SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
15 maggio 2014 ( *1 )
«Agricoltura — FEASR — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Articoli 20, 26 e 28 — Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole e aiuti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali — Requisiti di ammissibilità — Competenza degli Stati membri — Aiuti in favore dell’ammodernamento delle capacità esistenti di impianti molitori — Impianti molitori sostituiti da un nuovo impianto molitorio unico senza aumento di capacità — Esclusione — Principio della parità di trattamento»
Nella causa C‑135/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 31 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2013, nel procedimento
Szatmári Malom Kft.
contro
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, A. Prechal (relatore) e K. Jürimaë, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Szatmári Malom Kft., da F. Simonné dr. Zsúnyi, ügyvéd;
—
per il Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve, da A. Ivanovits, ügyvéd;
—
per il governo ungherese, da Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
—
per il governo ellenico, da I. Chalkias e X. Basakou, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da A. Sipos, J. Aquilina e V. Bottka, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20, lettera b), 26, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Szatmári Malom Kft. (in prosieguo: la «Szatmári Malom») al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ufficio dell’agricoltura e dello sviluppo rurale) in merito a una decisione con cui quest’ultimo le ha negato la concessione di un sostegno ai sensi del FEASR.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
I considerando 9, 11, 13, 20, 21, 23 e 61 del regolamento n. 1698/2005 enunciano quanto segue:
«(9)
Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. (...)
(...)
(11)
Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l’ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.
(...)
(13)
Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.
(...)
(20)
Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l’ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l’aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell’infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l’introduzione di adeguate misure di prevenzione.
(21)
Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l’ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l’introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell’igiene e del benessere degli animali (...)
(...)
(23)
Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale (...)
(...)
(61)
Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali».
4
L’articolo 2, lettere da c) a e), del regolamento n. 1698/2005, contiene le seguenti definizioni:
«c)
“asse”: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 4;
d)
“misura”: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi (...);
e)
“operazione”: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4».
5
L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento così dispone:
«1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento.
2. (...) Essi sono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale».
6
L’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV. (...)».
7
L’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 1698/2005 enuncia quanto segue:
«Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
(...)
c)
una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi (...)».
8
L’articolo 18 di detto regolamento così dispone:
«1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale (...)
(...)
3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l’aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.
Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.
4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2».
9
Ai sensi del regime di sostegno di cui all’asse 1, intitolato «Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», l’articolo 20 del medesimo regolamento così dispone:
«Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:
(...)
b)
misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l’innovazione, in particolare:
i)
ammodernamento delle aziende agricole;
(...)
iii)
accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
(...)».
10
L’articolo 26 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Ammodernamento delle aziende agricole», prevede al paragrafo 1:
«Il sostegno di cui all’articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:
a)
migliorino il rendimento globale dell’azienda agricola, (...)
(...)».
11
L’articolo 28 di detto regolamento, intitolato «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:
a)
diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa;
b)
riguardanti:
—
la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura (...)
(...)».
12
L’articolo 71, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento è così formulato:
«Le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale».
Il diritto ungherese
13
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto n. 47/2008 del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 17 aprile 2008, relativo alle condizioni di concessione del sostegno all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli a titolo del FEASR [Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] (in prosieguo: il «decreto n. 47»):
«Il sostegno mira, mediante il miglioramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o l’introduzione di nuovi prodotti, processi e tecnologie, ad accrescere il rendimento globale e la competitività delle aziende agricole e delle imprese dell’industria alimentare, a migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene degli alimenti e a ridurre l’impatto ambientale».
14
L’articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47 dispone quanto segue:
«Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nelle sottovoci [della nomenclatura combinata (NC)] che iniziano con i numeri 0203, 0401, e da 1101 a 1104, nonché nelle sottovoci NC da 0206 30 00 a 0206 80 10, e da 0207 11 10 a 0207 14 99, il sostegno può essere concesso per operazioni esclusivamente destinate a modernizzare le capacità esistenti di stabilimenti molitori e di trasformazione del latte nonché di macelli».
