SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Articoli 4, paragrafo 1, e 13 — Regolamento (CEE) n. 2220/85 — Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) — Restituzioni all’esportazione — Anticipo della restituzione — Condizioni di svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell’anticipo»
Nella causa C‑128/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo), con decisione del 17 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2013, nel procedimento
Cruz & Companhia Lda
contro
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),
Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda (relatore), A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Cruz & Companhia Lda, da M. Lacerda, R. Freitas e J. Freitas, advogados;
—
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e M. Folgado Moreno, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da P. Guerra e Andrade, D. Triantafyllou e M. Afonso, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994 (GU L 191, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU L 310, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2220/85»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Cruz & Companhia Lda (in prosieguo: la «Cruz & Companhia») e, dall’altro, l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) e la Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (in prosieguo: la «CCAM»), in merito al diniego di svincolo di una garanzia bancaria che assicura il rimborso dell’importo di un anticipo sulla restituzione all’esportazione, versato per esportazioni di vino realizzate nel corso del 1995, e all’attivazione di tale garanzia bancaria.
Contesto normativo
3
L’articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), prevedeva quanto segue:
«1. Nella misura necessaria per consentire un’esportazione economicamente rilevante dei prodotti [rientranti nell’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo], sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all’esportazione. (…)
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è accordata a richiesta dell’interessato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per la fissazione dei relativi importi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 83.
(...)».
4
L’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 822/87 disponeva quanto segue:
«È fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti di cui all’articolo 1 [compresi i prodotti vinicoli, come nel caso di specie] per l’esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l’altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in causa».
5
Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli erano stabilite dalla Commissione nel regolamento n. 3665/87.
6
Il terzo, il quarto e il sedicesimo considerando del regolamento n. 3665/87 disponevano quanto segue:
«(...) le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; (...)
(…) alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi; (…) per evitarli, è opportuno subordinare, per dette esportazioni, il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest’ultimo mercato;
(...)
(…) per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell’anticipo nell’eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata».
7
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 3665/87:
«Salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione».
8
L’articolo 13, primo comma, del regolamento n. 3665/87 stabiliva quanto segue:
«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato».
9
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 3665/87 così disponeva:
«La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:
(...)
b)
l’attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 4. L’attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo».
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L’articolo 22 del regolamento n. 3665/87, che figura sotto il capitolo 2, intitolato «Anticipi della restituzione nel caso di esportazione diretta», stabiliva quanto segue:
«1. Su domanda dell’esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l’importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 15%.
Gli Stati membri possono determinare le condizioni alle quali è possibile chiedere l’anticipo di una parte della restituzione.
2. L’importo dell’anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione applicabile per la destinazione dichiarata e, se del caso, corretto degli altri importi previsti dalla regolamentazione comunitaria».
11
L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 3665/87, così prevedeva:
«Allorché, per prodotti o merci soggetti al presente capitolo, è stato riconosciuto il diritto alla restituzione, l’importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo. Se il diritto per il quantitativo esportato riguarda un importo superiore a quello pagato in anticipo, la differenza dev’essere versata all’interessato.
Se l’importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l’operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 20%».
12
Il regolamento n. 2220/85 stabiliva le disposizioni che disciplinavano le garanzie che dovevano essere fornite, in particolare, sulla base del regolamento n. 822/87 o in forza di regolamenti di attuazione di quest’ultimo.
13
L’articolo 19 del regolamento n. 2220/85, che figurava sotto il titolo IV, intitolato «Pagamenti anticipati», disponeva quanto segue:
«1. La cauzione è svincolata quando:
a)
è accertato il diritto all’assegnazione dell’importo, o
b)
l’importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.
2. Quando il termine stabilito per provare definitivamente il diritto all’assegnazione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all’articolo 29.
(...)».
14
L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200, pag. 10) così stabiliva:
«1. Il presente regolamento fissa le modalità d’applicazione dell’articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne i documenti d’accompagnamento dei prodotti del settore vitivinicolo, salva l’applicazione della direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1)]. Esso stabilisce:
a)
le norme che disciplinano l’attestazione dell’origine per i vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché l’attestazione della provenienza per i vini da tavola aventi diritto a un’indicazione geografica nei documenti, redatti altresì in forza delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva [92/12], che scortano il trasporto di detti vini;
b)
le norme in materia di compilazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87:
—
all’interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva [92/12];
—
destinati all’esportazione verso paesi terzi;
—
negli scambi intracomunitari:
—
il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto stesso ha dispensato dal compilare un documento d’accompagnamento semplificato;
o
—
si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;
c)
disposizioni supplementari per la compilazione:
—
del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,
—
del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,
destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l’esercizio della loro attività professionale».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15
La Cruz & Companhia è una società commerciale che svolge attività di commercializzazione di vini, acquaviti e loro derivati, inclusa la produzione, il magazzinaggio e l’acquisto per rivendita. Nell’ambito della sua attività, tale società ha esportato vino in Angola a un prezzo inferiore a quello che avrebbe ottenuto se il vino fosse stato venduto nel mercato dell’Unione europea.
