SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 luglio 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regolamento (CE) n. 2362/98 — Articoli 7, 11 e 21 — Contingenti tariffari — Banane originarie dei paesi ACP — Operatore nuovo arrivato — Certificati d’importazione — Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d’importazione — Pratica abusiva — Regolamento (CE) n. 2988/95 — Articolo 4, paragrafo 3»
Nella causa C‑607/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 10 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2013, nel procedimento
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Dogane,
Commissione europea
contro
Francesco Cimmino,
Costantino Elmi,
Diletto Nicchi,
Vincenzo Nicchi,
Ivo Lazzeri,
Euclide Lorenzon,
Patrizia Mansutti,
Maurizio Misturelli,
Maurizio Momesso,
Mirjam Princic,
Marco Raffaelli,
Gianni Vecchi,
Marco Malavasi,
Massimo Malavasi,
Umberto Malavasi,
Carlo Mosca,
Luca Nicoli,
Raffaella Orsero,
Raffaello Orsero,
Erminia Palombini,
Matteo Surian,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per E. Lorenzon, P. Mansutti, M. Misturelli, M. Momesso, M. Princic, M. Raffaelli e G. Vecchi, da P. Rovatti, avvocato;
—
per E. Palombini, da W. Viscardini e G. Donà, avvocati;
—
per M. Surian, da R. Bettiol e B. Cortese, avvocati;
—
per R. Orsero, da F. Munari, R. Dominici e U. De Luca, avvocati;
—
per il governo italiano, da G. Palmieri, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato;
—
per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e P. Rossi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 11 e 21 del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32), come modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000 (GU L 187, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 2362/98»), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle dogane e la Commissione europea ai legali rappresentanti di società importatrici, nell’Unione europea, di banane originarie dei paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (in prosieguo: i «paesi ACP») nonché di altri paesi terzi, tra le quali la SIMBA SpA (in prosieguo: la «SIMBA») e la Rico Italia srl (in prosieguo: la «Rico Italia»), in merito all’importo dei dazi doganali applicati nei confronti di tali società a seguito di dette importazioni.
Contesto normativo
Il regolamento (CEE) n. 404/93
3
Il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), è intitolato «Regime degli scambi con i paesi terzi». Gli articoli da 16 a 20 del regolamento n. 404/93, che compaiono all’interno di detto titolo IV, disciplinano i contingenti tariffari applicabili alle banane provenienti dai paesi terzi.
4
L’articolo 16 di tale regolamento così dispone:
«Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano soltanto ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19.
Ai fini del presente titolo si intende per:
1)
“importazioni tradizionali dai paesi ACP” le importazioni [nell’Unione] di banane originarie degli Stati elencati nell’allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate “banane ACP tradizionali”;
2)
“importazioni non tradizionali dai paesi ACP” le importazioni [nell’Unione] di banane originarie degli Stati ACP, [che] non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate “banane ACP non tradizionali”;
3)
“importazioni dagli Stati terzi non ACP” le banane importate [nell’Unione], originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate “banane di Stati terzi”».
5
L’articolo 18 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 [EUR]/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.
2. Ogni anno è aperto un contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 [EUR]/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio.
3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.
(...)».
6
L’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento così dispone:
«La gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”).
(…)».
Il regolamento n. 2362/98
7
I considerando 6, 8, 10 e 14 del regolamento n. 2362/98 enunciano quanto segue:
«(6)
considerando che una parte dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali deve essere riservata agli operatori nuovi arrivati; che tale assegnazione globale deve essere sufficiente a consentire agli operatori di impegnarsi in questo commercio d’importazione e a favorire una sana concorrenza;
(...)
(8)
considerando che l’esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario d’importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per l’ammissibilità di nuovi operatori in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o speculative; che è opportuno esigere in particolare un’esperienza minima nel commercio d’importazione di prodotti analoghi, dei prodotti freschi dei capitoli 7 e 8 e dei prodotti del capitolo 9, a determinate condizioni, della nomenclatura combinata; che per evitare parimenti domande di assegnazioni annue sproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori e alle quali non farebbero seguito domande di titoli d’importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisca la cauzione relativa al titolo d’importazione (...);
(...)