15
Ai sensi dell’articolo 12 di detto decreto:
«Il presente decreto contiene le disposizioni necessarie all’esecuzione degli articoli 26 e 28 del regolamento [n. 1698/2005]».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16
Il 30 novembre 2009, la Szatmári Malom ha presentato una domanda di sostegno a titolo dell’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. Secondo tale domanda la Szatmári Malom intendeva creare a Veszprém-Kádárta (Ungheria) un nuovo stabilimento molitorio atto a raggruppare le capacità di tre stabilimenti esistenti alla cui chiusura si sarebbe successivamente provveduto.
17
Il Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve ha respinto detta domanda sulla base del rilievo che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47, il sostegno poteva essere accordato soltanto per l’ammodernamento di stabilimenti molitori esistenti e non per la creazione di un nuovo stabilimento in un nuovo insediamento.
18
La Szatmári Malom ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Jász‑Nagykun‑Szolnok Megyei Bíróság (Tribunale provinciale di Jász‑Nagykun‑Szolnok). Pur riconoscendo che la normativa nazionale in questione ha l’obiettivo di evitare un incremento del numero delle imprese di molitura, la Szatmári Malom ha fatto valere, a sostegno del suo ricorso, che l’utilizzo della capacità resa disponibile dalla chiusura dei tre stabilimenti molitori doveva, nel caso di specie, consentirle di esercitare un’attività di produzione preesistente in condizioni più moderne con un conseguente miglioramento del rendimento globale dell’impresa.
19
Detto ricorso è stato respinto dallo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság con decisione del 14 novembre 2011. Tale giudice ha ritenuto che gli articoli 1 e 6, paragrafo 3, del decreto n. 47 non possano essere interpretati nel senso che, in forza dell’ultima di tali disposizioni, sarebbe consentita la concessione di un sostegno anche a misure di sviluppo realizzate per mezzo di capacità rese disponibili dalla chiusura di stabilimenti molitori esistenti. A tale proposito, essa ha, segnatamente, affermato che l’articolo 12 del decreto n. 47 precisa che esso stabilisce i requisiti di attuazione degli articoli 26 e 28 del regolamento n. 1698/2005 e che l’articolo 20, lettera b), punto i), dello stesso, a cui rinvia il suddetto articolo 26, garantisce la realizzazione di misure di ammodernamento, ma non la creazione di nuove unità produttive.
20
A sostegno dell’impugnazione da essa proposta dinanzi alla Kúria avverso tale decisione, la Szatmári Malom afferma, segnatamente, che essa si fonda su un’errata interpretazione del regolamento n. 1698/2005. Essa sostiene, in particolare, che lo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ha fatto erroneamente riferimento all’articolo 20, lettera b), punto i), di tale regolamento, dal momento che la domanda di sostegno controversa è stata proposta non a titolo di un ammodernamento di un’azienda di produzione agricola, prevista da tale disposizione, bensì per l’accrescimento del valore aggiunto delle produzioni agricole, fattispecie che rientra nel solo articolo 28 di detto regolamento, che prevede la concessione di aiuti volti al miglioramento del rendimento globale delle imprese.
21
Orbene, secondo la Szatmári Malom, il progetto di cui al procedimento principale soddisfa i requisiti imposti da quest’ultima disposizione con la conseguenza che solo un’interpretazione del decreto n. 47 atta a condurre alla concessione del sostegno richiesto sarebbe tale da garantire, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, la conformità di detto decreto alle disposizioni del regolamento n. 1698/2005.
22
Il Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve sostiene, dal canto suo, che la propria decisione era fondata solo sul decreto n. 47 con la conseguenza che lo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság non era tenuto a interpretare le disposizioni del regolamento n. 1698/2005. A parere di tale Ufficio, l’articolo 6, paragrafo 3, di tale decreto sarebbe, in ogni caso, conforme a detto regolamento.
23
In tale contesto, la Kúria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se si possa includere nella nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola previsto all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 1698/2005] il fatto che un’impresa intenda creare una nuova unità produttiva senza ampliare la capacità esistente e previa chiusura delle precedenti unità.
