SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
7 maggio 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia cilindrica»
Nella causa C‑445/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 agosto 2013,
Voss of Norway ASA, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentata da F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati,
ricorrente,
sostenuta da:
International Trademark Association, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata da T. De Haan, avocat, F. Folmer e S. Klos, advocaten, nonché da S. Helmer, solicitor,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Nordic Spirit AB (publ),
parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Voss of Norway ASA (in prosieguo: la «Voss») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Voss of Norway/UAMI – Nordic Spirit (Forma di una bottiglia cilindrica) (T‑178/11, EU:T:2013:272; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2011 (procedimento R 785/2010‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nordic Spirit AB (publ) (in prosieguo: la «Nordic Spirit») e la Voss (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 207/2009
2
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
3
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, recante il titolo «Impedimenti assoluti alla registrazione»:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
(...)
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
(…)».
4
L’articolo 52 di tale regolamento, intitolato «Motivi di nullità assoluta», prevede al paragrafo 1 che:
«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché
a)
è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
(...)».
5
L’articolo 55, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede quanto segue:
«Il marchio comunitario è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo».
6
L’articolo 99 del regolamento medesimo così dispone:
«1. I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell’ambito di un’azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all’articolo 96, lettere a) e c), l’eccezione di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto».
Il regolamento (CE) n. 2868/95
7
A termini della regola 37 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 (GU L 109, pag. 3):
«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario, di cui all’articolo [56 del regolamento n. 207/2009], deve contenere:
(...)
b)
riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:
(...)
iv)
i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi;
(...)».
Fatti e decisione controversa
8
Il 3 dicembre 2004, la Voss ha conseguito presso l’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, la registrazione, con il numero 3156163, del marchio comunitario tridimensionale riprodotto qui di seguito (in prosieguo: il «marchio contestato»):
9
I prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato sono compresi nelle classi 32 e 33 dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
Classe 32: Birre; bevande analcoliche, acqua;
—
Classe 33: Bevande alcoliche ad eccezione della birra.
10
Il 17 luglio 2008, la Nordic Spirit ha presentato domanda di annullamento del marchio contestato, sul fondamento, da una parte, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), sub da i) a iii), dello stesso regolamento e, dall’altra, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo.
11
Con decisione del 10 marzo 2010, la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto in toto tale domanda di dichiarazione di nullità.
12
Tale divisione ha considerato, segnatamente, che la forma del marchio contestato non è «corrente» nel mercato delle bevande e che, in ragione del contrasto tra il corpo trasparente e il coperchio, essa si distingue, in larga misura, dalle bottiglie esistenti e può, quindi, costituire un marchio.
13
Il 6 maggio 2010, la Nordic Spirit ha presentato ricorso dinanzi all’UAMI avverso la citata decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
14
Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha annullato detta decisione e accolto la domanda di annullamento.
15
Essa ha considerato, in sostanza, che, alla luce della giurisprudenza secondo la quale i consumatori attribuiscono, in primo luogo, una semplice funzione di confezionamento alle bottiglie in cui i prodotti sono contenuti [sentenza Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), T‑129/04, EU:T:2006:84], occorreva ritenere che i consumatori avrebbero letto l’etichetta apposta sulla bottiglia per identificare l’origine del prodotto e distinguerlo dagli altri prodotti.
16
La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che non fossero supportate da alcun elemento di prova le affermazioni della ricorrente secondo cui il consumatore medio è in grado di percepire la forma della confezione dei prodotti interessati quale indicazione della loro origine commerciale, in quanto tale forma presenta caratteristiche sufficienti ad attirare la sua attenzione.
17
Detta commissione ha peraltro considerato che non era stata prodotta alcuna prova dalla Voss per dimostrare che la Nordic Spirit faceva erroneamente valere che le bottiglie di acqua minerale o contenenti qualsivoglia altra bevanda presentavano invariabilmente elementi verbali e figurativi e che, per tale ragione, i consumatori sono soliti identificare l’origine commerciale del prodotto interessato sulla base non del design della bottiglia, bensì di tali elementi.
18
Infine, tale commissione ha ritenuto che la forma della bottiglia in questione non diverga significativamente dalla forma degli altri contenitori utilizzati per bevande alcoliche o non alcoliche nell’Unione europea, ma che essa ne costituisce solo una variante.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2011, la Voss ha presentato un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.
20
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha invocato quattro motivi.
21
Il primo di essi era relativo alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, ove, in sostanza, la commissione di ricorso avrebbe fondato il proprio ragionamento su elementi non portati a conoscenza della ricorrente e sui quali essa non sarebbe stata in grado di far valere il suo punto di vista.
22
Il secondo motivo era relativo alla violazione dell’articolo 99 del regolamento n. 207/2009 e della regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe indebitamente fatto sostenere alla ricorrente l’onere della prova del carattere distintivo del marchio contestato, mentre esso era registrato e godeva, conseguentemente, di una presunzione di validità.
