16.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia (Bulgaria) il 10 gennaio 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti
(Causa C-14/13)
2013/C 79/16
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia
Parti
Ricorrente: Gena Ivanova Cholakova
Convenuto: Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 67 e con l’articolo 72 del medesimo Trattato, tenuto conto delle limitazioni alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione nel territorio degli Stati membri consentite dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che non osta alla normativa nazionale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, prevista dall’articolo 63, paragrafo 1, punto 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno), secondo la quale le autorità di polizia sono legittimate a disporre il fermo di un cittadino di uno Stato dell’Unione fino a 24 ore al fine di accertare la sua identità sulla base di un controllo non ricollegabile a uno dei casi, previsti dalla legge di tale Stato membro, di esecuzione di un controllo da parte di un’autorità di polizia per accertare l’identità, e che non è nemmeno espressamente fondato sull’accertamento o sulla prevenzione di un reato o di una contravvenzione, sulla tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza interna;
2)
Se dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretato alla luce della limitazione dei diritti derivante dagli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta, e conformemente al principio di diritto dell’Unione della protezione contro un’ingerenza arbitraria o sproporzionata nella sfera di azione privata delle persone fisiche, discenda che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, prevista dall’articolo 63, paragrafo 1, punto 5, del Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti relativa al fermo di polizia fino a 24 ore può essere applicata, qualora sia impossibile accertare l’identità di un cittadino di uno Stato membro secondo le modalità previste dalla legge, che consente detto fermo alle condizioni seguenti:
A.
l’imposizione della misura rientra nel potere discrezionale delle autorità di polizia, qualora l’identità non possa essere accertata mediante un documento d’identità, un’altra persona la cui identità è certa o con un altro mezzo affidabile;
B.
la disposizione non prevede la valutazione della necessità dell’accertamento dell’identità, né la valutazione del comportamento della persona o della questione se, tenuto conto delle circostanze di fatto, si sia reso necessario l’esercizio di una competenza delle autorità di polizia prevista dalla legge;
C.
l’accertamento dell’identità non si fonda espressamente sui casi in cui la legge consente di adottare misure d’identificazione di una persona; l’accertamento è possibile anche mediante la semplice consultazione di un sistema informatico o con un altro mezzo affidabile non consistente in una misura di identificazione;
D.
il sindacato del giudice sulla corretta applicazione della disposizione è limitato alle condizioni da essa previste, poiché la competenza è esercitata discrezionalmente.
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