SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
17 luglio 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 3204, 3212 e 3822 — Sostanza che produce, per reazione chimica e irradiazione con luce laser, un effetto di fluorescenza utilizzato ai fini dell’analisi dei globuli bianchi»
Nella causa C‑480/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione del 16 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2013, nel procedimento
Sysmex Europe GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Hafen,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský e K. Jürimäe (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Sysmex Europe GmbH, da H. Nehm, Rechtsanwalt;
—
per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e A. Caeiros, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 3212 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004, del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sysmex Europe GmbH (in prosieguo: la «Sysmex») e l’Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Ufficio doganale centrale del porto di Amburgo) in merito alla classificazione doganale di una sostanza liquida commercializzata con il nome «Stromatolyser‑4DS».
Contesto normativo
La NC
3
La NC è basata sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione»). La convenzione e il relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 sono stati approvati, a nome della Comunità economica europea, mediante la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e le sottovoci del SA.
4
La seconda parte della NC include una sezione VI, rubricata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», che comprende i capitoli da 28 a 38. La nota 2 di tale sezione prevede quanto segue:
«(...) ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in (...) tale voce e non in un’altra voce della nomenclatura».
5
Il capitolo 32 della NC è rubricato «Estratti per concia o per tinta, tannini e loro derivati, pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri». La nota 3 di tale capitolo enuncia:
«Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono[,] tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215».
6
La voce 3204 della NC è rubricata «Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita». Le merci ricadenti in tale voce sono assoggettate a dazi doganali di aliquota compresa tra il 6% e il 6,5% a seconda della relativa sottovoce.
7
La voce 3212 della NC è rubricata «Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto». Essa include la sottovoce 3212 90 90, così definita:
«Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto».
8
Le merci ricadenti in tale sottovoce sono assoggettate a dazi doganali di aliquota pari al 6,5%.
9
Il capitolo 38 della NC, rubricato «Prodotti vari delle industrie chimiche», include tra le altre la sottovoce 3822 00 00, così definita:
«Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati».
10
Le merci ricadenti in tale sottovoce sono esenti da dazi.
Le note esplicative del SA
11
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. Dette note, nella loro versione adottata nel corso del 2002, sono applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale.
12
La nota 3 del capitolo 32 del SA è formulata allo stesso modo della nota 3 del capitolo 32 della NC.
13
Le note esplicative del SA relative alla voce 3204 sono formulate nei termini seguenti:
«I. – Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo a base di sostanze coloranti organiche sintetiche
Le sostanze coloranti sintetiche sono generalmente ottenute dagli oli ed altri prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile.
Questa voce comprende specialmente:
A)
Le sostanze coloranti organiche sintetiche allo stato non mescolato (di costituzione chimica definita o no), come pure le sostanze coloranti organiche sintetiche “messe a tipo” o “tagliate”, cioè semplicemente mescolate con sostanze inerti dal punto di vista tintoriale (solfato di sodio anidro, cloruro di sodio, destrina, fecola, ecc.) aventi lo scopo di attenuare e di graduare il loro potere colorante. L’aggiunta eventuale a queste sostanze coloranti di piccole quantità di prodotti tensioattivi, destinati a facilitare la tintura della fibra, non ne modifica la classificazione. Tutte queste sostanze coloranti sono generalmente presentate in polvere, in cristalli, allo stato pastoso, ecc.
Le sostanze coloranti organiche sintetiche sono, tuttavia, classificate nella voce 3212, quando sono presentate come tinture sotto forme o confezioni per la vendita al minuto (vedi la nota esplicativa della voce 3212 parte C).
(...)
Fra le sostanze coloranti organiche sintetiche qui comprese, si possono citare:
(...)
8)
Le sostanze coloranti derivate dall’acrillina o dalla chinolina: per esempio, le cianine, le isocianine e le criptocianine.
(...)
Le sostanze coloranti organiche sintetiche possono essere solubili o insolubili in acqua. Esse hanno quasi completamente sostituito le sostanze coloranti organiche naturali, in particolare nella tintura o nella stampa delle fibre tessili, dei cuoi e delle pelli, della carta e del legno.
(...)
Alcune di esse sono impiegate come reattivi coloranti da laboratorio o in medicina.
Sono esclusi i prodotti che [in pratica non vengono] impiegati per le loro proprietà coloranti. Tale è il caso, ad esempio, degli azuleni (n. 2902), del trinitrofenolo (acido picrico) e del dinitroortocresolo (n. 2908), dell’esanitrodifenilammina (n. 2921), del metilarancio (n. 2927), della bilirubina, della biliverdina e delle porfirine (n. 2933) nonché dell’acriflavina (n. 3824).
