SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 gennaio 2017 ( *1 )
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità»
Nella causa C‑644/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 novembre 2013,
Villeroy e Boch SAS, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da J. Philippe, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Villeroy & Boch SAS (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Francia») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:455), in quanto, mediante tale sentenza, quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda.
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1/2003
2
Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:
«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a)
commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE] (...)
(...)
Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.
(...)
3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
Orientamenti del 2006
3
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») dispongono, al punto 2, che, per quanto riguarda la determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione» e che «l’ammenda inflitta non deve poi superare i limiti indicati all’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003».
4
Il punto 37 degli orientamenti del 2006 è così formulato:
«Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».
Fatti e decisione controversa
5
I prodotti interessati dall’intesa sono le ceramiche sanitarie e la rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).
6
I fatti all’origine della controversia sono illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.
7
Con la decisione controversa, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Detta infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate nei territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.
8
In particolare, nella decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte di tali produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli incrementi di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nel corso di riunioni regolari delle associazioni nazionali di settore; in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro nonché l’introduzione di pedaggi autostradali, e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In tale contesto, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che generalmente restavano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti.
9
La Villeroy & Boch Francia e le altre ricorrenti in primo grado, Villeroy & Boch Austria GmbH (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Austria»), Villeroy & Boch AG (in prosieguo: la «Villeroy & Boch») e Villeroy & Boch Belgium SA (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Belgio»), operano nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. La Villeroy & Boch detiene totalmente il capitale della Villeroy & Boch Austria, della Villeroy & Boch Francia, della Villeroy & Boch Belgio, della Ucosan BV e delle sue controllate nonché della Villeroy & Boch SARL.
10
Il 15 luglio 2004, la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole») o, in alternativa, di una riduzione dell’importo delle ammende che avrebbero potuto essere irrogate nei loro confronti. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha adottato una decisione di immunità condizionale dalle ammende a beneficio della Masco, ai sensi del punto 8, lettera a), e del punto 15 di tale comunicazione.
11
Il 9 e il 10 novembre 2004, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
12
Il 15 e il 19 novembre 2004 la Grohe Beteiligungs GmbH e le sue controllate nonché l’American Standard Inc. (in prosieguo: la «Ideal Standard») hanno chiesto, rispettivamente, di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo.
13
Avendo trasmesso, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, richieste di informazioni a varie società e associazioni attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, incluse le ricorrenti in primo grado, la Commissione, il 26 marzo 2007, ha emesso una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a queste ultime.
14
Il 17 e il 19 gennaio 2006, la Roca SARL nonché la Hansa Metallwerke AG e le sue controllate hanno anch’esse rispettivamente chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo. Il 20 gennaio 2006, la Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik ha presentato una domanda analoga.
15
In seguito a un’audizione svoltasi tra il 12 e il 14 novembre 2007, alla quale hanno preso parte le ricorrenti in primo grado, nonché all’invio, il 9 luglio 2009, di una lettera di esposizione dei fatti che richiamava l’attenzione di queste ultime su talune prove specifiche sulle quali la Commissione pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva ed a talune richieste di informazioni supplementari successivamente trasmesse, fra l’altro, alle suddette ricorrenti, la Commissione ha adottato la decisione controversa in data 23 giugno 2010. In tale decisione, essa ha ritenuto che le pratiche descritte al punto 8 della presente sentenza facessero parte di un piano generale volto a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. Sotto tale profilo, essa ha evidenziato, in particolare, che queste pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che era risultato uniforme nei sei Stati membri interessati dalle sue indagini. Ha parimenti rilevato l’esistenza di associazioni nazionali di settore riguardanti l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno dei tre sottogruppi di prodotti. Infine, ha constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese coinvolte nell’intesa in vari Stati membri e nell’ambito di associazioni generiche e di associazioni interprodotto.