23
Il terzo motivo era relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all’erronea interpretazione della giurisprudenza relativa al carattere distintivo dei marchi tridimensionali in quanto, al test definito dalla giurisprudenza per valutare il carattere distintivo di un marchio tridimensionale ove si tratti del confezionamento di un prodotto liquido e tale marchio sia costituito dall’apparenza del prodotto stesso – test che consiste nel valutare se il marchio differisce in modo significativo dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato – la commissione di ricorso avrebbe sostituito un altro test, fondato sulla rilevanza che occorrerebbe attribuire alle etichette o alle altre prassi di etichettatura vigenti in detto settore.
24
Infine, il quarto motivo era attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e allo snaturamento delle prove dell’esistenza di una divergenza significativa rispetto alle norme o alle consuetudini del settore delle bevande, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso nel senso dell’assenza di carattere distintivo del marchio contestato.
25
All’udienza dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha tuttavia indicato che avrebbe rinunciato al suo primo motivo.
26
In limine, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa si fonda su un ragionamento che comporta due pilastri distinti e indipendenti l’uno dall’altro.
27
Al punto 27 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che, ai punti da 18 a 35 della decisione controversa, corrispondenti alla parte del ragionamento che ha qualificato come «primo pilastro», la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che costituisce un fatto notorio che le bevande siano quasi sempre vendute in bottiglie, lattine o altre confezioni munite di etichetta o di un elemento verbale o grafico, che sono tali indicazioni a consentire al consumatore di differenziare i prodotti sul mercato e che la Voss non aveva presentato alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni secondo le quali la situazione non sarebbe questa.
28
Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, ai punti da 36 a 41 della decisione controversa, corrispondenti alla parte del ragionamento che ha identificato quale «secondo pilastro», la commissione di ricorso ha effettuato un’analisi autonoma del carattere distintivo del marchio contestato per trarne la conclusione, in sostanza, che la bottiglia in questione non differisce in modo significativo dalla forma della altre bottiglie sul mercato delle bevande alcooliche e non alcooliche e ne costituisce solo una variante, e che, pertanto, essa non diverge in termini significativi dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato.
29
Il Tribunale ha precisato, al punto 29 della sentenza impugnata, che, interrogati su questo punto all’udienza, le parti avevano confermato che la decisione impugnata si fonda su un ragionamento che comporta due pilastri distinti e indipendenti. Esso ha inoltre indicato, al punto 30 della sentenza impugnata, che la Voss aveva precisato, all’udienza, che il suo secondo motivo era diretto solo contro il primo di tali pilastri.
30
Il Tribunale ha proceduto all’esame del terzo motivo, nella parte in cui riguardava il secondo di tali pilastri, nonché del quarto motivo.
31
Il Tribunale ha, in primo luogo, respinto il terzo motivo, nella parte in cui riguardava tale secondo pilastro.
32
In particolare, il Tribunale ha affermato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il marchio contestato è costituito da una combinazione di elementi di cui ciascuno, potendo essere comunemente utilizzato nel commercio per il confezionamento dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
33
Per quanto riguarda la forma tridimensionale del marchio contestato, il Tribunale ha affermato, al punto 51 della sentenza impugnata, che costituisce un fatto notorio che la maggior parte delle bottiglie disponibili sul mercato presentino una parte cilindrica e ne ha dedotto che, per il consumatore medio, sia naturale che le bottiglie contenenti bevande alcooliche o non alcooliche possiedano generalmente una forma siffatta. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la forma di «cilindro perfetto» della bottiglia in questione, anche a voler riconoscere che tale elemento presenti una certa originalità, non possa essere considerata significativamente divergente dalle norme o dalle consuetudini del settore interessato.
34
Quanto al coperchio non trasparente, il Tribunale ha affermato, al punto 52 della sentenza impugnata, che tale elemento può difficilmente essere considerato come una divergenza significativa rispetto alle norme o alle consuetudini di tale settore, dal momento che è un fatto notorio che moltissime bottiglie sono chiuse con un coperchio realizzato in un materiale e di un colore diversi da quelli del corpo della bottiglia.
35
Quanto al diametro del coperchio, identico a quello della bottiglia, il Tribunale ha affermato, al punto 53 della sentenza impugnata, che esso è una mera variante delle forme esistenti e non può essere considerato significativamente divergente dalle norme o dalle consuetudini di detto settore, anche a voler ritenere che si ammetta che tale elemento presenti una certa originalità.
36
Al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati consente, in linea di principio, di concludere che tale marchio, complessivamente considerato, sia privo di carattere distintivo. Esso ha aggiunto che tale conclusione potrebbe essere confutata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti quali, segnatamente, la combinazione di tali differenti elementi, indichino che tale marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenti più della somma degli elementi di cui è composto.
