SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 dicembre 2014 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria e penalità»
Nella causa C‑378/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 2 luglio 2013,
Commissione europea, rappresentata da M. Patakia, E. Sanfrutos Cano e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata da E. Skandalou, in qualità di agente, assistita da V. Liogkas, perito, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, J.L. da Cruz Vilaça e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2014,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure richieste dall’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (C‑502/03, EU:C:2005:592), pronunciata il 6 ottobre 2005, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
—
condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione una penalità di importo proposto pari ad EUR 71 193,60 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e sino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592);
—
condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero pari ad EUR 7 786,80, a decorrere dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), sino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa, oppure sino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), qualora siffatta esecuzione si verificasse prima della menzionata pronuncia, e
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»):
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (...)
(...)
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
3
L’articolo 8 della direttiva 75/442 imponeva agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni previste nell’allegato II A o II B, della direttiva in parola, oppure provvedesse egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva medesima.
4
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/442, stabiliva che, ai fini dell’applicazione, in particolare, dell’articolo 4 della direttiva stessa, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuavano operazioni di smaltimento dei rifiuti dovevano ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente incaricata di attuare le disposizioni di tale direttiva. L’articolo 9, paragrafo 2, della citata direttiva precisava che dette autorizzazioni potevano essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate, segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non era accettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente.
5
La direttiva 75/442 è stata codificata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che è stata a sua volta successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3). Gli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442 sono stati riprodotti, sostanzialmente, agli articoli 13, 36, paragrafi 1, 15 e 23 della direttiva 2008/98.
Sentenza Commissione/Grecia
6
In seguito a denunce, a interrogazioni e a relazioni del Parlamento europeo sull’esistenza di discariche illegali e non controllate in Grecia nonché sul mancato rispetto della direttiva 75/442, la Commissione ha avviato la procedura di inadempimento prevista all’articolo 226 CE, attualmente contemplata dall’articolo 258 TFUE. Il 26 novembre 2003, considerato che il termine impartito con il parere motivato del 19 dicembre 2002 era trascorso senza che la Repubblica ellenica si conformasse agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della menzionata direttiva, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento.
7
La Repubblica ellenica non ha contestato le censure ad essa addebitate, riconoscendo che, nel mese di febbraio 2004, 1125 siti di smaltimento incontrollato di rifiuti erano ancora in funzione sul suo territorio e che la chiusura del complesso delle discariche illegali e incontrollate era prevista soltanto nel corso dell’anno 2008, vale a dire successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
8
La Corte ha quindi constatato la fondatezza del ricorso per inadempimento dinanzi ad essa pendente. Al punto 1 del dispositivo della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), la Corte ha così dichiarato:
«La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della [direttiva 75/442], è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva».
Fase precontenziosa del procedimento e procedimento dinanzi alla Corte
9
A seguito della pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), il 6 ottobre 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica, in data 14 novembre 2005, una lettera con cui ha chiesto a detto Stato membro di fornirle informazioni sulle misure adottate per conformarsi ai termini di tale sentenza.
10
La Repubblica ellenica, con una lettera del 20 febbraio 2006, ha informato la Commissione che il piano nazionale di gestione dei rifiuti era stato modificato ai fini della chiusura e del risanamento dei siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti (in prosieguo: le «discariche illegali») e della loro sostituzione con impianti idonei di gestione dei rifiuti. Analogamente, i piani regionali di gestione dei rifiuti erano in corso di modifica o di aggiornamento. Sempre secondo detta risposta delle autorità elleniche, in seguito al censimento delle discariche illegali e della loro classificazione in funzione della pericolosità, il Ministero dell’Ambiente, della Pianificazione territoriale e dei Lavori pubblici aveva adottato orientamenti relativi all’elaborazione di studi di risanamento.
11
In occasione della «riunione pacchetto» del 6 aprile 2006 le summenzionate autorità hanno fornito informazioni circa lo stato di avanzamento della realizzazione del programma di chiusura e di risanamento delle discariche illegali, impegnandosi a informare regolarmente la Commissione dei progressi compiuti nell’attuazione delle misure che comportava l’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592).
12
Nelle loro lettere del 29 maggio 2006, del 25 ottobre 2006, del 2 febbraio 2007, del 21 maggio 2007, del 25 settembre 2007, del 5 maggio 2008 e del 13 ottobre 2008, le autorità elleniche hanno informato la Commissione dei progressi compiuti nell’attuazione delle misure che comportava l’esecuzione di cui trattasi.
13
Con una lettera del 30 luglio 2007 la Commissione ha chiesto a dette autorità dati attuali e dettagliati relativamente alla chiusura e al risanamento delle discariche illegali. Inoltre, in risposta ad una domanda da parte della Commissione nel corso della «riunione pacchetto» dell’8 aprile 2008, le autorità in parola, con lettere del 5 maggio e del 13 ottobre 2008, hanno comunicato piani regionali di gestione dei rifiuti per 12 regioni.