16
Secondo la Commissione, le ricorrenti in primo grado hanno partecipato all’infrazione in oggetto in qualità di membri delle seguenti associazioni: l’IndustrieForum Sanitär, che ha sostituito, a partire dal 2001, il Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l’Arbeitskreis Baden und Duschen, che ha sostituito, a partire dal 2003, l’Arbeitskreis Duschabtrennungen e il Fachverband Sanitär-Keramische Industrie in Germania, l’Arbeitskreis Sanitärindustrie in Austria, il Vitreous China-group in Belgio, la Sanitair Fabrikanten Platform nei Paesi Bassi e l’Association française des industries de céramique sanitaire (AFICS) in Francia. Per quanto riguarda l’infrazione commessa nei Paesi Bassi, al punto 1179 della decisione controversa la Commissione ha dichiarato sostanzialmente che le imprese partecipanti ad essa non potevano essere destinatarie di un’ammenda a detto titolo per motivi di prescrizione.
17
All’articolo 1 della decisione controversa, la Commissione ha elencato le imprese sanzionate per violazione dell’articolo 101 TFUE e, a partire dal 1o gennaio 1994, dell’articolo 53 dell’accordo SEE a causa della loro partecipazione a un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria per periodi variabili compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004. Per quanto riguarda le ricorrenti in primo grado, all’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, la Commissione ha sanzionato la Villeroy & Boch per la sua partecipazione a tale infrazione unica dal 28 settembre 1994 al 9 novembre 2004 e le sue controllate Villeroy & Boch Belgio, Villeroy & Boch Francia e Villeroy & Boch Austria per periodi compresi fra il 12 ottobre 1994 e il 9 novembre 2004.
18
All’articolo 2, paragrafo 8, della decisione controversa, la Commissione ha inflitto delle ammende, in primo luogo, alla Villeroy & Boch, per EUR 54436347; in secondo luogo, in solido alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Austria, per EUR 6083604; in terzo luogo, in solido, alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Belgio, per EUR 2942608, e, in quarto luogo, in solido, alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Francia, per EUR 8068441. L’importo totale delle ammende inflitte alle ricorrenti in primo grado ammontava pertanto a EUR 71531000.
19
Ai fini del calcolo di tali ammende, la Commissione si è basata sugli orientamenti del 2006.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 9 settembre 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso nella causa T‑382/10 volto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
21
A sostegno delle sue richieste di annullamento, la ricorrente ha dedotto una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a motivo del riconoscimento di un’infrazione unica, continuata e complessa, un difetto di motivazione, una mancanza di prove dell’esistenza di un’infrazione in Francia, una carenza di base giuridica idonea a consentire una condanna in solido delle ricorrenti in primo grado al pagamento delle ammende, un calcolo errato dell’ammenda inflitta, in particolare a motivo dell’inclusione delle vendite non collegate all’infrazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda e della mancata riduzione di tale ammenda malgrado l’eccessiva durata del procedimento amministrativo e, infine, una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 a causa di un’ammenda sproporzionata.
22
In subordine, la ricorrente ha presentato talune richieste volte alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
23
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.
Conclusioni delle parti
24
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata nella sua interezza, in quanto mediante tale sentenza il Tribunale ha respinto il suo ricorso;
—
in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;
—
in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;
—
in estremo subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e
—
condannare la Commissione alle spese.
25
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione integralmente, in quanto in parte irricevibile ed in parte manifestamente infondata, e
—
condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
26
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione delle prove riguardo a talune infrazioni asseritamente commesse in Francia; il secondo, su un errore di diritto in cui quest’ultimo sarebbe incorso nella constatazione di un’infrazione complessa e continuata; il terzo, sul fatto che il Tribunale non avrebbe esercitato la sua competenza estesa al merito per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla ricorrente; il quarto, su una violazione del principio di proporzionalità.
Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su un errore di diritto nella valutazione delle prove per quanto riguarda talune infrazioni asseritamente commesse in Francia
Argomenti delle parti
27
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente fa sostanzialmente valere, che il Tribunale ha commesso errori di diritto, in quanto la valutazione da esso compiuta in merito alle dichiarazioni dell’Ideal Standard, della Roca e della Duravit AG, relative all’insieme dei fatti commessi in Francia, non corrisponde a quella da esso compiuta riguardo ai medesimi elementi di prova nella sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), anch’essa avente ad oggetto la decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento e il principio in dubio pro reo.