II. – Prodotti organici sintetici dei tipi adoperati come “agenti fluorescenti di avviaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita
(...)
2)
Le sostanze luminescenti organiche sono prodotti di sintesi che, sotto l’azione di radiazioni luminose, producono un fenomeno di luminescenza o più precisamente di fluorescenza.
Alcune di esse, in pari tempo, hanno il carattere di sostanze coloranti. Come esempio di queste sostanze luminescenti, si può citare la soluzione solida di rodamina B in una materia plastica, che produce una fluorescenza rossa e si presenta generalmente in forma di polvere.
Tuttavia, la maggior parte delle sostanze luminescenti organiche (…) non sono per se stesse sostanze coloranti, ma sono utilizzate in miscela con pigmenti coloranti, di cui aumentano lo splendore. Questi prodotti sono classificati in questa voce, anche se sono di costituzione chimica definita, ma gli stessi presentati sotto una forma non luminescente (...) rientrano nel capitolo 29 (...)».
14
Per quanto concerne la voce 3212, le note esplicative del SA prevedono quanto segue:
«C. – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto
Le tinture sono prodotti non filmogeni, che consistono ordinariamente in miscugli di sostanze coloranti specialmente con sostanze inerti da taglio, prodotti tensioattivi che favoriscono la penetrazione e la fissazione della sostanza colorante e, talvolta, mordenti.
Questi prodotti sono compresi in questa voce soltanto se sono presentati:
1)
In confezioni (quali sacchetti [di polvere] o flaconi [di liquido]) per la vendita al minuto per la loro utilizzazione come tinture.
(...) Le tinture così condizionate sono essenzialmente quelle vendute come tinture per usi domestici, utilizzate per la tintura di abiti. Altre servono a tingere le calzature, i mobili in legno, ecc. Infine alcune sono tinture speciali, utilizzate nei laboratori specialmente per colorare preparati microscopici».
15
Ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 3822:
«– Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati.
Questa voce comprende i reattivi per diagnostica o da laboratorio su supporto, i reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati diversi dai reattivi per diagnostica della voce 3002, i reattivi per diagnostica destinati ad essere impiegati su pazienti nonché i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi sanguigni della voce 3006 (...). I reattivi per diagnostica vengono utilizzati per la valutazione di processi e di stati fisici, biofisici e biochimici concernenti l’uomo e l’animale. Le loro funzioni si basano su una modificazione misurabile o osservabile delle loro sostanze costitutive di origine biologica o chimica. (...) I reattivi da laboratorio preparati comprendono non solo i reattivi per diagnostica, ma anche altri reattivi d’analisi utilizzati a scopi diversi da quelli per la rilevazione o per la diagnostica. I reattivi da laboratorio o per diagnostica preparati [possono essere utilizzati] in laboratori medici, veterinari, scientifici o industriali, in ospedali, nell’industria, sul terreno oppure[,] in alcuni casi, a domicilio.
(...) I reattivi sottocitati sono pure esclusi da questa voce anche se presentati sotto una forma che permette il loro utilizzo come reattivi per diagnostica o da laboratorio:
(...) c) sostanze coloranti della voce 3204, comprese le preparazioni menzionate nella nota 3 del capitolo 32».
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011
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Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione, del 12 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 211, pag. 9), che non trova applicazione, ratione temporis, nel procedimento principale, stabilisce che rientrano nella sottovoce 3212 90 00 le merci corrispondenti alla seguente descrizione:
«Colorante blu a base di polimetina (colorante fluorescente) diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo.
Composizione (percentuale in peso):
—
glicole etilenico 96,9
—
metanolo 3,0
—
tintura a base di polimetina 0,002
Il prodotto è destinato ad essere impiegato negli analizzatori automatici di sangue per colorare, mediante marcatura fluorescente, i leucociti dopo averli sottoposti a specifico trattamento preparatorio. Il prodotto è confezionato in un piccolo contenitore etichettato destinato ai laboratori».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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Nel luglio 2005, la Sysmex ha importato in Germania un liquido avente la denominazione commerciale «Stromatolyser‑4DS».
18
Lo Stromatolyser‑4DS è un liquido bluastro trasparente, condizionato per la vendita al minuto. Esso è composto da solventi, segnatamente al 96,9% da glicole etilenico ed al 3% da metanolo, nonché nella misura dello 0,002% da una sostanza organica sintetica appartenente, dal punto di vista chimico, alle polimetine, e più precisamente alle cianine.