(10)
considerando che è opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori e la determinazione del loro quantitativo di riferimento o della loro assegnazione annua, secondo il caso, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l’ottenimento dei quantitativi di riferimento o delle assegnazioni nell’ambito del regime d’importazione;
(...)
(14)
considerando che occorre precisare le condizioni e gli effetti del suddetto trasferimento di titolo, tenuto conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento; che la cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l’evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati; che non è tuttavia opportuno suscitare la creazione di relazioni artificiose o speculative né turbare i normali rapporti commerciali consentendo la trasmissione da parte degli operatori nuovi arrivati agli operatori tradizionali».
8
L’articolo 2 di tale regolamento prevede che i contingenti tariffari e i quantitativi di banane ACP tradizionali, di cui rispettivamente all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 16 del regolamento n. 404/93, siano aperti per il 92% agli operatori tradizionali ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2362/98 e per l’8% agli operatori nuovi arrivati di cui all’articolo 7 del regolamento medesimo.
9
L’articolo 7 del regolamento n. 2362/98 è del seguente tenore:
«Ai fini del presente regolamento operatore nuovo arrivato, ai fini dell’importazione nell’ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, è l’agente economico stabilito [nell’Unione] al momento della sua registrazione e in possesso dei seguenti requisiti:
a)
esercizio di un’attività commerciale come importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8, come pure dei prodotti del capitolo 9 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune qualora abbia effettuato anche importazioni dei prodotti suddetti dei capitoli 7 e 8, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l’anno per il quale è chiesta la registrazione;
b)
realizzazione, nell’ambito di tale attività, di importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a [EUR] 400000 (...) durante il periodo di cui alla lettera a)».
10
L’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, di detto regolamento enuncia quanto segue:
«Per ottenere il rinnovo della registrazione, l’operatore interessato deve fornire alle autorità competenti la prova che ha effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo assegnatogli per l’anno in corso».
11
L’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:
«Gli Stati membri controllano il rispetto delle disposizioni della presente sezione.
Verificano in special modo se gli operatori interessati esercitano un’attività d’importazione nel settore indicato all’articolo 7, per proprio conto, come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all’esercizio. Qualora vi fossero indizi che dette condizioni potrebbero non essere rispettate, la ricevibilità delle domande di registrazione e di assegnazione annua è subordinata alla presentazione, da parte dell’operatore interessato, di prove ritenute soddisfacenti dall’autorità nazionale competente».
12
Le modalità di rilascio dei titoli d’importazione sono disciplinate dagli articoli da 14 a 22 del medesimo regolamento. L’articolo 21, paragrafi 1 e 2, di quest’ultimo è del seguente tenore:
«1. I diritti derivanti dai titoli d’importazione rilasciati conformemente al presente capo sono trasferibili, alle condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 [della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1)] a un solo cessionario, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il trasferimento dei diritti può aver luogo come segue:
a)
fra operatori tradizionali registrati in applicazione dell’articolo 5;
b)
dagli operatori tradizionali agli operatori nuovi arrivati registrati in applicazione dell’articolo 8; o
c)
tra operatori nuovi arrivati.
Il trasferimento dei diritti non è ammesso da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale».
Il regolamento n. 2988/95
13
L’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 è così formulato:
«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
—
mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;
—
mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.
2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.
3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.
4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14
Nel corso degli anni 1999 e 2000, sono state effettuate operazioni di importazione nell’Unione di banane originarie di Stati ACP e di Stati terzi non ACP da parte di società aventi la qualifica di operatore «nuovo arrivato», ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2362/98, e in possesso dei titoli d’importazione «AGRIM» necessari nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento n. 404/93. A tale titolo, le importazioni interessate hanno beneficiato, a seconda dei casi, di un dazio zero o di un dazio ridotto di EUR 75 per tonnellata (in prosieguo: il «dazio agevolato»).