14
Infine, con una lettera del 23 febbraio 2009 del Vice-ministro dell’Interno e del Presidente della Commissione interministeriale incaricata dei progetti di gestione dei rifiuti, sono stati indirizzati alla Commissione due rapporti relativi all’avanzamento dei progetti di gestione dei rifiuti, ossia il risanamento delle discariche illegali e la loro sostituzione con impianti idonei di gestione dei rifiuti.
15
Ritenendo che la Repubblica ellenica non si fosse pienamente conformata alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), la Commissione ha inviato a detto Stato membro, il 15 aprile 2009, una lettera di diffida, in conformità della procedura ex articolo 228, paragrafo 2, CE, attualmente contemplata all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, in base alla quale è stato posto in condizione di presentare osservazioni entro il termine di due mesi.
16
Le autorità elleniche hanno risposto a tale lettera di diffida del 15 aprile 2009 con lettere del 2 giugno 2009, del 17 luglio 2009 e del 18 maggio 2010.
17
Il 29 ottobre 2010, ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse fatto sì che tutte le discariche illegali esistenti sul territorio ellenico fossero chiuse e risanate, la Commissione ha indirizzato allo Stato membro in parola una lettera di diffida complementare, a titolo dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, con cui ha nuovamente fornito a detto Stato la possibilità di presentare osservazioni entro il termine di due mesi. Secondo la Commissione il numero di discariche illegali da risanare ammontava allora a 750, 316 delle quali dovevano ancora essere chiuse.
18
Il 27 luglio 2011, il 12 aprile 2012, l’8 novembre 2012 e il 5 aprile 2013, le autorità elleniche hanno inviato alla Commissione rapporti successivi relativi all’avanzamento dei progetti di gestione dei rifiuti e, più specificamente, al risanamento delle discariche illegali e alla loro sostituzione con impianti idonei di gestione dei rifiuti.
19
Ritenendo che continuasse a sussistere un problema strutturale, per quanto riguarda sia il numero delle discariche non controllate sia la mancanza di un numero sufficiente di siti idonei di smaltimento dei rifiuti, e che, di conseguenza, la Repubblica ellenica non avesse dato esecuzione alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), la Commissione ha deciso, il 21 febbraio 2013, di proporre il presente ricorso.
20
Il 18 giugno 2013 le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione un ottavo rapporto relativo all’avanzamento dei progetti di gestione dei rifiuti, dal quale emergeva, riguardo alle discariche illegali, che 73 delle stesse permanevano in attività e che 292 discariche illegali, sebbene non più in funzione, non erano state oggetto di risanamento.
21
In risposta ad un quesito posto dalla Corte, la Repubblica ellenica e la Commissione hanno informato la stessa, rispettivamente, il 13 e il 15 maggio 2014, che, su un numero complessivo di 293 discariche illegali, 70 permanevano in attività e 223, benché chiuse, non erano ancora state risanate.
Sull’inadempimento
Argomenti delle parti
22
La Commissione sostiene che, nel corso del procedimento relativo alla causa C‑502/03, nell’ambito della quale la Repubblica ellenica non aveva contestato la sussistenza dell’inadempimento addebitato in quanto tale, quest’ultima aveva riconosciuto l’esistenza di 2180 discariche illegali nella fase della lettera di diffida e di 1458 discariche illegali nella fase del parere motivato. Detta istituzione fa presente che, dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), e più precisamente a partire dal 2009, le autorità elleniche hanno presentato rapporti successivi relativi all’avanzamento dei progetti di gestione dei rifiuti, dai quali risultava che il numero delle discariche illegali sarebbe diminuito, ma che, relativamente ad un numero considerevole delle stesse, tali discariche o erano rimaste in funzione (73), o non erano state risanate (292) alla data in cui l’ultimo dei rapporti in parola era stato inoltrato alla Commissione, prima della proposizione del presente ricorso.
23
La Repubblica ellenica non contesta la mancata completa esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) in quanto tale e le cifre da essa stessa citate corrispondono precisamente a quelle indicate dalla Commissione. Ciò nondimeno, lo Stato membro in parola fa presente che tali cifre non riflettono la reale dimensione del problema posto e pone in evidenza che le discariche illegali in funzione riguardano soltanto il 5% circa della popolazione, dal momento che la larga maggioranza delle discariche illegali è già stata chiusa e risanata.
24
Peraltro, la Repubblica ellenica fa valere che, in pratica, e nonostante essa abbia avviato i procedimenti amministrativi necessari appena possibile, in seguito alla pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), l’elaborazione e l’attuazione di un programma diretto a chiudere tutte le discariche illegali costituiscono operazioni complesse, la cui realizzazione immediata è materialmente impossibile, considerando, in particolare, che devono essere rispettate le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici. Essa ritiene, in sostanza, di aver impiegato tutti i mezzi che potevano essere utilizzati, tenuto conto delle circostanze che doveva affrontare, e, in considerazione, segnatamente, della crisi finanziaria che ha significativamente ridotto la sua capacità di realizzare opere. La Repubblica ellenica avrebbe in particolare messo in atto soluzioni transitorie in talune località, come il trasporto dei rifiuti verso una discarica ubicata in un’altra località, e ciò in attesa della costruzione di un impianto di discarica legale nelle località interessate.
