16.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/11
Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-23/13)
2013/C 79/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Constatare che la Repubblica francese, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di otto agglomerati con un numero superiore ai 15 000 abitanti equivalenti, situati in zone cosiddette normali, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1);
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condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Francia di non aver correttamente eseguito, in otto agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati i cui abitanti equivalenti (a. e.) sono superiori a 15 000 dovevano essere provvisti di reti fognarie e sottoporre a un trattamento secondario oppure a un trattamento equivalente le acque reflue entro il 31 dicembre 2000.
Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere a che le acque reflue che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte a un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente prima di defluire da tali reti fognarie.
Infine, le procedure di controllo stabilite all’allegato I, punto D, della direttiva consentono di verificare se gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono conformi alle disposizioni della direttiva in materia di acque reflue scaricate.
(1) GU L 135, pag. 40.
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