2)
Se si possa considerare l’investimento previsto dalla ricorrente come un investimento diretto al miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi degli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 1698/2005].
3)
Se l’articolo 6, paragrafo 3, del [decreto n. 47] sia compatibile con l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 1698/2005], nei limiti in cui prevede un sostegno per le operazioni dirette, per quanto riguarda gli stabilimenti molitori, soltanto a modernizzare la capacità esistente. Se [tale regolamento] consenta l’adozione di una disciplina nazionale che escluda, per motivi economici, la concessione di un sostegno per determinate misure di sviluppo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 debba essere interpretato nel senso che la nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi di detta disposizione, possa includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente.
25
Va innanzitutto rilevato che, come risulta dalla lettera stessa di detta disposizione, e alla stregua, peraltro, dell’articolo 20, lettera b), punto i), del regolamento n. 1698/2005 di cui precisa la portata, essa si riferisce alle «aziende agricole».
26
Nelle proprie osservazioni la Commissione ha sostenuto, a tale proposito, che gli stabilimenti molitori non possono essere considerati come aziende agricole ai sensi di dette disposizioni, con la conseguenza che esse non andrebbero applicate nell’ipotesi di un’operazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
27
A tale proposito, va ricordato, in limine, che, come deriva dal considerando 61 e dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le norme sull’ammissibilità delle spese sono sì adottate, di regola, a livello nazionale, ma solamente alle specifiche condizioni stabilite da detto regolamento per talune misure di sviluppo rurale (sentenza Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 38).
28
Il sostegno per l’ammodernamento delle aziende agricole di cui agli articoli 20, lettera b), punto i), e 26 del regolamento n. 1698/2005 si riferisce ad una tale misura e il requisito di ammissibilità in base al quale il sostegno è attribuito ad una «azienda agricola» costituisce una condizione specifica di tale misura.
29
Peraltro, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare, sentenza Ketelä, EU:C:2012:673, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
30
La nozione di azienda agricola non è oggetto di definizione alcuna nel regolamento n. 1698/2005.
31
Pertanto, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza Ketelä, EU:C:2012:673, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
32
Per quanto concerne i termini utilizzati dall’articolo 26 del regolamento n. 1698/2005, va osservato che la Corte ha già statuito che la portata di un’espressione come «azienda agricola» può in particolare variare secondo gli specifici obiettivi perseguiti dalle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi (v. sentenza Azienda Avicola Sant’Anna, 85/77, EU:C:1978:38, punto 9).
33
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, dai considerando 13 e 20 del regolamento n. 1698/2005 nonché dall’articolo 20, lettera b), punti i) e iii), del medesimo, deriva che specificando i diversi tipi di misure destinate ad ottimizzare e adattare il potenziale fisico, il legislatore dell’Unione ha, segnatamente, operato una distinzione tra le misure volte all’ammodernamento delle aziende agricole e quelle dirette all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.
34
Questi due tipi di operazioni sono, del resto, oggetto di due disposizioni distinte, ovvero gli articoli 26 e 28 del regolamento n. 1698/2005, dirette a specificare talune caratteristiche che devono soddisfare rispettivamente dette operazioni.
35
A tale proposito, l’articolo 26 del regolamento n. 1698/2005 indica che le operazioni che possono beneficiare di un sostegno per l’ammodernamento delle aziende agricole sono gli investimenti materiali e/o immateriali che, in particolare, migliorino «il rendimento globale dell’azienda», mentre l’articolo 28 di detto regolamento precisa che le operazioni che possono beneficiare di un sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli sono gli investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il «rendimento globale dell’impresa» e riguardino, in particolare, la «trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti [agricoli] di cui all’allegato I del trattato».
36
Inoltre, occorre rilevare che il considerando 21 del regolamento n. 1698/2005 qualifica il sostegno per l’ammodernamento delle aziende agricole di cui agli articoli 20, lettera b), punto i), e 26 di tale regolamento, come «sostegno (...) agli investimenti agricoli» e si riferisce, in particolare, a tal proposito, a un migliore utilizzo dei «fattori di produzione» e alla necessità di privilegiare «prodotti biologici» nonché alla «diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche».