Giudizio della Corte
25
Al fine di determinare se la Repubblica ellenica abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), occorre verificare se tale Stato membro abbia garantito il pieno rispetto degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, più precisamente chiudendo e risanando il complesso delle discariche illegali che, nella fattispecie in esame, costituiscono l’oggetto della controversia fra le parti. Dai punti 8 e 9 della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) risulta infatti che la Corte ha dedotto la sussistenza di un’infrazione ai menzionati articoli dalla constatazione secondo cui 1125 siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti erano ancora in funzione nel territorio ellenico nel mese di febbraio 2004. Nel caso di specie è peraltro pacifico, in considerazione degli argomenti dedotti dalle parti nell’ambito del presente procedimento, che l’inadempimento accertato nella sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) persisterà sino a quando talune delle discariche identificate nelle rispettive risposte del 13 e 15 maggio 2014 a un quesito posto dalla Corte non saranno state chiuse e risanate.
26
In via preliminare occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 228, paragrafo 2, CE, la data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi di tale disposizione si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v. sentenze Commissione/Francia, C‑304/02, EU:C:2005:444, punto 30, e Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 66).
27
Poiché il Trattato FUE ha eliminato, nel procedimento per inadempimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la fase relativa all’emissione di un parere motivato, occorre utilizzare come data di riferimento per valutare la sussistenza di un simile inadempimento quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida formulata ai sensi di tale disposizione (sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 67).
28
Nella fattispecie, poiché la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida complementare, in conformità della procedura prevista all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento menzionata al precedente punto della presente sentenza è quella della scadenza del termine fissato in detta lettera, vale a dire il 29 dicembre 2010. Orbene, è pacifico che, a tale data, le discariche in discussione non erano state tutte chiuse e risanate.
29
Riguardo agli argomenti della Repubblica ellenica relativi alle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare per chiudere e risanare il complesso delle discariche illegali in discussione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v. sentenza Commissione/Italia, C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C‑278/01, EU:C:2003:635, punto 31). Alla luce della menzionata giurisprudenza tale argomentazione non può essere accolta.
30
In tali circostanze si deve concludere che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sulle sanzioni pecuniarie
Osservazioni preliminari
31
La Commissione propone alla Corte, conformemente all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e sulla base della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» [SEC(2005) 1658], come aggiornata dalla comunicazione della Commissione del 31 agosto 2012, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» [C(2012) 6106 final; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»], di sanzionare la mancata esecuzione di cui trattasi con il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità, in applicazione del punto 10 della comunicazione della Commissione.
32
La Repubblica ellenica ritiene che la Commissione avrebbe dovuto attendere la fine del programma di chiusura e risanamento delle discariche comunicatole, e destinato a proseguire come previsto, prima di proporre un ricorso ex articolo 260 TFUE. Ciò posto, essa invita la Corte a respingere integralmente il ricorso, dal momento che l’irrogazione di sanzioni finanziarie sarebbe prematura, a suo avviso, nelle circostanze del caso di specie.
33
In via preliminare si deve rammentare che, avendo riconosciuto che la Repubblica ellenica non si è conformata alla sua sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), la Corte, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, può comminare a detto Stato membro il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.
34
Quindi, la constatazione esposta al punto 30 della presente sentenza, secondo cui la Repubblica ellenica non aveva adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) alla data di riferimento del 29 dicembre 2010, ossia oltre cinque anni dopo la pronuncia della menzionata sentenza, è sufficiente, in via di principio, per giustificare, nella fattispecie, l’irrogazione di sanzioni finanziarie, nonostante l’esistenza di un programma, cui non è ancora stata data piena esecuzione, di chiusura e risanamento delle discariche illegali in discussione.
35
Quanto al resto, in considerazione della differente natura delle due sanzioni la cui applicazione è richiesta dalla Commissione, è d’uopo esaminare separatamente la questione dell’opportunità di una condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una penalità e quella della condanna del medesimo al versamento di una somma forfettaria, nonché, eventualmente, la questione dell’importo di tali sanzioni.
Sulla penalità
Argomenti delle parti
36
La Commissione pone in rilievo che l’infrazione constatata nella sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) consiste nella violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, e che quindi è a questo inadempimento nel suo complesso che la Repubblica ellenica è tenuta a porre fine. Il rispetto degli obblighi derivanti dai menzionati articoli presupporrebbe, in primo luogo, la chiusura delle discariche illegali, in secondo luogo, il loro effettivo risanamento, e non soltanto la programmazione del loro risanamento, nonché, in terzo luogo, la creazione degli impianti necessari al fine di garantire in modo permanente il rispetto della citata direttiva e di evitare la creazione di nuove discariche illegali. Ciò posto, la tesi della Repubblica ellenica, secondo cui la semplice adozione delle misure amministrative necessarie ai fini del risanamento delle discariche illegali dovrebbe essere sufficiente, nella fattispecie, a evitare che le sia inflitta una penalità, non può essere accolta.