15
La SIMBA, rappresentata dal sig. e dalla sig.ra Orsero, è una società attiva sia sul mercato dell’importazione di banane, in quanto operatore tradizionale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2362/98, sia sul mercato della commercializzazione di banane nell’Unione. La Rico Italia, rappresentata dal sig. Misturelli, è un importatore registrato come operatore nuovo arrivato.
16
Una verifica fiscale nei confronti della SIMBA effettuata dalla Guardia di Finanza ha rivelato l’esistenza di pratiche commerciali qualificabili come fraudolente tra la SIMBA, la Rico Italia e gli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale.
17
Tali pratiche sarebbero state organizzate in modo da eludere il divieto, sancito dall’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2362/98, di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale e, quindi, in modo da far indebitamente beneficiare la SIMBA del dazio agevolato per l’importazione delle banane attraverso titoli d’importazione «AGRIM» ottenuti dagli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale.
18
Dall’ordinanza di rinvio emerge che le operazioni esaminate nel procedimento principale obbedivano al seguente schema:
—
in un primo tempo, la SIMBA vendeva sistematicamente alla Rico Italia banane situate al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
—
in un secondo tempo, la Rico Italia rivendeva le banane agli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale che disponevano dei titoli d’importazione necessari per poter beneficiare del dazio agevolato;
—
in un terzo tempo, gli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale importavano le banane nell’Unione, per poi rivenderle, dopo il loro sdoganamento, alla Rico Italia; e
—
in un quarto tempo, la Rico Italia rivendeva le banane alla SIMBA.
19
È stato avviato un procedimento penale a carico dei rappresentanti della SIMBA, della Rico Italia e degli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale per i reati di contrabbando e di falso ideologico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle dogane e la Commissione si sono costituiti parti civili nell’ambito di tale procedimento.
20
In primo grado, il Tribunale di Verona (Italia) ha dichiarato il rappresentante della Rico Italia responsabile dei reati a lui ascritti e, pronunciandosi sulle questioni civili, lo ha condannato a risarcire le parti civili del danno dalle stesse subìto e a versare una provvisionale al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché all’Agenzia delle dogane. Detto Tribunale ha assolto gli altri imputati.
21
La Corte d’appello di Venezia (Italia), rilevando l’estinzione per prescrizione dei reati contestati al rappresentante della Rico Italia, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, ma ha confermato la pronuncia di primo grado per quanto riguardava le statuizioni sulle questioni civili. Detto giudice ha altresì confermato l’assoluzione degli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale, disposta in primo grado, con la motivazione che questi ultimi, a differenza della Rico Italia, svolgevano un’effettiva attività nel settore degli ortofrutticoli freschi ed erano in possesso dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di operatori nuovi arrivati ai sensi del regolamento n. 2362/98.
22
La Corte suprema di cassazione, dinanzi alla quale le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Venezia, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2362/98, il quale prevede a carico degli Stati membri l’onere di accertare se gli operatori esercitano un’attività di importazione per proprio conto come entità economica autonoma quanto alla direzione, al personale e all’esercizio, debba essere interpretato nel senso che sono escluse dai benefici doganali accordati tutte le attività di importazione eseguite per conto di un operatore tradizionale qualora queste siano svolte da soggetti solo formalmente in possesso dei requisiti previsti per i “nuovi operatori” dallo stesso regolamento.
2)
Se il regolamento (CE) n. 2362/98 consenta ad un operatore tradizionale di vendere banane che si trovano al di fuori del territorio dell’Unione ad un operatore nuovo arrivato accordandosi con quest’ultimo perché provveda a far entrare nel territorio dell’Unione le banane a dazio agevolato e le rivenda allo stesso operatore tradizionale ad un prezzo concordato prima dell’intera operazione, senza sopportare alcun effettivo rischio d’impresa e senza fornire alcuna organizzazione di mezzi quanto a tale operazione.