37
Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tali indizi mancano nella specie, dato che la combinazione degli elementi che compongono il segno tridimensionale per il quale il marchio contestato è stato registrato non rappresenta più della somma degli elementi di cui detto marchio è composto, vale a dire una bottiglia munita di un coperchio non trasparente, al pari della maggior parte delle bottiglie destinate a contenere bevande alcooliche o non alcooliche nel mercato interessato.
38
Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 59 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non era incorsa in errore nel ritenere che il consumatore medio dell’Unione avrebbe percepito il marchio contestato, complessivamente, solo come una variante della forma dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione del marchio stesso.
39
Esso ha concluso, al punto 60 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso, ai punti 36 e seguenti della decisione controversa, aveva concretamente applicato il test previsto dalla giurisprudenza per valutare il carattere distintivo dei segni tridimensionali, che presuppone l’esame della questione se il segno in questione diverga in modo significativo dalle norme e dalle consuetudini del settore interessato, ove si tratti del confezionamento di un prodotto liquido e tale segno sia costituito dall’apparenza del prodotto stesso.
40
In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 62 a 91 della sentenza impugnata, ha respinto il quarto motivo invocato dalla Voss a sostegno del suo ricorso. Esso ha infatti ritenuto che correttamente la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato sia privo di carattere distintivo e che esso non si distingue effettivamente dalle forme di confezionamento del prodotto frequentemente utilizzate nel settore delle bevande, ma costituisce piuttosto una variante di tali forme.
41
Il Tribunale ha parimenti statuito che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non consentivano di rimettere in questione tale conclusione.
42
Per quanto riguarda, segnatamente, l’argomento della Voss secondo il quale la commissione di ricorso, comparando una forma cilindrica con la sezione di un cilindro, ha snaturato gli elementi di prova che si trovavano nel fascicolo, dal momento che una sezione cilindrica è un’aberrazione dal punto di vista matematico, il Tribunale ha affermato che nessun elemento consente di ritenere che tale commissione abbia inteso, al punto 37 della decisione controversa, dare all’espressione «sezione cilindrica» un significato matematico, nel senso di «rappresentazione di una coppa di forma geometrica». Secondo il Tribunale, al contrario, la parola «sezione» va intesa nel senso «di una della parti più o meno distinte in cui qualcosa è o può essere diviso o di cui è costituito» («any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up», Oxford Dictionary).
43
Ai punti da 92 a 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto inoperanti il secondo e il terzo motivo, nella parte in cui quest’ultimo era diretto contro il primo pilastro del ragionamento sul quale si fonda la decisione controversa.
44
Esso ha infatti statuito che, conformemente a costante giurisprudenza, qualora il dispositivo di una decisione dell’UAMI si fondi su un ragionamento costituito da diversi pilastri, ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a fornire il fondamento di tale dispositivo, occorre annullare tale atto, in linea di principio, solo se ciascuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. Orbene, secondo il Tribunale, anche a voler ritenere che i motivi diretti contro il primo pilastro del ragionamento sul quale si fonda la decisione controversa siano fondati, questo non inciderebbe sul dispositivo di tale decisione, dal momento che il secondo pilastro di detto ragionamento non è viziato da illegittimità.
45
Al riguardo il Tribunale ha precisato, al punto 95 della sentenza impugnata, che, «anche a voler ritenere che erroneamente la commissione di ricorso abbia affermato che costituisce un fatto notorio che le bevande siano quasi sempre vendute in bottiglie munite di etichetta o di un elemento verbale o grafico, che siano tali indicazioni a consentire al consumatore di differenziare i prodotti sul mercato e che la ricorrente non avesse presentato alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni secondo le quali la situazione non sarebbe questa, tali considerazioni continuerebbero a non influire affatto sull’affermazione relativa all’assenza di carattere distintivo del marchio contestato, fondata sulle valutazioni qualificate legittime ai punti da 46 a 91 [della sentenza impugnata]».
46
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto contro la Voss.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
47
La Voss chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e
—
condannare l’UAMI alle spese.
48
L’UAMI chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare la Voss alle spese.
49
L’International Trademark Association (in prosieguo: l’«INTA»), autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della Voss con ordinanza del presidente della Corte Voss of Norway/UAMI (C‑445/13 P, EU:C:2014:202), chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e
—
condannare la Voss a sostenere le proprie spese.
Sull’impugnazione
50
A sostegno della sua impugnazione, la Voss deduce sei motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
51
Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare il secondo motivo invocato a sostegno del suo ricorso in primo grado, attinente al fatto che la commissione di ricorso le avrebbe indebitamente fatto sostenere l’onere della prova del carattere distintivo del marchio contestato, mentre esso era registrato e godeva di una presunzione di validità.