28
Infatti, ai punti da 287 a 290 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni dell’Ideal Standard e quelle della Roca avevano permesso di accertare la partecipazione della ricorrente a tre riunioni dell’AFICS organizzate nel 2004, nel corso delle quali si sarebbero tenute discussioni illecite. A tal riguardo, il Tribunale ha sostanzialmente ricordato che la testimonianza di un’impresa che ha chiesto clemenza non può costituire una prova, in forza del principio testis unus, testis nullus (un solo testimone vale come nessun testimone) a meno che una simile testimonianza sia suffragata da quella di altri partecipanti all’intesa. Tuttavia, secondo il Tribunale, ciò si verifica nel caso della presente controversia, dato che la testimonianza fornita nell’ambito della domanda di clemenza dall’Ideal Standard è stata confermata dalla dichiarazione della Roca.
29
Orbene, ad avviso della ricorrente, la valutazione delle prove in tal modo effettuata dal Tribunale è manifestamente contraria a quella compiuta riguardo a questi stessi elementi di prova nella sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457, punti da 118 a 120), anch’essa avente ad oggetto la decisione controversa.
30
Allo stesso modo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia considerato il valore probatorio della dichiarazione fatta dalla Duravit in modo contraddittorio in quest’ultima sentenza e nella sentenza impugnata. Infatti, nella sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457, punti 115 e 116), il Tribunale ha constatato come tale dichiarazione non fosse stata comunicata alle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza nel corso del procedimento amministrativo e, di conseguenza, dovesse essere dichiarata non opponibile nei confronti degli stessi. Per contro, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe accettato di tenere conto di questa stessa dichiarazione. Così, al punto 293 di tale sentenza, il Tribunale ha indicato che, sebbene la decisione controversa «non si fondi» su detta dichiarazione, resta il fatto che questa dichiarazione ha confermato quella effettuata dall’Ideal Standard per quanto riguarda il contenuto delle discussioni illecite che si sono «verosimilmente» tenute il 25 febbraio 2004.
31
Inoltre, la ricorrente afferma che il Tribunale, quando ha accolto a suo carico la dichiarazione effettuata dalla Duravit, pur sapendo che essa non fosse opponibile nei confronti della ricorrente e che la Commissione stessa non l’avesse fatta propria nella decisione controversa, ha modificato la motivazione di detta decisione e ha violato l’articolo 263 e l’articolo 296, secondo comma, TFUE.
32
Poiché nessun ulteriore elemento di prova è stato dedotto riguardo all’infrazione che potrebbe essere asseritamente imputata alla ricorrente in Francia, la condanna di quest’ultima sarebbe fondata sugli errori di diritto sopra ricordati, per quanto concerne i fatti commessi in Francia.
33
La Commissione ammette che le valutazioni compiute dal Tribunale nella sentenza impugnata si pongono in contraddizione con quelle effettuate nella sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), tuttavia fa valere che l’errore risiede in quest’ultima sentenza. Detta istituzione rileva che la ricorrente non deduce alcun errore di diritto nella valutazione delle prove, ma invoca soltanto la disparità di trattamento di fatti identici. Inoltre, la Commissione confuta l’esistenza di una violazione del principio della presunzione d’innocenza. Infine, essa non nega che la dichiarazione della Duravit non sia utilizzabile come prova, però sottolinea che la sentenza impugnata non è manifestamente fondata su tale dichiarazione.
Giudizio della Corte
34
Al fine di rispondere al primo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che la valutazione del valore probatorio di un documento operata dal Tribunale non può, in via di principio, essere soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Invero, come risulta dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti ed elementi (v., in particolare, sentenza del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C 182/99 P, EU:C:2003:526, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata), il quale non è stato dedotto nella fattispecie.