37
La Commissione invita la Corte a prendere in considerazione la gravità dell’infrazione constatata, la sua durata e la necessità di garantire l’effetto dissuasivo della sanzione. Relativamente alla gravità dell’infrazione constatata, la Commissione propone di tenere conto dell’importanza delle norme violate e della dimensione lesiva, per l’ambiente e la salute umana, delle conseguenze di tale infrazione. Essa da atto che i progressi compiuti in termini di riduzione del numero di discariche illegittime costituiscono una circostanza attenuante, tuttavia pone in evidenza che l’incertezza che sussiste quanto alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) costituisce una circostanza aggravante. Secondo la Commissione, l’applicazione di un coefficiente di gravità pari a 9, su una scala da 1 a 20, è, di conseguenza, appropriata nelle circostanze della fattispecie. Al riguardo essa rammenta, richiamando la sentenza Commissione/Belgio (C‑2/90, EU:C:1992:310, punto 30), che la Corte ha già giudicato che i rifiuti sono oggetti aventi una natura particolare e che il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l’ambiente.
38
La Commissione, relativamente alla durata dell’infrazione, fa valere che la decisione di avviare il presente procedimento è stata adottata il 21 febbraio 2013, ossia 88 mesi dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), il 6 ottobre 2005, circostanza che giustificherebbe l’applicazione del coefficiente massimo pari a 3. Quanto al coefficiente di capacità finanziaria, denominato fattore «n», detta istituzione ricorda che la comunicazione della Commissione fissa lo stesso in 4,12 per la Repubblica ellenica.
39
La Commissione osserva che, a termini della formula citata in tale comunicazione, la penalità giornaliera è pari al forfait di base uniforme, di EUR 640, moltiplicato per il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata e il fattore «n». Nel caso di specie, quindi, essa propone una penalità giornaliera pari a EUR 71 193,60 (640 x 9 x 3 x 4,12).
40
Ciò nondimeno, la Commissione ritiene che occorra ridurre progressivamente la penalità in funzione dei progressi realizzati nell’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592). Essa propone di conseguenza di dividere la penalità giornaliera pari a EUR 71 193,60 per il numero di siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti che non erano in conformità con la menzionata sentenza alla data della decisione di proporre il presente ricorso, ossia 365 (73 discariche illegali in funzione e 292 che non erano state risanate), cosicché si otterrebbe un importo di EUR 195,05 per sito (71 193,60/365), e di dedurre siffatto importo dalla penalità giornaliera nel momento in cui una delle discariche illegali in parola sia stata resa conforme ai termini della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592). La Commissione considera che l’applicazione di tale riduzione potrà tuttavia essere effettuata solamente quando la Repubblica ellenica, da un lato, comunichi alla Commissione elementi che dimostrino, senza dubbio alcuno, che la discarica illegale interessata è stata resa conforme e, dall’altro, informi la Commissione del luogo in cui saranno da allora in poi trasferiti i rifiuti da smaltire.
41
La Commissione aggiunge che, per evitare una situazione in cui uno Stato membro renda conformi discariche illegali, creando però al tempo stesso, parallelamente, nuovi siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti, essa deve poter constatare che sono stati realizzati dei progressi sulla base non della mera messa in conformità delle discariche incluse dalla Repubblica ellenica negli elenchi trasmessi a detta istituzione, bensì del numero di discariche illegali esistenti nel territorio ellenico, quale stabilito da controlli effettuati a intervalli regolari.
42
La Commissione propone che l’importo della penalità sia fissato ogni sei mesi. Di conseguenza, l’importo complessivo della penalità dovuta a titolo dei sei mesi precedenti sarebbe calcolato deducendo dalla penalità giornaliera iniziale l’importo corrispondente alle discariche illegali la cui messa in conformità sia stata accertata nel corso di tale periodo, moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di giorni ricompresi in detto periodo di sei mesi. La Commissione auspica parimenti di riservarsi la facoltà di riattualizzare il calcolo, nel corso del procedimento, in funzione delle cifre fornite dalla Repubblica ellenica successivamente alla data in cui è stata adottata la decisione di proporre il ricorso di cui trattasi.
43
La Repubblica ellenica considera che la domanda della Commissione diretta all’irrogazione di una penalità sarà priva di oggetto alla data della pronuncia dell’emananda sentenza, dal momento che la sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) sarà stata eseguita prima di tale data e che, in ogni caso, l’importo giornaliero di EUR 71 193,60 è sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione addebitata. In ogni caso, essa ritiene che, alla luce della sua finalità di «coercizione», la penalità non avrà più ragione di sussistere, giacché le autorità competenti avranno presentato la prova di aver adottato le misure idonee a risanare le discariche illegali, anche qualora l’effettivo risanamento non fosse ancora terminato. La Repubblica ellenica in proposito fa osservare che il pagamento della penalità inflitta dalla Corte nella sentenza Commissione/Grecia (C‑387/97, EU:C:2000:356) non è più stato richiesto da parte della Commissione dal momento in cui la discarica illegale in discussione nella causa all’origine della citata sentenza è stata chiusa e sostituita da un impianto per il costipamento e l’imballaggio dei rifiuti, a titolo di soluzione provvisoria.
