SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 febbraio 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario — Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi — Calcolo degli interessi»
Nella causa C‑336/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 giugno 2013,
Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac, G. Wilms e G. Zavvos, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da C. Pitschas, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea IPK International/Commissione (T‑671/11, EU:T:2013:163; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha annullato la decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] (in prosieguo: la «decisione controversa») nella parte in cui limita l’importo degli interessi da corrispondere all’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH (in prosieguo: l’«IPK») ad EUR 158 618,27.
Fatti all’origine della controversia
2
La presente controversia si colloca nell’ambito di una serie di cause che contrappongono le parti dinanzi al Tribunale e alla Corte dall’anno 1994. Tali cause traggono origine dalla decisione della Commissione del 4 agosto 1992 di concedere un contributo finanziario all’IPK. Dopo quasi tredici anni dall’adozione di tale decisione, la Commissione, basandosi su irregolarità procedurali, ha annullato, con decisione del 13 maggio 2005, la concessione di tale contributo finanziario. Successivamente, il 4 dicembre 2006, tale istituzione ha emesso un ordine di recupero in esecuzione del quale l’IPK ha rimborsato, il 15 maggio 2007, la somma di EUR 318 000, maggiorata degli interessi di mora.
3
Con sentenza IPK International/Commissione (T‑297/05, EU:T:2011:185), il Tribunale ha annullato la menzionata decisione della Commissione del 13 maggio 2005. Esso ha ritenuto che, indubbiamente, la constatazione della Commissione relativa all’esistenza di irregolarità procedurali che, in linea di principio, giustificavano l’annullamento di detto contributo finanziario fosse corretta. Tuttavia, tale decisione doveva essere annullata a causa dell’inosservanza del termine di prescrizione.
4
Di conseguenza, con lettera del 27 luglio 2011, l’IPK ha chiesto alla Commissione il rimborso delle somme versate. L’importo in questione era suddiviso in tre parti, ossia una prima parte di EUR 212 000 non versata all’IPK, corrispondente al 40% del contributo finanziario concesso nel 1992, una seconda parte di EUR 318 000, nel frattempo rimborsata dall’IPK, corrispondente al 60% del suddetto contributo finanziario, nonché una terza parte di EUR 31 961,63, corrispondente agli interessi moratori che l’IPK aveva versato alla Commissione insieme al rimborso della seconda parte. L’IPK ha altresì chiesto il versamento di interessi moratori a decorrere dal 1o gennaio 1994 riferiti alla prima parte, e a decorrere dal 18 maggio 2007 – ossia il giorno successivo alla data in cui l’IPK aveva proceduto al rimborso delle somme già versate maggiorate degli interessi moratori – relativi alla seconda parte.
5
Il 14 ottobre 2001 la Commissione ha adottato e notificato all’IPK la decisione controversa, nella quale ha menzionato l’importo complessivo da versare all’IPK, che includeva interessi qualificati come «compensativi». Tali interessi, di importo pari ad EUR 158 618,27, sono stati calcolati conformemente al tasso di interesse della Banca centrale europea (BCE) e dell’Istituto monetario europeo (IME), predecessore della BCE, per le operazioni principali di rifinanziamento. Inoltre, la Commissione ha precisato di aver calcolato tali interessi a decorrere dal 18 maggio 2007 per gli importi di EUR 318 000 e di EUR 31 961,63, e a decorrere dal 1o gennaio 1994 per l’importo di EUR 212 000, e ciò fino al 31 ottobre 2011.
6
Con lettera del 17 ottobre 2001, l’IPK ha contestato la legittimità della decisione controversa e ha chiesto che le fossero comunicate, in particolare, la base giuridica di tale decisione nonché la ragione per cui gli interessi di cui trattasi erano stati qualificati come «compensativi» e non come «moratori».
7
Con lettera del 25 ottobre 2011, la Commissione ha precisato, in particolare, che la decisione controversa si basava sull’articolo 266 TFUE. Inoltre, essa ha affermato di non essere tenuta al pagamento di interessi moratori, ma di aver desunto dalla giurisprudenza il proprio obbligo di versare interessi compensativi in conformità con una sentenza di annullamento.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2011, l’IPK ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, nella parte in cui l’importo degli interessi riconosciuti in suo favore ammonta solamente ad EUR 158 618,27. Essa ha dedotto un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e volto a contestare il calcolo degli interessi effettuato dalla Commissione.
