23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 gennaio 2013 — Alpina River Cruises GmbH e Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia
(Causa C-17/13)
2013/C 86/17
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH
Convenuto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia
Questione pregiudiziale
Se il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (1), debba essere interpretato come applicabile all’attività crocieristica svolta tra porti di uno Stato membro senza imbarco e sbarco in questi porti di passeggeri diversi, in quanto la detta attività inizia e termina con l’imbarco e sbarco dei medesimi passeggeri nel medesimo porto dello Stato membro.
(1) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo); GU L 364, pag. 7.
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