52
Essa fa valere, al riguardo, che il Tribunale ha respinto tale secondo motivo unicamente in ragione del fatto che ha arbitrariamente considerato che tale motivo era diretto contro il primo pilastro del ragionamento sul quale si fonda la decisione controversa, mentre esso era chiaramente diretto contro il secondo pilastro, quale definito al punto 28 della sentenza impugnata.
53
L’UAMI contesta le affermazioni della ricorrente e conclude nel senso del rigetto di questo primo motivo.
Giudizio della Corte
54
In sostanza, la Voss censura al Tribunale di aver modificato i termini della distinzione – convenuta all’udienza dinanzi al Tribunale – tra i due pilastri del ragionamento svolto nella decisione controversa.
55
Secondo la ricorrente, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, il primo e il secondo pilastro sono stati definiti in termini inversi rispetto alla definizione che ne era stata data all’udienza dinanzi al Tribunale.
56
Conseguentemente, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare il secondo motivo invocato dalla Voss a sostegno del suo ricorso in primo grado, attinente al fatto che la commissione di ricorso le avrebbe indebitamente fatto sostenere l’onere della prova del carattere distintivo del marchio contestato.
57
A tal riguardo, occorre rilevare, come risulta dal verbale dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale, notificato alla ricorrente a mezzo telefax il 13 marzo 2013, che essa ha riconosciuto, da una parte, che la decisione controversa si fondava su un ragionamento articolato su due pilastri indipendenti, di cui il primo si trovava ai punti da 18 a 35 della decisione controversa e il secondo ai punti da 36 a 41 della decisione medesima e, dall’altra, che il suo secondo motivo non era diretto contro il ragionamento svolto nei summenzionati punti da 36 a 41.
58
Inoltre, anche a voler ritenere che tale secondo motivo invocato dinanzi al Tribunale sia stato diretto, come sostiene la ricorrente, contro tale secondo pilastro, è giocoforza rilevare che, come risulta dai punti 28 e 50 della sentenza impugnata, la commissione di ricorso, ai punti da 36 a 41 della decisione controversa, ha svolto un’analisi del carattere distintivo del marchio contestato in modo autonomo e non ha fatto sostenere alla Voss l’onere della prova dell’esistenza di detto carattere.
59
Ne consegue che il primo motivo invocato dalla Voss a sostegno della sua impugnazione non è fondato in diritto e deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
60
Con il suo secondo motivo, la ricorrente censura al Tribunale di aver violato l’articolo 99 del regolamento n. 207/2009 nonché la regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento n. 2868/95, ove, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, ha invertito l’onere della prova, che incombeva esclusivamente alla Nordic Spirit nella sua qualità di parte che ha presentato un procedimento di nullità del marchio contestato, imponendole l’obbligo di provare il carattere distintivo di detto marchio, nonostante l’assenza di qualsivoglia prova fornita dalla Nordic Spirit a sostegno dell’asserita mancanza di carattere distintivo del marchio stesso.
61
La Voss sostiene, al riguardo, che la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, secondo la quale che il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo consente, in linea di principio, di concludere che tale marchio, complessivamente considerato, sia privo di carattere distintivo, fatta salva l’ipotesi in cui «indizi concreti quali, segnatamente, la combinazione di tali differenti elementi, indichino che tale marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenti più della somma degli elementi di cui è composto», attiene a domande di registrazione di marchi comunitari, e non è applicabile a marchi registrati che, al pari del marchio contestato, beneficerebbero di una presunzione di validità.
62
L’INTA si fonda sugli articoli 52, 55 e 99 del regolamento n. 207/2009, dai quali risulterebbe che i marchi comunitari registrati godono di una presunzione di validità, nonché sulla regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento n. 2868/95 per sostenere che il Tribunale ha erroneamente invertito l’onere della prova del carattere distintivo del segno in questione.
63
Secondo tale associazione, se una domanda di registrazione di marchio comunitario viene accolta, il marchio ottenuto si presume valido, salvo prova contraria, e non si potrebbe esigere dal richiedente che dimostri nuovamente la validità del suo marchio, a meno che fatti e prove che dimostrino il contrario siano stati prodotti dalla parte che intende dimostrare la nullità di detto marchio.
64
Orbene, nella specie, l’autore della domanda di nullità non avrebbe prodotto alcun fatto dimostrabile né fornito prove dinanzi all’UAMI. L’INTA ne deduce che il Tribunale ha violato i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 non avendo annullato la decisione della commissione di ricorso in cui si stabiliva che l’affermazione della Voss, secondo la quale i consumatori sono in grado di determinare l’origine commerciale dei prodotti guardando la forma del loro confezionamento, non era suffragata da prove e non era dunque sufficiente «a garantire il rispetto delle norme definite dalla giurisprudenza».