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Il liquido è destinato all’analisi dei globuli bianchi o leucociti per verificare la presenza di eventuali patologie. In concreto, il sangue da analizzare è soggetto a un’operazione di preparazione. Lo Stromatolyser‑4DS viene poi aggiunto al sangue preparato, provocando una reazione chimica. La miscela così ottenuta viene irradiata con una luce laser, producendo una fluorescenza degli acidi nucleici presenti nel nucleo e nel citoplasma dei leucociti. Tale fluorescenza decade in breve tempo dopo la fine dell’irraggiamento con la luce laser.
20
All’atto dell’importazione, la merce di cui trattasi è stata dichiarata in dogana dalla Sysmex come rientrante nella sottovoce 3822 00 00 della NC ed è stata quindi immessa in libera pratica in esenzione da dazi doganali. Il 18 giugno 2007 l’Hauptzollamt Hamburg‑Hafen, ritenendo che detta merce non dovesse essere classificata nella sottovoce sopra indicata, ha emesso un avviso di recupero a posteriori di dazi doganali sull’importazione dello Stromatolyser‑4DS, all’aliquota del 6,5%.
21
Avverso il suddetto avviso la Sysmex ha presentato un reclamo, che è stato respinto dall’Hauptzollamt Hamburg‑Hafen in data 13 gennaio 2009. In seguito a tale rigetto, il 10 febbraio 2009 la Sysmex ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso teso ad ottenere l’annullamento dell’avviso di recupero.
22
Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la Sysmex ha ricevuto dalle autorità doganali dei Paesi Bassi un’informazione tariffaria vincolante, la quale classificava la merce controversa nella voce 3822 della NC. Detta informazione tariffaria vincolante è stata annullata in seguito all’adozione del regolamento n. 827/2011.
23
A sostegno del suo ricorso, la Sysmex ha dedotto che la merce controversa era stata validamente dichiarata come rientrante nella sottovoce 3822 00 00 della NC. Per quanto riguarda il regolamento n. 827/2011, essa ha affermato, da un lato, che esso non era applicabile retroattivamente all’importazione in esame e, dall’altro, che non era certo che la descrizione della merce contenuta nel regolamento riguardasse effettivamente la merce de qua.
24
Dal canto suo, l’Hauptzollamt Hamburg‑Hafen ha chiesto il rigetto del ricorso. A tal fine, esso ha evidenziato che la merce controversa consisteva in una miscela di una sostanza colorante e di un solvente, che si trattava di una tintura, condizionata in imballaggi per la vendita al minuto, che detta merce era utilizzata nei laboratori come tintura speciale e che, pertanto, essa ricadeva nella sottovoce 3212 90 90.
25
Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il consulente incaricato ha concluso che la merce controversa era idonea a colorare una fibra tessile di colore blu, ma che si trattava di una colorazione comunque molto debole e non idonea ad essere qualificata come «permanente».
26
In tale contesto, il giudice del rinvio afferma di condividere la tesi della Sysmex, secondo cui la merce di cui trattasi rientra nella voce 3822 della NC riguardante i reattivi da laboratorio, ma si chiede se la stessa non possa essere classificata anche nella voce 3212 della NC riguardante le tinture ed altre sostanze coloranti. In tal caso, ad avviso di detto giudice, la merce controversa dovrebbe essere prioritariamente classificata in quest’ultima voce, ai sensi della nota 3 del capitolo 32 della NC.
27
Per tali ragioni, il Finanzgericht Hamburg [Tribunale per le cause tributarie di Amburgo] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se nell’anno 2005 dovesse classificarsi nella voce 3212 della [NC], quale tintura o sostanza colorante, un prodotto costituito da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, che può sì avere un certo effetto colorante – comunque non durevole sui materiali tessili –, ma che, nel caso del prodotto della cui classificazione si discute, serve per ottenere informazioni su particelle (globuli bianchi) contenute in una soluzione da analizzare (sangue pretrattato), sfruttando il fatto che la sostanza, per effetto di aggregazione ionica a determinati componenti delle particelle (acidi nucleici), genera strutture molecolari che, irradiate con luce laser di una determinata lunghezza d’onda, diventano fluorocrome per un tempo limitato, e tale stato e la sua dimensione vengono misurati con l’ausilio di una speciale cellula fotoelettrica».
Sulla questione pregiudiziale
28
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se la NC debba essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale può avere un effetto colorante sui materiali tessili ed è destinata all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di un’irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientri nella voce 3212 della NC, riguardante le tinture e altre sostanze coloranti, oppure nella voce 3822 della suddetta NC, riguardante i reattivi da laboratorio.