16
Nel giugno del 1995, la Cruz & Companhia ha chiesto all’Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (Istituto nazionale di intervento e garanzia agricola; in prosieguo: l’«INGA») il pagamento anticipato della restituzione. A tal fine, essa ha presentato l’accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova che i prodotti avevano lasciato il territorio doganale dell’Unione entro un termine di 60 giorni da tale accettazione, nonché una garanzia bancaria costituita presso la CCAM, il 14 giugno 1995, il cui importo era pari a quello dell’anticipo della restituzione, maggiorato del 15%.
17
Un anticipo di restituzione è stato versato alla Cruz & Companhia il 26 giugno 1995.
18
Dopo la realizzazione dell’esportazione, la Cruz & Companhia ha presentato all’INGA i documenti relativi all’esportazione, vale a dire le fatture, il certificato, la dichiarazione di composizione delle merci, il campione selezionato e l’autorizzazione all’importazione per dichiarazione.
19
I prodotti sono entrati nel paese terzo di destinazione e sono stati sdoganati.
20
L’INGA non ha mai restituito la garanzia bancaria alla Cruz & Companhia.
21
In seguito a un controllo di regolarità delle esportazioni di vino effettuate dalla Cruz & Companhia, l’INGA, con decisione del 29 luglio 2004, ha ordinato il rimborso della somma percepita dalla Cruz & Companhia a titolo di restituzione all’esportazione, entro un termine di 30 giorni, pena l’attivazione dei meccanismi necessari all’esecuzione della garanzia bancaria.
22
La Cruz & Companhia, che non ha proceduto al pagamento volontario della somma reclamata, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Tribunale amministrativo e tributario di Viseu) avverso la decisione dell’INGA del 29 luglio 2004. Il 25 luglio 2008 detto Tribunale ha respinto il ricorso della Cruz & Companhia in quanto infondato.
23
La Cruz & Companhia ha interposto appello contro tale decisione dinanzi al Tribunal Central Administrativo do Norte. Con sentenza del 9 luglio 2009, passata in giudicato, tale giudice ha respinto l’appello e ha confermato la decisione del Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.
24
La Cruz & Companhia ha adito il giudice del rinvio di un ricorso contro l’IFAP, ente che è succeduto all’INGA, e contro la CCAM, diretto a far constatare che l’oggetto della garanzia bancaria si è estinto alla data di presentazione dei documenti che dimostravano l’ingresso dei prodotti in Angola il 31 agosto 1995, e che, in una tale situazione, l’attivazione da parte dell’IFAP della garanzia bancaria era illegittima e abusiva. Del pari, la Cruz & Companhia ha chiesto la condanna della CCAM ad astenersi dal pagamento all’IFAP della garanzia bancaria di cui trattasi nonché il versamento da parte dell’IFAP, a titolo di indennità, degli importi che essa aveva richiesto.
25
Dinanzi al giudice del rinvio si è posta la questione se fosse accertato un diritto alla concessione definitiva dell’importo della restituzione e, di conseguenza, se occorresse svincolare la garanzia che assicura il rimborso dell’importo dell’anticipo, qualora l’esportatore abbia presentato l’accettazione della dichiarazione di esportazione e dimostrato che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Unione entro un termine di 60 giorni ed è entrata nel paese terzo di destinazione, o se fosse inoltre necessario garantire il recupero della restituzione anticipata.
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Ciò considerato, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se si debba considerare estinta la garanzia prestata in caso di pagamento anticipato della restituzione, qualora si accerti che l’esportatore ha presentato i documenti relativi all’accettazione della dichiarazione di esportazione, e si dimostri che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere da una siffatta accettazione;
2)
a maggior ragione, qualora l’esportatore abbia inoltre dimostrato lo sdoganamento di detti prodotti nel paese terzo importatore;
3)
o, diversamente, se si debba intendere che, oltre a verificare i requisiti menzionati, lo svincolo della garanzia presuppone l’inesistenza del diritto dello Stato, per qualunque altra ragione – connessa a irregolarità nell’esportazione – al recupero della restituzione anticipata».
Sulle questioni pregiudiziali
27
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2220/85 debba essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione deve essere considerata estinta, qualora si accerti che l’esportatore ha presentato i documenti relativi all’accettazione della dichiarazione di esportazione, e si dimostri che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere da una siffatta accettazione, nonché la prova dello sdoganamento di tali prodotti nel paese terzo importatore.