65
L’UAMI contesta l’affermazione della ricorrente secondo la quale la valutazione del Tribunale porterebbe a un’erronea ripartizione dell’onere della prova del carattere distintivo del segno in questione e sostiene che, salvo una disposizione contraria esplicita in tal senso nel regolamento n. 207/2009, l’applicazione di impedimenti assoluti alla registrazione è assoggettata al medesimo criterio per quanto riguarda sia i marchi di cui si chiede la registrazione sia quelli già registrati.
Giudizio della Corte
66
Nella misura in cui contesta al Tribunale di aver, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, invertito l’onere della prova imponendo alla ricorrente di dimostrare il carattere distintivo del marchio contestato, nonostante l’assenza di qualsivoglia prova fornita dalla Nordic Spirit a supporto dell’asserita assenza di carattere distintivo del marchio stesso, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
67
Infatti, ai punti da 51 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato autonomamente la questione se il marchio contestato sia provvisto di carattere distintivo.
68
Dopo aver considerato, in esito all’esame distinto di ciascuno degli elementi costitutivi del marchio contestato, che esso è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti per i quali è stato registrato, il Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, ha indicato che tale circostanza «consente, in linea di principio, di concludere che tale marchio, complessivamente considerato, sia privo di carattere distintivo», fatta salva l’ipotesi in cui «indizi concreti quali, segnatamente, la combinazione di tali differenti elementi, indichino che tale marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenti più della somma degli elementi di cui è composto».
69
Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che «[n]ella specie non risulta che siano presenti tali indizi». Esso ha rilevato, al riguardo, che «il marchio contestato è caratterizzato dalla combinazione della forma tridimensionale di una bottiglia cilindrica trasparente e di un coperchio non trasparente dello stesso diametro della bottiglia propriamente detta [e che l]a combinazione di tali elementi nella specie non rappresenta più della somma degli elementi di cui il marchio contestato è composto, vale a dire una bottiglia munita di un coperchio non trasparente, al pari della maggior parte delle bottiglie destinate a contenere bevande alcoliche o non alcoliche nel mercato[, o]ve tale forma [può], infatti, essere comunemente utilizzata, nel commercio, per il confezionamento dei prodotti indicati dalla registrazione».
70
Il Tribunale stesso ha in tal modo verificato l’esistenza di indizi concreti che avrebbero indicato che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta più della somma degli elementi di cui è composto e, contrariamente a quanto sostengono l’INTA e la ricorrente, non ha fatto sostenere a quest’ultima l’onere della prova dell’esistenza di tali indizi.
71
In tale contesto, è giocoforza rilevare che l’argomentazione della Voss e dell’INTA si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata e che deve, di conseguenza essere respinta.
72
Quanto all’argomento invocato dall’INTA, secondo il quale non annullando la decisione controversa, che aveva affermato che non fossero supportate da alcun elemento di prova le asserzioni della ricorrente secondo cui il consumatore medio è in grado di percepire la forma della confezione dei prodotti interessati quale indicazione della loro origine commerciale, il Tribunale ha violato i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95, occorre rilevare che, come risulta dal punto 12 della sentenza impugnata, tale valutazione della commissione di ricorso figura al punto 31 di detta decisione.
73
Come si evince dal punto 27 della sentenza impugnata, detta valutazione ricade, conseguentemente, nel primo pilastro del ragionamento sul quale si fonda la decisione controversa, quale definito dal Tribunale. Orbene, quest’ultimo, al punto 96 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto inoperanti i motivi diretti contro tale pilastro.
74
Pertanto, l’INTA non può fondatamente sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa in quanto, con tale decisione, la commissione di ricorso aveva ritenuto che le affermazioni della Voss, secondo cui il consumatore medio è in grado di percepire la forma della confezione dei prodotti interessati quale indicazione della loro origine commerciale, non fossero supportate da alcun elemento di prova.
75
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il secondo motivo dell’impugnazione in quanto infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
76
Con il suo terzo motivo, la Voss sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 statuendo che la forma della bottiglia in questione è priva di carattere distintivo, senza aver previamente definito quali siano le norme e le consuetudini del settore interessato.
77
L’INTA fa valere, inoltre, che il Tribunale non poteva legittimamente concludere che la bottiglia della ricorrente non diverge in modo significativo dalle norme o dalle consuetudini del settore interessato, in quanto ha statuito, al punto 72 della sentenza impugnata, che non era «dimostrato che esistessero sul mercato altre bottiglie simili», che poteva ritenersi che tale bottiglia sia «unica nel suo genere» e, al punto 51 della stessa sentenza, che essa «presenta una certa originalità».
78
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto opponendo «semplice variante» e «divergenza significativa» rispetto alle norme e alle consuetudini applicabili. Al riguardo, l’INTA fa valere che il Tribunale è andato oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il solo fattore determinante consiste nel sapere se una forma tridimensionale registrata quale marchio si discosti dalle forme abitualmente o normalmente utilizzate nel settore interessato, per i prodotti pertinenti, in misura tale da consentire ai consumatori di attribuirvi un significato.