44
In subordine, la Repubblica ellenica contesta il coefficiente di gravità 9 proposto dalla Commissione. Essa fa osservare che, secondo il punto 16.4 della comunicazione della Commissione, quest’ultima tiene conto, segnatamente, per quanto concerne le conseguenze dell’infrazione di cui trattasi, di un eventuale «danno grave o irreparabile alla salute umana o all’ambiente». A suo parere siffatto danno alla salute umana nel caso di specie non risulterebbe dimostrato, mentre l’eventuale danno all’ambiente sarebbe eliminato dal risanamento dei siti interessati. Non sarebbe esatto considerare che l’infrazione addebitata presupponga l’esistenza di un problema strutturale a livello nazionale, giacché in ogni regione della Grecia sussisterebbe ormai almeno un sito adibito a discarica legale. In ogni caso, detto coefficiente pari a 9, paragonato al coefficiente 4 proposto dalla Commissione e applicato dalla Corte nella sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2003:635), o al coefficiente 6 proposto e applicato nella sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2000:356), parimenti con riferimento a infrazioni che incidono sulla salute umana e l’ambiente e di una gravità paragonabile a quella in discussione nella fattispecie in esame, ad avviso della Repubblica ellenica sarebbe sproporzionato. La Commissione dovrebbe altresì tenere conto, nel caso di specie, come fatto dalla Corte nella sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2003:635, punti 49 e 50), dei progressi già compiuti per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592).
45
Relativamente alla durata dell’infrazione, la Repubblica ellenica considera che il coefficiente 3 proposto dalla Commissione è sproporzionato, segnatamente rispetto a quello, parimenti di 3, utilizzato nella sentenza Commissione/Francia (EU:C:2005:444), per un’infrazione durata 11 anni. Essa invita la Corte ad adottare, eventualmente, un coefficiente di durata meno elevato di quello proposto, analogamente a come proceduto nella sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2003:635). Quanto al fattore «n» che riflette la capacità finanziaria, la Repubblica ellenica fa osservare che quello pari a 4,12, indicato nella comunicazione della Commissione, quale modificata nel 2012, tiene conto del prodotto interno lordo (PIL) di detto Stato membro per il 2010, che ammontava a EUR 222,1 miliardi, mentre da allora si sarebbe ridotto, fino ad essere pari soltanto a EUR 193,7 miliardi per il 2012 e ad un importo stimato in EUR 182,8 miliardi per il 2013. La Repubblica ellenica invita la Corte ad applicare un fattore «n» meno elevato, eventualmente, per tenere conto di siffatta circostanza, così come dell’insieme dei problemi economici che affliggono tale Stato membro a causa della crisi finanziaria.
46
Nell’ipotesi in cui fosse comminata una penalità, la Repubblica ellenica ritiene che la proposta della Commissione, diretta a far sì che l’importo della penalità in parola sia fissato nuovamente ogni sei mesi, dovrebbe essere accolta, affinché essa possa comunicare a tale istituzione prove della continua evoluzione del programma di chiusura e di risanamento delle discariche illegali e quest’ultima possa quindi tenere conto dei progressi compiuti.
Giudizio della Corte
47
Secondo costante giurisprudenza, l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
48
Nella fattispecie in esame, dalle informazioni fornite dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione, rispettivamente, il 13 e il 15 maggio 2014, risulta che, su un totale di 293 discariche illegali, 70 permanevano in funzione e 223, benché chiuse, non erano ancora state risanate. Di conseguenza, è d’uopo constatare che, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) non erano ancora state integralmente adottate né attuate.
49
A tale riguardo l’argomento della Repubblica ellenica, relativo al fatto che le sue autorità competenti avrebbero adottato le misure idonee a risanare le discariche illegali, sebbene l’effettivo risanamento non fosse ancora terminato, non può essere accolto. La circostanza, difatti, posto che la si ritenesse dimostrata, secondo cui le autorità competenti hanno adottato, sul piano amministrativo, tutte le misure necessarie per far cessare l’infrazione constatata non è sufficiente ad escludere l’irrogazione, nella specie, di una penalità, dal momento che, relativamente alle discariche illegali in discussione, talune delle stesse continuano ad essere in funzione e/o non sono state risanate.
50
In tale contesto, la Corte afferma che la condanna della Repubblica ellenica al versamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario adeguato al fine di garantire la completa esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, C‑374/11, EU:C:2012:827, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
51
Per contro, in considerazione dell’evoluzione nel senso di una completa esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) e delle osservazioni presentate dalla Repubblica ellenica dinanzi alla Corte, non può essere escluso che, nel giorno della pronuncia della presente sentenza, la sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) sia stata eseguita in modo completo. La penalità deve pertanto essere comminata unicamente nell’ipotesi in cui l’inadempimento persistesse alla data di siffatta pronuncia.
