SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 gennaio 2017 ( *1 )
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica e continuata — Obbligo di motivazione»
Nella causa C‑614/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2013,
Masco Corp., con sede in Taylor (Stati Uniti),
Hansgrohe AG, con sede in Schiltach (Germania),
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, con sede in Schiltach,
Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, con sede in Wiener Neudorf (Austria),
Hansgrohe SA/NV, con sede in Bruxelles (Belgio),
Hansgrohe BV, con sede in Westknollendam (Paesi Bassi),
Hansgrohe SARL, con sede in Antony (Francia),
Hansgrohe Srl, con sede in Villanova d’Asti (Italia),
Hüppe GmbH, con sede in Bad Zwischenahn (Germania),
Hüppe GesmbH, con sede in Laxenburg (Austria),
Hüppe Belgium SA/NV, con sede in Woluwé Saint-Étienne (Belgio),
Hüppe BV, con sede in Alblasserdam (Paesi Bassi),
rappresentate da D. Schroeder e S. Heinz, Rechtsanwälte, nonché da B. Fischer, advocate, designata da J. Temple Lang, solicitor,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, la Masco Corp., la Hansgrohe AG, la Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, la Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, la Hansgrohe SA/NV, la Hansgrohe BV, la Hansgrohe SARL, la Hansgrohe Srl, la Hüppe GmbH, la Hüppe GesmbH, la Hüppe Belgium SA/NV e la Hüppe BV chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Masco e a./Commissione (T‑378/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:469), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti e decisione controversa
2
I fatti sono stati esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei termini seguenti.
3
Le ricorrenti, la Masco Corp., un’impresa americana, e alcune delle sue controllate europee, tra cui la Hansgrohe AG e la Hüppe GmbH, producono articoli di rubinetteria nonché box doccia e accessori.
4
Il 15 luglio 2004 le ricorrenti hanno informato la Commissione europea dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in base alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) o, in mancanza, di una riduzione dell’importo delle ammende che potevano essere loro inflitte. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha adottato una decisione di immunità condizionale dalle ammende a vantaggio delle ricorrenti, conformemente al punto 8, lettera a), e al punto 15 di tale comunicazione.
5
Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa con la quale ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, p. 3), nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Quest’infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, tra cui le ricorrenti, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.
6
La Commissione ha ritenuto che le pratiche anticoncorrenziali in questione facessero parte di un piano generale finalizzato a limitare la concorrenza tra le imprese di cui trattasi e presentassero le caratteristiche di una violazione unica e continuata, la cui portata interessava le ceramiche sanitarie e la rubinetteria appartenenti a uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: gli articoli di rubinetteria, i box doccia e accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).
7
Per tali motivi, la Commissione, all’articolo 2 della decisione controversa, ha considerato che le suddette 17 imprese avevano partecipato ad un’infrazione unica, violando, pertanto, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.
8
Tuttavia, riguardo alle ricorrenti, la Commissione, all’articolo 2, primo comma, punto 1, di detta decisione, ha affermato che essa non avrebbe imposto loro alcuna ammenda.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2010, le ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, deducendo un motivo unico, relativo al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente concluso che esse avevano partecipato ad un’infrazione unica nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
10
Con tale motivo, le ricorrenti contestavano alla Commissione di aver commesso errori, da un lato, nella determinazione degli elementi costitutivi di un’infrazione unica e della partecipazione di imprese a tale infrazione e, dall’altro, nella valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione per dichiarare che esisteva un’infrazione unica e che le ricorrenti vi avevano partecipato.
11
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto in toto il ricorso.
Conclusioni delle parti
12
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
—
condannare la Commissione alle spese, e
—
adottare ogni altro provvedimento giudicato opportuno dalla Corte.
13
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
14
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano due motivi. Il primo riguarda l’erronea constatazione della partecipazione delle ricorrenti ad un’infrazione unica. Il secondo concerne una violazione dell’obbligo di motivazione.
Sul primo motivo, relativo all’erronea constatazione della partecipazione delle ricorrenti ad un’infrazione unica
Argomenti delle parti
15
Con il primo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel considerare, in primo luogo, che esse avevano l’intenzione di contribuire, con il loro comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle partecipanti all’intesa, in secondo luogo, che esse avevano conoscenza del comportamento illecito previsto o attuato dalle altre imprese nel perseguimento di tali obiettivi e, in terzo luogo, che esse erano disposte ad accettarne il rischio. Tale motivo si articola in cinque parti.
16
Con la prima parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che, nel dichiarare, al punto 59 della sentenza impugnata, che le pratiche illecite in questione erano finalizzate a consentire alle ricorrenti di presentare un fronte comune nei confronti dei grossisti per i tre sottogruppi di prodotti, tra cui gli articoli sanitari in ceramica, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato gli elementi di prova relativi alla loro intenzione di contribuire con il loro comportamento all’obiettivo comune perseguito dall’insieme delle partecipanti nell’ambito dell’infrazione unica. Infatti, il punto 931 della decisione controversa, menzionato dal Tribunale a sostegno della sua motivazione, non consentirebbe di giungere ad una siffatta conclusione. Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel punto 59 della sentenza impugnata, le ricorrenti non avrebbero riconosciuto durante l’udienza dinanzi al Tribunale, in risposta ai quesiti posti da quest’ultimo, che le pratiche illecite fossero destinate a presentare un fronte comune nei confronti dei grossisti.