79
Infine, l’INTA sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel comparare a elementi di forme abituali o normali in detto settore semplici elementi di una forma, piuttosto che la forma registrata complessivamente intesa.
80
L’UAMI contesta tale argomentazione e sostiene che questo terzo motivo debba essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
81
Secondo costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenze Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 31, e Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punto 42).
82
Nella specie, il Tribunale ha valutato, ai punti da 51 a 53 della sentenza impugnata, il carattere distintivo del marchio contestato rispetto alle norme e alle consuetudini del settore delle bevande alcoliche e non alcoliche.
83
Al punto 51 di tale sentenza, esso ha anzitutto considerato, per quanto riguarda la forma tridimensionale del marchio contestato, che «costituisce un fatto notorio che la maggior parte delle bottiglie disponibili sul mercato presentino una parte cilindrica».
84
Al punto 52 di detta sentenza, il Tribunale ha poi statuito, quanto al coperchio non trasparente, «che è un fatto notorio che moltissime bottiglie sono chiuse da un coperchio realizzato in un materiale e di un colore diversi da quelli del corpo della bottiglia».
85
Infine, al punto 53 della stessa sentenza, il Tribunale ha considerato che il diametro del coperchio, identico a quello della bottiglia, «è una mera variante delle forme esistenti e non può essere considerato significativamente divergente dalle norme o dalle consuetudini di detto settore, anche a voler ritenere che si ammetta che tale elemento presenti una certa originalità».
86
In tal modo, il Tribunale ha svolto un’analisi del carattere distintivo degli elementi costitutivi del segno tridimensionale in questione alla luce delle norme del settore interessato fondandosi su fatti notori.
87
Pertanto, la Voss e l’INTA non possono fondatamente sostenere che il Tribunale abbia omesso di definire le norme e le consuetudini del settore dei prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato.
88
Quanto all’argomento dell’INTA, secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto opponendo «semplice variante» e «divergenza significativa» rispetto alle norme e alle consuetudini applicabili, invece di indagare se il marchio contestato si discosti dalle forme abitualmente o normalmente utilizzate nel settore interessato in misura tale da consentire ai consumatori di attribuirvi un significato, occorre ricordare che il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, va inteso nel senso che tale marchio permette di identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (sentenza Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
89
Questo carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenza Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
90
Secondo giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (sentenze Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 45). Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 46).
91
In tale contesto, più la forma della quale è chiesta la registrazione quale marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi di detta disposizione (sentenze Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 31, e Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punto 42).
92
Ne consegue che, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto per il quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a dimostrare che detto marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un’analisi e senza dar prova di un’attenzione particolare (sentenza Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 32).
93
Nella specie, dopo aver ricordato, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, la giurisprudenza applicabile, il Tribunale, ai punti da 51 a 58 della stessa, ha verificato se il marchio contestato diverge in termini significativi dalla norma o dalle consuetudini del settore interessato.
94
Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 59 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel ritenere che il consumatore medio dell’Unione avrebbe percepito il marchio contestato, complessivamente, solo come una variante della forma dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione del marchio stesso. Esso ha poi considerato, al punto 62 della sentenza impugnata, che il marchio contestato, quale è percepito dal pubblico di riferimento, non consente di individuare i prodotti indicati dal marchio stesso e di distinguerli da quelli che hanno un’altra origine commerciale.
95
Deriva dalle suesposte considerazioni che il Tribunale ha correttamente identificato e seguito i criteri determinati dalla pertinente giurisprudenza al riguardo.
96
Inoltre, ove l’INTA censura al Tribunale di aver statuito che la bottiglia della ricorrente non diverge in termini significativi dalle norme o dalle consuetudini del settore interessato, occorre rilevare che tale analisi ricade nell’ambito delle valutazioni in punto di fatto.
97
A questo proposito, occorre ricordare che dagli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Infatti, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, punto 61).
98
Orbene, è giocoforza rilevare che l’INTA non ha invocato, a sostegno di tale contestazione, alcun argomento di natura tale da dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova.
99
Quanto all’argomento secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel comparare semplici elementi di una forma a elementi di forme consuete o normali nel settore interessato invece di comparare la forma registrata complessivamente intesa alle norme e alle consuetudini di tale settore, occorre esaminarlo nel contesto del quarto motivo.
100
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il terzo motivo d’impugnazione, in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
101
Con il suo quarto motivo, la Voss contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel considerare separatamente, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio contestato, ciascuno degli elementi costitutivi del segno tridimensionale in questione, senza tuttavia procedere all’esame del segno stesso complessivamente inteso.
102
La ricorrente sostiene che, dopo aver esaminato separatamente gli elementi che compongono detto segno tridimensionale in cinque punti della sentenza impugnata, il Tribunale si sia limitato ad indicare che la combinazione di tali elementi «non rappresenta più della somma degli elementi di cui il marchio contestato è composto», il che, secondo la Voss, non costituisce la verifica approfondita dell’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesta dalla giurisprudenza.