52
Per quanto riguarda l’importo e la forma di tale penalità, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, conformemente a una costante giurisprudenza, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Lussemburgo, C‑576/11, EU:C:2013:773, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione stessa quando detta istituzione presenta delle proposte alla Corte (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 116 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo ad un inadempimento che perdura da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che detto inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata a titolo dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta quanto all’importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti da siffatta prima sentenza della Corte.
53
Ai fini della fissazione dell’importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della stessa, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla gravità dell’infrazione, dalla durata e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (v. sentenza Commissione/Lussemburgo, EU:C:2013:773, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
54
Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, occorre ricordare, come già dichiarato dalla Corte, che l’obbligo di smaltire i rifiuti senza pericoli per la salute umana né danni per l’ambiente fa parte degli obiettivi stessi della politica dell’Unione nel settore ambientale, come risulta dall’articolo 191 TFUE. L’inadempimento dell’obbligo risultante dall’articolo 4 della direttiva 75/442 rischia, per la natura stessa di tale obbligo, di porre direttamente in pericolo la salute umana e di arrecare danni all’ambiente e dev’essere considerato particolarmente grave (sentenza Commissione/Grecia, EU:C:2000:356, punto 94).
55
Si deve rilevare che, nella fattispecie, il numero di discariche illegali che costituiscono oggetto dell’inadempimento alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, vale a dire 293, 70 delle quali non sono ancora state chiuse, è ragguardevole. Ciò nondimeno, detto numero è nettamente meno elevato rispetto al numero di siti illegali che erano in funzione, secondo le cifre fornite dalla Repubblica ellenica stessa, nel febbraio 2004, all’epoca dell’avvio del primo procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte, ossia 1125 discariche illegali (sentenza Commissione/Grecia, EU:C:2005:592, punto 8).
56
Orbene, è d’uopo constatare che, nella presente causa, la rilevanza del danno, che, alla data della pronuncia della presente sentenza, continua ad essere arrecato alla salute umana e all’ambiente a causa dell’inadempimento addebitato, dipende, in larga misura, dal numero di singoli siti interessati da tale inadempimento, e segnatamente dal numero di discariche illegali ancora in funzione. Di conseguenza, siffatto danno è meno rilevante di quello che era arrecato alla salute umana e all’ambiente a causa dell’inadempimento iniziale accertato nella sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592).
57
Relativamente, in secondo luogo, alla durata dell’infrazione, si deve rammentare che la stessa deve essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (sentenza Commissione/Portogallo, C‑70/06, EU:C:2008:3, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie la durata dell’infrazione, ossia più di nove anni a partire dalla data della pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), è considerevole.
58
In terzo luogo, quanto alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, occorre tenere conto degli argomenti della Repubblica ellenica, relativi alla circostanza che dal 2010 il suo PIL è diminuito. La Corte, difatti, ha già giudicato che si deve prendere in considerazione l’evoluzione recente del PIL di uno Stato membro quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza Commissione/Irlanda, C‑279/11, EU:C:2012:834, punto 78).
59
Inoltre, la Commissione ha proposto alla Corte di ridurre progressivamente la penalità in funzione dei progressi compiuti nell’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592).
60
A tale proposito va osservato, che, sebbene, per assicurare la completa esecuzione della sentenza della Corte, la penalità debba essere richiesta integralmente fino al momento in cui lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per far cessare l’inadempimento accertato, in taluni casi specifici, nondimeno, può essere presa in considerazione una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, EU:C:2003:635, punti da 43 a 51; Commissione/Italia, EU:C:2011:740, punti da 47 a 55, nonché Commissione/Belgio, EU:C:2013:659, punti 73 e 74).
61
Nelle circostanze della fattispecie e alla luce, in particolare, delle informazioni fornite alla Corte dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione, rispettivamente, il 13 e il 15 maggio 2014, la Corte considera che sia d’uopo fissare una penalità decrescente. È pertanto necessario determinare le modalità di calcolo di tale penalità, nonché la periodicità della stessa.
62
Relativamente a quest’ultima questione, conformemente alla proposta della Commissione, occorre determinare la penalità decrescente su una base semestrale, al fine di consentire a detta istituzione di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), alla luce della situazione esistente al termine del periodo di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, EU:C:2011:740, punto 54).
63
Si deve inoltre osservare che il danno che continua ad essere arrecato alla salute umana e all’ambiente è, in via di principio, maggiormente rilevante con riguardo alle 70 discariche che sono ancora in funzione rispetto alle altre 223 discariche che non sono più attive, ma che devono ancora essere risanate. Ciò posto, è d’uopo esortare lo Stato membro in parola non soltanto a provvedere quanto prima al risanamento del complesso delle discariche in questione, ma altresì, previamente al loro successivo risanamento, a chiudere appena possibile le discariche che sono ancora in funzione.