3)
Se l’accordo di cui alla seconda questione integri una violazione del divieto di cessione di diritti dagli operatori nuovi agli operatori tradizionali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, con la conseguenza che la cessione effettuata resta priva di effetto e il dazio risulta dovuto nella misura piena e non in quella agevolata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95».
Sulla domanda di riapertura della fase orale
23
La fase orale del procedimento è stata chiusa il 5 febbraio 2015 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.
24
Con lettera del 19 marzo 2015, pervenuta alla Corte il giorno stesso, il sig. Surian ha chiesto a quest’ultima, da un lato, di disporre la riapertura della fase orale del procedimento e, dall’altro, di rivolgere alla Corte suprema di cassazione una richiesta di chiarimenti riguardante i fatti costituenti oggetto del procedimento principale, quali descritti da detto giudice nell’ordinanza di rinvio. Una domanda simile è stata formulata dal sig. e dalla sig.ra Orsero nonché dalla sig.ra Palombini, con lettere datate rispettivamente 20 e 26 marzo 2015, pervenute alla Corte nelle stesse date.
25
A sostegno delle loro domande, dette parti del procedimento principale fanno in sostanza valere – riproponendo argomenti esposti nelle loro osservazioni scritte, depositate dinanzi alla Corte, e nell’udienza dibattimentale – che taluni dei fatti illustrati nell’ordinanza di rinvio non corrispondono a quelli accertati in primo grado e in appello. Dette parti asseriscono che le conclusioni presentate dall’avvocato generale sono, pertanto, basate su fatti erronei, legati al contenuto inesatto di tale decisione.
26
A tale riguardo, si deve rilevare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
27
Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sollevate e che tali elementi siano stati dibattuti tra le parti.
28
Parimenti, la Corte non considera necessario rivolgere una richiesta di chiarimenti alla Corte suprema di cassazione.
29
Pertanto, le domande del sig. Surian, del sig. e della sig.ra Orsero nonché della sig.ra Palombini devono essere respinte.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
30
Occorre rilevare che i fatti oggetto del procedimento principale sono contestati dagli operatori nuovi arrivati coinvolti nel medesimo procedimento, come emerge dalle loro osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte e dalle discussioni avvenute in udienza davanti alla medesima. Tali contestazioni riguardano, in particolare, le ipotesi in fatto sulle quali il giudice del rinvio avrebbe basato le proprie questioni, ipotesi che non corrispondono, secondo detti operatori, ai fatti accertati dai giudici di merito.
31
Alla luce di tali circostanze, gli importatori nuovi arrivati sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
32
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Genil 48 e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, C‑604/11, EU:C:2013:344, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
33
Si deve rilevare che, nel caso di specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi.
34
Emerge, infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2362/98 e, in particolare, degli articoli 7, 11 e 21 del medesimo è necessaria per la soluzione della controversia principale, segnatamente al fine di determinare se le operazioni oggetto del procedimento principale costituiscano una pratica abusiva secondo il diritto dell’Unione. A tale riguardo, il ricorso per cassazione proposto dinanzi alla Corte suprema di cassazione verte sulla correttezza dell’interpretazione fornita a tali articoli dalla Corte d’appello di Venezia.
35
Inoltre, occorre anche ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte non può decidere su una controversia relativa ad una situazione in fatto. Una controversia del genere, come del resto qualsiasi valutazione dei fatti di causa, rientra tra le competenze del giudice nazionale (sentenza CEPSA, C‑279/06, EU:C:2008:485, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
36
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla prima questione
37
In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (v., in particolare, sentenza Douane Advies Bureau Rietveld, C‑541/13, EU:C:2014:2270, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
38
A tale proposito, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 33 nonché giurisprudenza ivi citata).
39
Nel caso di specie, anche se la questione posta ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2362/98, dall’intera formulazione di tale questione nonché dagli elementi forniti dal giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio emerge che detto giudice si interroga, in realtà, sul requisito – previsto all’articolo 7, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 11 del medesimo – secondo cui un operatore «nuovo arrivato» deve esercitare la propria attività di importazione «per proprio conto e a titolo autonomo».