103
L’UAMI fa valere che il Tribunale ha correttamente applicato il diritto e la giurisprudenza quanto alle modalità di valutazione del carattere distintivo di un segno tridimensionale.
Giudizio della Corte
104
Con questo motivo, la ricorrente deduce che, nel contesto della sua valutazione del carattere distintivo del marchio contestato, il Tribunale non ha analizzato come avrebbe dovuto l’impressione d’insieme che detto marchio produce.
105
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Così, per verificare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva ch’esso genera (v., segnatamente, sentenza Eurocermex/UAMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
106
Ciò non significa, tuttavia, che l’autorità competente incaricata di verificare se il marchio del quale è chiesta la registrazione possa essere percepito dal pubblico come un’indicazione d’origine non possa procedere, anzitutto, ad un esame in successione dei vari elementi di presentazione utilizzati per tale marchio. Infatti, nel corso della sua valutazione complessiva, detta autorità può trovare utile esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del marchio considerato (v., segnatamente, sentenza Eurocermex/UAMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
107
Al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale, in esito all’esame separato di ciascuno degli elementi costitutivi del marchio contestato, ha affermato che quest’ultimo «è costituito da una combinazione di elementi di cui ciascuno, potendo essere comunemente utilizzato nel commercio per il confezionamento dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti». Esso ha continuato la sua analisi verificando se detto marchio, complessivamente considerato, presenti o meno un siffatto carattere.
108
È in tal senso che il Tribunale ha affermato, al punto 58 della sentenza impugnata, che «la combinazione [della forma tridimensionale di una bottiglia cilindrica trasparente e di un coperchio non trasparente dello stesso diametro della bottiglia propriamente detta] nella specie non rappresenta più della somma degli elementi di cui il marchio contestato è composto, vale a dire una bottiglia munita di un coperchio non trasparente, al pari della maggior parte delle bottiglie destinate a contenere bevande alcoliche o non alcoliche nel mercato», che «tale forma [può] infatti essere comunemente utilizzata, nel commercio, per il confezionamento dei prodotti indicati dalla registrazione» e che, conseguentemente, «nemmeno la combinazione degli elementi del presente marchio complesso è tale da conferire carattere distintivo allo stesso». Il Tribunale ha concluso, al punto 62 di detta sentenza, che «il marchio contestato, quale è percepito dal pubblico di riferimento, non consente di individuare i prodotti indicati dal marchio stesso e di distinguerli da quelli che hanno un’altra origine commerciale».
109
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente fondato la sua valutazione del carattere distintivo del marchio contestato sull’impressione complessiva che suscitano la sua forma e la combinazione dei suoi elementi costitutivi, così come prescritto dalla giurisprudenza citata supra, al punto 105 della presente sentenza.
110
Inoltre, non può contestarsi al Tribunale di non aver svolto un’analisi sufficientemente approfondita dell’impressione complessiva che suscita il marchio contestato, in quanto la forma tridimensionale in questione è composta da due elementi, vale a dire una forma di base cilindrica e un coperchio non trasparente dello stesso diametro di tale cilindro, e in quanto è difficile immaginare altre possibilità di combinare tali elementi in una sola entità tridimensionale (v., in tal senso, sentenza Eurocermex/UAMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punto 29).
111
Occorre pertanto respingere il quarto motivo dell’impugnazione in quanto infondato.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
112
Con il suo quinto motivo, la Voss sostiene che il Tribunale, al pari della commissione di ricorso, abbia snaturato gli elementi di prova che si trovano nel fascicolo comparando il cilindro perfetto del segno tridimensionale in questione ad una «sezione cilindrica» bidimensionale. Secondo la ricorrente, dal momento che una «sezione cilindrica» è un’aberrazione dal punto di vista matematico, il Tribunale e la commissione di ricorso in realtà avrebbero inteso indicare, con tale espressione, una «sezione circolare». In tal modo, il Tribunale avrebbe comparato un segno tridimensionale con una caratteristica bidimensionale propria della maggior parte delle bottiglie, sicché la sua valutazione relativa alle norme e alle consuetudini del settore interessato sarebbe complessivamente erronea.
113
Secondo l’UAMI questo motivo non è fondato, in quanto si fonda su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata.
114
Secondo tale Ufficio, il Tribunale ha statuito non che una parte circolare sia l’unico elemento comune alla maggioranza delle bottiglie, ma che la maggior parte delle bottiglie presentano una «parte», ai sensi del punto 66 della sentenza impugnata, cilindrica, anche se altre parti non sono cilindriche, come, ad esempio, ove la bottiglia si rastrema in cima per formare un collo o presenta una forma incurvata al centro.