64
A tal fine si deve considerare, in vista del calcolo della penalità, che ogni discarica ancora in funzione comporta, in realtà, due distinti casi di infrazione. Di conseguenza, l’infrazione globale deve essere suddivisa, non in 293 casi d’infrazione distinti, ossia un caso per ciascuna discarica, bensì in 363 casi d’infrazione, ossia un caso per ciascuna delle 223 discariche che devono ancora essere risanate e due casi per ciascuna delle 70 discariche che non sono ancora state chiuse e che dovranno parimenti essere risanate in seguito.
65
Alla luce di tali circostanze, e tenuto conto della necessità di indurre lo Stato membro in causa a far cessare l’inadempimento addebitato, la Corte giudica opportuno, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare, sulla base dei 363 casi d’infrazione considerati nella presente sentenza, una penalità semestrale pari a EUR 14 520 000, importo dal quale dovranno essere dedotti EUR 40 000 per ogni caso di infrazione che sia cessato al termine di ciascun periodo di sei mesi considerato.
66
Per poter ottenere una siffatta riduzione della penalità, alla Repubblica ellenica incombe l’obbligo di apportare la prova, prima del termine di ciascun periodo di sei mesi a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, che specifiche discariche oggetto dell’inadempimento hanno cessato di essere in funzione e/o che sono state risanate. Per evitare il rischio, menzionato dalla Commissione, che lo Stato membro interessato chiuda talune discariche illegali creando, parallelamente, nuovi siti di smaltimento incontrollato dei rifiuti, si deve considerare che una discarica illegale anteriormente in funzione sia stata chiusa unicamente nella misura in cui la Repubblica ellenica produca la prova, non soltanto di siffatta chiusura in quanto tale, ma altresì del fatto che i rifiuti che vi erano depositati in precedenza si trovano ormai lecitamente in un sito adibito a discarica identificato con precisione.
67
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), nel caso in cui l’inadempimento accertato al punto 30 della presente sentenza sussista ancora a tale data, una penalità semestrale calcolata, relativamente al primo semestre successivo a detta pronuncia, al termine di quest’ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 14 520 000, dal quale sarà dedotto un importo pari a EUR 40 000 per sito di eliminazione incontrollata dei rifiuti, interessato dall’inadempimento accertato, che sia stato oggetto o di chiusura o di risanamento dopo il 13 maggio 2014, nonché un importo pari a EUR 80 000 per quelli fra i siti considerati che saranno stati al contempo chiusi e risanati dopo la medesima data. Per tutti i semestri seguenti la penalità dovuta a titolo di ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall’importo della penalità fissata per il semestre precedente, e le medesime deduzioni saranno effettuate in funzione delle chiusure e delle attività di risanamento, che siano state effettuate nel corso del semestre in causa, dei siti interessati dall’inadempimento accertato.
Sulla somma forfettaria
Argomenti delle parti
68
Ai sensi della comunicazione della Commissione, detta istituzione propone alla Corte di prevedere una somma forfettaria fissa tenendo conto del periodo compreso tra il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza resa a titolo dell’articolo 258 TFUE e il giorno dell’esecuzione da parte dello Stato membro interessato della medesima sentenza o il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza resa a titolo dell’articolo 260 TFUE. Per il calcolo di tale somma forfettaria, la Commissione utilizza i medesimi criteri impiegati per quello della penalità, ossia i criteri relativi alla gravità dell’infrazione, alla durata della medesima, di cui si tiene conto moltiplicando una somma forfettaria giornaliera per il numero di giorni di inesecuzione, e alla necessità di assicurare il carattere dissuasivo della sanzione pecuniaria. Secondo la comunicazione della Commissione, si propone di fissare l’importo forfettario in EUR 210. Tenuto conto del coefficiente di gravità 9 e del fattore «n» pari a 4,12, la somma forfettaria giornaliera raggiungerebbe quindi l’ammontare di EUR 7 786,80 (210 x 9 x 4,12). Considerato che la sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592) è stata pronunciata il 6 ottobre 2005 e che l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di proporre il presente ricorso ex articolo 260 TFUE è datata 21 febbraio 2013, sono trascorsi 2696 giorni fra la pronuncia di tale sentenza e la menzionata decisione.
69
Al 21 febbraio 2013 la somma forfettaria totale (EUR 7786,80 x 2696 giorni), che ammonterebbe, di conseguenza, a EUR 20 993 212,80, sarebbe superiore alla somma forfettaria minima fissata, per la Repubblica ellenica, in EUR 2 181 000. In tali circostanze la Commissione ritiene che si debba fissare la somma forfettaria giornaliera in EUR 7 786,80 per giorno, a partire dal 6 ottobre 2005 e fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza che chiude il presente procedimento o, se si verificasse prima, fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592). La Commissione aggiunge che, contrariamente agli argomenti della Repubblica ellenica, non può essere escluso un rischio che l’inadempimento si perpetui, tenuto conto, in particolare, del fatto che detto Stato membro avrebbe dovuto conformarsi alle disposizioni in parola da svariati decenni e, a fortiori, dopo la sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592).
