò conformemente al metodo in quel momento applicato dalle autorità olandesi.
45
Successivamente, nel contesto dell’adozione della decisione del 30 giugno 2010, le autorità olandesi hanno effettuato nuove misurazioni delle parcelle del sig. Vonk Noordegraaf. Esse hanno, stavolta, escluso taluni elementi del paesaggio quali canali, argini e sentieri, al fine di ottenere la superficie «netta» delle parcelle di cui trattasi.
46
Occorre rilevare, poi, che ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003, le superfici foraggere non comprendono, in particolare, gli stagni e i sentieri. Deriva, inoltre, da una lettura a contrario dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 che gli elementi del paesaggio quali le siepi, i fossi e i muri non possono, in linea di principio, fare parte delle superfici ammissibili al beneficio dell’aiuto.
47
Pertanto, elementi di paesaggio quali argini, sentieri e fossi non possono, in linea di principio, essere presi in considerazione ai fini dell’individuazione della superficie ammissibile al beneficio dell’aiuto.
48
Da ciò deriva, logicamente, che tali elementi del paesaggio non possono, nemmeno, essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento dei diritti all’aiuto di un agricoltore, altrimenti questi, come il sig. Vonk Noordegraaf, disporrebbe di un numero di diritti all’aiuto superiore al numero di ettari che potrà in seguito far valere ai fini dell’attivazione dei suoi diritti.
49
Pertanto, qualora, come nel procedimento principale, le autorità competenti abbiano preso in considerazione tali elementi ai fini dell’individuazione delle parcelle agricole di un agricoltore, si deve considerare che il numero dei diritti all’aiuto concessi a quest’ultimo sia «inesatto» ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
50
Infine, si deve presumere che un agricoltore nella situazione del sig. Vonk Noordegraaf non avrebbe potuto ragionevolmente scoprire gli errori relativi all’accertamento della superficie delle sue parcelle in quanto tali errori erano la conseguenza diretta del metodo all’epoca applicato dalle autorità nazionali competenti.
51
Di conseguenza, si deve ritenere che, conformemente all’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, i diritti all’aiuto di un agricoltore debbano essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, in ragione delle inesatte modalità d’individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate nello Stato membro interessato, all’agricoltore sia stato indebitamente concesso un certo numero di diritti all’aiuto poiché il suo importo di riferimento è stato diviso per un numero troppo elevato di ettari.
52
Contrariamente a quanto sostiene il governo dei Paesi Bassi, tale valutazione non è rimessa in discussione dall’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, ai sensi del quale i diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010.
53
Come deriva dal considerando 49 del regolamento n. 73/2009, tale disposizione è intesa, infatti, a consentire agli Stati membri di rinunciare al recupero dei pagamenti indebiti effettuati a taluni agricoltori, alla luce degli oneri giuridici e amministrativi che comporterebbe l’adozione delle misure correttive necessarie. L’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 limita peraltro la portata del paragrafo 1 escludendo dal suo ambito di applicazione i diritti all’aiuto assegnati sulla base di domande contenenti errori materiali.
54
Deriva da quanto precede che la finalità dell’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 è, per ragioni relative al principio di certezza del diritto, quella di tutelare gli agricoltori di buona fede che hanno beneficiato di pagamenti indebiti e non di penalizzare in futuro gli agricoltori a cui, analogamente al sig. Vonk Noordegraaf, sia stato assegnato un numero troppo elevato di diritti all’aiuto poiché, in ragione delle inesatte modalità d’individuazione della superficie delle parcelle agricole all’epoca applicate nello Stato membro interessato, il loro importo di riferimento è stato diviso per un numero troppo elevato di ettari.
55
Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.
56
Tale interpretazione è avvalorata dal regolamento n. 1122/2009, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 796/2004, applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale e in particolare dall’economia dell’articolo 81 dello stesso.
57
Infatti, ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, il legislatore dell’Unione ha espressamente indicato che le regole previste da tali due disposizioni, ovvero, rispettivamente, che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati devono essere ceduti alla riserva nazionale, e che il valore dei diritti all’aiuto deve essere rettificato qualora si accerti che è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 137 del regolamento n. 73/2009.
58
Per contro, l’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 1122/2009, il cui disposto corrisponde a quello dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004, non contiene alcun rinvio all’articolo 137 del regolamento n. 73/2009, per cui tale disposizione non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo.
59
Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti si deve rispondere alla questione sottoposta che l’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che i diritti all’aiuto di un agricoltore devono essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, nell’ambito della determinazione iniziale dei suoi diritti all’aiuto, l’importo di riferimento di tale agricoltore sia stato diviso per un numero troppo elevato di ettari in ragione delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate all’epoca dallo Stato membro interessato. L’articolo 137 del regolamento n. 73/2009 non è applicabile a una rettifica ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione dell’8 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che i diritti all’aiuto di un agricoltore devono essere oggetto di un nuovo calcolo qualora, nell’ambito della determinazione iniziale dei suoi diritti all’aiuto, l’importo di riferimento di tale agricoltore sia stato diviso per un numero troppo elevato di ettari in ragione delle modalità di individuazione della superficie delle parcelle agricole applicate all’epoca dallo Stato membro interessato. L’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, non è applicabile a una rettifica ai sensi dell’articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 796/2004.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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