37
Il considerando 23 di detto regolamento, inerente al sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, precisa, dal canto suo, che detto sostegno è inteso a incentivare il miglioramento della «trasformazione» e della commercializzazione dei «prodotti agricoli (...) primari» sostenendo gli investimenti finalizzati, in particolare, a rafforzare l’efficienza dei settori della «trasformazione» e della commercializzazione.
38
Dalla distinzione così effettuata dal legislatore dell’Unione e dall’insieme delle precisazioni di cui agli articoli 26 e 28 e ai considerando 21 e 23 del regolamento n. 1698/2005 deriva che, nell’ambito del contesto normativo istituito da tale regolamento, si deve intendere per «azienda agricola» ai sensi degli articoli 20, lettera b), punto i), e 26 dello stesso, un’azienda la cui attività consista nella produzione di prodotti agricoli primari (v., altresì in tal senso, riguardo le normative anteriori relative ai due tipi di aiuti qui esaminati, sentenza Cattaneo Adorno/Commissione, 107/80, EU:C:1981:127, punti 19 e 21).
39
Ciò detto, va constatato che un’impresa come quella della Szatmári Malom, che non produce prodotti agricoli primari, ma gestisce stabilimenti molitori nei quali trasforma siffatti prodotti, non costituisce un’«azienda agricola» ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 1698/2005.
40
Per contro, un’impresa siffatta rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, di tale regolamento e può, pertanto beneficiare di un sostegno ai sensi di dette disposizioni.
41
Alla luce di quanto precede si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che la nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi di detta disposizione, non può includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente.
Sulla seconda questione
42
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 debbano essere interpretati nel senso che un’operazione consistente nella chiusura di stabilimenti molitori esistenti e loro sostituzione con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente, sia idonea a migliorare il rendimento globale dell’impresa ai sensi della seconda di tali disposizioni.
43
A tale proposito, è stato già rilevato al punto 40 della presente sentenza che un’impresa che gestisce uno o più stabilimenti molitori ed è, pertanto, attiva nel settore della trasformazione di prodotti agricoli primari può rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette e beneficiare di un sostegno a tale titolo. È, altresì, pacifico che un’operazione come quella in esame nel procedimento principale rappresenta un investimento materiale che soddisfa il requisito di riguardare la trasformazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato, prescritto dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1698/2005.
44
Quanto alla questione se una tale operazione possa condurre ad un «miglioramento del rendimento globale» di detta impresa, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, si deve constatare che, nulla, nella lettera di detto articolo 28, paragrafo 1, suggerisce che il sostegno a cui si riferisce debba essere escluso nelle ipotesi in cui un tale miglioramento dei rendimenti sia raggiunto dall’impresa interessata mediante la sostituzione di uno o più impianti di trasformazione esistenti con un nuovo impianto.
45
Come ha, segnatamente, sostenuto la Commissione, una tale interpretazione restrittiva dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 non può neppure essere giustificata tenendo conto degli obiettivi perseguiti da tale disposizione.
46
Deriva, infatti, dagli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, letti alla luce dei considerando 13, 20 e 23 del medesimo, che le misure di sostegno di cui a dette disposizioni sono finalizzate in particolare a migliorare la trasformazione dei prodotti agricoli primari, sostenendo gli investimenti che hanno l’obiettivo di rafforzare l’efficienza del settore della trasformazione, al fine di accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli e contribuire in tal modo al raggiungimento dell’obiettivo di detto regolamento, consistente nel miglioramento della competitività del settore agricolo.
47
Orbene, è evidente che il miglioramento del rendimento di un’impresa di trasformazione che gestisce uno o più stabilimenti molitori, ottenuto grazie alla sostituzione degli stabilimenti esistenti con un nuovo stabilimento, è idoneo a contribuire al perseguimento di tali obiettivi.