9
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso dell’IPK.
10
Dal punto 27 di tale sentenza risulta che, secondo l’IPK, con la decisione controversa la Commissione ha riconosciuto il proprio obbligo di versare a tale società interessi, decorrenti dal 1o gennaio 1994 per la prima parte e dal 18 maggio 2007 per le altre due parti. L’IPK ha al riguardo precisato che tale obbligo della Commissione non era oggetto della controversia in questione, ragion per cui, sotto tale profilo, la decisione controversa era divenuta definitiva. Al punto 33 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, durante l’udienza, la Commissione aveva ammesso di essere debitrice nei confronti dell’IPK di un importo di EUR 158 618,27 a titolo di interessi compensativi.
11
Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’argomentazione della Commissione secondo cui, da un lato, l’IPK sarebbe un creditore in mala fede e, dall’altro, il Tribunale avrebbe accertato, nella sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185), comportamenti illeciti di tale società, non poteva mettere in discussione l’esistenza del credito principale, né il fatto che la Commissione fosse debitrice di interessi.
12
Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che gli interessi di cui trattasi, indipendentemente dalla loro denominazione, dovevano essere calcolati sulla base del tasso di interesse della BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. Esso ha precisato che tale maggiorazione forfettaria era volta a prevenire l’arricchimento senza causa, per poi dedurne, al punto 39 di tale sentenza, che erroneamente la Commissione aveva omesso di maggiorare i tassi degli interessi compensativi.
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Con riferimento agli interessi moratori, al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che «la giurisprudenza consolidata (...) ha riconosciuto in capo alla Commissione l’obbligo incondizionato di pagare interessi moratori, in particolare nel caso dell’impegno da parte della stessa della responsabilità non contrattuale dell’Unione, per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza che la accerta (...), nonché nel caso di ripetizione di indebito in seguito ad una sentenza di annullamento». Esso ha in seguito rilevato che la Commissione aveva ammesso, durante la fase orale del procedimento, di essere debitrice di interessi moratori dovuti a decorrere dalla pronuncia della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185), per poi concludere che la Commissione era obbligata ad aggiungere, all’importo principale dovuto, interessi moratori, i quali, nel caso di specie, per comune accordo delle parti sul punto, decorrevano dal 15 aprile 2011, e ciò indipendentemente dal fatto che la decisione controversa costituisse l’unico fondamento giuridico del credito principale in causa.
14
Il Tribunale ha affermato, al punto 42 della sentenza impugnata, che «la Commissione era altresì tenuta a calcolare tali interessi moratori sulla base dell’importo principale dovuto, maggiorato degli interessi compensativi maturati anteriormente».
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
15
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
respingere il ricorso proposto dall’IPK, e
—
condannare tale società alle spese relative ai due gradi di giudizio.
16
L’IPK chiede il rigetto dell’impugnazione della Commissione e la condanna di quest’ultima alle spese.
Sull’impugnazione
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A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce sei motivi, vertenti sul fatto che la sentenza impugnata è viziata, in primo luogo, da un errore di diritto derivante dalla violazione della giurisprudenza della Corte in materia di interessi compensativi, in secondo luogo, da una violazione della giurisprudenza relativa alla distinzione tra gli interessi compensativi e gli interessi moratori, in terzo luogo, da un errore di diritto relativo alla capitalizzazione degli interessi compensativi e al calcolo degli interessi moratori a decorrere dal 15 aprile 2011, in quarto luogo, da un’errata interpretazione della decisione controversa e di una precedente sentenza del Tribunale nonché da uno snaturamento dei fatti, in quinto luogo, da un’insufficienza di motivazione e da una contraddittorietà della motivazione e, in sesto luogo, da un errore di diritto nell’applicazione dei principi del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa.