17
Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono, in subordine, che, se si considerasse che il punto 59 della sentenza impugnata non è inteso a dimostrare che le ricorrenti avessero l’intenzione di contribuire con il loro comportamento all’obiettivo comune perseguito dall’insieme delle partecipanti all’infrazione unica, il Tribunale non avrebbe esaminato tale questione e, di conseguenza, non avendo applicato i criteri legali pertinenti, avrebbe commesso un errore di diritto.
18
Con la terza parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova relativi alla conoscenza che esse avevano del comportamento illecito previsto o attuato dalle altre imprese nel perseguimento di tale obiettivo. In proposito, esse rilevano che il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente dedotto dall’appartenenza delle ricorrenti ad organismi di coordinamento e ad associazioni multi-prodotto la loro conoscenza dell’insieme delle pratiche illecite. Orbene, l’appartenenza delle ricorrenti a siffatti organismi e associazioni in Belgio, Francia o Italia non avrebbe consentito loro di aver conoscenza delle pratiche di aumento coordinato dei prezzi degli articoli sanitari in ceramica nei territori di tali Stati membri.
19
Con la quarta parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver correttamente applicato i criteri legali relativi alla prova della commissione dell’infrazione unica, non avendo esaminato se esse potessero ragionevolmente prevedere l’insieme delle pratiche anticoncorrenziali relative agli articoli sanitari in ceramica.
20
Con la quinta parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel non aver esaminato la questione se esse fossero state disposte ad accettare il rischio relativo al comportamento previsto o attuato da altre imprese che commercializzavano articoli sanitari in ceramica, in vista dell’obiettivo comune perseguito dall’insieme delle partecipanti all’intesa. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che tale condizione si applicherebbe altresì nel caso in cui un’impresa abbia avuto conoscenza del comportamento illecito previsto o attuato da altre imprese nel perseguimento di tale obiettivo e costituirebbe l’elemento intenzionale richiesto per dimostrare la partecipazione di tale impresa all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali in questione.
21
Secondo la Commissione, il primo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
22
In via preliminare, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41, nonché del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 156).
23
Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42, nonché del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 157).
24
Nel caso di specie, con la prima parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova nel constatare, al punto 59 della sentenza impugnata, che le pratiche illecite in questione consistevano nel presentare un fronte comune nei confronti dei grossisti per i tre sottogruppi di prodotti.
25
In proposito occorre rilevare che, come emerge dalla lettura di tale punto, il Tribunale si è basato in ogni caso su detta constatazione solo per ragioni di completezza, al fine di dimostrare l’esistenza e la natura di un piano d’insieme che consentiva di configurare un’infrazione unica, poiché tale valutazione era deducibile, infatti, secondo il Tribunale, da numerosi altri elementi rilevati dalla Commissione nella decisione controversa.
26
Di conseguenza, poiché l’argomento sollevato dalle ricorrenti nell’ambito della prima parte del primo motivo non è idoneo a rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il Tribunale ai punti 58 e 62 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione poteva giustamente concludere che era stata commessa un’infrazione unica, tale parte dev’essere respinta in quanto inoperante (v., in tal senso, ordinanze del 28 ottobre 2004, Commissione/CMA CGM e a., C‑236/03 P, non pubblicata, EU:C:2004:679, punti da 30 a 32, nonché del 21 ottobre 2014, Mundipharma/UAMI, C‑669/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2308, punto 36).
27
Con la seconda, la quarta e la quinta parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di non aver esaminato se le condizioni elencate al punto 22 della presente sentenza fossero soddisfatte, e in particolare, in primo luogo, se esse intendessero contribuire con il loro comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle partecipanti all’infrazione unica, in secondo luogo, se esse potessero ragionevolmente prevedere l’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali relativi agli articoli sanitari in ceramica e, in terzo luogo, se fossero disposte ad accettarne il rischio.
28
In proposito occorre ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale non è tenuto, in linea di principio, a rispondere ai motivi e agli argomenti che non sono stati sollevati, o che non lo sono stati in modo sufficientemente chiaro e preciso, nel corso del procedimento, e in particolare nell’atto introduttivo del ricorso (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 121, e del 20 marzo 2014, Rousse Industry/Commissione, C‑271/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:175, punti da 17 a 19).
29
Orbene, nel caso di specie, dall’esame dell’atto introduttivo del ricorso e dalla replica depositati presso la cancelleria del Tribunale, in particolare dai punti di tale ricorso e di tale replica invocati dalle ricorrenti a sostegno della presente impugnazione risulta che, sebbene le ricorrenti abbiano contestato di aver avuto conoscenza dell’insieme delle pratiche collusive relative ai tre sottogruppi di prodotti, esse non avevano sollevato dinanzi al Tribunale alcun argomento basato sulla circostanza che non avevano contribuito con il loro comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle partecipanti, in ragione del fatto che non potevano ragionevolmente prevedere l’insieme dei comportamenti illeciti contestati e del fatto che non erano disposte ad accettare il rischio associato a tali comportamenti.