29
Per costante giurisprudenza, al fine di garantire la certezza del diritto e di facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza Roeckl Sporthandschuhe, C‑123/09, EU:C:2010:237, punto 27).
30
Secondo la giurisprudenza, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti [v., in particolare, sentenze Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 28, e TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, punto 32].
31
Occorre altresì rilevare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v. sentenze RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 36, e Roeckl Sporthandschuhe, EU:C:2010:237, punto 28).
32
A questo proposito, la giurisprudenza ha statuito, in riferimento ad un prodotto avente due possibili impieghi, che, rappresentando uno di tali impieghi una possibilità meramente teorica, il prodotto era naturalmente destinato, in virtù delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, all’altro impiego e rientrava dunque nella voce doganale attinente a quest’ultimo (v., per analogia, sentenza Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, EU:C:1995:160, punti 17 e 18). Analogamente, secondo la giurisprudenza, per poter essere classificato nella voce doganale attinente a un determinato impiego, non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È sufficiente che quest’ultimo costituisca la destinazione essenziale del prodotto (v., in tal senso, sentenze Neckermann Versand, C‑395/93, EU:C:1994:318, punti 8 e 9, nonché Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, punto 26).
33
Nel caso di specie, ad una prima valutazione, occorre rilevare che, in considerazione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, il prodotto controverso nel procedimento principale può rientrare tanto nella voce 3822 della NC quanto nella voce 3212 della NC.
34
In primo luogo, per quanto concerne la voce 3822 della NC, il suo testo fa riferimento ai reattivi per diagnostica o da laboratorio. Inoltre, nelle note esplicative del SA relative a tale voce, è specificato che i reattivi per diagnostica vengono utilizzati per la valutazione di processi e di stati fisici, biofisici e biochimici concernenti l’uomo. Secondo tali note esplicative, le funzioni di tali reattivi per diagnostica si basano su una modificazione misurabile o osservabile delle loro sostanze costitutive di origine biologica o chimica.
35
Ora, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che il prodotto di cui trattasi è destinato all’analisi dei globuli bianchi o leucociti. In concreto, il sangue da analizzare viene pretrattato in modo da perforare le membrane delle cellule dei leucociti. Aggiungendo al sangue così pretrattato il prodotto in questione, si verifica brevemente un’aggregazione ionica della polimetina all’acido ribonucleico (RNA) dei leucociti qualora gli stessi appartengano a una certa classe e presentino un certo grado di attività biologica. Tale grado di attività riflette, al contempo, il tipo di funzione cellulare e un’eventuale patologia. L’aggregazione ionica di polimetina all’RNA dei leucociti viene visualizzata attraverso un’irradiazione con luce laser che determina una fluorescenza temporanea. La luce emessa tramite fluorescenza viene misurata da un’apparecchiatura di analisi mediante sensori ottici e viene poi interpretata.
36
Quindi, il prodotto oggetto del procedimento principale è destinato a verificare la presenza di un’eventuale patologia. Inoltre, la sua modalità di funzionamento rappresenta effettivamente una modificazione misurabile o osservabile delle sue sostanze costitutive, dato che, quando esso entra in contatto con il sangue pretrattato, si produce una reazione chimica che consente la misurazione dell’attività cellulare. Si deve pertanto constatare che esso è tale da poter essere classificato nella voce 3822 della NC, come interpretata alla luce delle note esplicative del SA.
37
In secondo luogo, riguardo alla voce 3212 della NC, essa fa riferimento alle «tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto». Come risulta dalla formulazione letterale della nota 2 della sezione VI della NC, dalla nota 3 del capitolo 32 di quest’ultima e dalle note esplicative del SA riguardanti la voce 3212, la voce 3212 della NC comprende le «sostanze coloranti organiche sintetiche» di cui alla voce 3204 della NC che siano destinate alla vendita al minuto.
38
Nelle note esplicative del SA riguardanti la voce 3204 viene precisato, innanzitutto, che le cianine sono comprese fra le sostanze coloranti organiche sintetiche rientranti in detta voce, poi, che tale voce include le sostanze coloranti organiche sintetiche «messe a tipo» o «tagliate», cioè mescolate con sostanze inerti dal punto di vista tintoriale aventi lo scopo di attenuare e di graduare il loro potere colorante, e, infine, che talune sostanze coloranti organiche sintetiche sono altresì impiegate come reattivi coloranti da laboratorio o in medicina.