18
Il primo, il secondo e il quarto motivo attengono al fondamento giuridico del credito di cui trattasi e all’applicazione della giurisprudenza relativa agli interessi compensativi. Dal momento che la questione degli interessi dovuti è strettamente legata a quella del fondamento giuridico dell’obbligo di pagamento gravante sulla Commissione, occorre esaminare tali motivi congiuntamente.
Sull’errore di diritto riguardante il fondamento giuridico del credito e l’applicazione della giurisprudenza relativa agli interessi compensativi
Argomenti delle parti
19
La Commissione lamenta un errore di diritto che deriverebbe dalla violazione, da parte del Tribunale, della giurisprudenza applicabile in materia di interessi compensativi. A tale proposito, il Tribunale non avrebbe rispettato la giurisprudenza della Corte, tratta in particolare dalla sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione (C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 214), e quella del Tribunale, derivante segnatamente dalla sentenza Agraz e a./Commissione (T‑285/03, EU:T:2008:526, punto 50), secondo cui gli interessi compensativi sono volti a compensare l’inflazione rilevata nello Stato membro in cui è stabilito il creditore, risarcendo le perdite causate dalla svalutazione monetaria.
20
La Commissione sostiene, inoltre, che il Tribunale ha violato la giurisprudenza relativa alla distinzione da compiere tra gli interessi compensativi e gli interessi moratori. Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto tener conto delle differenti funzioni assolte da questi due tipi di interessi, fissando un tasso più elevato per gli interessi moratori. La finalità di questi ultimi sarebbe di incitare il debitore ad estinguere il proprio debito il più rapidamente possibile, mentre gli interessi compensativi sarebbero volti a compensare la perdita di valore del patrimonio.
21
Infine, la Commissione sostiene che il Tribunale si è basato su un’errata interpretazione della decisione controversa e di una precedente sentenza nonché su uno snaturamento dei fatti.
22
La Commissione ammette di aver riconosciuto, nella decisione controversa e durante l’udienza, di essere tenuta a rimborsare il credito derivante dalla decisione di concessione iniziale fatta «rivivere» dalla sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011. Essa ritiene tuttavia che l’obbligo di pagamento a suo carico derivi direttamente dall’obbligo di dare esecuzione a tale sentenza e che, pertanto, erroneamente il Tribunale ha affermato che la decisione controversa, costituendo una «ricognizione di debito», è l’unico fondamento giuridico dell’obbligo di versare la somma principale e gli interessi. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che tale obbligo di pagamento trovava fondamento nell’articolo 266 TFUE.
23
L’IPK sostiene che la Commissione interpreta in modo errato la sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale non ha messo in discussione il fatto che gli interessi compensativi siano volti a far fronte alla svalutazione monetaria. Peraltro, l’IPK fa valere che detta svalutazione non costituisce il solo parametro da utilizzare per il calcolo degli interessi compensativi. Questi ultimi avrebbero anche la funzione di compensare il mancato guadagno o, ancora, di prevenire l’arricchimento senza causa.
24
L’IPK ritiene altresì che il fatto che il calcolo sia formalmente lo stesso per le due tipologie di interessi considerati non impedisce il riconoscimento della funzione propria di ciascuno di essi. Inoltre, vi sarebbe una differenza materiale nel calcolo di questi due tipi di interessi, dato che gli interessi compensativi sarebbero unicamente calcolati sulla base del debito principale, mentre per gli interessi moratori tale base sarebbe maggiorata degli interessi compensativi maturati alla data di pronuncia della sentenza.
25
Infine, l’IPK ammette che il Tribunale avrebbe dovuto basarsi sull’articolo 266 TFUE. Essa ritiene, tuttavia, che tale errore di diritto non comporti conseguenze per il calcolo degli interessi di cui trattasi.
Giudizio della Corte
26
Ai punti 34 e 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa costituiva la sola base giuridica del credito principale in questione.
27
Occorre tuttavia ricordare che l’articolo 264, primo comma, TFUE prevede che, in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto.
28
Nel caso di specie, la sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 13 maggio 2005 menzionata al punto 2 della presente sentenza, ha determinato la reviviscenza della decisione di concessione del contributo finanziario controverso del 4 agosto 1992.
29
Inoltre, dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto comporta. Ciò conduce, in particolare, al pagamento delle somme dovute e alla ripetizione dell’indebito nonché al versamento di interessi moratori.