30
Ciò considerato, non si può contestare al Tribunale di non aver espressamente esaminato tali questioni nella sentenza impugnata. Riguardo all’argomento relativo al fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato se le ricorrenti potessero ragionevolmente prevedere l’insieme dei comportamenti illeciti contestati e se fossero disposte ad accettarne il rischio, occorre inoltre rilevare che, poiché il Tribunale, ai punti 61 e 82 della sentenza impugnata, ha considerato che le ricorrenti avevano avuto conoscenza di tali comportamenti, esso non doveva verificare se queste potessero ragionevolmente prevedere detti comportamenti e ne avessero accettato il rischio, in quanto, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, le due condizioni sono alternative.
31
Nella misura in cui l’argomento sollevato dalle ricorrenti è diretto a dimostrare che le condizioni menzionate nel punto 23 della presente sentenza non sono soddisfatte nel caso di specie, esso non può essere esaminato in sede di impugnazione.
32
Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, nell’ambito dell’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici del merito (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/Commissione, C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 42, e del 22 maggio 2014, ASPLA/Commissione, C‑35/12 P, EU:C:2014:348, punto 39).
33
Ne consegue che la seconda, la quarta e la quinta parte del primo motivo devono essere respinte in quanto, in parte, irricevibili e, in parte, infondate.
34
Con la terza parte del primo motivo, le ricorrenti eccepiscono uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, avendo questi erroneamente considerato, ai punti 61 e 82 della sentenza impugnata, che esse avevano avuto conoscenza dell’insieme delle pratiche illecite, incluse quelle relative agli articoli sanitari in ceramica messe in atto in Belgio, Francia e Italia.
35
A questo proposito occorre ricordare che, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 24 settembre 2009, Alcon/UAMI, C‑481/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:579, punto 18; sentenza del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI, C‑92/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:15, punto 27, nonché ordinanza del 3 marzo 2016, AgriCapital/UAMI, C‑440/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:144, punto 32).
36
Secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Italia/Commissione, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
37
Orbene, si deve rilevare che, riguardo alle dichiarazioni che figurano nei punti 61 e 82 della sentenza impugnata relative alla conoscenza che avevano le ricorrenti delle pratiche illecite in questione, queste ultime non hanno identificato nella propria impugnazione alcun elemento di prova la cui valutazione da parte del Tribunale risulti manifestamente erronea, ai sensi di detta giurisprudenza.
38
Così, con la loro argomentazione relativa ad un asserito snaturamento degli elementi di prova, le ricorrenti intendono, in realtà, mettere in discussione la valutazione attinente ai fatti svolta dal Tribunale, secondo la quale la Commissione poteva correttamente ritenere, tenuto conto, in particolare, delle pratiche di aumento coordinato dei prezzi in seno agli organismi di coordinamento ai quali le ricorrenti avevano appartenuto, che queste ultime avessero avuto conoscenza dell’insieme delle pratiche illecite in questione, comprese quelle relative agli articoli sanitari in ceramica. Orbene, una valutazione del genere esula dal sindacato della Corte nell’ambito dell’impugnazione.
39
Di conseguenza, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
40
Da quanto precede risulta che occorre respingere il primo motivo d’impugnazione nella sua totalità.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
41
Con il secondo motivo le ricorrenti contestano il punto 59 della sentenza impugnata, in quanto, non avendo il Tribunale esaminato alcuni argomenti rilevanti relativi alla loro asserita partecipazione ad un’infrazione unica, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione.
42
Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, in primo luogo, se le ricorrenti avessero l’intenzione di partecipare con il loro comportamento all’obiettivo comune perseguito, in secondo luogo, se esse avessero potuto ragionevolmente prevedere l’insieme dei comportamenti illeciti previsti o attuati nell’ambito della commercializzazione degli articoli sanitari in ceramica da parte di altre imprese, in vista degli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle partecipanti, e, in terzo luogo, se le ricorrenti fossero disposte ad accettare il rischio relativo a tali comportamenti.
43
In tal modo, il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione.
44
Ad avviso della Commissione, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
45
Occorre rilevare che, poiché il secondo motivo d’impugnazione è simile, in sostanza, alla seconda, alla quarta e alla quinta parte del primo motivo, esso dev’essere respinto per gli stessi motivi esposti ai punti da 28 a 33 della presente sentenza.
46
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua totalità.
Sulle spese
47
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata, quest’ultima statuisce sulle spese.
48
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese inerenti alla presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Masco Corp., la Hansgrohe AG, la Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, la Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, la Hansgrohe SA/NV, la Hansgrohe BV, la Hansgrohe SARL, la Hansgrohe Srl, la Hüppe GmbH, la Hüppe GesmbH, la Hüppe Belgium SA/NV e la Hüppe BV sono condannate alle spese.
Firme
( *1 ) * Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy