9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/12
Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 da Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione
(Causa C-12/13 P)
2013/C 71/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (rappresentanti: avv.ti A. Arnaud e P.-O. Koubi-Flotte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare la sentenza del 7 novembre 2012, T-574/08;
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condannare l’Unione a corrispondere le seguenti somme:
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per il sig. Gérard Buono (ricorrente n. 1) ed il sig. Jean Luc Buono (ricorrente n. 2), che agiscono congiuntamente per le loro navi GERARD LUC III e IV, è richiesta la somma di EUR 1 523 588,94;
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per il sig. Roger Del Ponte (ricorrente n. 3), che agisce per la nave ROGER CHRISTIAN IV, è richiesta la somma di EUR 1 068 600;
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per il sig. Serge Antoine Di Rocco (ricorrente n. 4), che agisce per la nave ANNE ANTOINE II, è richiesta la somma di EUR 1 094 800;
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per il sig. Jean Gérald Lubrano (ricorrente n. 5), che agisce per la nave VILLE D’ARZEW II, è richiesta la somma di EUR 855 628,20;
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per il sig. Jean Lubrano (ricorrente n. 6) ed il sig. Jean Lucine Lubrano (ricorrente n. 7), che agiscono congiuntamente per le loro navi GERALD JEAN III e IV, è richiesta la somma di EUR 1 523 588,94;
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per il sig.Fabrice Marin (ricorrente n. 8) ed il sig. Robert Marin (ricorrente n. 9), che agiscono congiuntamente per la loro nave ERIC MARIN, è richiesta la somma di EUR 865 784,59;
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente sulla base delle soluzioni fornite dalla Corte.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della loro impugnazione.
In primo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver applicato un’errata qualificazione del danno da loro subito, nell’ambito del motivo vertente sull’esistenza di una responsabilità extracontrattuale per atto illecito.
In secondo luogo, i ricorrenti affermano che il Tribunale, non procedendo alla corretta valutazione del danno individualmente subito da ciascuno di loro, ha violato i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione.
In terzo luogo, e in subordine, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver riconosciuto, in base ai principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, una responsabilità extracontrattuale lecita.
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