48
Alla luce di quanto precede si deve rispondere alla seconda questione che gli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che un’operazione consistente nella chiusura di stabilimenti molitori esistenti e nella loro sostituzione con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente, è idonea a migliorare il rendimento globale dell’impresa ai sensi della seconda di dette disposizioni.
Sulla terza questione
49
In limine, va ricordato che l’articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47 prevede che il sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli può, nell’ipotesi di stabilimenti molitori, essere concesso unicamente per operazioni destinate a modernizzare le capacità esistenti degli stessi.
50
Riguardo alla ragion d’essere di tale limite, e benché il giudice del rinvio nella propria questione si riferisca, a tale proposito, in termini generici a motivi economici che giustificano l’esclusione di talune misure di sviluppo, dalle indicazioni provenienti dalla decisione di rinvio, e riportate al punto 18 della presente sentenza, emerge che detto limite deriva, in sostanza, da una volontà di evitare un incremento del numero di stabilimenti molitori in attività.
51
Interrogato su tale punto durante l’udienza, il governo ungherese ha dal canto suo confermato che tale limite mira effettivamente ad evitare che si incentivi, attraverso la concessione di sostegni, l’insorgere di capacità di trasformazione supplementari nel settore molitorio.
52
Tanto il governo ungherese quanto la Commissione hanno peraltro ribadito, a tale proposito, che deriva dal piano di sviluppo rurale ungherese predisposto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1698/2005 che, in detto Stato membro, il settore della molitura è caratterizzato da un sotto utilizzo rilevante delle capacità esistenti.
53
Alla luce di quanto precede la terza questione deve essere intesa come diretta ad accertare se l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 debba essere interpretato nel senso che osta all’adozione di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportino la creazione di nuove capacità.
54
A tale proposito, occorre rammentare in limine che, sebbene, a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producano in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, alcune delle loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (v., in particolare, sentenza Ketelä, EU:C:2012:673, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
55
Da costante giurisprudenza emerge, al riguardo, che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura comunitaria e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (v., in particolare, sentenza Ketelä, EU:C:2012:673, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
56
Per quanto riguarda, più specificamente, il regolamento n. 1698/2005, è già stato ricordato, al punto 27 della presente sentenza, che dal considerando 61 e dall’articolo 71, paragrafo 3, di detto regolamento deriva che, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del medesimo per talune misure di sviluppo rurale, le norme sull’ammissibilità delle spese sono, in via generale, previste a livello nazionale.
57
Nel caso di specie, il requisito fissato all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 secondo cui l’operazione deve essere tale da garantire un miglioramento del rendimento globale dell’impresa, costituisce una condizione specifica e, pertanto, un requisito di ammissibilità del sostegno a cui si riferisce tale disposizione.
58
Per contro, non deriva affatto da tale requisito che qualsiasi tipo di investimento che consenta ad un’impresa di trasformazione, come un’impresa che gestisca uno o più stabilimenti molitori, di migliorare il suo rendimento globale, debba necessariamente poter beneficiare di un sostegno ai sensi di detta disposizione.
59
Infatti, si deve ricordare che, relativamente ai finanziamenti da istituire nell’ambito del regolamento n. 1698/2005, e come deriva segnatamente dagli articoli 16 e 18 del medesimo, gli Stati membri sono tenuti a definire i propri programmi di sviluppo rurale che comprendano in particolare informazioni sulle misure proposte per ogni asse nonché la loro descrizione, dovendo tali programmi essere assoggettati, in seguito, ai procedimenti di valutazione e approvazione previsti da detto articolo 18.
60
In tale ambito, e come ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, è sempre consentito, in particolare, agli Stati membri prevedere, al fine della concessione degli aiuti finanziati dal FEASR, requisiti di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli che derivano dalle disposizioni del regolamento n. 1698/2005, a condizione che, così facendo, precisino l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni.
61
Nella presente fattispecie, e come risulta dai punti da 49 a 51 della presente sentenza, le autorità ungheresi hanno previsto, con l’adozione dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47, che un sostegno per l’incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli come quello di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 possa, per quanto riguarda gli stabilimenti molitori, essere concesso unicamente per operazioni destinate all’ammodernamento delle capacità esistenti degli stessi, e ciò, in sostanza, per evitare di incentivare, mediante tali aiuti, un aumento delle capacità esistenti in tale settore di attività.
62
Orbene, non deriva in alcun modo dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che, stabilendo un tale requisito di ammissibilità per il sostegno in parola, le autorità ungheresi abbiano ecceduto l’ampio margine di discrezionalità loro conferito da detto regolamento al fine, segnatamente, e come ribadito dal considerando 11 del medesimo, di tenere conto della diversità delle situazioni delle regioni interessate, né che esse abbiano oltrepassato i limiti delle disposizioni di tale regolamento.
63
A tale proposito deriva in particolare dai chiarimenti forniti dal governo ungherese e dalla Commissione di cui al punto 52 della presente sentenza che, nella presente fattispecie, un tale limite può comprendersi alla luce della situazione di sottoutilizzo delle capacità esistenti che caratterizza, in tale Stato membro, il settore dell’attività di molitura.
64
Tuttavia, come ribadisce il giudice del rinvio, l’operazione di cui al procedimento principale ha la particolarità che la creazione di un nuovo stabilimento molitorio da essa previsto avviene in sostituzione di stabilimenti esistenti che vengono chiusi, senza che detta operazione generi incrementi delle capacità esistenti.
65
A tale proposito, e trattandosi, come nel caso di specie, di aiuti concessi ai sensi del regolamento n. 1698/2005, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le disposizioni della stessa si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. In sede di tale attuazione, gli Stati membri sono tenuti, altresì, ad osservare il rispetto dei principi generali di tale diritto, come, segnatamente, il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 20 di tale Carta (ordinanza Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, C‑24/13, EU:C:2014:40, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
66
Orbene, in forza di una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché Soukupová, C‑401/11, EU:C:2013:223, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
67
A tale proposito, gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi (v., in particolare, sentenza IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punti 52 e giurisprudenza ivi citata).
68
Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito nel caso di specie dal requisito di ammissibilità in esame nel procedimento principale, è stato esposto in precedenza che esso è destinato a garantire che il regime di sostegno in parola contribuisca ad un miglioramento del rendimento globale delle imprese attive nel settore della molitura, evitando al contempo di incentivare la creazione di nuove capacità in un settore caratterizzato da un sottoutilizzo delle capacità esistenti.
69
Orbene, fatta salva la valutazione finale che spetta al riguardo al giudice del rinvio, risulta che, alla luce di un tale obiettivo, la situazione in cui uno o più stabilimenti molitori siano chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità esistenti può essere considerata analoga a quella in cui gli impianti di tali stabilimenti molitori diano luogo ad ammodernamento, con la conseguenza che l’esclusione della prima situazione da detto regime di aiuti costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento.
70
In tale contesto, occorre infine ricordare come risulti da una giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile in un modo tale da garantire la sua conformità al diritto dell’Unione. Tale obbligo di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in particolare, sentenza Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
71
Alla luce di quanto suesposto, si deve rispondere alla terza questione che l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, all’adozione di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori, può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportano la creazione di nuove capacità. Tuttavia, in presenza di una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui uno o più stabilimenti molitori sono chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità, spetta al giudice nazionale verificare che una tale normativa sia applicata in modo tale da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
Sulle spese
72
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che la nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi di detta disposizione, non può includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente.
2)
Gli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che un’operazione consistente nella chiusura di stabilimenti molitori esistenti e nella loro sostituzione con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente, è idonea a migliorare il rendimento globale dell’impresa ai sensi della seconda di dette disposizioni.
3)
L’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, all’adozione di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori, può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportano la creazione di nuove capacità. Tuttavia, in presenza di una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui uno o più stabilimenti molitori sono chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità, spetta al giudice nazionale verificare che una tale normativa sia applicata in modo tale da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
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