70
La Repubblica ellenica sostiene che, in considerazione della finalità dissuasiva della condanna al pagamento di una somma forfettaria, e tenuto conto del fatto che detto Stato membro dimostra, nell’ambito del presente procedimento, di aver già provveduto a tutti gli atti necessari in vista della completa esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), cooperando in modo sistematico e leale con i servizi della Commissione, non occorre imporgli il versamento di una somma forfettaria. Non vi sarebbe infatti, nel caso di specie, alcun rischio di recidiva, giacché sul 95% del territorio dello Stato membro in parola sarebbero ormai presenti impianti legali di smaltimento dei rifiuti domestici. In ogni caso, se la Corte dovesse deciderle di imporle il pagamento di siffatta somma, la Repubblica ellenica suggerisce alla Corte di prendere in considerazione la somma minima prevista per detto Stato membro, ossia EUR 2 181 000 nella comunicazione della Commissione.
Giudizio della Corte
71
È d’uopo ricordare, in via preliminare, che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel campo in questione, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza Commissione/Grecia, C‑369/07, EU:C:2009:428, punto 143).
72
Il principio della condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell’omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento si è protratto per un ampio periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l’ha inizialmente accertato (v. sentenza Commissione/Spagna, C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
73
Siffatta condanna deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento accertato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione (sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 141).
74
Nel presente procedimento l’insieme degli elementi in fatto e in diritto che coesistono con l’inadempimento accertato, in particolare il numero alquanto elevato di discariche illegali interessate dal medesimo, ai sensi della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), pronunciata nell’ottobre 2005, ossia 1125 discariche, 293 delle quali non erano ancora state chiuse e/o risanate a maggio 2014, costituisce un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria.
75
In tale contesto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, stabilire l’importo della somma forfettaria in modo tale che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (sentenza Commissione/Grecia, EU:C:2009:428, punto 146).
76
Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano in particolare elementi come la gravità dell’infrazione constatata ed il periodo durante il quale la stessa si è protratta a partire dalla pronuncia della sentenza che l’ha constatata (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2011:740, punto 94).
77
Le circostanze di cui occorre tenere conto risultano in particolare dalle considerazioni esposte ai punti 54, 57 e 58 della presente sentenza, relative alla gravità ed alla durata dell’infrazione, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.
78
Relativamente alla gravità dell’infrazione è tuttavia d’uopo rilevare che il numero di discariche illegali che costituivano l’oggetto dell’infrazione addebitata nel periodo compreso fra la pronuncia della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), nel mese di ottobre 2005, e quella della presente sentenza, era nettamente superiore, in media, a quello indicato al punto 55 della presente sentenza ai fini del calcolo della penalità, ossia 293 discariche, 70 delle quali non erano ancora state chiuse. Il numero di discariche illegali è infatti diminuito nel corso del menzionato periodo, passando da 1125, numero preso in considerazione dalla Corte nel mese di ottobre 2005, a 293, 70 delle quali ancora in funzione, secondo le cifre fornite alla Corte dalle parti nel maggio 2014. Quindi, conformemente a quanto dichiarato al punto 56 della presente sentenza relativamente al fatto che il danno arrecato alla salute umana ed all’ambiente a causa dell’infrazione constatata nella fattispecie dipende, in larga misura, dal numero di singoli siti interessati da tali inadempimento, si deve considerare tale infrazione come più grave ai fini del calcolo della somma forfettaria che ai fini della fissazione della penalità.
79
Sulla base del complesso di tali elementi la Corte ritiene fatta una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie fissando in EUR 10 milioni l’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà assolvere.
80
Di conseguenza, si deve condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.
Sulle spese
81
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (C‑502/03, EU:C:2005:592), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia (EU:C:2005:592), nel caso in cui l’inadempimento accertato al punto 1 del dispositivo della presente sentenza sussista ancora a tale data, una penalità semestrale calcolata, relativamente al primo semestre successivo a detta pronuncia, al termine di quest’ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 14 520 000, dal quale sarà dedotto un importo pari a EUR 40 000 per sito di eliminazione incontrollata dei rifiuti, interessato dall’inadempimento accertato, che sia stato oggetto o di chiusura o di risanamento dopo il 13 maggio 2014, nonché un importo pari a EUR 80 000 per quelli fra i siti considerati che saranno stati al contempo chiusi e risanati dopo la medesima data. Per tutti i semestri seguenti la penalità dovuta a titolo di ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall’importo della penalità fissata per il semestre precedente, e le medesime deduzioni saranno effettuate in funzione delle chiusure e delle attività di risanamento, che siano state effettuate nel corso del semestre in causa, dei siti interessati dall’inadempimento accertato.
3)
La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 10 milioni.
4)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il greco.
Full & Egal Universal Law Academy