35
Per contro, secondo una giurisprudenza costante, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o sufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).
36
Nel caso di specie, il Tribunale ha, al punto 287 della sentenza impugnata, constatato che la Commissione si è fondata sulle dichiarazioni dell’Ideal Standard e della Roca per accertare la partecipazione della ricorrente alle riunioni dell’AFICS nel 2004. Al punto 289 di detta sentenza, il Tribunale ha sottolineato che, se è vero che dalla giurisprudenza risulta che la dichiarazione di un beneficiario di una riduzione totale o parziale delle ammende che sia contestata da una parte deve essere suffragata, nulla impedisce che un tale suffragio possa risultare dalla testimonianza di un’altra impresa che ha partecipato all’intesa, ancorché quest’ultima abbia a sua volta beneficiato di una riduzione delle ammende. Dopo aver esaminato il valore probatorio della dichiarazione fatta dalla Roca, il Tribunale, al punto 290 della medesima sentenza, ha ritenuto di dover constatare che la dichiarazione dell’Ideal Standard, come suffragata da quella della Roca, dimostrasse in modo giuridicamente corretto il tenore delle discussioni illecite in esame.
37
Orbene, la ricorrente sostiene che siffatta motivazione sia contraddittoria rispetto a quella accolta nella sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457).
38
Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può estendersi, in linea di principio, fino ad imporgli di giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).
39
Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo a una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata rispetto alla sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), dev’essere respinto.
40
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non poteva ammettere a suo carico la dichiarazione fatta dalla Duravit, è giocoforza constatare che esso deriva da una errata lettura della sentenza impugnata. Infatti, la citazione di tale dichiarazione, al punto 293 della sentenza impugnata, ha l’unico obiettivo di rispondere a un argomento delle ricorrenti in primo grado che invocava la medesima dichiarazione e volto a porre in dubbio la veridicità delle dichiarazioni dell’Ideal Standard e della Roca. Quindi, il Tribunale non ha ammesso la dichiarazione della Duravit come elemento a carico della ricorrente, come attestato dal punto 295 di tale sentenza, in cui il Tribunale ha constatato che le dichiarazioni dell’Ideal Standard e della Roca sono sufficienti per accertare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
41
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo all’esistenza di un’infrazione unica e continuata
Argomenti delle parti
42
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha raggruppato in modo artificioso taluni atti fra loro indipendenti e quando ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata.
43
A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, fondandosi sul concetto di infrazione unica, complessa e continuata, ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, questa nozione sarebbe priva di qualsiasi fondamento giuridico nel diritto dell’Unione. Inoltre, la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia inficiata da un’insufficienza di motivazione in quanto il Tribunale non ha risposto ai suoi argomenti su detto punto.
44
In secondo luogo, la ricorrente afferma, in subordine, che le condizioni per il riconoscimento di un’infrazione unica non erano soddisfatte nel caso di specie, non avendo la Commissione definito il mercato rilevante e non essendo stata dimostrata la sussistenza di un rapporto di complementarità tra le diverse azioni contestate.
45
In terzo luogo, la ricorrente deduce, in subordine, che, a motivo della circostanza di annullamenti parziali della decisione controversa per quanto riguarda taluni Stati membri nelle sentenze del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T‑380/10, EU:T:2013:449), del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), nonché del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T‑364/10, non pubblicata, EU:T:2013:477), e del fatto che talune imprese possono non essere state a conoscenza dell’insieme dell’infrazione, non potrebbe sussistere un’infrazione globale come quella definita in detta decisione.
46
Secondo la Commissione, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.
Giudizio della Corte
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Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1,TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche qualora uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, laddove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 156 e la giurisprudenza ivi citata).
48
Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 157 e la giurisprudenza ivi citata).
49
Così, un’impresa può avere partecipato direttamente all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguimento dei medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere, la Commissione può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono una simile infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 158 e la giurisprudenza ivi citata).
50
Inoltre, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà, nel senso che ciascuno di essi sia destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza, e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. Invece, la condizione relativa alla nozione di obiettivo unico implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell’infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso scopo o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s’iscrivano, di conseguenza, in un «piano d’insieme» a causa del loro identico scopo che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./CommissioneC‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 247 e 248).
51
Dalla giurisprudenza della Corte non si può altresì dedurre che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguardi solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni alla concorrenza o, ancora, in mercati posizionati a monte o a valle o che sono nei pressi del medesimo, oppure le imprese che limitino la propria autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. Risulta, infatti, da una giurisprudenza consolidata della Corte che il testo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e a tutte le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsino la concorrenza nel mercato interno, indipendentemente dal mercato in cui le parti sono attive, così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punti 34 e 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).
52
Alla luce di tale giurisprudenza, occorre, in primo luogo, respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la nozione giuridica di infrazione unica, complessa e continuata sarebbe incompatibile con l’articolo 101 TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE.
53
In secondo luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale, richiamando tale giurisprudenza ai punti da 32 a 34, 41, 42 e da 46 a 48 della sentenza impugnata, ha motivato tale sentenza in modo giuridicamente corretto.
54
In terzo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui le condizioni per il riconoscimento di un’infrazione unica non sussisterebbero nella fattispecie, in quanto la Commissione non avrebbe definito il mercato rilevante, si deve constatare che, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata e come riconosciuto dalla ricorrente, la circostanza per cui il mercato dei prodotti e il mercato geografico interessati dall’infrazione siano distinti non osta, in ogni caso, all’accertamento di un’infrazione unica. Pertanto, tale argomento è comunque inoperante.
55
In quarto luogo, il Tribunale non è incorso in errori di diritto, ai punti da 63 a 71 della sentenza impugnata, quando ha considerato che la Commissione poteva, nel caso di specie, dichiarare l’esistenza di un obiettivo unico tale da determinare un’infrazione unica. Infatti, sulla base degli accertamenti di fatto effettuati ai punti 66, 69 e 71 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in modo giuridicamente corretto, che i vari comportamenti addebitati miravano ad un unico scopo, segnatamente, per tutti i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, quello di coordinare i loro comportamenti nei confronti dei grossisti. A tal riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la nozione di obiettivo comune, come risulta dai suddetti punti 66, 69 e 71, è stata determinata non già mediante un riferimento generale all’esistenza di una distorsione della concorrenza sui mercati interessati dall’infrazione, bensì mediante il riferimento a vari elementi obiettivi, quali il ruolo avuto dai grossisti nel circuito della distribuzione, le caratteristiche di tale circuito, l’esistenza di organismi di coordinamento e di associazioni multiprodotto, la somiglianza dell’attuazione degli accordi collusivi e le sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche in esame.
56
Ciò posto, senza che occorra accertare un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate, dato che un’infrazione unica e continuata può essere imputata ad imprese non concorrenti e non necessita di una definizione sistematica dei mercati pertinenti, e considerando che la ricorrente è, da un lato, responsabile della sua partecipazione diretta all’infrazione addebitata e, dall’altro, responsabile della sua partecipazione indiretta a tale infrazione, in quanto è venuta a conoscenza dell’insieme dei comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa in esame nel perseguimento degli stessi obiettivi o avrebbe potuto ragionevolmente prevederli ed è stata pronta ad accettarne il rischio, non può essere rimproverato al Tribunale di aver dichiarato che la Commissione non ha commesso alcun errore quando ha concluso nel senso dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata nel caso di specie.
57
Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo agli annullamenti parziali dichiarati con sentenze del Tribunale aventi ad oggetto la stessa infrazione di quella su cui verte la presente causa, si deve ricordare che la valutazione delle prove relative ai vari mercati nazionali rientra nella competenza esclusiva del Tribunale. Nella parte in cui tale argomento mira a porre in dubbio l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata, si deve evidenziare che la circostanza che il Tribunale abbia parzialmente annullato la decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione all’infrazione in oggetto di alcune delle imprese interessate su alcuni mercati geografici per determinati periodi non è sufficiente a rimettere in discussione la dichiarazione del Tribunale relativa all’esistenza di un piano d’insieme che comprende i tre sottogruppi di prodotti e i sei Stati membri interessati e di un identico obiettivo che falsa il gioco della concorrenza.
58
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto parzialmente inoperante e parzialmente infondato.
Sul terzo e sul quarto motivo d’impugnazione, vertenti sulla competenza estesa al merito e sulla proporzionalità dell’ammenda
Argomenti delle parti
59
Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere esercitato la sua competenza estesa al merito con riguardo alle ammende determinate dalla Commissione.
60
La ricorrente deduce che dall’articolo 261 TFUE, dall’articolo 263, secondo e quarto comma, TFUE, dall’articolo 264, primo comma, TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta che il Tribunale e la Corte sono tenuti ad esercitare in modo effettivo la loro competenza estesa al merito.
61
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato ad esercitare un controllo di legittimità sulla determinazione dell’importo dell’ammenda, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente.
62
Inoltre, la ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l’importo dell’ammenda tenendo conto della gravità dell’infrazione, che riguarderebbe solo un numero limitato di Stati membri. A tal riguardo, non sarebbe dato comprendere per quali ragioni la Commissione ha sanzionato le azioni addebitate nel caso di specie in modo più severo rispetto ad intese della stessa natura che riguardavano tutto il territorio dello Spazio economico europeo. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto accordare alla ricorrente una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della durata eccessiva del procedimento amministrativo.
63
Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal riguardo, la ricorrente sottolinea che, al fine di determinare la gravità dell’infrazione, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il mercato interessato, i fatturati realizzati, la durata e la natura dell’infrazione nonché gli effetti concreti o potenziali dell’infrazione sui mercati colpiti, il che non è stato fatto.
64
Il Tribunale avrebbe anche dovuto assicurarsi che l’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa fosse proporzionata in assoluto, circostanza che non si verifica quando il fatturato interessato dall’infrazione è di EUR 34,34 milioni e l’importo totale delle ammende è pari a EUR 8068441.
65
Pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di rettificare tali illecite omissioni da parte del Tribunale e di ridurre essa stessa l’importo dell’ammenda inflitta.
66
La Commissione chiede il rigetto del terzo e del quarto motivo.
Giudizio della Corte
67
Secondo una giurisprudenza costante, il controllo di legittimità istituito all’articolo 263 TFUE implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo, tanto in diritto quanto in fatto, della decisione impugnata alla luce degli argomenti dedotti dalla parte ricorrente e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).
68
Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
69
Per soddisfare i requisiti di una competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata)
70
Orbene, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).
71
A tal riguardo, si deve sottolineare che la mancanza di un controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non è indispensabile alla luce di tale principio il fatto che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l’obbligo di procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 66).
72
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità di comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente corretto a tutti gli argomenti dedotti a sostegno della domanda di riduzione dell’ammenda. La gravità delle infrazioni del diritto della concorrenza dell’Unione dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, la portata dissuasiva delle ammende, le particolari circostanze del procedimento e il suo contesto, incluso il comportamento di ciascuna impresa, il ruolo giocato da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarne, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli obiettivi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 95, 99 e 100).
73
Inoltre, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione del diritto dell’Unione da esse operata. Quindi, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (v., in particolare, sentenza del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
74
È alla luce di tale giurisprudenza che devono essere valutati il terzo e il quarto motivo d’impugnazione.
75
Orbene, risulta chiaramente da tale giurisprudenza, in primo luogo, che la competenza estesa al merito riguarda unicamente la sanzione inflitta e non l’intera decisione impugnata e, in secondo luogo, che né la competenza estesa al merito né il controllo di legittimità equivalgono al controllo d’ufficio e che, pertanto, essi non impongono al Tribunale di procedere d’ufficio a una nuova istruzione completa del caso, a prescindere dalle censure formulate dalla parte ricorrente.