40
Nel procedimento principale, infatti, pur essendo pacifico che gli operatori nuovi arrivati di cui a detto procedimento rispettavano tale requisito al momento della registrazione, il giudice del rinvio cerca di determinare se, a causa del loro coinvolgimento nelle operazioni esaminate nel procedimento principale, si possa affermare che gli operatori in parola hanno proseguito la propria attività d’importazione sul mercato della banana in modo conforme a quanto stabilito da detto regolamento.
41
Pertanto, occorre leggere la prima questione pregiudiziale come volta a determinare se il combinato disposto dell’articolo 7, lettera a), e dell’articolo 11 del regolamento n. 2362/98 debba essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui un agente economico deve esercitare un’attività commerciale come importatore «per proprio conto e a titolo autonomo» si riferisce unicamente alla registrazione di tale agente come operatore «nuovo arrivato», ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 2362/98, ovvero se il possesso del requisito in parola sia altresì richiesto per consentire a detto agente di mantenere tale qualifica ai fini dell’importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento n. 404/93.
42
Occorre anzitutto rilevare che, per quanto riguarda l’importazione di banane nell’Unione, il regolamento n. 404/93 istituisce un regime di scambi con gli Stati terzi basato, in particolare, sui contingenti tariffari previsti all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.
43
La gestione di tali contingenti tariffari viene espletata, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo il metodo noto come «tradizionali/nuovi arrivati», che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali, anche se, come indicato al tredicesimo considerando del medesimo regolamento, un quantitativo disponibile è riservato ai nuovi operatori che abbiano recentemente intrapreso o che intraprenderanno un’attività commerciale in tale settore.
44
In tale ottica, l’articolo 2 del regolamento n. 2362/98 prevede una ripartizione delle quantità di banane disponibili nell’ambito di detti contingenti tariffari tra gli operatori tradizionali e gli operatori nuovi arrivati. Dal considerando 6 del regolamento in parola emerge che tale ripartizione mira a consentire agli operatori nuovi arrivati di impegnarsi in questo commercio d’importazione delle banane e a favorire una sana concorrenza.
45
Al riguardo, il regolamento n. 2362/98 subordina a determinati requisiti specifici la partecipazione degli operatori ai contingenti tariffari, onde consentire di preservare la ripartizione menzionata al punto precedente della presente sentenza.
46
Tra tali requisiti rientrano quelli previsti all’articolo 7 del suddetto regolamento, relativi al conseguimento della qualifica di operatore «nuovo arrivato». Ai sensi di tale articolo, per operatore «nuovo arrivato» si intende l’agente economico stabilito nell’Unione al momento della sua registrazione il quale, in particolare, abbia esercitato un’attività commerciale come importatore nel settore degli ortofrutticoli freschi dei capitoli 7 e 8 della tariffa doganale comune, per proprio conto e a titolo autonomo, durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l’anno per il quale è chiesta la registrazione.
47
Anche se dai termini di tale articolo 7 emerge che, per ottenere la qualifica di operatore nuovo arrivato, un importatore deve essere in possesso «al momento della sua registrazione» dei requisiti previsti a detto articolo, risulta altresì dai termini medesimi che tale qualifica è acquisita «ai fini dell’importazione nell’ambito dei contingenti tariffari».
48
Quindi, in considerazione della finalità perseguita dalla ripartizione dei contingenti tariffari e della preservazione della sana concorrenza sul mercato dell’importazione delle banane, richiamata al punto 44 della presente sentenza, il requisito secondo cui l’attività di un operatore nuovo arrivato dev’essere esercitata «per proprio conto e a titolo autonomo» non può essere interpretato come riferito unicamente all’attività dallo stesso svolta nel periodo precedente alla sua registrazione, ma si estende al di là di tale periodo.