28
Va ricordato, in limine, che, in forza dell’articolo 22 del regolamento n. 3665/87, su richiesta dell’esportatore, gli Stati membri sono tenuti ad anticipare, del tutto o in parte, l’importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione d’esportazione, a condizione che sia costituita una cauzione.
29
Riguardo alle condizioni di svincolo di tale garanzia, occorre rilevare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2220/85, che figura sotto il titolo IV, intitolato «Pagamenti anticipati», prevede che la garanzia sia svincolata quando è accertato il diritto all’assegnazione dell’importo.
30
Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, la Cruz & Companhia considera che l’oggetto della garanzia costituita è di assicurare che l’esportazione per la quale la restituzione era stata anticipata sia stata effettuata, che il prodotto sia arrivato nel paese di destinazione e sia stato commercializzato in tale paese entro i termini impartiti. Facendo riferimento a una lettura combinata degli articoli 4, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 3665/87, essa fa valere che la garanzia deve essere svincolata qualora l’esportatore presenti il certificato di sdoganamento, poiché, a partire da quel momento, il diritto alla restituzione diventa definitivo.
31
In proposito, si deve constatare che dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 3665/87 risulta che il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tale il territorio doganale dell’Unione nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione.
32
Detta disposizione non fa menzione alcuna di un diritto definitivo alla concessione di tale restituzione.
33
Come risulta dal sedicesimo considerando del regolamento n. 3665/87, la garanzia costituita in forza dell’articolo 22 di quest’ultimo è volta ad assicurare il rimborso dell’anticipo nell’eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata.
34
Ciò premesso, va rilevato che l’articolo 13 di detto regolamento prevede che non sia concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di «qualità sana, leale e mercantile» e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.
35
Per quanto concerne la «qualità sana, leale e mercantile», occorre rilevare che l’articolo 13 del regolamento n. 3665/87 rientra nel capitolo 1, intitolato «Diritto alla restituzione», del titolo 2, rubricato «Esportazioni verso i paesi terzi», di detto regolamento, il che sta a dimostrare che la «qualità sana, leale e mercantile» del prodotto esportato è una condizione materiale richiesta per la concessione delle restituzioni (v. sentenza Fleisch‑Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732, punto 28).
36
Risulta altresì da detto articolo 13 che gli Stati membri sono tenuti a verificare che i prodotti esportati verso i paesi terzi siano di qualità sana, leale e mercantile (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, C‑54/95, EU:C:1999:11, punto 49).
37
In dette osservazioni scritte, il governo portoghese fa valere che, in seguito a un controllo delle attività della Cruz & Companhia, si è constatato che tale esportatore non era in possesso dei registri obbligatori previsti dalla legislazione specifica.
38
In proposito, va ricordato che l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 822/87 prevede che sia fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti del settore vitivinicolo, menzionati nell’articolo 1 del medesimo regolamento, per l’esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l’altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti di cui trattasi.
39
Inoltra, risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2238/93 che quest’ultimo fissa le modalità d’applicazione dell’articolo 71 del regolamento n. 822/87 per quanto concerne i documenti d’accompagnamento dei prodotti del settore vitivinicolo.
40
Occorre rilevare che, se l’esportatore non ha soddisfatto l’obbligo di tenere i registri conformemente ai regolamenti nn. 822/87 e 2238/93, ciò che spetta al giudice del rinvio determinare, gli Stati membri sono privati della possibilità di controllare se i prodotti esportati verso i paesi terzi siano di qualità sana, leale e mercantile in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 3665/87 e, di conseguenza, di garantire l’osservanza delle condizioni riguardanti il sistema di pagamento anticipato della restituzione all’esportazione.
41
Risulta da costante giurisprudenza che è l’esportatore a doversi assumere la responsabilità delle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi che il regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione comporta (v., per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87, sentenza Groupe Limagrain Holding, C‑402/10, EU:C:2011:704, punto 52).
42
Si deve quindi rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2220/85 deve essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione non deve essere considerata estinta quand’anche si accerti che l’esportatore ha presentato i documenti relativi all’accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione entro un termine massimo di 60 giorni da tale accettazione nonché la prova dello sdoganamento di tali prodotti nel paese terzo importatore, se non sono soddisfatte le altre condizioni per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all’articolo 13 del regolamento n. 3665/87.
Sulle spese
43
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, deve essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione non deve essere considerata estinta quand’anche si accerti che l’esportatore ha presentato i documenti relativi all’accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro un termine massimo di 60 giorni da tale accettazione nonché la prova dello sdoganamento di tali prodotti nel paese terzo importatore, se non sono soddisfatte le altre condizioni per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
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