115
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Voss, il Tribunale non avrebbe limitato l’analisi del segno tridimensionale contestato a un raffronto della sua forma con una caratteristica bidimensionale.
Giudizio della Corte
116
È giocoforza rilevare che l’argomento della Voss – secondo il quale il Tribunale, al punto 67 della sentenza impugnata, ove ha affermato che la maggior parte delle bottiglie disponibili sul mercato presentano una «sezione cilindrica», avrebbe inteso indicare, con tale espressione, una «sezione circolare», per sua natura bidimensionale – si fonda su una lettura erronea di tale sentenza.
117
Infatti, dopo aver ricordato, al punto 65 della sentenza impugnata, che «la commissione di ricorso ha affermato, [al punto 37 della decisione controversa], che “la maggior parte delle bottiglie disponibili sul mercato present[a]no una sezione cilindrica”», il Tribunale ha statuito, al punto successivo di tale sentenza, che «[n]ulla consente tuttavia di ritenere che la commissione di ricorso abbia inteso, nel contesto della decisione controversa, dare a tali termini un significato matematico, nel senso di “rappresentazione di una coppa di forma geometrica” [e che], al contrario, il senso è quello “di una della parti più o meno distinte in cui qualcosa è o può essere diviso o di cui è costituito” [“any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up”, Oxford Dictionary]».
118
Il Tribunale ha in tal modo considerato che il termine «sezione», adoperato dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione controversa, va inteso nel senso che significa «parte», dato che la maggior parte delle bottiglie, a suo avviso, ha una parte cilindrica.
119
Ne consegue che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, il Tribunale non ha limitato la sua analisi del segno tridimensionale in questione ad un raffronto della sua forma con una caratteristica bidimensionale.
120
Pertanto, il quinto motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
121
La Voss contesta al Tribunale di aver statuito che, dal momento che il marchio contestato è composto da elementi privi, isolatamente, di carattere distintivo, esso è privo di tale carattere nel suo insieme. Secondo la ricorrente, a un tale ragionamento consegue che si impedisce l’attribuzione di carattere distintivo alla confezione di un prodotto, vuoi nel suo insieme, vuoi in quanto combinazione degli elementi che la compongono, il che si porrebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 207/2009.
122
La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel trasporre ai marchi tridimensionali il criterio, elaborato dalla Corte con riguardo ai marchi verbali complessi, secondo il quale «una combinazione di elementi, ciascuno dei quali privo di carattere distintivo, può avere tale carattere sempreché sia qualcosa di più della somma pura e semplice degli elementi che la compongono».
123
L’UAMI fa valere che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
124
Occorre ricordare che la Corte ha già statuito, con riguardo a un segno tridimensionale, che un eventuale carattere distintivo può essere esaminato, in parte, per ciascuno dei suoi elementi, considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva del marchio da parte del pubblico di riferimento e non sulla presunzione che elementi privi, isolatamente, di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare tale carattere. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare carattere distintivo (ordinanza Timehouse/UAMI, C‑453/11 P, EU:C:2012:291, punto 40).
125
Nella specie, il Tribunale ha certamente affermato, al punto 57 della sentenza impugnata, che «il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati consente, in linea di principio, di concludere che tale marchio, complessivamente considerato, sia privo di carattere distintivo».
126
Tuttavia, ha immediatamente precisato che tale conclusione può essere confutata in presenza di indizi concreti quali, segnatamente, la combinazione di tali differenti elementi, che indichi che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenti più della somma degli elementi di cui è composto.
127
Ne consegue che, ove la Voss, con il suo sesto motivo, contesta al Tribunale di aver statuito che, dal momento che il marchio contestato è composto da elementi privi, isolatamente, di carattere distintivo, esso è privo di tale carattere nel suo insieme, tale motivo deve essere respinto in quanto si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.
128
Quanto all’argomentazione della ricorrente secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel trasporre al marchio contestato la giurisprudenza secondo la quale una combinazione di elementi, ciascuno dei quali sia privo di carattere distintivo, può avere tale carattere, sempreché sia qualcosa di più della somma pura e semplice degli elementi che la compongono, occorre ricordare che, come risulta dai punti da 107 a 109 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente fondato la sua valutazione del carattere distintivo del marchio contestato sull’impressione complessiva che suscitano la sua forma e la combinazione dei suoi elementi costitutivi, così come prescritto dalla giurisprudenza ricordata ai punti 105 e 124 della presente sentenza.
129
In tale contesto, occorre respingere il sesto motivo in quanto infondato e, conseguentemente, respingere l’impugnazione.
Sulle spese
130
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la Voss, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
131
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, di tale regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del citato articolo 184, paragrafo 1, del regolamento medesimo, la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo 140 del regolamento di procedura si faccia carico delle proprie spese. La Corte decide, pertanto, che l’INTA sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Voss of Norway ASA è condannata alle spese.
3)
The International Trademark Association sopporterà le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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