49
Infatti, la ripartizione dei contingenti tariffari tra gli operatori tradizionali e gli operatori nuovi arrivati implica che operatori nuovi arrivati veri e propri intervengano sul mercato e, quindi, svolgano pienamente le loro attività economiche (v., in tal senso, sentenza Di Lenardo e Dilexport, C‑37/02 e C‑38/02, EU:C:2004:443, punti 84 e 87). A tale riguardo, come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 2362/98, i criteri definiti per l’ammissibilità di nuovi operatori mirano, nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari, a evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e, in tal modo, a contrastare le pratiche artificiose e speculative.
50
Pertanto, scopo del requisito legato all’autonomia dell’attività commerciale degli operatori nuovi arrivati, stabilito all’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 2362/98, è di evitare che un operatore tradizionale che già beneficia di una parte dei contingenti tariffari possa appropriarsi, per il tramite di un altro operatore, della parte dei contingenti tariffari riservata agli operatori nuovi arrivati.
51
Ne consegue che tale requisito dev’essere interpretato come altresì riferito all’attività d’importazione di banane realizzata dagli operatori nuovi arrivati nell’ambito dei contingenti tariffari. Tale interpretazione è del resto corroborata dal contesto nel quale si inserisce l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 2362/98.
52
Infatti, in primo luogo, l’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento dispone che, per ottenere il rinnovo annuale della registrazione, detti operatori devono fornire alle autorità nazionali competenti la prova di aver effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50% del quantitativo loro assegnato, a titolo individuale, per l’anno in corso. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, tale requisito impone a detti operatori un obbligo di utilizzo minimo dell’assegnazione annuale loro concessa, al fine di garantire che questi ultimi partecipino effettivamente al mercato dell’importazione delle banane e lo rendano quindi più competitivo.
53
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2362/98, gli Stati membri devono assicurarsi che gli operatori nuovi arrivati esercitino un’attività d’importazione nell’Unione per proprio conto, come entità economica autonoma, e, in caso di dubbio quanto all’osservanza di tale condizione, l’operatore interessato, affinché la sua domanda di registrazione e di assegnazione annua venga considerata ricevibile e per dimostrare la sua autonomia di gestione, deve presentare all’autorità nazionale competente prove ritenute «soddisfacenti» da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Di Lenardo e Dilexport, C‑37/02 e C‑38/02, EU:C:2004:443, punto 86).
54
Di conseguenza, alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 7, lettera a), e dell’articolo 11 del regolamento n. 2362/98 dev’essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui un agente economico deve esercitare un’attività commerciale come importatore «per proprio conto e a titolo autonomo» è richiesto non solo per la registrazione di tale agente come operatore «nuovo arrivato» ai sensi di tale disposizione, ma anche per consentirgli di mantenere tale qualifica ai fini dell’importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento n. 404/93.
Sulla seconda questione e sulla prima parte della terza questione
55
Con la seconda questione e la prima parte della terza questione, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali un operatore nuovo arrivato acquista, con l’intermediazione di un altro operatore registrato come nuovo arrivato, merce da un operatore tradizionale prima che venga importata nell’Unione, per poi rivenderla a tale operatore tradizionale, per il tramite del medesimo intermediario, dopo averla importata nell’Unione.
56
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione rilasciati conformemente a tale regolamento non è ammesso quando è effettuato da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale.
57
Nell’ambito delle operazioni esaminate nel procedimento principale, è pacifico che, in mancanza di trasferimento di titoli «AGRIM» o dei diritti derivanti da simili titoli da parte degli operatori nuovi arrivati di cui a detto procedimento a favore dell’operatore tradizionale SIMBA, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98, in linea di principio, non trova applicazione.
58
Tuttavia, con riferimento a operazioni di importazione nell’Unione comparabili, in sostanza, a quelle oggetto del procedimento principale, la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, punto 40), che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90, pag. 12), articolo che prevede un divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione, non osti in linea di principio a operazioni siffatte, queste ultime costituiscono tuttavia un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato.
59
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, la soluzione individuata nella sentenza SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145) si attaglia al procedimento principale.
60
A tale riguardo, occorre precisare che sebbene la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, possa, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione, spetta tuttavia a quest’ultimo verificare se sussistano, nel caso oggetto del procedimento principale, gli elementi costitutivi di una pratica abusiva. In tale contesto, la verifica dell’esistenza di una pratica abusiva esige che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, incluse le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi (sentenza SICES e a., C‑155/13, EU:C:2014:145, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
61
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (v., in particolare, sentenze Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, EU:C:2005:491, punto 39, nonché, in tal senso, SICES e a., C‑155/13, EU:C:2014:145, punti da 31 a 33).
62
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 2362/98, tale regolamento, come ricordato in particolare al punto 44 della presente sentenza, mira, attraverso la ripartizione dei contingenti tariffari, a consentire a nuovi operatori veri e propri di svolgere le proprie attività sul mercato dell’importazione della banana allo scopo di favorire la sana concorrenza su detto mercato. A tal fine, come risulta dal considerando 14 di tale regolamento, il divieto di trasferimento dei titoli da parte di operatori nuovi arrivati a favore di operatori tradizionali, previsto all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, è inteso a evitare la creazione di relazioni artificiose o speculative tra detti operatori o le turbative dei normali rapporti commerciali sul mercato dell’importazione della banana.
63
Occorre pertanto rilevare che l’obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione non può essere raggiunto qualora operazioni successive di acquisto, di importazione e di rivendita di banane, come quelle oggetto del procedimento principale, quand’anche giuridicamente valide se considerate singolarmente, equivalgano di fatto a un trasferimento vietato dei titoli di importazione o dei diritti derivanti da titoli siffatti da parte di un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale, e consentano a quest’ultimo di estendere la propria influenza al di là della parte dei contingenti riservatagli per importare nell’Unione banane a dazio agevolato.
64
In secondo luogo, quanto alle motivazioni alla base di tali operazioni, occorre altresì accertare, affinché risulti provata l’esistenza di una pratica abusiva, che lo scopo essenziale di dette operazioni sia di consentire all’operatore tradizionale interessato di importare le proprie banane al dazio agevolato nell’ambito della parte dei contingenti tariffari riservata agli operatori nuovi arrivati.
65
A tale riguardo, come dichiarato dalla Corte nella sentenza SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, punti da 37 a 39), affinché operazioni come quelle di cui al procedimento principale possano essere considerate come aventi lo scopo essenziale di procurare all’acquirente nell’Unione un vantaggio indebito, è necessario che gli importatori abbiano avuto l’intenzione di procurare un siffatto vantaggio a tale acquirente e che le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per i medesimi importatori, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Se anche operazioni di questo tipo fossero motivate dalla volontà dell’acquirente di beneficiare del dazio agevolato, e se anche gli importatori interessati ne fossero consapevoli, esse non potrebbero essere considerate a priori prive di giustificazione economica per questi ultimi. Tuttavia, non si può escludere che, in alcuni casi, operazioni del genere siano state ideate artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato.
66
Per quanto riguarda le operazioni di cui al procedimento principale, il carattere artificioso di tali operazioni potrebbe essere valutato, in particolare, alla luce dell’esistenza di indizi che mostrino che il ruolo degli operatori nuovi arrivati di cui al procedimento principale si è in realtà limitato a quello di semplici agenti prestanome in favore della SIMBA. Alla luce degli elementi forniti in risposta alla prima questione, tale valutazione si risolverebbe, del resto, nel verificare se detti operatori abbiano chiesto la propria registrazione come operatore nuovo arrivato per ottenere titoli «AGRIM» al solo fine di procedere all’importazione di banane nell’Unione al dazio agevolato, per conto dell’operatore tradizionale SIMBA.
67
A questo scopo, il giudice del rinvio può prendere in considerazione l’insieme dei nessi giuridici, economici e/o personali tra gli operatori coinvolti in tali operazioni (sentenza Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, punto 62) e, basandosi sugli indizi che figurano al punto 39 della sentenza SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145), tener conto, segnatamente, del fatto che l’operatore nuovo arrivato in possesso dei titoli «AGRIM» non ha assunto alcun rischio commerciale nell’ambito delle operazioni di cui al procedimento principale, dato che il rischio è stato in realtà sopportato dall’acquirente nell’Unione che è altresì operatore tradizionale, o del fatto che, alla luce dei prezzi di vendita e di rivendita della merce interessata, il margine di profitto per gli operatori nuovi arrivati si è rivelato insignificante.
68
Per contro, come sostenuto dagli importatori nuovi arrivati coinvolti nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, occorre precisare che, considerata la specificità del mercato dell’importazione della banana, il fatto che detti operatori disponessero di infrastrutture proprie per immagazzinare e trasportare le banane importate non è determinante per accertare l’artificiosità delle operazioni di cui al procedimento principale. Infatti, sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 2362/98, consistente nel permettere a nuovi operatori di impegnarsi sul mercato dell’importazione delle banane, richiedere agli operatori nuovi arrivati di disporre di simili infrastrutture.
69
Inoltre, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni, l’artificiosità delle operazioni di cui al procedimento principale potrebbe anche risultare dal coinvolgimento sistematico, nelle medesime, di una società intermediaria, nel caso di specie la Rico Italia, registrata come operatore nuovo arrivato, ove emerga che tale coinvolgimento era unicamente volto a dissimulare i nessi tra un operatore tradizionale, come la SIMBA, e operatori nuovi arrivati, come quelli di cui al procedimento principale, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98.
70
Occorre pertanto rispondere alla seconda questione e alla prima parte della terza questione dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali un operatore nuovo arrivato acquista, con l’intermediazione di un altro operatore registrato come nuovo arrivato, merce da un operatore tradizionale prima che venga importata nell’Unione, per poi rivenderla a tale operatore tradizionale, per il tramite del medesimo intermediario, dopo averla importata nell’Unione, qualora tali operazioni integrino una pratica abusiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.
Sulla seconda parte della terza questione
71
Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre dall’accertamento di una pratica abusiva, nel caso in cui dovesse essere rilevata l’esistenza di una pratica siffatta nel caso oggetto del procedimento principale.
72
A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 enuncia che «gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».
73
L’obbligo di restituire un beneficio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa dell’Unione sono state create artificiosamente, rendendo indebito il vantaggio conseguito e giustificando, di conseguenza, l’obbligo di restituzione (v. sentenza Pometon, C‑158/08, EU:C:2009:349, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
74
Ne discende che operazioni implicate in una pratica abusiva devono essere ridefinite dal giudice del rinvio in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni integranti la pratica abusiva (v., per analogia, sentenza Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 94).
75
Pertanto, un operatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale (v., per analogia, sentenza Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 68).
76
Occorre pertanto rispondere alla seconda parte della terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che dall’accertamento di una pratica abusiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consegue che l’operatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
Sulle spese
77
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
Il combinato disposto dell’articolo 7, lettera a), e dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, dev’essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui un agente economico deve esercitare un’attività commerciale come importatore «per proprio conto e a titolo autonomo» è richiesto non solo per la registrazione di tale agente come operatore «nuovo arrivato» ai sensi di tale disposizione, ma anche per consentirgli di mantenere tale qualifica ai fini dell’importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, come modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
2)
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 2362/98, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali un operatore nuovo arrivato acquista, con l’intermediazione di un altro operatore registrato come nuovo arrivato, merce da un operatore tradizionale prima che venga importata nell’Unione, per poi rivenderla a tale operatore tradizionale, per il tramite del medesimo intermediario, dopo averla importata nell’Unione, qualora tali operazioni integrino una pratica abusiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.
3)
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, dev’essere interpretato nel senso che dall’accertamento di una pratica abusiva, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consegue che l’operatore che si è artificiosamente posto in una situazione che gli consente di beneficiare indebitamente del dazio agevolato per l’importazione di banane è tenuto a pagare i dazi riguardanti i prodotti interessati, ferme restando, se del caso, le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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