76
Nel caso di specie, si deve constatare che il Tribunale ha esercitato, a partire dal punto 335 della sentenza impugnata, un controllo effettivo dell’importo dell’ammenda, che ha risposto ai vari argomenti della ricorrente e che, ai punti da 397 a 402 di tale sentenza, ha statuito sulle richieste conclusive volte alla riduzione dell’importo dell’ammenda, non limitandosi quindi a controllare la legittimità di tale importo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. A tal riguardo, il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 384 di tale sentenza, che il moltiplicatore del 15% a titolo dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» era il minimo considerata la natura particolarmente grave dell’infrazione in oggetto, poi ha affermato, ai punti da 397 a 401 della stessa sentenza, che nessuno degli elementi dedotti dalle ricorrenti in primo grado era tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda.
77
Per quanto riguarda più in particolare l’esame della gravità dell’infrazione addebitata, si deve constatare che il Tribunale ha fra l’altro ricordato, al punto 381 della sentenza impugnata, il punto 23 degli orientamenti del 2006, a termini del quale «[p]er loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti». Il Tribunale ha richiamato, al punto 383 di detta sentenza, la motivazione accolta dalla Commissione al punto 1211 della decisione impugnata, in base al quale il coordinamento orizzontale dei prezzi costituiva, per sua stessa natura, una delle più gravi restrizioni della concorrenza e che l’infrazione aveva il carattere di un’infrazione unica, continuata e complessa che interessava sei Stati membri e i tre sottogruppi di prodotti, prima di constatare, al punto 384 della sentenza impugnata, la natura particolarmente grave dell’infrazione in oggetto, che giustificava l’applicazione di un moltiplicatore basato sulla gravità del 15% e, al punto 385 della sentenza impugnata, la partecipazione della ricorrente al «gruppo centrale di imprese» che ha attuato l’infrazione accertata.
78
Avendo in tal modo tenuto conto di tutti i parametri pertinenti ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione addebitata, ed essendo inoltre dimostrati il coordinamento orizzontale dei prezzi e la partecipazione della ricorrente a quest’ultimo, ed avendo risposto agli argomenti della ricorrente su tale punto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto e ha soddisfatto il suo obbligo di controllo giurisdizionale effettivo della decisione controversa.
79
Per quanto riguarda la valutazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo, si deve ricordare che, anche se la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole da parte della Commissione può giustificare l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE qualora essa comporti altresì una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata, una simile violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, quand’anche dimostrata, non può condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in particolare, sentenze del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61, e del 9 giugno 2016, PROAS/Commissione, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 62 della presente sentenza, è pacifico che, mediante il suo argomento relativo alla valutazione non corretta della durata eccessiva del procedimento amministrativo da parte del Tribunale, la ricorrente mira soltanto ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.
80
Pertanto, a prescindere dalla sua fondatezza, detto argomento dev’essere respinto in quanto inoperante.
81
Infine, per quanto riguarda la proporzionalità dell’importo dell’ammenda inflitta in sé, la ricorrente non deduce alcun argomento atto a dimostrare che il livello della sanzione inflitta sia inappropriato o eccessivo. A tal proposito, dev’essere respinto l’argomento secondo cui l’importo di un’ammenda di EUR 8068441 è sproporzionato rispetto al fatturato interessato dall’intesa, pari a EUR 34,34 milioni. Infatti, è pacifico che, nel caso di specie, l’importo dell’ammenda inflitta alla Villeroy & Boch e alle sue controllate è stato ridotto in modo da non superare il 10% del fatturato totale delle stesse realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Orbene, tale limite garantisce già che il livello di tale ammenda non sia sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’impresa, quali determinate dal suo fatturato globale (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 280 a 282).
82
Di conseguenza, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti essendo in parte inoperanti ed in parte infondati.
83
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può trovare accoglimento, l’impugnazione dev’essere respinta integralmente.
Sulle spese
84
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Villeroy & Boch SAS è condannata alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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