30
A tale riguardo, occorre sottolineare che il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento.
31
Da quanto sopra detto consegue che l’obbligo gravante sulla Commissione di pagare il credito principale maggiorato di interessi trova fondamento nell’esecuzione della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, e non nell’esecuzione della decisione controversa.
32
Occorre pertanto rilevare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 34 e 41 della sentenza impugnata, che la decisione controversa costituiva la sola base giuridica del credito di cui trattasi.
33
Tuttavia, le censure dirette contro punti accessori della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono quindi inoperanti (v., in tal senso, sentenze France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 79, e Ungheria/Commissione, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, punto 82).
34
Orbene, nella fattispecie, la motivazione che compare al punto 34 della sentenza impugnata costituisce una risposta al motivo della Commissione vertente sull’asserita mala fede del creditore. In particolare, l’ultima frase di tale punto, in cui il Tribunale afferma che la decisione controversa costituisce la sola base giuridica del credito principale di cui trattasi, è introdotta dal termine «peraltro» e si trova a conclusione di una breve analisi della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011, analisi intesa a dimostrare che l’approccio della Commissione deriva da un’errata interpretazione di tale sentenza. Quest’ultima frase presenta quindi natura accessoria.
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Analogamente, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale conclude il suo ragionamento relativo all’obbligo imposto alla Commissione di versare interessi moratori a decorrere dalla pronuncia della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011 precisando che, come menzionato al punto 34 della sentenza impugnata, tale constatazione vale a prescindere dal fatto che la decisione controversa costituisca l’unico fondamento giuridico del credito principale in causa.
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Poiché il motivo relativo, in sostanza, alla base giuridica del credito di cui trattasi è diretto contro punti accessori della motivazione, esso deve essere respinto in quanto inoperante.
37
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, la concessione di interessi compensativi non costituisce un provvedimento di esecuzione di una sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ma ricade nell’ambito applicativo del secondo comma di detto articolo 266, che si riferisce all’articolo 340 TFUE, ossia al contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42). Tale categoria di interessi è volta, infatti, a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsiasi ritardo imputabile al debitore.
38
Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era debitrice di interessi qualificati come «compensativi», mentre, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011, in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, potevano essere concessi solamente interessi moratori.
39
Di conseguenza, i motivi d’impugnazione riguardanti, in sostanza, l’applicazione della giurisprudenza relativa agli interessi compensativi devono essere respinti in quanto inoperanti.
Sull’errore di diritto relativo alla capitalizzazione degli interessi compensativi e al calcolo degli interessi moratori a decorrere dal 15 aprile 2011
Argomenti delle parti
40
Il terzo motivo può essere diviso in due parti. In proposito, la Commissione, con una delle parti di tale motivo, contesta l’obbligo impostole di versare interessi moratori a decorrere dal 15 aprile 2011.
41
La ricorrente sottolinea che, in linea di principio, gli interessi moratori possono essere richiesti previa messa in mora, che è sostituita dal dispositivo del Tribunale in caso di condanna. Senza tale condanna, il Tribunale non potrebbe imporre retroattivamente il pagamento di simili interessi. La Commissione contesta quindi il fatto che la data del 15 aprile 2011 sia stata scelta come dies a quo dell’obbligo di versare interessi moratori, dal momento che un obbligo siffatto dovrebbe risultare unicamente dalla decisione controversa, e non dalla sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011.
42
Infine, la presa in considerazione di tale data contraddirebbe la posizione adottata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che l’obbligo di rimborso derivava unicamente dalla decisione controversa, adottata il 14 ottobre 2011.
43
Con l’altra parte di detto terzo motivo d’impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale non poteva imporre una capitalizzazione degli interessi compensativi, dato che nella sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011 non è prevista alcuna condanna espressa alla capitalizzazione di tali interessi.
44
L’IPK ritiene che quest’ultima sentenza avesse unicamente ad oggetto la legittimità della decisione controversa. Il fatto che il Tribunale non abbia esaminato le conseguenze giuridiche derivanti da tale sentenza non dispenserebbe la Commissione dal suo obbligo di corrispondere interessi tanto moratori quanto compensativi. Peraltro, detta società rammenta che la Commissione ha ammesso, durante la fase orale dinanzi al Tribunale, di essere tenuta al pagamento di interessi moratori con decorrenza dal 15 aprile 2011.
45
L’IPK aggiunge che gli interessi moratori dovrebbero essere calcolati sulla base dell’importo del debito principale maggiorato degli interessi compensativi maturati fino alla pronuncia di tale sentenza.
Giudizio della Corte
46
Per quanto riguarda l’errore di diritto lamentato, relativo all’obbligo di versare interessi moratori con decorrenza dal 15 aprile 2011, occorre sottolineare che la Commissione ha ammesso, durante la fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, di essere debitrice di interessi moratori, e di esserlo a decorrere da tale data.
47
Orbene, la competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Pertanto, in linea di principio, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentire alla Corte di verificare la legittimità della soluzione adottata dal Tribunale tenendo conto di motivi di cui quest’ultimo non ha potuto conoscere (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, C‑544/09 P, EU:C:2011:584, punto 63). Ne consegue che una parte di un motivo presentata per la prima volta in tale sede dev’essere considerata irricevibile (v., in tal senso, sentenza FENIN/Commissione, C‑205/03 P, EU:C:2006:453, punto 22).
48
Poiché la parte del terzo motivo d’impugnazione vertente su un errore di diritto circa l’obbligo di concedere interessi moratori a decorrere dal 15 aprile 2011 è nuova, occorre respingerla perché irricevibile.
49
Quanto all’errore di diritto relativo alla capitalizzazione degli interessi, dai punti 37 e 38 della presente sentenza risulta che gli interessi dovuti nel caso di specie dalla Commissione non possono essere qualificati come compensativi.
50
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, tali interessi non costituiscono un danno ulteriore che si aggiunge al credito principale e produce a sua volta interessi.
51
Di conseguenza, la capitalizzazione degli interessi disposta dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, essendo basata sul carattere compensativo degli interessi precedentemente maturati, deriva da un errore di diritto.
52
Occorre dunque accogliere il motivo della Commissione nella parte in cui esso verte sulla capitalizzazione degli interessi.
53
È pur vero che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre allora procedere ad una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).
54
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 120 delle sue conclusioni, nessuna particolare circostanza della presente fattispecie giustifica la capitalizzazione degli interessi moratori dovuti all’IPK.
55
Ciò considerato, il terzo motivo dev’essere dichiarato fondato nella parte vertente sull’errore di diritto derivante dalla capitalizzazione degli interessi, e irricevibile quanto al resto.
Sull’insufficienza e sulla contraddittorietà della motivazione
Argomenti delle parti
56
Con il suo quinto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale non ha risposto ai suoi argomenti relativi all’importo degli interessi, essendosi limitato, in proposito, a fare rinvio alla giurisprudenza. Peraltro, il Tribunale si sarebbe contraddetto dichiarando, da un lato, che gli interessi compensativi sono destinati a far fronte alla svalutazione monetaria dovuta all’inflazione e fissando, dall’altro, in modo forfettario l’importo degli interessi compensativi concessi.
57
Per quanto riguarda gli interessi moratori, la Commissione addebita altresì al Tribunale di essere incorso, nella propria sentenza, in una contraddizione della motivazione, prendendo come dies a quo del versamento di tali interessi la data del 15 aprile 2011 e dichiarando nel contempo che la decisione controversa costituiva il solo fondamento giuridico dell’obbligo di pagamento gravante sulla Commissione.
58
L’IPK ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non sia contraddittoria o insufficiente.
Giudizio della Corte
59
Per quanto riguarda, da un lato, la motivazione della sentenza impugnata relativa al calcolo degli interessi compensativi, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 98 e 99 delle sue conclusioni, che il Tribunale ha risposto punto per punto agli argomenti esposti dinanzi ad esso dalla Commissione.
60
L’argomento vertente sull’insufficienza della motivazione relativa al calcolo degli interessi compensativi dev’essere quindi respinto in quanto infondato.
61
Inoltre, dai punti 37 e 38 della presente sentenza risulta che gli interessi discussi nella presente causa non devono essere qualificati come compensativi.
62
Di conseguenza, l’argomento vertente sul fatto che la sentenza impugnata, con riferimento al calcolo degli interessi compensativi, sarebbe viziata da una contraddizione della motivazione dev’essere respinto in quanto inoperante.
63
Per quanto riguarda, d’altro lato, la contraddizione della motivazione che vizierebbe tale sentenza quanto al calcolo degli interessi moratori, dai punti 31 e 32 della presente sentenza emerge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione controversa costituiva la sola base giuridica del credito di cui trattasi.
64
Tuttavia, gli errori di diritto commessi dal Tribunale relativamente all’obbligo di motivazione non sono idonei a invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 47, nonché Biret e Cie/Consiglio, C‑94/02 P, EU:C:2003:518, punto 63).
65
Orbene, dal punto 41 della sentenza impugnata emerge che la Commissione stessa ha ammesso, durante la fase orale dinanzi al Tribunale, di essere debitrice di interessi moratori decorrenti dalla pronuncia della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011, ragion per cui il Tribunale si è fondato sull’esistenza di un accordo tra le parti per disporre che gli interessi di cui trattasi erano dovuti a partire dalla data di tale pronuncia.
66
L’argomento vertente sulla contraddittorietà della motivazione che vizierebbe la sentenza impugnata per quanto riguarda il calcolo degli interessi moratori deve, di conseguenza, essere respinto in quanto inoperante.
67
Occorre pertanto respingere il quinto motivo di impugnazione.
Sull’errore di diritto nell’applicazione dei principi del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa
Argomenti delle parti
68
Con il suo sesto motivo, la Commissione contesta la maggiorazione di due punti del tasso d’interesse fissato dalla BCE. Il Tribunale avrebbe commesso un errore tanto in fatto, dato che la Commissione non si sarebbe arricchita, quanto in diritto, dal momento che il pagamento di interessi compensativi sarebbe volto a evitare un depauperamento del creditore e non a prevenire un arricchimento del debitore.
69
La ricorrente aggiunge che l’applicazione forfettaria di un tasso di rifinanziamento principale maggiorato di due punti condurrebbe a depauperare l’Unione a vantaggio di un creditore in mala fede, il che sarebbe contrario ai principi generali del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa.
70
Secondo l’IPK, la concessione di interessi compensativi è volta non solo a far fronte al deprezzamento della moneta, ma anche a prevenire l’arricchimento senza causa.
Giudizio della Corte
71
Dai punti da 29 a 31 della presente sentenza emerge che l’obbligo imposto alla Commissione di versare interessi moratori deriva dall’applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Pertanto, la Commissione non può validamente sostenere che l’esecuzione di tale obbligo determinerebbe un arricchimento senza causa in capo all’IPK.
72
Di conseguenza, il sesto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
73
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre annullare la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui ordina di fissare gli interessi moratori dovuti dalla Commissione all’IPK sulla base di un importo principale del credito maggiorato degli interessi precedentemente maturati. L’impugnazione è respinta quanto al resto.
Sul rinvio della causa al Tribunale
74
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
75
Nella fattispecie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla capitalizzazione degli interessi richiesta dall’IPK.
76
Come rilevato al punto 54 della presente sentenza, non vi è luogo ad accogliere la domanda di capitalizzazione degli interessi dovuti all’IPK. Gli interessi moratori dovuti dalla Commissione all’IPK devono, di conseguenza, essere calcolati sulla base del solo importo principale del credito di cui trattasi e maturano fino all’integrale esecuzione della sentenza IPK International/Commissione (EU:T:2011:185) del 15 aprile 2011.
Sulle spese
77
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
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Nella fattispecie, a causa della parziale soccombenza delle due parti, occorre compensare le loro spese relative al presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea IPK International/Commissione (T‑671/11, EU:T:2013:163) è annullata nella parte in cui ordina di fissare gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi precedentemente maturati.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
Gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH devono essere calcolati sulla base del solo importo principale del credito.
4)
Le spese della Commissione europea e dell’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH relative al presente grado di giudizio sono compensate.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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