39
Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto oggetto del procedimento principale è composto da solventi, e precisamente al 96,9% da glicole etilenico ed al 3% da metanolo, nonché nella misura dello 0,002% da una sostanza organica sintetica appartenente dal punto di vista chimico alle polimetine, e più specificamente alle cianine. Inoltre, mentre dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che tale prodotto non è in grado di colorare il sangue, la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del rinvio dimostra che esso è idoneo a conferire una colorazione, seppur debole e non durevole, ad un materiale tessile.
40
Quindi, a motivo della sua composizione chimica e del suo potere colorante, il prodotto oggetto del procedimento principale potrebbe rientrare nella voce 3204 della NC, come interpretata alla luce delle note esplicative del SA. A tal riguardo, contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni presentate alla Corte, è irrilevante sapere se la fluorescenza indotta dall’esposizione della miscela sangue/prodotto di cui trattasi ad irraggiamento con luce laser debba o no essere considerata quale «sostanza colorante» ai sensi della suddetta voce.
41
Poiché dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che il prodotto di cui trattasi è condizionato per la vendita al minuto, esso è idoneo a ricadere non già nella voce 3204 della NC, bensì nella voce 3212 di quest’ultima, la cui formulazione letterale, come interpretata alla luce delle note citate al punto 37 della presente sentenza, rinvia alle sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto.
42
Nondimeno, ad una successiva valutazione, occorre rilevare che, sebbene il prodotto in esame sia contemplato tanto dalla formulazione della voce 3822 della NC quanto dalla formulazione della voce 3212 di quest’ultima, dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice del rinvio risulta che l’impiego del suddetto prodotto come sostanza colorante rappresenta una possibilità meramente teorica. Infatti, il consulente tecnico d’ufficio ha verificato se il liquido in questione potesse colorare un materiale tessile. Pur avendo riscontrato un certo potere colorante, detto consulente ha sottolineato che si trattava comunque di una colorazione blu molto debole, prossima all’assenza di colorazione. Esso ha altresì rilevato che la colorazione non era permanente e spariva al lavaggio. Ne consegue che l’impiego del prodotto in esame quale reattivo da laboratorio costituisce, in considerazione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, la destinazione esclusiva del prodotto stesso, circostanza questa che ne giustifica la classificazione nella voce 3822 della NC, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 31 e 32 della presente sentenza.
43
Tale conclusione è corroborata dalle note esplicative del SA riguardanti le voci 3822 e 3204 della NC. È pur vero che dalle note esplicative del SA riguardanti la voce 3822 risulta che le sostanze coloranti di cui alla voce 3204 sono escluse da tale voce 3822 anche se presentate sotto una forma che permette il loro utilizzo come reattivi per diagnostica o da laboratorio. Tuttavia, dalle note esplicative del SA riguardanti la citata voce 3204 risulta anche che sono esclusi da questa voce i prodotti che in pratica non vengono impiegati per le loro proprietà coloranti. Ebbene, nella pratica, il prodotto in questione non è idoneo ad essere utilizzato come sostanza colorante.
44
Inoltre, questa conclusione non può essere contraddetta dal regolamento n. 827/2011, che classifica un prodotto analogo a quello oggetto del procedimento principale nella voce 3212 della NC, non essendo tale regolamento applicabile ratione temporis a tale controversia. In ogni caso, si deve ricordare che il potere della Commissione di adottare provvedimenti relativi alla classificazione di talune merci nella NC non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci tariffarie che sono state stabilite sulla base del SA istituito dalla convenzione, di cui la Comunità si è impegnata, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione medesima, a non modificare la portata (v. sentenza Hewlett‑Packard Europe, C‑361/11, EU:C:2013:18, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
45
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale, pur potendo avere un effetto colorante, debole e non durevole, sui materiali tessili, in pratica non viene impiegata per le sue proprietà coloranti ed è destinata all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientra nella voce 3822 di detta nomenclatura, riguardante i reattivi da laboratorio.
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che una merce, costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine, la quale, pur potendo avere un effetto colorante, debole e non durevole, sui materiali tessili, in pratica non viene impiegata per le sue proprietà coloranti ed è destinata esclusivamente all’analisi dei globuli bianchi nel sangue, in virtù di aggregazione ionica a determinati componenti di tali globuli, i quali, a seguito di irradiazione con luce laser, diventano fluorocromi per un tempo limitato, rientra nella voce 3822 di detta nomenclatura combinata, riguardante i reattivi da laboratorio.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy